CASS
Sentenza 28 maggio 2021
Sentenza 28 maggio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2021, n. 21295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21295 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: • AN WU nato in [...] il [...] avverso la sentenza in data 15/01/2016 della Corte di Appello di Roma • PARTE CIVILE: CI CIo visti gli atti, la sentenza e il ricorso, definito con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n.137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere dott. UIi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 15/01/2016 la Corte di Appello di Roma confermava la pronuncia del locale tribunale emessa il 06/05/2013 con la quale AN UJ era stato condannato alla pena di tre mesi di reclusione, in continuazione con altra condanna irrevocabile, perché ritenuto responsabile del reato di ricettazione di merce recante marchio contraffatto;
confermava altresì la condanna dell'imputato al risarcimento del danno morale in favore della parte civile CIo CI spa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21295 Anno 2021 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 11/05/2021 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, sulla base di due motivi con i quali ha eccepito la violazione di legge (art. 157 cod. pen.) per l'erronea determinazione del termine prescrizionale, non avendo i giudici di merito individuato correttamente il dies a quo, da riferirsi al reato presupposto e non alla data dell'accertamento a seguito di perquisizione;
la violazione di legge per l'impossibilità di configurare un danno morale in capo ad una persona giuridica. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi. Per quanto attiene al primo motivo è pur vero che si è sostenuto in giurisprudenza che ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del "favor rei" in prossimità della data di commissione del reato presupposto;
nel caso di specie tuttavia manca qualsiasi elemento idoneo ad individuare l'epoca della violazione del diritto di autore ex art. 474 cod. pen. o della ricezione della merce contraffatta (nessun accertamento specifico risulta effettuato dai giudici di merito;
sul punto anche il motivo di ricorso è quanto mai vago, per il generico riferimento ai fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Roma del 03/06/2009, non allegata e, comunque, per quanto si evince dal testo della sentenza impugnata, relativa al medesimo accertamento eseguito presso l'esercizio commerciale dell'imputato, il 10/04/2016). 4. Il secondo motivo è reiterativo, avendo la corte territoriale, con argomentazioni puntuali con le quali il ricorrente non si confronta, rilevato che il risarcimento del danno liquidato alla società titolare del diritto di esclusiva del marchio contraffatto si riferisce ad un pregiudizio non patrimoniale, senz'altro riconosciuto dalla giurisprudenza, correttamente individuato e circoscritto dal tribunale, ancorchè con riferimento ad un sintagma (morale) che mal si concilia con l'assenza di fisicità della persona giuridica. Ciò che rileva è l'esistenza di un danno riconducibile alla accertata violazione del diritto d'autore. 5. Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
r 4 2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente p UI AgostinaccWo OV ER t —
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 15/01/2016 la Corte di Appello di Roma confermava la pronuncia del locale tribunale emessa il 06/05/2013 con la quale AN UJ era stato condannato alla pena di tre mesi di reclusione, in continuazione con altra condanna irrevocabile, perché ritenuto responsabile del reato di ricettazione di merce recante marchio contraffatto;
confermava altresì la condanna dell'imputato al risarcimento del danno morale in favore della parte civile CIo CI spa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21295 Anno 2021 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 11/05/2021 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, sulla base di due motivi con i quali ha eccepito la violazione di legge (art. 157 cod. pen.) per l'erronea determinazione del termine prescrizionale, non avendo i giudici di merito individuato correttamente il dies a quo, da riferirsi al reato presupposto e non alla data dell'accertamento a seguito di perquisizione;
la violazione di legge per l'impossibilità di configurare un danno morale in capo ad una persona giuridica. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi. Per quanto attiene al primo motivo è pur vero che si è sostenuto in giurisprudenza che ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del "favor rei" in prossimità della data di commissione del reato presupposto;
nel caso di specie tuttavia manca qualsiasi elemento idoneo ad individuare l'epoca della violazione del diritto di autore ex art. 474 cod. pen. o della ricezione della merce contraffatta (nessun accertamento specifico risulta effettuato dai giudici di merito;
sul punto anche il motivo di ricorso è quanto mai vago, per il generico riferimento ai fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Roma del 03/06/2009, non allegata e, comunque, per quanto si evince dal testo della sentenza impugnata, relativa al medesimo accertamento eseguito presso l'esercizio commerciale dell'imputato, il 10/04/2016). 4. Il secondo motivo è reiterativo, avendo la corte territoriale, con argomentazioni puntuali con le quali il ricorrente non si confronta, rilevato che il risarcimento del danno liquidato alla società titolare del diritto di esclusiva del marchio contraffatto si riferisce ad un pregiudizio non patrimoniale, senz'altro riconosciuto dalla giurisprudenza, correttamente individuato e circoscritto dal tribunale, ancorchè con riferimento ad un sintagma (morale) che mal si concilia con l'assenza di fisicità della persona giuridica. Ciò che rileva è l'esistenza di un danno riconducibile alla accertata violazione del diritto d'autore. 5. Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
r 4 2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente p UI AgostinaccWo OV ER t —