CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/11/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 251/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Laura D'Amelio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 251/2023 promossa da:
e con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 Parte_2
APPELLANTE contro
; , e con il patrocinio CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 dell'Avv. CASTELLINI GIULIO PERI contumace CP_5
APPELLATO
avverso la sentenza n. 791/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto pubblicata il
21/12/2022
CONCLUSIONI
Per la parte appellante : Parte_1 Parte_2
-Piaccia All'Ecc.ma Corte Di Appello di FIRENZE,contrariis rejectis, accogliere l'appello proposto avverso la sentenza N. 791 del Tribunale
ORDINARIO CIVILE di GROSSETO,in data 21/12/2022 , sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc ,pubblicata mediante lettura alle parti presenti,allegata al pagina 1 di 10 verbale di udienza in data di cui innanzi, non notificata,e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita in conformità a quanto risulta dall'elaborato peritale procedere ad attribuire in proprietà esclusiva alle parti in causa i beni come di seguito:
A)Ai sigg. ER , ER , ER , ER , ER Luisa, CP_1 CP_2 CP_5 CP_4 indivisamente fra loro,
-Appartamento residenziale sito in Pitigliano (GR) Piazza della Repubblica n. 214, in catasto al foglio 32 particella 1472 Sub 5 CTG A/2 CL. 1 vani 6,56 sup.catastale
114 mq. Rendita euro 386,05.
B)Ai Sigg. e , in parti uguali indivise fra loro, Parte_1 Parte_2
-Locale negozio in Pitigliano (GR) via Roma n. 53, in catasto al foglio 32 particella 1334 Sub 2 CTG C/1 Cl. 4 Cons. 45 mq. sup.Catastale 57 mq. Rendita euro 453,19.
-Terreno agricolo arborato in agro di Pitigliano (GR) della superficie di mq. 1340, in catasto al foglio 32 particella 9 Cl. 5 sup. Mq. 1340 Redd. Dom. 0,69 Redd Agr.
0,35;
-Terreno agricolo in agro di Pitigliano (GR) della superficie di mq. 2915
In catasto al foglio 32 particella 18 Cl. 5 sup. Mq. 2915 Red Dom. 1,51
Redd. Agr. 0,75
-Terreno agricolo in agro di Pitigliano (GR) della superficie di mq. 2055 In catasto al foglio 32 part. 1458 Cl. 5 mq. 2055 Redd Dom. 1,06 Redd. Agr. 0,53
-Terreno agricolo in agro di Pitigliano (GR) della superficie di Mq. 240
In catasto al foglio 32 part.1459 Cl. 5 mq.240 Redd. Dom. 0,12 Redd. Agr. 0,06;
-Terreno agricolo in agro di Pitigliano(GR) della supeficie di mq. 480
In catasto al foglio 33 particella 348 Cl. 5 Redd. Dom. 0,25 e Redd. Agr. 0,12.
Ponendo a carico,dei sigg. , e in solido CP_1 CP_2 CP_5 CP_4 CP_3 fra loro, il versamento in favore dei Sigg. Laura e la somma di Parte_2 euro 29.000,00 (ventinovemila/00) a titolo di conguaglio.
Condannare i convenuti Sigg. ,in solido fra loro,alle spese di entrambi i CP_1 giudizi.
Per la parte appellata : pagina 2 di 10 ammettere prova per interrogatorio formale degli appellanti e per testimoni sul seguente capitolo: …
Nel merito affinché l'Ecc.ma Corte attribuisca:
A) Ai sigg. , , ER per 2/8 ciascuno e a CP_1 CP_2 CP_5 CP_4
e , per 1/8 ciascuno, la proprietà indivisa del seguente bene: CP_3
- Appartamento residenziale sito in Pitigliano (GR) Piazza della Repubblica n. 214, in catasto al foglio 32 particella 1472 Sub 5 CTG A/2 CL. 1 vani 6,56 sup. catastale 114 mq. Rendita euro 386,05.
B) Ai Sigg. e , in parti uguali indivise fra loro, Parte_1 Parte_2
- Locale negozio in Pitigliano (GR) via Roma n. 53, in catasto al foglio 32 particella 1334 Sub 2 CTG C/1 Cl. 4 Cons. 45 mq. sup. Catastale 57 mq. Rendita euro 453,19.
-Terreno agricolo arborato in agro di Pitigliano (GR) della superficie di mq. 1340, in catasto al foglio 32 particella 9 Cl. 5 sup. Mq. 1340 Redd. Dom. 0,69 Redd Agr.
0,35;
-Terreno agricolo in agro di Pitigliano (GR) della superficie di mq. 2915, in catasto al foglio 32 particella 18 Cl. 5 sup. Mq. 2915 Red Dom. 1,51 Redd. Agr. 0,75;
-Terreno agricolo in agro di Pitigliano (GR) della superficie di mq. 2055, in catasto al foglio 32 part. 1458 Cl. 5 mq. 2055 Redd Dom. 1,06 Redd. Agr. 0,53;
-Terreno agricolo in agro di Pitigliano (GR) della superficie di Mq. 240,in catasto al foglio 32 part.1459 Cl. 5 mq.240 Redd. Dom. 0,12 Redd. Agr. 0,06;
-Terreno agricolo in agro di Pitigliano(GR) della supeficie di mq. 480, in catasto al foglio 33 particella 348 Cl. 5 Redd. Dom. 0,25 e Redd. Agr. 0,12.
Disporre inoltre il versamento a carico dei sigg. CP_1 CP_2
e in solido fra loro e internamente pro-quota, Parte_3 CP_4 CP_3 in favore dei Sig.ri e in solido fra loro, Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 10 quantificandolo nella somma di € 14.000,00 (euro quattordicimila/00), ovvero in una somma non superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) a titolo di conguaglio.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio secondo normativa ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle stesse, ovvero in ulteriore subordine, con spese a carico della parte contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e , impugnano la sentenza del T. Grosseto, con la quale Parte_4 Pt_2 vengono rigettate le richieste delle parti e compensate le spese di lite.
Sostengono che il rigetto basato sulla mancata dimostrazione attraverso titoli della proprietà dei beni caduti in successione, sia errata, poiché era stata depositata su ordine del precedente G.I., certificazione notarile. Inoltre constava la non contestazione dei condividenti.
Si costituivano , , e i quali si rimettevano a giustizia CP_2 CP_1 CP_3 CP_4 in punto di prova dei beni caduti in successione non contestando la divisine operata sui beni immobili. Nel resto rilevavano: “La CTU espletata in primo grado, assunta a fondamento della convocazione ex art. 789 c.p.c. quale progetto di divisione, oltre all'assegnazione dei beni immobili che appare ben accolta dalle parti, ha previsto un conguaglio di € 29.000,00 da corrispondersi da parte dei convenuti agli attori CP_2 Parte_1
a) Sulla proprietà dei beni mobili
Il CTU ha effettuato la formazione dei lotti e stabilito l'entità del conguaglio valutando anche alcuni vecchi beni mobili rinvenuti nell'appartamento sito in
Piazza della Repubblica 24, dei quali i convenuti ER hanno rivendicato tempestivamente la loro proprietà esclusiva. Peraltro anche l'attribuzione del valore a questi beni era risultata prima facie eccessiva e senza giustificazioni oggettive. Pertanto i convenuti avevano richiesto al CTU che tali beni fossero esclusi dalla valutazione della comunione e non calcolati ai fini del conguaglio. Il
CTU, palesemente errando su entrambe le eccezioni sollevate, non ne ha tenuto conto, confermando l'entità del conguaglio resa in prima stesura di relazione.” pagina 4 di 10 In ogni caso rilevavano che la divisione dei beni mobili non era mai stata richiesta. Infine eccepivano sul. “b) Valore assegnato ai beni mobili
Dal verbale di udienza del 18.05.2022 si evince che il Giudice aveva disposto la richiesta di chiarimenti relativa alla perizia depositata, poiché <<il ctu ha risposto solo genericamente alle osservazioni rivoltegli dall'avv. ferrazza>>
(allora difensore di parte , invitandolo a prendere <<specifica posizione sulle cp_2 osservazioni oggi ribadite a verbale>>. La risposta del CTU in relazione alla valutazione dei beni è stata <<la stima effettua (ta) forfettariamente pari a < i>
15.000,00 € si ritiene corretta>> (sic!). Ora, non vi è chi non veda che una risposta di questo tipo è ancora più generica di quanto assunto in precedenza, rasentando quasi una sorta di supponenza. Non può non ravvedersi in tutto ciò una valutazione del tutto apodittica, sfornita del benché mimino fondamento, tanto che correttamente la difesa dei signori ER, nelle note conclusive, ha invocato l'intervento del Giudice, peritus peritotum, al fine di rimuovere questa notevole incongruenza.
è rimasto contumace, così come in primo grado. Parte_3
In data 3 dicembre 2024 veniva fissata la udienza per la discussione del progetto di divisione.
Si trascrive per comodità il verbale della udienza del 18 marzo 2025 successiva al deposito della integrazione peritale del ctu Per_1
sono comparsi per:
e l'avv. ANTONIO M. RIBET anche in Parte_1 Parte_2 sostituzione dell'avv. LUCIBELLO ANDREA;
e l'avv. CASTELLINI CP_2 CP_3 CP_4 CP_1
GIULIO;
nessuno. Parte_3
E altresì presente il Geom. CTU incaricato, che deposita il Persona_2
pagina 5 di 10 progetto di divisione, riservandosi il deposito anche in PCT.
Le parti dichiarano di approvare il progetto di divisione, come integrato dal CTU.
L'avv. Castellini fa presente che nel verbale di udienza del 4 Marzo scorso si è incorsi in un difetto di trascrizione, in quanto manca una parte dell'interpretazione dell'art. 794 c.p.c., peraltro già indicata in comparsa di costituzione. Pertanto la corretta verbalizzazione è: L'avv. Castellini rappresenta che il contumace dà per approvato il progetto di divisione, se rispetto alla domanda non sono introdotti nuovi beni nel progetto stesso. Ferme restando le doglianze già sollevate in comparsa di costituzione, si rileva comunque che il progetto di divisione redatto dal Geom. appare formalmente impostato in modo corretto, allorché è Per_1 stato indicato il compendio da assegnare ai signori quale unicum indiviso. CP_2
Dunque, per i signori , e , approva il CP_2 Controparte_6 CP_4 progetto redatto dal Geom. Viene altresì accolto il suggerimento del Per_1
Presidente e pertanto i suddetti signori ER sono disponibili a consegnare la somma di € 3.000,00 ai signori a titolo di compartecipazione alle spese Parte_1 generali per la divisione, con spese legali dei due gradi di giudizio integralmente compensate. Se ritenuti sussistenti tutti i presupposti da parte dell'Ecc.ma Corte, chiede procedersi alla divisione, come sopra.
L'avv. Ribet dichiara di non accogliere il suggerimento della Presidente Relatrice in punto di compartecipazione alle spese, ritenendo la cifra proposta non sufficiente
a coprire gli esborsi sostenuti;
chiede la condanna delle controparte alle spese ed alle competenze del grado di appello.
Al contumace era stato notificato il progetto di divisione. Parte_3
Le parti hanno concluso alla udienza del 18 marzo 2025.
L'appello è da accogliere laddove censura la sentenza del I Giudice che non ha ritenuto la prova della proprietà dei beni caduti nella comunione. Essa non era mai stata contestata dai convenuti costituiti in I grado : Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 11/05/2025, n. 12505 Nei giudizi di scioglimento della comunione ereditaria, la prova della comproprietà dei beni dividendi non richiede il rigore necessario per l'azione di rivendicazione o di accertamento positivo della pagina 6 di 10 proprietà, essendo sufficiente la prova indiziaria se la comune proprietà è incontroversa tra i condividenti. È vero che è sempre rimastyo Parte_3 contumace e la contumacia non equivale e non contestazione, ma è anche vero che il Giudice aveva a disposizione la certificazione notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, che confermavano le allegazioni di 6 condividenti su 7.
Ciò premesso sulla fondatezza dell'appello, le parti hanno sostanzialmente aderito al progetto divisionale, ad esclusione di cui tuttavia era stato notificato CP_5 il progetto, che viene quindi fatto proprio dal Collegio: ne consegue la seguente attribuzione di beni e determinazione di conguagli :
: Appartamento e beni mobili in Pitigliano (GR) Piazza della Repubblica Parte_5
n° 214
ASSEGNATO A:
- per la quota di 1/4 della piena proprietà; CP_1
- ER per la quota di 1/4 della piena proprietà; CP_2
- per la quota di 1/4 della piena proprietà; Parte_3
- ER per la quota di 1/8 della piena proprietà; CP_3
- ER per la quota di 1/8 della piena proprietà. CP_4
CONGUAGLIO CHE I SIG.RI PERI DEVONO VERSARE AI SIG.RI RD =
Valore lotto 191.000,00 – Valore complessivo quota 164.800,00 = € 26.200,00, così suddiviso:
- per € 6.550,00; CP_1
- ER per € 6.550,00; CP_2
- per € 6.550,00; Parte_3
- per € 3.275,00; CP_3
- per € 3.275,00. CP_4
LOTTO n. 2: Negozio in Pitigliano (GR), via Roma n°53 + Terreni in Pitigliano pagina 7 di 10 (GR) Foglio 32, Particelle 9, 18, 1458, 1459 e Foglio 33, Particella 348
ASSEGNATO A:
- per la quota di 1/2 della piena proprietà; Parte_1
- per la quota di 1/2 della piena proprietà. Parte_2
CONGUAGLIO CHE I SIG.RI RD DEVONO RICEVERE DAI SIG.RI = CP_1
Valore complessivo quota 99.200,00 – Valore lotto 73.000,00 (Negozio: €
65.000,00 + Terreni € 8.000,00) = € 26.200,00, così suddiviso:
- per € 13.100,00; Parte_1
- per € 13.100,00. Parte_2
***
Il conguaglio non può essere posto a carico solidale dei debitori trattandosi di debito ereditario : Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 14/12/2009, n. 26170 Nel caso di divisione ereditaria, ove vi siano più coeredi debitori di conguagli in denaro, e più coeredi creditori di conguagli, non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti tenuti al pagamento in favore dei coeredi creditori, senza però che si debba pervenire a statuire reciproche obbligazioni proporzionali all'ammontare del debito e del credito di ciascuno, potendo ciascun creditore di conguaglio, nei limiti dei proprio credito, soddisfarsi interamente nei confronti di uno solo dei debitori, nei limiti del conguaglio da questi dovuto.
I beni mobili non sono stati oggetto di richiesta di scioglimento né in I grado né in questo grado e non se ne è disposta la valutazione né le parti hanno concluso in alcun modo sul punto.
Quanto alle spese, inapplicabile il criterio giurisprudenziale relativo alla quota in contestazione ( non essendovi contestazione sui beni da dividere e neppure sul quomodo ) tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo, che ha visto parte attrice attuale appellante onerarsi dell'attività giurisdizionale ed extra giurisdizionale proponendo la azione e l'appello, laddove sostanzialmente non vi è mai stato conflitto in ordine alla divisione dei beni, appare opportuno disporne la pagina 8 di 10 compensazione per un mezzo ponendo il residuo mezzo a carico delle parti appellate ( valore indeterminabile complessità bassa valori medi ) .
Le spese di ctu del i e ii grado che hanno giovato ad entrambi sono divise per un mezzo e poste a carico di ciascuna parte processuale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 791/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto da e Pt_1
nei confronti di , , , e Parte_2 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
Parte_3
la riforma, dichiara aperto lo scioglimento della comunione ereditaria tra le dette parti, assegna a
- per la quota di 1/4 della piena proprietà; CP_1
- ER per la quota di 1/4 della piena proprietà; CP_2
- per la quota di 1/4 della piena proprietà; Parte_3
- ER per la quota di 1/8 della piena proprietà; CP_3
- ER per la quota di 1/8 della piena proprietà. CP_4
LOTTO n. 1: Appartamento e beni mobili in Pitigliano (GR) Piazza della Repubblica
n° 214 L'unità è identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Pitigliano nel
Foglio di mappa 32, Particella 1412, Sub. 5, Categoria A/2, Classe 1, Conistenza
6,5 vani, Superficie Catastale 114 mq, Rendita Euro 386,05.
CONGUAGLIO CHE I PERI DEVONO VERSARE AI SIG.RI RD € 26.200,00, così suddiviso:
- ER per € 6.550,00; CP_1
- ER per € 6.550,00; CP_2
- ER per € 6.550,00; CP_5
- ER per € 3.275,00; CP_3
- ER per € 3.275,00. CP_4
ASSEGNA A:
- per la quota di 1/2 della piena proprietà; Parte_1
pagina 9 di 10 - per la quota di 1/2 della piena proprietà. Parte_2
Assegna a
2: Negozio in Pitigilano (GR), via Roma n°53 L'unità è identificata al Pt_5
Catasto Fabbricati del Comune di Pitigliano nel Foglio di mappa 32,Particella
1334, Sub. 2, Categoria C/1, Classe 4, Consistenza 45 mq, Superficie Catastale
57 mq, Rendita Euro 453,19.
Terreni in Pitigliano (GR) C - Terreni Agricoli in Pitigliano (GR)
I terreni sono costituiti complessivamente da 7.030 mq a seminativo/seminativo arborato e sono censiti nel Catasto Terreni del Comune di Pitigliano come di seguito:
- nel Foglio di mappa 32: Part. 9 (1.340 mq), Part. 18 (2.915 mq), Part. 1458
(2.055 mq) situati sul versante nord della rocca di Pitigliano e Part. 1459 (240 mq) ricadente sulla strada bianca "Panoramica";
- nel Foglio di mappa 33: Part. 348 (480 mq) posizionata sul versante sud della rocca.
Pone le spese di ctu di I e II grado per un mezzo a carico di e Parte_1
e per l'altro mezzo a carico di , , , Pt_2 CP_1 CP_2 Parte_3
e . CP_3 CP_4
Compensa tra le parti le spese di I e II grado per la metà .
Pone il residuo mezzo a carico di , ER , ER , ER CP_1 CP_2 CP_5
e- in solido tra loro e lo liquida quanto al I grado in € 3800 CP_3 CP_4 quanto al II grado in € 4900 per compensi oltre rimborso forfetario IVA e CAP di legge. .
Firenze 15 ottobre 2025
La Presidente
dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Laura D'Amelio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 251/2023 promossa da:
e con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 Parte_2
APPELLANTE contro
; , e con il patrocinio CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 dell'Avv. CASTELLINI GIULIO PERI contumace CP_5
APPELLATO
avverso la sentenza n. 791/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto pubblicata il
21/12/2022
CONCLUSIONI
Per la parte appellante : Parte_1 Parte_2
-Piaccia All'Ecc.ma Corte Di Appello di FIRENZE,contrariis rejectis, accogliere l'appello proposto avverso la sentenza N. 791 del Tribunale
ORDINARIO CIVILE di GROSSETO,in data 21/12/2022 , sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc ,pubblicata mediante lettura alle parti presenti,allegata al pagina 1 di 10 verbale di udienza in data di cui innanzi, non notificata,e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita in conformità a quanto risulta dall'elaborato peritale procedere ad attribuire in proprietà esclusiva alle parti in causa i beni come di seguito:
A)Ai sigg. ER , ER , ER , ER , ER Luisa, CP_1 CP_2 CP_5 CP_4 indivisamente fra loro,
-Appartamento residenziale sito in Pitigliano (GR) Piazza della Repubblica n. 214, in catasto al foglio 32 particella 1472 Sub 5 CTG A/2 CL. 1 vani 6,56 sup.catastale
114 mq. Rendita euro 386,05.
B)Ai Sigg. e , in parti uguali indivise fra loro, Parte_1 Parte_2
-Locale negozio in Pitigliano (GR) via Roma n. 53, in catasto al foglio 32 particella 1334 Sub 2 CTG C/1 Cl. 4 Cons. 45 mq. sup.Catastale 57 mq. Rendita euro 453,19.
-Terreno agricolo arborato in agro di Pitigliano (GR) della superficie di mq. 1340, in catasto al foglio 32 particella 9 Cl. 5 sup. Mq. 1340 Redd. Dom. 0,69 Redd Agr.
0,35;
-Terreno agricolo in agro di Pitigliano (GR) della superficie di mq. 2915
In catasto al foglio 32 particella 18 Cl. 5 sup. Mq. 2915 Red Dom. 1,51
Redd. Agr. 0,75
-Terreno agricolo in agro di Pitigliano (GR) della superficie di mq. 2055 In catasto al foglio 32 part. 1458 Cl. 5 mq. 2055 Redd Dom. 1,06 Redd. Agr. 0,53
-Terreno agricolo in agro di Pitigliano (GR) della superficie di Mq. 240
In catasto al foglio 32 part.1459 Cl. 5 mq.240 Redd. Dom. 0,12 Redd. Agr. 0,06;
-Terreno agricolo in agro di Pitigliano(GR) della supeficie di mq. 480
In catasto al foglio 33 particella 348 Cl. 5 Redd. Dom. 0,25 e Redd. Agr. 0,12.
Ponendo a carico,dei sigg. , e in solido CP_1 CP_2 CP_5 CP_4 CP_3 fra loro, il versamento in favore dei Sigg. Laura e la somma di Parte_2 euro 29.000,00 (ventinovemila/00) a titolo di conguaglio.
Condannare i convenuti Sigg. ,in solido fra loro,alle spese di entrambi i CP_1 giudizi.
Per la parte appellata : pagina 2 di 10 ammettere prova per interrogatorio formale degli appellanti e per testimoni sul seguente capitolo: …
Nel merito affinché l'Ecc.ma Corte attribuisca:
A) Ai sigg. , , ER per 2/8 ciascuno e a CP_1 CP_2 CP_5 CP_4
e , per 1/8 ciascuno, la proprietà indivisa del seguente bene: CP_3
- Appartamento residenziale sito in Pitigliano (GR) Piazza della Repubblica n. 214, in catasto al foglio 32 particella 1472 Sub 5 CTG A/2 CL. 1 vani 6,56 sup. catastale 114 mq. Rendita euro 386,05.
B) Ai Sigg. e , in parti uguali indivise fra loro, Parte_1 Parte_2
- Locale negozio in Pitigliano (GR) via Roma n. 53, in catasto al foglio 32 particella 1334 Sub 2 CTG C/1 Cl. 4 Cons. 45 mq. sup. Catastale 57 mq. Rendita euro 453,19.
-Terreno agricolo arborato in agro di Pitigliano (GR) della superficie di mq. 1340, in catasto al foglio 32 particella 9 Cl. 5 sup. Mq. 1340 Redd. Dom. 0,69 Redd Agr.
0,35;
-Terreno agricolo in agro di Pitigliano (GR) della superficie di mq. 2915, in catasto al foglio 32 particella 18 Cl. 5 sup. Mq. 2915 Red Dom. 1,51 Redd. Agr. 0,75;
-Terreno agricolo in agro di Pitigliano (GR) della superficie di mq. 2055, in catasto al foglio 32 part. 1458 Cl. 5 mq. 2055 Redd Dom. 1,06 Redd. Agr. 0,53;
-Terreno agricolo in agro di Pitigliano (GR) della superficie di Mq. 240,in catasto al foglio 32 part.1459 Cl. 5 mq.240 Redd. Dom. 0,12 Redd. Agr. 0,06;
-Terreno agricolo in agro di Pitigliano(GR) della supeficie di mq. 480, in catasto al foglio 33 particella 348 Cl. 5 Redd. Dom. 0,25 e Redd. Agr. 0,12.
Disporre inoltre il versamento a carico dei sigg. CP_1 CP_2
e in solido fra loro e internamente pro-quota, Parte_3 CP_4 CP_3 in favore dei Sig.ri e in solido fra loro, Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 10 quantificandolo nella somma di € 14.000,00 (euro quattordicimila/00), ovvero in una somma non superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) a titolo di conguaglio.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio secondo normativa ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle stesse, ovvero in ulteriore subordine, con spese a carico della parte contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e , impugnano la sentenza del T. Grosseto, con la quale Parte_4 Pt_2 vengono rigettate le richieste delle parti e compensate le spese di lite.
Sostengono che il rigetto basato sulla mancata dimostrazione attraverso titoli della proprietà dei beni caduti in successione, sia errata, poiché era stata depositata su ordine del precedente G.I., certificazione notarile. Inoltre constava la non contestazione dei condividenti.
Si costituivano , , e i quali si rimettevano a giustizia CP_2 CP_1 CP_3 CP_4 in punto di prova dei beni caduti in successione non contestando la divisine operata sui beni immobili. Nel resto rilevavano: “La CTU espletata in primo grado, assunta a fondamento della convocazione ex art. 789 c.p.c. quale progetto di divisione, oltre all'assegnazione dei beni immobili che appare ben accolta dalle parti, ha previsto un conguaglio di € 29.000,00 da corrispondersi da parte dei convenuti agli attori CP_2 Parte_1
a) Sulla proprietà dei beni mobili
Il CTU ha effettuato la formazione dei lotti e stabilito l'entità del conguaglio valutando anche alcuni vecchi beni mobili rinvenuti nell'appartamento sito in
Piazza della Repubblica 24, dei quali i convenuti ER hanno rivendicato tempestivamente la loro proprietà esclusiva. Peraltro anche l'attribuzione del valore a questi beni era risultata prima facie eccessiva e senza giustificazioni oggettive. Pertanto i convenuti avevano richiesto al CTU che tali beni fossero esclusi dalla valutazione della comunione e non calcolati ai fini del conguaglio. Il
CTU, palesemente errando su entrambe le eccezioni sollevate, non ne ha tenuto conto, confermando l'entità del conguaglio resa in prima stesura di relazione.” pagina 4 di 10 In ogni caso rilevavano che la divisione dei beni mobili non era mai stata richiesta. Infine eccepivano sul. “b) Valore assegnato ai beni mobili
Dal verbale di udienza del 18.05.2022 si evince che il Giudice aveva disposto la richiesta di chiarimenti relativa alla perizia depositata, poiché <<il ctu ha risposto solo genericamente alle osservazioni rivoltegli dall'avv. ferrazza>>
(allora difensore di parte , invitandolo a prendere <<specifica posizione sulle cp_2 osservazioni oggi ribadite a verbale>>. La risposta del CTU in relazione alla valutazione dei beni è stata <<la stima effettua (ta) forfettariamente pari a < i>
15.000,00 € si ritiene corretta>> (sic!). Ora, non vi è chi non veda che una risposta di questo tipo è ancora più generica di quanto assunto in precedenza, rasentando quasi una sorta di supponenza. Non può non ravvedersi in tutto ciò una valutazione del tutto apodittica, sfornita del benché mimino fondamento, tanto che correttamente la difesa dei signori ER, nelle note conclusive, ha invocato l'intervento del Giudice, peritus peritotum, al fine di rimuovere questa notevole incongruenza.
è rimasto contumace, così come in primo grado. Parte_3
In data 3 dicembre 2024 veniva fissata la udienza per la discussione del progetto di divisione.
Si trascrive per comodità il verbale della udienza del 18 marzo 2025 successiva al deposito della integrazione peritale del ctu Per_1
sono comparsi per:
e l'avv. ANTONIO M. RIBET anche in Parte_1 Parte_2 sostituzione dell'avv. LUCIBELLO ANDREA;
e l'avv. CASTELLINI CP_2 CP_3 CP_4 CP_1
GIULIO;
nessuno. Parte_3
E altresì presente il Geom. CTU incaricato, che deposita il Persona_2
pagina 5 di 10 progetto di divisione, riservandosi il deposito anche in PCT.
Le parti dichiarano di approvare il progetto di divisione, come integrato dal CTU.
L'avv. Castellini fa presente che nel verbale di udienza del 4 Marzo scorso si è incorsi in un difetto di trascrizione, in quanto manca una parte dell'interpretazione dell'art. 794 c.p.c., peraltro già indicata in comparsa di costituzione. Pertanto la corretta verbalizzazione è: L'avv. Castellini rappresenta che il contumace dà per approvato il progetto di divisione, se rispetto alla domanda non sono introdotti nuovi beni nel progetto stesso. Ferme restando le doglianze già sollevate in comparsa di costituzione, si rileva comunque che il progetto di divisione redatto dal Geom. appare formalmente impostato in modo corretto, allorché è Per_1 stato indicato il compendio da assegnare ai signori quale unicum indiviso. CP_2
Dunque, per i signori , e , approva il CP_2 Controparte_6 CP_4 progetto redatto dal Geom. Viene altresì accolto il suggerimento del Per_1
Presidente e pertanto i suddetti signori ER sono disponibili a consegnare la somma di € 3.000,00 ai signori a titolo di compartecipazione alle spese Parte_1 generali per la divisione, con spese legali dei due gradi di giudizio integralmente compensate. Se ritenuti sussistenti tutti i presupposti da parte dell'Ecc.ma Corte, chiede procedersi alla divisione, come sopra.
L'avv. Ribet dichiara di non accogliere il suggerimento della Presidente Relatrice in punto di compartecipazione alle spese, ritenendo la cifra proposta non sufficiente
a coprire gli esborsi sostenuti;
chiede la condanna delle controparte alle spese ed alle competenze del grado di appello.
Al contumace era stato notificato il progetto di divisione. Parte_3
Le parti hanno concluso alla udienza del 18 marzo 2025.
L'appello è da accogliere laddove censura la sentenza del I Giudice che non ha ritenuto la prova della proprietà dei beni caduti nella comunione. Essa non era mai stata contestata dai convenuti costituiti in I grado : Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 11/05/2025, n. 12505 Nei giudizi di scioglimento della comunione ereditaria, la prova della comproprietà dei beni dividendi non richiede il rigore necessario per l'azione di rivendicazione o di accertamento positivo della pagina 6 di 10 proprietà, essendo sufficiente la prova indiziaria se la comune proprietà è incontroversa tra i condividenti. È vero che è sempre rimastyo Parte_3 contumace e la contumacia non equivale e non contestazione, ma è anche vero che il Giudice aveva a disposizione la certificazione notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, che confermavano le allegazioni di 6 condividenti su 7.
Ciò premesso sulla fondatezza dell'appello, le parti hanno sostanzialmente aderito al progetto divisionale, ad esclusione di cui tuttavia era stato notificato CP_5 il progetto, che viene quindi fatto proprio dal Collegio: ne consegue la seguente attribuzione di beni e determinazione di conguagli :
: Appartamento e beni mobili in Pitigliano (GR) Piazza della Repubblica Parte_5
n° 214
ASSEGNATO A:
- per la quota di 1/4 della piena proprietà; CP_1
- ER per la quota di 1/4 della piena proprietà; CP_2
- per la quota di 1/4 della piena proprietà; Parte_3
- ER per la quota di 1/8 della piena proprietà; CP_3
- ER per la quota di 1/8 della piena proprietà. CP_4
CONGUAGLIO CHE I SIG.RI PERI DEVONO VERSARE AI SIG.RI RD =
Valore lotto 191.000,00 – Valore complessivo quota 164.800,00 = € 26.200,00, così suddiviso:
- per € 6.550,00; CP_1
- ER per € 6.550,00; CP_2
- per € 6.550,00; Parte_3
- per € 3.275,00; CP_3
- per € 3.275,00. CP_4
LOTTO n. 2: Negozio in Pitigliano (GR), via Roma n°53 + Terreni in Pitigliano pagina 7 di 10 (GR) Foglio 32, Particelle 9, 18, 1458, 1459 e Foglio 33, Particella 348
ASSEGNATO A:
- per la quota di 1/2 della piena proprietà; Parte_1
- per la quota di 1/2 della piena proprietà. Parte_2
CONGUAGLIO CHE I SIG.RI RD DEVONO RICEVERE DAI SIG.RI = CP_1
Valore complessivo quota 99.200,00 – Valore lotto 73.000,00 (Negozio: €
65.000,00 + Terreni € 8.000,00) = € 26.200,00, così suddiviso:
- per € 13.100,00; Parte_1
- per € 13.100,00. Parte_2
***
Il conguaglio non può essere posto a carico solidale dei debitori trattandosi di debito ereditario : Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 14/12/2009, n. 26170 Nel caso di divisione ereditaria, ove vi siano più coeredi debitori di conguagli in denaro, e più coeredi creditori di conguagli, non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti tenuti al pagamento in favore dei coeredi creditori, senza però che si debba pervenire a statuire reciproche obbligazioni proporzionali all'ammontare del debito e del credito di ciascuno, potendo ciascun creditore di conguaglio, nei limiti dei proprio credito, soddisfarsi interamente nei confronti di uno solo dei debitori, nei limiti del conguaglio da questi dovuto.
I beni mobili non sono stati oggetto di richiesta di scioglimento né in I grado né in questo grado e non se ne è disposta la valutazione né le parti hanno concluso in alcun modo sul punto.
Quanto alle spese, inapplicabile il criterio giurisprudenziale relativo alla quota in contestazione ( non essendovi contestazione sui beni da dividere e neppure sul quomodo ) tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo, che ha visto parte attrice attuale appellante onerarsi dell'attività giurisdizionale ed extra giurisdizionale proponendo la azione e l'appello, laddove sostanzialmente non vi è mai stato conflitto in ordine alla divisione dei beni, appare opportuno disporne la pagina 8 di 10 compensazione per un mezzo ponendo il residuo mezzo a carico delle parti appellate ( valore indeterminabile complessità bassa valori medi ) .
Le spese di ctu del i e ii grado che hanno giovato ad entrambi sono divise per un mezzo e poste a carico di ciascuna parte processuale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 791/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto da e Pt_1
nei confronti di , , , e Parte_2 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
Parte_3
la riforma, dichiara aperto lo scioglimento della comunione ereditaria tra le dette parti, assegna a
- per la quota di 1/4 della piena proprietà; CP_1
- ER per la quota di 1/4 della piena proprietà; CP_2
- per la quota di 1/4 della piena proprietà; Parte_3
- ER per la quota di 1/8 della piena proprietà; CP_3
- ER per la quota di 1/8 della piena proprietà. CP_4
LOTTO n. 1: Appartamento e beni mobili in Pitigliano (GR) Piazza della Repubblica
n° 214 L'unità è identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Pitigliano nel
Foglio di mappa 32, Particella 1412, Sub. 5, Categoria A/2, Classe 1, Conistenza
6,5 vani, Superficie Catastale 114 mq, Rendita Euro 386,05.
CONGUAGLIO CHE I PERI DEVONO VERSARE AI SIG.RI RD € 26.200,00, così suddiviso:
- ER per € 6.550,00; CP_1
- ER per € 6.550,00; CP_2
- ER per € 6.550,00; CP_5
- ER per € 3.275,00; CP_3
- ER per € 3.275,00. CP_4
ASSEGNA A:
- per la quota di 1/2 della piena proprietà; Parte_1
pagina 9 di 10 - per la quota di 1/2 della piena proprietà. Parte_2
Assegna a
2: Negozio in Pitigilano (GR), via Roma n°53 L'unità è identificata al Pt_5
Catasto Fabbricati del Comune di Pitigliano nel Foglio di mappa 32,Particella
1334, Sub. 2, Categoria C/1, Classe 4, Consistenza 45 mq, Superficie Catastale
57 mq, Rendita Euro 453,19.
Terreni in Pitigliano (GR) C - Terreni Agricoli in Pitigliano (GR)
I terreni sono costituiti complessivamente da 7.030 mq a seminativo/seminativo arborato e sono censiti nel Catasto Terreni del Comune di Pitigliano come di seguito:
- nel Foglio di mappa 32: Part. 9 (1.340 mq), Part. 18 (2.915 mq), Part. 1458
(2.055 mq) situati sul versante nord della rocca di Pitigliano e Part. 1459 (240 mq) ricadente sulla strada bianca "Panoramica";
- nel Foglio di mappa 33: Part. 348 (480 mq) posizionata sul versante sud della rocca.
Pone le spese di ctu di I e II grado per un mezzo a carico di e Parte_1
e per l'altro mezzo a carico di , , , Pt_2 CP_1 CP_2 Parte_3
e . CP_3 CP_4
Compensa tra le parti le spese di I e II grado per la metà .
Pone il residuo mezzo a carico di , ER , ER , ER CP_1 CP_2 CP_5
e- in solido tra loro e lo liquida quanto al I grado in € 3800 CP_3 CP_4 quanto al II grado in € 4900 per compensi oltre rimborso forfetario IVA e CAP di legge. .
Firenze 15 ottobre 2025
La Presidente
dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10