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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4874/2024
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. CO RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. 4874/2024 promossa
DA
), nata a [...] il (C.F.: C.F. 1 Parte_1
21.8.1974, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ester Parma
attore
CONTRO
), nato a [...] il (C.F.: C.F. 2 CP_1
7.12.1976, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Carrer
convenuto
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di Parte_1
"Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria eccezione disattesa e rigettata, così decidere:
In via pregiudiziale:
- dichiarare improcedibile l'azione esecutiva promossa per inesistenza del diritto di credito fatto valere e per difetto di valido titolo esecutivo;
Nel merito
Parte_1 all'opposto per i titoli di
-dichiarare che nulla è dovuto da e conseguentemente dichiararne la cui all'atto di precetto notificato nullità/inefficacia;
In ogni caso:
- spese del giudizio interamente rifuse".
Nell'interesse di CP_1
"chiede all'Intestato Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI: A) IN VIA PRELIMINARE: RIGETTARE ogni avversaria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, in quanto priva dei presupposti legittimanti il relativo accoglimento, oltre che del tutto priva di motivazioni;
B) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: RIGETTARE l'avversaria opposizione, in quanto infondata e pretestuosa per tutti i motivi di fatto e di diritto espressi in atti;
C) IN OGNI CASO: CONDANNARE l'opponente Parte_1 ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., per aver proposto la presente opposizione in assoluta mala fede e quindi condannarla al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio nella misura non inferiore ad Euro 3.500,00 o quella diversa misura che il
Tribunale adito riterrà equa e di giustizia.
D) IN OGNI CASO: CONDANNARE l'opponente Parte_1 α
i compensi e le spese del presente giudizio, rifondere al signor CP_1
maggiorati degli oneri accessori".
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte_1 ha proposto1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, avverso l'atto di precetto notificatole in data 4.7.2024 da CP_1 ed avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 10.302,26 oltre interessi maturati e spese successive.
[...]2. Occorre premettere che, con ricorso congiunto depositato il 14.1.2022, avevano domandato al Tribunale di Monza Parte_1 e CP_1
l'omologazione della separazione personale tra coniugi.
Tra le condizioni della separazione contenute nel ricorso era previsto che “i coniugi
CP_1 si obbligano sin d'ora a vendere la casaParte_1 e coniugale - appartamento e box - sita in Caponago (MB), via San LU n. 25” e che con il ricavato della vendita dell'immobile"la signora Parte_1 corrisponderà al signor CP_1 la somma di € 10.000...".
- all'esito di udienzaCon provvedimento del 12.4.2022 il Tribunale di Monza sostituita dal deposito di note scritte - ha omologato la separazione personale tra i coniugi "alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate nelle deduzioni ex articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, depositate in atti".
Nell'atto di precetto notificato il 4.7.2024, CP_1 ha esposto che l'immobile sito in Caponago, via San LU n. 25 è stato venduto ed ha pertanto intimato a [...] Parte_1 il pagamento di € 10.000, oltre al compenso per la redazione dell'atto di precetto, per complessivi € 10.302,26, e gli interessi successivi.
Parte_1 ha proposto opposizione ai sensi3. Avverso tale atto di precetto dell'art. 615, comma 1, c.p.c. in forza di due distinti motivi.
3.1. Con il primo motivo di opposizione, l'attrice ha rilevato l'assenza di un valido titolo esecutivo in quanto l'impegno a corrispondere € 10.000 in seguito alla vendita dell'immobile, pur riportato nel ricorso per l'omologazione della separazione personale, non era stato riprodotto nelle "dichiarazioni delle parti per la trattazione scritta del procedimento e rinuncia alla comparizione personale”.
3.2. Con il secondo motivo di opposizione, l'attrice ha rilevato altresì l'inesistenza del credito vantato da CP_1 . Segnatamente, l'attrice ha affermato che:
l'immobile sito in Caponago, via San LU n. 25 venne originariamente posto in
•
vendita al prezzo di € 380.000;
. considerata la difficoltà di trovare acquirenti, segnalata dall'agente immobiliare
Testimone_1 , le parti concordemente stabilirono di abbassare il prezzo e di porre in vendita l'immobile per complessivi € 365.000, di cui € 276.000 per l'abitazione e € 89.000 per il capannone/box adiacente alla stessa;
comunicò dinel mese di aprile del 2022, l'agente immobiliare Testimone 1 aver reperito un potenziale acquirente, interessato all'acquisto al prezzo di €
330.000;
considerato che il sig. CP_1 aveva interesse a che l'immobile venisse venduto celermente, ancorché ad un prezzo inferiore a quello previsto, raggiunsero un accordo in forza del quale la sig. Pt_1 avrebbe accettato di vendere
l'immobile ad un prezzo ridotto ed il sig. CP_1 avrebbe a sua volta rinunciato a richiedere l'importo di € 10.000;
• tale accordo venne raggiunto presso gli uffici dell'agente immobiliare [...]
Tes_1 , alla presenza del padre dell'attrice e dell'avv. Deborah Salis,
rappresentante del sig. CP_1 ;
l'esistenza di tale accordo venne confermata dal sig. CP_1 in un messaggio inviato alla sig. Pt_1 in data 11.5.2022 ove - in occasione di un dissidio legato alla gestione del cane affermò "lo stai abbandonando lo hai scritto, dato che nn abito più lì da il 24 di gennaio. Nn chiamo nessun carabiniere adesso andrò per via legale, dato che sulla carta dovevi darmi dei soldi e ho dovuto rinunciare x che seno nn formavi la vendita della casa". Per le ragioni esposte, l'attrice ha eccepito l'inesistenza del credito, stante l'intervenuta rimessione del debito da parte di CP_1 4. CP_1 si è costituito in giudizio ed ha domandato il rigetto dell'opposizione per le seguenti ragioni.
Con riguardo al primo motivo di opposizione, concernente l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, il convenuto ha rilevato che nel decreto di omologazione della separazione personale si fa riferimento alle “condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate nelle deduzioni ex art. 221 comma 4 del decreto legge 19 maggio
2020 n. 34", di talché anche l'impegno a corrispondere in suo favore l'importo di €
10.000, riportato nel ricorso, sarebbe assistito da un valido titolo esecutivo.
Con riguardo al secondo motivo di opposizione, il convenuto ha smentito di avere rimesso il debito ed ha rilevato che la rimessione del debito non può ritenersi come si evince dimostrata dalla conversazione allegata dall'opponente in quanto
Pt 1 ("soldi? Tu hai accettato le condizioni di vendita. dalla risposta della sig.ra
Co non ne hai per l'avvocato si?") l'argomento relativo Pt 2 per una stampante ad o comunque questioni concernenti ai soldi riguardava le spese per la figlia CP_3 il menage familiare.
5. Con ordinanza del 30.11.2024, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è stata rigettata per l'assenza del presupposto del fumus boni iuris.
6. La causa è stata istruita mediante escussione di tre testimoni sul capitolo di prova n. 5 formulato dall'opponente ("vero che il sig. CP_1 insistette perché si vendesse l'immobile al prezzo di € 330.000,00 e che le parti il 26 aprile 2022 si accordarono nel senso che il sig. CP_1 avrebbe rinunciato al credito di € 10.000,00 verso la moglie, concordato in sede di ricorso per la separazione personale, a fronte della disponibilità della sig.ra Pt_1 a vendere la casa di famiglia al prezzo di €
330.000,00").
All'udienza del 17.4.2025 sono stati sentiti:
"Testimone_2 attuale compagno di Parte_1 quale ha
• il sig.
riferito: "non ricordo esattamente la data del 26.4.2022, né ero presente all'interno dell'agenzia immobiliare. Tuttavia, mi trovavo al di fuori dell'agenzia e quando la mia compagna Parte_1 è uscita dall'agenzia le ho chiesto quale fosse il contenuto dell'accordo raggiunto. La stessa mi riferiva che il sig. dell'agenzia immobiliare aveva telefonato in presenza sua, del padre Tes_1 della sig.ra Pt_1 nonché dell'avv. Salis, durante quell'incontro al sig. CP_1 rappresentandogli la presenza di un interessato all'acquisto al prezzo di € 330.000 e il sig. CP_1 avrebbe dichiarato di accettare, rinunciando al credito di € 10.000. Preciso che all'interno dell'agenzia in quel giorno non era ma unicamente la sig.ra Pt_1 con l'agentepresente il sig. CP_1
Tes_1immobiliare sig. il padre e l'avv. Salis"; di professione agente immobiliare, il quale ha riferito: il sig. Testimone_1
•
,
"preciso di essermi occupato della vicenda in qualità di agente immobiliare.
L'immobile venne inizialmente posto in vendita ad un prezzo più elevato, di €
370.000. Quando pervenne l'offerta da un interessato al prezzo di € 330.000 la sottoposi ai sig.ri CP_1 e Pt_1 durante un incontro avuto con loro,
rappresentando la mia opinione in ordine alla convenienza dell'affare, dato che secondo la mia stima l'immobile valeva € 290.000. Vi è stato poi un successivo incontro anche alla presenza del padre della sig.ra Pt 1 al fine di concordare la restituzione di un precedente prestito ma preciso di non ricordare di avere mai sentito il sig. CP_1 dichiarare di rinunciare al proprio credito di € 10.000 nei
Pt_1 non avendo mai sentito parlare di tale importo"; confronti della sig.ra padre di il quale ha riferito: "dichiaro
• il sig. Testimone_3 Parte_1
di essermi recato in una data che non ricordo con precisione ma che potrebbe essere il 26.4.2022 insieme a mia figlia presso l'agenzia Parte_1
immobiliare perché intendevo formulare un'offerta per acquistare l'immobile. In quell'occasione l'agente immobiliare sig. Tes_4 mi disse che non potevo acquistare l'immobile. Preciso di non aver mai sentito direttamente il sig.
CP_1 dichiarare di rinunciare al proprio credito di € 10.000, la circostanza mi è stata riferita probabilmente dal suo ex avvocato, anche se non ricordo bene".
7. All'esito dell'escussione testimoniale il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato i termini di cui all'art. 189 c.p.c. ed alla successiva udienza del 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
8. L'opposizione deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
8.1. Risulta, in primo luogo, infondato il motivo di opposizione secondo cui l'obbligo
CP_1 l'importo di € 10.000 non risulterebbe di corrispondere in favore di da un valido titolo esecutivo.
Si deve premettere, anzitutto, che il decreto di omologazione della separazione personale tra coniugi, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto dal giudice o da un suo ausiliario e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 cod. civ.
Non vi è dubbio, quindi, in ordine all'astratta idoneità del decreto di omologazione della separazione personale tra coniugi a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c. (cfr. in senso conforme, ex multis, Cass. Civ. 15697/2023).
Occorre tuttavia verificare se, tra le condizioni della separazione personale tra coniugi omologate con decreto del Tribunale di Monza del 12.4.2022, vi fosse anche quella concernente l'impegno di a corrispondere in favore di Parte_1
CP_1 l'importo di € 10.000 in seguito alla vendita dell'immobile sito in
Caponago, via San LU n. 25.
Secondo quanto prospettato dall'opponente, tale impegno non sarebbe ricompreso tra quelli oggetto di omologazione da parte del Tribunale di Monza in quanto lo stesso - pur riportato tra le condizioni indicate nel ricorso depositato congiuntamente non sarebbe stato ritrascritto nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
La prospettazione dell'opponente non può essere condivisa alla luce delle seguenti considerazioni:
se, come sostenuto dall'opponente, nelle more tra il deposito del ricorso e il
•
deposito delle note di udienza era stato raggiunto un accordo volto ad espungere tale condizione, ragionevolmente le parti avrebbero dato espressamente atto di tale modifica nelle note scritte. Nelle note scritte, invece, le parti hanno unicamente dichiarato di rinunciare alla comparizione personale delle parti
"confermando le condizioni di cui al ricorso congiunto di separazione personale depositato telematicamente che qui di seguito vengono ritrascritte”: il riferimento alla "conferma" consente di ritenere che le parti non abbiano inteso modificare alcuna delle pattuizioni originarie;
nonostante nelle note scritte non sia effettivamente riportata la condizione
•
relativa all'obbligo di corrispondere l'importo di € 10.000, dall'esame del documento emerge la mancanza della pagina n. 2 (stante la numerazione progressiva n. 1-3-4), ove con ogni probabilità era stata riportata tale condizione;
le condizioni riportate nelle note scritte corrispondono a quelle indicate nel ricorso ai nn. 8-9-10-11-12-13 (ancorché nelle note vengano riportate con una numerazione differente). Ciò dimostra che le parti avevano inteso confermare tutte le condizioni originarie, ivi comprese le prime otto condizioni indicate nel ricorso, non riportate nelle note solo a causa della mancanza della pag. 2: diversamente opinando, peraltro, dovrebbe ritenersi paradossalmente esclusa dall'ambito del decreto di omologazione anche la prima e fondamentale condizione pattuita dai coniugi, ossia che “i coniugi vivranno separati con impegno al reciproco rispetto"; il decreto del Tribunale di Monza del 12.4.2022 ha omologato la separazione
•
personale tra i coniugi Pt_1 e CP_1 "alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate nelle deduzioni ex articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, depositate in atti” e non contiene alcuna menzione ad eventuali modificazioni delle condizioni di separazione rispetto a quelle indicate nel ricorso introduttivo.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve pertanto ritenersi che l'obbligo di corrispondere l'importo di € 10.000 trovi fondamento in un titolo esecutivo, rappresentato dal decreto di omologazione della separazione personale tra coniugi pronunciato dal Tribunale di Monza in data 12.4.2022.
Si precisa, infine, che tale conclusione non viene inficiata dalla circostanza che l'obbligo fosse condizionato alla vendita dell'immobile sito in Caponago, via San
LU n. 25.
Difatti, qualora, come nel caso di specie, il titolo esecutivo documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme (vale a dire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata)
(cfr. Cass. Civ. 52/2023): detta condizione sussiste nel caso di specie, atteso che il fatto successivo determinante l'insorgenza del credito ossia la vendita
-
dell'immobile risulta da un atto avente efficacia di titolo esecutivo, ossia l'atto pubblico di compravendita stipulato tra le parti e i sig. Persona_1 CP_4 e
[...] in data 23.2.2023 (cfr. doc. 7 di parte opponente).
8.2. Acclarata l'esistenza di un valido titolo esecutivo, occorre verificare se - come
sostenuto dall'opponente - il diritto di credito si sia estinto per intervenuta rimessione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c. L'opponente ha infatti esposto che CP_1 le avrebbe comunicato la propria volontà di rinunciare al credito di € 10.000 pur di vendere celermente l'immobile al prezzo di € 330.000, inferiore rispetto a quello originariamente preventivato.
A tal riguardo occorre premettere che - secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Giudice - la remissione del debito di cui all'art. 1236 c.c., pur non essendo soggetta a vincoli di forma, può configurarsi unicamente qualora la volontà abdicativa risulti in maniera inequivoca (cfr. in senso conforme Cass. Civ. 16125/2006 e 7201/2025).
Nel caso di specie, tuttavia, dalla documentazione agli atti e dalle risultanze istruttorie non è emersa in maniera inequivoca la volontà abdicativa in capo a [...]
CP_1.
Per quanto concerne la conversazione tra le parti avvenuta in data 11.5.2022, si osserva anzitutto che l'oggetto della stessa concerneva principalmente dei problemi relativi al funzionamento di una stampante e alla cura dell'animale domestico.
All'interno di tale contesto, la frase pronunciata dal CP_1 ("dato che sulla carta dovevi darmi dei soldi e ho dovuto rinunciare x che seno nn formavi la vendita della casa") non può essere interpretata nel senso di una inequivoca rinuncia al credito di
€ 10.000, considerato che tale dichiarazione è stata effettuata in un periodo in cui stante la recente separazione personale tra coniugi - vi erano molteplici rapporti patrimoniali tra gli stessi e dalla stessa non emerge alcun elemento che consenta di ritenere che il CP_1 si riferisse proprio al credito di € 10.000.
In altri termini, pur essendo astrattamente possibile che il CP_1 si riferisse proprio al credito di € 10.000, la sua dichiarazione dal contenuto generico e pronunciata nell'ambito di una discussione avente tutt'altro oggetto non consente di ritenere con certezza che egli intendesse rinunciare al credito oggetto del presente giudizio.
La circostanza che il CP_1 avesse inteso rinunciare al proprio credito di € 10.000 non è emersa in maniera inequivoca neppure all'esito dell'escussione della prova testimoniale, considerato che:
• l'agente immobiliare Testimone_1 soggetto che secondo la prospettazione dell'opponente sarebbe stato presente al momento della dichiarazione di remissione del debito – ha riferito "di non ricordare di avere mai sentito il sig. CP_1 dichiarare di rinunciare al proprio credito di € 10.000 nei confronti della sig.ra Pt_1 non avendo mai sentito parlare di tale importo";
non sono emersi riscontri oggettivi neppure dalle dichiarazioni rese dal
• "il quale ha riferito di compagno dell'opponente, sig. Testimone_5
essere a conoscenza della remissione del debito in quanto glielo aveva riferito la il quale ha stessa opponente, e dal padre dell'opponente, sig. Testimone_3 dichiarato "preciso di non aver mai sentito direttamente il sig. CP_1
dichiarare di rinunciare al proprio credito di € 10.000, la circostanza mi è stata riferita probabilmente dal suo ex avvocato, anche se non ricordo bene".
Alla luce di quanto esposto, deve conclusivamente escludersi che CP_1
abbia inteso rimettere il debito.
9. In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte convenuta opposta, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'attività svolta anche nella fase cautelare ed avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), secondo valori medi, in complessivi € 5.077 (di cui € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 1.701 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e e IVA come per legge.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., considerata l'oggettiva complessità della questione concernente l'esistenza del titolo esecutivo, la quale consente di escludere la sussistenza dei presupposti della colpa grave o della mala fede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 11.7.2024 da [...]
,così provvede: Parte_1 nei confronti di CP_1
1. Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
lla rifusione delle spese di lite in favore 2. Condanna Parte_1
che si liquidano in € 5.077 oltre al 15% per spese generali, di CP_1
IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Così deciso in Monza, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice
CO RO
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. CO RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. 4874/2024 promossa
DA
), nata a [...] il (C.F.: C.F. 1 Parte_1
21.8.1974, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ester Parma
attore
CONTRO
), nato a [...] il (C.F.: C.F. 2 CP_1
7.12.1976, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Carrer
convenuto
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di Parte_1
"Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria eccezione disattesa e rigettata, così decidere:
In via pregiudiziale:
- dichiarare improcedibile l'azione esecutiva promossa per inesistenza del diritto di credito fatto valere e per difetto di valido titolo esecutivo;
Nel merito
Parte_1 all'opposto per i titoli di
-dichiarare che nulla è dovuto da e conseguentemente dichiararne la cui all'atto di precetto notificato nullità/inefficacia;
In ogni caso:
- spese del giudizio interamente rifuse".
Nell'interesse di CP_1
"chiede all'Intestato Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI: A) IN VIA PRELIMINARE: RIGETTARE ogni avversaria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, in quanto priva dei presupposti legittimanti il relativo accoglimento, oltre che del tutto priva di motivazioni;
B) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: RIGETTARE l'avversaria opposizione, in quanto infondata e pretestuosa per tutti i motivi di fatto e di diritto espressi in atti;
C) IN OGNI CASO: CONDANNARE l'opponente Parte_1 ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., per aver proposto la presente opposizione in assoluta mala fede e quindi condannarla al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio nella misura non inferiore ad Euro 3.500,00 o quella diversa misura che il
Tribunale adito riterrà equa e di giustizia.
D) IN OGNI CASO: CONDANNARE l'opponente Parte_1 α
i compensi e le spese del presente giudizio, rifondere al signor CP_1
maggiorati degli oneri accessori".
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte_1 ha proposto1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, avverso l'atto di precetto notificatole in data 4.7.2024 da CP_1 ed avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 10.302,26 oltre interessi maturati e spese successive.
[...]2. Occorre premettere che, con ricorso congiunto depositato il 14.1.2022, avevano domandato al Tribunale di Monza Parte_1 e CP_1
l'omologazione della separazione personale tra coniugi.
Tra le condizioni della separazione contenute nel ricorso era previsto che “i coniugi
CP_1 si obbligano sin d'ora a vendere la casaParte_1 e coniugale - appartamento e box - sita in Caponago (MB), via San LU n. 25” e che con il ricavato della vendita dell'immobile"la signora Parte_1 corrisponderà al signor CP_1 la somma di € 10.000...".
- all'esito di udienzaCon provvedimento del 12.4.2022 il Tribunale di Monza sostituita dal deposito di note scritte - ha omologato la separazione personale tra i coniugi "alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate nelle deduzioni ex articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, depositate in atti".
Nell'atto di precetto notificato il 4.7.2024, CP_1 ha esposto che l'immobile sito in Caponago, via San LU n. 25 è stato venduto ed ha pertanto intimato a [...] Parte_1 il pagamento di € 10.000, oltre al compenso per la redazione dell'atto di precetto, per complessivi € 10.302,26, e gli interessi successivi.
Parte_1 ha proposto opposizione ai sensi3. Avverso tale atto di precetto dell'art. 615, comma 1, c.p.c. in forza di due distinti motivi.
3.1. Con il primo motivo di opposizione, l'attrice ha rilevato l'assenza di un valido titolo esecutivo in quanto l'impegno a corrispondere € 10.000 in seguito alla vendita dell'immobile, pur riportato nel ricorso per l'omologazione della separazione personale, non era stato riprodotto nelle "dichiarazioni delle parti per la trattazione scritta del procedimento e rinuncia alla comparizione personale”.
3.2. Con il secondo motivo di opposizione, l'attrice ha rilevato altresì l'inesistenza del credito vantato da CP_1 . Segnatamente, l'attrice ha affermato che:
l'immobile sito in Caponago, via San LU n. 25 venne originariamente posto in
•
vendita al prezzo di € 380.000;
. considerata la difficoltà di trovare acquirenti, segnalata dall'agente immobiliare
Testimone_1 , le parti concordemente stabilirono di abbassare il prezzo e di porre in vendita l'immobile per complessivi € 365.000, di cui € 276.000 per l'abitazione e € 89.000 per il capannone/box adiacente alla stessa;
comunicò dinel mese di aprile del 2022, l'agente immobiliare Testimone 1 aver reperito un potenziale acquirente, interessato all'acquisto al prezzo di €
330.000;
considerato che il sig. CP_1 aveva interesse a che l'immobile venisse venduto celermente, ancorché ad un prezzo inferiore a quello previsto, raggiunsero un accordo in forza del quale la sig. Pt_1 avrebbe accettato di vendere
l'immobile ad un prezzo ridotto ed il sig. CP_1 avrebbe a sua volta rinunciato a richiedere l'importo di € 10.000;
• tale accordo venne raggiunto presso gli uffici dell'agente immobiliare [...]
Tes_1 , alla presenza del padre dell'attrice e dell'avv. Deborah Salis,
rappresentante del sig. CP_1 ;
l'esistenza di tale accordo venne confermata dal sig. CP_1 in un messaggio inviato alla sig. Pt_1 in data 11.5.2022 ove - in occasione di un dissidio legato alla gestione del cane affermò "lo stai abbandonando lo hai scritto, dato che nn abito più lì da il 24 di gennaio. Nn chiamo nessun carabiniere adesso andrò per via legale, dato che sulla carta dovevi darmi dei soldi e ho dovuto rinunciare x che seno nn formavi la vendita della casa". Per le ragioni esposte, l'attrice ha eccepito l'inesistenza del credito, stante l'intervenuta rimessione del debito da parte di CP_1 4. CP_1 si è costituito in giudizio ed ha domandato il rigetto dell'opposizione per le seguenti ragioni.
Con riguardo al primo motivo di opposizione, concernente l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, il convenuto ha rilevato che nel decreto di omologazione della separazione personale si fa riferimento alle “condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate nelle deduzioni ex art. 221 comma 4 del decreto legge 19 maggio
2020 n. 34", di talché anche l'impegno a corrispondere in suo favore l'importo di €
10.000, riportato nel ricorso, sarebbe assistito da un valido titolo esecutivo.
Con riguardo al secondo motivo di opposizione, il convenuto ha smentito di avere rimesso il debito ed ha rilevato che la rimessione del debito non può ritenersi come si evince dimostrata dalla conversazione allegata dall'opponente in quanto
Pt 1 ("soldi? Tu hai accettato le condizioni di vendita. dalla risposta della sig.ra
Co non ne hai per l'avvocato si?") l'argomento relativo Pt 2 per una stampante ad o comunque questioni concernenti ai soldi riguardava le spese per la figlia CP_3 il menage familiare.
5. Con ordinanza del 30.11.2024, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è stata rigettata per l'assenza del presupposto del fumus boni iuris.
6. La causa è stata istruita mediante escussione di tre testimoni sul capitolo di prova n. 5 formulato dall'opponente ("vero che il sig. CP_1 insistette perché si vendesse l'immobile al prezzo di € 330.000,00 e che le parti il 26 aprile 2022 si accordarono nel senso che il sig. CP_1 avrebbe rinunciato al credito di € 10.000,00 verso la moglie, concordato in sede di ricorso per la separazione personale, a fronte della disponibilità della sig.ra Pt_1 a vendere la casa di famiglia al prezzo di €
330.000,00").
All'udienza del 17.4.2025 sono stati sentiti:
"Testimone_2 attuale compagno di Parte_1 quale ha
• il sig.
riferito: "non ricordo esattamente la data del 26.4.2022, né ero presente all'interno dell'agenzia immobiliare. Tuttavia, mi trovavo al di fuori dell'agenzia e quando la mia compagna Parte_1 è uscita dall'agenzia le ho chiesto quale fosse il contenuto dell'accordo raggiunto. La stessa mi riferiva che il sig. dell'agenzia immobiliare aveva telefonato in presenza sua, del padre Tes_1 della sig.ra Pt_1 nonché dell'avv. Salis, durante quell'incontro al sig. CP_1 rappresentandogli la presenza di un interessato all'acquisto al prezzo di € 330.000 e il sig. CP_1 avrebbe dichiarato di accettare, rinunciando al credito di € 10.000. Preciso che all'interno dell'agenzia in quel giorno non era ma unicamente la sig.ra Pt_1 con l'agentepresente il sig. CP_1
Tes_1immobiliare sig. il padre e l'avv. Salis"; di professione agente immobiliare, il quale ha riferito: il sig. Testimone_1
•
,
"preciso di essermi occupato della vicenda in qualità di agente immobiliare.
L'immobile venne inizialmente posto in vendita ad un prezzo più elevato, di €
370.000. Quando pervenne l'offerta da un interessato al prezzo di € 330.000 la sottoposi ai sig.ri CP_1 e Pt_1 durante un incontro avuto con loro,
rappresentando la mia opinione in ordine alla convenienza dell'affare, dato che secondo la mia stima l'immobile valeva € 290.000. Vi è stato poi un successivo incontro anche alla presenza del padre della sig.ra Pt 1 al fine di concordare la restituzione di un precedente prestito ma preciso di non ricordare di avere mai sentito il sig. CP_1 dichiarare di rinunciare al proprio credito di € 10.000 nei
Pt_1 non avendo mai sentito parlare di tale importo"; confronti della sig.ra padre di il quale ha riferito: "dichiaro
• il sig. Testimone_3 Parte_1
di essermi recato in una data che non ricordo con precisione ma che potrebbe essere il 26.4.2022 insieme a mia figlia presso l'agenzia Parte_1
immobiliare perché intendevo formulare un'offerta per acquistare l'immobile. In quell'occasione l'agente immobiliare sig. Tes_4 mi disse che non potevo acquistare l'immobile. Preciso di non aver mai sentito direttamente il sig.
CP_1 dichiarare di rinunciare al proprio credito di € 10.000, la circostanza mi è stata riferita probabilmente dal suo ex avvocato, anche se non ricordo bene".
7. All'esito dell'escussione testimoniale il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato i termini di cui all'art. 189 c.p.c. ed alla successiva udienza del 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
8. L'opposizione deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
8.1. Risulta, in primo luogo, infondato il motivo di opposizione secondo cui l'obbligo
CP_1 l'importo di € 10.000 non risulterebbe di corrispondere in favore di da un valido titolo esecutivo.
Si deve premettere, anzitutto, che il decreto di omologazione della separazione personale tra coniugi, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto dal giudice o da un suo ausiliario e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 cod. civ.
Non vi è dubbio, quindi, in ordine all'astratta idoneità del decreto di omologazione della separazione personale tra coniugi a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c. (cfr. in senso conforme, ex multis, Cass. Civ. 15697/2023).
Occorre tuttavia verificare se, tra le condizioni della separazione personale tra coniugi omologate con decreto del Tribunale di Monza del 12.4.2022, vi fosse anche quella concernente l'impegno di a corrispondere in favore di Parte_1
CP_1 l'importo di € 10.000 in seguito alla vendita dell'immobile sito in
Caponago, via San LU n. 25.
Secondo quanto prospettato dall'opponente, tale impegno non sarebbe ricompreso tra quelli oggetto di omologazione da parte del Tribunale di Monza in quanto lo stesso - pur riportato tra le condizioni indicate nel ricorso depositato congiuntamente non sarebbe stato ritrascritto nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
La prospettazione dell'opponente non può essere condivisa alla luce delle seguenti considerazioni:
se, come sostenuto dall'opponente, nelle more tra il deposito del ricorso e il
•
deposito delle note di udienza era stato raggiunto un accordo volto ad espungere tale condizione, ragionevolmente le parti avrebbero dato espressamente atto di tale modifica nelle note scritte. Nelle note scritte, invece, le parti hanno unicamente dichiarato di rinunciare alla comparizione personale delle parti
"confermando le condizioni di cui al ricorso congiunto di separazione personale depositato telematicamente che qui di seguito vengono ritrascritte”: il riferimento alla "conferma" consente di ritenere che le parti non abbiano inteso modificare alcuna delle pattuizioni originarie;
nonostante nelle note scritte non sia effettivamente riportata la condizione
•
relativa all'obbligo di corrispondere l'importo di € 10.000, dall'esame del documento emerge la mancanza della pagina n. 2 (stante la numerazione progressiva n. 1-3-4), ove con ogni probabilità era stata riportata tale condizione;
le condizioni riportate nelle note scritte corrispondono a quelle indicate nel ricorso ai nn. 8-9-10-11-12-13 (ancorché nelle note vengano riportate con una numerazione differente). Ciò dimostra che le parti avevano inteso confermare tutte le condizioni originarie, ivi comprese le prime otto condizioni indicate nel ricorso, non riportate nelle note solo a causa della mancanza della pag. 2: diversamente opinando, peraltro, dovrebbe ritenersi paradossalmente esclusa dall'ambito del decreto di omologazione anche la prima e fondamentale condizione pattuita dai coniugi, ossia che “i coniugi vivranno separati con impegno al reciproco rispetto"; il decreto del Tribunale di Monza del 12.4.2022 ha omologato la separazione
•
personale tra i coniugi Pt_1 e CP_1 "alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate nelle deduzioni ex articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, depositate in atti” e non contiene alcuna menzione ad eventuali modificazioni delle condizioni di separazione rispetto a quelle indicate nel ricorso introduttivo.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve pertanto ritenersi che l'obbligo di corrispondere l'importo di € 10.000 trovi fondamento in un titolo esecutivo, rappresentato dal decreto di omologazione della separazione personale tra coniugi pronunciato dal Tribunale di Monza in data 12.4.2022.
Si precisa, infine, che tale conclusione non viene inficiata dalla circostanza che l'obbligo fosse condizionato alla vendita dell'immobile sito in Caponago, via San
LU n. 25.
Difatti, qualora, come nel caso di specie, il titolo esecutivo documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme (vale a dire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata)
(cfr. Cass. Civ. 52/2023): detta condizione sussiste nel caso di specie, atteso che il fatto successivo determinante l'insorgenza del credito ossia la vendita
-
dell'immobile risulta da un atto avente efficacia di titolo esecutivo, ossia l'atto pubblico di compravendita stipulato tra le parti e i sig. Persona_1 CP_4 e
[...] in data 23.2.2023 (cfr. doc. 7 di parte opponente).
8.2. Acclarata l'esistenza di un valido titolo esecutivo, occorre verificare se - come
sostenuto dall'opponente - il diritto di credito si sia estinto per intervenuta rimessione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c. L'opponente ha infatti esposto che CP_1 le avrebbe comunicato la propria volontà di rinunciare al credito di € 10.000 pur di vendere celermente l'immobile al prezzo di € 330.000, inferiore rispetto a quello originariamente preventivato.
A tal riguardo occorre premettere che - secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Giudice - la remissione del debito di cui all'art. 1236 c.c., pur non essendo soggetta a vincoli di forma, può configurarsi unicamente qualora la volontà abdicativa risulti in maniera inequivoca (cfr. in senso conforme Cass. Civ. 16125/2006 e 7201/2025).
Nel caso di specie, tuttavia, dalla documentazione agli atti e dalle risultanze istruttorie non è emersa in maniera inequivoca la volontà abdicativa in capo a [...]
CP_1.
Per quanto concerne la conversazione tra le parti avvenuta in data 11.5.2022, si osserva anzitutto che l'oggetto della stessa concerneva principalmente dei problemi relativi al funzionamento di una stampante e alla cura dell'animale domestico.
All'interno di tale contesto, la frase pronunciata dal CP_1 ("dato che sulla carta dovevi darmi dei soldi e ho dovuto rinunciare x che seno nn formavi la vendita della casa") non può essere interpretata nel senso di una inequivoca rinuncia al credito di
€ 10.000, considerato che tale dichiarazione è stata effettuata in un periodo in cui stante la recente separazione personale tra coniugi - vi erano molteplici rapporti patrimoniali tra gli stessi e dalla stessa non emerge alcun elemento che consenta di ritenere che il CP_1 si riferisse proprio al credito di € 10.000.
In altri termini, pur essendo astrattamente possibile che il CP_1 si riferisse proprio al credito di € 10.000, la sua dichiarazione dal contenuto generico e pronunciata nell'ambito di una discussione avente tutt'altro oggetto non consente di ritenere con certezza che egli intendesse rinunciare al credito oggetto del presente giudizio.
La circostanza che il CP_1 avesse inteso rinunciare al proprio credito di € 10.000 non è emersa in maniera inequivoca neppure all'esito dell'escussione della prova testimoniale, considerato che:
• l'agente immobiliare Testimone_1 soggetto che secondo la prospettazione dell'opponente sarebbe stato presente al momento della dichiarazione di remissione del debito – ha riferito "di non ricordare di avere mai sentito il sig. CP_1 dichiarare di rinunciare al proprio credito di € 10.000 nei confronti della sig.ra Pt_1 non avendo mai sentito parlare di tale importo";
non sono emersi riscontri oggettivi neppure dalle dichiarazioni rese dal
• "il quale ha riferito di compagno dell'opponente, sig. Testimone_5
essere a conoscenza della remissione del debito in quanto glielo aveva riferito la il quale ha stessa opponente, e dal padre dell'opponente, sig. Testimone_3 dichiarato "preciso di non aver mai sentito direttamente il sig. CP_1
dichiarare di rinunciare al proprio credito di € 10.000, la circostanza mi è stata riferita probabilmente dal suo ex avvocato, anche se non ricordo bene".
Alla luce di quanto esposto, deve conclusivamente escludersi che CP_1
abbia inteso rimettere il debito.
9. In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte convenuta opposta, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'attività svolta anche nella fase cautelare ed avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), secondo valori medi, in complessivi € 5.077 (di cui € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 1.701 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e e IVA come per legge.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., considerata l'oggettiva complessità della questione concernente l'esistenza del titolo esecutivo, la quale consente di escludere la sussistenza dei presupposti della colpa grave o della mala fede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 11.7.2024 da [...]
,così provvede: Parte_1 nei confronti di CP_1
1. Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
lla rifusione delle spese di lite in favore 2. Condanna Parte_1
che si liquidano in € 5.077 oltre al 15% per spese generali, di CP_1
IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Così deciso in Monza, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice
CO RO