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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/12/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 848/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 848/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO FRETI C.F._2 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ENRICO DA
CONCLUSIONI
Per e : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni Parte_1 Parte_2 contraria deduzione, domanda ed eccezione, così giudicare:
In via principale e nel merito: accertata e dichiarata la sussistenza della responsabilità imputabile a carico della convenuta per i vizi ed i difetti denunciati dai signori presenti sull'immobile Pt_1 di loro proprietà, conseguente all'inadempimento di così come originati e determinati CP_1 in narrativa e nella documentazione prodotta, condannare quest'ultima al pagamento della somma complessiva di € 13.454,28=, per le causali e le voci di danno indicate e quantificate in narrativa, ovvero della maggiore o minore somma accertata all'esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 e, comunque, secondo il meccanismo di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.
In tutti i casi: con vittoria di spese e compensi di avvocato, anche riferiti alla precedente fase di istruzione preventiva, oltre rimborso spese generali ed oneri fiscali come per legge.
Oltre al danno per lite temeraria ex art. 96 comma 1 e 3 c.p.c., stante il silenzio serbato dalla convenuta anche in ragione dell'esito della procedura di Consulenza Tecnica Preventiva.
In via istruttoria: si producono i documenti indicati in narrativa. Si chiede, all'occorrenza di assumere prova per testimoni delle seguenti persone, a cognizione dei fatti di causa ed in particolare sulle circostanze indicate in premessa ai numeri da 3 a 6 inclusi, nonché sul cap. 8 a conferma dei costi del Consulente dell'Ufficio e del Consulente di Parte nella procedura di Consulenza Tecnica Preventiva RG n. 2031/2024 Trib. Lecco:
- EO. , con studio in Sirone (LC), Via Rimembranze n. 4 Controparte_2
- EO. , con studio in Bulciago (LC), P.zza Aldo Moro n. 8” Controparte_3
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni Controparte_1 contraria richiesta, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nel merito
Accertare e dichiarare la non sussistenza della responsabilità dell'impresa Controparte_1 per i vizi e difetti denunciati dagli attori presenti sugli immobili di loro proprietà e
[...] conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate.
In subordine:
Qualora dovesse ravvisarsi una responsabilità della convenuta, condannarla al pagamento della somma di euro 5.755,50 ovvero della maggiore o minor somma accertata all'esito del giudizio;
calcolando su detta somma la liquidazione delle spese legali del procedimento di CT (Tribunale di Lecco RG n. 2031/2024 – Giudice Dott. Marco Tremolada).
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e anno convenuto in giudizio, con ricorso ex art. 281 decies Parte_1 Parte_2
c.p.c., la società al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti all'interno del proprio appartamento, sito nel Controparte_4 in Comune di Costa Masnaga, all'esito dei lavori eseguiti nel suindicato Condominio
[...] dalla società convenuta, in forza di contratto di appalto stipulato tra il e CP_4
e quantificati dai ricorrenti in €13.454,28, ovvero Controparte_1 quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora al saggio commerciale, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma c.c.
In ogni caso, i ricorrenti hanno chiesto la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite, ivi comprese quelle di ATP, e hanno altresì formulato domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma c.p.c.
I medesimi ricorrenti avevano previamente promosso procedimento di accertamento tecnico preventivo, dinanzi al suintestato Tribunale (RG n. 2031/2024), in seno al quale era stato posto al CTU nominato, EO. il seguente quesito “Il CTU, letti gli atti di causa, esaminata Persona_1 la documentazione prodotta, raccolta l'eventuale ulteriore documentazione anche presso i Pubblici Uffici (in tal caso allegandola all'elaborato), esperito tentativo di conciliazione, effettuati i necessari sopralluoghi ed assunte le necessarie informazioni, in contraddittorio: 1)
pagina 2 di 7 descriva i beni in questione e i lavori appaltati alla società resistente, allegando l'opportuna documentazione grafica e fotografica;
2) verifichi la sussistenza o meno dei vizi/difformità/mancanze lamentate da parte ricorrente nel ricorso e ne individui le cause, tenuto conto dello stato, precedente ai lavori, dell'immobile; 3) in caso di risposta positiva al punto 2, indichi a chi siano da riferire le cause dei vizi nonché le opere necessarie al ripristino secondo la regola dell'arte, con i relativi costi;
4) in caso i vizi non siano eliminabili, dica quale sia il decremento di prezzo dell'immobile”.
Il CTU, nella relazione definitiva depositata, ha descritto i vizi ed i difetti presenti nelle unità immobiliari dei ricorrenti relativamente alle opere di finitura eseguite da Controparte_1 ascrivendone la causa esclusivamente alla mancata esecuzione delle
[...] lavorazioni a regola d'arte, e quantificandoli in € 5.755,50, oltre IVA, e quindi in complessivi € 6.331,05, come meglio dettagliato nel prosieguo.
Si è costituita in giudizio chiedendo, nel merito, in via Controparte_1 principale, il rigetto delle domande giudiziali attoree, alla luce della non ascrivibilità di alcuna responsabilità alla medesima per i vizi e difetti lamentati da parte ricorrente, e, in via subordinata, il contenimento della condanna della convenuta nel minor importo di € 5.755,50, o nella diversa somma accertata all'esito del giudizio. Sempre in via subordinata, ha chiesto, in caso di soccombenza, la liquidazione delle spese di lite, calcolate sulla base dello scaglione di valore di cui alla quantificazione indicata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo.
All'udienza del 18.11.2025, le parti hanno chiesto congiuntamente che la causa fosse trattenuta in decisione ed il giudice ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. All'esito, la causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma c.p.c.
Premesso che nessuna delle parti ha formulato istanze di rinnovazione o integrazione della CTU, nonché di chiamata a chiarimenti del CTU, la causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti, tra le quali la consulenza tecnica d'ufficio depositata nel procedimento di ATP RG n. 2031/2024, redatta dal EO. Persona_1
Il giudice ritiene la relazione del CTU pienamente condivisibile sotto il profilo tecnico che viene quindi posta a fondamento del proprio convincimento, trattandosi di indagine condotta nel rispetto del contraddittorio con le parti, compiuti gli approfondimenti tecnici necessari, con attenta disamina degli atti di causa, confluita in un elaborato chiaro, lineare e privo di contraddizioni interne.
Le risultanze della consulenza tecnica sono quindi pienamente condivisibili, in quanto frutto dell'attento esame dei luoghi e della documentazione ritualmente prodotta, fondate su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivate, con indicazione specifica dei motivi per cui vengono disattese le diverse valutazioni fatte dalle parti. Si consideri inoltre che, nel presente giudizio di merito, nessuna delle parti ha sollevato contestazioni sulla quantificazione dei danni indicata dal CTU. La società resistente, invero, ha contestato l'ascrivibilità della responsabilità del danno lamentato dai sigg. ll'operato di e quindi l'assenza del nesso di Pt_1 CP_1
pagina 3 di 7 causalità tra i lavori eseguiti dalla stessa e le problematiche emerse all'interno dell'unità abitativa dei sigg. ma ha aderito, nell'ipotesi di accertamento della responsabilità in sede giudiziale, Pt_1 alla quantificazione indicata in perizia.
In definitiva, il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Non si ritengono invece accoglibili le istanze istruttorie orali formulate da parte ricorrente in quanto in parte irrilevanti ai fini del decidere, in parte documentali ed in parte valutativi.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Il presente giudizio involge l'accertamento del danno che i sigg. odierni ricorrenti, Pt_1 argomentano avere subito nel proprio appartamento sito all'interno dell'edificio condominiale e nell'autorimessa, nel corso ed a causa della esecuzione delle opere appaltate dal
[...] alla in specie derivanti dalle CP_4 Controparte_1 infiltrazioni di acqua, con percolamenti provenienti dai piani sovrastanti e dal tetto, con conseguente ammaloramento di muri e arredi, nonché l'accertamento di una serie di difetti dovuti alla non corretta esecuzione dei lavori secondo la regola dell'arte.
Documentale (cfr. doc. 2 ricorrente) e confermata dalla società resistente è la circostanza che il Condominio avesse sottoscritto un contratto di appalto avente ad oggetto un intervento di riqualificazione energetica cd. Superbonus 110%, come ivi meglio descritto.
Altrettanto pacifica è la circostanza che si siano verificati i fenomeni di infiltrazione, laddove la stessa non è oggetto di contestazione tra le parti.
Ciò che eccepisce la convenuta è l'assenza di nesso causale tra le lavorazioni eseguite in adempimento del contratto di appalto de quo e le infiltrazioni, e quindi i lamentati danni, laddove le infiltrazioni – argomenta – sarebbero invece dovute alla presenza di vetuste e deteriorate gronde condominiali e di condotte fognarie non adeguate e prive di manutenzione.
Premesso ciò, dall'elaborato peritale del EO si evince in primo luogo la Persona_1 sussistenza dei danni lamentati dalla parte attrice, avendo il CTU accertato i) sia la presenza dei danni da infiltrazione, quali la presenza di segni di tracce e muffe (nei locali soggiorno bagno e camere), l'ammaloramento dell'intonaco (nella camera matrimoniale), la presenza di punti della pavimentazione scollata dal massetto sottostante (nella camera matrimoniale), ii) sia quelli relativi alla esecuzione dei lavori non a regola d'arte, quali la mancanza del battiscopa in legno (nel soggiorno), nonché l'assenza o la realizzazione non a perfetta regola d'arte delle finiture tra l'intonaco della parete verticale ed il serramento e/o cassonetto degli avvolgibili (in tutte le stanze), il tutto come meglio descritto alle pagine 6 e 7 della relazione del CTU e come si evince dalla documentazione fotografica ivi allegata e richiamata.
Quanto alle cause delle infiltrazioni e dei consequenziali danni, il CTU ha accertato che “la causa che ha provocato le infiltrazioni localizzate all'interno dei locali dell'unità immobiliare posta al secondo piano ed all'interno dell'autorimessa del piano interrato è riconducibile ad una non corretta impostazione delle fasi operative delle lavorazioni in facciata, in copertura e sulle
pagina 4 di 7 superfici calpestabili delle terrazze e balconi (mancato approntamento delle opere provvisionali di protezione, tempi prolungati nell'istallazione delle opere definitive previste dal capitolato quali impermeabilizzazioni, pavimenti, scossaline, canali)”, concludendo che i “vizi riscontrati relativamente alle opere di finitura sono attribuibili esclusivamente alla mancata esecuzione delle lavorazioni a regola d'arte” (cfr. pag. 7 dell'elaborato peritale).
In punto di quantificazione, invece, il CTU ha analiticamente indicato i lavori da eseguire sia per gli interventi necessari a ripristinare le parti ammalorate dalle infiltrazioni, sia quelli necessari per la sistemazione delle parti non ultimate a regola d'arte (cfr. pagg.
7-8 dell'elaborato peritale).
Ha quindi quantificato gli stessi in € 5.755,50, oltre IVA, per un totale complessivo di € 6.331,05, precisando che l'importo è stato valutato a corpo, in base a quantità, tempo di esecuzione, costo dei materiali e della manodopera, come dettagliato nell'allegato 2 della medesima perizia (cfr. pag. 8 dell'elaborato peritale e all. 2 del doc. 7 prodotto da parte ricorrente)
Non si condivide la doglianza sollevata da n punto di Controparte_1 non debenza dell'IVA, come invece indicata dal CTU.
Il Tribunale condivide il pacifico orientamento della Corte di legittimità, secondo la quale l'IVA è un onere accessorio e consequenziale, sicché la richiesta di risarcimento del danno involge in sé anche la richiesta di riconoscimento dell'IVA, che deve essere aggiunta alla somma corrispondente all'importo dei danni.
In particolare, la Corte di Cassazione, ha affermato che, “poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare
[…], il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta – a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata” (Cass., n. 21739/2018, che richiama anche Cass., nn. 10023/1997, 1688/2010, 14535/2013, queste ultime pronunciate in relazione ai danni derivanti da circolazione stradale, ma senza che tale diversa genesi del danno possa incidere sulla soluzione da seguire anche nel caso di specie). deve pertanto essere condannata al pagamento in Controparte_1 favore di parte ricorrente dell'importo di € 5.755,50, oltre IVA, e quindi in complessivi € 6.331,05.
Detta somma va maggiorata di interessi legali ai sensi dell'art. 1284, primo comma c.c. dalla domanda giudiziale sino al saldo. Non si ritiene invece applicabile alla fattispecie in esame il saggio di cui al quarto comma del medesimo articolo laddove, come dichiarato dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità, la norma sugli interessi maggiorati è applicabile solo alle obbligazioni pecuniarie liquide o facilmente liquidabili, e non ai debiti di valore come il risarcimento del danno, la cui quantificazione richiede invece un accertamento in sede giudiziale (da ultimo Cass., n. 28036/2025).
Non si ritiene, infine, accoglibile la richiesta attorea di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, non sussistendone i presupposti.
pagina 5 di 7 Con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 96, primo comma c.p.c., non è stato allegato, né a fortiori provato, l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite.
Inoltre, la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza.
Lo stato soggettivo, come previsto dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., dunque, si identifica nel dolo o colpa grave, requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata: parte ricorrente nulla ha argomentato né provato circa la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte convenuta, anche nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza dell'infondatezza delle tesi sostenute.
Si consideri inoltre che il comportamento processuale della società Controparte_1 ia stato anche collaborativo, in sede di ATP, alla luce delle trattative intercorse
[...] tra le parti e dell'accettazione in detta sede della proposta conciliativa formulata dal CTU. Anche alla luce del comportamento delle parti, rimesso all'apprezzamento del giudice, non si ritiene accoglibile neppure la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta e comprendono anche quelle del procedimento di ATP, essendo risultata la fondatezza delle doglianze attoree circa la sussistenza dei danni lamentati dai sigg. e della loro Pt_1 ascrivibilità ai lavori eseguiti dalla convenuta.
Quanto alla loro liquidazione, le spese di lite del procedimento di ATP si liquidano in favore dei sigg. e nella misura indicata in dispositivo secondo i Parte_1 Parte_2 parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (secondo il criterio del decisum, per l'effetto quindi di quanto accertato in sede di CTU) con applicazione dei valori medi per tutte le fasi espletate.
Quelle del presente giudizio si liquidano in favore dei sigg. e Parte_1 Parte_2 nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (secondo il criterio del decisum, e quindi del danno accertato in € 6.331,05), con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (tenuto conto della natura semplificata del rito, del valore della controversia che si avvicina al minimo dello scaglione di riferimento – da € 5.200,00 ad € 26.000,00 – e dell'espletamento di una sola udienza nell'ambito della quale si è svolta la sola discussione orale) con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata.
Nella rifusione delle spese devono essere comprese anche quelle sostenute per il CT. La Suprema Corte, infatti, ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. (ex plurimis Cass. Civ. 2280/2015).
pagina 6 di 7 Nel caso in esame non si rileva l'eccessività della somma richiesta dai ricorrenti per spese di CT, pari a complessivi 1.537,20.
Le spese di CTU, anticipate dai ricorrenti e già liquidate dal Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di ATP R.G. n. 2031/2024, vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta, poiché la CTU si è resa necessaria per accertare i vizi e i difetti imputabili alla stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara la responsabilità di per i vizi e Controparte_1 difetti riscontrati nelle unità immobiliari di proprietà di e er Parte_1 Parte_2 cui è causa;
2) Condanna a pagare in favore di e Controparte_1 Parte_1 la somma di € 6.331,05, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al Parte_2 saldo;
3) Condanna rifondere in favore di e Controparte_1 Parte_1 le spese di lite del procedimento di ATP, che liquida in € 145,50 per Parte_2 anticipazioni e in € 2.337,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Condanna rifondere in favore di e Controparte_1 Parte_1
e spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 70,00 per anticipazioni Parte_2
e in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
5) Condanna rifondere in favore di e CP_1 Controparte_1 Parte_1
a somma complessiva di € 1.537,20, a titolo di spese di CT;
Parte_2
6) Pone le spese di CTU, come liquidate con decreto del Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di ATP R.G. n. 2031/2024, definitivamente a carico di CP_1 [...]
CP_1
Lecco, 19 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 848/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO FRETI C.F._2 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ENRICO DA
CONCLUSIONI
Per e : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni Parte_1 Parte_2 contraria deduzione, domanda ed eccezione, così giudicare:
In via principale e nel merito: accertata e dichiarata la sussistenza della responsabilità imputabile a carico della convenuta per i vizi ed i difetti denunciati dai signori presenti sull'immobile Pt_1 di loro proprietà, conseguente all'inadempimento di così come originati e determinati CP_1 in narrativa e nella documentazione prodotta, condannare quest'ultima al pagamento della somma complessiva di € 13.454,28=, per le causali e le voci di danno indicate e quantificate in narrativa, ovvero della maggiore o minore somma accertata all'esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 e, comunque, secondo il meccanismo di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.
In tutti i casi: con vittoria di spese e compensi di avvocato, anche riferiti alla precedente fase di istruzione preventiva, oltre rimborso spese generali ed oneri fiscali come per legge.
Oltre al danno per lite temeraria ex art. 96 comma 1 e 3 c.p.c., stante il silenzio serbato dalla convenuta anche in ragione dell'esito della procedura di Consulenza Tecnica Preventiva.
In via istruttoria: si producono i documenti indicati in narrativa. Si chiede, all'occorrenza di assumere prova per testimoni delle seguenti persone, a cognizione dei fatti di causa ed in particolare sulle circostanze indicate in premessa ai numeri da 3 a 6 inclusi, nonché sul cap. 8 a conferma dei costi del Consulente dell'Ufficio e del Consulente di Parte nella procedura di Consulenza Tecnica Preventiva RG n. 2031/2024 Trib. Lecco:
- EO. , con studio in Sirone (LC), Via Rimembranze n. 4 Controparte_2
- EO. , con studio in Bulciago (LC), P.zza Aldo Moro n. 8” Controparte_3
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni Controparte_1 contraria richiesta, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nel merito
Accertare e dichiarare la non sussistenza della responsabilità dell'impresa Controparte_1 per i vizi e difetti denunciati dagli attori presenti sugli immobili di loro proprietà e
[...] conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate.
In subordine:
Qualora dovesse ravvisarsi una responsabilità della convenuta, condannarla al pagamento della somma di euro 5.755,50 ovvero della maggiore o minor somma accertata all'esito del giudizio;
calcolando su detta somma la liquidazione delle spese legali del procedimento di CT (Tribunale di Lecco RG n. 2031/2024 – Giudice Dott. Marco Tremolada).
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e anno convenuto in giudizio, con ricorso ex art. 281 decies Parte_1 Parte_2
c.p.c., la società al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti all'interno del proprio appartamento, sito nel Controparte_4 in Comune di Costa Masnaga, all'esito dei lavori eseguiti nel suindicato Condominio
[...] dalla società convenuta, in forza di contratto di appalto stipulato tra il e CP_4
e quantificati dai ricorrenti in €13.454,28, ovvero Controparte_1 quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora al saggio commerciale, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma c.c.
In ogni caso, i ricorrenti hanno chiesto la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite, ivi comprese quelle di ATP, e hanno altresì formulato domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma c.p.c.
I medesimi ricorrenti avevano previamente promosso procedimento di accertamento tecnico preventivo, dinanzi al suintestato Tribunale (RG n. 2031/2024), in seno al quale era stato posto al CTU nominato, EO. il seguente quesito “Il CTU, letti gli atti di causa, esaminata Persona_1 la documentazione prodotta, raccolta l'eventuale ulteriore documentazione anche presso i Pubblici Uffici (in tal caso allegandola all'elaborato), esperito tentativo di conciliazione, effettuati i necessari sopralluoghi ed assunte le necessarie informazioni, in contraddittorio: 1)
pagina 2 di 7 descriva i beni in questione e i lavori appaltati alla società resistente, allegando l'opportuna documentazione grafica e fotografica;
2) verifichi la sussistenza o meno dei vizi/difformità/mancanze lamentate da parte ricorrente nel ricorso e ne individui le cause, tenuto conto dello stato, precedente ai lavori, dell'immobile; 3) in caso di risposta positiva al punto 2, indichi a chi siano da riferire le cause dei vizi nonché le opere necessarie al ripristino secondo la regola dell'arte, con i relativi costi;
4) in caso i vizi non siano eliminabili, dica quale sia il decremento di prezzo dell'immobile”.
Il CTU, nella relazione definitiva depositata, ha descritto i vizi ed i difetti presenti nelle unità immobiliari dei ricorrenti relativamente alle opere di finitura eseguite da Controparte_1 ascrivendone la causa esclusivamente alla mancata esecuzione delle
[...] lavorazioni a regola d'arte, e quantificandoli in € 5.755,50, oltre IVA, e quindi in complessivi € 6.331,05, come meglio dettagliato nel prosieguo.
Si è costituita in giudizio chiedendo, nel merito, in via Controparte_1 principale, il rigetto delle domande giudiziali attoree, alla luce della non ascrivibilità di alcuna responsabilità alla medesima per i vizi e difetti lamentati da parte ricorrente, e, in via subordinata, il contenimento della condanna della convenuta nel minor importo di € 5.755,50, o nella diversa somma accertata all'esito del giudizio. Sempre in via subordinata, ha chiesto, in caso di soccombenza, la liquidazione delle spese di lite, calcolate sulla base dello scaglione di valore di cui alla quantificazione indicata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo.
All'udienza del 18.11.2025, le parti hanno chiesto congiuntamente che la causa fosse trattenuta in decisione ed il giudice ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. All'esito, la causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma c.p.c.
Premesso che nessuna delle parti ha formulato istanze di rinnovazione o integrazione della CTU, nonché di chiamata a chiarimenti del CTU, la causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti, tra le quali la consulenza tecnica d'ufficio depositata nel procedimento di ATP RG n. 2031/2024, redatta dal EO. Persona_1
Il giudice ritiene la relazione del CTU pienamente condivisibile sotto il profilo tecnico che viene quindi posta a fondamento del proprio convincimento, trattandosi di indagine condotta nel rispetto del contraddittorio con le parti, compiuti gli approfondimenti tecnici necessari, con attenta disamina degli atti di causa, confluita in un elaborato chiaro, lineare e privo di contraddizioni interne.
Le risultanze della consulenza tecnica sono quindi pienamente condivisibili, in quanto frutto dell'attento esame dei luoghi e della documentazione ritualmente prodotta, fondate su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivate, con indicazione specifica dei motivi per cui vengono disattese le diverse valutazioni fatte dalle parti. Si consideri inoltre che, nel presente giudizio di merito, nessuna delle parti ha sollevato contestazioni sulla quantificazione dei danni indicata dal CTU. La società resistente, invero, ha contestato l'ascrivibilità della responsabilità del danno lamentato dai sigg. ll'operato di e quindi l'assenza del nesso di Pt_1 CP_1
pagina 3 di 7 causalità tra i lavori eseguiti dalla stessa e le problematiche emerse all'interno dell'unità abitativa dei sigg. ma ha aderito, nell'ipotesi di accertamento della responsabilità in sede giudiziale, Pt_1 alla quantificazione indicata in perizia.
In definitiva, il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Non si ritengono invece accoglibili le istanze istruttorie orali formulate da parte ricorrente in quanto in parte irrilevanti ai fini del decidere, in parte documentali ed in parte valutativi.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Il presente giudizio involge l'accertamento del danno che i sigg. odierni ricorrenti, Pt_1 argomentano avere subito nel proprio appartamento sito all'interno dell'edificio condominiale e nell'autorimessa, nel corso ed a causa della esecuzione delle opere appaltate dal
[...] alla in specie derivanti dalle CP_4 Controparte_1 infiltrazioni di acqua, con percolamenti provenienti dai piani sovrastanti e dal tetto, con conseguente ammaloramento di muri e arredi, nonché l'accertamento di una serie di difetti dovuti alla non corretta esecuzione dei lavori secondo la regola dell'arte.
Documentale (cfr. doc. 2 ricorrente) e confermata dalla società resistente è la circostanza che il Condominio avesse sottoscritto un contratto di appalto avente ad oggetto un intervento di riqualificazione energetica cd. Superbonus 110%, come ivi meglio descritto.
Altrettanto pacifica è la circostanza che si siano verificati i fenomeni di infiltrazione, laddove la stessa non è oggetto di contestazione tra le parti.
Ciò che eccepisce la convenuta è l'assenza di nesso causale tra le lavorazioni eseguite in adempimento del contratto di appalto de quo e le infiltrazioni, e quindi i lamentati danni, laddove le infiltrazioni – argomenta – sarebbero invece dovute alla presenza di vetuste e deteriorate gronde condominiali e di condotte fognarie non adeguate e prive di manutenzione.
Premesso ciò, dall'elaborato peritale del EO si evince in primo luogo la Persona_1 sussistenza dei danni lamentati dalla parte attrice, avendo il CTU accertato i) sia la presenza dei danni da infiltrazione, quali la presenza di segni di tracce e muffe (nei locali soggiorno bagno e camere), l'ammaloramento dell'intonaco (nella camera matrimoniale), la presenza di punti della pavimentazione scollata dal massetto sottostante (nella camera matrimoniale), ii) sia quelli relativi alla esecuzione dei lavori non a regola d'arte, quali la mancanza del battiscopa in legno (nel soggiorno), nonché l'assenza o la realizzazione non a perfetta regola d'arte delle finiture tra l'intonaco della parete verticale ed il serramento e/o cassonetto degli avvolgibili (in tutte le stanze), il tutto come meglio descritto alle pagine 6 e 7 della relazione del CTU e come si evince dalla documentazione fotografica ivi allegata e richiamata.
Quanto alle cause delle infiltrazioni e dei consequenziali danni, il CTU ha accertato che “la causa che ha provocato le infiltrazioni localizzate all'interno dei locali dell'unità immobiliare posta al secondo piano ed all'interno dell'autorimessa del piano interrato è riconducibile ad una non corretta impostazione delle fasi operative delle lavorazioni in facciata, in copertura e sulle
pagina 4 di 7 superfici calpestabili delle terrazze e balconi (mancato approntamento delle opere provvisionali di protezione, tempi prolungati nell'istallazione delle opere definitive previste dal capitolato quali impermeabilizzazioni, pavimenti, scossaline, canali)”, concludendo che i “vizi riscontrati relativamente alle opere di finitura sono attribuibili esclusivamente alla mancata esecuzione delle lavorazioni a regola d'arte” (cfr. pag. 7 dell'elaborato peritale).
In punto di quantificazione, invece, il CTU ha analiticamente indicato i lavori da eseguire sia per gli interventi necessari a ripristinare le parti ammalorate dalle infiltrazioni, sia quelli necessari per la sistemazione delle parti non ultimate a regola d'arte (cfr. pagg.
7-8 dell'elaborato peritale).
Ha quindi quantificato gli stessi in € 5.755,50, oltre IVA, per un totale complessivo di € 6.331,05, precisando che l'importo è stato valutato a corpo, in base a quantità, tempo di esecuzione, costo dei materiali e della manodopera, come dettagliato nell'allegato 2 della medesima perizia (cfr. pag. 8 dell'elaborato peritale e all. 2 del doc. 7 prodotto da parte ricorrente)
Non si condivide la doglianza sollevata da n punto di Controparte_1 non debenza dell'IVA, come invece indicata dal CTU.
Il Tribunale condivide il pacifico orientamento della Corte di legittimità, secondo la quale l'IVA è un onere accessorio e consequenziale, sicché la richiesta di risarcimento del danno involge in sé anche la richiesta di riconoscimento dell'IVA, che deve essere aggiunta alla somma corrispondente all'importo dei danni.
In particolare, la Corte di Cassazione, ha affermato che, “poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare
[…], il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta – a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata” (Cass., n. 21739/2018, che richiama anche Cass., nn. 10023/1997, 1688/2010, 14535/2013, queste ultime pronunciate in relazione ai danni derivanti da circolazione stradale, ma senza che tale diversa genesi del danno possa incidere sulla soluzione da seguire anche nel caso di specie). deve pertanto essere condannata al pagamento in Controparte_1 favore di parte ricorrente dell'importo di € 5.755,50, oltre IVA, e quindi in complessivi € 6.331,05.
Detta somma va maggiorata di interessi legali ai sensi dell'art. 1284, primo comma c.c. dalla domanda giudiziale sino al saldo. Non si ritiene invece applicabile alla fattispecie in esame il saggio di cui al quarto comma del medesimo articolo laddove, come dichiarato dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità, la norma sugli interessi maggiorati è applicabile solo alle obbligazioni pecuniarie liquide o facilmente liquidabili, e non ai debiti di valore come il risarcimento del danno, la cui quantificazione richiede invece un accertamento in sede giudiziale (da ultimo Cass., n. 28036/2025).
Non si ritiene, infine, accoglibile la richiesta attorea di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, non sussistendone i presupposti.
pagina 5 di 7 Con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 96, primo comma c.p.c., non è stato allegato, né a fortiori provato, l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite.
Inoltre, la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza.
Lo stato soggettivo, come previsto dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., dunque, si identifica nel dolo o colpa grave, requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata: parte ricorrente nulla ha argomentato né provato circa la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte convenuta, anche nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza dell'infondatezza delle tesi sostenute.
Si consideri inoltre che il comportamento processuale della società Controparte_1 ia stato anche collaborativo, in sede di ATP, alla luce delle trattative intercorse
[...] tra le parti e dell'accettazione in detta sede della proposta conciliativa formulata dal CTU. Anche alla luce del comportamento delle parti, rimesso all'apprezzamento del giudice, non si ritiene accoglibile neppure la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta e comprendono anche quelle del procedimento di ATP, essendo risultata la fondatezza delle doglianze attoree circa la sussistenza dei danni lamentati dai sigg. e della loro Pt_1 ascrivibilità ai lavori eseguiti dalla convenuta.
Quanto alla loro liquidazione, le spese di lite del procedimento di ATP si liquidano in favore dei sigg. e nella misura indicata in dispositivo secondo i Parte_1 Parte_2 parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (secondo il criterio del decisum, per l'effetto quindi di quanto accertato in sede di CTU) con applicazione dei valori medi per tutte le fasi espletate.
Quelle del presente giudizio si liquidano in favore dei sigg. e Parte_1 Parte_2 nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (secondo il criterio del decisum, e quindi del danno accertato in € 6.331,05), con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (tenuto conto della natura semplificata del rito, del valore della controversia che si avvicina al minimo dello scaglione di riferimento – da € 5.200,00 ad € 26.000,00 – e dell'espletamento di una sola udienza nell'ambito della quale si è svolta la sola discussione orale) con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata.
Nella rifusione delle spese devono essere comprese anche quelle sostenute per il CT. La Suprema Corte, infatti, ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. (ex plurimis Cass. Civ. 2280/2015).
pagina 6 di 7 Nel caso in esame non si rileva l'eccessività della somma richiesta dai ricorrenti per spese di CT, pari a complessivi 1.537,20.
Le spese di CTU, anticipate dai ricorrenti e già liquidate dal Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di ATP R.G. n. 2031/2024, vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta, poiché la CTU si è resa necessaria per accertare i vizi e i difetti imputabili alla stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara la responsabilità di per i vizi e Controparte_1 difetti riscontrati nelle unità immobiliari di proprietà di e er Parte_1 Parte_2 cui è causa;
2) Condanna a pagare in favore di e Controparte_1 Parte_1 la somma di € 6.331,05, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al Parte_2 saldo;
3) Condanna rifondere in favore di e Controparte_1 Parte_1 le spese di lite del procedimento di ATP, che liquida in € 145,50 per Parte_2 anticipazioni e in € 2.337,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Condanna rifondere in favore di e Controparte_1 Parte_1
e spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 70,00 per anticipazioni Parte_2
e in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
5) Condanna rifondere in favore di e CP_1 Controparte_1 Parte_1
a somma complessiva di € 1.537,20, a titolo di spese di CT;
Parte_2
6) Pone le spese di CTU, come liquidate con decreto del Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di ATP R.G. n. 2031/2024, definitivamente a carico di CP_1 [...]
CP_1
Lecco, 19 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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