Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino, nella causa civile iscritta al n° 934 /2022 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. PIETRO
Parte_1
CARINZIO
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
CP_1
con l'Avv. DI GLORIA MARCO
- convenuto -
All'esito dell'udienza del 3.3.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.,
ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/02/2022, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' domandando “nel merito, in ogni caso, dichiari, nullo e/o CP_1 annulli con qualsiasi statuizione l'impugnato avviso di addebito n. 596 2021 00036571 41
000, recante l'importo di € 9.067,07, formato dall' il 09.12.2021 e notificato con raccomandata con avviso di ricevimento in data 24.01.2021 nonché ogni ulteriore atto o
- per l'effetto, dichiari che nulla è dovuto in relazione all'impugnato avviso di addebito da parte dell'Ing. all Parte_1
- in subordine, senza recesso dalle superiori domande, ridetermini la misura delle sanzioni, applicando le norme più favorevoli all'opponente”.
Costituitosi in giudizio, l' contestava la fondatezza del ricorso, di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
Nelle more del giudizio parte ricorrente deduceva di voler aderire alla rottamazione quater e con le note del 22.3.2024 produceva provvedimento di adesione con indicazione delle somme da versare e relativa quietanza di pagamento degli importi corrisposti.
Sulla comune richiesta dei procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni della parte ricorrente in ordine all'avvenuta adesione alla rottamazione quater e al pagamento degli importi dovuti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi al comportamento della parte ricorrente, che ha aderito alla procedura di definizione agevolata, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 6.3.2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino