Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 2787
CS
Rigetto
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 L. 241/90 (mancata comunicazione di avvio del procedimento)

    L'ordine di demolizione di un abuso edilizio è un atto dovuto e vincolato. Pertanto, il mancato avviso di avvio del procedimento non invalida l'atto, in quanto la partecipazione del privato non avrebbe potuto modificarne il contenuto. L'interesse pubblico alla repressione degli abusi edilizi è già definito a monte dal legislatore.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione e/o erronea applicazione delle statuizioni di cui alla sentenza del T.A.R. Lecce, n. 1410/11; eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ad atti presupposti (delib. C.C. Lizzanello n. 21/05, e D.G.R. Puglia n. 1721/2006); eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento; incompetenza relativa; carenza di motivazione

    L'attività di repressione degli abusi edilizi è un atto dovuto e vincolato ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001. L'interesse pubblico alla legalità urbanistico-edilizia è già definito dal legislatore. Il mero decorso del tempo non incide sulla legittimità dell'esercizio del potere repressivo. La questione dei confini tra i Comuni è irrilevante ai fini della competenza territoriale al momento della constatazione degli abusi. Non sussiste alcun obbligo di investire l'organo politico della questione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ad atti presupposti (DPP al PUG adottato con delib. C.C. Lizzanello n. 25/06) e sviamento; carenza di motivazione

    Anche qualora l'area fosse edificabile, la costruzione di opere in assenza di titolo edilizio costituisce una trasgressione che fonda l'attività repressiva dell'abuso. L'eventuale compatibilità con lo strumento urbanistico poteva costituire presupposto per una domanda di sanatoria.

  • Rigettato
    Omessa valutazione dell'istanza di rinvio

    Non sussistono le condizioni eccezionali previste dall'art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. per giustificare il rinvio della trattazione della causa. La valutazione delle ragioni di rinvio spetta al giudice, che deve bilanciare le esigenze difensive con l'interesse pubblico alla ragionevole durata del processo. La circostanza che la parte avesse ottenuto precedenti rinvii imponeva una rapida decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 2787
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2787
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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