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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 4727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4727 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C
Il giorno 27.10.2025, innanzi al giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa r.g. n. 3228 dell'anno 2021 promossa da:
(avv. GALBO VITO); Parte_1
CONTRO
(avv. GENNARO ROBERTO PAOLO); Controparte_1
E CONTRO
e Controparte_2 CP_3
Si dà atto che sono presenti:
l'avv. GALBO VITO per;
Parte_1
l'avv. GENNARO ROBERTO PAOLO per la Controparte_1
[...]
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti;
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che viene depositata in cancelleria per via telematica.
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
Tribunale di Palermo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione terza civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Enrico Catanzaro, all'udienza del 27.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3228 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in VIA PIETRO LOMBARDO Parte_1
N° 98 ALCAMO (TP), presso l'Avv. GALBO VITO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in VIA SAVERIO SCROFANI N° 50
PALERMO, presso l'Avv. GENNARO PAOLO ROBERTO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuta –
E NEI CONFRONTI DI
e Controparte_2 CP_3
- convenuti contumaci –
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna, le parti concludevano
Tribunale di Palermo come da verbale in pari data riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
- 3 - Tribunale di Palermo MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
e i sigg.ri e rappresentando che il giorno CP_3 Controparte_2
18.07.2019, alle ore 08,40 circa, sulla S.S. 113 Partinico-Alcamo, mentre era alla guida dell'autovettura Kia tg. EW699JR, di proprietà della CP_4
sig.ra , con direzione di marcia Alcamo- Parte_2
Partinico, giunto all'altezza del km 311+800, in corrispondenza del bivio di
Valguarnera, veniva urtato dall'autovettura Fiat Panda tg. CX939ZR, di proprietà di e condotta da che, provenendo CP_3 Controparte_2
dalla S.P. 81, si immetteva sulla S.S 113, ometteva di rispettare il segnale di Stop ivi presente, e, per l'effetto, intercettava la traiettoria percorsa dall'autovettura condotta dall'attore. A causa dell'impatto, il Parte_1
riportava lesioni fisiche per le quali veniva trasportato per il tramite di ambulanza del 118 presso il P.S. dell'Ospedale Civico di Partinico, ove veniva diagnosticata “Frattura composta piatto tibiale ginocchio dx, frattura
composta polso sx”, (come da documentazione medica versata in atti).
Inviata alla compagnia assicurativa convenuta la richiesta di risarcimento danni per le lesioni subite, l'attore riceveva l'offerta di euro 27.500,00
trattenuta dal medesimo a titolo di acconto sul maggiore danno preteso.
Ritenendo quindi la somma ricevuta non satisfattiva per il ristoro delle lesioni patite, incardinava il presente giudizio chiedendo di:
“ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa
esclusiva del conducente dell'autovettura Fiat Panda targata CX939ZR, Sig.
- 4 - Tribunale di Palermo AC EP;
- ritenere e dichiarare che sussiste la condizione di procedibilità di cui all'art.
22 Legge 69/990, perché l'impresa assicuratrice è stata formalmente
intimata al pagamento senza alcun esito nonostante sia decorso il termine di
novanta giorni per il risarcimento delle lesioni suddette;
- ritenere e dichiarare che l'attore ha diritto ad avere Parte_1
risarcite le lesioni fisiche subite nel sinistro per cui è causa, lesioni fisiche
che ammontano alla residua somma di €. 25.000,00 o a quella somma che
risulterà accertata in corso di causa, oltre le spese mediche sostenute ed oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali a partire dalla data del sinistro al
soddisfo da parte dei convenuti tutti;
- condannare in conseguenza, in solido, i convenuti a pagare in favore
dell'attore le lesioni subite nel sinistro per cui è causa, Parte_1
lesioni fisiche quantificate nella residua somma di €. 25.000,00 o a quella
somma che risulterà accertata in corso di causa ed oltre le spese mediche
sostenute ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a partire dalla
data del sinistro al soddisfo;
- con vittoria di spese e competenze, oltre Iva e Cpa da distrarsi in favore del
procuratore antistatario dell'attore che ha anticipato le spese e non riscosso
gli onorari”.
Con comparsa depositata il 18.06.2021 si costituiva in giudizio la
[...]
contestando in toto le domande attoree e chiedendone Controparte_1
l'integrale rigetto sul rilievo che la somma liquidata in fase stragiudiziale fosse da ritenere congrua e pienamente satisfattiva delle pretese azionate.
In subordine eccepiva il concorso di colpa dell'attore ex art. 2054 c.c. nella
- 5 - Tribunale di Palermo causazione del sinistro.
I convenuti e benché regolarmente citati, CP_3 Controparte_2
restavano contumaci.
Dopo la concessione dei termini 183, co. 6, c.p.c. la causa veniva istruita con prova per testi e con la C.T.U. medico-legale volta ad accertare le i danni patiti da parte attorea e il nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni riportate;
infine, veniva rinviata all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. previa assegnazione dei termini a ritroso per il deposito di note conclusive e repliche.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, sulla scorta del complessivo compendio probatorio acquisito, la domanda risarcitoria formulata da parte attorea non può essere accolta.
La dinamica descritta negli scritti di parte attrice ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal testimone , escusso all'udienza del Testimone_1
29.05.2023.
Il testimone - delle cui dichiarazioni non v'è motivo di dubitare - ha così
dichiarato:
“ADR confermo i capitolati che mi vengono letti, tuttavia non so dire se la
Panda avesse un segnale di stop, però si stava immettendo da uno svincolo
laterale.
ADR io procedevo lungo la stessa direttrice di marcia della KIA e seguivo a
poca distanza.
ADR ho visto l'incidente, l'attore procedeva lungo il margine destro della
carreggiata io seguivo a pochi metri anche se c'erano delle macchine in
mezzo.
- 6 - Tribunale di Palermo ADR a seguito del sinistro il si è ferito al braccio, non ri-cordo se Parte_1
sx o dx e zoppicava.
ADR non ricordo se indossasse la cintura di sicurezza, io ed altri ci siamo
subito fermati a prestare soccorso.
ADR nella Panda c'erano vari ragazzi non ricordo se tre o quattro. A bordo
della KIA c'era anche una donna non ricordo se si è ferita.
ADR non so chi ha chiamato l'ambulanza, non ricordo se i ragazzi den-tro la
panda erano feriti, mi pare di sì.
ADR sono arrivati i Carabinieri a svolgere i rilievi.
Ho raccontato ai militari quanto ho visto e che confermo” (cfr. verbale in atti).
La dinamica del sinistro è stata, altresì, confermata dal rapporto redatto dai CC del Nucleo mobile di Partinico intervenuti sui luoghi del sinistro.
Dal rapporto è emerso che il sig. “non si è attenuto a Controparte_2
quanto disposto dall'art. 145 comma 5 del C.d.S., impegnava l'intersezione
omettendo l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza regolarmente
segnalato (STOP), alla parte veniva contestata la relativa infrazione” (cfr.
rapporto in atti).
In conclusione, in base agli elementi istruttori raccolti è possibile affermare che il sinistro fu causato dalla condotta imprudente del sig. CP_2
che ha omesso di rispettare il segnale di Stop ed ha invaso la
[...]
corsia di marcia percorsa dall'attore impedendo a quest'ultimo qualsiasi manovra di emergenza e procurandogli le lesioni descritte in citazione.
Sul punto, mette conto rappresentare che il mancato rispetto del segnale di stop è circostanza sufficiente “ad escludere ogni concorso di colpa del
conducente del veicolo antagonista” (cfr. Cass n. 3804/1975; Cass n.
- 7 - Tribunale di Palermo 1724/1998; Cass n. 4055/2009).
È noto, infatti, che la colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo può risultare indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso, e tale situazione si verifica quando il sinistro avviene nell'area in cui il conducente medesimo era obbligato a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra, per l'esistenza di un segnale di “Stop” (cfr. Cass. 4055/2009).
Dall'attribuzione della colpa esclusiva in capo al conducente convenuto che ha omesso di rispettare il segnale di stop consegue il superamento della presunzione del concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054
c.c. con obbligo della nella qualità di società Controparte_1
assicuratrice per la r.c.a. dell'autovettura condotta dal convenuto, di risarcire i danni patiti dal sig.re . Parte_1
Per l'esatta determinazione di tali danni va considerato il contenuto della relazione predisposta dal CTU nominato nell'odierno giudizio, i cui esiti devono essere condivisi, stante la logicità e coerenza delle argomentazioni addotte dal perito, nonché l'oggettività del metodo di indagine seguito.
Ebbene il CTU, sulla base degli esiti dell'esame obiettivo e delle risultanze della documentazione sanitaria in atti ha ritenuto sussistere il nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate (“Frattura composta piatto tibiale
ginocchio destro, frattura composta polso sinistro”).
Sulla base di tali lesioni, il CTU ha ritenuto equo riconoscere un danno biologico permanente in misura pari al 6%, con inabilità temporanea assoluta: gg. 30, e inabilità temporanea parziale (75%): gg. 10; inabilità
- 8 - Tribunale di Palermo temporanea parziale (50%): gg. 10; inabilità temporanea parziale (25%): gg.
20.
Con riferimento alle spese mediche e di cura sostenute il CTU ha poi ritenuto congrua la somma complessiva di euro 455,57.
Ciò detto, per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati il Tribunale
applica il criterio del c.d. “punto tabellare”, in virtù del quale l'entità di tale pregiudizio viene calcolata in relazione al grado di invalidità permanente accertato e all'età della persona lesa, in conformità alle tabelle ministeriali per le c.d. micropermanenze, e della preventiva individuazione di un
“coefficiente di adeguamento” stabilito in ragione dell'età del danneggiato,
che consente di adattare il risarcimento all'effettivo valore perduto, che certo decresce al crescere dell'età del soggetto leso.
Se esigenze particolari non inducono a derogare a quello che è solo un parametro per una liquidazione equitativa, l'entità del danno biologico da invalidità permanente si ottiene allora moltiplicando il “valore unitario di danno” per il numero che esprime il grado di invalidità e per il “coefficiente di adeguamento” corrispondente all'età del danneggiato.
Nella fattispecie in esame, considerata l'invalidità permanente del 6% e l'età
dell'attore all'epoca del sinistro - anni 69 - il danno da postumi stabilizzati sofferto da può essere equitativamente liquidato in Parte_1
complessivi euro 6.927,81 in valori attuali, in applicazione dei coefficienti di cui alle nuove tabelle per le lesioni di lieve entità, approvate con D.M.
18/07/2025.
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare complessivamente per la ITP la somma di euro 2.668,55 in valori
- 9 - Tribunale di Palermo attuali. A tali somme vanno poi ancora aggiunte le spese mediche documentate di euro 455,57.
Il risarcimento complessivo dovuto all'attore sarà allora pari ad euro
10.051,93.
Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi da
“ritardato pagamento” o interessi compensativi.
Al riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza
17/2/1995 n° 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
In definitiva la andrebbe condannata in solido Controparte_1
con e al pagamento in favore di Controparte_2 CP_3 [...]
della somma di euro 11.051,71, oltre gli interessi legali dalla Parte_1
data della decisione fino al soddisfo.
Da tale importo va, tuttavia, sottratto quanto già versato in via
- 10 - Tribunale di Palermo stragiudiziale dalla Compagnia assicurativa e trattenuto a titolo di acconto dal pari all'importo di euro 27.500,00; sicché, essendo tale Parte_1
somma pienamente satisfattiva per il ristoro dei danni patiti (anche considerato l'importo di euro 2.500,00 imputati a spese legali) nulla altro potrà essere liquidato.
Nulla potrà, inoltre, essere liquidato a titolo di personalizzazione del danno e di danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro specifica in assenza della prova di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita sulla sfera personale e lavorativa. Ed invero,
parte attrice non ha provato né chiesto di provare l'impatto delle limitazioni patite sulla qualità di vita del sig. - di cui si deduce la Parte_1
professione di avvocato – ma si è limitata ad allegare che “La giurisprudenza
consolidata, come evidenziato dalla Cassazione civile nell'ordinanza n.
18468/2024, richiede una valutazione personalizzata che tenga conto delle
specificità del caso concreto” (cfr. note del 18.04.2025), senza tuttavia evidenziare quali fossero le suddette specificità (come, ad esempio,
mancata partecipazione a udienze, revoca incarichi, perdita di fatturato,
etc.).
Per tali ragioni, nella fattispecie, il danno da riconoscersi è limitato al corrispettivo economico della lesione alla salute subita dal Parte_1
quantificato indipendentemente dall'incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Per altro l'eventuale incidenza del danno sulla capacità lavorativa considerata la tipologia del lavoro dell'attore, la sua età,
ed il tipo di postumi residuati, anche se fosse stata valorizzata dal CTU,
non avrebbe dato luogo ad un risarcimento complessivamente maggiore
- 11 - Tribunale di Palermo della somma già liquidata dalla Compagnia in via extragiudiziale largamente superiore al danno accertato, sicché il richiamo del CTU sotto questo profilo appare superfluo.
In ordine alle osservazioni critiche di parte attorea sull'omessa valutazione da parte dell'ausiliare della lesione vertebrale - documentata dalla tac lombare del 13.01.2020 allegata agli atti di causa, e non supportata da una consulenza tecnica di parte - preme rilevare che l'evidenza di tale lesione appare riferibile ad un periodo ben successivo a quello del sinistro. Ed
invero il primo accertamento risale a circa sei mesi dopo l'incidente. Sicché
in assenza di elementi oggettivi che consentano di retrodatare tale lesione alla data dell'incidente, questa non può ritenersi eziologicamente connessa al sinistro.
Sul punto questo giudice aderisce alle valutazioni espresse nella propria relazione dal Consulente, il quale ha limitato gli esiti del sinistro alla frattura del piatto tibiale ginocchio dx e frattura composta del polso sx –
che trovano riscontro nella documentazione medica prossima all'evento -
e, anche per tale motivo, non si ritiene di procedere ad un richiamo del CTU
né alla sua sostituzione.
Per altro le censure all'operato del CTU evidenziate dalla parte attrice sono riferite a presunte omissioni dell'ausiliare che però, di fatto, non hanno recato alcun nocumento al contraddittorio giacché le note critiche sono comunque pervenute e la parte ha potuto prendere posizione sulle conclusioni della bozza.
Le osservazioni sono state infatti tutte esaminate in sede di motivazione come sopra argomentato.
- 12 - Tribunale di Palermo Né d'altra parte possono in questa sede essere sollevati profili di critica nuovi o diversi rispetto all'elaborato dell'ausiliare che potevano essere dedotti durante la consulenza tecnica.
Le domande attoree vanno pertanto rigettate in quanto il risarcimento già
ottenuto è da considerarsi satisfattivo.
Le particolari circostanze di causa dove all'accoglimento formale della domanda di risarcimento consegue un rigetto di fatto delle domande in punto di quantum debeatur sulla base della già avvenuta integrale liquidazione del danno, impone la compensazione delle spese di lite ponendo a carico della parte attrice unicamente le spese di CTU
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, nella contumacia di e;
Controparte_2 CP_3
- rigetta le domande di;
Parte_1
- compensa le spese di lite tra e tutte le parti ad Parte_1
eccezione delle spese di CTU da porsi definitivamente a carico dell'attore e liquidate come in atti.
Così deciso in Palermo, in data 27 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro–
- 13 - Tribunale di Palermo
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C
Il giorno 27.10.2025, innanzi al giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa r.g. n. 3228 dell'anno 2021 promossa da:
(avv. GALBO VITO); Parte_1
CONTRO
(avv. GENNARO ROBERTO PAOLO); Controparte_1
E CONTRO
e Controparte_2 CP_3
Si dà atto che sono presenti:
l'avv. GALBO VITO per;
Parte_1
l'avv. GENNARO ROBERTO PAOLO per la Controparte_1
[...]
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti;
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che viene depositata in cancelleria per via telematica.
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
Tribunale di Palermo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione terza civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Enrico Catanzaro, all'udienza del 27.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3228 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in VIA PIETRO LOMBARDO Parte_1
N° 98 ALCAMO (TP), presso l'Avv. GALBO VITO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in VIA SAVERIO SCROFANI N° 50
PALERMO, presso l'Avv. GENNARO PAOLO ROBERTO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuta –
E NEI CONFRONTI DI
e Controparte_2 CP_3
- convenuti contumaci –
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna, le parti concludevano
Tribunale di Palermo come da verbale in pari data riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
- 3 - Tribunale di Palermo MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
e i sigg.ri e rappresentando che il giorno CP_3 Controparte_2
18.07.2019, alle ore 08,40 circa, sulla S.S. 113 Partinico-Alcamo, mentre era alla guida dell'autovettura Kia tg. EW699JR, di proprietà della CP_4
sig.ra , con direzione di marcia Alcamo- Parte_2
Partinico, giunto all'altezza del km 311+800, in corrispondenza del bivio di
Valguarnera, veniva urtato dall'autovettura Fiat Panda tg. CX939ZR, di proprietà di e condotta da che, provenendo CP_3 Controparte_2
dalla S.P. 81, si immetteva sulla S.S 113, ometteva di rispettare il segnale di Stop ivi presente, e, per l'effetto, intercettava la traiettoria percorsa dall'autovettura condotta dall'attore. A causa dell'impatto, il Parte_1
riportava lesioni fisiche per le quali veniva trasportato per il tramite di ambulanza del 118 presso il P.S. dell'Ospedale Civico di Partinico, ove veniva diagnosticata “Frattura composta piatto tibiale ginocchio dx, frattura
composta polso sx”, (come da documentazione medica versata in atti).
Inviata alla compagnia assicurativa convenuta la richiesta di risarcimento danni per le lesioni subite, l'attore riceveva l'offerta di euro 27.500,00
trattenuta dal medesimo a titolo di acconto sul maggiore danno preteso.
Ritenendo quindi la somma ricevuta non satisfattiva per il ristoro delle lesioni patite, incardinava il presente giudizio chiedendo di:
“ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa
esclusiva del conducente dell'autovettura Fiat Panda targata CX939ZR, Sig.
- 4 - Tribunale di Palermo AC EP;
- ritenere e dichiarare che sussiste la condizione di procedibilità di cui all'art.
22 Legge 69/990, perché l'impresa assicuratrice è stata formalmente
intimata al pagamento senza alcun esito nonostante sia decorso il termine di
novanta giorni per il risarcimento delle lesioni suddette;
- ritenere e dichiarare che l'attore ha diritto ad avere Parte_1
risarcite le lesioni fisiche subite nel sinistro per cui è causa, lesioni fisiche
che ammontano alla residua somma di €. 25.000,00 o a quella somma che
risulterà accertata in corso di causa, oltre le spese mediche sostenute ed oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali a partire dalla data del sinistro al
soddisfo da parte dei convenuti tutti;
- condannare in conseguenza, in solido, i convenuti a pagare in favore
dell'attore le lesioni subite nel sinistro per cui è causa, Parte_1
lesioni fisiche quantificate nella residua somma di €. 25.000,00 o a quella
somma che risulterà accertata in corso di causa ed oltre le spese mediche
sostenute ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a partire dalla
data del sinistro al soddisfo;
- con vittoria di spese e competenze, oltre Iva e Cpa da distrarsi in favore del
procuratore antistatario dell'attore che ha anticipato le spese e non riscosso
gli onorari”.
Con comparsa depositata il 18.06.2021 si costituiva in giudizio la
[...]
contestando in toto le domande attoree e chiedendone Controparte_1
l'integrale rigetto sul rilievo che la somma liquidata in fase stragiudiziale fosse da ritenere congrua e pienamente satisfattiva delle pretese azionate.
In subordine eccepiva il concorso di colpa dell'attore ex art. 2054 c.c. nella
- 5 - Tribunale di Palermo causazione del sinistro.
I convenuti e benché regolarmente citati, CP_3 Controparte_2
restavano contumaci.
Dopo la concessione dei termini 183, co. 6, c.p.c. la causa veniva istruita con prova per testi e con la C.T.U. medico-legale volta ad accertare le i danni patiti da parte attorea e il nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni riportate;
infine, veniva rinviata all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. previa assegnazione dei termini a ritroso per il deposito di note conclusive e repliche.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, sulla scorta del complessivo compendio probatorio acquisito, la domanda risarcitoria formulata da parte attorea non può essere accolta.
La dinamica descritta negli scritti di parte attrice ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal testimone , escusso all'udienza del Testimone_1
29.05.2023.
Il testimone - delle cui dichiarazioni non v'è motivo di dubitare - ha così
dichiarato:
“ADR confermo i capitolati che mi vengono letti, tuttavia non so dire se la
Panda avesse un segnale di stop, però si stava immettendo da uno svincolo
laterale.
ADR io procedevo lungo la stessa direttrice di marcia della KIA e seguivo a
poca distanza.
ADR ho visto l'incidente, l'attore procedeva lungo il margine destro della
carreggiata io seguivo a pochi metri anche se c'erano delle macchine in
mezzo.
- 6 - Tribunale di Palermo ADR a seguito del sinistro il si è ferito al braccio, non ri-cordo se Parte_1
sx o dx e zoppicava.
ADR non ricordo se indossasse la cintura di sicurezza, io ed altri ci siamo
subito fermati a prestare soccorso.
ADR nella Panda c'erano vari ragazzi non ricordo se tre o quattro. A bordo
della KIA c'era anche una donna non ricordo se si è ferita.
ADR non so chi ha chiamato l'ambulanza, non ricordo se i ragazzi den-tro la
panda erano feriti, mi pare di sì.
ADR sono arrivati i Carabinieri a svolgere i rilievi.
Ho raccontato ai militari quanto ho visto e che confermo” (cfr. verbale in atti).
La dinamica del sinistro è stata, altresì, confermata dal rapporto redatto dai CC del Nucleo mobile di Partinico intervenuti sui luoghi del sinistro.
Dal rapporto è emerso che il sig. “non si è attenuto a Controparte_2
quanto disposto dall'art. 145 comma 5 del C.d.S., impegnava l'intersezione
omettendo l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza regolarmente
segnalato (STOP), alla parte veniva contestata la relativa infrazione” (cfr.
rapporto in atti).
In conclusione, in base agli elementi istruttori raccolti è possibile affermare che il sinistro fu causato dalla condotta imprudente del sig. CP_2
che ha omesso di rispettare il segnale di Stop ed ha invaso la
[...]
corsia di marcia percorsa dall'attore impedendo a quest'ultimo qualsiasi manovra di emergenza e procurandogli le lesioni descritte in citazione.
Sul punto, mette conto rappresentare che il mancato rispetto del segnale di stop è circostanza sufficiente “ad escludere ogni concorso di colpa del
conducente del veicolo antagonista” (cfr. Cass n. 3804/1975; Cass n.
- 7 - Tribunale di Palermo 1724/1998; Cass n. 4055/2009).
È noto, infatti, che la colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo può risultare indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso, e tale situazione si verifica quando il sinistro avviene nell'area in cui il conducente medesimo era obbligato a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra, per l'esistenza di un segnale di “Stop” (cfr. Cass. 4055/2009).
Dall'attribuzione della colpa esclusiva in capo al conducente convenuto che ha omesso di rispettare il segnale di stop consegue il superamento della presunzione del concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054
c.c. con obbligo della nella qualità di società Controparte_1
assicuratrice per la r.c.a. dell'autovettura condotta dal convenuto, di risarcire i danni patiti dal sig.re . Parte_1
Per l'esatta determinazione di tali danni va considerato il contenuto della relazione predisposta dal CTU nominato nell'odierno giudizio, i cui esiti devono essere condivisi, stante la logicità e coerenza delle argomentazioni addotte dal perito, nonché l'oggettività del metodo di indagine seguito.
Ebbene il CTU, sulla base degli esiti dell'esame obiettivo e delle risultanze della documentazione sanitaria in atti ha ritenuto sussistere il nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate (“Frattura composta piatto tibiale
ginocchio destro, frattura composta polso sinistro”).
Sulla base di tali lesioni, il CTU ha ritenuto equo riconoscere un danno biologico permanente in misura pari al 6%, con inabilità temporanea assoluta: gg. 30, e inabilità temporanea parziale (75%): gg. 10; inabilità
- 8 - Tribunale di Palermo temporanea parziale (50%): gg. 10; inabilità temporanea parziale (25%): gg.
20.
Con riferimento alle spese mediche e di cura sostenute il CTU ha poi ritenuto congrua la somma complessiva di euro 455,57.
Ciò detto, per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati il Tribunale
applica il criterio del c.d. “punto tabellare”, in virtù del quale l'entità di tale pregiudizio viene calcolata in relazione al grado di invalidità permanente accertato e all'età della persona lesa, in conformità alle tabelle ministeriali per le c.d. micropermanenze, e della preventiva individuazione di un
“coefficiente di adeguamento” stabilito in ragione dell'età del danneggiato,
che consente di adattare il risarcimento all'effettivo valore perduto, che certo decresce al crescere dell'età del soggetto leso.
Se esigenze particolari non inducono a derogare a quello che è solo un parametro per una liquidazione equitativa, l'entità del danno biologico da invalidità permanente si ottiene allora moltiplicando il “valore unitario di danno” per il numero che esprime il grado di invalidità e per il “coefficiente di adeguamento” corrispondente all'età del danneggiato.
Nella fattispecie in esame, considerata l'invalidità permanente del 6% e l'età
dell'attore all'epoca del sinistro - anni 69 - il danno da postumi stabilizzati sofferto da può essere equitativamente liquidato in Parte_1
complessivi euro 6.927,81 in valori attuali, in applicazione dei coefficienti di cui alle nuove tabelle per le lesioni di lieve entità, approvate con D.M.
18/07/2025.
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare complessivamente per la ITP la somma di euro 2.668,55 in valori
- 9 - Tribunale di Palermo attuali. A tali somme vanno poi ancora aggiunte le spese mediche documentate di euro 455,57.
Il risarcimento complessivo dovuto all'attore sarà allora pari ad euro
10.051,93.
Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi da
“ritardato pagamento” o interessi compensativi.
Al riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza
17/2/1995 n° 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
In definitiva la andrebbe condannata in solido Controparte_1
con e al pagamento in favore di Controparte_2 CP_3 [...]
della somma di euro 11.051,71, oltre gli interessi legali dalla Parte_1
data della decisione fino al soddisfo.
Da tale importo va, tuttavia, sottratto quanto già versato in via
- 10 - Tribunale di Palermo stragiudiziale dalla Compagnia assicurativa e trattenuto a titolo di acconto dal pari all'importo di euro 27.500,00; sicché, essendo tale Parte_1
somma pienamente satisfattiva per il ristoro dei danni patiti (anche considerato l'importo di euro 2.500,00 imputati a spese legali) nulla altro potrà essere liquidato.
Nulla potrà, inoltre, essere liquidato a titolo di personalizzazione del danno e di danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro specifica in assenza della prova di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita sulla sfera personale e lavorativa. Ed invero,
parte attrice non ha provato né chiesto di provare l'impatto delle limitazioni patite sulla qualità di vita del sig. - di cui si deduce la Parte_1
professione di avvocato – ma si è limitata ad allegare che “La giurisprudenza
consolidata, come evidenziato dalla Cassazione civile nell'ordinanza n.
18468/2024, richiede una valutazione personalizzata che tenga conto delle
specificità del caso concreto” (cfr. note del 18.04.2025), senza tuttavia evidenziare quali fossero le suddette specificità (come, ad esempio,
mancata partecipazione a udienze, revoca incarichi, perdita di fatturato,
etc.).
Per tali ragioni, nella fattispecie, il danno da riconoscersi è limitato al corrispettivo economico della lesione alla salute subita dal Parte_1
quantificato indipendentemente dall'incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Per altro l'eventuale incidenza del danno sulla capacità lavorativa considerata la tipologia del lavoro dell'attore, la sua età,
ed il tipo di postumi residuati, anche se fosse stata valorizzata dal CTU,
non avrebbe dato luogo ad un risarcimento complessivamente maggiore
- 11 - Tribunale di Palermo della somma già liquidata dalla Compagnia in via extragiudiziale largamente superiore al danno accertato, sicché il richiamo del CTU sotto questo profilo appare superfluo.
In ordine alle osservazioni critiche di parte attorea sull'omessa valutazione da parte dell'ausiliare della lesione vertebrale - documentata dalla tac lombare del 13.01.2020 allegata agli atti di causa, e non supportata da una consulenza tecnica di parte - preme rilevare che l'evidenza di tale lesione appare riferibile ad un periodo ben successivo a quello del sinistro. Ed
invero il primo accertamento risale a circa sei mesi dopo l'incidente. Sicché
in assenza di elementi oggettivi che consentano di retrodatare tale lesione alla data dell'incidente, questa non può ritenersi eziologicamente connessa al sinistro.
Sul punto questo giudice aderisce alle valutazioni espresse nella propria relazione dal Consulente, il quale ha limitato gli esiti del sinistro alla frattura del piatto tibiale ginocchio dx e frattura composta del polso sx –
che trovano riscontro nella documentazione medica prossima all'evento -
e, anche per tale motivo, non si ritiene di procedere ad un richiamo del CTU
né alla sua sostituzione.
Per altro le censure all'operato del CTU evidenziate dalla parte attrice sono riferite a presunte omissioni dell'ausiliare che però, di fatto, non hanno recato alcun nocumento al contraddittorio giacché le note critiche sono comunque pervenute e la parte ha potuto prendere posizione sulle conclusioni della bozza.
Le osservazioni sono state infatti tutte esaminate in sede di motivazione come sopra argomentato.
- 12 - Tribunale di Palermo Né d'altra parte possono in questa sede essere sollevati profili di critica nuovi o diversi rispetto all'elaborato dell'ausiliare che potevano essere dedotti durante la consulenza tecnica.
Le domande attoree vanno pertanto rigettate in quanto il risarcimento già
ottenuto è da considerarsi satisfattivo.
Le particolari circostanze di causa dove all'accoglimento formale della domanda di risarcimento consegue un rigetto di fatto delle domande in punto di quantum debeatur sulla base della già avvenuta integrale liquidazione del danno, impone la compensazione delle spese di lite ponendo a carico della parte attrice unicamente le spese di CTU
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, nella contumacia di e;
Controparte_2 CP_3
- rigetta le domande di;
Parte_1
- compensa le spese di lite tra e tutte le parti ad Parte_1
eccezione delle spese di CTU da porsi definitivamente a carico dell'attore e liquidate come in atti.
Così deciso in Palermo, in data 27 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro–
- 13 - Tribunale di Palermo