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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/10/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
RE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1759/2013 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità sanitaria e vertente
[...]
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano
[...] Parte_5
Galella in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliati;
- ATTORI -
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Donnoli in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- CONVENUTO -
1 NONCHÉ
in qualità di rappresentante processuale per l'Italia della Compagnia CP_2
di assicurazioni in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Bocchini in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e domiciliato presso lo studio dell'avv. Sarah Zolla.
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 6-6-2013 Parte_1 Parte_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
agivano in giudizio nei confronti dell' Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa delle conseguenze lesive, riconducibili alla imperizia e negligenza dei sanitari operanti presso l'ED , che si erano verificate a causa delle CP_1
erronee manovre chirurgiche che avevano lesionato le vie biliari nel corso dell'intervento di colecistectomia laparoscopica eseguito su Parte_1
2 determinando un aggravamento delle condizioni fisiche della paziente.
In particolare, gli attori allegavano a fondamento della domanda che:
- in data 21-10-2010 avendo accusato violenti dolori allo Parte_1
stomaco accompagnati da vomito, era stata trasportata al Pronto Soccorso dell'ED di dal quale era stata dimessa dopo essere stata CP_1 CP_1
trattata con antidolorifici;
- dal momento che nel corso della notte aveva continuato ad accusare violenti dolori, era stata riaccompagnata presso il medesimo Pronto soccorso, dove, a seguito di esame ecografico, le era stata diagnosticata calcolosi della colecisti con calcolo della grandezza di 3 cm, ed era stata ricoverata in data 26-10-2010 per essere sottoposta ad intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica, che aveva evidenziato colecisti idropica ed a pareti dure ed ispessite, con un infundibulo che decubita sul duodeno e nasconde la via biliare;
- nel corso del decorso post-operatorio le condizioni della paziente avevano subito un progressivo peggioramento con la comparsa di dolore, febbre, secrezioni continue dalle ferite chirurgiche, vomito biliare e presenza di bile nel tubo di drenaggio, tanto che in data 30-10-2010 era stata sottoposta a Persona_1
colangioRM, da cui era emersa modesta quantità di liquido nel letto colecistico, spandimento di liquido in regione periepatica e lungo la parete addominale laterale ed anteriore e in data 2-11-2010 era stata sottoposta a ERCP urgente con papillo-sfinterotomia ed applicazione di endoprotesi trans-papillare per detendere la via biliare e favorire la guarigione della fistola biliare;
- stante il peggioramento delle condizioni cliniche e l'aumento di bile drenata all'esterno, in data 4-11-2010 era stata sottoposta ad ecografia Parte_1
dell'addome, che aveva evidenziato abbondante liquido in addome; pertanto, erano stati posizionati un drenaggio addominale per via percutanea e sondino naso-gastrico e in data 5-11-2010, dopo l'inserimento di un catetere in una vena
3 centrale e la trasfusione di tre sacche di sangue, data la comparsa di segni clinici di peritonite, la paziente era stata sottoposta ad intervento chirurgico di laparotomia esplorativa ed ERCP intraoperatoria con anastomosi bilio-digestiva con epatico-digiunostomia su ansa alla Roux percoleperitoneo ed era stata trasferita in terapia intensiva;
- il giorno seguente, persistendo coleperitoneo, era stata nuovamente sottoposta a laparotomia esplorativa, nel corso della quale era stato resecato il tratto dell'ansa digiunale anastomizzato alla via biliare e confezionata una nuova anastomosi;
- in data 16-11-2010, sopraggiunta emorragia intraperitoneale in presenza di sangue vivo nel drenaggio addominale, la paziente era stata sottoposta a nuova laparotomia, nel corso della quale erano state evidenziate due fonti emorragiche, le lesioni vascolari erano state riparate, era stata effettuata una nuova epatico- digiunostomia e, a causa di uno shock emorragico, la paziente era stata sottoposta a trasfusione con tredici sacche di emazie concentrate e undici sacche di P.F.C., con successivo trasferimento nel Reparto di Rianimazione fino al 6-12-2010;
- nel frattempo in data 27-11-2010 era stata riportata in sala operatoria per un intervento chirurgico di ricostruzione della parete addominale con protesi intraperitoneale sintetica riassorbibile;
- rientrata in Reparto in data 6-12-2010, stante il miglioramento delle condizioni, erano stati rimossi i drenaggi, ma in data 21-12-2010, a fronte di improvviso dolore all'arto inferiore destro con difficoltà respiratorie, era stata diagnosticata alla paziente una trombosi venosa iliaco-femorale bilaterale ed occlusione embolica dell'arteria polmonare destra;
- la TAC eseguita in data 3-1-2011 aveva evidenziato un miglioramento del quadro toracico e addominale e in data 11-1-2011 la paziente era stata dimessa con diagnosi di “sindrome di MI IV (calcolosi della colecisti con fistola colecisti-coledonica), coleperitoneo, fistola biliare, emoperitoneo, trombosi
4 venosa profonda degli arti inferiori ed embolia polmonare con insufficienza respiratoria, scompenso cardiaco, obesità”;
- a quindici giorni dalla dimissione erano stati rimossi i drenaggi biliari;
- dalla valutazione medico-legale era emerso che, all'esito del lungo ricovero nel corso del quale era stata sottoposta a diversi interventi chirurgici, la paziente presentava “una grossa ernia in regione centrale sovraombelicale con due grossi esiti cicatriziali chirurgici lineari e trasversali che dalla linea mediana si dirigono verso in fuori e verso il basso della lunghezza di 29 cm il destro e di 10 cm il sinistro;
altri esiti cicatriziali tondeggianti, dovuti ai drenaggi posizionati in aspirazione, della misura di 2 cm per 3 cm, in regione ipocondriale destra, ipocondriale sinistra, al fianco destro, al fianco sinistro e in regione sottombelicale;
dolore alla palpazione superficiale su tutta la regione addominale e palpazione addominale profonda impedita dall'aumentare del dolore;
in posizione eretta la parete addominale, a causa della marcata ipotonia, cede sotto la spinta del pacchetto intestinale e tende a gonfiarsi con aumento dell'ernia; inibito il movimento della flessione del tronco;
in concomitanza con piccoli sforzi fisici, come colpi di tosse, la paziente tende a mantenere la parete addominale con le mani;
impossibilità di mantenere a lungo la posizione eretta e impossibilità di mettersi alla guida;
dolori alle spalle e lombalgia;
arti inferiori tumefatti a causa di stasi venosa secondaria alla tromboembolia, nonostante la contenzione elastica;
terapia costante con anticoagulanti;
stato di ansia e paura del dolore nel corso degli esami clinici”;
- gli esiti permanenti da cui era risultata affetta erano stati Parte_1
determinati dalla condotta imperita ed imprudente tenuta nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di asportazione della colecisti per via endoscopica, nel corso del quale, pur non essendo richieste particolari abilità tecniche, erano state commesse manovre incaute che avevano leso la via biliare che porta la bile dal
5 fegato al duodeno, determinando il peggioramento delle condizioni di salute della paziente nei giorni successivi;
- in particolare, l'errore colposamente commesso dai medici nel corso dell'intervento in laparoscopia aveva causato a danni di natura Parte_1
non patrimoniale sia nella forma del danno biologico, consistente nei postumi permanenti quantificabili nella misura del 38% e liquidabili nell'importo di euro
212.641,00 e nella inabilità temporanea totale dovuta per i 90 giorni di ricovero, liquidabili nell'importo di euro 10.000,00 -, sia nella forma del danno esistenziale;
- qualora il danno biologico permanente subito dalla paziente fosse ricondotto alla condotta erronea dei sanitari soltanto in termini di danno differenziale rispetto ai postumi che avrebbe comunque subito a causa della patologia Parte_1
originaria, tale conseguenza risarcibile avrebbe dovuto essere quantificata nella misura del 13%, liquidabile nell'importo di euro 115.445,00;
- inoltre, l'illecito dei sanitari aveva causato alla paziente un danno patrimoniale consistente nella perdita o nella riduzione della capacità lavorativa specifica di casalinga - attività a cui l'attrice era dedita da sempre nell'ambito del suo nucleo familiare composto con il marito e i figli - e, comunque, nella maggiore usura nello svolgimento dell'attività stessa, oltre che nelle spese mediche - da quantificarsi nel corso del giudizio - che avrebbe dovuto affrontare in futuro e nella spesa sostenuta per la redazione della consulenza tecnica di parte per l'importo di euro 1.500,00;
- quanto ai familiari della paziente, essi avevano subito un danno riflesso esistenziale per la necessità di fornire a assistenza morale e Parte_1
materiale, con conseguente perdita della libera determinazione nelle scelte di vita e dei rapporti matrimoniali e di filiazione.
Alla luce di tali premesse in fatto, gli attori chiedevano che, accertata la responsabilità del personale dipendente dell' Parte_6
[..
[...] quest'ultima venisse condannata al risarcimento dei danni
[...]
patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, quantificati nell'importo determinato in corso di causa e al risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. in caso di resistenza in giudizio con colpa grave.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16-10-2013 si costituiva in giudizio , la Controparte_1
quale in via preliminare chiedeva, previo differimento dell'udienza di comparizione delle parti, di essere autorizzata alla chiamata in causa della
Compagnia di Assicurazione ed eccepiva la nullità dell'atto di Controparte_3
citazione per genericità del petitum e per omessa esposizione delle ragioni di fatto e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda sul presupposto che gli attori non avessero individuato le condotte commissive o omissive che avevano integrato l'illecito; nel merito, in via principale chiedeva il rigetto integrale della domanda attorea sia in ragione dell'insussistenza del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la condotta tenuta dai sanitari dipendenti dalla struttura, i quali, peraltro, avevano eseguito la propria prestazione professionale con diligenza e nel rispetto delle leges artis, sia in ragione dell'insussistenza dei danni lamentati. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la struttura sanitaria chiedeva che la Controparte_4
dalla quale era assicurata in forza della polizza n. 058833815, fosse
[...]
condannata a tenerla indenne da qualsiasi esito pregiudizievole del giudizio.
In seguito al differimento dell'udienza di comparizione delle parti e alla notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17-4-2014 si costituiva in giudizio in qualità di rappresentante processuale per l'Italia della CP_2 [...]
la quale in via preliminare si associava Controparte_4
all'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio sollevata dall'
[...]
[..
[...] e nel merito chiedeva il rigetto della domanda, ribadendo l'assenza di CP_5
incidenza causale della condotta dei sanitari sull'aggravamento delle condizioni di salute della paziente: a sostegno di tale conclusione, richiamandosi alla relazione redatta all'esito dell'istruttoria medico-legale dal dott. , Persona_2
Direttore dell'U.O. di Medicina Legale dell' Controparte_6
deduceva che l'intervento di colecistectomia laparoscopica era stato regolarmente eseguito con i tempi e le modalità classici di tale tipo di procedura e la sfavorevole evoluzione non era stata provocata da una lesione iatrogena della via biliare da erronea manovra chirurgica, ma da una lesione spontanea della via biliare dovuta alla particolare forma di calcolosi colecistica di cui la paziente era già portatrice, complicata dalla “sindrome di MI IV”; precisava, inoltre, che i sanitari non avrebbero comunque potuto diagnosticare in fase pre-operatoria o durante l'intervento la patologia preesistente, dal momento che sarebbero stati necessari accertamenti strumentali la cui esecuzione avrebbe richiesto un alto indice di sospetto, insussistente in relazione alla paziente, la quale all'ecografia aveva presentato una colecisti normodistesa a pareti regolari con un calcolo solitario di 3 cm. Sempre nel merito la società assicuratrice chiedeva il rigetto della domanda sotto il profilo del quantum debeatur, deducendo la carenza di prova, oltre che l'eccessività, delle voci di danno richieste sia dalla paziente che dai suoi familiari. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, nella suddetta qualità, chiedeva che il danno fosse liquidato CP_2
nei limiti del massimale previsto nella polizza stipulata dall'
[...]
con la evidenziando, altresì, Controparte_1 Controparte_3
che il regolamento contrattuale prevedeva che per ogni sinistro rimanesse a carico dell'assicurato la franchigia pari al 20% del valore di ciascun sinistro e precisando che la si riservava di agire in rivalsa nei confronti dei sanitari Controparte_3
della struttura sanitaria nell'ipotesi di accertamento di una loro responsabilità per
8 dolo o colpa grave.
Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della precisazione delle conclusioni, in data 28 Febbraio 2024 la causa veniva riservata per la decisione e in seguito rimessa in istruttoria, in quanto il Giudice, alla luce delle risultanze della relazione peritale e dei numerosi e motivati rilievi mossi dal procuratore costituito per gli attori, disponeva la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione peritale dal Collegio nominato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 24 del 2017, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 30 Maggio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
In via preliminare rispetto all'esame del merito della controversia deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per vizio della editio actionis sollevata dall' convenuta - alla quale nel corso Controparte_1
del giudizio si è associato il terzo chiamato in causa - sul presupposto che i danneggiati non avessero puntualmente individuato le condotte dei sanitari, commissive o omissive, integranti l'illecito, posto che nell'atto di citazione gli attori hanno allegato con sufficiente precisione i profili di inadempimento imputabili ai sanitari (erronee manovre chirurgiche) e le conseguenze lesive che assumono esserne derivate, oltre che le voci di danno di cui hanno chiesto il ristoro (danno biologico, danno esistenziale, danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica e danno esistenziale riflesso in capo ai congiunti), ponendo la struttura sanitaria convenuta nelle condizione di apprestare un'adeguata difesa.
Sempre prima di valutare la fondatezza nel merito della domanda principale,
9 occorre differenziare lo statuto della responsabilità azionata nei confronti della struttura sanitaria in presenza della formulazione della domanda risarcitoria sia da parte della paziente per le voci di danno patrimoniale e non patrimoniale fatte valere in via diretta quale vittima primaria dell'illecito sia da parte dei suoi congiunti per il danno esistenziale riflesso subito a causa della importante menomazione residuata a a causa della colpevole condotta dei Parte_1
sanitari che l'hanno sottoposta all'intervento chirurgico.
Quanto al rapporto instauratosi tra la paziente/attrice e Parte_1
l' , è necessario precisare che Controparte_1
non trova applicazione la disciplina sostanziale dettata dal decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012 (legge
Balduzzi), né quella dettata dalla legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco) per le seguenti ragioni.
Il ricovero presso l' di nel corso del quale Controparte_6 CP_1 [...]
è stata sottoposta ad intervento chirurgico di colecistectomia Parte_1
laparoscopica nel corso della quale sono state commesse le erronee manovre chirurgiche, che, secondo la prospettazione attorea, avrebbero causato una lesione delle vie biliari e l'aggravamento delle condizioni di salute della paziente, si è protratto dal 26-10-2010 all'11-1-2011 e, quindi, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del
2012 (1° gennaio 2013) e della legge n. 24 del 2017 (1° aprile 2017) e secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale - da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in quanto conforme ai principi generali sull'efficacia nella legge nel tempo stabiliti dall'articolo 11 delle preleggi - in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012, e dall'articolo 7 comma
3 della legge n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili
10 ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (Corte di cassazione n. 28994 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 28881 del 2019).
Tanto premesso in ordine all'inoperatività nel caso che ci occupa dello statuto della responsabilità civile extracontrattuale previsto dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 con riferimento ai medici dipendenti della struttura ospedaliera, che in ogni caso non verrebbe in rilievo, non essendo citati in giudizio stato i medici operanti presso l' , la responsabilità Controparte_6
della struttura sanitaria invocata a fondamento della domanda risarcitoria proposta dagli attori deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale: il rapporto che si instaura fra il paziente e l'Ente ospedaliero trova la propria fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, nel quale, a fronte dell'obbligo di pagamento del corrispettivo che grava sul servizio sanitario nazionale, insorgono a carico della struttura sanitaria obblighi alberghieri in senso lato e obblighi di messa a disposizione del personale medico e di apprestamento delle attrezzature necessarie, con la conseguenza che l'Ente ospedaliero deve essere considerato responsabile non soltanto in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte ai sensi dell'articolo
1218 c.c. ove i danni lamentati siano riconducibili alla inadeguatezza della struttura, ma anche in ipotesi di inadempimento della prestazione medico- professionale svolta dal medico, quale suo ausiliario necessario, ai sensi dell'articolo 1228 c.c. (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
19133 del 2004, Corte di cassazione n. 13953 del 2007 e Corte di cassazione n.
1620 del 2012).
Dalla qualificazione della responsabilità dell'Ente ospedaliero come responsabilità contrattuale derivano due conseguenze che attengono l'una alla individuazione del termine di prescrizione del diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno e l'altra alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova.
11 Quanto al primo profilo, l'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità della struttura sanitaria per il danno alla persona causato da imperizia nell'attività diagnostica o terapeutica oppure nell'esecuzione di una operazione chirurgica è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (in tal senso ex plurimis
Corte di cassazione n. 9085 del 2006).
In relazione alla distribuzione dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che in tema di responsabilità contrattuale, in attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, il pregiudizio subito a causa del dedotto inadempimento dell'altro contraente e l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984, Corte di cassazione n. 8336 del 1990, n. 8336 del
1990, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010).
A specificare come si distribuisca fra le parti l'onere della prova in tema di responsabilità sanitaria è intervenuta di recente la Corte di cassazione, che nella sentenza n. 28991 dell'11 Novembre 2019, ha affermato il seguente principio di diritto: ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o
12 l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Sul presupposto che in tema di responsabilità sanitaria l'interesse corrispondente alla prestazione è soltanto strumentale all'interesse primario alla cui soddisfazione
è finalizzata l'obbligazione dedotta in contratto (diritto alla salute) e che il danno evento (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) consiste nella lesione non dell'interesse strumentale, ma dell'interesse presupposto a quello regolato dal contratto, interesse presupposto che rileva come motivo comune ad entrambe le parti a livello della causa del contratto, la più recente giurisprudenza ritiene che il paziente danneggiato, che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della imperizia, negligenza o imprudenza del medico nella esecuzione della prestazione sanitaria, deve dimostrare l'esistenza del contratto o del contatto sociale, il verificarsi di un evento di danno alla salute e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate
(causalità giuridica), ma anche la riconducibilità dell'insorgenza o l'aggravamento della patologia da cui è affetto (evento di danno) alla condotta del sanitario
(causalità materiale); soltanto dopo che il creditore/danneggiato ha provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorge a carico del debitore (struttura ospedaliera e medico) l'onere di dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Tanto chiarito in ordine alla natura contrattuale della responsabilità fatta valere dalla paziente per i danni subiti quale conseguenza immediata delle condotte tenute dai sanitari, si deve evidenziare che diversa è la natura della responsabilità
13 predicabile rispetto ai rapporti tra la struttura sanitaria e i parenti della paziente danneggiata, che agiscono in proprio al fine di ottenere il risarcimento del danno riflesso: in tale ipotesi, infatti, facendo applicazione del principio generale di relatività del contratto sancito dall'articolo 1372 c.c. (il contratto ha forza di legge tra le parti e non produce effetto rispetto ai terzi), i parenti del paziente ricoverato rimangono estranei al rapporto contrattuale che si instaura fra questi e la struttura sanitaria, sicché la pretesa risarcitoria può essere fatta valere dagli stessi soltanto in via extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 c.c.
Tale inquadramento ha trovato conforto nella giurisprudenza di legittimità che, pronunciandosi nell'ipotesi di domanda di risarcimento del danno da perdita del congiunto deceduto a causa di infezione contratta seguito di emotrasfusioni praticate in una struttura ospedaliera, ha chiarito che il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti (si veda Corte di cassazione n. 14615 del 2020).
Dalla natura aquiliana della responsabilità azionata in proprio dai parenti della paziente discendono l'operatività del termine quinquennale di prescrizione dell'azione e di un più gravoso onus probandi, che impone ai danneggiati di
14 provare tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazione risarcitoria: il fatto doloso o colposo, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra fatto e danno, nonché le conseguenze dannose risarcibili.
Tanto premesso in ordine al duplice regime di responsabilità operante nel caso che ci occupa e prima di procedere ad accertare la sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie risarcitorie azionate, appare opportuno evidenziare che il presupposto comune di entrambe le forme di responsabilità è costituito dalle condotte colpose tenute dai sanitari nel corso del ricovero, che nei confronti del paziente configurano un inadempimento contrattuale ai sensi dell'articolo 1218
c.c., e nei confronti dei parenti dello stesso paziente integrano il fatto doloso o colposo lesivo ai sensi dell'articolo 2043 c.c.
In considerazione del quadro giuridico delineato, è possibile procedere ad accertare l'instaurazione del rapporto contrattuale tra paziente e struttura sanitaria: emerge dalla documentazione prodotta da parte attrice e, comunque, costituisce circostanza non contestata dalla struttura sanitaria convenuta - che si è difesa sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarla - che
è stata ricoverata presso il Reparto di Chirurgia d'Urgenza Parte_1
dell'ED di dal 26 Ottobre 2010 all'11 Gennaio 2011 e CP_1 CP_1
che il giorno 26 Ottobre 2010 è stata sottoposta ad intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica (si veda la copia della cartella clinica contenuta nella documentazione medica allegata al n. 4 nel fascicolo di parte degli attori).
Pertanto, acquisita la prova della stipulazione del contratto atipico per effetto del ricovero della paziente presso la struttura sanitaria e del contatto sociale con i medici dipendenti della stessa struttura sanitaria che nel corso dell'intervento chirurgico hanno eseguito le manovre chirurgiche dalle quali, secondo la prospettazione attorea, sarebbero derivate le conseguenze lesive lamentate, occorre verificare se abbia o meno trovato riscontro probatorio l'allegazione degli
15 attori della riconducibilità sul piano causale degli eventi di danno - consistenti nella lesione delle vie biliari e nella conseguente compromissione dello stato di salute di - ad un errore nella condotta tenuta nella fase esecutiva Parte_1
dell'intervento chirurgico al quale la stessa è stata sottoposta.
Dal momento che la consulenza tecnica di parte non ha pieno valore probatorio, ma efficacia di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, posto che con essa il consulente tecnico di parte avvalora con una serie di valutazioni di carattere tecnico le tesi difensive della parte (in tal senso Corte di cassazione n. 33503 del
2018 e Corte di cassazione n. 23555 del 2019), nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di verificare il rapporto di causalità fra i postumi permanenti lamentati dalla paziente e l'operato dei sanitari che hanno eseguito l'intervento di colecistectomia laparoscopica.
In seguito al deposito di una prima relazione peritale depositata dal nominato consulente tecnico di ufficio, a fronte dei numerosi e motivati rilievi mossi dagli attori alle relative risultanze, è stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnica sul presupposto che la relazione non fosse completa e adeguata ai fini dell'accertamento del nesso causale ed è stato nominato un Collegio medico composto da un medico legale e da uno specialista nella disciplina che veniva in rilievo.
Il Collegio nominato nel corso del giudizio - con valutazione che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici - ha accertato che:
1) All'epoca dell'intervento chirurgico, la paziente, affetta da obesità, non evidenziava patologie croniche, ma recenti episodi di dolore addominale che
l'avevano indotta a ricorrere alla cure dei sanitari del Pronto Soccorso, con diagnosi di Calcolosi della colecisti e successivo avvio a percorso terapeutico di
16 pre-ospedalizzazione finalizzato all'intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica. In ogni fase diagnostica, di laboratorio e radiologica strumentale non si evidenziavano in alcun momento segni di fenomeni infiammatori acuti
(colecistite acuta) o cronici (colecistite cronica);
2) la signora in data 26/10/2010, è stata sottoposta, in regime di elezione, Pt_1
quindi con intervento chirurgico programmato e senza caratteri di urgenza, a colecistectomia laparoscopica, trattamento di scelta per tale tipo di patologia, ma che fa riscontrare ancora oggi un tasso di complicanze che, secondo la letteratura internazionale, varia dallo 0,03% all'1,5%;
3) le attuali condizioni fisiche della paziente caratterizzate da esiti cicatriziali multipli ed estesi in sede addominale, riferita sindrome dispeptica e laparocele addominale con l'aggravante di un pre-esistente grado di obesità, sono da ricondurre alla lesione della via biliare non riconosciuta durante l'intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica, da catalogare come lesione iatrogena della via biliare in corso di colecistectomia laparoscopica del tipo E-2 sec. Strasberg. Tale diagnosi, supportata da quanto riportato dagli stessi chirurghi operatori nel registro operatorio (“…isolamento del dotto cistico e dell'arteria cistica”), confuta la valutazione, postuma, inesatta e fuorviante, fatta al momento della dimissione, in cui si cita la sindrome di MI, che per i motivi sopra esposti risulta completamente da escludere. La lesione della via biliare come complicanza intra-operatoria ha rappresentato il primum movens di tutta la sequenza dei successivi interventi chirurgici di derivazione bilio-digestiva;
4) si ritiene che l'approccio tecnico-chirurgico espletato durante il primo intervento programmato di colecistectomia laparoscopica fu errato con conseguente lesione della via biliare che fu poi causa del corteo clinico- sintomatologico susseguente. Una volta riconosciuta la lesione della via biliare, si è proceduti in seguito adeguatamente ad una anastomosi bilio-digestiva
17 mediante epatico-digiuno su ansa alla Roux, come previsto dalle linee guida internazionali già citate (WSES guidelines for the detection and management of bile duct injury during cholecistectomy) e dalla letteratura scientifica internazionale (v. successivi riferimenti bibliografici), pur in presenza di un travagliato decorso che ha condotto a reinterventi chirurgici ripetuti per sopraggiunte previste e non prevenibili complicanze ed a patologie collaterali acute legate ad un post-operatorio particolarmente complesso (trombosi venosa profonda, embolia polmonare, emorragia digestiva);
5) la patologia lamentata dalla signora (calcolosi della colecisti) è stata Pt_1
trattata con il giusto approccio chirurgico, in quanto al momento del ricovero non era presente nessuna controindicazione al trattamento laparoscopico durante il quale si è poi verificata l'accidentale lesione della via biliare. Errata fu invece la tecnica chirurgica di esecuzione che portò alla lesione della via biliare;
6) nel caso in esame, la documentazione clinica agli atti e, soprattutto, quanto riportato dai chirurghi operatori nel registro operatorio del 26/10/2010, non hanno evidenziato particolari difficoltà tecniche chirurgiche presenti al momento dell'intervento, al di là di fenomeni aderenziali, la cui lisi ha permesso
l'identificazione in tutta tranquillità dell'arteria cistica e del dotto cistico, momento fondamentale per procedere ad intervento di colecistectomia in sicurezza e che escludono categoricamente la presenza di una Sindrome di
Per_3
7) sulla base della casistica prevalente nel caso in cui non fosse subentrata la colpa professionale il periodo di Inabilità temporanea sarebbe stato di giorni 7
(sette) al 100% ed i postumi permanenti in una riduzione dell'integrità psicofisica nella misura percentuale di punti 5 (cinque percento);
8) A seguito delle erronee condotte e complicanze sopravvenute è possibile definire un danno biologico temporaneo così suddivisibile:
18 - 70 giorni al 100%;
- 30 giorni al 75%;
- 30 giorni al 50%;
9) Gli attuali esiti caratteri permanenti sono inquadrabili in:
- sindrome dispeptico-dolorosa post colecistectomia complicata da lesione delle vie biliari;
- esito cicatriziale lineare di cm 45 che si estende dall'ipocondrio destro alla regione media dell'ipocondrio sinistro con retrazione cicatriziale.
- Laparocele esteso dalla regione epigastrica esteso all'ipocondrio sinistro.
Il danno biologico permanente è computabile in una riduzione nella misura di punti 30 (trenta) dell'integrità psicofisica della sig.ra (Linee Parte_1
Guida per la Valutazione del danno alla Persona in Ambito Civilistico -SIMLA
Giuffrè 2016);
10) Gli esiti attuali non sono eliminabili e riducibili in quanto le cicatrici si mostrano di notevoli dimensioni e difficile gestione anche con le più attuali tecniche di chirurgia plastica/medicina estetica (laser, innesti etc). Il voluminoso laparocele era stato già in parte trattato con un intervento di laparostomia in aspirazione e a ricostruzione della parete addominale con protesi intraperitoneale. Pertanto, ulteriori approcci chirurgici che sono consimili al precedente già eseguito non porterebbero ulteriori giovamenti da un punto di vista estetico e funzionale;
11) la sig.ra di professione casalinga a seguito degli eventi lamenta Pt_1
astenia, impossibilità a fare sforzi e difficoltà nei movimenti di flessione a causa della voluminosa ernia addominale. Tenuto conto che i suddetti esiti sono conseguenti alle errate condotte, sebbene la professione di casalinga non sia inquadrata sotto il profilo retributivo e contributivo, è possibile definire una riduzione di 1/3 della capacità lavorativa specifica. Null'altro si ha da
19 aggiungere ai fini di giustizia (si vedano pag. 238 e seguenti della relazione peritale depositata dal Collegio composto dal dott. e dal dott. Persona_4
in data 2-5-2025). Persona_5
Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio medico, deve ritenersi che la creditrice/paziente - sulla quale, sulla base dei suesposti principi sulla distribuzione dell'onus probandi in tema di responsabilità sanitaria, gravava il relativo onere della prova - abbia dimostrato il rapporto di causalità materiale tra il danno biologico permanente lamentato e la condotta tenuta dai sanitari che, presso il Reparto di Chirurgia d'Urgenza dell'ED , CP_1
hanno eseguito l'intervento di colecistectomia laparoscopica, ponendo in essere erronee manovre chirurgiche.
In particolare, il Collegio medico ha evidenziato che, pur essendo stato adottato un approccio chirurgico adeguato alla condizione patologica della paziente, i sanitari nel corso dell'intervento hanno errato nella tecnica chirurgica di esecuzione dell'intervento, determinando la lesione della via biliare. Tale conclusione, peraltro, non può considerarsi smentita dalla circostanza richiamata nelle osservazioni del consulente tecnico di parte della struttura sanitaria convenuta in forza della quale la lesione della via biliare sarebbe stata determinata dalla preesistente patologia da cui era affetta una calcolosi Parte_1
della colecisti con fistola colecisti-coledocica (sindrome di Merizzi IV): in proposito il Collegio medico ha chiarito che la sindrome di avrebbe dato Per_3
luogo ad una manifestazione clinica con ittero, rilevabile in fase pre-operatoria e, comunque, nel corso dell'intervento avrebbe reso molto difficile l'isolamento del dotto cistico e dell'arteria cistica, evenienza che, alla luce della descrizione della colecistectomia eseguita su dai chirurghi nella cartella clinica, non si era Pt_1
verificata (si vedano pag. 257 e seguenti della relazione peritale depositata in data
2-5-2025).
20 Pertanto, in considerazione dei profili di colpa evidenziati dal Collegio nella fase esecutiva dell'intervento di colecistectomia laparoscopica, deve ritenersi accertato che le conseguenze lesive lamentate dalla paziente siano eziologicamente riconducibili alle erronea esecuzione delle manovre chirurgiche, sicchè, acquisita la prova dell'inesatto adempimento della prestazione sanitaria e del rapporto di causalità fra la condotta imperita dei sanitari e il danno riportato dalla paziente, deve essere riconosciuta una responsabilità risarcitoria in capo ai medici che eseguirono l'intervento e alla struttura sanitaria convenuta, che per le suesposte ragioni è chiamata a rispondere dell'operato dei propri dipendenti ai sensi dell'articolo 1228 c.p.c.
In ordine al quantum del danno risarcibile, appare necessario esaminare distintamente le richieste risarcitorie formulate dalla paziente, vittima primaria dell'illecito, e dai suoi congiunti.
Nell'atto introduttivo del giudizio ha chiesto il risarcimento del Parte_1
danno biologico da invalidità permanente e da inabilità temporanea totale, del danno esistenziale e del danno patrimoniale consistente nella perdita o nella riduzione della capacità lavorativa specifica, nelle spese mediche future e nelle spese sopportate per la redazione della consulenza tecnica di parte;
i congiunti della paziente, invece, hanno richiesto il risarcimento del danno riflesso subito per l'assistenza materiale e morale prestata alla loro familiare, con conseguente pregiudizio delle proprie scelte di vita e dei loro rapporti matrimoniali e di filiazione.
Quanto al danno non patrimoniale richiesto da , Parte_2 Parte_3
e per l'assistenza morale e
[...] Parte_4 Parte_5
materiale che essi hanno dovuto prestare alla propria familiare, vittima della condotta illecita dei sanitari, tale voce di danno deve essere qualificata in termini
21 di danno riflesso di natura esistenziale. A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi con riferimento ad un'ipotesi di danni derivanti da sinistro stradale, si è soffermata, in particolare, sulla prova e sui limiti quantitativi al risarcimento del danno riflesso, chiarendo che quanto ai criteri da adottare per il riconoscimento e per la quantificazione del danno non patrimoniale alle vittime riflesse, nel caso di specie oggetto della quantificazione non è il danno da morte del prossimo congiunto, e quindi da perdita del rapporto parentale, ma il danno che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni-in questo caso gravissime- subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia. E' affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità
22 sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023). La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione - danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u.
26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022) (si veda Corte di cassazione sentenza n.
13540 del 2023).
Facendo applicazione all'ipotesi oggetto del presene giudizio dei suddetti criteri interpretativi al fine di vagliare la sussistenza di un danno di natura riflessa, deve concludersi per il rigetto della domanda di risarcimento formulata dai congiunti della paziente, vittima primaria: infatti, gli attori , Parte_2 Parte_3
e sebbene abbiano
[...] Parte_4 Parte_5
dedotto una alterazione delle propria quotidianità ed una limitazione della proprie scelte di vita, non hanno allegato elementi fattuali sufficientemente circostanziati idonei a consentire di ritenere provata, anche solo in via presuntiva, l'entità dell'assistenza materiale e morale prestata alla propria familiare in maniera tale da
23 impedire loro di svolgere normalmente la propria vita familiare e matrimoniale e da imporre un cambiamento delle loro abitudini di vita.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, la domanda di risarcimento del danno riflesso formulata da , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e nei confronti dell'
[...] Parte_5 [...]
deve essere rigettata. Controparte_1
Quanto al danno patrimoniale richiesto da occorre in primo Parte_1
luogo esaminare il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica: l'attrice ha dedotto che a causa delle conseguenze lesive della condotta dei sanitari ha perso o, comunque, ha visto sensibilmente ridursi la propria capacità di svolgere le attività domestiche che aveva sempre svolto per se stessa e nell'ambito del suo nucleo familiare formato insieme al marito.
In proposito appare opportuno in linea generale richiamare il costante orientamento giurisprudenziale in forza del quale gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso possono anche consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante laddove vengano ad eliminare o a ridurre la capacità di produrre reddito. A tale stregua vanno al danneggiato risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo
(danni da incapacità lavorativa specifica), ma anche quelli consistenti in eventuali danni patrimoniali ulteriori derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità non consenta al danneggiato la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle proprie attitudini e condizioni personali ed ambientali, idonei alla produzione di fonti di reddito (Corte di cassazione n. 4493 del 2011 e nello stesso senso Corte di cassazione 12211 del 2015).
24 Con particolare riferimento alla perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica della casalinga, poi, la giurisprudenza di legittimità ha, già in tempi meno recenti, affermato che “chi svolge attività domestica (attività tradizionalmente esercitata dalla "casalinga"), benché non percepisca reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica;
sicché quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile, autonomamente rispetto al danno biologico, nelle componenti del danno emergente ed, eventualmente, anche del lucro cessante). Il fondamento di tale diritto - che compete a chi svolge lavori domestici sia nell'ambito di un nucleo familiare (legittimo o basato su una stabile convivenza), sia soltanto in favore di se stesso - è difatti pur sempre di natura costituzionale, ma, a differenza del danno biologico, che si fonda sul principio della tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.), riposa sui principi di cui agli articoli 4, 36 e 37 della Costituzione (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro ed i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice) (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 20324 del 2005) e, mantenendo costante il proprio orientamento, ha chiarito che l'attività domestica costituisce un'attività suscettibile di valutazione economica, con la conseguenza che la riduzione della sua capacità lavorativa configura un danno patrimoniale risarcibile, autonomo rispetto al danno biologico, in presenza della allegazione, prima ancora che della prova seppur anche presuntiva, del carattere se non sistematico, perlomeno continuativo, dello svolgimento di tale attività a suo stesso favore oltre che in adempimento dei doveri di solidarietà familiare (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 7604 del 2025 e Corte di cassazione n. 20922 del 2023).
Inoltre, sempre sul tema del risarcimento della perdita della capacità lavorativa specifica della casalinga, gli interpreti si sono soffermati sull'ulteriore aspetto
25 della prova, precisando che ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico, la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva ex art. 2727 cod. civ. dalla semplice circostanza che non avesse un lavoro, mentre spetta a chi nega l'esistenza del danno dimostrare che la vittima, benché casalinga, non si occupasse del lavoro domestico (Cass. n. 22909 del 2012), ed avuto riguardo all'"id quod plerumque accidit" in relazione alla necessità per ogni persona di occuparsi, quantomeno per le proprie personali esigenze, di una aliquota di lavoro domestico (Cass. n.
24471 del 2014). Pur nell'ambito della presunzione semplice, resta fermo che chi invoca il danno da riduzione della capacità di lavoro, sofferto da persona che - come la casalinga - provveda da sé al lavoro domestico, ha l'onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico (Cass. n. 16392 del 2010), senza che sia necessaria la prova di avere dovuto ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico (Cass. n. 16896 del 2010) (si veda in tal senso Corte di cassazione sentenza n 17129 del 2023).
Dando attuazione alle coordinate ermeneutiche appena richiamate al fine di verificare la sussistenza del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, occorre innanzitutto verificare se risulti provata la circostanza dello svolgimento dell'attività domestica da parte di nell'ambito del suo nucleo Parte_1
familiare.
A tal proposito il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 115 c.p.c., che - nella formulazione introdotta dall'articolo 45 comma
14 della legge n. 69 del 2009, applicabile al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge per effetto della norma transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 (4 Luglio 2009) -
26 stabilisce che, salvo i casi stabiliti dalla legge, il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal Pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Quindi, mentre in precedenza la giurisprudenza anche di legittimità era consolidata nel ritenere che nel giudizio ordinario di cognizione i fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda potessero essere considerati pacifici soltanto nel caso in cui fossero stati esplicitamente ammessi dal convenuto oppure nel caso in cui questi si fosse difeso sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarli e non anche nell'ipotesi in cui la difesa del convenuto prescindesse completamente dall'esistenza di essi (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 13830 del 2004 e Corte di cassazione n.
20916 del 2004), la riforma dell'articolo 115 c.p.c. - allo scopo di alleggerire la fase istruttoria e di dare concreta attuazione al principio del giusto processo sotto il profilo della garanzia della sua ragionevole durata stabilito dall'articolo 111 della Costituzione - ha introdotto l'onere per la parte interessata che si sia costituita in giudizio di procedere alla specifica contestazione dei fatti principali posti dalla controparte a fondamento della domanda, attribuendo alla non contestazione tempestiva la funzione di esonerare l'altra parte dall'onere della prova dei fatti non contestati, che, quindi, il Giudice può porre a fondamento della decisione.
Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione specifica della circostanza dello svolgimento dell'attività di casalinga ad opera dell'attrice, la struttura sanitaria convenuta non ha proceduto ad una specifica contestazione, essendosi limitata a ritenere genericamente insussistenti per mancanza di prova, o comunque, eccessive le voci di danno richieste dagli attori, sicché deve ritenersi provato che svolgesse esclusivamente attività domestica al momento della Parte_1
verificazione dell'evento lesivo.
27 Quanto alla prova della allegata perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica, l'accertata sussistenza di lesioni permanenti di significativa entità residuate a carico della paziente a causa dell'errore dei sanitari consente di ritenere provata in via presuntiva l'effettiva compromissione della normale capacità della paziente di attendere alle faccende domestiche, compromissione che, peraltro, è stata anche confermata dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, dalle quali emerge che, a fronte degli esiti di astenia e di impossibilità a fare sforzi e difficoltà nei movimenti di flessione a causa della voluminosa ernia addominale, è possibile riconoscere in capo alla paziente una riduzione di 1/3 della capacità lavorativa specifica (si vedano pag. 246 e 247 della relazione peritale depositata in data 2-5-2025).
Quanto ai criteri per la liquidazione del danno da perdita della capacità di lavoro specifica della casalinga, appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale trattandosi di attività suscettiva di valutazione economica, che trova fondamento negli artt. 4, 36 e 37 Cost. … potrà ricevere adeguato ristoro attraverso il criterio di liquidazione equitativa del danno, tenuto conto dei parametri forniti dal calcolo del reddito figurativo desunto dal contratto collettivo delle CO (contratto collettivo di lavoro) ovvero del criterio legale del triplo della pensione sociale (si veda in tal senso Corte di cassazione n 20922 del 2023).
Pertanto, dovendosi determinare l'importo da perdita di guadagno futuro subito da una casalinga che, in quanto tale, non era percettrice di reddito al momento del verificarsi del fatto dannoso, il criterio di riferimento deve essere individuato nel triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale aggiornato al 2025 ed equivalente all'importo complessivo di euro 19.392,84 (euro 538,69x12x3), che deve essere attualizzato mediante l'operazione di capitalizzazione al fine di determinare il valore attuale equivalente alla perdita delle somme che sarebbero state erogate in futuro anno per anno in favore del danneggiato ove il fatto
28 dannoso non si fosse verificato. A tale ultimo fine è necessario fare riferimento alle Tabelle di Milano aggiornate al 2024, che hanno determinato i coefficienti di capitalizzazione facendo riferimento sia al parametro dell'età e del sesso del danneggiato sia al numero di anni rispetto ai quali si presume la perdita del guadagno.
Tanto premesso, occorre prendere come riferimento l'età della danneggiata al momento dell'evento lesivo (51 anni) e quantificare in 16 gli anni nei quali presumibilmente subirà, a causa delle lesioni riportate, una contrazione del suo reddito (considerando i 67 anni quale presumibile età di pensionamento); moltiplicato il coefficiente di capitalizzazione così individuato, corrispondente a
14,47, per il valore pari al triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, occorre, poi, applicare all'importo di euro 280.614,39, così ottenuto, la riduzione di due terzi in ragione della perdita soltanto parziale della capacità lavorativa in considerazione della tipologia dei postumi permanenti riportati, che hanno soltanto ridotto la capacità di movimento della danneggiata senza inibirla completamente.
All'esito di tale operazione matematica, deve essere liquidato in favore di
[...]
l'importo complessivo di euro 93.538,13 a titolo di risarcimento del Parte_1
danno patrimoniale sotto il profilo del lucro cessante per riduzione della capacità lavorativa specifica.
ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per le spese Parte_1
mediche future, rimettendone la quantificazione al Giudice: posto che il riconoscimento delle conseguenze risarcibili ai sensi dell'articolo 1223 c.c. presuppone che le voci di danno siano allegate e provate dal danneggiato, almeno in via presuntiva, e che, con riferimento specifico alle ristoro delle spese mediche future, in caso di lesioni personali con postumi invalidanti permanenti, la
29 risarcibilità come danno emergente futuro delle spese che la vittima dovrà sostenere per cure mediche e fisioterapiche esige il convincimento, da parte del
Giudice di merito, che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità, fermo, naturalmente, che la loro liquidazione dovrà necessariamente avvenire in via equitativa (si veda in tal senso Corte di cassazione sentenza n. 12690 del 2011), nel caso di specie non può essere riconosciuta alla paziente la liquidazione di tale voce di danno, in assenza di specifiche allegazioni, essendosi l'attrice limitata a chiedere il risarcimento delle
“spese mediche occorrende”, senza, tuttavia, neppure fornire elementi utili a fondare il convincimento che tali spese saranno verosimilmente sostenute in futuro (ad esempio evidenziando la necessità di assunzione costante di specifici farmaci o di sottoposizione periodica a visite specialistiche o a trattamenti fisioterapici o ad altra tipologia di terapie).
ha chiesto, poi, il risarcimento del danno patrimoniale per le Parte_1
spese sostenute per la redazione della consulenza tecnica di parte in fase stragiudiziale: sul punto occorre procedere ad alcune precisazioni di carattere preliminare.
Quanto alle spese legali stragiudiziali, si è registrato nel tempo un contrasto giurisprudenziale che ha visto contrapposto un primo orientamento, che riteneva che il rimborso delle spese sostenute per l'attività legale stragiudiziale dovesse essere richiesto, unitamente al ristoro delle spese processuali, nella nota spese ex articolo 75 disp. att. c.p.c. depositata al momento del passaggio in decisione della causa (Corte di cassazione n. 14594 del 2005 e Corte di cassazione n. 2275 del
2006), e un orientamento più recente, che qualifica le spese legali stragiudiziali, come le spese sostenute dal danneggiato nella fase stragiudiziale per la redazione della perizia di parte o per l'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica, come componente del danno patrimoniale sub specie di danno emergente (Corte
30 di cassazione n. 997 del 2010, Corte di cassazione n. 6422 del 2017 e Corte di cassazione n. 14444 del 2021).
Tale ultimo indirizzo interpretativo - che appare maggiormente condivisibile, in quanto coerente con la riferibilità delle spese stragiudiziali sostenute dal danneggiato ad un'attività prodromica rispetto alla instaurazione soltanto eventuale del giudizio - è stato ribadito dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, che dalla qualificazione delle spese legali stragiudiziali quale voce di danno emergente ha tratto la conseguenza che la relativa liquidazione sia assoggettata agli oneri di domanda, di allegazione e di prova gravanti sulla parte interessata secondo le ordinarie scansioni temporali (si veda Corte di cassazione Sezioni
Unite n. 16990 del 2017).
Con particolare riferimento alla consulenza di parte fatta redigere dal danneggiato, poi, occorre distinguere l'esborso sostenuto per la predisposizione della perizia di parte nella fase stragiudiziale - che per le suesposte ragioni si inquadra fra le voci di danno emergente di cui la parte interessata può chiedere il risarcimento, restando assoggettata all'onere di domanda, di allegazione e di prova di cui si è detto - e le spese sostenute per la redazione della consulenza tecnica di parte espletata nel corso del processo - che, stante la natura di allegazione difensiva tecnica della stessa consulenza, sono comprese nelle spese processuali che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare (salvo che il Giudice nell'esercizio del potere di cui all'articolo 92 primo comma c.p.c. le ritenga superflue o eccessive) e che la parte ha l'onere di chiedere nella nota spese ex articolo 75 disp. att. c.p.c. depositata al momento del passaggio in decisione della causa (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 10173 del 2015, Corte di cassazione n. 30289 del
2019 e Corte di cassazione Sezioni unite n. 16990 del 2017).
Tanto premesso, proprio perché il rimborso delle spese sostenute dal danneggiato
31 per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale e per la redazione della consulenza tecnica di parte, in quanto voce di danno emergente, è assoggettato per le suesposte ragioni agli oneri di domanda, allegazione e prova, anche con riferimento all'effettivo esborso (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 6422
del 2017), gravanti sulla parte interessata secondo le ordinarie scansioni temporali, ritiene questo Giudice che nel caso che ci occupa, in cui non risulta dalla documentazione prodotta da che l'importo indicato Parte_1
nell'atto introduttivo (euro 1.500,00) sia stato effettivamente corrisposto dalla danneggiata al proprio consulente tecnico di parte, la liquidazione della relativa voce di danno non può essere riconosciuta all'attrice.
Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale, invece, spetta a
[...]
il risarcimento del danno biologico, inteso come lesione dell'integrità Parte_1
psico-fisica, che prescinde dalla capacità del danneggiato di produrre reddito, senza alcun incremento per la personalizzazione.
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più recente, inaugurato dalla sentenza n. 26972 del 2008 della Corte di cassazione a Sezioni Unite, da un lato, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale..) risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno e, dall'altro, il riconoscimento al danneggiato del risarcimento del danno non patrimoniale non è subordinato alla configurabilità di un fatto-reato, dovendo il riferimento contenuto nell'articolo 2059 c.c. ai casi previsti dalla legge essere esteso, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale: pertanto, il danno biologico, il danno morale e qualsiasi pregiudizio di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica devono essere risarciti,
32 indipendentemente dalla configurabilità di un reato, non come autonome voci di danno, ma come componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale in sede di personalizzazione del danno.
A tal fine è necessario che ogni sub-specie di danno alla persona venga allegata e provata dal danneggiato in attuazione del principio di allegazione e di prova che regola il processo civile (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
13992 del 2018 e Corte di cassazione n. 7964 del 2020).
Con particolare riferimento al danno esistenziale, dal momento che il grado di invalidità permanente esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, resta escluso in sede di personalizzazione del danno il risarcimento di ulteriori voci descrittive di tale pregiudizio (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) che non siano state specificamente allegate e provate al fine di consentire una valutazione di maggiore gravità del danno complessivo subito dalla vittima e di incrementare l'importo dovuto a titolo di risarcimento in sede di personalizzazione della liquidazione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 339 del 2016: il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento,
Corte di cassazione n. 23778 del 2014 e Corte di cassazione n. 21716 del 2013).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa in sede di liquidazione del danno non patrimoniale non può essere riconosciuta all'attrice la personalizzazione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico, per carenza di allegazione, prima ancora che di prova: infatti, si è limitata a Parte_1
chiedere il risarcimento del danno esistenziale senza allegare a fondamento di tale
33 domanda alcuna circostanza fattuale indice dell'alterazione delle proprie abitudini di vita e delle proprie relazioni familiari e sociali né circostanze specifiche che possano consentire una valutazione di maggiore gravità del danno complessivo subito.
Deve, invece, essere risarcito il danno alla salute sotto il profilo del danno GE riportato da in seguito alla condotta negligente tenuta Parte_1
dai sanitari nell'esecuzione dell'intervento chirurgico.
Il danno lamentato è qualificabile come danno GE differenziale, in quanto le conseguenze dannose lamentate dall'attrice si sono concretizzate in un aggravamento dei postumi permanenti che la vittima, anche se in minor misura, avrebbe comunque riportato, anche in assenza del comportamento negligente ed imperito del sanitario: avrebbe comunque riportato postumi Parte_1
permanenti fisiologicamente conseguenti alla patologia da cui era affetta
(calcolosi della colecisti) e all'intervento chirurgico, anche qualora lo stesso intervento fosse stato correttamente eseguito.
Tale preesistenza è stata aggravata dalle erronee manovre chirurgiche eseguite nel corso della colecistectomia laparoscopica che hanno determinato una lesione della via biliare tale da rendere necessari ulteriori interventi chirurgici in laparotomia e un intervento di ricostruzione della parete addominale.
Il nominato Collegio ha accertato che i postumi permanenti della lesione subita da complessivamente riscontrati incidono sull'integrità psico-fisica Parte_1
della paziente nella misura del 30%, mentre dall'intervento di colecistectomia eseguito correttamente sarebbero residuati postumi nella misura del 5%, a cui si è aggiunto, quindi, un aggravamento degli stessi nella misura del 25% imputabile alla condotta commissiva colposa dei sanitari. Pertanto, la negligenza dei chirurghi che hanno adoperato una erronea tecnica esecutiva dell'intervento,
34 rendendo conseguentemente necessari ulteriori interventi chirurgici per risolvere le complicanze derivate dalle lesione della via biliare, hanno cagionato alla paziente un danno GE differenziale pari al 25%, il quale ha impedito all'attrice di attendere alle sue ordinarie occupazioni per un periodo complessivo di 130 giorni, di cui 70 giorni di inabilità temporanea totale, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% e 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%.
Quanto ai parametri per la liquidazione del danno differenziale, la giurisprudenza di legittimità, a fronte delle incertezze emerse nella prassi sui criteri di calcolo da applicare in concreto, ha chiarito, con orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi, che il danno c.d. GE (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo (Corte di cassazione n. 26117 del 2021).
Sempre con riferimento ai criteri per la liquidazione del danno all'integrità psico- fisica subito dalla paziente, occorre rilevare che in tema di responsabilità sanitaria appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche ai fatti lesivi verificatisi prima dell'entrata in vigore dell'articolo 7 quarto comma della legge n. 24 del 2017, che richiama il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle Tabelle elaborate ai sensi degli articoli 138
e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) e ai giudizi pendenti a quella data in relazione ai quali non si sia formato il giudicato interno sul quantum è applicabile la suddetta disciplina, in quanto la stessa non incide sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità, ma si rivolge direttamente al Giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità nella liquidazione equitativa del danno (si veda in tal senso Corte
35 di cassazione n. 28990 del 2019) e deve ritenersi che, escluso - a fronte di un danno alla salute con postumi permanenti inquadrabili nella categoria delle macropermanenti (postumi superiori al 9%) - il ricorso agli specifici criteri di liquidazione del danno da micropermanenti previsti dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 per l'ipotesi in cui il danno sia derivato dalla circolazione dei veicoli a motore ed esclusa l'applicabilità della Tabella Unica
Nazionale per la liquidazione del danno biologico causato da sinistri stradali introdotta dal d.p.r. n. 12 del 2025 in attuazione della norma dettata dall'articolo
138 del Decreto legislativo n. 209 del 2005, dal momento che l'articolo 5 del suddetto d.p.r. prevede che lo stesso di applica per la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore, appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale più recente che attribuisce efficacia para- normativa alle Tabelle per la liquidazione del danno alla persona elaborate dal
Tribunale di Milano, in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c., richiamato dall'articolo 2056 c.c., assicurando nel contempo uniformità di giudizio nella liquidazione di danni omogenei (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 8532 del 2020,
Corte di cassazione n. 11754 del 2018, Corte di cassazione n. 27562 del 2017 e
Corte di cassazione n. 12408 del 2011).
Facendo applicazione dei suddetti parametri, liquidato il danno all'integrità psico- fisica complessivamente riportato da e accertato dal Collegio Parte_1
medico - utilizzando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024
e tenendo conto dell'età della danneggiata all'epoca del fatto dannoso (51 anni), della durata dell'inabilità e della natura e dell'entità delle lesioni (30%) - nella somma complessiva di euro 112.660,00 (risultante dal prodotto del valore punto corrispondente alla lesione riportata e del grado di invalidità permanente, cui va applicato il coefficiente demoltiplicatore corrispondente all'età del danneggiato al
36 momento dell'illecito), da tale importo deve essere detratta la somma complessiva di euro 6.531,00, corrispondente alla liquidazione del danno alla salute per i postumi permanenti che la paziente avrebbe comunque riportato in assenza dell'erroneo trattamento chirurgico quale conseguenza delle lesioni subite in seguito all'iter chirurgico correttamente eseguito per la rimozione della colecisti in laparoscopia (3%).
All'esito di tale operazione matematica, il danno GE differenziale subito da a causa del comportamento imperito dei sanitari che la Parte_1
sottoposero all'intervento chirurgico presso il reparto di Chirurgia d'Urgenza dell'ED di e che deve esserle riconosciuto in questa sede, deve CP_1
essere liquidato nella somma complessiva di euro 106.129,00.
Spetta, poi, alla danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale per invalidità temporanea nella misura di complessivi euro 8.442,00, di cui euro 5.292,00 per inabilità temporanea totale (euro 84,00 x 63 giorni), escludendo i giorni di inabilità temporanea assoluta in cui in caso di intervento eseguito correttamente la paziente sarebbe stata ricoverata (7 giorni), euro
1.890,00 per inabilità temporanea parziale al 75% (euro 63,00 x 30 giorni) ed euro
1.260,00 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 42,00 x 30 giorni), tenendo conto della iniziale impossibilità per la paziente e della successiva difficoltà di attendere alle sue consuete occupazioni nel periodo di convalescenza determinato dalle conseguenze dell'intervento erroneamente eseguito ed espungendo dall'indennità giornaliera prevista dalla Tabelle di Milano per l'inabilità temporanea, assoluta e parziale, pari ad euro 115,00 al giorno per l'inabilità temporanea assoluta, la percentuale relativa alla liquidazione del danno da sofferenza soggettiva (euro 31,00).
37 Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da l' Parte_1 [...]
deve essere condannata al pagamento in suo Controparte_1
favore della somma complessiva di euro 208.109,13, di cui euro 93.538,13 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed euro 114.571,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Venendo in rilievo un debito di valore, sull'importo complessivo liquidato a favore dell'attrice devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) di anno in anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo dalla data del fatto dannoso (26-10-2010) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
L'accoglimento della domanda principale proposta da nei Parte_1
confronti dell' rende necessario l'esame Controparte_1
dalla domanda di manleva tempestivamente formulata da quest'ultima nei confronti della dalla quale era Controparte_4
assicurata in forza della polizza n. 0021467.
in qualità di rappresentante processuale di oltre CP_2 Controparte_3
ad aver richiesto il rispetto dei limiti del massimale previsto dalla polizza, ha eccepito la limitazione quantitativa dell'operatività della polizza stessa sul presupposto che il regolamento contrattuale sottoscritto fra le parti all'articolo 3.3. prevedeva che per ciascun sinistro rimanesse a carico del contraente il risarcimento dei danni per un importo pari al 20%.
Premesso che risulta acquisita al processo la prova della stipula del contratto di assicurazione in virtù del quale Controparte_1
ha chiesto di essere manlevata dalle conseguenze eventualmente
[...]
38 pregiudizievoli del giudizio sia documentalmente (si veda la polizza prodotta al n.
2 nel fascicolo della struttura sanitaria convenuta) sia alla luce della condotta processuale tenuta dalla compagnia assicuratrice, la quale non ne ha contestato in modo specifico l'esistenza, limitandosi a richiedere, in caso di accoglimento della domanda di garanzia, il rispetto del massimale, la copertura assicurativa nei confronti della risulta Controparte_1
ampiamente operante nel caso di specie in ragione della capienza del massimale
(euro 5.000.000). Quanto alla riduzione dell'importo dovuto dall'assicuratore in ragione della previsione del 20% posto a carico dell'assicurato eccepita dalla compagnia assicuratrice, la circostanza invocata dall'assicuratore non ha trovato riscontro probatorio, dal momento che non è stato prodotto in giudizio il regolamento contrattuale necessario per verificare l'esistenza della clausola relativa alla franchigia, sicché, non essendo stato adempiuto l'onere probatorio incombente sulla compagnia assicuratrice ai sensi dell'articolo 2697 c.c., deve essere integralmente accolta la domanda di manleva formulata dall'
[...]
nei confronti della Controparte_1 Controparte_3
la quale deve essere condannata a tenere indenne l'assicurato da ogni
[...]
pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dalla sua condanna al risarcimento del danno provocato dalla condotta colposa dei suoi dipendenti, comprese le spese del giudizio e le spese di C.T.U.
Gli attori hanno chiesto, poi, ha chiesto la condanna dell' Controparte_1
al risarcimento del danno per lite temeraria in caso di
[...]
resistenza in giudizio con colpa grave.
I presupposti della responsabilità processuale aggravata prevista dall'articolo 96 primo comma c.p.c. sono costituiti sul piano processuale dalla domanda formulata dalla parte vittoriosa, sul piano soggettivo dalla configurabilità del dolo o della colpa grave (intesa come consapevolezza oppure ignoranza derivante dal mancato
39 uso di un minimo di diligenza della infondatezza della propria testi difensiva oppure del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi utilizzati per agire oppure per resistere in giudizio) in capo alla parte soccombente e sul piano oggettivo dalla totale soccombenza e dal danno subito dalla parte vittoriosa. Di questi elementi, in quanto fatti costitutivi della sua pretesa, la parte che faccia valere tale responsabilità deve fornire la prova, dimostrando in particolare la concreta ed effettiva esistenza di un danno riconducibile sul piano causale al comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente e la configurabilità in tale comportamento perlomeno di una colpa grave (si vedano Corte di cassazione n.
1722 del 1982, Corte di cassazione n. 1341 del 1991 e Corte di cassazione n.
13355 del 2004).
Né la previsione del potere del Giudice di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno appare idonea di per sé ad esonerare la parte interessata dall'onere di fornire elementi probatori necessari, posto che la liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza e che sia soltanto oggettivamente impossibile o particolarmente difficile procedere alla sua quantificazione (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 477 del 1983 e Corte di cassazione n. 4310 del 2018).
Nel caso che ci occupa, a parte la considerazione che, stante la peculiarità dell'accertamento dell'inadempimento imputabile alla struttura sanitaria, soltanto nel corso del giudizio è stata accertata la dedotta responsabilità dei medici ivi operanti, l'attrice vittoriosa non ha neanche provato che dal comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente sia derivato, con un rapporto di causalità adeguata, un danno patrimoniale effettivo e concreto, sicchè la domanda risarcitoria dalla stessa avanzata ai sensi dell'articolo 96 primo comma c.p.a. deve essere rigettata.
40 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti fra gli attori e la struttura sanitaria convenuta ritiene questo Giudice che, con la precisazione che il rigetto della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria attiene ad una domanda meramente accessoria e, quindi, non determina un'ipotesi di soccombenza parziale o reciproca (Corte di cassazione n. 14813 del 2020) - in considerazione della difesa congiunta prestata dal medesimo procuratore per attrice vittoriosa, e per , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e attori soccombenti -
[...] Parte_4 Parte_5
ricorrano i presupposti per disporre la compensazione per metà delle spese di giudizio, che nella restante parte seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell' Controparte_1
devono essere attribuite all'avv. Massimiliano Galella per
[...]
dichiarato anticipo e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e applicando i valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro
41 ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n.
147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Nei rapporti fra la struttura sanitaria convenuta e il proprio assicuratore le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della compagnia assicuratrice e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e applicando i valori minimi (in considerazione della esigua complessità della domanda di manleva) dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022.
Infine, le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell'
[...]
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
RE, pronunciando definitivamente sulla domanda principale proposta, con atto di citazione notificato in data 6-6-2013, da Parte_1 Parte_2
, e nei
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
confronti dell' e sulla Controparte_1
domanda di garanzia proposta, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 6-2-2014, dall'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo
42 di Potenza nei confronti di (e, per Controparte_4
essa, quale rappresentante processuale , ogni contraria istanza, CP_2
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda principale proposta da , Parte_2 Parte_3
e nei confronti
[...] Parte_4 Parte_5
dell' ; Controparte_1
- accoglie la domanda principale proposta da e, per l'effetto, Parte_1
condanna l' al pagamento in Controparte_1
suo favore della somma complessiva di euro 208.109,13 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 26-10-2010 e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;
- accoglie la domanda di garanzia proposta dall' Controparte_1
e, per l'effetto, condanna in qualità di
[...] CP_2
rappresentante processuale di a tenere indenne la stessa dal Controparte_3
pagamento delle somme liquidate a suo carico in favore di Parte_1
comprese le spese processuali e le spese di C.T.U.;
- accoglie la domanda di garanzia proposta dall' Controparte_1
e, per l'effetto, condanna la
[...] Controparte_4
e, per essa, la mandataria a tenere indenne la struttura sanitaria
[...] CP_2
dal pagamento delle somme liquidate a suo carico in favore di Parte_1
comprese le spese processuali e le spese di C.T.U.;
- condanna l' al pagamento Controparte_1
in favore di di metà delle spese processuali, quota che liquida Parte_1
nell'importo complessivo di euro 7.519,18, di cui euro per esborsi 467,68 ed euro
7.051,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori
43 come per legge, da attribuire all'avv. Massimiliano Galella per dichiarato anticipo;
- compensa le restanti spese processuali nei rapporti fra gli attori e la struttura sanitaria convenuta;
- condanna la e, per essa, la Controparte_4
mandataria al pagamento in favore dell' CP_2 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
[...]
7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge:
- pone definitivamente a carico dell' Controparte_1
il pagamento delle spese relative alla C.T.U., liquidate con separato
[...]
decreto.
Potenza, 28-10-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella RE
44
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
RE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1759/2013 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità sanitaria e vertente
[...]
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano
[...] Parte_5
Galella in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliati;
- ATTORI -
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Donnoli in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- CONVENUTO -
1 NONCHÉ
in qualità di rappresentante processuale per l'Italia della Compagnia CP_2
di assicurazioni in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Bocchini in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e domiciliato presso lo studio dell'avv. Sarah Zolla.
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 6-6-2013 Parte_1 Parte_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
agivano in giudizio nei confronti dell' Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa delle conseguenze lesive, riconducibili alla imperizia e negligenza dei sanitari operanti presso l'ED , che si erano verificate a causa delle CP_1
erronee manovre chirurgiche che avevano lesionato le vie biliari nel corso dell'intervento di colecistectomia laparoscopica eseguito su Parte_1
2 determinando un aggravamento delle condizioni fisiche della paziente.
In particolare, gli attori allegavano a fondamento della domanda che:
- in data 21-10-2010 avendo accusato violenti dolori allo Parte_1
stomaco accompagnati da vomito, era stata trasportata al Pronto Soccorso dell'ED di dal quale era stata dimessa dopo essere stata CP_1 CP_1
trattata con antidolorifici;
- dal momento che nel corso della notte aveva continuato ad accusare violenti dolori, era stata riaccompagnata presso il medesimo Pronto soccorso, dove, a seguito di esame ecografico, le era stata diagnosticata calcolosi della colecisti con calcolo della grandezza di 3 cm, ed era stata ricoverata in data 26-10-2010 per essere sottoposta ad intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica, che aveva evidenziato colecisti idropica ed a pareti dure ed ispessite, con un infundibulo che decubita sul duodeno e nasconde la via biliare;
- nel corso del decorso post-operatorio le condizioni della paziente avevano subito un progressivo peggioramento con la comparsa di dolore, febbre, secrezioni continue dalle ferite chirurgiche, vomito biliare e presenza di bile nel tubo di drenaggio, tanto che in data 30-10-2010 era stata sottoposta a Persona_1
colangioRM, da cui era emersa modesta quantità di liquido nel letto colecistico, spandimento di liquido in regione periepatica e lungo la parete addominale laterale ed anteriore e in data 2-11-2010 era stata sottoposta a ERCP urgente con papillo-sfinterotomia ed applicazione di endoprotesi trans-papillare per detendere la via biliare e favorire la guarigione della fistola biliare;
- stante il peggioramento delle condizioni cliniche e l'aumento di bile drenata all'esterno, in data 4-11-2010 era stata sottoposta ad ecografia Parte_1
dell'addome, che aveva evidenziato abbondante liquido in addome; pertanto, erano stati posizionati un drenaggio addominale per via percutanea e sondino naso-gastrico e in data 5-11-2010, dopo l'inserimento di un catetere in una vena
3 centrale e la trasfusione di tre sacche di sangue, data la comparsa di segni clinici di peritonite, la paziente era stata sottoposta ad intervento chirurgico di laparotomia esplorativa ed ERCP intraoperatoria con anastomosi bilio-digestiva con epatico-digiunostomia su ansa alla Roux percoleperitoneo ed era stata trasferita in terapia intensiva;
- il giorno seguente, persistendo coleperitoneo, era stata nuovamente sottoposta a laparotomia esplorativa, nel corso della quale era stato resecato il tratto dell'ansa digiunale anastomizzato alla via biliare e confezionata una nuova anastomosi;
- in data 16-11-2010, sopraggiunta emorragia intraperitoneale in presenza di sangue vivo nel drenaggio addominale, la paziente era stata sottoposta a nuova laparotomia, nel corso della quale erano state evidenziate due fonti emorragiche, le lesioni vascolari erano state riparate, era stata effettuata una nuova epatico- digiunostomia e, a causa di uno shock emorragico, la paziente era stata sottoposta a trasfusione con tredici sacche di emazie concentrate e undici sacche di P.F.C., con successivo trasferimento nel Reparto di Rianimazione fino al 6-12-2010;
- nel frattempo in data 27-11-2010 era stata riportata in sala operatoria per un intervento chirurgico di ricostruzione della parete addominale con protesi intraperitoneale sintetica riassorbibile;
- rientrata in Reparto in data 6-12-2010, stante il miglioramento delle condizioni, erano stati rimossi i drenaggi, ma in data 21-12-2010, a fronte di improvviso dolore all'arto inferiore destro con difficoltà respiratorie, era stata diagnosticata alla paziente una trombosi venosa iliaco-femorale bilaterale ed occlusione embolica dell'arteria polmonare destra;
- la TAC eseguita in data 3-1-2011 aveva evidenziato un miglioramento del quadro toracico e addominale e in data 11-1-2011 la paziente era stata dimessa con diagnosi di “sindrome di MI IV (calcolosi della colecisti con fistola colecisti-coledonica), coleperitoneo, fistola biliare, emoperitoneo, trombosi
4 venosa profonda degli arti inferiori ed embolia polmonare con insufficienza respiratoria, scompenso cardiaco, obesità”;
- a quindici giorni dalla dimissione erano stati rimossi i drenaggi biliari;
- dalla valutazione medico-legale era emerso che, all'esito del lungo ricovero nel corso del quale era stata sottoposta a diversi interventi chirurgici, la paziente presentava “una grossa ernia in regione centrale sovraombelicale con due grossi esiti cicatriziali chirurgici lineari e trasversali che dalla linea mediana si dirigono verso in fuori e verso il basso della lunghezza di 29 cm il destro e di 10 cm il sinistro;
altri esiti cicatriziali tondeggianti, dovuti ai drenaggi posizionati in aspirazione, della misura di 2 cm per 3 cm, in regione ipocondriale destra, ipocondriale sinistra, al fianco destro, al fianco sinistro e in regione sottombelicale;
dolore alla palpazione superficiale su tutta la regione addominale e palpazione addominale profonda impedita dall'aumentare del dolore;
in posizione eretta la parete addominale, a causa della marcata ipotonia, cede sotto la spinta del pacchetto intestinale e tende a gonfiarsi con aumento dell'ernia; inibito il movimento della flessione del tronco;
in concomitanza con piccoli sforzi fisici, come colpi di tosse, la paziente tende a mantenere la parete addominale con le mani;
impossibilità di mantenere a lungo la posizione eretta e impossibilità di mettersi alla guida;
dolori alle spalle e lombalgia;
arti inferiori tumefatti a causa di stasi venosa secondaria alla tromboembolia, nonostante la contenzione elastica;
terapia costante con anticoagulanti;
stato di ansia e paura del dolore nel corso degli esami clinici”;
- gli esiti permanenti da cui era risultata affetta erano stati Parte_1
determinati dalla condotta imperita ed imprudente tenuta nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di asportazione della colecisti per via endoscopica, nel corso del quale, pur non essendo richieste particolari abilità tecniche, erano state commesse manovre incaute che avevano leso la via biliare che porta la bile dal
5 fegato al duodeno, determinando il peggioramento delle condizioni di salute della paziente nei giorni successivi;
- in particolare, l'errore colposamente commesso dai medici nel corso dell'intervento in laparoscopia aveva causato a danni di natura Parte_1
non patrimoniale sia nella forma del danno biologico, consistente nei postumi permanenti quantificabili nella misura del 38% e liquidabili nell'importo di euro
212.641,00 e nella inabilità temporanea totale dovuta per i 90 giorni di ricovero, liquidabili nell'importo di euro 10.000,00 -, sia nella forma del danno esistenziale;
- qualora il danno biologico permanente subito dalla paziente fosse ricondotto alla condotta erronea dei sanitari soltanto in termini di danno differenziale rispetto ai postumi che avrebbe comunque subito a causa della patologia Parte_1
originaria, tale conseguenza risarcibile avrebbe dovuto essere quantificata nella misura del 13%, liquidabile nell'importo di euro 115.445,00;
- inoltre, l'illecito dei sanitari aveva causato alla paziente un danno patrimoniale consistente nella perdita o nella riduzione della capacità lavorativa specifica di casalinga - attività a cui l'attrice era dedita da sempre nell'ambito del suo nucleo familiare composto con il marito e i figli - e, comunque, nella maggiore usura nello svolgimento dell'attività stessa, oltre che nelle spese mediche - da quantificarsi nel corso del giudizio - che avrebbe dovuto affrontare in futuro e nella spesa sostenuta per la redazione della consulenza tecnica di parte per l'importo di euro 1.500,00;
- quanto ai familiari della paziente, essi avevano subito un danno riflesso esistenziale per la necessità di fornire a assistenza morale e Parte_1
materiale, con conseguente perdita della libera determinazione nelle scelte di vita e dei rapporti matrimoniali e di filiazione.
Alla luce di tali premesse in fatto, gli attori chiedevano che, accertata la responsabilità del personale dipendente dell' Parte_6
[..
[...] quest'ultima venisse condannata al risarcimento dei danni
[...]
patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, quantificati nell'importo determinato in corso di causa e al risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. in caso di resistenza in giudizio con colpa grave.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16-10-2013 si costituiva in giudizio , la Controparte_1
quale in via preliminare chiedeva, previo differimento dell'udienza di comparizione delle parti, di essere autorizzata alla chiamata in causa della
Compagnia di Assicurazione ed eccepiva la nullità dell'atto di Controparte_3
citazione per genericità del petitum e per omessa esposizione delle ragioni di fatto e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda sul presupposto che gli attori non avessero individuato le condotte commissive o omissive che avevano integrato l'illecito; nel merito, in via principale chiedeva il rigetto integrale della domanda attorea sia in ragione dell'insussistenza del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la condotta tenuta dai sanitari dipendenti dalla struttura, i quali, peraltro, avevano eseguito la propria prestazione professionale con diligenza e nel rispetto delle leges artis, sia in ragione dell'insussistenza dei danni lamentati. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la struttura sanitaria chiedeva che la Controparte_4
dalla quale era assicurata in forza della polizza n. 058833815, fosse
[...]
condannata a tenerla indenne da qualsiasi esito pregiudizievole del giudizio.
In seguito al differimento dell'udienza di comparizione delle parti e alla notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17-4-2014 si costituiva in giudizio in qualità di rappresentante processuale per l'Italia della CP_2 [...]
la quale in via preliminare si associava Controparte_4
all'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio sollevata dall'
[...]
[..
[...] e nel merito chiedeva il rigetto della domanda, ribadendo l'assenza di CP_5
incidenza causale della condotta dei sanitari sull'aggravamento delle condizioni di salute della paziente: a sostegno di tale conclusione, richiamandosi alla relazione redatta all'esito dell'istruttoria medico-legale dal dott. , Persona_2
Direttore dell'U.O. di Medicina Legale dell' Controparte_6
deduceva che l'intervento di colecistectomia laparoscopica era stato regolarmente eseguito con i tempi e le modalità classici di tale tipo di procedura e la sfavorevole evoluzione non era stata provocata da una lesione iatrogena della via biliare da erronea manovra chirurgica, ma da una lesione spontanea della via biliare dovuta alla particolare forma di calcolosi colecistica di cui la paziente era già portatrice, complicata dalla “sindrome di MI IV”; precisava, inoltre, che i sanitari non avrebbero comunque potuto diagnosticare in fase pre-operatoria o durante l'intervento la patologia preesistente, dal momento che sarebbero stati necessari accertamenti strumentali la cui esecuzione avrebbe richiesto un alto indice di sospetto, insussistente in relazione alla paziente, la quale all'ecografia aveva presentato una colecisti normodistesa a pareti regolari con un calcolo solitario di 3 cm. Sempre nel merito la società assicuratrice chiedeva il rigetto della domanda sotto il profilo del quantum debeatur, deducendo la carenza di prova, oltre che l'eccessività, delle voci di danno richieste sia dalla paziente che dai suoi familiari. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, nella suddetta qualità, chiedeva che il danno fosse liquidato CP_2
nei limiti del massimale previsto nella polizza stipulata dall'
[...]
con la evidenziando, altresì, Controparte_1 Controparte_3
che il regolamento contrattuale prevedeva che per ogni sinistro rimanesse a carico dell'assicurato la franchigia pari al 20% del valore di ciascun sinistro e precisando che la si riservava di agire in rivalsa nei confronti dei sanitari Controparte_3
della struttura sanitaria nell'ipotesi di accertamento di una loro responsabilità per
8 dolo o colpa grave.
Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della precisazione delle conclusioni, in data 28 Febbraio 2024 la causa veniva riservata per la decisione e in seguito rimessa in istruttoria, in quanto il Giudice, alla luce delle risultanze della relazione peritale e dei numerosi e motivati rilievi mossi dal procuratore costituito per gli attori, disponeva la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione peritale dal Collegio nominato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 24 del 2017, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 30 Maggio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
In via preliminare rispetto all'esame del merito della controversia deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per vizio della editio actionis sollevata dall' convenuta - alla quale nel corso Controparte_1
del giudizio si è associato il terzo chiamato in causa - sul presupposto che i danneggiati non avessero puntualmente individuato le condotte dei sanitari, commissive o omissive, integranti l'illecito, posto che nell'atto di citazione gli attori hanno allegato con sufficiente precisione i profili di inadempimento imputabili ai sanitari (erronee manovre chirurgiche) e le conseguenze lesive che assumono esserne derivate, oltre che le voci di danno di cui hanno chiesto il ristoro (danno biologico, danno esistenziale, danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica e danno esistenziale riflesso in capo ai congiunti), ponendo la struttura sanitaria convenuta nelle condizione di apprestare un'adeguata difesa.
Sempre prima di valutare la fondatezza nel merito della domanda principale,
9 occorre differenziare lo statuto della responsabilità azionata nei confronti della struttura sanitaria in presenza della formulazione della domanda risarcitoria sia da parte della paziente per le voci di danno patrimoniale e non patrimoniale fatte valere in via diretta quale vittima primaria dell'illecito sia da parte dei suoi congiunti per il danno esistenziale riflesso subito a causa della importante menomazione residuata a a causa della colpevole condotta dei Parte_1
sanitari che l'hanno sottoposta all'intervento chirurgico.
Quanto al rapporto instauratosi tra la paziente/attrice e Parte_1
l' , è necessario precisare che Controparte_1
non trova applicazione la disciplina sostanziale dettata dal decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012 (legge
Balduzzi), né quella dettata dalla legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco) per le seguenti ragioni.
Il ricovero presso l' di nel corso del quale Controparte_6 CP_1 [...]
è stata sottoposta ad intervento chirurgico di colecistectomia Parte_1
laparoscopica nel corso della quale sono state commesse le erronee manovre chirurgiche, che, secondo la prospettazione attorea, avrebbero causato una lesione delle vie biliari e l'aggravamento delle condizioni di salute della paziente, si è protratto dal 26-10-2010 all'11-1-2011 e, quindi, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del
2012 (1° gennaio 2013) e della legge n. 24 del 2017 (1° aprile 2017) e secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale - da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in quanto conforme ai principi generali sull'efficacia nella legge nel tempo stabiliti dall'articolo 11 delle preleggi - in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012, e dall'articolo 7 comma
3 della legge n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili
10 ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (Corte di cassazione n. 28994 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 28881 del 2019).
Tanto premesso in ordine all'inoperatività nel caso che ci occupa dello statuto della responsabilità civile extracontrattuale previsto dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 con riferimento ai medici dipendenti della struttura ospedaliera, che in ogni caso non verrebbe in rilievo, non essendo citati in giudizio stato i medici operanti presso l' , la responsabilità Controparte_6
della struttura sanitaria invocata a fondamento della domanda risarcitoria proposta dagli attori deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale: il rapporto che si instaura fra il paziente e l'Ente ospedaliero trova la propria fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, nel quale, a fronte dell'obbligo di pagamento del corrispettivo che grava sul servizio sanitario nazionale, insorgono a carico della struttura sanitaria obblighi alberghieri in senso lato e obblighi di messa a disposizione del personale medico e di apprestamento delle attrezzature necessarie, con la conseguenza che l'Ente ospedaliero deve essere considerato responsabile non soltanto in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte ai sensi dell'articolo
1218 c.c. ove i danni lamentati siano riconducibili alla inadeguatezza della struttura, ma anche in ipotesi di inadempimento della prestazione medico- professionale svolta dal medico, quale suo ausiliario necessario, ai sensi dell'articolo 1228 c.c. (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
19133 del 2004, Corte di cassazione n. 13953 del 2007 e Corte di cassazione n.
1620 del 2012).
Dalla qualificazione della responsabilità dell'Ente ospedaliero come responsabilità contrattuale derivano due conseguenze che attengono l'una alla individuazione del termine di prescrizione del diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno e l'altra alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova.
11 Quanto al primo profilo, l'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità della struttura sanitaria per il danno alla persona causato da imperizia nell'attività diagnostica o terapeutica oppure nell'esecuzione di una operazione chirurgica è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (in tal senso ex plurimis
Corte di cassazione n. 9085 del 2006).
In relazione alla distribuzione dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che in tema di responsabilità contrattuale, in attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, il pregiudizio subito a causa del dedotto inadempimento dell'altro contraente e l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984, Corte di cassazione n. 8336 del 1990, n. 8336 del
1990, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010).
A specificare come si distribuisca fra le parti l'onere della prova in tema di responsabilità sanitaria è intervenuta di recente la Corte di cassazione, che nella sentenza n. 28991 dell'11 Novembre 2019, ha affermato il seguente principio di diritto: ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o
12 l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Sul presupposto che in tema di responsabilità sanitaria l'interesse corrispondente alla prestazione è soltanto strumentale all'interesse primario alla cui soddisfazione
è finalizzata l'obbligazione dedotta in contratto (diritto alla salute) e che il danno evento (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) consiste nella lesione non dell'interesse strumentale, ma dell'interesse presupposto a quello regolato dal contratto, interesse presupposto che rileva come motivo comune ad entrambe le parti a livello della causa del contratto, la più recente giurisprudenza ritiene che il paziente danneggiato, che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della imperizia, negligenza o imprudenza del medico nella esecuzione della prestazione sanitaria, deve dimostrare l'esistenza del contratto o del contatto sociale, il verificarsi di un evento di danno alla salute e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate
(causalità giuridica), ma anche la riconducibilità dell'insorgenza o l'aggravamento della patologia da cui è affetto (evento di danno) alla condotta del sanitario
(causalità materiale); soltanto dopo che il creditore/danneggiato ha provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorge a carico del debitore (struttura ospedaliera e medico) l'onere di dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Tanto chiarito in ordine alla natura contrattuale della responsabilità fatta valere dalla paziente per i danni subiti quale conseguenza immediata delle condotte tenute dai sanitari, si deve evidenziare che diversa è la natura della responsabilità
13 predicabile rispetto ai rapporti tra la struttura sanitaria e i parenti della paziente danneggiata, che agiscono in proprio al fine di ottenere il risarcimento del danno riflesso: in tale ipotesi, infatti, facendo applicazione del principio generale di relatività del contratto sancito dall'articolo 1372 c.c. (il contratto ha forza di legge tra le parti e non produce effetto rispetto ai terzi), i parenti del paziente ricoverato rimangono estranei al rapporto contrattuale che si instaura fra questi e la struttura sanitaria, sicché la pretesa risarcitoria può essere fatta valere dagli stessi soltanto in via extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 c.c.
Tale inquadramento ha trovato conforto nella giurisprudenza di legittimità che, pronunciandosi nell'ipotesi di domanda di risarcimento del danno da perdita del congiunto deceduto a causa di infezione contratta seguito di emotrasfusioni praticate in una struttura ospedaliera, ha chiarito che il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti (si veda Corte di cassazione n. 14615 del 2020).
Dalla natura aquiliana della responsabilità azionata in proprio dai parenti della paziente discendono l'operatività del termine quinquennale di prescrizione dell'azione e di un più gravoso onus probandi, che impone ai danneggiati di
14 provare tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazione risarcitoria: il fatto doloso o colposo, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra fatto e danno, nonché le conseguenze dannose risarcibili.
Tanto premesso in ordine al duplice regime di responsabilità operante nel caso che ci occupa e prima di procedere ad accertare la sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie risarcitorie azionate, appare opportuno evidenziare che il presupposto comune di entrambe le forme di responsabilità è costituito dalle condotte colpose tenute dai sanitari nel corso del ricovero, che nei confronti del paziente configurano un inadempimento contrattuale ai sensi dell'articolo 1218
c.c., e nei confronti dei parenti dello stesso paziente integrano il fatto doloso o colposo lesivo ai sensi dell'articolo 2043 c.c.
In considerazione del quadro giuridico delineato, è possibile procedere ad accertare l'instaurazione del rapporto contrattuale tra paziente e struttura sanitaria: emerge dalla documentazione prodotta da parte attrice e, comunque, costituisce circostanza non contestata dalla struttura sanitaria convenuta - che si è difesa sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarla - che
è stata ricoverata presso il Reparto di Chirurgia d'Urgenza Parte_1
dell'ED di dal 26 Ottobre 2010 all'11 Gennaio 2011 e CP_1 CP_1
che il giorno 26 Ottobre 2010 è stata sottoposta ad intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica (si veda la copia della cartella clinica contenuta nella documentazione medica allegata al n. 4 nel fascicolo di parte degli attori).
Pertanto, acquisita la prova della stipulazione del contratto atipico per effetto del ricovero della paziente presso la struttura sanitaria e del contatto sociale con i medici dipendenti della stessa struttura sanitaria che nel corso dell'intervento chirurgico hanno eseguito le manovre chirurgiche dalle quali, secondo la prospettazione attorea, sarebbero derivate le conseguenze lesive lamentate, occorre verificare se abbia o meno trovato riscontro probatorio l'allegazione degli
15 attori della riconducibilità sul piano causale degli eventi di danno - consistenti nella lesione delle vie biliari e nella conseguente compromissione dello stato di salute di - ad un errore nella condotta tenuta nella fase esecutiva Parte_1
dell'intervento chirurgico al quale la stessa è stata sottoposta.
Dal momento che la consulenza tecnica di parte non ha pieno valore probatorio, ma efficacia di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, posto che con essa il consulente tecnico di parte avvalora con una serie di valutazioni di carattere tecnico le tesi difensive della parte (in tal senso Corte di cassazione n. 33503 del
2018 e Corte di cassazione n. 23555 del 2019), nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di verificare il rapporto di causalità fra i postumi permanenti lamentati dalla paziente e l'operato dei sanitari che hanno eseguito l'intervento di colecistectomia laparoscopica.
In seguito al deposito di una prima relazione peritale depositata dal nominato consulente tecnico di ufficio, a fronte dei numerosi e motivati rilievi mossi dagli attori alle relative risultanze, è stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnica sul presupposto che la relazione non fosse completa e adeguata ai fini dell'accertamento del nesso causale ed è stato nominato un Collegio medico composto da un medico legale e da uno specialista nella disciplina che veniva in rilievo.
Il Collegio nominato nel corso del giudizio - con valutazione che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici - ha accertato che:
1) All'epoca dell'intervento chirurgico, la paziente, affetta da obesità, non evidenziava patologie croniche, ma recenti episodi di dolore addominale che
l'avevano indotta a ricorrere alla cure dei sanitari del Pronto Soccorso, con diagnosi di Calcolosi della colecisti e successivo avvio a percorso terapeutico di
16 pre-ospedalizzazione finalizzato all'intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica. In ogni fase diagnostica, di laboratorio e radiologica strumentale non si evidenziavano in alcun momento segni di fenomeni infiammatori acuti
(colecistite acuta) o cronici (colecistite cronica);
2) la signora in data 26/10/2010, è stata sottoposta, in regime di elezione, Pt_1
quindi con intervento chirurgico programmato e senza caratteri di urgenza, a colecistectomia laparoscopica, trattamento di scelta per tale tipo di patologia, ma che fa riscontrare ancora oggi un tasso di complicanze che, secondo la letteratura internazionale, varia dallo 0,03% all'1,5%;
3) le attuali condizioni fisiche della paziente caratterizzate da esiti cicatriziali multipli ed estesi in sede addominale, riferita sindrome dispeptica e laparocele addominale con l'aggravante di un pre-esistente grado di obesità, sono da ricondurre alla lesione della via biliare non riconosciuta durante l'intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica, da catalogare come lesione iatrogena della via biliare in corso di colecistectomia laparoscopica del tipo E-2 sec. Strasberg. Tale diagnosi, supportata da quanto riportato dagli stessi chirurghi operatori nel registro operatorio (“…isolamento del dotto cistico e dell'arteria cistica”), confuta la valutazione, postuma, inesatta e fuorviante, fatta al momento della dimissione, in cui si cita la sindrome di MI, che per i motivi sopra esposti risulta completamente da escludere. La lesione della via biliare come complicanza intra-operatoria ha rappresentato il primum movens di tutta la sequenza dei successivi interventi chirurgici di derivazione bilio-digestiva;
4) si ritiene che l'approccio tecnico-chirurgico espletato durante il primo intervento programmato di colecistectomia laparoscopica fu errato con conseguente lesione della via biliare che fu poi causa del corteo clinico- sintomatologico susseguente. Una volta riconosciuta la lesione della via biliare, si è proceduti in seguito adeguatamente ad una anastomosi bilio-digestiva
17 mediante epatico-digiuno su ansa alla Roux, come previsto dalle linee guida internazionali già citate (WSES guidelines for the detection and management of bile duct injury during cholecistectomy) e dalla letteratura scientifica internazionale (v. successivi riferimenti bibliografici), pur in presenza di un travagliato decorso che ha condotto a reinterventi chirurgici ripetuti per sopraggiunte previste e non prevenibili complicanze ed a patologie collaterali acute legate ad un post-operatorio particolarmente complesso (trombosi venosa profonda, embolia polmonare, emorragia digestiva);
5) la patologia lamentata dalla signora (calcolosi della colecisti) è stata Pt_1
trattata con il giusto approccio chirurgico, in quanto al momento del ricovero non era presente nessuna controindicazione al trattamento laparoscopico durante il quale si è poi verificata l'accidentale lesione della via biliare. Errata fu invece la tecnica chirurgica di esecuzione che portò alla lesione della via biliare;
6) nel caso in esame, la documentazione clinica agli atti e, soprattutto, quanto riportato dai chirurghi operatori nel registro operatorio del 26/10/2010, non hanno evidenziato particolari difficoltà tecniche chirurgiche presenti al momento dell'intervento, al di là di fenomeni aderenziali, la cui lisi ha permesso
l'identificazione in tutta tranquillità dell'arteria cistica e del dotto cistico, momento fondamentale per procedere ad intervento di colecistectomia in sicurezza e che escludono categoricamente la presenza di una Sindrome di
Per_3
7) sulla base della casistica prevalente nel caso in cui non fosse subentrata la colpa professionale il periodo di Inabilità temporanea sarebbe stato di giorni 7
(sette) al 100% ed i postumi permanenti in una riduzione dell'integrità psicofisica nella misura percentuale di punti 5 (cinque percento);
8) A seguito delle erronee condotte e complicanze sopravvenute è possibile definire un danno biologico temporaneo così suddivisibile:
18 - 70 giorni al 100%;
- 30 giorni al 75%;
- 30 giorni al 50%;
9) Gli attuali esiti caratteri permanenti sono inquadrabili in:
- sindrome dispeptico-dolorosa post colecistectomia complicata da lesione delle vie biliari;
- esito cicatriziale lineare di cm 45 che si estende dall'ipocondrio destro alla regione media dell'ipocondrio sinistro con retrazione cicatriziale.
- Laparocele esteso dalla regione epigastrica esteso all'ipocondrio sinistro.
Il danno biologico permanente è computabile in una riduzione nella misura di punti 30 (trenta) dell'integrità psicofisica della sig.ra (Linee Parte_1
Guida per la Valutazione del danno alla Persona in Ambito Civilistico -SIMLA
Giuffrè 2016);
10) Gli esiti attuali non sono eliminabili e riducibili in quanto le cicatrici si mostrano di notevoli dimensioni e difficile gestione anche con le più attuali tecniche di chirurgia plastica/medicina estetica (laser, innesti etc). Il voluminoso laparocele era stato già in parte trattato con un intervento di laparostomia in aspirazione e a ricostruzione della parete addominale con protesi intraperitoneale. Pertanto, ulteriori approcci chirurgici che sono consimili al precedente già eseguito non porterebbero ulteriori giovamenti da un punto di vista estetico e funzionale;
11) la sig.ra di professione casalinga a seguito degli eventi lamenta Pt_1
astenia, impossibilità a fare sforzi e difficoltà nei movimenti di flessione a causa della voluminosa ernia addominale. Tenuto conto che i suddetti esiti sono conseguenti alle errate condotte, sebbene la professione di casalinga non sia inquadrata sotto il profilo retributivo e contributivo, è possibile definire una riduzione di 1/3 della capacità lavorativa specifica. Null'altro si ha da
19 aggiungere ai fini di giustizia (si vedano pag. 238 e seguenti della relazione peritale depositata dal Collegio composto dal dott. e dal dott. Persona_4
in data 2-5-2025). Persona_5
Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio medico, deve ritenersi che la creditrice/paziente - sulla quale, sulla base dei suesposti principi sulla distribuzione dell'onus probandi in tema di responsabilità sanitaria, gravava il relativo onere della prova - abbia dimostrato il rapporto di causalità materiale tra il danno biologico permanente lamentato e la condotta tenuta dai sanitari che, presso il Reparto di Chirurgia d'Urgenza dell'ED , CP_1
hanno eseguito l'intervento di colecistectomia laparoscopica, ponendo in essere erronee manovre chirurgiche.
In particolare, il Collegio medico ha evidenziato che, pur essendo stato adottato un approccio chirurgico adeguato alla condizione patologica della paziente, i sanitari nel corso dell'intervento hanno errato nella tecnica chirurgica di esecuzione dell'intervento, determinando la lesione della via biliare. Tale conclusione, peraltro, non può considerarsi smentita dalla circostanza richiamata nelle osservazioni del consulente tecnico di parte della struttura sanitaria convenuta in forza della quale la lesione della via biliare sarebbe stata determinata dalla preesistente patologia da cui era affetta una calcolosi Parte_1
della colecisti con fistola colecisti-coledocica (sindrome di Merizzi IV): in proposito il Collegio medico ha chiarito che la sindrome di avrebbe dato Per_3
luogo ad una manifestazione clinica con ittero, rilevabile in fase pre-operatoria e, comunque, nel corso dell'intervento avrebbe reso molto difficile l'isolamento del dotto cistico e dell'arteria cistica, evenienza che, alla luce della descrizione della colecistectomia eseguita su dai chirurghi nella cartella clinica, non si era Pt_1
verificata (si vedano pag. 257 e seguenti della relazione peritale depositata in data
2-5-2025).
20 Pertanto, in considerazione dei profili di colpa evidenziati dal Collegio nella fase esecutiva dell'intervento di colecistectomia laparoscopica, deve ritenersi accertato che le conseguenze lesive lamentate dalla paziente siano eziologicamente riconducibili alle erronea esecuzione delle manovre chirurgiche, sicchè, acquisita la prova dell'inesatto adempimento della prestazione sanitaria e del rapporto di causalità fra la condotta imperita dei sanitari e il danno riportato dalla paziente, deve essere riconosciuta una responsabilità risarcitoria in capo ai medici che eseguirono l'intervento e alla struttura sanitaria convenuta, che per le suesposte ragioni è chiamata a rispondere dell'operato dei propri dipendenti ai sensi dell'articolo 1228 c.p.c.
In ordine al quantum del danno risarcibile, appare necessario esaminare distintamente le richieste risarcitorie formulate dalla paziente, vittima primaria dell'illecito, e dai suoi congiunti.
Nell'atto introduttivo del giudizio ha chiesto il risarcimento del Parte_1
danno biologico da invalidità permanente e da inabilità temporanea totale, del danno esistenziale e del danno patrimoniale consistente nella perdita o nella riduzione della capacità lavorativa specifica, nelle spese mediche future e nelle spese sopportate per la redazione della consulenza tecnica di parte;
i congiunti della paziente, invece, hanno richiesto il risarcimento del danno riflesso subito per l'assistenza materiale e morale prestata alla loro familiare, con conseguente pregiudizio delle proprie scelte di vita e dei loro rapporti matrimoniali e di filiazione.
Quanto al danno non patrimoniale richiesto da , Parte_2 Parte_3
e per l'assistenza morale e
[...] Parte_4 Parte_5
materiale che essi hanno dovuto prestare alla propria familiare, vittima della condotta illecita dei sanitari, tale voce di danno deve essere qualificata in termini
21 di danno riflesso di natura esistenziale. A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi con riferimento ad un'ipotesi di danni derivanti da sinistro stradale, si è soffermata, in particolare, sulla prova e sui limiti quantitativi al risarcimento del danno riflesso, chiarendo che quanto ai criteri da adottare per il riconoscimento e per la quantificazione del danno non patrimoniale alle vittime riflesse, nel caso di specie oggetto della quantificazione non è il danno da morte del prossimo congiunto, e quindi da perdita del rapporto parentale, ma il danno che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni-in questo caso gravissime- subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia. E' affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità
22 sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023). La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione - danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u.
26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022) (si veda Corte di cassazione sentenza n.
13540 del 2023).
Facendo applicazione all'ipotesi oggetto del presene giudizio dei suddetti criteri interpretativi al fine di vagliare la sussistenza di un danno di natura riflessa, deve concludersi per il rigetto della domanda di risarcimento formulata dai congiunti della paziente, vittima primaria: infatti, gli attori , Parte_2 Parte_3
e sebbene abbiano
[...] Parte_4 Parte_5
dedotto una alterazione delle propria quotidianità ed una limitazione della proprie scelte di vita, non hanno allegato elementi fattuali sufficientemente circostanziati idonei a consentire di ritenere provata, anche solo in via presuntiva, l'entità dell'assistenza materiale e morale prestata alla propria familiare in maniera tale da
23 impedire loro di svolgere normalmente la propria vita familiare e matrimoniale e da imporre un cambiamento delle loro abitudini di vita.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, la domanda di risarcimento del danno riflesso formulata da , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e nei confronti dell'
[...] Parte_5 [...]
deve essere rigettata. Controparte_1
Quanto al danno patrimoniale richiesto da occorre in primo Parte_1
luogo esaminare il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica: l'attrice ha dedotto che a causa delle conseguenze lesive della condotta dei sanitari ha perso o, comunque, ha visto sensibilmente ridursi la propria capacità di svolgere le attività domestiche che aveva sempre svolto per se stessa e nell'ambito del suo nucleo familiare formato insieme al marito.
In proposito appare opportuno in linea generale richiamare il costante orientamento giurisprudenziale in forza del quale gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso possono anche consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante laddove vengano ad eliminare o a ridurre la capacità di produrre reddito. A tale stregua vanno al danneggiato risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo
(danni da incapacità lavorativa specifica), ma anche quelli consistenti in eventuali danni patrimoniali ulteriori derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità non consenta al danneggiato la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle proprie attitudini e condizioni personali ed ambientali, idonei alla produzione di fonti di reddito (Corte di cassazione n. 4493 del 2011 e nello stesso senso Corte di cassazione 12211 del 2015).
24 Con particolare riferimento alla perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica della casalinga, poi, la giurisprudenza di legittimità ha, già in tempi meno recenti, affermato che “chi svolge attività domestica (attività tradizionalmente esercitata dalla "casalinga"), benché non percepisca reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica;
sicché quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile, autonomamente rispetto al danno biologico, nelle componenti del danno emergente ed, eventualmente, anche del lucro cessante). Il fondamento di tale diritto - che compete a chi svolge lavori domestici sia nell'ambito di un nucleo familiare (legittimo o basato su una stabile convivenza), sia soltanto in favore di se stesso - è difatti pur sempre di natura costituzionale, ma, a differenza del danno biologico, che si fonda sul principio della tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.), riposa sui principi di cui agli articoli 4, 36 e 37 della Costituzione (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro ed i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice) (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 20324 del 2005) e, mantenendo costante il proprio orientamento, ha chiarito che l'attività domestica costituisce un'attività suscettibile di valutazione economica, con la conseguenza che la riduzione della sua capacità lavorativa configura un danno patrimoniale risarcibile, autonomo rispetto al danno biologico, in presenza della allegazione, prima ancora che della prova seppur anche presuntiva, del carattere se non sistematico, perlomeno continuativo, dello svolgimento di tale attività a suo stesso favore oltre che in adempimento dei doveri di solidarietà familiare (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 7604 del 2025 e Corte di cassazione n. 20922 del 2023).
Inoltre, sempre sul tema del risarcimento della perdita della capacità lavorativa specifica della casalinga, gli interpreti si sono soffermati sull'ulteriore aspetto
25 della prova, precisando che ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico, la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva ex art. 2727 cod. civ. dalla semplice circostanza che non avesse un lavoro, mentre spetta a chi nega l'esistenza del danno dimostrare che la vittima, benché casalinga, non si occupasse del lavoro domestico (Cass. n. 22909 del 2012), ed avuto riguardo all'"id quod plerumque accidit" in relazione alla necessità per ogni persona di occuparsi, quantomeno per le proprie personali esigenze, di una aliquota di lavoro domestico (Cass. n.
24471 del 2014). Pur nell'ambito della presunzione semplice, resta fermo che chi invoca il danno da riduzione della capacità di lavoro, sofferto da persona che - come la casalinga - provveda da sé al lavoro domestico, ha l'onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico (Cass. n. 16392 del 2010), senza che sia necessaria la prova di avere dovuto ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico (Cass. n. 16896 del 2010) (si veda in tal senso Corte di cassazione sentenza n 17129 del 2023).
Dando attuazione alle coordinate ermeneutiche appena richiamate al fine di verificare la sussistenza del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, occorre innanzitutto verificare se risulti provata la circostanza dello svolgimento dell'attività domestica da parte di nell'ambito del suo nucleo Parte_1
familiare.
A tal proposito il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 115 c.p.c., che - nella formulazione introdotta dall'articolo 45 comma
14 della legge n. 69 del 2009, applicabile al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge per effetto della norma transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 (4 Luglio 2009) -
26 stabilisce che, salvo i casi stabiliti dalla legge, il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal Pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Quindi, mentre in precedenza la giurisprudenza anche di legittimità era consolidata nel ritenere che nel giudizio ordinario di cognizione i fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda potessero essere considerati pacifici soltanto nel caso in cui fossero stati esplicitamente ammessi dal convenuto oppure nel caso in cui questi si fosse difeso sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarli e non anche nell'ipotesi in cui la difesa del convenuto prescindesse completamente dall'esistenza di essi (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 13830 del 2004 e Corte di cassazione n.
20916 del 2004), la riforma dell'articolo 115 c.p.c. - allo scopo di alleggerire la fase istruttoria e di dare concreta attuazione al principio del giusto processo sotto il profilo della garanzia della sua ragionevole durata stabilito dall'articolo 111 della Costituzione - ha introdotto l'onere per la parte interessata che si sia costituita in giudizio di procedere alla specifica contestazione dei fatti principali posti dalla controparte a fondamento della domanda, attribuendo alla non contestazione tempestiva la funzione di esonerare l'altra parte dall'onere della prova dei fatti non contestati, che, quindi, il Giudice può porre a fondamento della decisione.
Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione specifica della circostanza dello svolgimento dell'attività di casalinga ad opera dell'attrice, la struttura sanitaria convenuta non ha proceduto ad una specifica contestazione, essendosi limitata a ritenere genericamente insussistenti per mancanza di prova, o comunque, eccessive le voci di danno richieste dagli attori, sicché deve ritenersi provato che svolgesse esclusivamente attività domestica al momento della Parte_1
verificazione dell'evento lesivo.
27 Quanto alla prova della allegata perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica, l'accertata sussistenza di lesioni permanenti di significativa entità residuate a carico della paziente a causa dell'errore dei sanitari consente di ritenere provata in via presuntiva l'effettiva compromissione della normale capacità della paziente di attendere alle faccende domestiche, compromissione che, peraltro, è stata anche confermata dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, dalle quali emerge che, a fronte degli esiti di astenia e di impossibilità a fare sforzi e difficoltà nei movimenti di flessione a causa della voluminosa ernia addominale, è possibile riconoscere in capo alla paziente una riduzione di 1/3 della capacità lavorativa specifica (si vedano pag. 246 e 247 della relazione peritale depositata in data 2-5-2025).
Quanto ai criteri per la liquidazione del danno da perdita della capacità di lavoro specifica della casalinga, appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale trattandosi di attività suscettiva di valutazione economica, che trova fondamento negli artt. 4, 36 e 37 Cost. … potrà ricevere adeguato ristoro attraverso il criterio di liquidazione equitativa del danno, tenuto conto dei parametri forniti dal calcolo del reddito figurativo desunto dal contratto collettivo delle CO (contratto collettivo di lavoro) ovvero del criterio legale del triplo della pensione sociale (si veda in tal senso Corte di cassazione n 20922 del 2023).
Pertanto, dovendosi determinare l'importo da perdita di guadagno futuro subito da una casalinga che, in quanto tale, non era percettrice di reddito al momento del verificarsi del fatto dannoso, il criterio di riferimento deve essere individuato nel triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale aggiornato al 2025 ed equivalente all'importo complessivo di euro 19.392,84 (euro 538,69x12x3), che deve essere attualizzato mediante l'operazione di capitalizzazione al fine di determinare il valore attuale equivalente alla perdita delle somme che sarebbero state erogate in futuro anno per anno in favore del danneggiato ove il fatto
28 dannoso non si fosse verificato. A tale ultimo fine è necessario fare riferimento alle Tabelle di Milano aggiornate al 2024, che hanno determinato i coefficienti di capitalizzazione facendo riferimento sia al parametro dell'età e del sesso del danneggiato sia al numero di anni rispetto ai quali si presume la perdita del guadagno.
Tanto premesso, occorre prendere come riferimento l'età della danneggiata al momento dell'evento lesivo (51 anni) e quantificare in 16 gli anni nei quali presumibilmente subirà, a causa delle lesioni riportate, una contrazione del suo reddito (considerando i 67 anni quale presumibile età di pensionamento); moltiplicato il coefficiente di capitalizzazione così individuato, corrispondente a
14,47, per il valore pari al triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, occorre, poi, applicare all'importo di euro 280.614,39, così ottenuto, la riduzione di due terzi in ragione della perdita soltanto parziale della capacità lavorativa in considerazione della tipologia dei postumi permanenti riportati, che hanno soltanto ridotto la capacità di movimento della danneggiata senza inibirla completamente.
All'esito di tale operazione matematica, deve essere liquidato in favore di
[...]
l'importo complessivo di euro 93.538,13 a titolo di risarcimento del Parte_1
danno patrimoniale sotto il profilo del lucro cessante per riduzione della capacità lavorativa specifica.
ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per le spese Parte_1
mediche future, rimettendone la quantificazione al Giudice: posto che il riconoscimento delle conseguenze risarcibili ai sensi dell'articolo 1223 c.c. presuppone che le voci di danno siano allegate e provate dal danneggiato, almeno in via presuntiva, e che, con riferimento specifico alle ristoro delle spese mediche future, in caso di lesioni personali con postumi invalidanti permanenti, la
29 risarcibilità come danno emergente futuro delle spese che la vittima dovrà sostenere per cure mediche e fisioterapiche esige il convincimento, da parte del
Giudice di merito, che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità, fermo, naturalmente, che la loro liquidazione dovrà necessariamente avvenire in via equitativa (si veda in tal senso Corte di cassazione sentenza n. 12690 del 2011), nel caso di specie non può essere riconosciuta alla paziente la liquidazione di tale voce di danno, in assenza di specifiche allegazioni, essendosi l'attrice limitata a chiedere il risarcimento delle
“spese mediche occorrende”, senza, tuttavia, neppure fornire elementi utili a fondare il convincimento che tali spese saranno verosimilmente sostenute in futuro (ad esempio evidenziando la necessità di assunzione costante di specifici farmaci o di sottoposizione periodica a visite specialistiche o a trattamenti fisioterapici o ad altra tipologia di terapie).
ha chiesto, poi, il risarcimento del danno patrimoniale per le Parte_1
spese sostenute per la redazione della consulenza tecnica di parte in fase stragiudiziale: sul punto occorre procedere ad alcune precisazioni di carattere preliminare.
Quanto alle spese legali stragiudiziali, si è registrato nel tempo un contrasto giurisprudenziale che ha visto contrapposto un primo orientamento, che riteneva che il rimborso delle spese sostenute per l'attività legale stragiudiziale dovesse essere richiesto, unitamente al ristoro delle spese processuali, nella nota spese ex articolo 75 disp. att. c.p.c. depositata al momento del passaggio in decisione della causa (Corte di cassazione n. 14594 del 2005 e Corte di cassazione n. 2275 del
2006), e un orientamento più recente, che qualifica le spese legali stragiudiziali, come le spese sostenute dal danneggiato nella fase stragiudiziale per la redazione della perizia di parte o per l'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica, come componente del danno patrimoniale sub specie di danno emergente (Corte
30 di cassazione n. 997 del 2010, Corte di cassazione n. 6422 del 2017 e Corte di cassazione n. 14444 del 2021).
Tale ultimo indirizzo interpretativo - che appare maggiormente condivisibile, in quanto coerente con la riferibilità delle spese stragiudiziali sostenute dal danneggiato ad un'attività prodromica rispetto alla instaurazione soltanto eventuale del giudizio - è stato ribadito dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, che dalla qualificazione delle spese legali stragiudiziali quale voce di danno emergente ha tratto la conseguenza che la relativa liquidazione sia assoggettata agli oneri di domanda, di allegazione e di prova gravanti sulla parte interessata secondo le ordinarie scansioni temporali (si veda Corte di cassazione Sezioni
Unite n. 16990 del 2017).
Con particolare riferimento alla consulenza di parte fatta redigere dal danneggiato, poi, occorre distinguere l'esborso sostenuto per la predisposizione della perizia di parte nella fase stragiudiziale - che per le suesposte ragioni si inquadra fra le voci di danno emergente di cui la parte interessata può chiedere il risarcimento, restando assoggettata all'onere di domanda, di allegazione e di prova di cui si è detto - e le spese sostenute per la redazione della consulenza tecnica di parte espletata nel corso del processo - che, stante la natura di allegazione difensiva tecnica della stessa consulenza, sono comprese nelle spese processuali che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare (salvo che il Giudice nell'esercizio del potere di cui all'articolo 92 primo comma c.p.c. le ritenga superflue o eccessive) e che la parte ha l'onere di chiedere nella nota spese ex articolo 75 disp. att. c.p.c. depositata al momento del passaggio in decisione della causa (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 10173 del 2015, Corte di cassazione n. 30289 del
2019 e Corte di cassazione Sezioni unite n. 16990 del 2017).
Tanto premesso, proprio perché il rimborso delle spese sostenute dal danneggiato
31 per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale e per la redazione della consulenza tecnica di parte, in quanto voce di danno emergente, è assoggettato per le suesposte ragioni agli oneri di domanda, allegazione e prova, anche con riferimento all'effettivo esborso (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 6422
del 2017), gravanti sulla parte interessata secondo le ordinarie scansioni temporali, ritiene questo Giudice che nel caso che ci occupa, in cui non risulta dalla documentazione prodotta da che l'importo indicato Parte_1
nell'atto introduttivo (euro 1.500,00) sia stato effettivamente corrisposto dalla danneggiata al proprio consulente tecnico di parte, la liquidazione della relativa voce di danno non può essere riconosciuta all'attrice.
Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale, invece, spetta a
[...]
il risarcimento del danno biologico, inteso come lesione dell'integrità Parte_1
psico-fisica, che prescinde dalla capacità del danneggiato di produrre reddito, senza alcun incremento per la personalizzazione.
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più recente, inaugurato dalla sentenza n. 26972 del 2008 della Corte di cassazione a Sezioni Unite, da un lato, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale..) risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno e, dall'altro, il riconoscimento al danneggiato del risarcimento del danno non patrimoniale non è subordinato alla configurabilità di un fatto-reato, dovendo il riferimento contenuto nell'articolo 2059 c.c. ai casi previsti dalla legge essere esteso, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale: pertanto, il danno biologico, il danno morale e qualsiasi pregiudizio di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica devono essere risarciti,
32 indipendentemente dalla configurabilità di un reato, non come autonome voci di danno, ma come componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale in sede di personalizzazione del danno.
A tal fine è necessario che ogni sub-specie di danno alla persona venga allegata e provata dal danneggiato in attuazione del principio di allegazione e di prova che regola il processo civile (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
13992 del 2018 e Corte di cassazione n. 7964 del 2020).
Con particolare riferimento al danno esistenziale, dal momento che il grado di invalidità permanente esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, resta escluso in sede di personalizzazione del danno il risarcimento di ulteriori voci descrittive di tale pregiudizio (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) che non siano state specificamente allegate e provate al fine di consentire una valutazione di maggiore gravità del danno complessivo subito dalla vittima e di incrementare l'importo dovuto a titolo di risarcimento in sede di personalizzazione della liquidazione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 339 del 2016: il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento,
Corte di cassazione n. 23778 del 2014 e Corte di cassazione n. 21716 del 2013).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa in sede di liquidazione del danno non patrimoniale non può essere riconosciuta all'attrice la personalizzazione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico, per carenza di allegazione, prima ancora che di prova: infatti, si è limitata a Parte_1
chiedere il risarcimento del danno esistenziale senza allegare a fondamento di tale
33 domanda alcuna circostanza fattuale indice dell'alterazione delle proprie abitudini di vita e delle proprie relazioni familiari e sociali né circostanze specifiche che possano consentire una valutazione di maggiore gravità del danno complessivo subito.
Deve, invece, essere risarcito il danno alla salute sotto il profilo del danno GE riportato da in seguito alla condotta negligente tenuta Parte_1
dai sanitari nell'esecuzione dell'intervento chirurgico.
Il danno lamentato è qualificabile come danno GE differenziale, in quanto le conseguenze dannose lamentate dall'attrice si sono concretizzate in un aggravamento dei postumi permanenti che la vittima, anche se in minor misura, avrebbe comunque riportato, anche in assenza del comportamento negligente ed imperito del sanitario: avrebbe comunque riportato postumi Parte_1
permanenti fisiologicamente conseguenti alla patologia da cui era affetta
(calcolosi della colecisti) e all'intervento chirurgico, anche qualora lo stesso intervento fosse stato correttamente eseguito.
Tale preesistenza è stata aggravata dalle erronee manovre chirurgiche eseguite nel corso della colecistectomia laparoscopica che hanno determinato una lesione della via biliare tale da rendere necessari ulteriori interventi chirurgici in laparotomia e un intervento di ricostruzione della parete addominale.
Il nominato Collegio ha accertato che i postumi permanenti della lesione subita da complessivamente riscontrati incidono sull'integrità psico-fisica Parte_1
della paziente nella misura del 30%, mentre dall'intervento di colecistectomia eseguito correttamente sarebbero residuati postumi nella misura del 5%, a cui si è aggiunto, quindi, un aggravamento degli stessi nella misura del 25% imputabile alla condotta commissiva colposa dei sanitari. Pertanto, la negligenza dei chirurghi che hanno adoperato una erronea tecnica esecutiva dell'intervento,
34 rendendo conseguentemente necessari ulteriori interventi chirurgici per risolvere le complicanze derivate dalle lesione della via biliare, hanno cagionato alla paziente un danno GE differenziale pari al 25%, il quale ha impedito all'attrice di attendere alle sue ordinarie occupazioni per un periodo complessivo di 130 giorni, di cui 70 giorni di inabilità temporanea totale, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% e 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%.
Quanto ai parametri per la liquidazione del danno differenziale, la giurisprudenza di legittimità, a fronte delle incertezze emerse nella prassi sui criteri di calcolo da applicare in concreto, ha chiarito, con orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi, che il danno c.d. GE (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo (Corte di cassazione n. 26117 del 2021).
Sempre con riferimento ai criteri per la liquidazione del danno all'integrità psico- fisica subito dalla paziente, occorre rilevare che in tema di responsabilità sanitaria appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche ai fatti lesivi verificatisi prima dell'entrata in vigore dell'articolo 7 quarto comma della legge n. 24 del 2017, che richiama il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle Tabelle elaborate ai sensi degli articoli 138
e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) e ai giudizi pendenti a quella data in relazione ai quali non si sia formato il giudicato interno sul quantum è applicabile la suddetta disciplina, in quanto la stessa non incide sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità, ma si rivolge direttamente al Giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità nella liquidazione equitativa del danno (si veda in tal senso Corte
35 di cassazione n. 28990 del 2019) e deve ritenersi che, escluso - a fronte di un danno alla salute con postumi permanenti inquadrabili nella categoria delle macropermanenti (postumi superiori al 9%) - il ricorso agli specifici criteri di liquidazione del danno da micropermanenti previsti dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 per l'ipotesi in cui il danno sia derivato dalla circolazione dei veicoli a motore ed esclusa l'applicabilità della Tabella Unica
Nazionale per la liquidazione del danno biologico causato da sinistri stradali introdotta dal d.p.r. n. 12 del 2025 in attuazione della norma dettata dall'articolo
138 del Decreto legislativo n. 209 del 2005, dal momento che l'articolo 5 del suddetto d.p.r. prevede che lo stesso di applica per la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore, appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale più recente che attribuisce efficacia para- normativa alle Tabelle per la liquidazione del danno alla persona elaborate dal
Tribunale di Milano, in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c., richiamato dall'articolo 2056 c.c., assicurando nel contempo uniformità di giudizio nella liquidazione di danni omogenei (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 8532 del 2020,
Corte di cassazione n. 11754 del 2018, Corte di cassazione n. 27562 del 2017 e
Corte di cassazione n. 12408 del 2011).
Facendo applicazione dei suddetti parametri, liquidato il danno all'integrità psico- fisica complessivamente riportato da e accertato dal Collegio Parte_1
medico - utilizzando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024
e tenendo conto dell'età della danneggiata all'epoca del fatto dannoso (51 anni), della durata dell'inabilità e della natura e dell'entità delle lesioni (30%) - nella somma complessiva di euro 112.660,00 (risultante dal prodotto del valore punto corrispondente alla lesione riportata e del grado di invalidità permanente, cui va applicato il coefficiente demoltiplicatore corrispondente all'età del danneggiato al
36 momento dell'illecito), da tale importo deve essere detratta la somma complessiva di euro 6.531,00, corrispondente alla liquidazione del danno alla salute per i postumi permanenti che la paziente avrebbe comunque riportato in assenza dell'erroneo trattamento chirurgico quale conseguenza delle lesioni subite in seguito all'iter chirurgico correttamente eseguito per la rimozione della colecisti in laparoscopia (3%).
All'esito di tale operazione matematica, il danno GE differenziale subito da a causa del comportamento imperito dei sanitari che la Parte_1
sottoposero all'intervento chirurgico presso il reparto di Chirurgia d'Urgenza dell'ED di e che deve esserle riconosciuto in questa sede, deve CP_1
essere liquidato nella somma complessiva di euro 106.129,00.
Spetta, poi, alla danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale per invalidità temporanea nella misura di complessivi euro 8.442,00, di cui euro 5.292,00 per inabilità temporanea totale (euro 84,00 x 63 giorni), escludendo i giorni di inabilità temporanea assoluta in cui in caso di intervento eseguito correttamente la paziente sarebbe stata ricoverata (7 giorni), euro
1.890,00 per inabilità temporanea parziale al 75% (euro 63,00 x 30 giorni) ed euro
1.260,00 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 42,00 x 30 giorni), tenendo conto della iniziale impossibilità per la paziente e della successiva difficoltà di attendere alle sue consuete occupazioni nel periodo di convalescenza determinato dalle conseguenze dell'intervento erroneamente eseguito ed espungendo dall'indennità giornaliera prevista dalla Tabelle di Milano per l'inabilità temporanea, assoluta e parziale, pari ad euro 115,00 al giorno per l'inabilità temporanea assoluta, la percentuale relativa alla liquidazione del danno da sofferenza soggettiva (euro 31,00).
37 Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da l' Parte_1 [...]
deve essere condannata al pagamento in suo Controparte_1
favore della somma complessiva di euro 208.109,13, di cui euro 93.538,13 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed euro 114.571,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Venendo in rilievo un debito di valore, sull'importo complessivo liquidato a favore dell'attrice devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) di anno in anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo dalla data del fatto dannoso (26-10-2010) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
L'accoglimento della domanda principale proposta da nei Parte_1
confronti dell' rende necessario l'esame Controparte_1
dalla domanda di manleva tempestivamente formulata da quest'ultima nei confronti della dalla quale era Controparte_4
assicurata in forza della polizza n. 0021467.
in qualità di rappresentante processuale di oltre CP_2 Controparte_3
ad aver richiesto il rispetto dei limiti del massimale previsto dalla polizza, ha eccepito la limitazione quantitativa dell'operatività della polizza stessa sul presupposto che il regolamento contrattuale sottoscritto fra le parti all'articolo 3.3. prevedeva che per ciascun sinistro rimanesse a carico del contraente il risarcimento dei danni per un importo pari al 20%.
Premesso che risulta acquisita al processo la prova della stipula del contratto di assicurazione in virtù del quale Controparte_1
ha chiesto di essere manlevata dalle conseguenze eventualmente
[...]
38 pregiudizievoli del giudizio sia documentalmente (si veda la polizza prodotta al n.
2 nel fascicolo della struttura sanitaria convenuta) sia alla luce della condotta processuale tenuta dalla compagnia assicuratrice, la quale non ne ha contestato in modo specifico l'esistenza, limitandosi a richiedere, in caso di accoglimento della domanda di garanzia, il rispetto del massimale, la copertura assicurativa nei confronti della risulta Controparte_1
ampiamente operante nel caso di specie in ragione della capienza del massimale
(euro 5.000.000). Quanto alla riduzione dell'importo dovuto dall'assicuratore in ragione della previsione del 20% posto a carico dell'assicurato eccepita dalla compagnia assicuratrice, la circostanza invocata dall'assicuratore non ha trovato riscontro probatorio, dal momento che non è stato prodotto in giudizio il regolamento contrattuale necessario per verificare l'esistenza della clausola relativa alla franchigia, sicché, non essendo stato adempiuto l'onere probatorio incombente sulla compagnia assicuratrice ai sensi dell'articolo 2697 c.c., deve essere integralmente accolta la domanda di manleva formulata dall'
[...]
nei confronti della Controparte_1 Controparte_3
la quale deve essere condannata a tenere indenne l'assicurato da ogni
[...]
pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dalla sua condanna al risarcimento del danno provocato dalla condotta colposa dei suoi dipendenti, comprese le spese del giudizio e le spese di C.T.U.
Gli attori hanno chiesto, poi, ha chiesto la condanna dell' Controparte_1
al risarcimento del danno per lite temeraria in caso di
[...]
resistenza in giudizio con colpa grave.
I presupposti della responsabilità processuale aggravata prevista dall'articolo 96 primo comma c.p.c. sono costituiti sul piano processuale dalla domanda formulata dalla parte vittoriosa, sul piano soggettivo dalla configurabilità del dolo o della colpa grave (intesa come consapevolezza oppure ignoranza derivante dal mancato
39 uso di un minimo di diligenza della infondatezza della propria testi difensiva oppure del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi utilizzati per agire oppure per resistere in giudizio) in capo alla parte soccombente e sul piano oggettivo dalla totale soccombenza e dal danno subito dalla parte vittoriosa. Di questi elementi, in quanto fatti costitutivi della sua pretesa, la parte che faccia valere tale responsabilità deve fornire la prova, dimostrando in particolare la concreta ed effettiva esistenza di un danno riconducibile sul piano causale al comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente e la configurabilità in tale comportamento perlomeno di una colpa grave (si vedano Corte di cassazione n.
1722 del 1982, Corte di cassazione n. 1341 del 1991 e Corte di cassazione n.
13355 del 2004).
Né la previsione del potere del Giudice di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno appare idonea di per sé ad esonerare la parte interessata dall'onere di fornire elementi probatori necessari, posto che la liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza e che sia soltanto oggettivamente impossibile o particolarmente difficile procedere alla sua quantificazione (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 477 del 1983 e Corte di cassazione n. 4310 del 2018).
Nel caso che ci occupa, a parte la considerazione che, stante la peculiarità dell'accertamento dell'inadempimento imputabile alla struttura sanitaria, soltanto nel corso del giudizio è stata accertata la dedotta responsabilità dei medici ivi operanti, l'attrice vittoriosa non ha neanche provato che dal comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente sia derivato, con un rapporto di causalità adeguata, un danno patrimoniale effettivo e concreto, sicchè la domanda risarcitoria dalla stessa avanzata ai sensi dell'articolo 96 primo comma c.p.a. deve essere rigettata.
40 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti fra gli attori e la struttura sanitaria convenuta ritiene questo Giudice che, con la precisazione che il rigetto della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria attiene ad una domanda meramente accessoria e, quindi, non determina un'ipotesi di soccombenza parziale o reciproca (Corte di cassazione n. 14813 del 2020) - in considerazione della difesa congiunta prestata dal medesimo procuratore per attrice vittoriosa, e per , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e attori soccombenti -
[...] Parte_4 Parte_5
ricorrano i presupposti per disporre la compensazione per metà delle spese di giudizio, che nella restante parte seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell' Controparte_1
devono essere attribuite all'avv. Massimiliano Galella per
[...]
dichiarato anticipo e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e applicando i valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro
41 ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n.
147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Nei rapporti fra la struttura sanitaria convenuta e il proprio assicuratore le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della compagnia assicuratrice e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e applicando i valori minimi (in considerazione della esigua complessità della domanda di manleva) dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022.
Infine, le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell'
[...]
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
RE, pronunciando definitivamente sulla domanda principale proposta, con atto di citazione notificato in data 6-6-2013, da Parte_1 Parte_2
, e nei
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
confronti dell' e sulla Controparte_1
domanda di garanzia proposta, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 6-2-2014, dall'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo
42 di Potenza nei confronti di (e, per Controparte_4
essa, quale rappresentante processuale , ogni contraria istanza, CP_2
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda principale proposta da , Parte_2 Parte_3
e nei confronti
[...] Parte_4 Parte_5
dell' ; Controparte_1
- accoglie la domanda principale proposta da e, per l'effetto, Parte_1
condanna l' al pagamento in Controparte_1
suo favore della somma complessiva di euro 208.109,13 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 26-10-2010 e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;
- accoglie la domanda di garanzia proposta dall' Controparte_1
e, per l'effetto, condanna in qualità di
[...] CP_2
rappresentante processuale di a tenere indenne la stessa dal Controparte_3
pagamento delle somme liquidate a suo carico in favore di Parte_1
comprese le spese processuali e le spese di C.T.U.;
- accoglie la domanda di garanzia proposta dall' Controparte_1
e, per l'effetto, condanna la
[...] Controparte_4
e, per essa, la mandataria a tenere indenne la struttura sanitaria
[...] CP_2
dal pagamento delle somme liquidate a suo carico in favore di Parte_1
comprese le spese processuali e le spese di C.T.U.;
- condanna l' al pagamento Controparte_1
in favore di di metà delle spese processuali, quota che liquida Parte_1
nell'importo complessivo di euro 7.519,18, di cui euro per esborsi 467,68 ed euro
7.051,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori
43 come per legge, da attribuire all'avv. Massimiliano Galella per dichiarato anticipo;
- compensa le restanti spese processuali nei rapporti fra gli attori e la struttura sanitaria convenuta;
- condanna la e, per essa, la Controparte_4
mandataria al pagamento in favore dell' CP_2 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
[...]
7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge:
- pone definitivamente a carico dell' Controparte_1
il pagamento delle spese relative alla C.T.U., liquidate con separato
[...]
decreto.
Potenza, 28-10-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella RE
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