Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 02/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle pensioni Cons. EP di TR ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 31/2026 nel giudizio di pensione iscritto al n. 69838 del registro di segreteria, proposto da:
G.A., nata a [...] e residente ad OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. Carmen Lombardo, presso il cui studio, sito ad Acireale in via Fabio n. 74, è elettivamente domiciliata, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
carmen.lombardo@pec.ordineavvocaticatania.it;
ricorrente
CONTRO
l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
OR, ES UG e ES LA, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell’Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;
resistente Il 9 ottobre 2025, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
F A T T O
Con ricorso ritualmente notificato, G.A. ha convenuto in giudizio l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro –
tempore, per ottenere l’accertamento del diritto alla ricongiunzione ex art. 2 l. n. 29/79, previa rimessione in termini ai fini del pagamento in un’unica soluzione della contribuzione residua, ai fini del trattamento di quiescenza; con vittoria di spese e compensi.
A sostegno della domanda, ha dedotto d’aver inoltrato all’INPS, in data 23.6.2003, l’apposita richiesta di ricongiunzione ex art. 2 l. n.
29/79, del periodo di anni 7, mesi 5 e giorni 22, ai fini del trattamento di quiescenza; d’aver ottenuto riscontro positivo da parte dell’Ente, che con la nota in data 1/7/2019 le riconosceva il diritto alla ricongiunzione, previo versamento dell’importo di euro 2.707,31, in unica soluzione oppure in n. 90 rate mensili; d’aver richiesto ed ottenuto la rateizzazione, con nota dell’INPS del 17.9.2019, che autorizzava contestualmente la GI Territoriale dello Stato di Catania a “procedere alle trattenute mensili a decorrere dal mese di
competenza 12/2019 per rate 90 e di importo pari ad euro 30,08 ciascuna”
(all. 2); d’avere però successivamente appreso dall’INPS (nota del 13.6.2024, all. 3) di essere decaduta dal beneficio “per mancanza totale o parziale rateali del relativo onere”; di avere scoperto, così che la GI Territoriale aveva omesso di provvedere alle trattenute dovute, facendola incorrere nella decadenza.
A parere del procuratore, la ricorrente avrebbe posto in essere tempestivamente tutti gli adempimenti necessari, mentre il mancato versamento delle rate sarebbe imputabile esclusivamente alla GI Territoriale dello Stato; pertanto, ella avrebbe diritto ad essere rimessa in termini, previo pagamento, anche in un’unica soluzione, della somma di euro 2.707,31.
Il ricorso, originariamente proposto innanzi al Tribunale di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, è stato riassunto in questa sede, con la riproposizione delle stesse domande e conclusioni, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti competente per territorio (sent. n. 5790/2024, in atti).
L’INPS, costituendosi in giudizio, ha auspicato la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite, sull’assunto di non avere alcuna competenza per rimettere in termini la ricorrente, che peraltro, avendo ricevuto la copia della comunicazione alla GI Territoriale dello Stato dell’autorizzazione ad operare le trattenute,
“avrebbe dovuto verificare le trattenute sullo stipendio in base alla sua accettazione rateale” e, “con un comportamento improntato a diligenza e buona fede, avrebbe potuto facilmente rendersi conto della mancata effettuazione della trattenuta mensile, nonché farsi parte attiva per il pagamento delle rate”.
Con memoria del 26.9.2025, la ricorrente ha ribadito che la mancata effettuazione delle trattenute sarebbe imputabile all’Amministrazione, che avrebbe dovuto provvedere diligentemente in conformità ai principi del buon andamento, dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa. Di contro, ella non avrebbe alcuna responsabilità, sia perché aveva posto in essere scrupolosamente tutti gli adempimenti a suo carico, sia in quanto non poteva nemmeno prevedere il momento in cui avrebbero avuto inizio le trattenute, “visti i tempi biblici che caratterizzano spesso l’attività amministrativa”.
All’udienza di discussione, il procuratore della ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda, mentre l’INPS ne ha auspicato il rigetto.
Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
D I R I T T O
I fatti costitutivi della domanda non sono stati contestati dall’INPS, che si è invece limitato a dedurre d’aver provveduto ad applicare la decadenza a seguito dell’omessa effettuazione delle trattenute ad opera della GI Territoriale, censurando la ricorrente per non essersi attivata e, dunque, per non aver tenuto una condotta improntata a diligenza e buona fede.
Il punto contestato consiste, pertanto, nell’imputabilità o meno dell’omissione dei pagamenti mediante trattenuta alla RTS e, di conseguenza, nel diritto della ricorrente di ottemperare all’onere di versare il dovuto, così da ottenere l’auspicata ricongiunzione.
La domanda è fondata.
E’ pacifico e documentato che la ricorrente ha posto in essere scrupolosamente tutti gli adempimenti a suo carico, attendendo che la RTS procedesse ad operare le trattenute mensili.
Del mancato adempimento da parte della RTS, ella non è mai stata resa edotta, se non a seguito dell’adozione del provvedimento di decadenza.
Come correttamente argomentato nella memoria del 26.9.2025, la ricorrente non poteva certamente prevedere il momento in cui avrebbero avuto inizio le trattenute, “visti i tempi biblici che caratterizzano spesso l’attività amministrativa”, sicché, dopo aver scrupolosamente posto in essere tutti gli adempimenti necessari, non poteva che attendere che la RTS iniziasse ad effettuare le ritenute mensili.
Essendo il concreto versamento delle somme un’attività rimessa non all’iniziativa dell’interessata ma ad un soggetto pubblico, l’omissione non può essere ascritta alla responsabilità della ricorrente; su quest’ultima, non poteva gravare nemmeno l’onere di controllare che la RTS provvedesse correttamente, sia perché l’attività di pagamento delle rate non era ancora iniziata (e nemmeno si poteva sapere quando iniziasse concretamente), sia in quanto non è ipotizzabile un onere per il cittadino di controllare in continuazione l’operato degli enti pubblici, che invece, in teoria, dovrebbe sempre essere di per sé efficiente ed efficace, anche senza alcuna supervisione da parte del privato.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda, dev’essere accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla ricongiunzione richiesta, previo pagamento delle rate residue.
Le spese seguono la soccombenza.
Tenendo conto della concreta entità delle questioni affrontate e della limitata durata del giudizio, devono essere liquidate in complessivi €
1.000,00 (mille/00), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
La non eccessiva semplicità della motivazione giustifica l’indicazione di un termine più lungo per il deposito della sentenza, ai sensi dell’art. 167 c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da G. A. contro l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore;
ACCOGLIE
il ricorso e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla ricongiunzione richiesta, previo pagamento delle rate residue.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 9 ottobre 2025.
IL GIUDICE
EP di TR
(f.to digitalmente)
Depositato in segreteria nei modi di legge Palermo, 1 febbraio 2026 Pubblicata il 2 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)