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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4247/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4247/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in P.zza Bernini 16, Torino, presso lo studio dell'avv. Parte_1 POSSUMATO ANGELO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in Via Cernaia 25, Torino, presso lo studio dell'avv. CP_1 MAZZETTI PATRIZIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1 PIOSSASCO il 24/09/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO (atto n. 24 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16/02/2011 e il 22/08/2013. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 27/10/2023 e pubblicata in data 31/10/2023. pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 27/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione effetti civili – rectius: scioglimento - del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione effetti civili – rectius: scioglimento - del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
− Le parti si impegnano a porre in vendita la casa coniugale (di proprietà del sig. al 25%, della Pt_1 sig.ra al 25 %, e del padre della sig.ra , sig. al 50%) sita in Piossasco CP_1 CP_1 Parte_2
(TO) – Via San Rocco n. 41 al prezzo che verrà ritenuto congruo da agenzia immobiliare di fiducia delle stesse all'importo di euro 320.000,00;
− Detto prezzo, in difetto di vendita, verrà gradualmente ridotto fino al raggiungimento del prezzo limite pari ad € 280.000,00;
− Dal ricavato della vendita andrà estinto il mutuo e liquidato il padre della sig.ra , al quale CP_1 spetta l'importo di euro 112.500,00;
− L'eventuale eccedenza verrà ripartita in parti uguali tra il sig. e la sig.ra ; Pt_1 CP_1
pagina 2 di 4 − Il prezzo di vendita dovrà in ogni caso coprire interamente il mutuo residuo nonché chiudere in maniera definitiva il debito nei confronti del padre della sig.ra , il quale sin d'ora manifesta la propria CP_1 disponibilità a ritenere esaustiva la minor somma residua che percepirà, una volta estinto il mutuo;
− I costi e le spese da sostenere in merito all'operazione immobiliare di cui sopra saranno interamente ed esclusivamente a carico dei soli due coniugi;
il padre della sig.ra verrà manlevato dal CP_1 sostenimento di qualsivoglia spesa;
− Fintantoché l'immobile non sarà venduto, continuerà ad essere occupato dal Sig. che si farà Pt_1 carico del mutuo, delle spese condominiali, delle utenze ed ogni altra spesa relativa ad esso;
− Il termine ultimo per la vendita sarà il 31.12.2025
− Il cane rimarrà affidato al marito;
DISPONE che:
− I figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori in maniera congiunta con collocazione fisica e residenza unitamente alla madre presso la sua abitazione;
− Il padre potrà vederli e tenerli, come già accade in concreto, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con il padre per due giorni alla settimana (in mancanza di diverso accordo il mercoledì ed il giovedì) dall'uscita da scuola del mercoledì e fino alle ore 21 del giovedì quando li riporterà presso l'abitazione della madre, e, nella settimana in cui e trascorreranno il Per_1 Per_2 weekend con la madre, due giorni infrasettimanali (indicativamente il mercoledì ed il giovedi) con il solo pernotto tra il mercoledì ed il giovedì (quando il padre li riaccompagnerà a scuola l'indomani mattina) come già accade in concreto e nel rispetto della volontà dei minori e delle loro esigenze personali e/o scolastiche;
− Ove i minori, con il trascorrere del tempo, desiderassero soggiornare maggiormente presso il padre o la madre o pernottare presso l'abitazione di uno dei due genitori in misura superiore a quanto sovra indicato, saranno liberi di farlo e l'altro genitore si impegna sin d'ora a non ostacolare in nessun modo detta loro iniziativa;
− Entrambi i genitori potranno liberamente, come già oggi avviene, condurre i figli a praticare le attività sportive che rispettivamente svolgono ed a riportarli a casa al termine degli stessi;
− Un weekend a settimane alterne dal venerdì sera alle ore 18.00 fino alla domenica sera alle ore 21;
− I minori trascorreranno ad anni alternati dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 6/01 con l'altro genitore. Le vacanze scolastiche di Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alternati con ciascun genitore, così come i ponti, cerimonie ed i compleanni.
− In merito ai compleanni dei bimbi le parti si impegnano a collaborare affinché ambedue i genitori possano essere presenti al fine del festeggiamento.
− Ciascun genitore trascorrerà le vacanze estive con i figli per due settimane, periodo da concordare con l'altro genitore entro il 30/05 di ogni anno.
pagina 3 di 4 − Il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma di € 400,00 cadauno da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul c.c. nr. [...], somma indicizzabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
− I genitori concordano che le spese mediche e dentistiche non coperte dal SSN, sportive, culturali, ricreative saranno ripartite fra le parti al 50 %; ciò ha da ritenersi valevole anche per ogni altra spesa straordinaria concordata o necessitata, di cui al Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Foro di Torino del 15.03.2016, e che, ogni 3 mesi si scambieranno via mail il rendiconto delle spese anticipate ed opereranno il relativo conguaglio;
DÀ ATTO che:
− I figli rimarranno a carico fiscale dei genitori in ragione del 50% ciascuno;
− Come già accade l'assegno unico per ambedue i figli verrà percepito interamente dalla madre;
− I coniugi, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e indipendenti e rinunciano a reciproche richieste di assegno di mantenimento.
− Dichiarano altresì di aver tra loro definito prima d'ora ogni altro rapporto economico e patrimoniale e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altra successivamente agli adempimenti di cui sopra;
− I coniugi si scambiano reciproco consenso per il rinnovo e rilascio del passaporto;
− le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4247/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in P.zza Bernini 16, Torino, presso lo studio dell'avv. Parte_1 POSSUMATO ANGELO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in Via Cernaia 25, Torino, presso lo studio dell'avv. CP_1 MAZZETTI PATRIZIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1 PIOSSASCO il 24/09/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO (atto n. 24 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16/02/2011 e il 22/08/2013. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 27/10/2023 e pubblicata in data 31/10/2023. pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 27/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione effetti civili – rectius: scioglimento - del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione effetti civili – rectius: scioglimento - del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
− Le parti si impegnano a porre in vendita la casa coniugale (di proprietà del sig. al 25%, della Pt_1 sig.ra al 25 %, e del padre della sig.ra , sig. al 50%) sita in Piossasco CP_1 CP_1 Parte_2
(TO) – Via San Rocco n. 41 al prezzo che verrà ritenuto congruo da agenzia immobiliare di fiducia delle stesse all'importo di euro 320.000,00;
− Detto prezzo, in difetto di vendita, verrà gradualmente ridotto fino al raggiungimento del prezzo limite pari ad € 280.000,00;
− Dal ricavato della vendita andrà estinto il mutuo e liquidato il padre della sig.ra , al quale CP_1 spetta l'importo di euro 112.500,00;
− L'eventuale eccedenza verrà ripartita in parti uguali tra il sig. e la sig.ra ; Pt_1 CP_1
pagina 2 di 4 − Il prezzo di vendita dovrà in ogni caso coprire interamente il mutuo residuo nonché chiudere in maniera definitiva il debito nei confronti del padre della sig.ra , il quale sin d'ora manifesta la propria CP_1 disponibilità a ritenere esaustiva la minor somma residua che percepirà, una volta estinto il mutuo;
− I costi e le spese da sostenere in merito all'operazione immobiliare di cui sopra saranno interamente ed esclusivamente a carico dei soli due coniugi;
il padre della sig.ra verrà manlevato dal CP_1 sostenimento di qualsivoglia spesa;
− Fintantoché l'immobile non sarà venduto, continuerà ad essere occupato dal Sig. che si farà Pt_1 carico del mutuo, delle spese condominiali, delle utenze ed ogni altra spesa relativa ad esso;
− Il termine ultimo per la vendita sarà il 31.12.2025
− Il cane rimarrà affidato al marito;
DISPONE che:
− I figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori in maniera congiunta con collocazione fisica e residenza unitamente alla madre presso la sua abitazione;
− Il padre potrà vederli e tenerli, come già accade in concreto, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con il padre per due giorni alla settimana (in mancanza di diverso accordo il mercoledì ed il giovedì) dall'uscita da scuola del mercoledì e fino alle ore 21 del giovedì quando li riporterà presso l'abitazione della madre, e, nella settimana in cui e trascorreranno il Per_1 Per_2 weekend con la madre, due giorni infrasettimanali (indicativamente il mercoledì ed il giovedi) con il solo pernotto tra il mercoledì ed il giovedì (quando il padre li riaccompagnerà a scuola l'indomani mattina) come già accade in concreto e nel rispetto della volontà dei minori e delle loro esigenze personali e/o scolastiche;
− Ove i minori, con il trascorrere del tempo, desiderassero soggiornare maggiormente presso il padre o la madre o pernottare presso l'abitazione di uno dei due genitori in misura superiore a quanto sovra indicato, saranno liberi di farlo e l'altro genitore si impegna sin d'ora a non ostacolare in nessun modo detta loro iniziativa;
− Entrambi i genitori potranno liberamente, come già oggi avviene, condurre i figli a praticare le attività sportive che rispettivamente svolgono ed a riportarli a casa al termine degli stessi;
− Un weekend a settimane alterne dal venerdì sera alle ore 18.00 fino alla domenica sera alle ore 21;
− I minori trascorreranno ad anni alternati dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 6/01 con l'altro genitore. Le vacanze scolastiche di Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alternati con ciascun genitore, così come i ponti, cerimonie ed i compleanni.
− In merito ai compleanni dei bimbi le parti si impegnano a collaborare affinché ambedue i genitori possano essere presenti al fine del festeggiamento.
− Ciascun genitore trascorrerà le vacanze estive con i figli per due settimane, periodo da concordare con l'altro genitore entro il 30/05 di ogni anno.
pagina 3 di 4 − Il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma di € 400,00 cadauno da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul c.c. nr. [...], somma indicizzabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
− I genitori concordano che le spese mediche e dentistiche non coperte dal SSN, sportive, culturali, ricreative saranno ripartite fra le parti al 50 %; ciò ha da ritenersi valevole anche per ogni altra spesa straordinaria concordata o necessitata, di cui al Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Foro di Torino del 15.03.2016, e che, ogni 3 mesi si scambieranno via mail il rendiconto delle spese anticipate ed opereranno il relativo conguaglio;
DÀ ATTO che:
− I figli rimarranno a carico fiscale dei genitori in ragione del 50% ciascuno;
− Come già accade l'assegno unico per ambedue i figli verrà percepito interamente dalla madre;
− I coniugi, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e indipendenti e rinunciano a reciproche richieste di assegno di mantenimento.
− Dichiarano altresì di aver tra loro definito prima d'ora ogni altro rapporto economico e patrimoniale e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altra successivamente agli adempimenti di cui sopra;
− I coniugi si scambiano reciproco consenso per il rinnovo e rilascio del passaporto;
− le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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