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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 20/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Separazione TRIBUNALE DI MATERA
consensuale Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno
19/2/2025, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo EC Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1676/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
alias , nata a Parte_1 Persona_1
ALBANIA il 22/04/1989 (C.F. ), con l'avvocato C.F._1
LASCO ROBERTA,
E
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), con l'avvocato LASCO ROBERTA, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso sottoscritto dai predetti coniugi e depositato il 18 settembre 2024, contenente le condizioni della separazione, con contestuale richiesta di pronuncia di divorzio alle medesime condizioni;
Viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dal difensore comune, con le quali le parti hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione, la volontà di separarsi e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale;
Vista altresì la traduzione asseverata del certificato albanese di nascita della signora da cui si desume l'avvenuto cambio di nome della Pt_1
medesima da di in data successiva alla trascrizione del Per_1 Pt_1
matrimonio, di modo che deve ritenersi che il diverso nome indica la stessa persona, quale risulta coniugata con il;
CP_1
considerato che il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione consensuale;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, considerato che con il ricorso introduttivo le parti hanno altresì chiesto la pronuncia di divorzio;
che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Treviso relativo all'ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio»;
che, pertanto, la domanda di sentenza parziale può essere accolta e la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso;
che le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva;
letti gli art. 473-bis.49 e 473-bis. 51 c.p.c.;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 18/09/2024 da Parte_1
alias e , così provvede: Persona_1 CP_1
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
, e , coniugati il 21/09/2007 in LISSONE,
[...] CP_1
alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso per separazione consensuale sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 18/09/2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di LISSONE di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, Parte II, serie C, numero 36;
3) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 19 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo EC