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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6643 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1235/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
AM MA Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
IL OF Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1235 4010 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi dell' art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 11.11.2025,
vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Parte_1 C.F._1
Boccia.
APPELLANTE
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Controparte_1 P.IVA_1
Carbonetti.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L' appellante ha chiesto:
L'appellata preliminarmente ha chiesto, in conseguenza della mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio assegnato, dichiarare l'inammissibilità
dell'impugnazione ex art. 331, comma 2 c.p.c..
Nel merito ha così concluso:
“Voglia l'ecc.mo Collegio, contrariis rejectis, così pronunciare: - rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile ed in ogni caso manifestamente infondato, - in tuzioristico subordine, in non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, accertare e dichiarare che parte Appellante è tenuta al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta provata e di giustizia, oltre interessi ai tassi contrattualmente pattuiti e, per l'effetto, condannarla a detto pagamento. In ogni caso, con condanna dell'Appellante al pagamento di spese e compensi di lite ex art. 96 c.p.c. in considerazione della palese inammissibilità ed infondatezza della impugnazione avversaria”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La società debitrice principale, e quale fidejussore, Parte_2 Parte_1
proponevano opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, avverso al decreto ingiuntivo n.
864/2022, emesso in favore di per la complessiva somma di € 23.571,38, Controparte_1
oltre interessi, in relazione all'esposizione debitoria del conto corrente n. 4759 acceso dalla in data 28.1.2016, nonché a valere sul rapporto di affidamento per anticipi su Pt_2
transato P.O.S. concesso in data 7.9.2016.
Gli opponenti eccepivano sia la nullità della fideiussione e la violazione dell'art. 1956 c.c.,
sia l'illegittimità delle pattuizioni contenute nei contratti stipulati e della competenze in concreto addebitate.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 181/2024, rigettava l'opposizione.
2. ha proposto appello nei confronti di eccependo Parte_1 CP_1
nuovamente la nullità della fideiussione prestata e, in via subordinata, riproponendo anche le contestazioni relative all'infondatezza del credito ingiunto.
3. Nel corso del giudizio è stata espletata C.T.U. al fine di tenere conto del mutamento normativo intervenuto a decorrere dal 1.1.2014, in tema di illegittimità dell' anatocismo, con la modifica dell'art. 120, comma 2, T.U.B., da parte della L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) e, successivamente, da parte del D.L. n. 18/2016, convertito in L. n. 49/2016, e della delibera CICR del 3.8.2016 attuativa dell'art. 120, comma 2, T.U.B..
All'esito dell'istruttoria la Corte ha tuttavia rilevato che, pur se l'appello concerneva questioni d'interesse anche della società debitrice l'appello era stato Parte_3
proposto nei confronti della ma non notificato alla debitrice. CP_2 Pertanto, ritenuto necessario procedere alla integrazione del contraddittorio, trattandosi di litisconsorzio processuale, è stato assegnato termine alla parte appellante per la integrazione del contraddittorio mediante notifica dell'atto di appello anche nei confronti della entro 90 giorni liberi prima della successiva udienza, rinviata al Parte_3
7.10.2025.
Tuttavia, in occasione di tale udienza, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., l'appellante non ha depositato note di trattazione né la prova della integrazione del contraddittorio.
La causa è stata quindi rinviata per la discussione all'udienza del 11.11.2025 e anche in tale occasione l'appellante non ha depositato note né documenti.
4. L'appello deve quindi essere dichiarato inammissibile per omessa integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331, comma 2, c.p.c., dovendosi in questo caso ritenere inscindibili le cause del fideiussore e del debitore principale, dato che nell'appello viene comunque contestato il merito dell'obbligazione principale.
Difatti “Il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore, che è facoltativo
nella fase d'introduzione del giudizio, potendo il creditore agire separatamente, a norma dell'art.1944,
primo comma, cod. civ., nei confronti dei due debitori solidali, una volta instaurato dà luogo a un
litisconsorzio processuale, che diventa necessario nei gradi d'impugnazione, se siano riproposti temi
comuni al debitore principale e al fideiussore, sicchè il giudice d'appello, davanti al quale il fideiussore
sollevi questioni attinenti al rapporto principale, non può negare ingresso ai relativi motivi di
gravame in forza dell'acquiescenza prestata alla sentenza di primo rado dal debitore principale, ma è
tenuto ad integrare il contraddittorio nei suoi confronti a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.” (Cass.
n. 16669/2012, Rv. 624186 - 01).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Analogamente devono essere poste a carico di parte appellante le spese di C.T.U.,
liquidate con separato provvedimento. Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di parte appellante.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 11.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IL OF AM MA