Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00701/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2026, proposto da
Ica Ren For S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V Procedure di valutazione V.I.A. e V.A.S., Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, Soprintendenza Speciale per il PNRR, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale V.I.A. e Vas, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'accertamento e la declaratoria
dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e in particolare dalla Commissione tecnica PNRR PNIEC a fronte dell'istanza avanzata in data 12.4.2024 per il rilascio del provvedimento di VIA in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Agrisardegna”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V Procedure di Valutazione V.I.A. e V.A.S., della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, della Soprintendenza Speciale per il PNRR, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura e della Commissione Tecnica di Verifica Dell’Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. BE XI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la società ICA REN srl ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 12.04.2024 per il rilascio del provvedimento di V.I.A. ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "AgriSardegna" di potenza di picco pari a 102,27 MWp e potenza nominale pari a 97,4 MWac integrato con un sistema di accumulo da 90 MW, da realizzarsi nel comune di Guspini, Provincia di Sud Sardegna;
2. Espone la società ricorrente di aver presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in data 12/04/2024, istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 152 del 2006, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto sopra descritto.
3. Dopo una prima pubblicazione, avvenuta in data 2 maggio 2025, dell’avviso al pubblico da parte del MASE in merito all’avvenuta presentazione dell’istanza per l’avvio del procedimento di V.I.A., che assegnava al progetto il codice identificativo ID_VIP 11353 e un termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni e la trasmissione dei pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento, facevano seguito una serie di integrazioni documentali a cura dell’esponente con conseguente nuove pubblicazioni degli avvisi al pubblico.
4. Evidenzia la ricorrente che, successivamente allo spirare del termine (6.9.2025) per l'invio di eventuali osservazioni con riguardo alla quarta e ultima intervenuta ripubblicazione, non si registrava più alcun avanzamento del procedimento, non essendo stati acquisiti -ancora ad oggi- i pareri di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza, in quanto la pratica risultava -e risulta tutt'ora- in fase di istruttoria presso la Commissione Tecnica PNRR PNIEC.
5. Alla luce di quanto sopra, la società ricorrente ha censurato la condotta inerte dell'amministrazione deducendo la violazione degli artt. 8, 23 e 25 del D. Lgs. N. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 del D.lgs. 199/2021, vigenti ratione temporis, degli artt. 1, 2 e 6 della L. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile e dei principi del giusto procedimento. Inoltre, ha dedotto la violazione del Regolamento UE/2022/2057 e dell’effetto utile derivante dalla Direttiva UE 2023/2413 – Red III.
5.1. Rappresenta la società esponente che l'obbligo di avviare e concludere il procedimento di compatibilità ambientale, nonché la conseguente illegittimità dell'inerzia serbata dal MASE in tale procedura, discendono anzitutto dall'art. 25 TUA in quanto, per i progetti quale quello in esame, la disposizione prescrive che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si esprima entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA.
Precisa l'esponente che la perentorietà di tali termini, oltre ad essere stabilita dal comma 7 del predetto articolo 25 del TUA, è stata ribadita anche dalla costante interpretazione giurisprudenziale.
Nel caso di specie, precisa la società esponente come risultino ampiamente decorsi tutti i termini di legge: sia il termine di trenta giorni dalla conclusione della quarta e ultima fase di consultazione del pubblico (decorso in data 6.10.2025); sia quello di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso al pubblico e della relativa documentazione (scaduto il 30.12.2025).
Peraltro, soggiunge la ricorrente, che l’illegittimità dell’inerzia risulterebbe ancor più evidente alla luce dell’entrata in vigore del d.l. n. 153 del 18.10.2024 (c.d. “ D.L. Ambiente ”) che ha modificato l’art. 8 del TUA, introducendo un nuovo comma 1-bis a mente del quale “sono da considerarsi prioritari […] i progetti fotovoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW” , così individuando una sorta di “ corsia preferenziale ” per quei progetti di preminente interesse strategico nazionale, privilegiando l’affidabilità, la sostenibilità tecnico-economica e il concreto contributo agli obiettivi PNIEC entro il 2030.
5.2. La società ricorrente evidenzia, altresì, come l'obbligo di avviare (e poi concludere) il procedimento di VIA statale, e la conseguente illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero, discendano anche dai principi generali dell'azione amministrativa codificati dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990, atteso che tale disposizione prevede l'obbligatorietà delle P.A. di concludere i procedimenti mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine che, salvo diversa previsione, è fissato in 30 giorni, così sancendo il principio della doverosità dell'azione amministrativa.
5.3. In ultimo, precisa parte ricorrente che l'obbligo di provvedere e la conseguente illegittimità dell'inerzia serbata dai Ministeri resistenti discende anche dal particolare favor che informa la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia alla luce del contenuto della direttiva 2009/28/CE, recante " promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili …", dalla Direttiva UE 2023/2413, cd. Direttiva Red III e dal Regolamento UE/2022/2577 del 22.12.2022.
6. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate che hanno instato, con memoria di mero stile, per la reiezione del gravame.
7. In sede di discussione orale, l’amministrazione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso in ragione dell’affermata proposizione del gravame successivamente al decorso del termine di cui all’art. 31 comma 2 c.p.a. A tale eccezione parte ricorrente ha controdedotto evidenziando, per converso, la tempestività dell’azione proposta.
8. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza camerale del 15 aprile 2026.
DIRITTO
1. In via preliminare, va disattesa l’eccezione d’irricevibilità della proposta azione d’accertamento in ragione della prospettata tardiva sua proposizione rispetto alle tempistiche imposte dall’art. 31 c.p.a. che stabilisce al comma 2 che “L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.”
1.1. Il Collegio ritiene, sul punto, sufficiente evidenziare come, per effetto delle reiterate integrazioni documentali che hanno interessato il progetto in parola, cui hanno fatto seguito altrettante pubblicazioni con correlate fasi finalizzate all’acquisizione di eventuali osservazioni e alla trasmissione dei pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento, la quarta e ultima fase di consultazione del pubblico sia terminata in data 6 settembre 2025, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato il 29 gennaio 2026 e depositato il successivo 12 febbraio 2026.
Ne consegue, pertanto, la piena tempestività dell’azione proposta.
2. Passando al merito del ricorso, evidenzia il Collegio come la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio sia fondata.
2.1. La normativa di riferimento, rappresentata dall'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce i termini di conclusione del procedimento di VIA, dettando speciali prescrizioni per "i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis", ovvero i progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al predetto decreto.
In particolare l'art. 25, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, prevede che "(…) Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura entro il termine di venti giorni. (...)".
2.2. In ragione del sopra descritto quadro normativo appare corretta la ricostruzione temporale offerta dalla parte ricorrente che ha evidenziato come la Commissione Tecnica PNRR-PIEC avrebbe dovuto adottare lo schema di provvedimento di VIA entro il termine di trenta giorni dalla fase di consultazione di cui all'art. 24, (la cui quarta e ultima fase si è conclusa in data 6 settembre 2025) e, pertanto, entro il 6 ottobre 2025 e che in ogni caso si sarebbe dovuto adottare lo schema di provvedimento entro il termine massimo di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione presentata unitamente all'istanza di avvio del procedimento.
Chiarito quanto sopra, il Collegio evidenzia come in fattispecie in tutto analoghe a quella oggi all'esame, la giurisprudenza abbia precisato che "il silenzio serbato dal Ministero sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (…). Deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l'espressione di pareri negativi, non elidono l'obbligo di una pronunzia espressa da parte del M.A.S.E." (v., ex multis , TAR Sardegna sez. 1^ 11 aprile 2025, n. 310 e 15 luglio 2024 n.547; T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 500/2024 e in senso analogo T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., 21/06/2024, n. 12670).
Nel suddetto contesto non valgono a scalfire le suesposte considerazioni le difese delle amministrazioni intimate, le quali, benché ritualmente costituite in giudizio, si sono limitate a deduzioni di mero stile, prive di effettiva capacità confutatoria rispetto alle puntuali doglianze della parte ricorrente.
3. Conclusivamente, e per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, dovendosi dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente sulla richiesta di VIA presentata dalla ICA REN FOR S.R.L. per la realizzazione del progetto di un impianto agrivoltaico denominato " AgriSardegna" di potenza di picco pari a 102,27 MWp e potenza nominale pari a 97,4 MWac integrato con un sistema di accumulo da 90 MW, da realizzarsi nel comune di 1 Guspini, Provincia di Sud Sardegna
Per l'effetto, deve ordinarsi:
- alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione -senza vincolo di contenuto- dello schema di provvedimento di VIA entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- al Direttore generale della Transizione ecologica del MASE, l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla ricezione dello schema da parte della suddetta Commissione;
- l'adozione da parte del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, quale titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 25, comma 2-quater del Testo Unico dell'Ambiente, dei provvedimenti sopra descritti entro i successivi 90 giorni in caso di ulteriore inadempimento degli organi ordinariamente competenti.
4. Il particolare contesto operativo che ha visto coinvolte le amministrazioni nelle procedure in esame giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal M.A.S.E. sulla richiesta di VIA presentata dalla ICA REN FOR S.R.L. per la realizzazione del progetto di un impianto agrivoltaico denominato " AgriSardegna" di potenza di picco pari a 102,27 MWp e potenza nominale pari a 97,4 MWac integrato con un sistema di accumulo da 90 MW, da realizzarsi nel comune di 1 Guspini, Provincia di Sud Sardegna.
Per l'effetto, ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione -senza vincolo di contenuto- dello schema di provvedimento di VIA entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza; al Direttore generale della Transizione ecologica del Ministero dell'Ambiente l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla ricezione dello schema da parte della suddetta Commissione, e l'adozione da parte del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, quale titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 25, comma 2-quater del Testo Unico dell'Ambiente, dei provvedimenti sopra descritti entro i successivi 90 giorni in caso di ulteriore inadempimento degli organi ordinariamente competenti.
Spese compensate.
Dispone, a cura della Segreteria, l'adempimento di cui all' art. 2 comma 8 della L. n. 241 del 1990, al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI RR, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
BE XI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE XI | GI RR |
IL SEGRETARIO