Art. 19.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 486, 487 e 752 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 486, 487 e 752 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.