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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10298 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE
R.G. 23319/2023
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica
D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 23319/2023 Ruolo generale Affari
Conteziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Federica Balzerano;
pec: Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Ruggiero, pec: Email_2
-Appellata –
NONCHE'
C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
- Appellato contumace -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 37068/2023 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 2.10.2023.
Conclusioni: come da atti e verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.3.2022 , convenendo Parte_1 innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli l' ed Controparte_3 il proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
071/2022/9004286123/000 notificatagli in data 3.3.2022, ma limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 071/2017/0076932562/000 avente ad oggetto contravvenzioni al codice della strada dell'importo complessivo di euro 407,26.
L'opponente lamentava, in particolare, l'omessa notificazione degli atti presupposti alla cartella (segnatamente dei verbali di contravvenzione al codice della strada risalenti all'anno 2013), nonché l'invalida notificazione della cartella stessa e la conseguente decadenza o prescrizione dei relativi crediti.
L'attore chiedeva, quindi, l'accertamento dell'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'agente per la riscossione, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva l' , la quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_3
l'inammissibilità dell'opposizione spiegata per non aver l'attore previamente impugnato la prodromica cartella e, quindi, per intangibilità delle pretese creditorie;
sotto altro profilo, evidenziava l'inammissibilità della domanda per tardività, sia se qualificata come opposizione recuperatoria ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011 (non avendo l'opponente proposto la domanda entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella) e sia se qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
(da proporsi entro il termine di venti giorni dalla notificazione della cartella, peraltro dinanzi al Tribunale); nel merito, chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata, atteso che risultava regolarmente notificata la cartella sottesa all'intimazione e oggetto di contestazione, a mezzo pec dell'8.9.2017; contestava, inoltre, la fondatezza della domanda anche in punto di prescrizione del diritto, avendo la notificazione della cartella validamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione del credito (tenuto conto della sospensione dei termini dall'8.3.2020 al 31.08.2021 sancita dalla normativa emergenziale dettata per la pandemia da COVID19); deduceva, infine, il proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le doglianze involgenti attività di competenza esclusiva dell'ente impositore. pag. 2/9 La convenuta chiedeva, quindi, la declaratoria di incompetenza per materia del CP_3 giudice di pace adito o, in caso contrario, il rigetto dell'opposizione spiegata e la condanna alle spese di lite della parte attrice;
in via subordinata ed in caso di accoglimento, la compensazione delle spese di lite.
Non si costituiva, invece, il il quale veniva pertanto dichiarato Controparte_2 contumace.
Il Giudice di Pace di Napoli con sentenza n. 37068 depositata in data 2.10.2023, previa qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., si dichiarava munito della competenza funzionale sulla materia (costituita da contravvenzioni al codice della strada) e della competenza territoriale poiché coincidente con il giudice del luogo dell'esecuzione ai sensi dell'art. 27 c.p.c.; nel merito, accoglieva l'opposizione ritenendo provata la regolare notificazione della cartella sottesa all'intimazione impugnata e, dunque, non prescritto il credito nel periodo compreso tra tale data e quella successiva di notificazione dell'intimazione di pagamento;
compensava, poi, le spese di giudizio tra tutte le parti in causa.
Con atto di citazione notificato in data 9.11.2023 proponeva, Parte_1 quindi, appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando l'erroneità della decisione e chiedendone la riforma.
In particolare, impugnava la sentenza resa dal giudice di prime cure, innanzitutto, per l'omessa pronuncia circa l'intervenuta estinzione del credito per decadenza, non avendo il dimostrato la notificazione degli atti prodromici alla Controparte_2 cartella, costituiti dai verbali di accertamento delle contravvenzioni al codice della strada;
in secondo luogo, invocava la nullità della sentenza impugnata per difetto o vizio di motivazione, non avendo il giudice adeguatamente motivato circa la decisione poi resa;
in terzo luogo, impugnava il capo di sentenza con il quale il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione, sull'errato presupposto dell'intervenuta prova circa la regolare notificazione della cartella sottesa all'intimazione opposta e la conseguente interruzione del termine di prescrizione del credito;
impugnava, altresì, la sentenza di primo grado per non aver il giudice accertato la nullità della cartella sottesa all'intimazione per vizio di motivazione, data la mancata indicazione dei criteri di calcolo delle maggiorazioni applicate a titolo di interessi. pag. 3/9 Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento dell'opposizione e conseguente condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite in suo favore, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva nel presente gravame l' , chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Non si costituiva, invece, il del quale quindi va dichiarata la Controparte_2 contumacia.
Pertanto, all'udienza del 25.09.2025, la causa veniva riservata in decisione.
*****
1. Tanto premesso, l'appello risulta infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito illustrate.
Va premesso che, dato l'effetto devolutivo dell'appello spiegato e la formulazione dei motivi di impugnazione illustrati, è possibile in questa sede riqualificare la domanda di primo grado dell'originario opponente in modo differente da quanto effettuato dal giudice a quo.
Infatti, questo Giudicante reputa non corretta la qualificazione della domanda di primo grado offerta in sentenza e nei termini di una opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. o, meglio, non esclusivamente.
Dalla ricostruzione delle doglianze formulate dinanzi al Giudice di Pace, infatti, risulta che l'opponente avesse, in realtà, esperito tre diverse opposizioni:
- opposizione recuperatoria a verbale ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011, laddove contestava l'omessa notificazione degli atti presupposti alla cartella sottesa all'intimazione impugnata, costituiti dai verbali di contravvenzione al codice della strada e la conseguente estinzione del credito per decadenza, ai sensi dell'art. 201, comma 5, del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (cd. Codice della Strada);
- opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., laddove invocava l'invalidità della notificazione della cartella sottesa all'intimazione impugnata;
- opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., laddove invocava l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per estinzione del credito dovuta a pag. 4/9 prescrizione, maturatasi nel periodo compreso tra la presunta data di notificazione del verbale e quella di ricezione dell'intimazione di pagamento opposta, stante la nullità della notifica della sottesa cartella di pagamento n. 071/2017/0076932562/000.
2. Passando, dunque, al primo motivo di impugnazione proposto da
[...]
e relativo all'omesso accertamento da parte del giudice a quo Parte_1 dell'intervenuta estinzione del credito per decadenza, sul presupposto che non sarebbe provata la notificazione dei verbali presupposti alla cartella n.
071/2017/0076932562/000, a sua volta, sottesa all'intimazione impugnata, la doglianza
è priva di fondamento e va rigettata.
Invero, sebbene risulti del tutto errata, come detto, la qualificazione dell'azione già offerta dal giudice a quo nei termini di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avendo l'opponente espressamente affermato di contestare l'omessa notificazione a monte dei verbali di contravvenzione al codice della strada sottesi alla cartella n.
071/2017/0076932562/000 e, dunque, versandosi nella diversa ipotesi di opposizione recuperatoria a verbale ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011, la doglianza appare, comunque, priva di pregio.
Innanzitutto, risulta del tutto pertinente il richiamo al principio di diritto affermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22080 del 22 settembre 2017, laddove i giudici di legittimità hanno definitivamente chiarito come la doglianza concernente l'omessa notificazione del verbale di contestazione della contravvenzione formulata in seno ad un'opposizione a cartella di pagamento configuri sempre un'opposizione ex art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 e non già un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto tale da proporsi entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella medesima.
Orbene, nel caso di specie l'originario opponente – come detto – contestava anche la validità della notificazione della cartella n. 071/2017/0076932562/000, affermando, quindi, di aver tempestivamente impugnato il primo atto validamente notificatogli, costituito appunto dall'intimazione di pagamento n. 071/2022/9004286123/000.
In questo senso, quindi, va accertato, in via logicamente preordinata, se il terzo motivo di appello, con cui l'appellante impugna anche il capo di sentenza che ha decretato la regolarità della notificazione della cartella n. 071/2017/0076932562/000, fosse o meno pag. 5/9 fondato.
Ebbene, anche il terzo motivo di appello non merita accoglimento e va rigettato, con conferma in parte qua del provvedimento impugnato.
Risulta, infatti, che l'agente della riscossione abbia utilmente provato – fin dal primo grado di giudizio - la regolare notificazione della cartella di pagamento n.
071/2017/0076932562/000 al destinatario , avvenuta a mezzo pec Parte_1 in data 8.9.2017.
Invero, l' produceva sia la pec di trasmissione che Controparte_3 quella di avvenuta consegna della cartella in questione.
Né rilevano le doglianze formulate in primo grado dall' - e riproposte in questa Pt_1 sede – secondo cui la notificazione sarebbe da considerarsi irregolare e, quindi, non validamente effettuata poiché proveniente da indirizzo pec non indicato nei pubblici registri o, comunque, non riconducibile in alcun modo all'agente per la riscossione, piuttosto che per essere stata la cartella inviata in formato digitale non conforme e, comunque, priva di sottoscrizione.
Invero, queste doglianze risultano del tutto inammissibili poiché tardive e, comunque, superabili in base al principio di conservazione degli atti, avendo l'atto comunque raggiunto lo scopo cui era preposto, ovvero quello della piena conoscenza del contenuto all'effettivo destinatario dell'atto; inoltre, l'indirizzo di provenienza conteneva l'espressa indicazione del mittente nella sua dicitura - identificato come “
[...]
” - di modo che nessun dubbio poteva sorgere circa la provenienza e la CP_3 tipologia dell'atto inviato.
Ad ogni buon conto e come detto, simili contestazioni avrebbero dovuto essere proposte a mezzo opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporsi entro il termine di venti giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, dimostrata come avvenuta in data 8.9.2017, attenendo tutte al quomodo dell'azione pre-esecutiva.
Pertanto, la conferma della regolare notificazione della cartella n.
071/2017/0076932562/000 determina il rigetto del primo motivo di impugnazione, attesa l'inammissibilità dell'opposizione di tipo recuperatorio tardivamente proposta.
Invero, l'opponente avrebbe dovuto dolersi dell'omessa notificazione degli atti presupposti alla cartella di pagamento n. 071/2017/0076932562/000 - costituiti dai pag. 6/9 verbali di contravvenzione al codice della strada – entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta notificazione della cartella, incontrovertibilmente intervenuta in data
8.9.2017.
La doglianza era dunque preclusa al momento della ricezione della successiva intimazione di pagamento n. 071/2022/9004286123/000, non avendola tempestivamente proposta avverso la prodromica cartella n. 071/2017/0076932562/000.
3. Altrettanto infondato appare anche il secondo motivo di impugnazione, in base al quale la sentenza di primo grado risulterebbe del tutto viziata per insufficiente, contraddittoria o comunque illogica motivazione, tale da risultare sguarnita di idoneo supporto motivazionale e per essere corredata, in realtà, da motivazione del tutto apparente.
L'infondatezza di tale motivo risiede, infatti, non solo nel fatto che era stato posto a fondamento dell'omessa pronuncia del giudice a quo circa la mancata notificazione dei verbali di contravvenzione al codice della strada, la cui doglianza - come detto - sarebbe risultata, comunque, inammissibile, bensì perché del tutto destituita di fondamento anche relativamente agli altri capi della sentenza odiernamente impugnati.
Si legge, infatti, a pagina 2 della sentenza impugnata: “In mancanza inoltre, di richieste successive istruttorie delle parti la causa viene decisa anche nel merito.
Si costituiva altresì l' che versava in atti, copia Controparte_3 dell'estratto di ruolo e della relata di notifica della cartella di pagamento impugnata
Dunque, l' costituendosi, ha fornito la prova della legittimità Controparte_4 dell'iscrizione a ruolo.
Non vi è prescrizione in quanto dalla data di notifica della cartella a quella della intimazione no non odecorsi i termini prescrizionali.
Tale pronunzia impedisce l'esame di ulteriori questioni.”.
Pare evidente, quindi, che il Giudice di Pace abbia sufficientemente motivato la propria decisione, rigettando l'opposizione proposta per aver riscontrato la regolare notificazione della cartella n. 071/2017/0076932562/000, prodromica all'intimazione impugnata e, quindi, per mancato decorso del termine di prescrizione del credito nel periodo compreso tra tale data e quella di ricezione dell'intimazione di pagamento n.
071/2022/9004286123/000. pag. 7/9 Il giudice di prime cure non poteva dare, dunque, motivazione più chiara e lineare di quella data, di modo che la sentenza risulta immune da vizi di sorta e va, anzi, confermata.
4. Invero, la conferma della regolare notificazione della cartella n.
071/2017/0076932562/000 determina, come detto, il rigetto anche del terzo motivo di appello, teso alla riforma della sentenza impugnata nella parte in cui, come visto, il giudice di prime cure rigettava l'opposizione proposta.
Nella citazione di primo grado, infatti, l'opponente invocava anche l'insussistenza del diritto dell'agente per la riscossione di procedere ad esecuzione forzata data l'intervenuta prescrizione del credito, nel periodo compreso tra la presunta data di notificazione dei verbali e quella di notificazione della intimazione di pagamento n.
071/2022/9004286123/000, stante l'invalidità della notificazione dell'atto intermedio costituito dalla cartella di pagamento n. 071/2017/0076932562/000.
Ebbene, data la piena regolarità della notificazione della cartella, va confermata, invece, la statuizione del giudice di prime cure.
Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 24.11.1981, infatti, la prescrizione applicabile
è quella quinquennale, che decorre dalla data di notificazione della cartella, come detto risalente all'8.9.2017, di modo che tale termine non risultava ancora decorso alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 071/2022/9004286123/000 (ovvero al
3.3.2022).
5. Va, infine, dichiarato del tutto inammissibile il quarto ed ultimo motivo di appello formulato, relativo alla pretesa nullità della cartella di pagamento n.
071/2017/0076932562/000 perché affetta da vizio di motivazione.
Tale doglianza risulta formulata direttamente in secondo grado di giudizio, in palese violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c. e del divieto dei cd. nova in appello, ovvero del divieto di formulare in secondo grado domande ed eccezioni mai precedentemente proposte dinanzi al giudice a quo.
Con la conseguenza che l'appello va interamente rigettato, con piena conferma della sentenza di primo grado.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza in capo a parte appellante e sono liquidate in dispositivo in base al valore della Parte_1 pag. 8/9 causa (scaglione fino ad euro 1.100,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55 del 2014, in applicazione dei valori medi, con esclusione della fase istruttoria (che non ha avuto luogo).
Il rigetto dell'impugnazione comporta sussistano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 37068/2023 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 02.10.2023, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. n. 1807/2022, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia del Controparte_2
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellata , delle spese del presente grado di Controparte_3 giudizio, che si liquidano in euro 462,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
• dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, laddove sia dovuto il pagamento del contributo, a carico dell'appellante . Parte_1
Così deciso in Napoli, il 10.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE
R.G. 23319/2023
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica
D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 23319/2023 Ruolo generale Affari
Conteziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Federica Balzerano;
pec: Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Ruggiero, pec: Email_2
-Appellata –
NONCHE'
C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
- Appellato contumace -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 37068/2023 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 2.10.2023.
Conclusioni: come da atti e verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.3.2022 , convenendo Parte_1 innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli l' ed Controparte_3 il proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
071/2022/9004286123/000 notificatagli in data 3.3.2022, ma limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 071/2017/0076932562/000 avente ad oggetto contravvenzioni al codice della strada dell'importo complessivo di euro 407,26.
L'opponente lamentava, in particolare, l'omessa notificazione degli atti presupposti alla cartella (segnatamente dei verbali di contravvenzione al codice della strada risalenti all'anno 2013), nonché l'invalida notificazione della cartella stessa e la conseguente decadenza o prescrizione dei relativi crediti.
L'attore chiedeva, quindi, l'accertamento dell'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'agente per la riscossione, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva l' , la quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_3
l'inammissibilità dell'opposizione spiegata per non aver l'attore previamente impugnato la prodromica cartella e, quindi, per intangibilità delle pretese creditorie;
sotto altro profilo, evidenziava l'inammissibilità della domanda per tardività, sia se qualificata come opposizione recuperatoria ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011 (non avendo l'opponente proposto la domanda entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella) e sia se qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
(da proporsi entro il termine di venti giorni dalla notificazione della cartella, peraltro dinanzi al Tribunale); nel merito, chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata, atteso che risultava regolarmente notificata la cartella sottesa all'intimazione e oggetto di contestazione, a mezzo pec dell'8.9.2017; contestava, inoltre, la fondatezza della domanda anche in punto di prescrizione del diritto, avendo la notificazione della cartella validamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione del credito (tenuto conto della sospensione dei termini dall'8.3.2020 al 31.08.2021 sancita dalla normativa emergenziale dettata per la pandemia da COVID19); deduceva, infine, il proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le doglianze involgenti attività di competenza esclusiva dell'ente impositore. pag. 2/9 La convenuta chiedeva, quindi, la declaratoria di incompetenza per materia del CP_3 giudice di pace adito o, in caso contrario, il rigetto dell'opposizione spiegata e la condanna alle spese di lite della parte attrice;
in via subordinata ed in caso di accoglimento, la compensazione delle spese di lite.
Non si costituiva, invece, il il quale veniva pertanto dichiarato Controparte_2 contumace.
Il Giudice di Pace di Napoli con sentenza n. 37068 depositata in data 2.10.2023, previa qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., si dichiarava munito della competenza funzionale sulla materia (costituita da contravvenzioni al codice della strada) e della competenza territoriale poiché coincidente con il giudice del luogo dell'esecuzione ai sensi dell'art. 27 c.p.c.; nel merito, accoglieva l'opposizione ritenendo provata la regolare notificazione della cartella sottesa all'intimazione impugnata e, dunque, non prescritto il credito nel periodo compreso tra tale data e quella successiva di notificazione dell'intimazione di pagamento;
compensava, poi, le spese di giudizio tra tutte le parti in causa.
Con atto di citazione notificato in data 9.11.2023 proponeva, Parte_1 quindi, appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando l'erroneità della decisione e chiedendone la riforma.
In particolare, impugnava la sentenza resa dal giudice di prime cure, innanzitutto, per l'omessa pronuncia circa l'intervenuta estinzione del credito per decadenza, non avendo il dimostrato la notificazione degli atti prodromici alla Controparte_2 cartella, costituiti dai verbali di accertamento delle contravvenzioni al codice della strada;
in secondo luogo, invocava la nullità della sentenza impugnata per difetto o vizio di motivazione, non avendo il giudice adeguatamente motivato circa la decisione poi resa;
in terzo luogo, impugnava il capo di sentenza con il quale il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione, sull'errato presupposto dell'intervenuta prova circa la regolare notificazione della cartella sottesa all'intimazione opposta e la conseguente interruzione del termine di prescrizione del credito;
impugnava, altresì, la sentenza di primo grado per non aver il giudice accertato la nullità della cartella sottesa all'intimazione per vizio di motivazione, data la mancata indicazione dei criteri di calcolo delle maggiorazioni applicate a titolo di interessi. pag. 3/9 Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento dell'opposizione e conseguente condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite in suo favore, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva nel presente gravame l' , chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Non si costituiva, invece, il del quale quindi va dichiarata la Controparte_2 contumacia.
Pertanto, all'udienza del 25.09.2025, la causa veniva riservata in decisione.
*****
1. Tanto premesso, l'appello risulta infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito illustrate.
Va premesso che, dato l'effetto devolutivo dell'appello spiegato e la formulazione dei motivi di impugnazione illustrati, è possibile in questa sede riqualificare la domanda di primo grado dell'originario opponente in modo differente da quanto effettuato dal giudice a quo.
Infatti, questo Giudicante reputa non corretta la qualificazione della domanda di primo grado offerta in sentenza e nei termini di una opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. o, meglio, non esclusivamente.
Dalla ricostruzione delle doglianze formulate dinanzi al Giudice di Pace, infatti, risulta che l'opponente avesse, in realtà, esperito tre diverse opposizioni:
- opposizione recuperatoria a verbale ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011, laddove contestava l'omessa notificazione degli atti presupposti alla cartella sottesa all'intimazione impugnata, costituiti dai verbali di contravvenzione al codice della strada e la conseguente estinzione del credito per decadenza, ai sensi dell'art. 201, comma 5, del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (cd. Codice della Strada);
- opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., laddove invocava l'invalidità della notificazione della cartella sottesa all'intimazione impugnata;
- opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., laddove invocava l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per estinzione del credito dovuta a pag. 4/9 prescrizione, maturatasi nel periodo compreso tra la presunta data di notificazione del verbale e quella di ricezione dell'intimazione di pagamento opposta, stante la nullità della notifica della sottesa cartella di pagamento n. 071/2017/0076932562/000.
2. Passando, dunque, al primo motivo di impugnazione proposto da
[...]
e relativo all'omesso accertamento da parte del giudice a quo Parte_1 dell'intervenuta estinzione del credito per decadenza, sul presupposto che non sarebbe provata la notificazione dei verbali presupposti alla cartella n.
071/2017/0076932562/000, a sua volta, sottesa all'intimazione impugnata, la doglianza
è priva di fondamento e va rigettata.
Invero, sebbene risulti del tutto errata, come detto, la qualificazione dell'azione già offerta dal giudice a quo nei termini di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avendo l'opponente espressamente affermato di contestare l'omessa notificazione a monte dei verbali di contravvenzione al codice della strada sottesi alla cartella n.
071/2017/0076932562/000 e, dunque, versandosi nella diversa ipotesi di opposizione recuperatoria a verbale ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011, la doglianza appare, comunque, priva di pregio.
Innanzitutto, risulta del tutto pertinente il richiamo al principio di diritto affermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22080 del 22 settembre 2017, laddove i giudici di legittimità hanno definitivamente chiarito come la doglianza concernente l'omessa notificazione del verbale di contestazione della contravvenzione formulata in seno ad un'opposizione a cartella di pagamento configuri sempre un'opposizione ex art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 e non già un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto tale da proporsi entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella medesima.
Orbene, nel caso di specie l'originario opponente – come detto – contestava anche la validità della notificazione della cartella n. 071/2017/0076932562/000, affermando, quindi, di aver tempestivamente impugnato il primo atto validamente notificatogli, costituito appunto dall'intimazione di pagamento n. 071/2022/9004286123/000.
In questo senso, quindi, va accertato, in via logicamente preordinata, se il terzo motivo di appello, con cui l'appellante impugna anche il capo di sentenza che ha decretato la regolarità della notificazione della cartella n. 071/2017/0076932562/000, fosse o meno pag. 5/9 fondato.
Ebbene, anche il terzo motivo di appello non merita accoglimento e va rigettato, con conferma in parte qua del provvedimento impugnato.
Risulta, infatti, che l'agente della riscossione abbia utilmente provato – fin dal primo grado di giudizio - la regolare notificazione della cartella di pagamento n.
071/2017/0076932562/000 al destinatario , avvenuta a mezzo pec Parte_1 in data 8.9.2017.
Invero, l' produceva sia la pec di trasmissione che Controparte_3 quella di avvenuta consegna della cartella in questione.
Né rilevano le doglianze formulate in primo grado dall' - e riproposte in questa Pt_1 sede – secondo cui la notificazione sarebbe da considerarsi irregolare e, quindi, non validamente effettuata poiché proveniente da indirizzo pec non indicato nei pubblici registri o, comunque, non riconducibile in alcun modo all'agente per la riscossione, piuttosto che per essere stata la cartella inviata in formato digitale non conforme e, comunque, priva di sottoscrizione.
Invero, queste doglianze risultano del tutto inammissibili poiché tardive e, comunque, superabili in base al principio di conservazione degli atti, avendo l'atto comunque raggiunto lo scopo cui era preposto, ovvero quello della piena conoscenza del contenuto all'effettivo destinatario dell'atto; inoltre, l'indirizzo di provenienza conteneva l'espressa indicazione del mittente nella sua dicitura - identificato come “
[...]
” - di modo che nessun dubbio poteva sorgere circa la provenienza e la CP_3 tipologia dell'atto inviato.
Ad ogni buon conto e come detto, simili contestazioni avrebbero dovuto essere proposte a mezzo opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporsi entro il termine di venti giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, dimostrata come avvenuta in data 8.9.2017, attenendo tutte al quomodo dell'azione pre-esecutiva.
Pertanto, la conferma della regolare notificazione della cartella n.
071/2017/0076932562/000 determina il rigetto del primo motivo di impugnazione, attesa l'inammissibilità dell'opposizione di tipo recuperatorio tardivamente proposta.
Invero, l'opponente avrebbe dovuto dolersi dell'omessa notificazione degli atti presupposti alla cartella di pagamento n. 071/2017/0076932562/000 - costituiti dai pag. 6/9 verbali di contravvenzione al codice della strada – entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta notificazione della cartella, incontrovertibilmente intervenuta in data
8.9.2017.
La doglianza era dunque preclusa al momento della ricezione della successiva intimazione di pagamento n. 071/2022/9004286123/000, non avendola tempestivamente proposta avverso la prodromica cartella n. 071/2017/0076932562/000.
3. Altrettanto infondato appare anche il secondo motivo di impugnazione, in base al quale la sentenza di primo grado risulterebbe del tutto viziata per insufficiente, contraddittoria o comunque illogica motivazione, tale da risultare sguarnita di idoneo supporto motivazionale e per essere corredata, in realtà, da motivazione del tutto apparente.
L'infondatezza di tale motivo risiede, infatti, non solo nel fatto che era stato posto a fondamento dell'omessa pronuncia del giudice a quo circa la mancata notificazione dei verbali di contravvenzione al codice della strada, la cui doglianza - come detto - sarebbe risultata, comunque, inammissibile, bensì perché del tutto destituita di fondamento anche relativamente agli altri capi della sentenza odiernamente impugnati.
Si legge, infatti, a pagina 2 della sentenza impugnata: “In mancanza inoltre, di richieste successive istruttorie delle parti la causa viene decisa anche nel merito.
Si costituiva altresì l' che versava in atti, copia Controparte_3 dell'estratto di ruolo e della relata di notifica della cartella di pagamento impugnata
Dunque, l' costituendosi, ha fornito la prova della legittimità Controparte_4 dell'iscrizione a ruolo.
Non vi è prescrizione in quanto dalla data di notifica della cartella a quella della intimazione no non odecorsi i termini prescrizionali.
Tale pronunzia impedisce l'esame di ulteriori questioni.”.
Pare evidente, quindi, che il Giudice di Pace abbia sufficientemente motivato la propria decisione, rigettando l'opposizione proposta per aver riscontrato la regolare notificazione della cartella n. 071/2017/0076932562/000, prodromica all'intimazione impugnata e, quindi, per mancato decorso del termine di prescrizione del credito nel periodo compreso tra tale data e quella di ricezione dell'intimazione di pagamento n.
071/2022/9004286123/000. pag. 7/9 Il giudice di prime cure non poteva dare, dunque, motivazione più chiara e lineare di quella data, di modo che la sentenza risulta immune da vizi di sorta e va, anzi, confermata.
4. Invero, la conferma della regolare notificazione della cartella n.
071/2017/0076932562/000 determina, come detto, il rigetto anche del terzo motivo di appello, teso alla riforma della sentenza impugnata nella parte in cui, come visto, il giudice di prime cure rigettava l'opposizione proposta.
Nella citazione di primo grado, infatti, l'opponente invocava anche l'insussistenza del diritto dell'agente per la riscossione di procedere ad esecuzione forzata data l'intervenuta prescrizione del credito, nel periodo compreso tra la presunta data di notificazione dei verbali e quella di notificazione della intimazione di pagamento n.
071/2022/9004286123/000, stante l'invalidità della notificazione dell'atto intermedio costituito dalla cartella di pagamento n. 071/2017/0076932562/000.
Ebbene, data la piena regolarità della notificazione della cartella, va confermata, invece, la statuizione del giudice di prime cure.
Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 24.11.1981, infatti, la prescrizione applicabile
è quella quinquennale, che decorre dalla data di notificazione della cartella, come detto risalente all'8.9.2017, di modo che tale termine non risultava ancora decorso alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 071/2022/9004286123/000 (ovvero al
3.3.2022).
5. Va, infine, dichiarato del tutto inammissibile il quarto ed ultimo motivo di appello formulato, relativo alla pretesa nullità della cartella di pagamento n.
071/2017/0076932562/000 perché affetta da vizio di motivazione.
Tale doglianza risulta formulata direttamente in secondo grado di giudizio, in palese violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c. e del divieto dei cd. nova in appello, ovvero del divieto di formulare in secondo grado domande ed eccezioni mai precedentemente proposte dinanzi al giudice a quo.
Con la conseguenza che l'appello va interamente rigettato, con piena conferma della sentenza di primo grado.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza in capo a parte appellante e sono liquidate in dispositivo in base al valore della Parte_1 pag. 8/9 causa (scaglione fino ad euro 1.100,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55 del 2014, in applicazione dei valori medi, con esclusione della fase istruttoria (che non ha avuto luogo).
Il rigetto dell'impugnazione comporta sussistano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 37068/2023 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 02.10.2023, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. n. 1807/2022, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia del Controparte_2
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellata , delle spese del presente grado di Controparte_3 giudizio, che si liquidano in euro 462,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
• dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, laddove sia dovuto il pagamento del contributo, a carico dell'appellante . Parte_1
Così deciso in Napoli, il 10.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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