TAR Roma, sez. 1B, sentenza 14/03/2026, n. 4780
TAR
Sentenza 14 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Il Collegio ritiene che la pretesa della ricorrente non riguardi una revisione prezzi determinata da una clausola contrattuale con margini di discrezionalità per la P.A., ma l'applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento prezzi introdotto direttamente dalla legge. L'adeguamento prezzi previsto dal D.L. 50/2022 non è subordinato a una valutazione discrezionale della P.A., ma deve essere riconosciuto d'ufficio sulla base di parametri fissati dal legislatore. Di conseguenza, non sussiste alcun potere valutativo della stazione appaltante che giustifichi l'attrazione della controversia nella giurisdizione amministrativa. Il rapporto tra la ricorrente e il Ministero della Difesa, nella fase esecutiva del contratto, è pienamente paritetico, atteso che la P.A., sussistendo i presupposti previsti dalla legge, è tenuta a riconoscere l'adeguamento nella misura ivi indicata attraverso il rinvio a prezzari prestabiliti senza alcuna discrezionalità.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Il Collegio ritiene che la pretesa della ricorrente non riguardi una revisione prezzi determinata da una clausola contrattuale con margini di discrezionalità per la P.A., ma l'applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento prezzi introdotto direttamente dalla legge. L'adeguamento prezzi previsto dal D.L. 50/2022 non è subordinato a una valutazione discrezionale della P.A., ma deve essere riconosciuto d'ufficio sulla base di parametri fissati dal legislatore. Di conseguenza, non sussiste alcun potere valutativo della stazione appaltante che giustifichi l'attrazione della controversia nella giurisdizione amministrativa. Il rapporto tra la ricorrente e il Ministero della Difesa, nella fase esecutiva del contratto, è pienamente paritetico, atteso che la P.A., sussistendo i presupposti previsti dalla legge, è tenuta a riconoscere l'adeguamento nella misura ivi indicata attraverso il rinvio a prezzari prestabiliti senza alcuna discrezionalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 14/03/2026, n. 4780
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4780
    Data del deposito : 14 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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