CASS
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2025, n. 8387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8387 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EO SA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27/10/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga accolto in relazione al terzo motivo, diminuendosi l'aumento operato per la recidiva;
sentiti i difensori delle Parti civili, Sara Assicurazioni S.p.a., Italiana Assicurazioni S.p.a., Zurich Insurance Company, HDI Assicurazioni S.p.a., UNIPOL SAI S.p.a., Generali Italia S.p.a., che hanno tutti concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato depositando note spese;
sentito il difensore dell'imputato, Avvocato Giuseppe Siciliano, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 8387 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 28/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 ottobre 2023 (motivazione depositata il 12 aprile 2024) - emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, Sez. 2, n. 2096 del 14/10/2022 - dep. il 19/01/2023 - ha confermato la condanna inflitta in primo grado a EO SA alla pena di anni cinque e mesi cinque di reclusione (con la recidiva reiterata e specifica) in relazione al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. 1.1. All'imputato è contestato di avere, in qualità di promotore e organizzatore, dato vita ad una associazione per delinquere finalizzata a commettere una pluralità indeterminata di truffe ai danni di compagnie assicurative (simulando falsi incidenti stradali ed utilizzando certificazioni mediche false attestanti lesioni derivanti da incidenti stradali mai verificatisi o riportanti prognosi non veritiere, fornendo altresì esami clinici in realtà mai eseguiti). 1.2. Nella citata pronuncia rescindente, questa Corte - dopo avere dichiarato inammissibile il motivo di uno dei ricorsi presentati nell'interesse dell'imputato, nel quale si deduceva la violazione dell'art. 516 cod. proc. pen., eccependosi che i giudici di merito, in assenza di modifica dell'imputazione quanto alla data di consumazione del reato, che era stato contestato come «commesso fino a gennaio 2009 con condotta perdurante» avevano posticipato la consumazione al 6 marzo 2009, sostenendosi che così sarebbe stato violato il diritto di difesa dell'imputato, condannato, così, per un reato diverso da quello contestatogli nell'imputazione - ha ritenuto invece fondato il motivo relativo alla inutilizzabilità di alcune prove poste a fondamento della condanna confermata in appello, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi dei ricorsi presentati in favore dell'imputato (relativi al ruolo apicale nell'organizzazione e alla ritenuta recidiva). 3. Avverso la sopra indicata sentenza di appello - che ha nuovamente confermato la condanna di EO - l'imputato ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce tre motivi, che si provvede a sintetizzare, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. In primo luogo, si eccepisce nullità della sentenza impugnata per assoluta mancanza della motivazione in ordine ai motivi dichiarati assorbiti (e relativi alla qualifica soggettiva come promotore e organizzatore dell'associazione, nonché alla ritenuta recidiva e alla dosimetria della pena). Sul punto, sostiene il ricorrente che la sentenza gravata non si è proprio occupata di tali doglianze, avendo inteso dedicarsi esclusivamente ai profili oggetto dell'annullamento con rinvio (ossia la utilizzabilità delle prove). 3.2. Con il secondo motivo si deduce la inapplicabilità della contestata recidiva, illegittimamente applicata nonostante la documentata risalenza dei precedenti a carico e, comunque, la loro scarsa significatività. 3.3. Il terzo motivo, infine, eccepisce la "illegalità della pena inflitta" per violazione dell'art. 99, comma 6 cod. pen. 2 4. All'esito della discussione orale, le parti hanno concluso nei termini in epigrafe riportati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso - avente valenza preliminare e assorbente - è fondato. 2. La sentenza di questa Corte che ha disposto l'annullamento con rinvio della prima sentenza di appello per riesaminare la doglianza relativa alla utilizzabilità delle prove acquisite ha espressamente dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso (a parte quello giudicato manifestamente infondato). 2.1. Questa Sezione ha già avuto occasione di evidenziare che «in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento» (Sez. 6, n. 48750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 01, ove si è precisato che l'accoglimento di motivi di ricorso, cui segua l'assorbimento di altre questioni controverse, implica la sospensione della loro valutazione da parte del giudice di legittimità, conseguente al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente sul quale deve rinnovarsi l'esame, la cui definizione impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa traggono il proprio caposaldo argomentativo). 3. In merito alla doglianza - contenuta nell'atto di appello e reiterata nel primo ricorso di legittimità - relativa in particolare alla ritenuta qualifica del EO come "promotore e organizzatore" dell'associazione, la sentenza impugnata non spende neppure una parola, limitandosi a osservare che "deve confermarsi la sentenza di primo grado con rigetto dei motivi di appello da esaminare nei limiti del decisum della Suprema Corte. Quanto al merito, ritiene la Corte assolutamente condivisibile il percorso motivazionale della impugnata sentenza, immune da vizi logici e giuridici, potendo, quindi, riferirsi allo stesso nella presente motivazione", senza operare alcun specifico riferimento alla motivazione della precedente sentenza, e richiamando poi il principio in base al quale è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata. 3.1. Ugualmente, la sentenza impugnata non si occupa delle questioni relative alla recidiva e alla dosimetria della pena (statuizioni anch'esse oggetto di motivi dell'originario ricorso per cassazione e dichiarati assorbiti). 4. Questa Corte ha affermato il principio in base al quale è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di ppello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice 3 (ex multis, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - 01). Ciò non toglie che le doglianze relative alla penale responsabilità dell'imputato e al suo ruolo "apicale" nell'associazione - oggetto dell'appello e reiterate in entrambi i ricorsi per cassazione - dovevano essere esaminate, eventualmente con rinvii - specifici - alle parti della sentenza di primo grado che si era occupata di tali aspetti, dandosi così conto, da un lato, di avere preso in considerazione le censure dell'appellante e, dall'altro lato, di avere condiviso gli specifici passaggi motivazionali del primo Giudice ad esse relativi, il che non è ravvisabile nel caso di specie. Trova dunque applicazione il principio secondo cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate, in ipotesi, del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 22/01/2014, Dell'Agnola, Rv. 257967 - 01). 4. In presenza di un radicale deficit motivazionale in ordine alle censure che - in quanto espressamente giudicate dalla sentenza di legittimità rescindente come assorbite - dovevano essere esaminate dalla Corte territoriale in sede di giudizio rescissorio, si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli che all'esito del nuovo giudizio sul gravame provvederà, in base all'ordinario criterio della soccombenza, anche in merito alla liquidazione delle spese richieste dalle parti civili dinanzi a questa Corte (Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 283987 - 04).
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 28 gennaio 2025 I I onsigliere est sclii Il Presidente
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga accolto in relazione al terzo motivo, diminuendosi l'aumento operato per la recidiva;
sentiti i difensori delle Parti civili, Sara Assicurazioni S.p.a., Italiana Assicurazioni S.p.a., Zurich Insurance Company, HDI Assicurazioni S.p.a., UNIPOL SAI S.p.a., Generali Italia S.p.a., che hanno tutti concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato depositando note spese;
sentito il difensore dell'imputato, Avvocato Giuseppe Siciliano, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 8387 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 28/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 ottobre 2023 (motivazione depositata il 12 aprile 2024) - emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, Sez. 2, n. 2096 del 14/10/2022 - dep. il 19/01/2023 - ha confermato la condanna inflitta in primo grado a EO SA alla pena di anni cinque e mesi cinque di reclusione (con la recidiva reiterata e specifica) in relazione al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. 1.1. All'imputato è contestato di avere, in qualità di promotore e organizzatore, dato vita ad una associazione per delinquere finalizzata a commettere una pluralità indeterminata di truffe ai danni di compagnie assicurative (simulando falsi incidenti stradali ed utilizzando certificazioni mediche false attestanti lesioni derivanti da incidenti stradali mai verificatisi o riportanti prognosi non veritiere, fornendo altresì esami clinici in realtà mai eseguiti). 1.2. Nella citata pronuncia rescindente, questa Corte - dopo avere dichiarato inammissibile il motivo di uno dei ricorsi presentati nell'interesse dell'imputato, nel quale si deduceva la violazione dell'art. 516 cod. proc. pen., eccependosi che i giudici di merito, in assenza di modifica dell'imputazione quanto alla data di consumazione del reato, che era stato contestato come «commesso fino a gennaio 2009 con condotta perdurante» avevano posticipato la consumazione al 6 marzo 2009, sostenendosi che così sarebbe stato violato il diritto di difesa dell'imputato, condannato, così, per un reato diverso da quello contestatogli nell'imputazione - ha ritenuto invece fondato il motivo relativo alla inutilizzabilità di alcune prove poste a fondamento della condanna confermata in appello, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi dei ricorsi presentati in favore dell'imputato (relativi al ruolo apicale nell'organizzazione e alla ritenuta recidiva). 3. Avverso la sopra indicata sentenza di appello - che ha nuovamente confermato la condanna di EO - l'imputato ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce tre motivi, che si provvede a sintetizzare, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. In primo luogo, si eccepisce nullità della sentenza impugnata per assoluta mancanza della motivazione in ordine ai motivi dichiarati assorbiti (e relativi alla qualifica soggettiva come promotore e organizzatore dell'associazione, nonché alla ritenuta recidiva e alla dosimetria della pena). Sul punto, sostiene il ricorrente che la sentenza gravata non si è proprio occupata di tali doglianze, avendo inteso dedicarsi esclusivamente ai profili oggetto dell'annullamento con rinvio (ossia la utilizzabilità delle prove). 3.2. Con il secondo motivo si deduce la inapplicabilità della contestata recidiva, illegittimamente applicata nonostante la documentata risalenza dei precedenti a carico e, comunque, la loro scarsa significatività. 3.3. Il terzo motivo, infine, eccepisce la "illegalità della pena inflitta" per violazione dell'art. 99, comma 6 cod. pen. 2 4. All'esito della discussione orale, le parti hanno concluso nei termini in epigrafe riportati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso - avente valenza preliminare e assorbente - è fondato. 2. La sentenza di questa Corte che ha disposto l'annullamento con rinvio della prima sentenza di appello per riesaminare la doglianza relativa alla utilizzabilità delle prove acquisite ha espressamente dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso (a parte quello giudicato manifestamente infondato). 2.1. Questa Sezione ha già avuto occasione di evidenziare che «in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento» (Sez. 6, n. 48750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 01, ove si è precisato che l'accoglimento di motivi di ricorso, cui segua l'assorbimento di altre questioni controverse, implica la sospensione della loro valutazione da parte del giudice di legittimità, conseguente al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente sul quale deve rinnovarsi l'esame, la cui definizione impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa traggono il proprio caposaldo argomentativo). 3. In merito alla doglianza - contenuta nell'atto di appello e reiterata nel primo ricorso di legittimità - relativa in particolare alla ritenuta qualifica del EO come "promotore e organizzatore" dell'associazione, la sentenza impugnata non spende neppure una parola, limitandosi a osservare che "deve confermarsi la sentenza di primo grado con rigetto dei motivi di appello da esaminare nei limiti del decisum della Suprema Corte. Quanto al merito, ritiene la Corte assolutamente condivisibile il percorso motivazionale della impugnata sentenza, immune da vizi logici e giuridici, potendo, quindi, riferirsi allo stesso nella presente motivazione", senza operare alcun specifico riferimento alla motivazione della precedente sentenza, e richiamando poi il principio in base al quale è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata. 3.1. Ugualmente, la sentenza impugnata non si occupa delle questioni relative alla recidiva e alla dosimetria della pena (statuizioni anch'esse oggetto di motivi dell'originario ricorso per cassazione e dichiarati assorbiti). 4. Questa Corte ha affermato il principio in base al quale è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di ppello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice 3 (ex multis, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - 01). Ciò non toglie che le doglianze relative alla penale responsabilità dell'imputato e al suo ruolo "apicale" nell'associazione - oggetto dell'appello e reiterate in entrambi i ricorsi per cassazione - dovevano essere esaminate, eventualmente con rinvii - specifici - alle parti della sentenza di primo grado che si era occupata di tali aspetti, dandosi così conto, da un lato, di avere preso in considerazione le censure dell'appellante e, dall'altro lato, di avere condiviso gli specifici passaggi motivazionali del primo Giudice ad esse relativi, il che non è ravvisabile nel caso di specie. Trova dunque applicazione il principio secondo cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate, in ipotesi, del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 22/01/2014, Dell'Agnola, Rv. 257967 - 01). 4. In presenza di un radicale deficit motivazionale in ordine alle censure che - in quanto espressamente giudicate dalla sentenza di legittimità rescindente come assorbite - dovevano essere esaminate dalla Corte territoriale in sede di giudizio rescissorio, si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli che all'esito del nuovo giudizio sul gravame provvederà, in base all'ordinario criterio della soccombenza, anche in merito alla liquidazione delle spese richieste dalle parti civili dinanzi a questa Corte (Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 283987 - 04).
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 28 gennaio 2025 I I onsigliere est sclii Il Presidente