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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VA GIORGIO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 156/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Bologna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria - Via Testoni, 6 40100 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U55 2023 000302507 C CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'invito a regolarizzare il pagamento del contributo unificato tributario emesso dall'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Bologna per il recupero del contributo unificato tributario, pari ad euro 38,75 dovuto in relazione al ricorso RGR 650/2023.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Giustizia Tributaria – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna – Ufficio Recupero Spese di Giustizia, si è ritualmente costituito concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha prodotto – tra gli altri documenti - l'atto impugnato (Atto n. U55 2023 000302507 C) sub doc.
a di parte ricorrente), nonché le relazioni attestanti la sua notifica al Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Giustizia Tributaria, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria, Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impugnato è stato emesso a seguito del rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio proposta dal sig. Ricorrente_1 con riferimento al ricorso RGR 650/2023.
Con l'atto impugnato l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bologna ha quindi proceduto per il recupero del contributo unificato dovuto dal contribuente.
Si deve innanzi tutto rilevare che il Ministero dell'Economia e della Finanze – Direzione della Giustizia
Tributaria è soggetto privo di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta col ricorso introduttivo, posto che le attività di verifica e di recupero del contributo unificato tributario dovuto in relazione ai ricorsi proposti davanti alle Corti di Giustizia Tributaria, quale determinato ai sensi dell'art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002, è di esclusiva competenza degli Uffici di Segreteria presenti presso le medesime Corti,
i quali stanno in giudizio direttamente “per il contenzioso in materia di contributo unificato” (art. 11 comma
2, D. Lgs. n. 546/1992).
Il ricorrente fonda la sua domanda su vizi che inficerebbero il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio emesso dalla Commissione istituita ai sensi dell'art. 138 del T.U. (D.P.R.
30 maggio 2022 n. 115), così allegando motivi di impugnazione inconferenti e che, per il loro contenuto, avrebbero dovuto essere oggetto di apposito ricorso da notificare nei termini e con le modalità previste dal pretetto T.U.
Alla luce del provvedimento con cui il contribuente non è stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato, l'atto impugnato è quindi del tutto legittimo, poiché con esso l'Ufficio di Segreteria della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna ha correttamente proceduto in funzione del recupero del contributo unificato dovuto.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di soccombenza, che si liquidano in euro 200,00.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VA GIORGIO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 156/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Bologna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria - Via Testoni, 6 40100 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U55 2023 000302507 C CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'invito a regolarizzare il pagamento del contributo unificato tributario emesso dall'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Bologna per il recupero del contributo unificato tributario, pari ad euro 38,75 dovuto in relazione al ricorso RGR 650/2023.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Giustizia Tributaria – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna – Ufficio Recupero Spese di Giustizia, si è ritualmente costituito concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha prodotto – tra gli altri documenti - l'atto impugnato (Atto n. U55 2023 000302507 C) sub doc.
a di parte ricorrente), nonché le relazioni attestanti la sua notifica al Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Giustizia Tributaria, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria, Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impugnato è stato emesso a seguito del rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio proposta dal sig. Ricorrente_1 con riferimento al ricorso RGR 650/2023.
Con l'atto impugnato l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bologna ha quindi proceduto per il recupero del contributo unificato dovuto dal contribuente.
Si deve innanzi tutto rilevare che il Ministero dell'Economia e della Finanze – Direzione della Giustizia
Tributaria è soggetto privo di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta col ricorso introduttivo, posto che le attività di verifica e di recupero del contributo unificato tributario dovuto in relazione ai ricorsi proposti davanti alle Corti di Giustizia Tributaria, quale determinato ai sensi dell'art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002, è di esclusiva competenza degli Uffici di Segreteria presenti presso le medesime Corti,
i quali stanno in giudizio direttamente “per il contenzioso in materia di contributo unificato” (art. 11 comma
2, D. Lgs. n. 546/1992).
Il ricorrente fonda la sua domanda su vizi che inficerebbero il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio emesso dalla Commissione istituita ai sensi dell'art. 138 del T.U. (D.P.R.
30 maggio 2022 n. 115), così allegando motivi di impugnazione inconferenti e che, per il loro contenuto, avrebbero dovuto essere oggetto di apposito ricorso da notificare nei termini e con le modalità previste dal pretetto T.U.
Alla luce del provvedimento con cui il contribuente non è stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato, l'atto impugnato è quindi del tutto legittimo, poiché con esso l'Ufficio di Segreteria della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna ha correttamente proceduto in funzione del recupero del contributo unificato dovuto.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di soccombenza, che si liquidano in euro 200,00.