CASS
Sentenza 9 giugno 2022
Sentenza 9 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2022, n. 22454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22454 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI MY nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; ; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale LV DI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, e, per l'imputato, dell'Avv. GAETANO VITO VIVONA, che ha chiesto raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22454 Anno 2022 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BELTRANI SERGIO Data Udienza: 16/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. ME OL ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna dell'imputato in ordine al reato di ricettazione attenuata di una targa alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla carenza di dolo per inconsapevolezza della provenienza furtiva della res che lo si accusa di aver ricettato, al difetto di un reato presupposto (per intervenuta depenalizzazione di quello valorizzato), mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen., mancata declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., eccessività della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, presentato per motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, è integralmente inammissibile. 1. I motivi riguardanti la dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di ricettazione sono meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che (riproponendo, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti), ha valorizzato a fondamento della contestata affermazione di responsabilità l'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità della res di provenienza delittuosa in oggetto, all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione. In tal modo, ferma la materialità del fatto contestato, la Corte di appello si è correttamente conformata, quanto alla prova del necessario dolo ed alla conseguente qualificazione giuridica del fatto accertato, al consolidato orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.G. in proc. Kebe, Rv. 270120), che il collegio condivide e ribadisce, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento ........_ soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile 2 indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede;
d'altro canto, ai fini dell'integrazione del delitto di ricettazione è sufficiente il mero dolo eventuale, configurabile nei casi in cui l'agente abbia consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi, in tal modo, ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza ex art. 712 cod. pen. (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179). Non si richiede, in tal modo, all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non un onere probatorio, bensì un mero onere di allegazione di elementi, dal quale potrebbe conseguire l'individuazione di un tema di prova del quale onerare la parte pubblica oppure in ordine al quale esercitare i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, in motivazione). 1.1. Per altro verso, questa Corte (Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220 - 01; Sez. 7, n. 20644 del 16/02/2016, Sarachelli, Rv. 267132 - 01) è ferma nel ritenere che la ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647 cod. pen. conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa. 2. Quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673), che il collegio condivide e ribadisce, secondo il quale, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso (non ricorrente nella specie) in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto. 3 e 3. Il motivo riguardante l'eccessività della pena irrogata al ricorrente è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello, nel confermare "una pena assolutamente blanda" (perché benevolmente determinata nella misura quasi minima di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa), j;
ler incensurabilmente richiamato i gravi e specifici precedenti penali dell'imputato, con argomentazioni di per sé idonee a legittimare la contestata statuizione. 4. Il motivo riguardante la declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non è consentito: premesso che la relativa richiesta trova fondamento nella declaratoria di illegittimità costituzionale della predetta disposizione, intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 21/07/2020, e quindi successiva alla proposizione dell'atto di appello, necessariamente silente sul punto, osserva il collegio che all'udienza di precisazione delle conclusioni in appello, celebrata in data 20/10/2020, e quindi dopo la predetta declaratoria, la difesa si è limitata a chiedere l'accoglimento dei motivi di appello. La doglianza in esame, che postula l'effettuazione di una serie di valutazioni di natura fattuale, risulta quindi inammissibilmente proposta per la prima volta in questa sede. 5. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2022 Il Consigli re estensore Il Presidente ER NI VA ER
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; ; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale LV DI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, e, per l'imputato, dell'Avv. GAETANO VITO VIVONA, che ha chiesto raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22454 Anno 2022 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BELTRANI SERGIO Data Udienza: 16/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. ME OL ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna dell'imputato in ordine al reato di ricettazione attenuata di una targa alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla carenza di dolo per inconsapevolezza della provenienza furtiva della res che lo si accusa di aver ricettato, al difetto di un reato presupposto (per intervenuta depenalizzazione di quello valorizzato), mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen., mancata declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., eccessività della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, presentato per motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, è integralmente inammissibile. 1. I motivi riguardanti la dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di ricettazione sono meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che (riproponendo, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti), ha valorizzato a fondamento della contestata affermazione di responsabilità l'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità della res di provenienza delittuosa in oggetto, all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione. In tal modo, ferma la materialità del fatto contestato, la Corte di appello si è correttamente conformata, quanto alla prova del necessario dolo ed alla conseguente qualificazione giuridica del fatto accertato, al consolidato orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.G. in proc. Kebe, Rv. 270120), che il collegio condivide e ribadisce, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento ........_ soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile 2 indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede;
d'altro canto, ai fini dell'integrazione del delitto di ricettazione è sufficiente il mero dolo eventuale, configurabile nei casi in cui l'agente abbia consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi, in tal modo, ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza ex art. 712 cod. pen. (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179). Non si richiede, in tal modo, all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non un onere probatorio, bensì un mero onere di allegazione di elementi, dal quale potrebbe conseguire l'individuazione di un tema di prova del quale onerare la parte pubblica oppure in ordine al quale esercitare i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, in motivazione). 1.1. Per altro verso, questa Corte (Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220 - 01; Sez. 7, n. 20644 del 16/02/2016, Sarachelli, Rv. 267132 - 01) è ferma nel ritenere che la ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647 cod. pen. conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa. 2. Quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673), che il collegio condivide e ribadisce, secondo il quale, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso (non ricorrente nella specie) in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto. 3 e 3. Il motivo riguardante l'eccessività della pena irrogata al ricorrente è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello, nel confermare "una pena assolutamente blanda" (perché benevolmente determinata nella misura quasi minima di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa), j;
ler incensurabilmente richiamato i gravi e specifici precedenti penali dell'imputato, con argomentazioni di per sé idonee a legittimare la contestata statuizione. 4. Il motivo riguardante la declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non è consentito: premesso che la relativa richiesta trova fondamento nella declaratoria di illegittimità costituzionale della predetta disposizione, intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 21/07/2020, e quindi successiva alla proposizione dell'atto di appello, necessariamente silente sul punto, osserva il collegio che all'udienza di precisazione delle conclusioni in appello, celebrata in data 20/10/2020, e quindi dopo la predetta declaratoria, la difesa si è limitata a chiedere l'accoglimento dei motivi di appello. La doglianza in esame, che postula l'effettuazione di una serie di valutazioni di natura fattuale, risulta quindi inammissibilmente proposta per la prima volta in questa sede. 5. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2022 Il Consigli re estensore Il Presidente ER NI VA ER