TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/07/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'edito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 7/7/2025 la seguente sentenza nella causa iscritta al n.3068/2024 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
,nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Domenico Parte_1
Carotenuto, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Boscotrecase (NA) alla Via
Promiscua ang. Via Pastrengo n. 99
ricorrente
E CP_1 in persona del Direttore Regionale legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in
,
Napoli alla Via Nuova Poggioreale ang. Via San Lazzaro, unitamente all'Avv. Ida
Rampino che lo rapp.ta e difende resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere il riconoscimento di un indennizzo in capitale per un danno biologico superiore al 6% già riconosciuto dall CP_1 a seguito della sentenza n. 1227/2021 del Tribunale di
Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, per la malattia professionale descritta in ricorso.
L CP_1 si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta, nei limiti e per i motivi di seguito specificati.
Persona_1 all'esito della suaSi osserva, infatti, che il C.T.U. nominato, dott. indagine medica, ha accertato che i postumi della malattia professionale da cui è affetto il ricorrente sono quantificabili nella misura del 8% (percentuale superiore al 6% già riconosciuto), a partire dal 9/11/2023 (epoca di presentazione della domanda amministrativa di aggravamento).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata formulata con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto.
L CP_1 va pertanto condannato al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennizzo in capitale per un danno biologico pari al 8% a decorrere dal
9/11/2023.
Sulla somma dovuta spettano al ricorrente gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
L'accoglimento solo parziale del ricorso, per una percentuale solo di poco superiore a quella riconosciuta in precedenza, giustifica la compensazione delle spese processuali in ragione di 2/3; per il principio della soccombenza l' CP_1 va, invece, condannato al pagamento del restante 1/3 delle spese del giudizio, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 23/5/2024 nei confronti dell CP_1 così provvede : Parte_1
a) accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto condanna | CP_1 al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'indennizzo in capitale per il danno biologico in misura pari al 8%, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto;
b) condanna l' CP_1 al pagamento di 1/3 delle spese processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 750,00 dovuti per compenso professionale, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
c)compensa i restanti 2/3 delle spese.
Così deciso in Torre Annunziata il 8/7/2025
Il Tribunale giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'edito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 7/7/2025 la seguente sentenza nella causa iscritta al n.3068/2024 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
,nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Domenico Parte_1
Carotenuto, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Boscotrecase (NA) alla Via
Promiscua ang. Via Pastrengo n. 99
ricorrente
E CP_1 in persona del Direttore Regionale legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in
,
Napoli alla Via Nuova Poggioreale ang. Via San Lazzaro, unitamente all'Avv. Ida
Rampino che lo rapp.ta e difende resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere il riconoscimento di un indennizzo in capitale per un danno biologico superiore al 6% già riconosciuto dall CP_1 a seguito della sentenza n. 1227/2021 del Tribunale di
Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, per la malattia professionale descritta in ricorso.
L CP_1 si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta, nei limiti e per i motivi di seguito specificati.
Persona_1 all'esito della suaSi osserva, infatti, che il C.T.U. nominato, dott. indagine medica, ha accertato che i postumi della malattia professionale da cui è affetto il ricorrente sono quantificabili nella misura del 8% (percentuale superiore al 6% già riconosciuto), a partire dal 9/11/2023 (epoca di presentazione della domanda amministrativa di aggravamento).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata formulata con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto.
L CP_1 va pertanto condannato al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennizzo in capitale per un danno biologico pari al 8% a decorrere dal
9/11/2023.
Sulla somma dovuta spettano al ricorrente gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
L'accoglimento solo parziale del ricorso, per una percentuale solo di poco superiore a quella riconosciuta in precedenza, giustifica la compensazione delle spese processuali in ragione di 2/3; per il principio della soccombenza l' CP_1 va, invece, condannato al pagamento del restante 1/3 delle spese del giudizio, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 23/5/2024 nei confronti dell CP_1 così provvede : Parte_1
a) accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto condanna | CP_1 al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'indennizzo in capitale per il danno biologico in misura pari al 8%, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto;
b) condanna l' CP_1 al pagamento di 1/3 delle spese processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 750,00 dovuti per compenso professionale, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
c)compensa i restanti 2/3 delle spese.
Così deciso in Torre Annunziata il 8/7/2025
Il Tribunale giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco