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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2024, n. 25050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25050 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI AG nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/08/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udita la requisitoria e le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIEIRI, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata, riportandosi alla memoria depositata;
udito l'avvocato DAVIDE BARILLA' nell'interesse del ricorrente, che illustrava i motivi di ricorso e ne chiedeva l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza del 30 agosto 2023, depositata il 13 ottobre 2023, riformava l'ordinanza genetica sostituendo la misura degli arresti domiciliari con quella del divieto di dimora nella regione Calabria, confermando nel resto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto a AG ON, in ordine al delitto di concorso esterno nell'associazione mafiosa di 'ndrangheta ed in particolare dell'articolazione operante in Limbadi facente capo a UI CU. Il Tribunale del riesame, in particolare, riteneva fondata la tesi accusatoria per cui ON, in uno allo zio ES DA, amministratori di fatto della Penale Sent. Sez. 5 Num. 25050 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 01/03/2024 OR S.r.l., grazie all'intermediazione di UI CU avevano ottenuto la stipula del contratto di locazione con PE FO, divenuto proprietario del complesso turistico Sayonara: in cambio di tale mediazione DA e ON avevano garantito il versamento di somme di denaro al sodalizio due volte l'anno, oltre che nell'arco di dieci anni dell'importo complessivo di 600mila euro, debito assunto da FO con CU per acquisire la struttura e poi ceduto ai locatari, che lo avrebbero decurtato progressivamente dai canoni di locazione inoltre, ON e DA si erano anche impegnati al versamento di 20mila euro a favore della cosca CU. Infine, ON avrebbe garantito alla menzionata cosca l'assunzione di personale e la scelta dei fornitori vicini alla n'drina per i villaggi turistici Sayonara e EN AR, nonché il servizio di guardiania per la prima struttura. Oltre al vantaggio della stipula del contratto di locazione, l'imputazione attribuisce a DA e a ON, quale ulteriore vantaggio, la soluzione delle questioni connesse ad una verifica da parte dell'ispettorato del lavoro presso il villaggio, ove vi erano prestatori di lavoro «in nero», la risoluzione di questioni di 'ordine pubblico' legate alla gestione del villaggio affidate a UA AL e Assunto ME, fidati collaboratori del CU„ nonché il prestito di 200-300mila euro nel gennaio 2018, anche per ottenere in locazione una ulteriore struttura turistica. Ai capi 20, 21, 22 della imputazione provvisoria venivano ritenute fondate dal Tribunale del riesame, nel grado della gravità indiziaria, le contestazioni ai sensi dell'art. 512-bis, aggravate dall'art. 416-bis 1. cod. pen., commesse in concorso da ON con lo zio DA, consistite rispettivamente: nella intestazione fittizia di quote— a dipendenti di società del gruppo DA e a congiunti — della Magec S.r.l., costituita per la prosecuzione della gestione del Villaggio EN AR, iniziata dalla OR OUrist S.r.l. sotto l'egida della famiglia di 'ndrangheta Accorinti- Bonavita, con il fine di eludere la misura di prevenzione patrimoniale derivante, oltre che dal coinvolgimento di DA in un procedimento per associazione mafiosa nel 1997, anche per gli ulteriori elementi evidenziati nella nota n. 23266 della Prefettura di Vibo Valentia del 26 luglio 2013, riguardante la OR OUring S.r.l., e dalla successiva ordinanza di revoca autorizzazione n. 4445 del 20.08.2013 emessa dal Comune di Briatico, in seguito all'esito negativo del ricorso al Consiglio di Stato depositato il 14 ottobre 2014; analoghe intestazioni fittizie commesse da DA, in concorso con ON e PE UI, fra gli altri, quanto alle quote e ai ruoli attribuiti a congiunti del DA e alla moglie del ON, in relazione alla società OR OUrist S.r.l., anche a seguito dell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari al DA per il delitto previsto dall'art. 353 cod. pen. aggravato dall'art. 7 I. 203/1991 nell'anno 2016, per il quale DA 2 sarebbe stato poi assolto;
infine ulteriori operazioni di intestazione fittizia, anche in concorso con ON, sempre in favore di congiunti e della moglie dell'attuale ricorrente, in relazione alla società OR S.r.l. 2. Il ricorrente AG ON, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso articolato in quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. coc. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e 273, 192 e 187 cod. proc. pen. Dopo aver premesso che il concorso esterno in associazione mafiosa richiede la verifica probatoria ex post quanto al contributo del concorrente esterno all'associazione di stampo mafioso, il ricorrente evidenzia come un contributo riferibile a ON non è stato enucleato dall'ordinanza impugnata, anche perché ON non era coinvolto nella gestione economico e operativa delle società OR e OR OUring, compito questo spettante al DA. Il coinvolgimento, ritenuto dall'ordinanza impugnata, di ON in uno al DA nell'aver assicurato un contributo in favore della cosca CU, viene smentito dall'assenza di elementi indiziari di contatti diretti con esponenti della cosca medesima, dovendosi rilevare per un verso che ON non conosceva lo spessore criminale di Bonavota, dell'omonimo clan per un villaggio in Briatico, quando nel 2013 fu locato il EN AR (in relazione alla conversazione n. 463 del 22.8.17, citata nell'ordinanza impugnata); per altro, che non vi è prova di trattative condotte da ON per l'acquisizione del villaggio Sayonara, non risultando utile a tanto la sola annotazione che NI aveva litigato con l'attuale indagato;
inoltre, che nella conversazione n. 557 del 4.4.17 ON effettivamente discute con ME delle strutture del lungomare di Nicotera, che possono essere assegnate ai villeggianti, ma ciò non ha un seguito ed è compatibile con il ruolo di tour operator dell'indagato; ancora, che nella conversazione n. 48 del 8.4.17 fra FO e ON, il secondo dichiara di essersi opposto alla assu2zione di personale propostagli da NI, affermando di non avere competenza in merito e, comunque, che occorrevano persone senza precedenti penali: solo successivamente, nel dialogo con FO, ON avrebbe scoperto chi era l'affiliato Assunto ME, che senza secondi fini «da una mano» nel villaggio. Inoltre, il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto il coinvolgimento nella gestione di ON, senza valutare che dal 2018 in avanti ON e la moglie SA stipulano un mutuo a favore della OR che garantiscono con il proprio appartamento e che dal DA vengono danneggiati, in quanto lo stesso, non 3 li preserva dalla procedura di esecuzione immobiliare posta in essere dai creditori della società. In sostanza, nessun fattivo contributo sarebbe stato logicamente motivato quanto a ON dall'ordinanza impugnata, non potendo lo stesso né assumere personale, né gestire il denaro della società, né contattare i fornitori, né avendo tratto alcun vantaggio dalle condotte in esame. 4. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione anche in relazione agli artt. 512-bis e 416-bis 1. cod. pen. Il ricorrente evidenzia come la volontà elusiva delle misure di prevenzione sarebbe illogicamente sostenuta perché correlata a un procedimento penale di 19 anni prima, interessante DA, come anche perché lo stesso nel 2016 risultava già amministratore di diritto della Rametal S.r.l., a riprova che non temesse alcuna misura di prevenzione. Inoltre, la misura di prevenzione risulterebbe estensibile anche in caso di intestazione fittizia ai familiari, cosicché non vi sarebbe utilità della stessa, e per altro l'intestazione fittizia ai congiunti più stretti non è punibile se non quando il capitale iniziale sia inquinato. Quanto a ON, non viene motivata dall'ordinanza impugnata la gravità indiziaria in ordine alle condotte di intestazione fittizia contestata, che viene tratta in modo errato per osmosi della condotta dello zio. Inoltre, se l'intestazione alla SA, moglie di ON, risultava fittizia, mai gli stessi si sarebbero indebitati così da subire un pignoramentc , in relazione alla OR OU ring. Per la OR S.r.l., inoltre, l'amministrazione risulta nelle mani di DA e della figlia, mentre ON viene definito sostanzialmente estraneo alla stessa (conv. n. 19240 del 19.10.2018). 5. Il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 416-bis 1. cod. pen. in ordine ai delitti previsti dall'art. 512-bis cod. pen.: difetterebbe anche la motivazione quanto all'aggravante speciale, richiedente il dolo di agevolazione, non essendo individuata una specifica condotta di ON. 6. Il quarto motivo lamenta violazione di legge in relazione alle esigenze cautelari, in quanto il divieto di dimora in Calabria risulterebbe non necessario poiché ON ha dismesso ogni incarico in tale regione e lavora presso il comune di Catania. 4 7. Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Pacifico è l'orientamento che, a partire da Sezioni Unite n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828, in tema di misure cautelari personali, a fronte di un ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ne definisce così l'ambito di delibazione. La Corte ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatcrie (nello stesso senso, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 3. Va altresì premesso che questo Collegio aderisce all'orientamento che ritiene — cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511 — che, in tema di misure cautelari personali, la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi" inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, sicché ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. come si desume dall'art. 273, 5 comma 1-bis, cod. proc. pen., che richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 55919 del 15/10/2018, Lopreiato e Sez. 5, n. 41868 del 05/07/2018, Fazzalari, nonché, per le altre Sezioni, Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179, Rv. 270172, Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683, Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963, Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053, Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928, Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576. Sul tema, inoltre, va richiamato anche l'autorevole passaggio di Sez. U, Spennato: «Il quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari, concetto differente da quello enunciato nell'art. 192/2 c.p.p., che allude alla c.d. prova logica o critica, ha, sotto il profilo gnoseologico, una propria autonomia, non rappresenta altro che l'insieme degli elementi conoscitivi, sia di natura rappresentativa che logica, la cui valenza è strumentale alla decisione de libertate, rimane delimitato dai confini di questa e non si proietta necessariamente nel diverso e futuro contesto dibattimentale relativo al definitivo giudizio di merito» (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598). 4. Va premesso che l'ordinanza impugnata rinvia anche a quella genetica, risultando i due provvedimenti un unico organismo argomentativo quanto alla valutazione della gravità indiziaria in ordine ai delitti costituenti titolo cautelare, essendovi sul punto la cd. doppia conformità. Ebbene, in ordine al primo motivo il rinvio all'ordinanza genetica consente di rilevare come il motivo di ricorso non si confronti con i puntuali riferimenti compiuti dall'ordinanza impugnata in un'ottica più ampia, così venendo in emersione la circostanza del ruolo di ON — che emerge da pag. 79 a 9.1 della ordinanza genetica — che ha una funzione nella trattativa per l'acquisizione del Sayonara, avendo avuto contatti preliminari con FO, in uno a DA, senza che possa trovare riscontro la distinzione di ruoli che viene proposta dal ricorso, per l'indagato, che non avrebbe un ruolo gestionale, rispetto allo zio DA. Né, in tal senso, può valere la circostanza che ON abbia subito una azione esecutiva in sede civile, in quanto dal tenore delle emergenze di indagine richiamate nelle ordinanze, genetica e di riesame, e dalla valutazione non manifestamente illogica operata dalle stesse, emerge come i rapporti con lo zio DA fossero relativi proprio alle condotte oggetto di giudizio, mosse da unità di intenti dei due concorrenti, cosicché ciò che interviene successivamente costituisce — la stipula di un mutuo, per altro in sé sintomatica di cointeressenza 6 — un posterius che non può incidere in modo decisivo sulla logicità delle argomentazioni del Tribunale del riesame. In sostanza, il motivo di ricorso propone una rilettura delle emergenze d'indagine non consentita in questa sede, né tantomeno propone una censura specifica di travisamento, cosicché non manifestamente illoclica è l'ordinanza impugnata che si pone a conferma della prima ordinanza e che si fonda sulla circostanza emergente non solo dalle conversazioni indicate al primo motivo di ricorso, ma anche di quelle ulteriori, in precedenza indicate, e di quelle successive relative anche al versamento di trentamila euro richiesto a FO da parte di DA proprio a mezzo di ON (cfr. conv. 51 del 30.12,2018, 22389 del 18.12.2018, 23699 del 2.1.2019, foll. 179 e ss.). Per altro, alcune conversazioni vedono interloquire proprio ON, che parla con FO, spiega l'accaduto a DA, si interfaccia con ME, del quale assume il personale proposto, e resiste anche alle richieste di FO di non procedere in tale direzione — temendo FO il personale segnalato dal sodalizio mafioso: ma ON tranquillizza il suo interlocutore, gli chiede di 'lasciarlo vivere', alludendo alla necessità di accontentare ME, luogotenente di CU UI, cosicché anche l'argomento dell'opposizione di ON alle richieste del precedente proprietario del villaggio risultano superate dalla disponibilità dimostrata nei confronti del luogotenente di UI CU. Pertanto, la censura propone una non consentita rilettura alternativa delle conversazioni, a fronte di una doppia conforme„ in quanto costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Quanto al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa l'ordinanza impugnata dà conto dei contributi al sodalizio criminoso emergenti dalle conversazioni intercettate, non solo offerti da DA, ma anche garantiti da ON, come quello relativo alla richiesta di 30mila euro rivolta a FO nell'interesse della cosca, come pure dei vantaggi tratti dai due imprenditori catanesi, ON e DA, quanto alla individuazione di una nuova struttura turistica segnalata da ME, oltre agli altri vantaggi già riportati nell'imputazione provvisoria Pertanto l'ordinanza impugnata, che è chiamata non ad accertare la responsabilità penale ma a verificare la gravità indiziaria, si pone in sintonia con il principio consolidato per cui, ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica "ex post" del contributo causale riconducibile alla condotta atipica del concorrente esterno deve essere apprezzata 7 in relazione alle finalità tipiche dell'associazione, prescindendo dalle condizioni di eventuale "fibrillazione" o crisi strutturale che rendono ineludibile l'intervento esterno per la prosecuzione dell' attività (Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, Petrillo, Rv. 283840 - 01). Tale pronuncia si pone nel solco di Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671 - 01, che in motivazione chiariva come la efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisca elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, specificando che non è sufficiente una valutazione "ex ante" del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento "ex post", in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente. Il primo motivo è pertanto è in parte non consentito perché aspecifico — confrontandosi solo con alcune emergenze di indagine, oltre che perché propone riletture non ammesse — nonché per altra parte manifestamente infondato. 5. Il secondo e il terzo motivo vanno trattati congiuntamente. Quanto al secondo motivo, nel censurare la ritenuta gravità indiziaria quanto al dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis cod. proc, pen., per un verso si fonda sull'assunto, del quale si è letto al punto che precede, che ON non fosse cogestore delle vicende d'impresa in uno a DA, circostanza questa smentita dall'ordinanza impugnata senza aporie logiche manifeste. In secondo luogo, non si confronta, il motivo di ricorso, con gli elementi evidenziati nell'ordinanza impugnata, che fa riferimento ai provvedimenti prefettizi del 2013 (anche riportati nell'imputazione provvisoria), oltre che al procedimento del 1997 nei confronti di DA, come pure al processo concluso con l'assoluzione nei confronti di quest'ultimo, oggetto anche di una c:onversazione fra FO e un suo interlocutore. Inoltre, l'ordinanza genetica dava atto che ad un certo punto UI CU, sotto la cui egida tutto era avvenuto, fu tratto in arresto e che anche questa circostanza costituiva motivo di alcune delle interposizioni fittizie oggetto della imputazioni. E anche con tale decisivo e più attuale elemento non viene a confrontarsi il ricorso. Per altro, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto 8 procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 17/01/2022, Delli Carri, Rv. 282645 -01; mass. conf. N. 13083 del 2014 Rv. 262764- 01, N. 19537 del 2004). E per altro, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carneivale, Rv. 284796 - 01; in motivazione, la Corte ha precisato che il dolo specifico non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione). Inoltre, anche l'argomentazione difensiva che l'intestazione in capo alla moglie di ON non sarebbe punibile, è smentita dal consolidato principio per cui, in tema di trasferimento fraudolento di valori, il delitto è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art.
2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora sostituito dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non potendosi tuttavia prescindere, in tali casi, dalla verifica della capacità elusiva dell'operazione patrimoniale, alla luce di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzione dell'elemento soggettivo della fattispecie (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Salerno, Rv. 285368 - 02; mass. conf. N. 4703 del 2013 Rv. 254528 - 01, N. 17064 del 2012 Rv. 253340 - 01, N. 49970 del 2015 Rv. 265408 - 01; di segno non pienamente conforme, ma solo perché non richiede la necessità di elementi ulteriori, ferma restando la punibilità nel caso di intestazione a stretti congiunti, Sez. 6, n. 225E8 del 11/04/2017, Francaviglia, Rv. 270035 - 01: ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12-quinquies della I. n. 356 del 1992 è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, dovendosi escludere che la presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 26, D.L.gs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di prevenzione impedisca di configurare tale fattispecie di reato o renda necessario l'ulteriore accertamento, estraneo alla fattispecie, della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale;
mass. corif.: N. 37375 del 2014 Rv. 261656 - 01, N. 13915 del 2015 Rv. 266386 - 01, N. 40278 del 2016 Rv. 268200 - 01, N. 7999 del 2017 Rv. 269545 - 01). 9 Quanto al terzo motivo, relativo all'agevolazione della cosca CU, corretta risulta la motivazione dell'ordinanza impugnata, allorchè evidenzia come la condotta ex art. 512-bis cod. pen. risulti funzionale ad agevolare la gestione delle strutture turistiche e a garantire il continuo contributo economico ai CU, oltre i fornitori e il personale sponsorizzato da questi ultimi, con riconoscimento della forza del sodalizio sul territorio e rafforzamento anche del consenso. Si tratta di una motivazione in linea con il principio, che questa Corte condivide, che in tema di associazione mafiosa, non integra la violazione del divieto di "bis in idem" l'esercizio dell'azione penale per delitto aggravato dalla circostanza prevista ex art. 416-bis 1. cod. pen. nei confronti di soggetto già condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto la condotta integrante l'aggravante non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, dovendosi ritenere sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione (fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del "bis in idem" nel caso di condanna per i reati di turbativa d'asta e corruzione, aggravati ex art. 416-bis 1. cod.pen., di un soggetto che, in altro procedimento, era stato già condannato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa;
Sez. 6, n. 25912 del 02/03/2021, Edo, Rv. 281956 - 01). D'altro canto, il dolo specifico di agevolazione non richiede l'esclusività dell'intenzione, cosicché con la stessa può, evidentemente concorrere, anche l'aspettativa egoistica del guadagno personale, come prospettato in ricorso, garantito, comunque, dai vantaggi assicurati dalla consorteria mafiosa. I motivi sono quindi manifestamente infondati, oltre che aspecifico il solo secondo. 6. Quanto al quarto motivo lo stesso è generico, in quanto non si confronta adeguatamente con la motivazione impugnata, che ritiene comunque necessaria la limitazione della libertà personale attenuando la misura domiciliare e sostituendola con quella del divieto di dimora in Calabria — che il ricorso sembra richiedere nuovamente. L'argomentare del Tribunale del riesame rende conto della circostanza che la misura applicata sia adeguata a evitare nuovi contatti con la criminalità vibonese, non risultando altre cointeressenze del ON con associazioni mafiose altrove operanti. Si tratta di una motivazione assolutamente adeguata, non affetta da manifesta illogicità, rispetto alla quale la circostanza della dismissione delle cariche nel settore turistico non esclude il ripetersi di condotte di reato: a fronte di tale motivazione il motivo è aspecifico, richiamando la circostanza che ON sia dipendente del comune di Catania, argomento non decisivo a escludere il pericolo di reiterazione ritenuto dal Tribunale di Catanzaro. VI 10 Il Consigliere estensore Il Presidente 7. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 01/03/2024
udita la requisitoria e le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIEIRI, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata, riportandosi alla memoria depositata;
udito l'avvocato DAVIDE BARILLA' nell'interesse del ricorrente, che illustrava i motivi di ricorso e ne chiedeva l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza del 30 agosto 2023, depositata il 13 ottobre 2023, riformava l'ordinanza genetica sostituendo la misura degli arresti domiciliari con quella del divieto di dimora nella regione Calabria, confermando nel resto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto a AG ON, in ordine al delitto di concorso esterno nell'associazione mafiosa di 'ndrangheta ed in particolare dell'articolazione operante in Limbadi facente capo a UI CU. Il Tribunale del riesame, in particolare, riteneva fondata la tesi accusatoria per cui ON, in uno allo zio ES DA, amministratori di fatto della Penale Sent. Sez. 5 Num. 25050 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 01/03/2024 OR S.r.l., grazie all'intermediazione di UI CU avevano ottenuto la stipula del contratto di locazione con PE FO, divenuto proprietario del complesso turistico Sayonara: in cambio di tale mediazione DA e ON avevano garantito il versamento di somme di denaro al sodalizio due volte l'anno, oltre che nell'arco di dieci anni dell'importo complessivo di 600mila euro, debito assunto da FO con CU per acquisire la struttura e poi ceduto ai locatari, che lo avrebbero decurtato progressivamente dai canoni di locazione inoltre, ON e DA si erano anche impegnati al versamento di 20mila euro a favore della cosca CU. Infine, ON avrebbe garantito alla menzionata cosca l'assunzione di personale e la scelta dei fornitori vicini alla n'drina per i villaggi turistici Sayonara e EN AR, nonché il servizio di guardiania per la prima struttura. Oltre al vantaggio della stipula del contratto di locazione, l'imputazione attribuisce a DA e a ON, quale ulteriore vantaggio, la soluzione delle questioni connesse ad una verifica da parte dell'ispettorato del lavoro presso il villaggio, ove vi erano prestatori di lavoro «in nero», la risoluzione di questioni di 'ordine pubblico' legate alla gestione del villaggio affidate a UA AL e Assunto ME, fidati collaboratori del CU„ nonché il prestito di 200-300mila euro nel gennaio 2018, anche per ottenere in locazione una ulteriore struttura turistica. Ai capi 20, 21, 22 della imputazione provvisoria venivano ritenute fondate dal Tribunale del riesame, nel grado della gravità indiziaria, le contestazioni ai sensi dell'art. 512-bis, aggravate dall'art. 416-bis 1. cod. pen., commesse in concorso da ON con lo zio DA, consistite rispettivamente: nella intestazione fittizia di quote— a dipendenti di società del gruppo DA e a congiunti — della Magec S.r.l., costituita per la prosecuzione della gestione del Villaggio EN AR, iniziata dalla OR OUrist S.r.l. sotto l'egida della famiglia di 'ndrangheta Accorinti- Bonavita, con il fine di eludere la misura di prevenzione patrimoniale derivante, oltre che dal coinvolgimento di DA in un procedimento per associazione mafiosa nel 1997, anche per gli ulteriori elementi evidenziati nella nota n. 23266 della Prefettura di Vibo Valentia del 26 luglio 2013, riguardante la OR OUring S.r.l., e dalla successiva ordinanza di revoca autorizzazione n. 4445 del 20.08.2013 emessa dal Comune di Briatico, in seguito all'esito negativo del ricorso al Consiglio di Stato depositato il 14 ottobre 2014; analoghe intestazioni fittizie commesse da DA, in concorso con ON e PE UI, fra gli altri, quanto alle quote e ai ruoli attribuiti a congiunti del DA e alla moglie del ON, in relazione alla società OR OUrist S.r.l., anche a seguito dell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari al DA per il delitto previsto dall'art. 353 cod. pen. aggravato dall'art. 7 I. 203/1991 nell'anno 2016, per il quale DA 2 sarebbe stato poi assolto;
infine ulteriori operazioni di intestazione fittizia, anche in concorso con ON, sempre in favore di congiunti e della moglie dell'attuale ricorrente, in relazione alla società OR S.r.l. 2. Il ricorrente AG ON, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso articolato in quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. coc. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e 273, 192 e 187 cod. proc. pen. Dopo aver premesso che il concorso esterno in associazione mafiosa richiede la verifica probatoria ex post quanto al contributo del concorrente esterno all'associazione di stampo mafioso, il ricorrente evidenzia come un contributo riferibile a ON non è stato enucleato dall'ordinanza impugnata, anche perché ON non era coinvolto nella gestione economico e operativa delle società OR e OR OUring, compito questo spettante al DA. Il coinvolgimento, ritenuto dall'ordinanza impugnata, di ON in uno al DA nell'aver assicurato un contributo in favore della cosca CU, viene smentito dall'assenza di elementi indiziari di contatti diretti con esponenti della cosca medesima, dovendosi rilevare per un verso che ON non conosceva lo spessore criminale di Bonavota, dell'omonimo clan per un villaggio in Briatico, quando nel 2013 fu locato il EN AR (in relazione alla conversazione n. 463 del 22.8.17, citata nell'ordinanza impugnata); per altro, che non vi è prova di trattative condotte da ON per l'acquisizione del villaggio Sayonara, non risultando utile a tanto la sola annotazione che NI aveva litigato con l'attuale indagato;
inoltre, che nella conversazione n. 557 del 4.4.17 ON effettivamente discute con ME delle strutture del lungomare di Nicotera, che possono essere assegnate ai villeggianti, ma ciò non ha un seguito ed è compatibile con il ruolo di tour operator dell'indagato; ancora, che nella conversazione n. 48 del 8.4.17 fra FO e ON, il secondo dichiara di essersi opposto alla assu2zione di personale propostagli da NI, affermando di non avere competenza in merito e, comunque, che occorrevano persone senza precedenti penali: solo successivamente, nel dialogo con FO, ON avrebbe scoperto chi era l'affiliato Assunto ME, che senza secondi fini «da una mano» nel villaggio. Inoltre, il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto il coinvolgimento nella gestione di ON, senza valutare che dal 2018 in avanti ON e la moglie SA stipulano un mutuo a favore della OR che garantiscono con il proprio appartamento e che dal DA vengono danneggiati, in quanto lo stesso, non 3 li preserva dalla procedura di esecuzione immobiliare posta in essere dai creditori della società. In sostanza, nessun fattivo contributo sarebbe stato logicamente motivato quanto a ON dall'ordinanza impugnata, non potendo lo stesso né assumere personale, né gestire il denaro della società, né contattare i fornitori, né avendo tratto alcun vantaggio dalle condotte in esame. 4. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione anche in relazione agli artt. 512-bis e 416-bis 1. cod. pen. Il ricorrente evidenzia come la volontà elusiva delle misure di prevenzione sarebbe illogicamente sostenuta perché correlata a un procedimento penale di 19 anni prima, interessante DA, come anche perché lo stesso nel 2016 risultava già amministratore di diritto della Rametal S.r.l., a riprova che non temesse alcuna misura di prevenzione. Inoltre, la misura di prevenzione risulterebbe estensibile anche in caso di intestazione fittizia ai familiari, cosicché non vi sarebbe utilità della stessa, e per altro l'intestazione fittizia ai congiunti più stretti non è punibile se non quando il capitale iniziale sia inquinato. Quanto a ON, non viene motivata dall'ordinanza impugnata la gravità indiziaria in ordine alle condotte di intestazione fittizia contestata, che viene tratta in modo errato per osmosi della condotta dello zio. Inoltre, se l'intestazione alla SA, moglie di ON, risultava fittizia, mai gli stessi si sarebbero indebitati così da subire un pignoramentc , in relazione alla OR OU ring. Per la OR S.r.l., inoltre, l'amministrazione risulta nelle mani di DA e della figlia, mentre ON viene definito sostanzialmente estraneo alla stessa (conv. n. 19240 del 19.10.2018). 5. Il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 416-bis 1. cod. pen. in ordine ai delitti previsti dall'art. 512-bis cod. pen.: difetterebbe anche la motivazione quanto all'aggravante speciale, richiedente il dolo di agevolazione, non essendo individuata una specifica condotta di ON. 6. Il quarto motivo lamenta violazione di legge in relazione alle esigenze cautelari, in quanto il divieto di dimora in Calabria risulterebbe non necessario poiché ON ha dismesso ogni incarico in tale regione e lavora presso il comune di Catania. 4 7. Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Pacifico è l'orientamento che, a partire da Sezioni Unite n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828, in tema di misure cautelari personali, a fronte di un ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ne definisce così l'ambito di delibazione. La Corte ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatcrie (nello stesso senso, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 3. Va altresì premesso che questo Collegio aderisce all'orientamento che ritiene — cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511 — che, in tema di misure cautelari personali, la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi" inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, sicché ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. come si desume dall'art. 273, 5 comma 1-bis, cod. proc. pen., che richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 55919 del 15/10/2018, Lopreiato e Sez. 5, n. 41868 del 05/07/2018, Fazzalari, nonché, per le altre Sezioni, Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179, Rv. 270172, Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683, Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963, Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053, Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928, Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576. Sul tema, inoltre, va richiamato anche l'autorevole passaggio di Sez. U, Spennato: «Il quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari, concetto differente da quello enunciato nell'art. 192/2 c.p.p., che allude alla c.d. prova logica o critica, ha, sotto il profilo gnoseologico, una propria autonomia, non rappresenta altro che l'insieme degli elementi conoscitivi, sia di natura rappresentativa che logica, la cui valenza è strumentale alla decisione de libertate, rimane delimitato dai confini di questa e non si proietta necessariamente nel diverso e futuro contesto dibattimentale relativo al definitivo giudizio di merito» (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598). 4. Va premesso che l'ordinanza impugnata rinvia anche a quella genetica, risultando i due provvedimenti un unico organismo argomentativo quanto alla valutazione della gravità indiziaria in ordine ai delitti costituenti titolo cautelare, essendovi sul punto la cd. doppia conformità. Ebbene, in ordine al primo motivo il rinvio all'ordinanza genetica consente di rilevare come il motivo di ricorso non si confronti con i puntuali riferimenti compiuti dall'ordinanza impugnata in un'ottica più ampia, così venendo in emersione la circostanza del ruolo di ON — che emerge da pag. 79 a 9.1 della ordinanza genetica — che ha una funzione nella trattativa per l'acquisizione del Sayonara, avendo avuto contatti preliminari con FO, in uno a DA, senza che possa trovare riscontro la distinzione di ruoli che viene proposta dal ricorso, per l'indagato, che non avrebbe un ruolo gestionale, rispetto allo zio DA. Né, in tal senso, può valere la circostanza che ON abbia subito una azione esecutiva in sede civile, in quanto dal tenore delle emergenze di indagine richiamate nelle ordinanze, genetica e di riesame, e dalla valutazione non manifestamente illogica operata dalle stesse, emerge come i rapporti con lo zio DA fossero relativi proprio alle condotte oggetto di giudizio, mosse da unità di intenti dei due concorrenti, cosicché ciò che interviene successivamente costituisce — la stipula di un mutuo, per altro in sé sintomatica di cointeressenza 6 — un posterius che non può incidere in modo decisivo sulla logicità delle argomentazioni del Tribunale del riesame. In sostanza, il motivo di ricorso propone una rilettura delle emergenze d'indagine non consentita in questa sede, né tantomeno propone una censura specifica di travisamento, cosicché non manifestamente illoclica è l'ordinanza impugnata che si pone a conferma della prima ordinanza e che si fonda sulla circostanza emergente non solo dalle conversazioni indicate al primo motivo di ricorso, ma anche di quelle ulteriori, in precedenza indicate, e di quelle successive relative anche al versamento di trentamila euro richiesto a FO da parte di DA proprio a mezzo di ON (cfr. conv. 51 del 30.12,2018, 22389 del 18.12.2018, 23699 del 2.1.2019, foll. 179 e ss.). Per altro, alcune conversazioni vedono interloquire proprio ON, che parla con FO, spiega l'accaduto a DA, si interfaccia con ME, del quale assume il personale proposto, e resiste anche alle richieste di FO di non procedere in tale direzione — temendo FO il personale segnalato dal sodalizio mafioso: ma ON tranquillizza il suo interlocutore, gli chiede di 'lasciarlo vivere', alludendo alla necessità di accontentare ME, luogotenente di CU UI, cosicché anche l'argomento dell'opposizione di ON alle richieste del precedente proprietario del villaggio risultano superate dalla disponibilità dimostrata nei confronti del luogotenente di UI CU. Pertanto, la censura propone una non consentita rilettura alternativa delle conversazioni, a fronte di una doppia conforme„ in quanto costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Quanto al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa l'ordinanza impugnata dà conto dei contributi al sodalizio criminoso emergenti dalle conversazioni intercettate, non solo offerti da DA, ma anche garantiti da ON, come quello relativo alla richiesta di 30mila euro rivolta a FO nell'interesse della cosca, come pure dei vantaggi tratti dai due imprenditori catanesi, ON e DA, quanto alla individuazione di una nuova struttura turistica segnalata da ME, oltre agli altri vantaggi già riportati nell'imputazione provvisoria Pertanto l'ordinanza impugnata, che è chiamata non ad accertare la responsabilità penale ma a verificare la gravità indiziaria, si pone in sintonia con il principio consolidato per cui, ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica "ex post" del contributo causale riconducibile alla condotta atipica del concorrente esterno deve essere apprezzata 7 in relazione alle finalità tipiche dell'associazione, prescindendo dalle condizioni di eventuale "fibrillazione" o crisi strutturale che rendono ineludibile l'intervento esterno per la prosecuzione dell' attività (Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, Petrillo, Rv. 283840 - 01). Tale pronuncia si pone nel solco di Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671 - 01, che in motivazione chiariva come la efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisca elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, specificando che non è sufficiente una valutazione "ex ante" del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento "ex post", in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente. Il primo motivo è pertanto è in parte non consentito perché aspecifico — confrontandosi solo con alcune emergenze di indagine, oltre che perché propone riletture non ammesse — nonché per altra parte manifestamente infondato. 5. Il secondo e il terzo motivo vanno trattati congiuntamente. Quanto al secondo motivo, nel censurare la ritenuta gravità indiziaria quanto al dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis cod. proc, pen., per un verso si fonda sull'assunto, del quale si è letto al punto che precede, che ON non fosse cogestore delle vicende d'impresa in uno a DA, circostanza questa smentita dall'ordinanza impugnata senza aporie logiche manifeste. In secondo luogo, non si confronta, il motivo di ricorso, con gli elementi evidenziati nell'ordinanza impugnata, che fa riferimento ai provvedimenti prefettizi del 2013 (anche riportati nell'imputazione provvisoria), oltre che al procedimento del 1997 nei confronti di DA, come pure al processo concluso con l'assoluzione nei confronti di quest'ultimo, oggetto anche di una c:onversazione fra FO e un suo interlocutore. Inoltre, l'ordinanza genetica dava atto che ad un certo punto UI CU, sotto la cui egida tutto era avvenuto, fu tratto in arresto e che anche questa circostanza costituiva motivo di alcune delle interposizioni fittizie oggetto della imputazioni. E anche con tale decisivo e più attuale elemento non viene a confrontarsi il ricorso. Per altro, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto 8 procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 17/01/2022, Delli Carri, Rv. 282645 -01; mass. conf. N. 13083 del 2014 Rv. 262764- 01, N. 19537 del 2004). E per altro, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carneivale, Rv. 284796 - 01; in motivazione, la Corte ha precisato che il dolo specifico non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione). Inoltre, anche l'argomentazione difensiva che l'intestazione in capo alla moglie di ON non sarebbe punibile, è smentita dal consolidato principio per cui, in tema di trasferimento fraudolento di valori, il delitto è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art.
2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora sostituito dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non potendosi tuttavia prescindere, in tali casi, dalla verifica della capacità elusiva dell'operazione patrimoniale, alla luce di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzione dell'elemento soggettivo della fattispecie (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Salerno, Rv. 285368 - 02; mass. conf. N. 4703 del 2013 Rv. 254528 - 01, N. 17064 del 2012 Rv. 253340 - 01, N. 49970 del 2015 Rv. 265408 - 01; di segno non pienamente conforme, ma solo perché non richiede la necessità di elementi ulteriori, ferma restando la punibilità nel caso di intestazione a stretti congiunti, Sez. 6, n. 225E8 del 11/04/2017, Francaviglia, Rv. 270035 - 01: ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12-quinquies della I. n. 356 del 1992 è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, dovendosi escludere che la presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 26, D.L.gs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di prevenzione impedisca di configurare tale fattispecie di reato o renda necessario l'ulteriore accertamento, estraneo alla fattispecie, della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale;
mass. corif.: N. 37375 del 2014 Rv. 261656 - 01, N. 13915 del 2015 Rv. 266386 - 01, N. 40278 del 2016 Rv. 268200 - 01, N. 7999 del 2017 Rv. 269545 - 01). 9 Quanto al terzo motivo, relativo all'agevolazione della cosca CU, corretta risulta la motivazione dell'ordinanza impugnata, allorchè evidenzia come la condotta ex art. 512-bis cod. pen. risulti funzionale ad agevolare la gestione delle strutture turistiche e a garantire il continuo contributo economico ai CU, oltre i fornitori e il personale sponsorizzato da questi ultimi, con riconoscimento della forza del sodalizio sul territorio e rafforzamento anche del consenso. Si tratta di una motivazione in linea con il principio, che questa Corte condivide, che in tema di associazione mafiosa, non integra la violazione del divieto di "bis in idem" l'esercizio dell'azione penale per delitto aggravato dalla circostanza prevista ex art. 416-bis 1. cod. pen. nei confronti di soggetto già condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto la condotta integrante l'aggravante non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, dovendosi ritenere sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione (fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del "bis in idem" nel caso di condanna per i reati di turbativa d'asta e corruzione, aggravati ex art. 416-bis 1. cod.pen., di un soggetto che, in altro procedimento, era stato già condannato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa;
Sez. 6, n. 25912 del 02/03/2021, Edo, Rv. 281956 - 01). D'altro canto, il dolo specifico di agevolazione non richiede l'esclusività dell'intenzione, cosicché con la stessa può, evidentemente concorrere, anche l'aspettativa egoistica del guadagno personale, come prospettato in ricorso, garantito, comunque, dai vantaggi assicurati dalla consorteria mafiosa. I motivi sono quindi manifestamente infondati, oltre che aspecifico il solo secondo. 6. Quanto al quarto motivo lo stesso è generico, in quanto non si confronta adeguatamente con la motivazione impugnata, che ritiene comunque necessaria la limitazione della libertà personale attenuando la misura domiciliare e sostituendola con quella del divieto di dimora in Calabria — che il ricorso sembra richiedere nuovamente. L'argomentare del Tribunale del riesame rende conto della circostanza che la misura applicata sia adeguata a evitare nuovi contatti con la criminalità vibonese, non risultando altre cointeressenze del ON con associazioni mafiose altrove operanti. Si tratta di una motivazione assolutamente adeguata, non affetta da manifesta illogicità, rispetto alla quale la circostanza della dismissione delle cariche nel settore turistico non esclude il ripetersi di condotte di reato: a fronte di tale motivazione il motivo è aspecifico, richiamando la circostanza che ON sia dipendente del comune di Catania, argomento non decisivo a escludere il pericolo di reiterazione ritenuto dal Tribunale di Catanzaro. VI 10 Il Consigliere estensore Il Presidente 7. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 01/03/2024