TAR Cagliari, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 701
TAR
Sentenza 17 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione degli artt. 8, 23 e 25 del D. Lgs. N. 152/2006 e degli artt. 20 e 22 del d.lgs. 199/2021

    Il silenzio dell'amministrazione è illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006. Il carattere perentorio di tali termini è confermato dalla giurisprudenza e dal favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili.

  • Accolto
    Violazione dei principi generali dell'azione amministrativa (art. 2 L. n. 241/1990)

    Il silenzio dell'amministrazione è illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006. Il carattere perentorio di tali termini è confermato dalla giurisprudenza e dal favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili.

  • Accolto
    Violazione del favor per le energie rinnovabili (Direttiva UE 2009/28/CE, Direttiva UE 2023/2413, Regolamento UE/2022/2577)

    Il silenzio dell'amministrazione è illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006. Il carattere perentorio di tali termini è confermato dalla giurisprudenza e dal favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili.

  • Rigettato
    Irricevibilità del ricorso per tardività

    L'eccezione d'irricevibilità è infondata poiché la quarta e ultima fase di consultazione del pubblico è terminata il 6 settembre 2025, e il ricorso è stato notificato il 29 gennaio 2026, risultando quindi tempestivo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 701
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 701
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo