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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/12/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2309/2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dagli avv.ti Emiliano Martino e Giovanni Tortorelli, con cui Parte_1
elett.te domicilia in Fisciano, alla Via Tenente Nastri n. 73, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura interna, CP_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 15/5/2025, ha adito questo giudice, Parte_1
proponendo opposizione al provvedimento dell' datato 30/01/2023 e notificato il CP_1
28/02/2023, con cui le veniva comunicato che nel periodo dal 01/08/20218 al 28/02/2023
aveva percepito € 18.848,73 non dovuti sulla provvidenza cat. INVCIV n. 07531613. Esposti
i motivi a sostegno della domanda, ha concluso come da pagine 12 e 13 del ricorso.
Si è costituito l , contestando le asserzioni avverse e concludendo come da pagina 5 CP_1
della memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso non va accolto. Non è in contestazione che la ricorrente abbia percepito la provvidenza oggetto di causa nel periodo per cui è stato attivato il procedimento recuperatorio da parte dell'ente previdenziale.
Deve dirsi anche che il giudice non deve annullare o disapplicare il provvedimento, ma pronunciarsi sul rapporto giuridico sostanziale e stabilire se esisteva o meno il diritto al pagamento della prestazione chiesta in restituzione dall'ente.
Sull'onere probatorio in materia di indebito previdenziale, si sono pronunciate le Sezioni
Unite della Cassazione nella sentenza n. 18046/10, nella quale si è affermato che "In tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri
ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale
abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a
conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di
qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico".
Tanto premesso, deve dirsi che l'indebito per cui è causa ha natura assistenziale, in relazione alla prestazione chiesta in restituzione. E' conseguenza della riduzione della percentuale di invalidità della ricorrente da totale a parziale. Il verbale sanitario reso a seguito della domanda del 11/07/2018 è stato notificato alla ricorrente in data 13/11/2018.
Al riguardo, vale il principio confermato dalla Cassazione (n. 248/2023), secondo cui "in
tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, …, produce i suoi effetti,
per espressa previsione normativa, dalla data della visita di verifica;
e non dalla successiva
data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle
prestazioni" (vedi anche Cass. 34013/2019; Cass. 26162/2016; Cass. 26096/2010).
La riduzione percentuale del grado di invalidità ha comportato, da un lato, l'incumulabilità ex art. 1, comma 12, L. 222/1984 con l'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984 in godimento dal novembre 1992 e, dall'altro, il superamento dei limiti di reddito, derivanti dalle somme percepite a titolo di assegno ordinario di invalidità.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo. Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dagli avv.ti Emiliano Martino e Giovanni Tortorelli, con cui Parte_1
elett.te domicilia in Fisciano, alla Via Tenente Nastri n. 73, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura interna, CP_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 15/5/2025, ha adito questo giudice, Parte_1
proponendo opposizione al provvedimento dell' datato 30/01/2023 e notificato il CP_1
28/02/2023, con cui le veniva comunicato che nel periodo dal 01/08/20218 al 28/02/2023
aveva percepito € 18.848,73 non dovuti sulla provvidenza cat. INVCIV n. 07531613. Esposti
i motivi a sostegno della domanda, ha concluso come da pagine 12 e 13 del ricorso.
Si è costituito l , contestando le asserzioni avverse e concludendo come da pagina 5 CP_1
della memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso non va accolto. Non è in contestazione che la ricorrente abbia percepito la provvidenza oggetto di causa nel periodo per cui è stato attivato il procedimento recuperatorio da parte dell'ente previdenziale.
Deve dirsi anche che il giudice non deve annullare o disapplicare il provvedimento, ma pronunciarsi sul rapporto giuridico sostanziale e stabilire se esisteva o meno il diritto al pagamento della prestazione chiesta in restituzione dall'ente.
Sull'onere probatorio in materia di indebito previdenziale, si sono pronunciate le Sezioni
Unite della Cassazione nella sentenza n. 18046/10, nella quale si è affermato che "In tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri
ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale
abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a
conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di
qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico".
Tanto premesso, deve dirsi che l'indebito per cui è causa ha natura assistenziale, in relazione alla prestazione chiesta in restituzione. E' conseguenza della riduzione della percentuale di invalidità della ricorrente da totale a parziale. Il verbale sanitario reso a seguito della domanda del 11/07/2018 è stato notificato alla ricorrente in data 13/11/2018.
Al riguardo, vale il principio confermato dalla Cassazione (n. 248/2023), secondo cui "in
tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, …, produce i suoi effetti,
per espressa previsione normativa, dalla data della visita di verifica;
e non dalla successiva
data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle
prestazioni" (vedi anche Cass. 34013/2019; Cass. 26162/2016; Cass. 26096/2010).
La riduzione percentuale del grado di invalidità ha comportato, da un lato, l'incumulabilità ex art. 1, comma 12, L. 222/1984 con l'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984 in godimento dal novembre 1992 e, dall'altro, il superamento dei limiti di reddito, derivanti dalle somme percepite a titolo di assegno ordinario di invalidità.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo. Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo