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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1222/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AS GEREMIA, OR
TI ANNA RITA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3471/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 1 - Via Strada Comunale Del Principe 13 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3733/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1
e pubblicata il 27/02/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 223/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante:come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli , con la sentenza n. 3733\25, ha dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere il ricorso di Ricorrente_1 avverso la cartella di cui in epigrafe, con ad oggetto recupero crediti ticket sanitari per l'anno 2017, perché la cartella stessa era stata privata di efficacia da parte dell'ente per la riscossione;
i primi giudici hanno disposto la compensazione delle spese.
Da qui l'appello del contribuente, limitatamente alla compensazione delle spese, cui ha resistito l'Ader.
Questa Corte ha trattato il procedimento all'udienza del 14 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'annullamento della cartella è avvenuto nelle more del giudizio di primo grado, e solo a seguito di altra sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli n. 16016\23 del 20\11\23 (che ha annullato la stessa cartella, erroneamente rinotificata al contribuente).
L'appello, pertanto, era ammissibile, sussistendo l'interesse ad agire del contribuente;
non vi sono allora per derogare al principio della soccombenza.
Ne segue che l'appellata ADER va condannata, in riforma della sentenza di primo grado, alle spese di quel grado di giudizio e si liquidano in dispositivo;
le spese seguono la soccombenza anche di questo grado, come pure da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello ed in riforma della impugnata decisione condanna l'Ader alle spese e competenze del giudizio di primo grado, che liquida in euro 250,00 oltre accessori e CU, nonché a quelle di secondo grado, che liquida in euro 250,00 oltre accessori
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AS GEREMIA, OR
TI ANNA RITA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3471/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 1 - Via Strada Comunale Del Principe 13 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3733/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1
e pubblicata il 27/02/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 223/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante:come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli , con la sentenza n. 3733\25, ha dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere il ricorso di Ricorrente_1 avverso la cartella di cui in epigrafe, con ad oggetto recupero crediti ticket sanitari per l'anno 2017, perché la cartella stessa era stata privata di efficacia da parte dell'ente per la riscossione;
i primi giudici hanno disposto la compensazione delle spese.
Da qui l'appello del contribuente, limitatamente alla compensazione delle spese, cui ha resistito l'Ader.
Questa Corte ha trattato il procedimento all'udienza del 14 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'annullamento della cartella è avvenuto nelle more del giudizio di primo grado, e solo a seguito di altra sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli n. 16016\23 del 20\11\23 (che ha annullato la stessa cartella, erroneamente rinotificata al contribuente).
L'appello, pertanto, era ammissibile, sussistendo l'interesse ad agire del contribuente;
non vi sono allora per derogare al principio della soccombenza.
Ne segue che l'appellata ADER va condannata, in riforma della sentenza di primo grado, alle spese di quel grado di giudizio e si liquidano in dispositivo;
le spese seguono la soccombenza anche di questo grado, come pure da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello ed in riforma della impugnata decisione condanna l'Ader alle spese e competenze del giudizio di primo grado, che liquida in euro 250,00 oltre accessori e CU, nonché a quelle di secondo grado, che liquida in euro 250,00 oltre accessori