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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5358 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3347/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. Annalisa Falconi Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 3347/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. GALLUZZO MONICA, presso il quale ha Parte_1 eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. RAMAZZOTTI ADELE, presso il quale ha Controparte_1 eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da memoria 17.10.24: “NEL MERITO: disporre l'affidamento rafforzato del minore alla madre, essendo attualmente pregiudizievole per il minore un affidamento Per_1 condiviso, per i motivi di cui in narrativa e disporre che le decisione di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere prese dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, con specifica indicazione del potere autonomo di richiedere trasferimenti scolastici, iscrizioni, richiesta di passaporto, documento di identità e quant'altro. Fissare quale residenza anagrafica e prevalente di la dimora della madre;
Disporre la presa Per_1 in carico del sig. presso il Ser.D. territorialmente competente per i necessari controlli CP_1 nonché presso il CSM territorialmente competente al fine di approfondire l'idoneità genitoriale del sig. e la sua estraneità all'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche. Disporre per il sig. CP_1 un regime di incontri padre-figlio, previo il parere del SERD e del CSM territorialmente CP_1 competenti e, comunque, secondo le modalità ritenute più opportune dal giudicante. Porre a carico del Sig. un contributo al mantenimento in favore del minore di € 400,00= mensili, o altra somma CP_1 ritenuta congrua da codesto Ill.mo Giudicante, in ogni caso facendo rilevare che l'assegno di € 175,00 al mese sarà da rivalutare ad € 204,93 come da ISTAT aggiornata, da versarsi alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, e da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT. Porre l'obbligo della corresponsione del contributo al mantenimento in favore del minore di € 400,00 mensili, o altra somma ritenuta congrua da codesto Ill.mo Giudicante, dal tempo del deposito del presente ricorso, in ogni caso facendo rilevare che l'assegno di € 175,00 al mese sarà da rivalutare ad € 204,93 come da ISTAT aggiornata. Porre a carico del sig. l 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche CP_1 ordinarie quali iscrizione a scuola, buoni pasto, libri e straordinarie scolastiche quali corsi di recupero, gite, ed extrascolastiche del minore (palestra, nuoto, ballo ecc.), spese documentate e comunque e, in ogni caso, secondo anche quanto indicato dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino. Disporre che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla sig. ; Disporre, in caso di Pt_1 inadempimento paterno alle spese, che la sig. possa imputare il 100% in detrazione fiscale le Pt_1 spese detraibili per il figlio. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: -disporre l'affidamento condiviso del minore soltanto laddove il sig. dimostri di avere continuato la presa in carico Per_1 CP_1 presso il Ser.D. territorialmente competente e dimostri, altresì, di non avere più debolezze da uso di sostanze stupefacenti, previo parere positivo del SERD e del CSM territorialmente competenti;
- Fissare quale residenza anagrafica e prevalente di la dimora della madre;
-disporre che il padre possa Per_1 vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente secondo gli accordi con la madre o, in difetto di accordo, secondo il regime seguente: i) in tutte le settimane, un pomeriggio ( il lunedì, salvo accordo tra le parti ) dall'uscita di scuola sino al h 21 senza pernottamento;
un altro pomeriggio con pernottamento ( il venerdì sul sabato – dall'uscita di scuola del primo giorno sino alle h 18.00 del giorno successivo –
o il sabato sulla domenica – dalle h 12.00 del sabato sino alle opre 17.00 della domenica); ii) durante le vacanze natalizie, per tre giorni consecutivi delle vacanze scolastiche;
il giorno della Vigilia e il giorno di Natale secondo l'alternanza annuale tra i due genitori (in difetto di accordo, negli anni pari la Vigilia il padre e il Natale la madre;
negli anni dispari il contrario); iii) durante le vacanze pasquali, in deroga al punto i), per una settimana da concordare ogni anno con la madre entro il 31 maggio;
v) il giorno del proprio compleanno e, negli anni pari, il giorno del compleanno del figlio;
vi) in deroga al punto i), ma salvo quanto previsto ai punti da ii) e v), durante giorni festivi infrasettimanali, secondo il criterio dell'alternanza con la madre;
-Porre a carico del Sig. n contributo al mantenimento in favore CP_1 del minore di € 400,00= mensili, o altra somma ritenuta congrua da codesto Ill.mo Giudicante, in ogni caso facendo rilevare che l'assegno di € 175,00 al mese sarà da rivalutare ad € 204,93 come da ISTAT aggiornata, da versarsi alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, e da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT. - Porre l'obbligo della corresponsione del contributo al mantenimento in favore del minore di € 400,00 mensili, o dell'altra somma ritenuta congrua da codesto Ill.mo Giudicante dal tempo del deposito del presente ricorso, in ogni caso facendo rilevare che l'assegno di € 175,00 al mese sarà da rivalutare ad € 204,93 come da ISTAT aggiornata. -Porre a carico del sig. l 50% delle CP_1 spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche ordinarie quali iscrizione a scuola, buoni pasto, libri e straordinarie scolastiche quali corsi di recupero, gite, ed extrascolastiche del minore (palestra, nuoto, ballo ecc.), spese documentate e comunque e, in ogni caso, secondo anche quanto indicato dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino. -Disporre che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla sig. ; -Disporre, in caso di inadempimento paterno alle spese, che la sig. Pt_1 Pt_1 possa imputare il 100% in detrazione fiscale le spese detraibili per il figlio”.
Per parte resistente: come da memoria di costituzione, salva la disponibilità a mantenere l'accordo economico sul contributo al mantenimento (pari ad euro 250/mese): “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, previa concessione di un termine per il deposito di osservazioni alla relazione dei Servizi Sociali, della NPI e del SERD disposte dal Tribunale Respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate per i motivi esposti in atto e confermare il provvedimento emesso dal Tribunale di Torino in data 7.9.2020 a definizione del giudizio RG 22678/2019 e per l'effetto DISPORRE CHE Il figlio minore
viene affidato ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con Per_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente secondo accordi con la madre o, in difetto di accordi, secondo il regime seguente: i) in tutte le settimane, un pomeriggio (il lunedì, salvo diverso accordo tra le parti) dall'uscita dalla scuola materna sino alle h. 21 senza pernottamento;
un altro pomeriggio con pernottamento (il venerdì sul sabato – dall'uscita di scuola del primo giorno sino alle ore 18.00 del giorno successivo – o il sabato sulla domenica – dalle ore 12.00 del sabato sino alle ore 17.00 della domenica); ii) durante le vacanze natalizie, per tre giorni consecutivi delle vacanze scolastiche;
il giorno della Vigilia e il giorno di Natale secondo l'alternanza annuale tra i due genitori (in difetto di accordo, negli anni pari la Vigilia il padre e il Natale la madre;
negli anni dispari il contrario); iii) durante le vacanze pasquali, in deroga al punto i), negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del Lunedì dell'Angelo; iv) durante le ferie estive, in deroga al punto i), per una settimana da concordare ogni anno con la madre entro il 31 maggio;
v) il giorno del proprio compleanno e, negli anni pari, il giorno del compleanno del figlio;
vi) in deroga al punto i), ma salvo quanto previsto ai punti da ii) a v), durante giorni festivi infrasettimanali, secondo il criterio dell'alternanza con la madre. Porre a carico di la somma mensile di Controparte_1 euro 175,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre aggiornamento secondo indice Istat maturato e maturando, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , oltre il 50% delle spese straordinarie Per_1
(mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative) concordate o necessarie e successivamente documentate”.
Per il P.M.: visto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti è nato , in data [...]. Per_1
Con decreto del 7.9.2020, il Tribunale di Torino ha disposto l'affidamento condiviso di ad Per_1 entrambi i genitori, la collocazione prevalente presso la madre, la determinazione del regime di visita padre-figlio e ha previsto un contributo per il suo mantenimento a carico del padre pari a 175 euro mensili, oltre al riparto al 50% delle spese straordinarie;
ha prescritto al sig. di continuare CP_1 la presa in carico presso il Ser.D. territorialmente competente per i necessari controlli.
Con ricorso depositato in data 23/02/2024, parte ricorrente ha chiesto la modifica del predetto provvedimento, allegando che il sig. , in passato tossicodipendente, aveva preso a frequentare Pt_1 ambienti insani ove tipicamente si fa uso di sostanze stupefacenti, prospettando il sospetto di una sua ricaduta, aveva disatteso il calendario di visite disposto nel decreto palesando disinteresse nei confronti del figlio, il quale trascorreva la maggior parte del tempo di competenza paterna presso i nonni, non aveva più frequentato il Ser.D. come disposto dal Tribunale;
allagava altresì la modifica delle condizioni economiche delle parti, con un peggioramento della propria situazione economica e con un accrescimento delle esigenze del figlio connesse alla crescita;
chiedeva pertanto disporsi l'affidamento esclusivo “rafforzato” del minore a sé, la conferma del collocamento prevalente presso di sé, disporsi la presa in carico del resistente presso il Ser.D. e il CSM, disponendo incontri padre- figlio secondo le modalità ritenute più opportune previo parere del Ser.D. e del C.S.M., un aumento del contributo al mantenimento in favore del minore da 175,00 euro mensili a 400,00 euro mensili, con conferma del riparto delle spese straordinarie al 50%; chiedeva che l'Assegno Unico venisse percepito integralmente dalla madre, nonché disporsi, in caso di inadempimento paterno alle spese, che la sig. possa imputare il 100% in detrazione fiscale le spese detraibili per il figlio. Pt_1
Parte convenuta si è costituita, contestando le allegazioni avversarie e rilevando l'assenza di alcun pregiudizio per il minore derivante dalla frequentazione paterna;
ha allegato di aver perso il lavoro a seguito di un infortunio;
ha chiesto il rigetto del ricorso con conferma del provvedimento vigente.
Acquisite le relazioni a cura del Servizio Sociale e di richieste con Controparte_2 la fissazione d'udienza, all'udienza del 7.11.24, innanzi al Giudice Relatore, sono state sentite le parti;
esperito negativamente il tentativo di conciliazione, salvo in punto economico (essendosi le parti accordate in merito al quantum del contributo al mantenimento, stabilito in euro 250,00 mensili, oltre al 50% spese straordinarie), i difensori hanno insistito nelle proprie istanze;
all'esito, con ordinanza del 19.12.24 ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti prescrivendo la presa in carico del resistente presso il Ser.D. per il necessario monitoraggio e sostegno, confermando la presa in carico del nucleo da parte dei competenti Servizi sociali e di NPI/Psicologia dell'età evolutiva e recependo l'accordo economico raggiunto in udienza;
ha rigettato le istanze istruttorie, richiedendo ai Servizi incaricati di aggiornare il Tribunale sugli esiti degli interventi disposti.
Acquisite le relazioni socio-sanitarie, all'udienza del 24.11.25, innanzi a diverso Giudice Relatore nel frattempo mutato, le parti sono state sentite;
i difensori hanno precisato le conclusioni come in epigrafe, discutendo oralmente la causa.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio che i provvedimenti vigenti debbano essere modificati, e che debba disporsi che il figlio minore sia affidati in via esclusiva alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., Per_1 atteso che l'affidamento a entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza educativa del padre. L'istruttoria socio-sanitaria disposta ha infatti evidenziato che il sig. già in carico in CP_1 Con passato presso il D per dipendenza patologica da sostanze stupefacenti e psicotrope, ripresentatosi su sollecitazione del Tribunale, sia risultato positivo con riferimento all'uso di cocaina all'esito dell'esame tricologico effettuato in date 27.9.24 (relaz. SERD 24.10.24), confermando le preoccupazioni espressa dalla ricorrente;
nonostante l'avvertimento, espresso dal Giudice Relatore in sede di ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. nel disporre la prosecuzione della sua presa in carico presso il Ser.D., “che la mancata sottoposizione ai controlli ed al percorso eventualmente proposto dal Serd e/o il riscontro di un costante utilizzo di sostanze stupefacenti, portati a conoscenza di questo Tribunale, potrebbero essere motivo di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento di
ed il regime delle visite padre-figlio” (ord. 22.12.24), nell'ultima relazione a cura del Servizio Per_1 depositata, si è dato atto che il resistente si sia presentato al Servizio dal 17.3.25 al 7.4.25 alle verifiche dei metaboliti urinari con esiti tutti positivi per consumo di cocaina, e che a far data dal 7.4.25, egli abbia interrotto ogni contatto con il Servizio (relaz. SERD 7.11.25). Il Servizio di NPI, incaricato di valutare le capacità genitoriali delle parti, nell'ultima relazione depositata (Relaz. ASL Città di Torino 13.11.25) ha significativamente rilevato che “il sig. CP_1 presenta competenze genitoriali di base e un legame affettivo autentico con il figlio;
tuttavia, Per_1 la sua capacità di esercitare la funzione genitoriale in modo stabile e coerente appare attualmente limitata. La difficoltà nel garantire continuità nel percorso di presa in carico con il Ser.D., la tendenza alla discontinuità nella partecipazione agli incontri istituzionali e la mancata possibilità di documentare in maniera costante e verificabile il mantenimento di uno stato di astinenza costituiscono elementi di vulnerabilità rilevanti. Tali aspetti compromettono la prevedibilità e la coerenza del suo comportamento genitoriale, rendendo incerto il livello di protezione e di affidabilità emotiva che può offrire al figlio. L'atteggiamento oscillante tra dichiarazioni di disponibilità e mancate adesioni operative segnala inoltre una resistenza al riconoscimento della propria fragilità e una difficoltà nel tradurre in comportamenti concreti la consapevolezza dei bisogni di cura personali e genitoriali”. Al contrario, le capacità genitoriali materne sono apparse come adeguate:
“La sig.ra si configura come figura di riferimento stabile, attenta e coerente, in grado di Pt_1 garantire al bambino un contesto affettivo sicuro e prevedibile. Pur manifestando vissuti di preoccupazione e frustrazione legati alla condotta paterna e alle difficoltà relazionali con la famiglia di origine del sig. la madre dimostra buone capacità di contenimento emotivo e di tutela CP_1 del figlio, nonché una costante disponibilità alla collaborazione con i Servizi e con la rete istituzionale. Il suo stile genitoriale si caratterizza per una presenza accudente e regolativa, orientata al benessere e alla crescita armonica del minore”. A fronte di tali elementi, il Servizio ha condivisibilmente concluso che “alla luce di quanto emerso, la difficoltà del sig. nel CP_1 garantire uno stato di astinenza stabile e documentato, unita alla sua discontinuità nei rapporti con i Servizi e alla fragilità organizzativa e motivazionale, induce a ritenere non opportuno una gestione paritaria della responsabilità genitoriale in questa fase”. In ogni caso, fermo restando il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, le decisioni di maggior interesse per il figlio devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “super-esclusivo” attese le risorse positive comunque presenti nel padre (e momentaneamente compromesse) nonché la sua partecipazione nella vita del figlio che verrebbe, invece, completamente frustrata – anche sotto il profilo potenziale e di prognosi futura - se egli venisse totalmente escluso dal partecipare al percorso di crescita del figlio. In considerazione di quanto sopra stabilito, deve senz'altro confermarsi che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Per quanto concerne la frequentazione padre-minore, le criticità sopra evidenziate in merito alle attuali difficoltà per il sig. di garantire il proprio stato di astinenza dall'uso di sostanze CP_1 stupefacenti, e il conseguente potenziale pregiudizio per il minore (cfr. relazione NPI 13.11.25: “In questa fase, la frequentazione con il padre dovrebbe avvenire in modo supervisionato, con modalità concordate e condivise con i Servizi territoriali, al fine di assicurare un ambiente protetto e prevedibile per il bambino”), impongono di disporre che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le necessarie cautele, vale a dire sempre alla presenza di personale educativo, demandandosi ai Servizi sociali l'organizzazione di tali incontri con cadenza almeno settimanale, con facoltà per il Servizio, in raccordo con il Ser.D. con cui si invita il sig. a riprendere i Pt_2 contatti per i dovuti controlli, verificate le condizioni personali del resistente e la stabile astinenza del medesimo dall'uso di stupefacenti, di introdurre ampliamenti, sino alla completa liberalizzazione degli incontri e al ripristino del calendario di visita sinora vigente, sempre che ciò risponda al benessere psico-affettivo del minore.
Deve pertanto senz'altro confermarsi la presa in carico del nucleo da parte dei competenti Servizi sociali e di NPI, affinché attivino tutti gli interventi di sostegno psicologico ed educativo che si rendano necessari a favore del nucleo (in particolare, si evidenzia l'importanza della prosecuzione di un monitoraggio psicologico a favore di , al fine di sostenerlo “nella gestione dei vissuti di Per_1 ambivalenza legati al conflitto genitoriale, rafforzando le sue risorse emotive e relazionali”, nonché di un intervento di sostegno alla genitorialità di entrambi i genitori, finalizzato a promuovere modalità comunicative più funzionali e orientate alla cooperazione, in vista di un futuro auspicabile ritorno ad una gestione condivisa della responsabilità genitoriale).
Per le ragioni sopra evidenziate, costituendo la dimostrazione di un reale percorso di cura e stabilità personale un prerequisito fondamentale per garantire a un contesto relazionale sicuro e privo Per_1 di elementi di rischio, si invita altresì il sig. riprendere in modo continuativo e verificabile CP_1 il percorso terapeutico presso il Ser.D. di riferimento.
Passando agli aspetti economici, ciascun genitore deve provvedere alle esigenze del figlio quando lo tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale (quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto dei periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, nonché della circostanza per cui la ricorrente percepisce integralmente l'Assegno Unico universale, deve essere posto a carico del sig. un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base CP_1 agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare in € 300,00, oltre alla partecipazione alle spese “extra” indicate in dispositivo.
Sul punto giova rilevare che all'udienza del 22.12.24, le parti si sono accordate al fine di determinare il contributo al mantenimento del minore a carico del padre a favore della madre in euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rispetto a quel momento, risulta dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni delle parti in udienza, che - ferma la condizione economica della ricorrente (responsabile presso un negozio di abbigliamento intimo a Torino con RAL risultante dall'ultima dd.rr. pari a 35.693 euro, vive in casa di proprietà sostenendo un mutuo con rateo mensile pari a 530 euro) - sia migliorata la condizione economica del resistente: mentre a dicembre 2024 egli risultava disoccupato e percettore di NASPI (pari a circa 910 euro mensili) e abitava in casa di sua proprietà sostenendo un mutuo, all'udienza di p.c. egli ha dichiarato, documentando tali circostanze,
“sono tornato a vivere dai genitori, da un mese ho trovato lavoro e percepirò 1400 euro, avrò poi la possibilità di cercare di trovare una casa in affitto, il mutuo l'ho estinto a fine settembre”; anche ipotizzando una futura spesa per sostenere un canone di locazione, le entrate del resistente risultano aumentate, con conseguente necessità di aumentare il contributo al mantenimento (ma non nella misura richiesta dalla ricorrente, tenuto conto del divario economico tra le parti).
La domanda formulata dalla ricorrente nell'ambito del presente procedimento, celebrato nelle forme del rito “speciale” ex art. 473bis e ss. c.p.c., di “disporsi, in caso di inadempimento paterno alle spese, che la sig. possa imputare il 100% in detrazione fiscale le spese detraibili per il figlio” risulta Pt_1 inammissibile in quanto non connessa ai sensi dell'art. 40 co. 3 c.p.c. all'oggetto del presente giudizio.
Da ultimo il Collegio ritiene sia giustificata la compensazione tra le parti delle spese nella misura di 2/3 tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti in punto regime di affidamento (non essendo stato disposto l'affidamento esclusivo in forma rafforzata richiesto dalla ricorrente) ed entità del contributo al mantenimento, dovendosi porre la restante parte (1/3) a carico di parte resistente, stante la soccombenza di quest'ultima sulle domande relative ai diritti di visita e alle prese in carico.
L'importo, meglio visito in dispositivo, viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (valori minimi delle fasi studio, introduttiva, istruttoria-trattazione e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, dell'oggetto della causa e dell'assenza di attività di assunzione probatoria.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica del decreto assunto da questo Tribunale in data 7.9.2020:
AFFIDA il figlio in via esclusiva alla madre sig.ra , disponendo che lo stesso Per_1 Parte_1 mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore;
le decisioni di maggior interesse per il figlio continueranno ad essere adottate da entrambi i genitori;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio alla presenza di personale educativo, demandandosi ai Servizi sociali l'organizzazione di tali incontri con cadenza almeno settimanale, con facoltà per il Servizio, in raccordo con il Ser.D., verificate le condizioni personali del resistente e la stabile astinenza del medesimo dall'uso di stupefacenti, di introdurre ampliamenti, sino alla completa liberalizzazione degli incontri e al ripristino del calendario di visita sinora vigente, sempre che ciò risponda al benessere psico-affettivo del minore;
RICHIEDE ai competenti Servizi sociali e di NPI/Psicologia dell'età evolutiva la prosecuzione della presa in carico del nucleo, demandando ai Servizi l'organizzazione degli incontri padre-figlio, e richiedendo ai medesimi di attivare o proseguire tutti gli interventi di sostegno psicologico ed educativo necessari a favore del nucleo, tra cui la prosecuzione di un monitoraggio psicologico a favore del minore e un intervento di sostegno alla genitorialità a favore di entrambi i genitori;
INVITA il sig. a riprendere contatti con il Ser.D. territorialmente competente per i Controparte_1 dovuti controlli e per proseguire il percorso terapeutico iniziato;
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 del figlio, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
DICHIARA inammissibile la domanda della ricorrente di disporre, in caso di inadempimento paterno alle spese, che la sig. possa imputare il 100% in detrazione fiscale le spese detraibili per il Pt_1 figlio;
COMPENSA le spese di lite nella misura di 2/3 e
CONDANNA a rifondere a la restante parte di dette spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida, per il loro intero ammontare, in complessivi € 3.808,00 (di cui € 850,50 per fase di studio,
€ 602 per fase introduttiva, € 903 per fase di trattazione, € 1452,50 per fase decisoria), e dunque a carico del resistente nella misura di € 1.269,33, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi ai Servizi-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Annalisa Falconi Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. Annalisa Falconi Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 3347/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. GALLUZZO MONICA, presso il quale ha Parte_1 eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. RAMAZZOTTI ADELE, presso il quale ha Controparte_1 eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da memoria 17.10.24: “NEL MERITO: disporre l'affidamento rafforzato del minore alla madre, essendo attualmente pregiudizievole per il minore un affidamento Per_1 condiviso, per i motivi di cui in narrativa e disporre che le decisione di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere prese dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, con specifica indicazione del potere autonomo di richiedere trasferimenti scolastici, iscrizioni, richiesta di passaporto, documento di identità e quant'altro. Fissare quale residenza anagrafica e prevalente di la dimora della madre;
Disporre la presa Per_1 in carico del sig. presso il Ser.D. territorialmente competente per i necessari controlli CP_1 nonché presso il CSM territorialmente competente al fine di approfondire l'idoneità genitoriale del sig. e la sua estraneità all'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche. Disporre per il sig. CP_1 un regime di incontri padre-figlio, previo il parere del SERD e del CSM territorialmente CP_1 competenti e, comunque, secondo le modalità ritenute più opportune dal giudicante. Porre a carico del Sig. un contributo al mantenimento in favore del minore di € 400,00= mensili, o altra somma CP_1 ritenuta congrua da codesto Ill.mo Giudicante, in ogni caso facendo rilevare che l'assegno di € 175,00 al mese sarà da rivalutare ad € 204,93 come da ISTAT aggiornata, da versarsi alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, e da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT. Porre l'obbligo della corresponsione del contributo al mantenimento in favore del minore di € 400,00 mensili, o altra somma ritenuta congrua da codesto Ill.mo Giudicante, dal tempo del deposito del presente ricorso, in ogni caso facendo rilevare che l'assegno di € 175,00 al mese sarà da rivalutare ad € 204,93 come da ISTAT aggiornata. Porre a carico del sig. l 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche CP_1 ordinarie quali iscrizione a scuola, buoni pasto, libri e straordinarie scolastiche quali corsi di recupero, gite, ed extrascolastiche del minore (palestra, nuoto, ballo ecc.), spese documentate e comunque e, in ogni caso, secondo anche quanto indicato dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino. Disporre che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla sig. ; Disporre, in caso di Pt_1 inadempimento paterno alle spese, che la sig. possa imputare il 100% in detrazione fiscale le Pt_1 spese detraibili per il figlio. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: -disporre l'affidamento condiviso del minore soltanto laddove il sig. dimostri di avere continuato la presa in carico Per_1 CP_1 presso il Ser.D. territorialmente competente e dimostri, altresì, di non avere più debolezze da uso di sostanze stupefacenti, previo parere positivo del SERD e del CSM territorialmente competenti;
- Fissare quale residenza anagrafica e prevalente di la dimora della madre;
-disporre che il padre possa Per_1 vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente secondo gli accordi con la madre o, in difetto di accordo, secondo il regime seguente: i) in tutte le settimane, un pomeriggio ( il lunedì, salvo accordo tra le parti ) dall'uscita di scuola sino al h 21 senza pernottamento;
un altro pomeriggio con pernottamento ( il venerdì sul sabato – dall'uscita di scuola del primo giorno sino alle h 18.00 del giorno successivo –
o il sabato sulla domenica – dalle h 12.00 del sabato sino alle opre 17.00 della domenica); ii) durante le vacanze natalizie, per tre giorni consecutivi delle vacanze scolastiche;
il giorno della Vigilia e il giorno di Natale secondo l'alternanza annuale tra i due genitori (in difetto di accordo, negli anni pari la Vigilia il padre e il Natale la madre;
negli anni dispari il contrario); iii) durante le vacanze pasquali, in deroga al punto i), per una settimana da concordare ogni anno con la madre entro il 31 maggio;
v) il giorno del proprio compleanno e, negli anni pari, il giorno del compleanno del figlio;
vi) in deroga al punto i), ma salvo quanto previsto ai punti da ii) e v), durante giorni festivi infrasettimanali, secondo il criterio dell'alternanza con la madre;
-Porre a carico del Sig. n contributo al mantenimento in favore CP_1 del minore di € 400,00= mensili, o altra somma ritenuta congrua da codesto Ill.mo Giudicante, in ogni caso facendo rilevare che l'assegno di € 175,00 al mese sarà da rivalutare ad € 204,93 come da ISTAT aggiornata, da versarsi alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, e da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT. - Porre l'obbligo della corresponsione del contributo al mantenimento in favore del minore di € 400,00 mensili, o dell'altra somma ritenuta congrua da codesto Ill.mo Giudicante dal tempo del deposito del presente ricorso, in ogni caso facendo rilevare che l'assegno di € 175,00 al mese sarà da rivalutare ad € 204,93 come da ISTAT aggiornata. -Porre a carico del sig. l 50% delle CP_1 spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche ordinarie quali iscrizione a scuola, buoni pasto, libri e straordinarie scolastiche quali corsi di recupero, gite, ed extrascolastiche del minore (palestra, nuoto, ballo ecc.), spese documentate e comunque e, in ogni caso, secondo anche quanto indicato dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino. -Disporre che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla sig. ; -Disporre, in caso di inadempimento paterno alle spese, che la sig. Pt_1 Pt_1 possa imputare il 100% in detrazione fiscale le spese detraibili per il figlio”.
Per parte resistente: come da memoria di costituzione, salva la disponibilità a mantenere l'accordo economico sul contributo al mantenimento (pari ad euro 250/mese): “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, previa concessione di un termine per il deposito di osservazioni alla relazione dei Servizi Sociali, della NPI e del SERD disposte dal Tribunale Respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate per i motivi esposti in atto e confermare il provvedimento emesso dal Tribunale di Torino in data 7.9.2020 a definizione del giudizio RG 22678/2019 e per l'effetto DISPORRE CHE Il figlio minore
viene affidato ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con Per_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente secondo accordi con la madre o, in difetto di accordi, secondo il regime seguente: i) in tutte le settimane, un pomeriggio (il lunedì, salvo diverso accordo tra le parti) dall'uscita dalla scuola materna sino alle h. 21 senza pernottamento;
un altro pomeriggio con pernottamento (il venerdì sul sabato – dall'uscita di scuola del primo giorno sino alle ore 18.00 del giorno successivo – o il sabato sulla domenica – dalle ore 12.00 del sabato sino alle ore 17.00 della domenica); ii) durante le vacanze natalizie, per tre giorni consecutivi delle vacanze scolastiche;
il giorno della Vigilia e il giorno di Natale secondo l'alternanza annuale tra i due genitori (in difetto di accordo, negli anni pari la Vigilia il padre e il Natale la madre;
negli anni dispari il contrario); iii) durante le vacanze pasquali, in deroga al punto i), negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del Lunedì dell'Angelo; iv) durante le ferie estive, in deroga al punto i), per una settimana da concordare ogni anno con la madre entro il 31 maggio;
v) il giorno del proprio compleanno e, negli anni pari, il giorno del compleanno del figlio;
vi) in deroga al punto i), ma salvo quanto previsto ai punti da ii) a v), durante giorni festivi infrasettimanali, secondo il criterio dell'alternanza con la madre. Porre a carico di la somma mensile di Controparte_1 euro 175,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre aggiornamento secondo indice Istat maturato e maturando, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , oltre il 50% delle spese straordinarie Per_1
(mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative) concordate o necessarie e successivamente documentate”.
Per il P.M.: visto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti è nato , in data [...]. Per_1
Con decreto del 7.9.2020, il Tribunale di Torino ha disposto l'affidamento condiviso di ad Per_1 entrambi i genitori, la collocazione prevalente presso la madre, la determinazione del regime di visita padre-figlio e ha previsto un contributo per il suo mantenimento a carico del padre pari a 175 euro mensili, oltre al riparto al 50% delle spese straordinarie;
ha prescritto al sig. di continuare CP_1 la presa in carico presso il Ser.D. territorialmente competente per i necessari controlli.
Con ricorso depositato in data 23/02/2024, parte ricorrente ha chiesto la modifica del predetto provvedimento, allegando che il sig. , in passato tossicodipendente, aveva preso a frequentare Pt_1 ambienti insani ove tipicamente si fa uso di sostanze stupefacenti, prospettando il sospetto di una sua ricaduta, aveva disatteso il calendario di visite disposto nel decreto palesando disinteresse nei confronti del figlio, il quale trascorreva la maggior parte del tempo di competenza paterna presso i nonni, non aveva più frequentato il Ser.D. come disposto dal Tribunale;
allagava altresì la modifica delle condizioni economiche delle parti, con un peggioramento della propria situazione economica e con un accrescimento delle esigenze del figlio connesse alla crescita;
chiedeva pertanto disporsi l'affidamento esclusivo “rafforzato” del minore a sé, la conferma del collocamento prevalente presso di sé, disporsi la presa in carico del resistente presso il Ser.D. e il CSM, disponendo incontri padre- figlio secondo le modalità ritenute più opportune previo parere del Ser.D. e del C.S.M., un aumento del contributo al mantenimento in favore del minore da 175,00 euro mensili a 400,00 euro mensili, con conferma del riparto delle spese straordinarie al 50%; chiedeva che l'Assegno Unico venisse percepito integralmente dalla madre, nonché disporsi, in caso di inadempimento paterno alle spese, che la sig. possa imputare il 100% in detrazione fiscale le spese detraibili per il figlio. Pt_1
Parte convenuta si è costituita, contestando le allegazioni avversarie e rilevando l'assenza di alcun pregiudizio per il minore derivante dalla frequentazione paterna;
ha allegato di aver perso il lavoro a seguito di un infortunio;
ha chiesto il rigetto del ricorso con conferma del provvedimento vigente.
Acquisite le relazioni a cura del Servizio Sociale e di richieste con Controparte_2 la fissazione d'udienza, all'udienza del 7.11.24, innanzi al Giudice Relatore, sono state sentite le parti;
esperito negativamente il tentativo di conciliazione, salvo in punto economico (essendosi le parti accordate in merito al quantum del contributo al mantenimento, stabilito in euro 250,00 mensili, oltre al 50% spese straordinarie), i difensori hanno insistito nelle proprie istanze;
all'esito, con ordinanza del 19.12.24 ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti prescrivendo la presa in carico del resistente presso il Ser.D. per il necessario monitoraggio e sostegno, confermando la presa in carico del nucleo da parte dei competenti Servizi sociali e di NPI/Psicologia dell'età evolutiva e recependo l'accordo economico raggiunto in udienza;
ha rigettato le istanze istruttorie, richiedendo ai Servizi incaricati di aggiornare il Tribunale sugli esiti degli interventi disposti.
Acquisite le relazioni socio-sanitarie, all'udienza del 24.11.25, innanzi a diverso Giudice Relatore nel frattempo mutato, le parti sono state sentite;
i difensori hanno precisato le conclusioni come in epigrafe, discutendo oralmente la causa.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio che i provvedimenti vigenti debbano essere modificati, e che debba disporsi che il figlio minore sia affidati in via esclusiva alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., Per_1 atteso che l'affidamento a entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza educativa del padre. L'istruttoria socio-sanitaria disposta ha infatti evidenziato che il sig. già in carico in CP_1 Con passato presso il D per dipendenza patologica da sostanze stupefacenti e psicotrope, ripresentatosi su sollecitazione del Tribunale, sia risultato positivo con riferimento all'uso di cocaina all'esito dell'esame tricologico effettuato in date 27.9.24 (relaz. SERD 24.10.24), confermando le preoccupazioni espressa dalla ricorrente;
nonostante l'avvertimento, espresso dal Giudice Relatore in sede di ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. nel disporre la prosecuzione della sua presa in carico presso il Ser.D., “che la mancata sottoposizione ai controlli ed al percorso eventualmente proposto dal Serd e/o il riscontro di un costante utilizzo di sostanze stupefacenti, portati a conoscenza di questo Tribunale, potrebbero essere motivo di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento di
ed il regime delle visite padre-figlio” (ord. 22.12.24), nell'ultima relazione a cura del Servizio Per_1 depositata, si è dato atto che il resistente si sia presentato al Servizio dal 17.3.25 al 7.4.25 alle verifiche dei metaboliti urinari con esiti tutti positivi per consumo di cocaina, e che a far data dal 7.4.25, egli abbia interrotto ogni contatto con il Servizio (relaz. SERD 7.11.25). Il Servizio di NPI, incaricato di valutare le capacità genitoriali delle parti, nell'ultima relazione depositata (Relaz. ASL Città di Torino 13.11.25) ha significativamente rilevato che “il sig. CP_1 presenta competenze genitoriali di base e un legame affettivo autentico con il figlio;
tuttavia, Per_1 la sua capacità di esercitare la funzione genitoriale in modo stabile e coerente appare attualmente limitata. La difficoltà nel garantire continuità nel percorso di presa in carico con il Ser.D., la tendenza alla discontinuità nella partecipazione agli incontri istituzionali e la mancata possibilità di documentare in maniera costante e verificabile il mantenimento di uno stato di astinenza costituiscono elementi di vulnerabilità rilevanti. Tali aspetti compromettono la prevedibilità e la coerenza del suo comportamento genitoriale, rendendo incerto il livello di protezione e di affidabilità emotiva che può offrire al figlio. L'atteggiamento oscillante tra dichiarazioni di disponibilità e mancate adesioni operative segnala inoltre una resistenza al riconoscimento della propria fragilità e una difficoltà nel tradurre in comportamenti concreti la consapevolezza dei bisogni di cura personali e genitoriali”. Al contrario, le capacità genitoriali materne sono apparse come adeguate:
“La sig.ra si configura come figura di riferimento stabile, attenta e coerente, in grado di Pt_1 garantire al bambino un contesto affettivo sicuro e prevedibile. Pur manifestando vissuti di preoccupazione e frustrazione legati alla condotta paterna e alle difficoltà relazionali con la famiglia di origine del sig. la madre dimostra buone capacità di contenimento emotivo e di tutela CP_1 del figlio, nonché una costante disponibilità alla collaborazione con i Servizi e con la rete istituzionale. Il suo stile genitoriale si caratterizza per una presenza accudente e regolativa, orientata al benessere e alla crescita armonica del minore”. A fronte di tali elementi, il Servizio ha condivisibilmente concluso che “alla luce di quanto emerso, la difficoltà del sig. nel CP_1 garantire uno stato di astinenza stabile e documentato, unita alla sua discontinuità nei rapporti con i Servizi e alla fragilità organizzativa e motivazionale, induce a ritenere non opportuno una gestione paritaria della responsabilità genitoriale in questa fase”. In ogni caso, fermo restando il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, le decisioni di maggior interesse per il figlio devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “super-esclusivo” attese le risorse positive comunque presenti nel padre (e momentaneamente compromesse) nonché la sua partecipazione nella vita del figlio che verrebbe, invece, completamente frustrata – anche sotto il profilo potenziale e di prognosi futura - se egli venisse totalmente escluso dal partecipare al percorso di crescita del figlio. In considerazione di quanto sopra stabilito, deve senz'altro confermarsi che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Per quanto concerne la frequentazione padre-minore, le criticità sopra evidenziate in merito alle attuali difficoltà per il sig. di garantire il proprio stato di astinenza dall'uso di sostanze CP_1 stupefacenti, e il conseguente potenziale pregiudizio per il minore (cfr. relazione NPI 13.11.25: “In questa fase, la frequentazione con il padre dovrebbe avvenire in modo supervisionato, con modalità concordate e condivise con i Servizi territoriali, al fine di assicurare un ambiente protetto e prevedibile per il bambino”), impongono di disporre che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le necessarie cautele, vale a dire sempre alla presenza di personale educativo, demandandosi ai Servizi sociali l'organizzazione di tali incontri con cadenza almeno settimanale, con facoltà per il Servizio, in raccordo con il Ser.D. con cui si invita il sig. a riprendere i Pt_2 contatti per i dovuti controlli, verificate le condizioni personali del resistente e la stabile astinenza del medesimo dall'uso di stupefacenti, di introdurre ampliamenti, sino alla completa liberalizzazione degli incontri e al ripristino del calendario di visita sinora vigente, sempre che ciò risponda al benessere psico-affettivo del minore.
Deve pertanto senz'altro confermarsi la presa in carico del nucleo da parte dei competenti Servizi sociali e di NPI, affinché attivino tutti gli interventi di sostegno psicologico ed educativo che si rendano necessari a favore del nucleo (in particolare, si evidenzia l'importanza della prosecuzione di un monitoraggio psicologico a favore di , al fine di sostenerlo “nella gestione dei vissuti di Per_1 ambivalenza legati al conflitto genitoriale, rafforzando le sue risorse emotive e relazionali”, nonché di un intervento di sostegno alla genitorialità di entrambi i genitori, finalizzato a promuovere modalità comunicative più funzionali e orientate alla cooperazione, in vista di un futuro auspicabile ritorno ad una gestione condivisa della responsabilità genitoriale).
Per le ragioni sopra evidenziate, costituendo la dimostrazione di un reale percorso di cura e stabilità personale un prerequisito fondamentale per garantire a un contesto relazionale sicuro e privo Per_1 di elementi di rischio, si invita altresì il sig. riprendere in modo continuativo e verificabile CP_1 il percorso terapeutico presso il Ser.D. di riferimento.
Passando agli aspetti economici, ciascun genitore deve provvedere alle esigenze del figlio quando lo tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale (quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto dei periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, nonché della circostanza per cui la ricorrente percepisce integralmente l'Assegno Unico universale, deve essere posto a carico del sig. un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base CP_1 agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare in € 300,00, oltre alla partecipazione alle spese “extra” indicate in dispositivo.
Sul punto giova rilevare che all'udienza del 22.12.24, le parti si sono accordate al fine di determinare il contributo al mantenimento del minore a carico del padre a favore della madre in euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rispetto a quel momento, risulta dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni delle parti in udienza, che - ferma la condizione economica della ricorrente (responsabile presso un negozio di abbigliamento intimo a Torino con RAL risultante dall'ultima dd.rr. pari a 35.693 euro, vive in casa di proprietà sostenendo un mutuo con rateo mensile pari a 530 euro) - sia migliorata la condizione economica del resistente: mentre a dicembre 2024 egli risultava disoccupato e percettore di NASPI (pari a circa 910 euro mensili) e abitava in casa di sua proprietà sostenendo un mutuo, all'udienza di p.c. egli ha dichiarato, documentando tali circostanze,
“sono tornato a vivere dai genitori, da un mese ho trovato lavoro e percepirò 1400 euro, avrò poi la possibilità di cercare di trovare una casa in affitto, il mutuo l'ho estinto a fine settembre”; anche ipotizzando una futura spesa per sostenere un canone di locazione, le entrate del resistente risultano aumentate, con conseguente necessità di aumentare il contributo al mantenimento (ma non nella misura richiesta dalla ricorrente, tenuto conto del divario economico tra le parti).
La domanda formulata dalla ricorrente nell'ambito del presente procedimento, celebrato nelle forme del rito “speciale” ex art. 473bis e ss. c.p.c., di “disporsi, in caso di inadempimento paterno alle spese, che la sig. possa imputare il 100% in detrazione fiscale le spese detraibili per il figlio” risulta Pt_1 inammissibile in quanto non connessa ai sensi dell'art. 40 co. 3 c.p.c. all'oggetto del presente giudizio.
Da ultimo il Collegio ritiene sia giustificata la compensazione tra le parti delle spese nella misura di 2/3 tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti in punto regime di affidamento (non essendo stato disposto l'affidamento esclusivo in forma rafforzata richiesto dalla ricorrente) ed entità del contributo al mantenimento, dovendosi porre la restante parte (1/3) a carico di parte resistente, stante la soccombenza di quest'ultima sulle domande relative ai diritti di visita e alle prese in carico.
L'importo, meglio visito in dispositivo, viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (valori minimi delle fasi studio, introduttiva, istruttoria-trattazione e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, dell'oggetto della causa e dell'assenza di attività di assunzione probatoria.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica del decreto assunto da questo Tribunale in data 7.9.2020:
AFFIDA il figlio in via esclusiva alla madre sig.ra , disponendo che lo stesso Per_1 Parte_1 mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore;
le decisioni di maggior interesse per il figlio continueranno ad essere adottate da entrambi i genitori;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio alla presenza di personale educativo, demandandosi ai Servizi sociali l'organizzazione di tali incontri con cadenza almeno settimanale, con facoltà per il Servizio, in raccordo con il Ser.D., verificate le condizioni personali del resistente e la stabile astinenza del medesimo dall'uso di stupefacenti, di introdurre ampliamenti, sino alla completa liberalizzazione degli incontri e al ripristino del calendario di visita sinora vigente, sempre che ciò risponda al benessere psico-affettivo del minore;
RICHIEDE ai competenti Servizi sociali e di NPI/Psicologia dell'età evolutiva la prosecuzione della presa in carico del nucleo, demandando ai Servizi l'organizzazione degli incontri padre-figlio, e richiedendo ai medesimi di attivare o proseguire tutti gli interventi di sostegno psicologico ed educativo necessari a favore del nucleo, tra cui la prosecuzione di un monitoraggio psicologico a favore del minore e un intervento di sostegno alla genitorialità a favore di entrambi i genitori;
INVITA il sig. a riprendere contatti con il Ser.D. territorialmente competente per i Controparte_1 dovuti controlli e per proseguire il percorso terapeutico iniziato;
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 del figlio, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
DICHIARA inammissibile la domanda della ricorrente di disporre, in caso di inadempimento paterno alle spese, che la sig. possa imputare il 100% in detrazione fiscale le spese detraibili per il Pt_1 figlio;
COMPENSA le spese di lite nella misura di 2/3 e
CONDANNA a rifondere a la restante parte di dette spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida, per il loro intero ammontare, in complessivi € 3.808,00 (di cui € 850,50 per fase di studio,
€ 602 per fase introduttiva, € 903 per fase di trattazione, € 1452,50 per fase decisoria), e dunque a carico del resistente nella misura di € 1.269,33, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi ai Servizi-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Annalisa Falconi Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.