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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/11/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 267/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°267/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 22.07.2024, vertente
TRA
(C.F. ), da , rappresentato e difeso dall'Avv. Fernanda Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
GIGLIOTTTI, presso il cui studio in ER RI (CZ) alla Via Santa Caterina n°162, elegge domicilio, in virtù di mandato in atti, Istante-Opponente
E
(C.F. ), rappresenta e difesa dall'Avv. Daniela TOLOMEO, presso lo studio CP_1 CodiceFiscale_2 del quale è domiciliata, in Lamezia Terme (CZ), alla Via Cavallerizza n°6, giusto mandato a lite in atti
Resistenti-Opposta
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 C.p.c. . Pignoramento presso terzi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n°69/2009.
******* Breve esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
L'odierna ricorrente si opponeva al pignoramento presso terzi promosso dalla SI.ra , notificatole il CP_1
16.06.2022, con ricorso in opposizione ex art. 615 2° c. Cpc, ed iscritto al n°238/2022 di R.G.E. presso il
Tribunale di Lamezia Terme, lamentando in sintesi, nel vincolo delle somme pignorate la violazione dei limiti pagina 1 di 3 previsti normativamente, ex art. 545 cpc e segg., considerato che l'opponente era pensionato e percepiva
€.647,71 mensili, per cui l'importo era impignorabile, essendo il minimo vitale stabilito in €.702,15=, con la conseguenza che le somme dichiarate dal terzo disponibili e quantificate in €,138,29= erano Controparte_2 impignorabili, perché vilavano il disposto dell'art. 545 cpc., riguardando ratei pensionistici.
Per cui concludeva chiedendo: “… Accertare e dichiarare l'impignorabilità della pensione di ai Parte_1 sensi e per gli effetti dell'art. art. 545, comma VII, CPC., con ogni conseguente provvedimento in ordine all'annullamento dell'ordinanza di assegnazione della somma pignorata. …” .
Instaurato il contraddittorio si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondate in fatto ed in diritto, nonché lasciando intendere la proposizione di una domanda riconvenzionale, che non risulta esplicitata, il tutto con spese di lite.
Dalla documentazione in atti emergeva che il G.E. rigettava la richiesta di sospensione e emetteva ordinanza di assegnazione delle somme, a parziale soddisfo del precettato, secondo quanto dichiarato dal terzo Controparte_3
e , con estinzione della procedura condanna alle spese di lite dell'opponente, disponendo con
[...] CP_4 separata ordinanza l'assegnazione delle somme vincolate, concedendo i termini per l'introduzione della fase di merito.
All'udienza del 22.07.2024 venivano precisate le conclusioni, con termini ex art. 190 cpc.
*******
L'opposizione è infondata.
Infatti, giova rammentare che il codice di rito fa una distinzione tra il pignoramento di somme alla fonte d'origine del credito e le somme disponibili sul conto corrente o deposito a risparmio.
Per fonte si intende ad esempio datore di lavoro del debitore.
La distinzione precitata è importante poiché il pignoramento funzione diversamente e le somme pignorabili vengono calcolate in modo diverso, così come se oggetto del pignoramento è uno stipendio o una pensione.
Il caso sottoposto a questo Giudicante è il pignoramento di una pensione non già presso l'ente erogatore, ma sul libretto a risparmio, con applicazione dei limiti di cui all'art. 545 VII^ ed VIII^ c C.p.c., che così rispettivamente recitano:
“… Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge …” (VII^)
“… Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in pagina 2 di 3 data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge …” (VIII^)
Ebbene, alla da un esame dell'estratto conto allegato in atti ci troviamo che alla data del pignoramento, cioè il
16.06.2022 (prima della riforma del VII^ c. dell'art. 545 cp che decorre dal 21.09.2022) l'importo presente sul libretto a risparmio dove è accreditata la pensione è di €.2,59=, dopo il pignoramento vi è l'accredito di €.1.393,59=.
Il terzo, il quarto, il quinto ed il settimo comma dell'art. 545 cpc prevedono i limiti dei pignoramenti, il titolo e l'esecuzione azionata, non contengono e non prevedono l'applicazione dei commi terzo, quinto e settimo, con conseguente applicazione dei limiti previsti dal comma IV^ che recita “… Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito …” .
L'importo dell'assegno sociale nel 2022 è di €.648,10=, per cui l'importo impignorabile è pari ad €.702,15=.
Dal combinato disposto dai commi VII^ - VIII^ e IV^ dell'art. 545 cpc, avremmo che l'importo di €.2,59= è impignorabile, mentre rimane pignorabile una parte di €.1.393,59= che è così determinato:
€.1.393,59 – 702,15 = €.691,44=, importo pignorabile per 1/5, per cui l'importo che il terzo avrebbe dovuto dichiarare assegnabile da parte del G.E. è pari ad €.138,29= .
Alla luce dei fatti così per come sinteticamente esposti e risultanti dagli atti di causa, emerge di tutta evidenza che il terzo , ha fatto una corretta applicazione della normativa vigenze, da ciò la sostanziale Controparte_2 infondatezza dei rilievi mossi.
Considerato che entrambe le parti risultano aver richiesto es esser stati ammessi al gratuito patrocinio, compensa le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, difesa, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione, per le ragioni in parte motiva;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Così deciso in Lamezia Terme il 24/11/2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Tallarico
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°267/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 22.07.2024, vertente
TRA
(C.F. ), da , rappresentato e difeso dall'Avv. Fernanda Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
GIGLIOTTTI, presso il cui studio in ER RI (CZ) alla Via Santa Caterina n°162, elegge domicilio, in virtù di mandato in atti, Istante-Opponente
E
(C.F. ), rappresenta e difesa dall'Avv. Daniela TOLOMEO, presso lo studio CP_1 CodiceFiscale_2 del quale è domiciliata, in Lamezia Terme (CZ), alla Via Cavallerizza n°6, giusto mandato a lite in atti
Resistenti-Opposta
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 C.p.c. . Pignoramento presso terzi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n°69/2009.
******* Breve esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
L'odierna ricorrente si opponeva al pignoramento presso terzi promosso dalla SI.ra , notificatole il CP_1
16.06.2022, con ricorso in opposizione ex art. 615 2° c. Cpc, ed iscritto al n°238/2022 di R.G.E. presso il
Tribunale di Lamezia Terme, lamentando in sintesi, nel vincolo delle somme pignorate la violazione dei limiti pagina 1 di 3 previsti normativamente, ex art. 545 cpc e segg., considerato che l'opponente era pensionato e percepiva
€.647,71 mensili, per cui l'importo era impignorabile, essendo il minimo vitale stabilito in €.702,15=, con la conseguenza che le somme dichiarate dal terzo disponibili e quantificate in €,138,29= erano Controparte_2 impignorabili, perché vilavano il disposto dell'art. 545 cpc., riguardando ratei pensionistici.
Per cui concludeva chiedendo: “… Accertare e dichiarare l'impignorabilità della pensione di ai Parte_1 sensi e per gli effetti dell'art. art. 545, comma VII, CPC., con ogni conseguente provvedimento in ordine all'annullamento dell'ordinanza di assegnazione della somma pignorata. …” .
Instaurato il contraddittorio si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondate in fatto ed in diritto, nonché lasciando intendere la proposizione di una domanda riconvenzionale, che non risulta esplicitata, il tutto con spese di lite.
Dalla documentazione in atti emergeva che il G.E. rigettava la richiesta di sospensione e emetteva ordinanza di assegnazione delle somme, a parziale soddisfo del precettato, secondo quanto dichiarato dal terzo Controparte_3
e , con estinzione della procedura condanna alle spese di lite dell'opponente, disponendo con
[...] CP_4 separata ordinanza l'assegnazione delle somme vincolate, concedendo i termini per l'introduzione della fase di merito.
All'udienza del 22.07.2024 venivano precisate le conclusioni, con termini ex art. 190 cpc.
*******
L'opposizione è infondata.
Infatti, giova rammentare che il codice di rito fa una distinzione tra il pignoramento di somme alla fonte d'origine del credito e le somme disponibili sul conto corrente o deposito a risparmio.
Per fonte si intende ad esempio datore di lavoro del debitore.
La distinzione precitata è importante poiché il pignoramento funzione diversamente e le somme pignorabili vengono calcolate in modo diverso, così come se oggetto del pignoramento è uno stipendio o una pensione.
Il caso sottoposto a questo Giudicante è il pignoramento di una pensione non già presso l'ente erogatore, ma sul libretto a risparmio, con applicazione dei limiti di cui all'art. 545 VII^ ed VIII^ c C.p.c., che così rispettivamente recitano:
“… Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge …” (VII^)
“… Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in pagina 2 di 3 data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge …” (VIII^)
Ebbene, alla da un esame dell'estratto conto allegato in atti ci troviamo che alla data del pignoramento, cioè il
16.06.2022 (prima della riforma del VII^ c. dell'art. 545 cp che decorre dal 21.09.2022) l'importo presente sul libretto a risparmio dove è accreditata la pensione è di €.2,59=, dopo il pignoramento vi è l'accredito di €.1.393,59=.
Il terzo, il quarto, il quinto ed il settimo comma dell'art. 545 cpc prevedono i limiti dei pignoramenti, il titolo e l'esecuzione azionata, non contengono e non prevedono l'applicazione dei commi terzo, quinto e settimo, con conseguente applicazione dei limiti previsti dal comma IV^ che recita “… Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito …” .
L'importo dell'assegno sociale nel 2022 è di €.648,10=, per cui l'importo impignorabile è pari ad €.702,15=.
Dal combinato disposto dai commi VII^ - VIII^ e IV^ dell'art. 545 cpc, avremmo che l'importo di €.2,59= è impignorabile, mentre rimane pignorabile una parte di €.1.393,59= che è così determinato:
€.1.393,59 – 702,15 = €.691,44=, importo pignorabile per 1/5, per cui l'importo che il terzo avrebbe dovuto dichiarare assegnabile da parte del G.E. è pari ad €.138,29= .
Alla luce dei fatti così per come sinteticamente esposti e risultanti dagli atti di causa, emerge di tutta evidenza che il terzo , ha fatto una corretta applicazione della normativa vigenze, da ciò la sostanziale Controparte_2 infondatezza dei rilievi mossi.
Considerato che entrambe le parti risultano aver richiesto es esser stati ammessi al gratuito patrocinio, compensa le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, difesa, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione, per le ragioni in parte motiva;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Così deciso in Lamezia Terme il 24/11/2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Tallarico
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