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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 3416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3416 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
R.G. 272/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. GU SA Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. RA RU FF Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 22.2.2024, promossa con atto di citazione in appello da
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Italo Begozzo;
appellante – appellata incidentale contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pernumia P.IVA_2
(Pd), via Rivella n.30, rappresentata e difesa dall'avv. RA Magni;
appellata – appellante incidentale
Oggetto: “Azione revocatoria fallimentare (art. 67 e ss.)”; appello avverso la sentenza n.
668/2023 emessa il 20.7.2023 e pubblicata il 21.7.2023 a definizione del giudizio iscritto al n.
1 1798/2020 R.G. avanti al Tribunale di Rovigo.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“dichiarare inammissibile o comunque infondata nel merito la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa svolta dalla società appellata nei confronti del - Parte_1
- dichiararsi inammissibile o comunque respingersi perché infondato l'appello incidentale svolto da Spese del doppio grado di giudizio interamente rifuse”; Controparte_1
- per parte appellata – appellante incidentale:
“1) In via principale di merito: Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) In via principale in accoglimento dell'appello incidentale: accogliersi l'appello incidentale e conseguentemente riformare l'impugnata sentenza accertando e dichiarando la debenza da parte del in qualità di soggetto committente delegante Parte_1
promotore dell'appalto pubblico e proprietario dell'opera realizzata, in favore di
[...]
degli importi contrattualmente previsti dall'appalto pubblico avente ad oggetto Controparte_1
la realizzazione di un Ecocentro in Comune di cui è causa, pari ad euro euro Parte_1
110.645,90 (oltre iva, ovvero euro 134.987,99) e, conseguentemente, per effetto di quanto già pagato da in favore di e, di contro, dei 30.000,00 CP_2 Controparte_1
euro restituiti alla procedura fallimentare, condannarsi il terzo chiamato al Parte_1
pagamento della somma di euro 43.987,99, iva inclusa, corrispondente all'importo di euro
30.000,00 pagato in revocazione al fallimento, oltre alla somma ancora dovuta a saldo a termini di contratto di appalto pubblico per l'Ecocentro di Euro 13.987,99 (iva inclusa), il tutto oltre interessi di mora dal dovuto al saldo da computarsi secondo le previsioni dell'allora vigente
D.Lgs 163 del 2006 e del suo regolamento attuativo;
3) In via subordinata in accoglimento
2 dell'appello incidentale: accogliersi l'appello incidentale, confermarsi la sentenza di primo grado nell'an riformandola nel solo quantum, e quindi accertarsi e dichiararsi la debenza, a titolo di arricchimento indebito da parte del nei confronti di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 110.645,90 (oltre iva, ovvero euro 134.987,99) pari al valore
[...]
complessivo delle opere e, conseguentemente, per effetto di quanto già pagato dalla società in favore di e, di contro, dei 30.000,00 euro restituiti CP_2 Controparte_1
alla procedura fallimentare, condannarsi il terzo chiamato al pagamento Parte_1
della somma di euro 43.987,99, iva inclusa, corrispondente all'importo di euro 30.000,00 pagato in revocazione al fallimento, oltre alla somma ancora dovuta a saldo a termini di contratto di appalto pubblico per l'Ecocentro di Euro 13.987,99 (iva inclusa), il tutto oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo 4) In via di ulteriore subordine Confermarsi la sentenza di primo grado.
Con vittoria, in ogni caso, di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA: SI DEFERISCE GIURAMENTO DECISORIO nei confronti del Sindaco di
Pro tempore (ad oggi ) sul seguente capitolo: “Vero che il Pt_1 Persona_1 Parte_1
non ha versato alcuna somma in favore di od in favore di
[...] Parte_2
, per la realizzazione dell'Ecocentro realizzato da sino CP_2 Controparte_1
alla definizione del giudizio di primo grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ( Parte_3 Parte_4
) conveniva in giudizio la
[...] Controparte_3
[..
esperendo azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. in relazione al pagamento di €
80.000,00 eseguito dalla società in bonis in favore della convenuta in un periodo compreso fra
3 luglio e novembre 2016 a titolo di corrispettivo per la realizzazione di opere commissionate nell'ambito di un appalto pubblico.
Si costituiva la , allegando le seguenti Controparte_3
circostanze di fatto: 1) con delibera del 23.1.2015, la Giunta del Comune di aveva Pt_1
approvato un progetto preliminare per la realizzazione e gestione di un'isola ecologica;
2) il
3.6.2015, il (di cui è socio anche il e il Parte_2 Parte_1 Parte_1
avevano stipulato una “convenzione per la realizzazione e gestione di un'isola
[...]
ecologica presidiata (ecocentro) nel Comune di Pernumia (PD)”; 3) la predetta convenzione prevedeva, fra l'altro, che l'opera sarebbe stata eseguita dal quale “soggetto attuatore Parte_2
dell'intervento” e “tramite la propria controllata” ( ), che il avrebbe Controparte_2 Pt_1
assunto il ruolo di soggetto promotore e proprietario dell'opera e che avrebbe pagato l'opera mettendo a disposizione il finanziamento di € 90.000 concesso dalla , che il CP_4
– anche attraverso la sua controllata – si impegnava a Parte_2 Controparte_2
“gestire integralmente l'appalto con funzioni delegate di stazione appaltante per le procedure di gara e di aggiudicazione dell'appalto”; 4) (in forza della delega ricevuta dal Controparte_2
Comune) aveva avviato la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, invitando anche la società convenuta, poi risultata aggiudicataria;
5) il 12.6.2015 la società convenuta aveva stipulato con il contratto d'appalto per l'esecuzione delle predette opere;
6) Controparte_2
completati i lavori, aveva dimesso certificato di regolare esecuzione e relazione Controparte_2
su conto finale nel quale era rappresentato, fra l'altro, che la procedura negoziata era stata
“espletata da a nome e per conto del Comune di Pernumia (PD)”. Controparte_2
Sulla base di queste allegazioni, eccepita l'inammissibilità dell'azione revocatoria fallimentare e, comunque, la sua infondatezza nel merito, la società convenuta - previa istanza di
4 autorizzazione alla chiamata in causa del sul presupposto della Parte_1
qualificazione di quest'ultimo come committente sostanziale dell'opera (delegante ai sensi dell'art. 33 D.lgs. 163/2006) e beneficiario di un indebito arricchimento – in via riconvenzionale ne chiedeva la condanna: a) in via principale, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria, al pagamento della somma di € 93.987,99 (corrispondente all'importo di € 80.000,00 chiesto in revocazione dal fallimento, oltre alla somma ancora dovuta a saldo a termini di contratto di €
13.987,99, “oltre interessi di mora dal dovuto al saldo da computarsi secondo le previsioni dell'allora vigente D.lgs. 163 del 2006 e del suo regolamento attuativo”); b) in via principale, in caso di rigetto dell'azione revocatoria, al pagamento della somma ancora dovuta a saldo a termini di contratto di € 13.987,99, “oltre interessi di mora dal dovuto al saldo da computarsi secondo le previsioni dell'allora vigente D.lgs. 163 del 2006 e del suo regolamento attuativo”; c) in via subordinata, al pagamento di una somma pari ad € 93.987,99 (nel caso di accoglimento dell'azione revocatoria) o pari ad € 13.987,99 (nel caso di rigetto dell'azione revocatoria) a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. o, “in via alternativa ad una somma a titolo di arricchimento indebito che il Giudice riterrà di giustizia”.
Si costituiva il e chiedeva il rigetto delle domande formulate nei propri Parte_1
confronti, eccependo l'inopponibilità della convenzione del 3.6.2015 (intercorsa inter alios),
l'inesistenza di un appalto pubblico delegato (stante il divieto di cui all'art. 33 D.lgs. 163/2006)
e comunque l'inesistenza di un previo impegno di spesa (con eventuale applicazione dell'art. 191
TUEL), con conseguente infondatezza della domanda di pagamento del corrispettivo (in ragione dell'assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale intercorso con la convenuta), nonché
l'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c. (per carenza del requisito della sussidiarietà e per
5 l'insussistenza di un arricchimento in capo al considerato che le opere di realizzazione Pt_1
dell'ecocentro erano state pagate dallo stesso).
Dato atto del raggiungimento di un accordo conciliativo fra la convenuta e il (che ha Parte_3
previsto il pagamento in favore del da parte della convenuta della somma di € Parte_3
32.000,00 a fronte della rinuncia agli atti del giudizio), dichiarato estinto il giudizio con riguardo ai rapporti fra il e la convenuta, il Giudice tratteneva la causa in decisione Parte_3
limitatamente ai rapporti fra la convenuta e il Comune terzo chiamato e assegnava i termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 668/2023 pubblicata il 21.7.2023, il Tribunale di Rovigo, rigettate le domande di pagamento del corrispettivo e accolta parzialmente la domanda di arricchimento senza causa, condannava il al pagamento in favore della convenuta della somma di € Parte_1
13.987,99, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., compensando integralmente le spese di lite fra le parti, sulla base – in sintesi – delle seguenti ragioni: 1) il contratto d'appalto del 12.6.2015 è intercorso esclusivamente fra Controparte_2
(committente) e la convenuta (appaltatore), senza alcun intervento né riferimento al Parte_1
con la conseguenza che non può considerarsi sorto alcun rapporto contrattuale nei
[...]
confronti di quest'ultimo (anche in ragione della forma scritta ab substantiam, nel caso di specie assente rispetto al;
2) la convenzione del 3.6.2015, nella parte in cui prevede che il Pt_1
– anche attraverso la sua controllata ( – assuma le Parte_2 Controparte_2
funzioni di soggetto attuatore dell'intervento non può qualificarsi come delega di funzioni di stazione appaltante, in ragione del divieto posto dall'art. 33 comma 3 D.lgs. 163/2006, non superabile nemmeno dal disposto del comma 3 della medesima disposizione (tenuto conto che il non è stato costituito allo scopo di svolgere attività di stazione appaltante, Parte_2
6 né è iscritto presso l'albo dei soggetti aggregatori che svolgono funzioni di centrali di committenza istituito presso l' ; 3) nel caso di specie, ricorre una delle ipotesi di CP_5
arricchimento indiretto eccezionalmente riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità
(arricchimento in favore della P.A.); 4) in particolare, “L'ecocentro realizzato è entrato a far parte del patrimonio del il quale ha contribuito alla sua realizzazione, appaltata da Pt_1
, con un contributo versato al . Come emerge dalla più volte CP_2 Parte_2
richiamata convenzione tra e del 3.6.2015, la gestione del funzionamento Pt_1 Parte_2
dell'isola ecologica è stata concessa al per dieci anni, decorsi i quali tornerà nella Parte_2
disponibilità del In questo periodo, il si è impegnato ad adibire gli spazi Pt_1 Parte_2
dell'ecocentro in funzione delle sole esigenze del territorio e della popolazione del Parte_1
, che ha dunque tratto dall'opera realizzata una indubbia utilità, nel senso ampio sopra
[...]
chiarito dalla giurisprudenza. Dal doc. 8 prodotto dal emerge che parte di questo Pt_1
corrispettivo, pari ad € 16.000 ivi indicati come pretesi dalla a titolo di residuo ancora CP_1
dovuto a titolo di corrispettivo, è stata trattenuta dal in attesa di chiarimenti, mentre il Pt_1
resto è stato versato (la circostanza non è contestata dal fallimento di ). In questa CP_2
sede, la ha meglio precisato il residuo dovuto a titolo di corrispettivo per l'appalto CP_1
eseguito nella minor somma di € 13.987,99 euro iva inclusa. La domanda siccome precisata in udienza dalla convenuta, che ha chiesto che il fosse condannato a pagarle, a titolo di Pt_1
arricchimento indebito, la somma di € “43.987,99, iva inclusa, corrispondente all'importo di euro 30.000,00 pagato in revocazione al fallimento, oltre alla somma ancora dovuta a saldo a termini di contratto di appalto pubblico per l'Ecocentro di Euro 13.987,99 (iva inclusa)”, non può essere accolta, per le ragioni sopra esposte. La pretesa relativa alla somma che la CP_1
ha volontariamente versato al così definendo stragiudizialmente la lite tra loro Parte_3
7 incorsa non corrisponde né ad un danno come diminuzione patrimoniale subìto dall'impresa esecutrice né ad un arricchimento del che con l'eccezione della somma residua per sua Pt_1
stessa ammissione accantonata (cfr il predetto doc. 8 del , ha corrisposto la somma Pt_1
dovuta in forza degli accordi con il Consorzio committente, ciò configurando l'onerosità che comunque ostacolerebbe il riconoscimento di un arricchimento indiretto rilevante ex art. 2041 cc.” (v. pp. 19-20 della sentenza di primo grado).
***
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello il Parte_1
Col primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che la somma di € 16.000,00 sia stata definitivamente trattenuta dal anziché versata in favore del e – conseguentemente – accertato Pt_1 Parte_2
la sussistenza di un arricchimento mediante risparmio di spesa in capo al che, in realtà, Pt_1
non c'è stato. Più precisamente, l'erroneità della sentenza di primo grado consisterebbe: 1) nel non aver tenuto conto del fatto che, a fronte dell'allegazione del di aver versato tale Pt_1
somma (contenuta a pag. 5 e a pag. 8 della comparsa di costituzione in primo grado), la circostanza non è stata contestata da alcuno;
2) in ogni caso, a prescindere dalla mancata contestazione del versamento, nell'affermare che una trattenuta cautelare equivalga ad un definitivo risparmio di spesa (e quindi ad un definitivo arricchimento); 3) nell'aver ritenuto operante il meccanismo di non contestazione con riguardo ad un'allegazione riferita ad un soggetto (il ) a fronte della mancata contestazione di un soggetto diverso (il Parte_2
). Parte_3
Con i motivi dal secondo al quinto, l'appellante censura la violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c.
e in particolare: con il secondo motivo, lamenta la mancata prova dell'impoverimento in capo
8 alla convenuta (da individuarsi nel solo danno emergente, senza possibilità di quantificazione equitativa); con il terzo motivo, lamenta l'inammissibilità di un arricchimento indiretto (in ragione della non sussumibilità del caso di specie nelle due ipotesi di arricchimento indiretto eccezionalmente ammesse dalla giurisprudenza di legittimità, tenuto conto, da un lato, dell'onerosità dell'arricchimento conseguito e, dall'altro lato, della carenza di fungibilità fra soggetti pubblici in quanto “soggetto che ha ricevuto la prestazione maturando Controparte_2
un credito rispetto al ”, è una società commerciale); con il quarto motivo, Parte_2
lamenta l'insussistenza di un arricchimento in capo al (sul presupposto dell'onerosità Pt_1
del contratto di appalto); infine, con il quinto motivo, lamenta il difetto di sussidiarietà
(considerato che la convenuta aveva già ottenuto nei confronti di in bonis un Controparte_2
decreto ingiuntivo, il cui giudizio di opposizione si era concluso con transazione, e che, successivamente, si era insinuata al passivo del ). Parte_3
Costituendosi, l'appellata ha escluso la fondatezza dei motivi d'appello, concludendo per il rigetto del gravame.
Inoltre, ha proposto appello incidentale sulla base dei seguenti motivi.
Col primo motivo d'appello incidentale, l'appellata ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado per aver il Tribunale ritenuto infondata la domanda di pagamento del corrispettivo formulata anche nei confronti del (quale soggetto delegante, obbligato in via solidale), Pt_1
sul presupposto dell'inammissibilità di una delega di funzioni. Nella prospettiva dell'appellata, il avrebbe agito – su delega – come previsto dagli artt. 201 e 202 Codice dell'ambiente, Parte_2
in tema di gestione integrata dei rifiuti mediante la costituzione di Autorità d'ambito:
[...]
sarebbe stata legittimamente delegata dall'Autorità d'ambito costituita, cioè dal CP_2
, a sua volta legittimamente delegato dai Comuni che ne fanno parte (fra Parte_2
9 cui il . In definitiva, quindi, il sarebbe committente Parte_1 Parte_1
sostanziale e quindi tenuto al pagamento del corrispettivo maturato per l'esecuzione delle opere appaltate.
Col secondo motivo di gravame incidentale, l'appellata ha censurato la parte del provvedimento impugnato relativa alla quantificazione dell'indennizzo da indebito arricchimento sotto due profili: a) quanto all'entità dell'impoverimento della convenuta, per aver ritenuto che la somma corrisposta in favore del in adempimento dell'accordo conciliativo raggiunto in corso Parte_3
di causa non vada computata ai fini dell'impoverimento della convenuta;
b) quanto all'entità dell'arricchimento del ha osservato: <il giudice ha affermato che “dal doc. 8 prodotto pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Italo Begozzo;
appellante – appellata incidentale contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pernumia P.IVA_2
(Pd), via Rivella n.30, rappresentata e difesa dall'avv. RA Magni;
appellata – appellante incidentale
Oggetto: “Azione revocatoria fallimentare (art. 67 e ss.)”; appello avverso la sentenza n.
668/2023 emessa il 20.7.2023 e pubblicata il 21.7.2023 a definizione del giudizio iscritto al n.
1 1798/2020 R.G. avanti al Tribunale di Rovigo.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“dichiarare inammissibile o comunque infondata nel merito la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa svolta dalla società appellata nei confronti del - Parte_1
- dichiararsi inammissibile o comunque respingersi perché infondato l'appello incidentale svolto da Spese del doppio grado di giudizio interamente rifuse”; Controparte_1
- per parte appellata – appellante incidentale:
“1) In via principale di merito: Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) In via principale in accoglimento dell'appello incidentale: accogliersi l'appello incidentale e conseguentemente riformare l'impugnata sentenza accertando e dichiarando la debenza da parte del in qualità di soggetto committente delegante Parte_1
promotore dell'appalto pubblico e proprietario dell'opera realizzata, in favore di
[...]
degli importi contrattualmente previsti dall'appalto pubblico avente ad oggetto Controparte_1
la realizzazione di un Ecocentro in Comune di cui è causa, pari ad euro euro Parte_1
110.645,90 (oltre iva, ovvero euro 134.987,99) e, conseguentemente, per effetto di quanto già pagato da in favore di e, di contro, dei 30.000,00 CP_2 Controparte_1
euro restituiti alla procedura fallimentare, condannarsi il terzo chiamato al Parte_1
pagamento della somma di euro 43.987,99, iva inclusa, corrispondente all'importo di euro
30.000,00 pagato in revocazione al fallimento, oltre alla somma ancora dovuta a saldo a termini di contratto di appalto pubblico per l'Ecocentro di Euro 13.987,99 (iva inclusa), il tutto oltre interessi di mora dal dovuto al saldo da computarsi secondo le previsioni dell'allora vigente
D.Lgs 163 del 2006 e del suo regolamento attuativo;
3) In via subordinata in accoglimento
2 dell'appello incidentale: accogliersi l'appello incidentale, confermarsi la sentenza di primo grado nell'an riformandola nel solo quantum, e quindi accertarsi e dichiararsi la debenza, a titolo di arricchimento indebito da parte del nei confronti di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 110.645,90 (oltre iva, ovvero euro 134.987,99) pari al valore
[...]
complessivo delle opere e, conseguentemente, per effetto di quanto già pagato dalla società in favore di e, di contro, dei 30.000,00 euro restituiti CP_2 Controparte_1
alla procedura fallimentare, condannarsi il terzo chiamato al pagamento Parte_1
della somma di euro 43.987,99, iva inclusa, corrispondente all'importo di euro 30.000,00 pagato in revocazione al fallimento, oltre alla somma ancora dovuta a saldo a termini di contratto di appalto pubblico per l'Ecocentro di Euro 13.987,99 (iva inclusa), il tutto oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo 4) In via di ulteriore subordine Confermarsi la sentenza di primo grado.
Con vittoria, in ogni caso, di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA: SI DEFERISCE GIURAMENTO DECISORIO nei confronti del Sindaco di
Pro tempore (ad oggi ) sul seguente capitolo: “Vero che il Pt_1 Persona_1 Parte_1
non ha versato alcuna somma in favore di od in favore di
[...] Parte_2
, per la realizzazione dell'Ecocentro realizzato da sino CP_2 Controparte_1
alla definizione del giudizio di primo grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ( Parte_3 Parte_4
) conveniva in giudizio la
[...] Controparte_3
[..
esperendo azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. in relazione al pagamento di €
80.000,00 eseguito dalla società in bonis in favore della convenuta in un periodo compreso fra
3 luglio e novembre 2016 a titolo di corrispettivo per la realizzazione di opere commissionate nell'ambito di un appalto pubblico.
Si costituiva la , allegando le seguenti Controparte_3
circostanze di fatto: 1) con delibera del 23.1.2015, la Giunta del Comune di aveva Pt_1
approvato un progetto preliminare per la realizzazione e gestione di un'isola ecologica;
2) il
3.6.2015, il (di cui è socio anche il e il Parte_2 Parte_1 Parte_1
avevano stipulato una “convenzione per la realizzazione e gestione di un'isola
[...]
ecologica presidiata (ecocentro) nel Comune di Pernumia (PD)”; 3) la predetta convenzione prevedeva, fra l'altro, che l'opera sarebbe stata eseguita dal quale “soggetto attuatore Parte_2
dell'intervento” e “tramite la propria controllata” ( ), che il avrebbe Controparte_2 Pt_1
assunto il ruolo di soggetto promotore e proprietario dell'opera e che avrebbe pagato l'opera mettendo a disposizione il finanziamento di € 90.000 concesso dalla , che il CP_4
– anche attraverso la sua controllata – si impegnava a Parte_2 Controparte_2
“gestire integralmente l'appalto con funzioni delegate di stazione appaltante per le procedure di gara e di aggiudicazione dell'appalto”; 4) (in forza della delega ricevuta dal Controparte_2
Comune) aveva avviato la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, invitando anche la società convenuta, poi risultata aggiudicataria;
5) il 12.6.2015 la società convenuta aveva stipulato con il contratto d'appalto per l'esecuzione delle predette opere;
6) Controparte_2
completati i lavori, aveva dimesso certificato di regolare esecuzione e relazione Controparte_2
su conto finale nel quale era rappresentato, fra l'altro, che la procedura negoziata era stata
“espletata da a nome e per conto del Comune di Pernumia (PD)”. Controparte_2
Sulla base di queste allegazioni, eccepita l'inammissibilità dell'azione revocatoria fallimentare e, comunque, la sua infondatezza nel merito, la società convenuta - previa istanza di
4 autorizzazione alla chiamata in causa del sul presupposto della Parte_1
qualificazione di quest'ultimo come committente sostanziale dell'opera (delegante ai sensi dell'art. 33 D.lgs. 163/2006) e beneficiario di un indebito arricchimento – in via riconvenzionale ne chiedeva la condanna: a) in via principale, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria, al pagamento della somma di € 93.987,99 (corrispondente all'importo di € 80.000,00 chiesto in revocazione dal fallimento, oltre alla somma ancora dovuta a saldo a termini di contratto di €
13.987,99, “oltre interessi di mora dal dovuto al saldo da computarsi secondo le previsioni dell'allora vigente D.lgs. 163 del 2006 e del suo regolamento attuativo”); b) in via principale, in caso di rigetto dell'azione revocatoria, al pagamento della somma ancora dovuta a saldo a termini di contratto di € 13.987,99, “oltre interessi di mora dal dovuto al saldo da computarsi secondo le previsioni dell'allora vigente D.lgs. 163 del 2006 e del suo regolamento attuativo”; c) in via subordinata, al pagamento di una somma pari ad € 93.987,99 (nel caso di accoglimento dell'azione revocatoria) o pari ad € 13.987,99 (nel caso di rigetto dell'azione revocatoria) a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. o, “in via alternativa ad una somma a titolo di arricchimento indebito che il Giudice riterrà di giustizia”.
Si costituiva il e chiedeva il rigetto delle domande formulate nei propri Parte_1
confronti, eccependo l'inopponibilità della convenzione del 3.6.2015 (intercorsa inter alios),
l'inesistenza di un appalto pubblico delegato (stante il divieto di cui all'art. 33 D.lgs. 163/2006)
e comunque l'inesistenza di un previo impegno di spesa (con eventuale applicazione dell'art. 191
TUEL), con conseguente infondatezza della domanda di pagamento del corrispettivo (in ragione dell'assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale intercorso con la convenuta), nonché
l'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c. (per carenza del requisito della sussidiarietà e per
5 l'insussistenza di un arricchimento in capo al considerato che le opere di realizzazione Pt_1
dell'ecocentro erano state pagate dallo stesso).
Dato atto del raggiungimento di un accordo conciliativo fra la convenuta e il (che ha Parte_3
previsto il pagamento in favore del da parte della convenuta della somma di € Parte_3
32.000,00 a fronte della rinuncia agli atti del giudizio), dichiarato estinto il giudizio con riguardo ai rapporti fra il e la convenuta, il Giudice tratteneva la causa in decisione Parte_3
limitatamente ai rapporti fra la convenuta e il Comune terzo chiamato e assegnava i termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 668/2023 pubblicata il 21.7.2023, il Tribunale di Rovigo, rigettate le domande di pagamento del corrispettivo e accolta parzialmente la domanda di arricchimento senza causa, condannava il al pagamento in favore della convenuta della somma di € Parte_1
13.987,99, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., compensando integralmente le spese di lite fra le parti, sulla base – in sintesi – delle seguenti ragioni: 1) il contratto d'appalto del 12.6.2015 è intercorso esclusivamente fra Controparte_2
(committente) e la convenuta (appaltatore), senza alcun intervento né riferimento al Parte_1
con la conseguenza che non può considerarsi sorto alcun rapporto contrattuale nei
[...]
confronti di quest'ultimo (anche in ragione della forma scritta ab substantiam, nel caso di specie assente rispetto al;
2) la convenzione del 3.6.2015, nella parte in cui prevede che il Pt_1
– anche attraverso la sua controllata ( – assuma le Parte_2 Controparte_2
funzioni di soggetto attuatore dell'intervento non può qualificarsi come delega di funzioni di stazione appaltante, in ragione del divieto posto dall'art. 33 comma 3 D.lgs. 163/2006, non superabile nemmeno dal disposto del comma 3 della medesima disposizione (tenuto conto che il non è stato costituito allo scopo di svolgere attività di stazione appaltante, Parte_2
6 né è iscritto presso l'albo dei soggetti aggregatori che svolgono funzioni di centrali di committenza istituito presso l' ; 3) nel caso di specie, ricorre una delle ipotesi di CP_5
arricchimento indiretto eccezionalmente riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità
(arricchimento in favore della P.A.); 4) in particolare, “L'ecocentro realizzato è entrato a far parte del patrimonio del il quale ha contribuito alla sua realizzazione, appaltata da Pt_1
, con un contributo versato al . Come emerge dalla più volte CP_2 Parte_2
richiamata convenzione tra e del 3.6.2015, la gestione del funzionamento Pt_1 Parte_2
dell'isola ecologica è stata concessa al per dieci anni, decorsi i quali tornerà nella Parte_2
disponibilità del In questo periodo, il si è impegnato ad adibire gli spazi Pt_1 Parte_2
dell'ecocentro in funzione delle sole esigenze del territorio e della popolazione del Parte_1
, che ha dunque tratto dall'opera realizzata una indubbia utilità, nel senso ampio sopra
[...]
chiarito dalla giurisprudenza. Dal doc. 8 prodotto dal emerge che parte di questo Pt_1
corrispettivo, pari ad € 16.000 ivi indicati come pretesi dalla a titolo di residuo ancora CP_1
dovuto a titolo di corrispettivo, è stata trattenuta dal in attesa di chiarimenti, mentre il Pt_1
resto è stato versato (la circostanza non è contestata dal fallimento di ). In questa CP_2
sede, la ha meglio precisato il residuo dovuto a titolo di corrispettivo per l'appalto CP_1
eseguito nella minor somma di € 13.987,99 euro iva inclusa. La domanda siccome precisata in udienza dalla convenuta, che ha chiesto che il fosse condannato a pagarle, a titolo di Pt_1
arricchimento indebito, la somma di € “43.987,99, iva inclusa, corrispondente all'importo di euro 30.000,00 pagato in revocazione al fallimento, oltre alla somma ancora dovuta a saldo a termini di contratto di appalto pubblico per l'Ecocentro di Euro 13.987,99 (iva inclusa)”, non può essere accolta, per le ragioni sopra esposte. La pretesa relativa alla somma che la CP_1
ha volontariamente versato al così definendo stragiudizialmente la lite tra loro Parte_3
7 incorsa non corrisponde né ad un danno come diminuzione patrimoniale subìto dall'impresa esecutrice né ad un arricchimento del che con l'eccezione della somma residua per sua Pt_1
stessa ammissione accantonata (cfr il predetto doc. 8 del , ha corrisposto la somma Pt_1
dovuta in forza degli accordi con il Consorzio committente, ciò configurando l'onerosità che comunque ostacolerebbe il riconoscimento di un arricchimento indiretto rilevante ex art. 2041 cc.” (v. pp. 19-20 della sentenza di primo grado).
***
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello il Parte_1
Col primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che la somma di € 16.000,00 sia stata definitivamente trattenuta dal anziché versata in favore del e – conseguentemente – accertato Pt_1 Parte_2
la sussistenza di un arricchimento mediante risparmio di spesa in capo al che, in realtà, Pt_1
non c'è stato. Più precisamente, l'erroneità della sentenza di primo grado consisterebbe: 1) nel non aver tenuto conto del fatto che, a fronte dell'allegazione del di aver versato tale Pt_1
somma (contenuta a pag. 5 e a pag. 8 della comparsa di costituzione in primo grado), la circostanza non è stata contestata da alcuno;
2) in ogni caso, a prescindere dalla mancata contestazione del versamento, nell'affermare che una trattenuta cautelare equivalga ad un definitivo risparmio di spesa (e quindi ad un definitivo arricchimento); 3) nell'aver ritenuto operante il meccanismo di non contestazione con riguardo ad un'allegazione riferita ad un soggetto (il ) a fronte della mancata contestazione di un soggetto diverso (il Parte_2
). Parte_3
Con i motivi dal secondo al quinto, l'appellante censura la violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c.
e in particolare: con il secondo motivo, lamenta la mancata prova dell'impoverimento in capo
8 alla convenuta (da individuarsi nel solo danno emergente, senza possibilità di quantificazione equitativa); con il terzo motivo, lamenta l'inammissibilità di un arricchimento indiretto (in ragione della non sussumibilità del caso di specie nelle due ipotesi di arricchimento indiretto eccezionalmente ammesse dalla giurisprudenza di legittimità, tenuto conto, da un lato, dell'onerosità dell'arricchimento conseguito e, dall'altro lato, della carenza di fungibilità fra soggetti pubblici in quanto “soggetto che ha ricevuto la prestazione maturando Controparte_2
un credito rispetto al ”, è una società commerciale); con il quarto motivo, Parte_2
lamenta l'insussistenza di un arricchimento in capo al (sul presupposto dell'onerosità Pt_1
del contratto di appalto); infine, con il quinto motivo, lamenta il difetto di sussidiarietà
(considerato che la convenuta aveva già ottenuto nei confronti di in bonis un Controparte_2
decreto ingiuntivo, il cui giudizio di opposizione si era concluso con transazione, e che, successivamente, si era insinuata al passivo del ). Parte_3
Costituendosi, l'appellata ha escluso la fondatezza dei motivi d'appello, concludendo per il rigetto del gravame.
Inoltre, ha proposto appello incidentale sulla base dei seguenti motivi.
Col primo motivo d'appello incidentale, l'appellata ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado per aver il Tribunale ritenuto infondata la domanda di pagamento del corrispettivo formulata anche nei confronti del (quale soggetto delegante, obbligato in via solidale), Pt_1
sul presupposto dell'inammissibilità di una delega di funzioni. Nella prospettiva dell'appellata, il avrebbe agito – su delega – come previsto dagli artt. 201 e 202 Codice dell'ambiente, Parte_2
in tema di gestione integrata dei rifiuti mediante la costituzione di Autorità d'ambito:
[...]
sarebbe stata legittimamente delegata dall'Autorità d'ambito costituita, cioè dal CP_2
, a sua volta legittimamente delegato dai Comuni che ne fanno parte (fra Parte_2
9 cui il . In definitiva, quindi, il sarebbe committente Parte_1 Parte_1
sostanziale e quindi tenuto al pagamento del corrispettivo maturato per l'esecuzione delle opere appaltate.
Col secondo motivo di gravame incidentale, l'appellata ha censurato la parte del provvedimento impugnato relativa alla quantificazione dell'indennizzo da indebito arricchimento sotto due profili: a) quanto all'entità dell'impoverimento della convenuta, per aver ritenuto che la somma corrisposta in favore del in adempimento dell'accordo conciliativo raggiunto in corso Parte_3
di causa non vada computata ai fini dell'impoverimento della convenuta;
b) quanto all'entità dell'arricchimento del ha osservato:Pt_1
dal emerge che parte di questo corrispettivo, pari ad € 16.000 ivi indicati come pretesi Pt_1
dalla a titolo di residuo ancora dovuto a titolo di corrispettivo, è stata trattenuta dal CP_1
in attesa di chiarimenti, mentre il resto è stato versato”. Il Giudicante perimetra perciò Pt_1
in questo solo importo l'arricchimento del La circostanza, che ut supra dedotto è Pt_1
dirimente ai fini della domanda di arricchimento, nonché ai fini della risposta al primo terzo e quarto motivo di impugnazione, è stata contestata dalla difesa dell'appellata come inveritiera.
Sino ad epoca successiva alla conclusione del giudizio, infatti, il non ha Parte_1
versato alcunché, delle somme ricevute, che peraltro sono oggetto di un finanziamento regionale, ragion per cui il ha, da un lato arricchito il proprio patrimonio con la realizzazione Pt_1
dell'Ecocentro, e dall'altro si è ulteriormente arricchito locupletando le somme che avrebbero dovuto servire per pagarne il prezzo. D'altro canto, è errata la decisione del Giudice laddove non ha rilevato la carenza di tale prova da parte del La decisione andrà quindi riformata Pt_1
dando atto della effettiva entità dell'arricchimento a fronte del mancato versamento di alcuna somma da parte del > (pag. 29 della comparsa di costituzione con appello Parte_1
10 incidentale), deferendo giuramento decisorio nei confronti del Sindaco pro tempore del
[...]
sul seguente capitolo: “Vero che il non ha versato alcuna Parte_1 Parte_1
somma in favore di od in favore di , per la realizzazione Parte_2 CP_2
dell'Ecocentro realizzato da sino alla definizione del giudizio di Controparte_1
primo grado”.
Con note in sostituzione dell'udienza depositate il 23.5.2024, l'appellante ha preso posizione sull'appello incidentale, eccependo: 1) la mancata evocazione del litisconsorte necessario
2) l'inammissibilità del giuramento decisorio in quanto vertente Controparte_6
su circostanze irrilevanti ai fini del decidere;
3) l'inammissibilità dell'appello incidentale per esistenza di giudicato sul punto (formatosi in seguito ad un accordo transattivo raggiunto durante l'opposizione ad un decreto ingiuntivo richiesto dalla convenuta e ottenuto dal Tribunale di
Padova per l'adempimento di obbligazioni connesse al contratto d'appalto nei confronti di
Controparte_2
Con provvedimento del 29.5.2024, l'intestata Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e sostituzione dell'udienza con termine fino al 4.12.2025 per note ex art. 127 ter c.p.c.
***
Primo motivo d'appello incidentale: la domanda di pagamento del corrispettivo formulata nei confronti del quale “committente sostanziale”. Pt_1
Per ragioni di priorità logico-giuridica, occorre – innanzitutto - esaminare il primo motivo dell'appello incidentale, posto che il suo accoglimento comporterebbe l'assorbimento degli altri motivi d'appello (sia principale che incidentale), tutti riferiti all'azione di arricchimento senza causa, fisiologicamente sussidiaria (art. 2042 c.c.).
11 Con riferimento a questo motivo, l'appellante ha sollevato due eccezioni pregiudiziali: 1) il difetto di contraddittorio nei confronti del , litisconsorte necessario;
2) l'esistenza di Parte_3
un giudicato sul rapporto intercorso fra in bonis e l'appellata (in forza di un Controparte_2
accordo conciliativo raggiunto nell'ambito del giudizio di opposizione ad un D.I. richiesto e ottenuto dalla seconda nei confronti della prima).
Entrambi i rilievi pregiudiziali sono infondati e vanno rigettati.
Quanto al primo, la società appellata deduce una presunta responsabilità solidale ex art. 1292 ss c.c. del rispetto all'obbligo di pagamento del corrispettivo per le opere realizzate dalla Pt_1
società (sul presupposto di un'asserita delega), con la conseguenza che il Controparte_2
creditore che agisce per ottenere il pagamento di tale corrispettivo può, di regola e salvo che si verifichino situazioni di interrelazione e inscindibilità dei rapporti (nel caso di specie insussistenti), decidere quale dei debitori solidali evocare in giudizio, senza che si verifichi un litisconsorzio necessario (ma meramente facoltativo), con la consapevolezza che la condanna eventualmente ottenuta nei confronti di uno solo dei due sarà inopponibile all'altro debitore solidale (su questo principio generale, v. Cass. 34899/2022).
Quanto alla seconda osservazione, dalla lettura di ricorso monitorio e conseguente D.I. n.
1127/2016 del Tribunale di Padova (doc. 7 del fascicolo del Fallimento attore in primo grado) emerge che in forza di alcune fatture emesse per l'esecuzione delle opere relative all'ecocentro
(nn. 24 del 16.9.2015, 30 del 30.10.2015 e 40 del 31.12.2015) e detratti gli acconti ricevuti – al momento di deposito del ricorso – l'appellata era creditrice nei confronti di CP_1 CP_2
della somma di € 109.498,90. Conseguentemente, consolidatasi l'ingiunzione (a fronte
[...]
dell'accordo raggiunto nelle more del giudizio di opposizione), il “giudicato” comprende esclusivamente, il fatto che fra questi due soggetti fosse intercorso un rapporto contrattuale e il
12 fatto che – alla data di deposito del ricorso monitorio – residuasse il credito menzionato: proprio in ragione della scindibilità dei rapporti, non è, invece, coperto da giudicato il ruolo assunto (o non assunto) nell'operazione da parte del dovendosi escludere qualunque accertamento Pt_1
incontrovertibile circa la sua responsabilità solidale.
Nel merito il motivo è, tuttavia, infondato.
Nel corso del giudizio di primo grado, l'appellata ha evocato in giudizio il sul Pt_1
presupposto della sua qualifica di delegante e committente sostanziale, come evincibile dalla convenzione intervenuta fra il e il ( ha svolto, Pt_1 Controparte_7 CP_2
funzioni delegate in nome e per conto del soggetto promotore, proprietario, Parte_1
aggiudicatore e parte committente sostanziale dell'opera” v. pag. 7 della comparsa di costituzione in primo grado;
“Invero, come dimostrato, ha agito, in ragione di quanto previsto CP_2
da convenzione, in nome e per conto del nell'esercizio della funzione Parte_1
delegata di stazione appaltante. In qualità di delegata, ha assunto in proprio la CP_2
responsabilità degli atti compiuti nei confronti dei terzi, imputandone però gli effetti al delegante, in nome e per conto del quale ha agito. Si è quindi attuato un trasferimento di funzioni e di potestà pubbliche al delegato concessionario, il quale ha così agito quale “organo indiretto” dell'amministrazione e con la sua azione ha prodotto, nei confronti dei terzi, gli stessi effetti che avrebbe prodotto l'azione diretta dell'Amministrazione, alla quale il delegato si CP_2 CP_2
è sostituito per effetto della convenzione. Ciò permette di affermare che anche i pagamenti effettuati da verso vedono imputato il loro effetto nei CP_2 Controparte_1
confronti del delegante v. pag. 10 della comparsa di costituzione in primo Parte_1
grado).
Il Tribunale ha escluso la configurabilità di una responsabilità contrattuale solidale in capo al
13 sulla base di quattro rationes decidendi: 1) assenza di forma scritta ad Parte_1
substantiam dell'impegno contrattuale eventualmente assunto dal poiché il contratto Pt_1
d'appalto richiamato risulta stipulato esclusivamente fra e l'odierna appellata;
Controparte_2
2) impossibilità di interpretare la convenzione richiamata dall'appellata come espressione di una delega di funzioni in ragione del divieto posto dall'art. 33 co. 3 d.lgs. 163/2006 ratione temporis vigente (“Se la convenzione del 3.6.2015 venisse intesa come una delega di funzioni e attività di stazione appaltante dal (in favore, comunque, del , Parte_1 Parte_2
che rimane soggetto giuridico autonomo e distinto da quello che invece assunse le funzioni di stazione appaltante nel contratto del 12.6.2015, ) essa manifesterebbe profili di CP_2
evidente nullità, per contrarietà ad un divieto esplicito imposto dalla normativa di rango primario” p. 13); 3) irrilevanza dell'art. 33 comma 3 bis del d.lgs. 163/2006, per l'insussistenza di un soggetto aggregatore istituito allo specifico scopo di rivestire la qualifica di delegato di stazione appaltante (“il , come emerge dalla visura prodotta come doc. 3 Parte_2
dal Fallimento attore, non è stato costituito per questo scopo, non annovera nel suo oggetto sociale lo svolgimento di attività di stazione appaltante, né comunque, più genericamente,
l'attività di attuazione di interventi pubblici e affidamento dei relativi lavori nell'interesse dei
Comuni suoi consorziati” pag. 14); 4) insussistenza dell'iscrizione all'albo appositamente costituito presso l' per i soggetti aggregatori (“Inoltre, a norma dell'art. 9 d.l. 66/2014 CP_5
conv. in l. 89/2014 i “soggetti aggregatori” che intendano svolgere funzioni di centrali di committenza a norma dell'art. 33 d.lgs. 163/2006 devono previamente ottenere l'iscrizione presso apposito registro tenuto dall' , e nel caso di specie non risulta neppure dedotto che CP_5
il rispettasse questa prescrizione” pag. 14). Parte_2
Negli atti difensivi del presente grado di giudizio, l'appellata ha dedotto esclusivamente
14 l'applicazione dell'istituto della gestione integrata dei rifiuti mediante la costituzione delle c.d.
Autorità d'ambito di cui agli artt. 201 e 202 del D.lgs. 152/2006, Codice dell'ambiente (v., diffusamente, pp. 22-27 della comparsa di costituzione con appello incidentale, nonché pp. 21-
27 della comparsa conclusionale e pp. 2 e seguenti della comparsa conclusionale di replica). In sintesi, nella prospettiva dell'appellante incidentale, sarebbe stata Controparte_2
legittimamente delegata dall'Autorità d'ambito costituita (il ), a sua volta Parte_2
legittimamente delegata dai Comuni che ne fanno parte, tra cui il da questo Parte_1
meccanismo, deriverebbe la qualificazione del come committente sostanziale e, quindi, Pt_1
la sua responsabilità solidale per l'obbligazione di pagamento del corrispettivo maturato a fronte dell'esecuzione delle opere appaltate.
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
In primo luogo, a prescindere dall'abrogazione della competenza statale con riallocazione su base regionale (come sostenuto dall'appellante incidentale), la disciplina specialistica richiamata non contiene alcun riferimento alla ripartizione degli obblighi civilistici derivanti dall'esecuzione delle opere per la gestione dei rifiuti: al netto delle prevalenti disposizioni programmatiche
(soprattutto l'art. 201), per lo più riferite agli obiettivi da perseguire, alle modalità attraverso cui perseguirli e all'iter di affidamento del servizio, le uniche due disposizioni precettive che si occupano di profili strettamente civilistici attengono al titolo di detenzione degli impianti già esistenti (art. 202 comma 4) e alla disciplina dei rapporti di lavoro antecedenti all'affidamento
(art. 202 comma 6).
In secondo luogo ed in ogni caso, l'appellante incidentale ha omesso del tutto di confrontarsi con le argomentazioni spese dal primo giudicante in punto di difetto di forma scritta ad substantiam
e mancata iscrizione al registro ANAC per i soggetti aggregatori. In particolare, l'assenza di un
15 contratto scritto direttamente riferibile anche al (con conseguente violazione dell'art. 17 Pt_1
RD n. 2440/1923) assume efficacia dirimente ai fini dell'esclusione di una sua responsabilità contrattuale per l'obbligazione di pagamento del corrispettivo.
Terzo motivo d'appello principale: l'arricchimento indiretto.
Col terzo motivo d'appello principale, da esaminarsi con priorità per ragioni logico-giuridiche,
l'appellante principale ha censurato la sentenza di primo grado per aver ritenuto che la fattispecie concreta sia sussumibile all'interno di una delle ipotesi di arricchimento indiretto eccezionalmente ammesse dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 24772/2008): secondo l'appellante, non sussisterebbe né un arricchimento senza causa (essendo pacifico che – quantomeno in parte – l'opera sia stata pagata con fondi del , né un arricchimento Pt_1
Co indiretto della (poiché il soggetto direttamente beneficiario della prestazione, CP_2
e il soggetto indirettamente beneficiario della prestazione, il non sarebbero
[...] Pt_1
entrambi soggetti di diritto pubblico e quindi non sussisterebbe la fungibilità alla base del ragionamento operato dalle Sezioni Unite).
La seconda parte del motivo è infondata, poiché – astrattamente – la fattispecie è riconducibile al caso dell'arricchimento indiretto della P.A., atteso che la forma giuridica formalmente privatistica (società a responsabilità limitata) rivestita dalla non incide sulla sua CP_2
qualificazione sostanziale come soggetto di diritto pubblico ai fini dell'azione di arricchimento indiretto. In questa prospettiva, assume rilevanza dirimente il fatto che il 100% delle quote della sia di titolarità del , soggetto di diritto pubblico (cfr. Controparte_2 Parte_2
visura prodotta come doc. 17 del fascicolo dell'attore in primo grado). Né tale conclusione può essere inficiata dal fatto che sia stata dichiarata fallita: la giurisprudenza che Controparte_2
ammette, in generale, l'applicazione delle regole codicistiche di diritto societario e la
16 sottoposizione al fallimento (oggi liquidazione giudiziale) anche ai soggetti formalmente privati ma sostanzialmente pubblici (come per le società in house) ha l'obiettivo di tutelare il ceto creditorio, che fa affidamento sulla forma giuridica percepibile all'esterno: essendo ormai prevalsa la nozione di pubblica amministrazione “a geometria variabile”, quanto appena osservato non è dirimente allorquando si debba identificare la natura pubblica o privata di un soggetto per verificare la configurabilità di un arricchimento indiretto della P.A. In altre parole, se la ratio sottesa all'ammissibilità dell'arricchimento indiretto della P.A. è la sostanziale fungibilità fra più organi riconducibili alla medesima Amministrazione centrale, è evidente come alla P.A. (intesa in senso lato) vadano assimilati tutti quei soggetti sostanzialmente riconducibili alla stessa: diversamente, non verrebbe soddisfatta la ragione di equità che regge l'intero sistema dell'arricchimento ingiustificato, ancor più indiretto. In definitiva, non rileva che l'arricchito immediato ( sia formalmente diverso dal soggetto che l'appellata assume Controparte_2
arricchito mediato (Comune), in ragione dell'univoca ultima destinazione di questi due arricchimenti (il patrimonio della P.A.).
La prima parte del motivo è invece fondata e sarà esaminata congiuntamente al primo ed al quarto motivo, che ne riproducono in parte le argomentazioni.
Quinto motivo d'appello principale: il difetto di sussidiarietà ex art. 2042 c.c.
Col quinto motivo d'appello principale, anch'esso da esaminarsi prioritariamente, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver ritenuto l'inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento in ragione della sussistenza di azioni tipiche a disposizione dell'appellata creditrice esperibili (ed invero esperite) nei confronti del debitore principale arricchito immediato (la : a) la tutela monitoria, come dimostrato Controparte_2
dall'ottenimento del D.I n. 1127/2016 del Tribunale di Padova (doc. 7 del fascicolo del
17 Fallimento attore in primo grado); b) l'insinuazione al passivo fallimentare, come evincibile dall'istanza di ammissione al passivo del (doc. 9 del fascicolo del Controparte_6
Fallimento attore in primo grado).
Il motivo è fondato, avendo il Tribunale omesso di verificare la sussistenza del requisito di sussidiarietà.
L'azione di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.) è un'azione restitutoria volta al riequilibrio fra due posizioni soggettive, laddove vi siano stati spostamenti patrimoniali non sorretti da un'adeguata causa, nei limiti dell'arricchimento.
È un'azione generale, ma sussidiaria, come dimostrato dalla norma di chiusura di cui all'art. 2042
c.c. (“l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”): la clausola di sussidiarietà, infatti, fu introdotta dal legislatore italiano del 1942 che, nel trasporre nel nostro ordinamento un istituto proveniente dall'ordinamento francese, volle porre una cautela per arginare il rischio di un uso elusivo.
Sulla ratio, nonché sulla modalità di applicazione di tale clausola, si sono fronteggiate due opposte tesi: per l'opinione tradizionale e maggioritaria, la ratio andrebbe rinvenuta nel principio di certezza del diritto e la clausola dovrebbe operare in astratto, con la conseguenza che la semplice esistenza di un'azione alternativa escluderebbe, in radice, la possibilità di agire ex art. 2041 c.c., a prescindere dalla concreta azionabilità del modello alternativo;
secondo un'impostazione minoritaria, invece, la ratio principalmente equitativa dell'azione di ingiustificato arricchimento porterebbe ad escludere il rimedio ex art. 2041 c.c. solo qualora l'azione alternativa sia, in concreto, esperibile.
Sul concetto di azionabilità ed esperibilità della pretesa alternativa incide anche il profilo della
18 solvibilità del soggetto aggredito con tale pretesa. Peraltro, ammesso l'arricchimento mediato, sorge l'ulteriore problema di capire se l'esistenza di altre azioni debba essere indagata con riferimento al solo arricchito mediato o anche (e, anzi, con precedenza logica) nei confronti dell'arricchito immediato.
Di entrambe le questioni si è recentemente occupata la giurisprudenza di legittimità che ha escluso che l'insolvenza che abbia portato al del soggetto aggredibile con l'azione Parte_3
principale (da distinguere rispetto al caso di insolvenza come situazione di inadempimento) possa essere idonea ad escludere l'ostacolo posto dall'art. 2042 c.c. e a legittimare la pretesa ex art. 2041 c.c. anche nei confronti dell'arricchito indiretto: “nel caso di insolvenza, presupposto del fallimento, invece rimane al creditore l'azione verso l'obbligato fallito, azione che può essere esercitata insinuandosi al passivo;
non si può certo dire che l'insolvenza fallimentare priva i creditori di qualunque azione astrattamente, rendendo così ammissibile l'azione di arricchimento ingiustificato verso i terzi” (v., in motivazione, Cass. 1708/2021).
Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base del più recente arresto delle Sezioni Unite della
Cassazione (Cass. Sez. Un. 33954/2023) che, pur adottando un approccio “elastico” secondo cui
è necessario verificare, di volta in volta, quale sia la ragione per la quale l'azione tipica sia stata eventualmente rigettata, ha continuato ad aderire alla tesi maggioritaria della sussidiarietà in astratto (sia pure temperata).
Tanto premesso, nel caso di specie, è pacifico che l'appellata abbia coltivato le azioni giudiziarie direttamente esperibili nei confronti del debitore immediato, sia mediante il procedimento di ingiunzione, sia mediante l'insinuazione al passivo fallimentare.
Tenuto conto dell'orientamento sopra richiamato, ciò è sufficiente a escludere l'esperibilità dell'azione residuale di ingiustificato arricchimento per mancata sussistenza del requisito di cui
19 all'art. 2042 c.c. (cfr. anche Cass., n. 7012/25). Del resto, anche volendo prediligere una verifica della sussidiarietà in astratto, l'appellata non ha neppure allegato ed in ogni caso non ha provato l'impossibilità, in concreto, di vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie in sede fallimentare
(ad esempio, non ha prodotto in giudizio una relazione del Curatore che dia conto dell'insufficienza dell'attivo fallimentare al pagamento dei creditori chirografari).
Primo e quarto motivo d'appello principale: il carattere oneroso dell'arricchimento.
Con il primo e il quarto motivo d'appello principale, oltre che con la parte del terzo motivo d'appello già riportata, che possono essere trattati congiuntamente in quanto riferiti a censure sovrapponibili, l'appellante lamenta l'insussistenza del presupposto dell'arricchimento ingiustificato in capo al in quanto lo stesso avrebbe ricevuto un incremento Pt_1
patrimoniale ma a titolo oneroso e dunque non senza causa.
Se, come detto, la ratio dell'azione in esame risiede nell'esigenza di equità e nel divieto di spostamenti patrimoniali privi di causa, è evidente che un arricchimento conseguito per via onerosa sia giustificato. Non rileva che, in presenza di pluralità di soggetti coinvolti nell'operazione, il pagamento sia avvenuto ad un soggetto diverso da quello che agisce (nel caso di specie, a unica committente dell'appalto ed obbligata nei confronti CP_2 CP_2
dell'odierna appellata), dovendosi verificare unicamente la posizione del soggetto che si deduce si sia arricchito senza giustificato motivo.
Nella specie, il ha sostenuto la spesa che era prevista in capo all'ente per la realizzazione Pt_1
dell'impianto, irrilevante essendo che la provvista fosse formata da un finanziamento regionale all'ente locale.
Il carattere oneroso dell'operazione per il si ricava, quantomeno, da due elementi. Pt_1
In primo luogo, a fronte delle allegazioni del terzo chiamato in primo grado di aver Pt_1
20 versato interamente il corrispettivo in favore dell'appellata (“il , in data 1 Parte_2
febbraio 2016, ha emesso fattura al comune di per il totale complessivo dei lavori (doc. Pt_1
5), come era previsto al punto 3 dell'accordo di programma sottoscritto tra i predetti enti in data
3 giugno 2015 (doc. 6). Sulla base di tale fattura il comune di ha chiesto l'erogazione Pt_1
del contributo regionale, che è stato effettivamente ricevuto e riversato al Parte_2
(doc. 7)”, pag. 6 della comparsa di costituzione in primo grado;
“3.2 Non vi è poi alcun arricchimento in capo al di posto che lo stesso si è dotato di uno strumento Pt_1 Pt_1
per la raccolta dei rifiuti, l'ecocentro appunto, pagando il dovuto in parte con somme proprie (pur derivanti da finanziamento regionale) e in parte con somme del , che annualmente Parte_2
riceve dai cittadini del comune i tributi per il servizio di raccolta. Detto in altri termini il
[...]
ha già pagato”, pag. 8 della comparsa di costituzione in primo grado), l'appellata Parte_1
non ha contestato in fatto tali deduzioni – rendendo operante il meccanismo di cui all'art. 115 comma 2 c.p.c., come osservato dall'appellante principale - e, anzi, le ha fatte proprie, sia pure ai diversi fini del rigetto dell'azione revocatoria:Parte_1 Pt_1
contributo regionale, che è stato effettivamente ricevuto e riversato”). Il che conferma l'infondatezza della domanda revocatoria>> (pag. 2 della prima memoria istruttoria della convenuta in primo grado).
Risulta, dunque, provato che il abbia sostenuto i costi previsti a suo carico per Pt_1
l'esecuzione delle opere relative all'ecocentro.
Né può essere accolta l'istanza di deferimento del giuramento decisorio formulata dall'appellata nei confronti del Sindaco pro tempore avente ad oggetto il seguente quesito: “Vero che il
[...]
[...] [...]
[...] [
non ha versato alcuna somma in favore di od in favore di CP_9 Parte_2
, per la realizzazione dell'Ecocentro realizzato da sino CP_2 Controparte_1
alla definizione del giudizio di primo grado”, in quanto, al netto di qualunque considerazione circa la erronea formulazione negativa del quesito: a) risultando il pagamento da parte del non contestato ex art. 115 c.p.c., il relativo fatto è uscito già nelle fasi iniziali della causa Pt_1
dal thema probandum; b) “il giuramento decisorio non può essere deferito o riferito nei confronti del soggetto che ricopre una pubblica funzione o un pubblico incarico, in relazione a diritti della pubblica amministrazione da lui organicamente rappresentata, poiché egli non ne ha la libera e autonoma disponibilità” (Cass. 1520/2024); c) difetta la decisorietà del giuramento, in quanto ove il anziché aver già versato l'importo dovuto al vi fosse soltanto ancora Pt_1 Parte_2
tenuto, non per questo verrebbe meno l'onerosità del suo acquisto: come osservato dal Pt_1
con riferimento all'ipotesi, giudicata rilevante dal Tribunale, che una parte della somma dovuta al fosse rimasta accantonata in via cautelare, anche la semplice assunzione di Parte_2
un'obbligazione di pagamento è sufficiente ad integrare il carattere oneroso dello scambio, considerato che, a fronte dell'eventuale inadempimento spontaneo del soggetto che ha assunto l'obbligazione, il creditore può agire giudizialmente per chiederne l'adempimento coattivo.
Rimangono di conseguenza assorbiti gli ulteriori motivi dell'appello principale.
Esito dell'appello e regolamentazione delle spese di lite.
La fondatezza del primo, quarto e quinto motivo d'appello principale, assorbiti gli altri e rigettato l'appello principale, implica l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Ne consegue il rigetto della domanda di pagamento del corrispettivo, per assenza del titolo, e la declaratoria di inammissibilità della domanda di arricchimento ingiustificato, per mancanza del
22 requisito della sussidiarietà.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'appellata, tenuto conto del valore della causa (scaglione compreso tra € 26.001,00 e €
52.000,00), come liquidate in dispositivo per ciascuno dei due gradi di giudizio, secondo gli importi di cui al DM 55/2014 come aggiornato con DM 147/2022, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nella misura minima per la fase di trattazione-istruttoria (in ragione dell'esiguità dell'attività di trattazione e dell'assenza di attività istruttoria, sia in primo che in secondo grado).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 a carico dell'appellante incidentale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto dal e in totale riforma della Parte_1
sentenza n. 668/2023 pubblicata il 21.7.2023 del Tribunale di Rovigo, rigetta la domanda di pagamento del corrispettivo e dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. svolte da;
Controparte_3
2) condanna alla rifusione in Controparte_3
favore del delle spese di lite che liquida, per il primo grado di Parte_1
giudizio in € 6.713,00 per compenso di avvocato, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali, Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge e, per il presente grado di
23 giudizio, in € 8.469,00 per compenso di avvocato, oltre a € 382,00 per spese anticipate, rimborso forfetario 15% per spese generali, Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02
a carico di parte appellante incidentale.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio di data 11 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
RA RU FF GU SA
24
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
R.G. 272/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. GU SA Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. RA RU FF Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 22.2.2024, promossa con atto di citazione in appello da
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Italo Begozzo;
appellante – appellata incidentale contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pernumia P.IVA_2
(Pd), via Rivella n.30, rappresentata e difesa dall'avv. RA Magni;
appellata – appellante incidentale
Oggetto: “Azione revocatoria fallimentare (art. 67 e ss.)”; appello avverso la sentenza n.
668/2023 emessa il 20.7.2023 e pubblicata il 21.7.2023 a definizione del giudizio iscritto al n.
1 1798/2020 R.G. avanti al Tribunale di Rovigo.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“dichiarare inammissibile o comunque infondata nel merito la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa svolta dalla società appellata nei confronti del - Parte_1
- dichiararsi inammissibile o comunque respingersi perché infondato l'appello incidentale svolto da Spese del doppio grado di giudizio interamente rifuse”; Controparte_1
- per parte appellata – appellante incidentale:
“1) In via principale di merito: Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) In via principale in accoglimento dell'appello incidentale: accogliersi l'appello incidentale e conseguentemente riformare l'impugnata sentenza accertando e dichiarando la debenza da parte del in qualità di soggetto committente delegante Parte_1
promotore dell'appalto pubblico e proprietario dell'opera realizzata, in favore di
[...]
degli importi contrattualmente previsti dall'appalto pubblico avente ad oggetto Controparte_1
la realizzazione di un Ecocentro in Comune di cui è causa, pari ad euro euro Parte_1
110.645,90 (oltre iva, ovvero euro 134.987,99) e, conseguentemente, per effetto di quanto già pagato da in favore di e, di contro, dei 30.000,00 CP_2 Controparte_1
euro restituiti alla procedura fallimentare, condannarsi il terzo chiamato al Parte_1
pagamento della somma di euro 43.987,99, iva inclusa, corrispondente all'importo di euro
30.000,00 pagato in revocazione al fallimento, oltre alla somma ancora dovuta a saldo a termini di contratto di appalto pubblico per l'Ecocentro di Euro 13.987,99 (iva inclusa), il tutto oltre interessi di mora dal dovuto al saldo da computarsi secondo le previsioni dell'allora vigente
D.Lgs 163 del 2006 e del suo regolamento attuativo;
3) In via subordinata in accoglimento
2 dell'appello incidentale: accogliersi l'appello incidentale, confermarsi la sentenza di primo grado nell'an riformandola nel solo quantum, e quindi accertarsi e dichiararsi la debenza, a titolo di arricchimento indebito da parte del nei confronti di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 110.645,90 (oltre iva, ovvero euro 134.987,99) pari al valore
[...]
complessivo delle opere e, conseguentemente, per effetto di quanto già pagato dalla società in favore di e, di contro, dei 30.000,00 euro restituiti CP_2 Controparte_1
alla procedura fallimentare, condannarsi il terzo chiamato al pagamento Parte_1
della somma di euro 43.987,99, iva inclusa, corrispondente all'importo di euro 30.000,00 pagato in revocazione al fallimento, oltre alla somma ancora dovuta a saldo a termini di contratto di appalto pubblico per l'Ecocentro di Euro 13.987,99 (iva inclusa), il tutto oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo 4) In via di ulteriore subordine Confermarsi la sentenza di primo grado.
Con vittoria, in ogni caso, di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA: SI DEFERISCE GIURAMENTO DECISORIO nei confronti del Sindaco di
Pro tempore (ad oggi ) sul seguente capitolo: “Vero che il Pt_1 Persona_1 Parte_1
non ha versato alcuna somma in favore di od in favore di
[...] Parte_2
, per la realizzazione dell'Ecocentro realizzato da sino CP_2 Controparte_1
alla definizione del giudizio di primo grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ( Parte_3 Parte_4
) conveniva in giudizio la
[...] Controparte_3
[..
esperendo azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. in relazione al pagamento di €
80.000,00 eseguito dalla società in bonis in favore della convenuta in un periodo compreso fra
3 luglio e novembre 2016 a titolo di corrispettivo per la realizzazione di opere commissionate nell'ambito di un appalto pubblico.
Si costituiva la , allegando le seguenti Controparte_3
circostanze di fatto: 1) con delibera del 23.1.2015, la Giunta del Comune di aveva Pt_1
approvato un progetto preliminare per la realizzazione e gestione di un'isola ecologica;
2) il
3.6.2015, il (di cui è socio anche il e il Parte_2 Parte_1 Parte_1
avevano stipulato una “convenzione per la realizzazione e gestione di un'isola
[...]
ecologica presidiata (ecocentro) nel Comune di Pernumia (PD)”; 3) la predetta convenzione prevedeva, fra l'altro, che l'opera sarebbe stata eseguita dal quale “soggetto attuatore Parte_2
dell'intervento” e “tramite la propria controllata” ( ), che il avrebbe Controparte_2 Pt_1
assunto il ruolo di soggetto promotore e proprietario dell'opera e che avrebbe pagato l'opera mettendo a disposizione il finanziamento di € 90.000 concesso dalla , che il CP_4
– anche attraverso la sua controllata – si impegnava a Parte_2 Controparte_2
“gestire integralmente l'appalto con funzioni delegate di stazione appaltante per le procedure di gara e di aggiudicazione dell'appalto”; 4) (in forza della delega ricevuta dal Controparte_2
Comune) aveva avviato la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, invitando anche la società convenuta, poi risultata aggiudicataria;
5) il 12.6.2015 la società convenuta aveva stipulato con il contratto d'appalto per l'esecuzione delle predette opere;
6) Controparte_2
completati i lavori, aveva dimesso certificato di regolare esecuzione e relazione Controparte_2
su conto finale nel quale era rappresentato, fra l'altro, che la procedura negoziata era stata
“espletata da a nome e per conto del Comune di Pernumia (PD)”. Controparte_2
Sulla base di queste allegazioni, eccepita l'inammissibilità dell'azione revocatoria fallimentare e, comunque, la sua infondatezza nel merito, la società convenuta - previa istanza di
4 autorizzazione alla chiamata in causa del sul presupposto della Parte_1
qualificazione di quest'ultimo come committente sostanziale dell'opera (delegante ai sensi dell'art. 33 D.lgs. 163/2006) e beneficiario di un indebito arricchimento – in via riconvenzionale ne chiedeva la condanna: a) in via principale, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria, al pagamento della somma di € 93.987,99 (corrispondente all'importo di € 80.000,00 chiesto in revocazione dal fallimento, oltre alla somma ancora dovuta a saldo a termini di contratto di €
13.987,99, “oltre interessi di mora dal dovuto al saldo da computarsi secondo le previsioni dell'allora vigente D.lgs. 163 del 2006 e del suo regolamento attuativo”); b) in via principale, in caso di rigetto dell'azione revocatoria, al pagamento della somma ancora dovuta a saldo a termini di contratto di € 13.987,99, “oltre interessi di mora dal dovuto al saldo da computarsi secondo le previsioni dell'allora vigente D.lgs. 163 del 2006 e del suo regolamento attuativo”; c) in via subordinata, al pagamento di una somma pari ad € 93.987,99 (nel caso di accoglimento dell'azione revocatoria) o pari ad € 13.987,99 (nel caso di rigetto dell'azione revocatoria) a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. o, “in via alternativa ad una somma a titolo di arricchimento indebito che il Giudice riterrà di giustizia”.
Si costituiva il e chiedeva il rigetto delle domande formulate nei propri Parte_1
confronti, eccependo l'inopponibilità della convenzione del 3.6.2015 (intercorsa inter alios),
l'inesistenza di un appalto pubblico delegato (stante il divieto di cui all'art. 33 D.lgs. 163/2006)
e comunque l'inesistenza di un previo impegno di spesa (con eventuale applicazione dell'art. 191
TUEL), con conseguente infondatezza della domanda di pagamento del corrispettivo (in ragione dell'assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale intercorso con la convenuta), nonché
l'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c. (per carenza del requisito della sussidiarietà e per
5 l'insussistenza di un arricchimento in capo al considerato che le opere di realizzazione Pt_1
dell'ecocentro erano state pagate dallo stesso).
Dato atto del raggiungimento di un accordo conciliativo fra la convenuta e il (che ha Parte_3
previsto il pagamento in favore del da parte della convenuta della somma di € Parte_3
32.000,00 a fronte della rinuncia agli atti del giudizio), dichiarato estinto il giudizio con riguardo ai rapporti fra il e la convenuta, il Giudice tratteneva la causa in decisione Parte_3
limitatamente ai rapporti fra la convenuta e il Comune terzo chiamato e assegnava i termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 668/2023 pubblicata il 21.7.2023, il Tribunale di Rovigo, rigettate le domande di pagamento del corrispettivo e accolta parzialmente la domanda di arricchimento senza causa, condannava il al pagamento in favore della convenuta della somma di € Parte_1
13.987,99, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., compensando integralmente le spese di lite fra le parti, sulla base – in sintesi – delle seguenti ragioni: 1) il contratto d'appalto del 12.6.2015 è intercorso esclusivamente fra Controparte_2
(committente) e la convenuta (appaltatore), senza alcun intervento né riferimento al Parte_1
con la conseguenza che non può considerarsi sorto alcun rapporto contrattuale nei
[...]
confronti di quest'ultimo (anche in ragione della forma scritta ab substantiam, nel caso di specie assente rispetto al;
2) la convenzione del 3.6.2015, nella parte in cui prevede che il Pt_1
– anche attraverso la sua controllata ( – assuma le Parte_2 Controparte_2
funzioni di soggetto attuatore dell'intervento non può qualificarsi come delega di funzioni di stazione appaltante, in ragione del divieto posto dall'art. 33 comma 3 D.lgs. 163/2006, non superabile nemmeno dal disposto del comma 3 della medesima disposizione (tenuto conto che il non è stato costituito allo scopo di svolgere attività di stazione appaltante, Parte_2
6 né è iscritto presso l'albo dei soggetti aggregatori che svolgono funzioni di centrali di committenza istituito presso l' ; 3) nel caso di specie, ricorre una delle ipotesi di CP_5
arricchimento indiretto eccezionalmente riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità
(arricchimento in favore della P.A.); 4) in particolare, “L'ecocentro realizzato è entrato a far parte del patrimonio del il quale ha contribuito alla sua realizzazione, appaltata da Pt_1
, con un contributo versato al . Come emerge dalla più volte CP_2 Parte_2
richiamata convenzione tra e del 3.6.2015, la gestione del funzionamento Pt_1 Parte_2
dell'isola ecologica è stata concessa al per dieci anni, decorsi i quali tornerà nella Parte_2
disponibilità del In questo periodo, il si è impegnato ad adibire gli spazi Pt_1 Parte_2
dell'ecocentro in funzione delle sole esigenze del territorio e della popolazione del Parte_1
, che ha dunque tratto dall'opera realizzata una indubbia utilità, nel senso ampio sopra
[...]
chiarito dalla giurisprudenza. Dal doc. 8 prodotto dal emerge che parte di questo Pt_1
corrispettivo, pari ad € 16.000 ivi indicati come pretesi dalla a titolo di residuo ancora CP_1
dovuto a titolo di corrispettivo, è stata trattenuta dal in attesa di chiarimenti, mentre il Pt_1
resto è stato versato (la circostanza non è contestata dal fallimento di ). In questa CP_2
sede, la ha meglio precisato il residuo dovuto a titolo di corrispettivo per l'appalto CP_1
eseguito nella minor somma di € 13.987,99 euro iva inclusa. La domanda siccome precisata in udienza dalla convenuta, che ha chiesto che il fosse condannato a pagarle, a titolo di Pt_1
arricchimento indebito, la somma di € “43.987,99, iva inclusa, corrispondente all'importo di euro 30.000,00 pagato in revocazione al fallimento, oltre alla somma ancora dovuta a saldo a termini di contratto di appalto pubblico per l'Ecocentro di Euro 13.987,99 (iva inclusa)”, non può essere accolta, per le ragioni sopra esposte. La pretesa relativa alla somma che la CP_1
ha volontariamente versato al così definendo stragiudizialmente la lite tra loro Parte_3
7 incorsa non corrisponde né ad un danno come diminuzione patrimoniale subìto dall'impresa esecutrice né ad un arricchimento del che con l'eccezione della somma residua per sua Pt_1
stessa ammissione accantonata (cfr il predetto doc. 8 del , ha corrisposto la somma Pt_1
dovuta in forza degli accordi con il Consorzio committente, ciò configurando l'onerosità che comunque ostacolerebbe il riconoscimento di un arricchimento indiretto rilevante ex art. 2041 cc.” (v. pp. 19-20 della sentenza di primo grado).
***
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello il Parte_1
Col primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che la somma di € 16.000,00 sia stata definitivamente trattenuta dal anziché versata in favore del e – conseguentemente – accertato Pt_1 Parte_2
la sussistenza di un arricchimento mediante risparmio di spesa in capo al che, in realtà, Pt_1
non c'è stato. Più precisamente, l'erroneità della sentenza di primo grado consisterebbe: 1) nel non aver tenuto conto del fatto che, a fronte dell'allegazione del di aver versato tale Pt_1
somma (contenuta a pag. 5 e a pag. 8 della comparsa di costituzione in primo grado), la circostanza non è stata contestata da alcuno;
2) in ogni caso, a prescindere dalla mancata contestazione del versamento, nell'affermare che una trattenuta cautelare equivalga ad un definitivo risparmio di spesa (e quindi ad un definitivo arricchimento); 3) nell'aver ritenuto operante il meccanismo di non contestazione con riguardo ad un'allegazione riferita ad un soggetto (il ) a fronte della mancata contestazione di un soggetto diverso (il Parte_2
). Parte_3
Con i motivi dal secondo al quinto, l'appellante censura la violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c.
e in particolare: con il secondo motivo, lamenta la mancata prova dell'impoverimento in capo
8 alla convenuta (da individuarsi nel solo danno emergente, senza possibilità di quantificazione equitativa); con il terzo motivo, lamenta l'inammissibilità di un arricchimento indiretto (in ragione della non sussumibilità del caso di specie nelle due ipotesi di arricchimento indiretto eccezionalmente ammesse dalla giurisprudenza di legittimità, tenuto conto, da un lato, dell'onerosità dell'arricchimento conseguito e, dall'altro lato, della carenza di fungibilità fra soggetti pubblici in quanto “soggetto che ha ricevuto la prestazione maturando Controparte_2
un credito rispetto al ”, è una società commerciale); con il quarto motivo, Parte_2
lamenta l'insussistenza di un arricchimento in capo al (sul presupposto dell'onerosità Pt_1
del contratto di appalto); infine, con il quinto motivo, lamenta il difetto di sussidiarietà
(considerato che la convenuta aveva già ottenuto nei confronti di in bonis un Controparte_2
decreto ingiuntivo, il cui giudizio di opposizione si era concluso con transazione, e che, successivamente, si era insinuata al passivo del ). Parte_3
Costituendosi, l'appellata ha escluso la fondatezza dei motivi d'appello, concludendo per il rigetto del gravame.
Inoltre, ha proposto appello incidentale sulla base dei seguenti motivi.
Col primo motivo d'appello incidentale, l'appellata ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado per aver il Tribunale ritenuto infondata la domanda di pagamento del corrispettivo formulata anche nei confronti del (quale soggetto delegante, obbligato in via solidale), Pt_1
sul presupposto dell'inammissibilità di una delega di funzioni. Nella prospettiva dell'appellata, il avrebbe agito – su delega – come previsto dagli artt. 201 e 202 Codice dell'ambiente, Parte_2
in tema di gestione integrata dei rifiuti mediante la costituzione di Autorità d'ambito:
[...]
sarebbe stata legittimamente delegata dall'Autorità d'ambito costituita, cioè dal CP_2
, a sua volta legittimamente delegato dai Comuni che ne fanno parte (fra Parte_2
9 cui il . In definitiva, quindi, il sarebbe committente Parte_1 Parte_1
sostanziale e quindi tenuto al pagamento del corrispettivo maturato per l'esecuzione delle opere appaltate.
Col secondo motivo di gravame incidentale, l'appellata ha censurato la parte del provvedimento impugnato relativa alla quantificazione dell'indennizzo da indebito arricchimento sotto due profili: a) quanto all'entità dell'impoverimento della convenuta, per aver ritenuto che la somma corrisposta in favore del in adempimento dell'accordo conciliativo raggiunto in corso Parte_3
di causa non vada computata ai fini dell'impoverimento della convenuta;
b) quanto all'entità dell'arricchimento del ha osservato: <il giudice ha affermato che “dal doc. 8 prodotto pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Italo Begozzo;
appellante – appellata incidentale contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pernumia P.IVA_2
(Pd), via Rivella n.30, rappresentata e difesa dall'avv. RA Magni;
appellata – appellante incidentale
Oggetto: “Azione revocatoria fallimentare (art. 67 e ss.)”; appello avverso la sentenza n.
668/2023 emessa il 20.7.2023 e pubblicata il 21.7.2023 a definizione del giudizio iscritto al n.
1 1798/2020 R.G. avanti al Tribunale di Rovigo.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“dichiarare inammissibile o comunque infondata nel merito la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa svolta dalla società appellata nei confronti del - Parte_1
- dichiararsi inammissibile o comunque respingersi perché infondato l'appello incidentale svolto da Spese del doppio grado di giudizio interamente rifuse”; Controparte_1
- per parte appellata – appellante incidentale:
“1) In via principale di merito: Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) In via principale in accoglimento dell'appello incidentale: accogliersi l'appello incidentale e conseguentemente riformare l'impugnata sentenza accertando e dichiarando la debenza da parte del in qualità di soggetto committente delegante Parte_1
promotore dell'appalto pubblico e proprietario dell'opera realizzata, in favore di
[...]
degli importi contrattualmente previsti dall'appalto pubblico avente ad oggetto Controparte_1
la realizzazione di un Ecocentro in Comune di cui è causa, pari ad euro euro Parte_1
110.645,90 (oltre iva, ovvero euro 134.987,99) e, conseguentemente, per effetto di quanto già pagato da in favore di e, di contro, dei 30.000,00 CP_2 Controparte_1
euro restituiti alla procedura fallimentare, condannarsi il terzo chiamato al Parte_1
pagamento della somma di euro 43.987,99, iva inclusa, corrispondente all'importo di euro
30.000,00 pagato in revocazione al fallimento, oltre alla somma ancora dovuta a saldo a termini di contratto di appalto pubblico per l'Ecocentro di Euro 13.987,99 (iva inclusa), il tutto oltre interessi di mora dal dovuto al saldo da computarsi secondo le previsioni dell'allora vigente
D.Lgs 163 del 2006 e del suo regolamento attuativo;
3) In via subordinata in accoglimento
2 dell'appello incidentale: accogliersi l'appello incidentale, confermarsi la sentenza di primo grado nell'an riformandola nel solo quantum, e quindi accertarsi e dichiararsi la debenza, a titolo di arricchimento indebito da parte del nei confronti di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 110.645,90 (oltre iva, ovvero euro 134.987,99) pari al valore
[...]
complessivo delle opere e, conseguentemente, per effetto di quanto già pagato dalla società in favore di e, di contro, dei 30.000,00 euro restituiti CP_2 Controparte_1
alla procedura fallimentare, condannarsi il terzo chiamato al pagamento Parte_1
della somma di euro 43.987,99, iva inclusa, corrispondente all'importo di euro 30.000,00 pagato in revocazione al fallimento, oltre alla somma ancora dovuta a saldo a termini di contratto di appalto pubblico per l'Ecocentro di Euro 13.987,99 (iva inclusa), il tutto oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo 4) In via di ulteriore subordine Confermarsi la sentenza di primo grado.
Con vittoria, in ogni caso, di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA: SI DEFERISCE GIURAMENTO DECISORIO nei confronti del Sindaco di
Pro tempore (ad oggi ) sul seguente capitolo: “Vero che il Pt_1 Persona_1 Parte_1
non ha versato alcuna somma in favore di od in favore di
[...] Parte_2
, per la realizzazione dell'Ecocentro realizzato da sino CP_2 Controparte_1
alla definizione del giudizio di primo grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ( Parte_3 Parte_4
) conveniva in giudizio la
[...] Controparte_3
[..
esperendo azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. in relazione al pagamento di €
80.000,00 eseguito dalla società in bonis in favore della convenuta in un periodo compreso fra
3 luglio e novembre 2016 a titolo di corrispettivo per la realizzazione di opere commissionate nell'ambito di un appalto pubblico.
Si costituiva la , allegando le seguenti Controparte_3
circostanze di fatto: 1) con delibera del 23.1.2015, la Giunta del Comune di aveva Pt_1
approvato un progetto preliminare per la realizzazione e gestione di un'isola ecologica;
2) il
3.6.2015, il (di cui è socio anche il e il Parte_2 Parte_1 Parte_1
avevano stipulato una “convenzione per la realizzazione e gestione di un'isola
[...]
ecologica presidiata (ecocentro) nel Comune di Pernumia (PD)”; 3) la predetta convenzione prevedeva, fra l'altro, che l'opera sarebbe stata eseguita dal quale “soggetto attuatore Parte_2
dell'intervento” e “tramite la propria controllata” ( ), che il avrebbe Controparte_2 Pt_1
assunto il ruolo di soggetto promotore e proprietario dell'opera e che avrebbe pagato l'opera mettendo a disposizione il finanziamento di € 90.000 concesso dalla , che il CP_4
– anche attraverso la sua controllata – si impegnava a Parte_2 Controparte_2
“gestire integralmente l'appalto con funzioni delegate di stazione appaltante per le procedure di gara e di aggiudicazione dell'appalto”; 4) (in forza della delega ricevuta dal Controparte_2
Comune) aveva avviato la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, invitando anche la società convenuta, poi risultata aggiudicataria;
5) il 12.6.2015 la società convenuta aveva stipulato con il contratto d'appalto per l'esecuzione delle predette opere;
6) Controparte_2
completati i lavori, aveva dimesso certificato di regolare esecuzione e relazione Controparte_2
su conto finale nel quale era rappresentato, fra l'altro, che la procedura negoziata era stata
“espletata da a nome e per conto del Comune di Pernumia (PD)”. Controparte_2
Sulla base di queste allegazioni, eccepita l'inammissibilità dell'azione revocatoria fallimentare e, comunque, la sua infondatezza nel merito, la società convenuta - previa istanza di
4 autorizzazione alla chiamata in causa del sul presupposto della Parte_1
qualificazione di quest'ultimo come committente sostanziale dell'opera (delegante ai sensi dell'art. 33 D.lgs. 163/2006) e beneficiario di un indebito arricchimento – in via riconvenzionale ne chiedeva la condanna: a) in via principale, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria, al pagamento della somma di € 93.987,99 (corrispondente all'importo di € 80.000,00 chiesto in revocazione dal fallimento, oltre alla somma ancora dovuta a saldo a termini di contratto di €
13.987,99, “oltre interessi di mora dal dovuto al saldo da computarsi secondo le previsioni dell'allora vigente D.lgs. 163 del 2006 e del suo regolamento attuativo”); b) in via principale, in caso di rigetto dell'azione revocatoria, al pagamento della somma ancora dovuta a saldo a termini di contratto di € 13.987,99, “oltre interessi di mora dal dovuto al saldo da computarsi secondo le previsioni dell'allora vigente D.lgs. 163 del 2006 e del suo regolamento attuativo”; c) in via subordinata, al pagamento di una somma pari ad € 93.987,99 (nel caso di accoglimento dell'azione revocatoria) o pari ad € 13.987,99 (nel caso di rigetto dell'azione revocatoria) a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. o, “in via alternativa ad una somma a titolo di arricchimento indebito che il Giudice riterrà di giustizia”.
Si costituiva il e chiedeva il rigetto delle domande formulate nei propri Parte_1
confronti, eccependo l'inopponibilità della convenzione del 3.6.2015 (intercorsa inter alios),
l'inesistenza di un appalto pubblico delegato (stante il divieto di cui all'art. 33 D.lgs. 163/2006)
e comunque l'inesistenza di un previo impegno di spesa (con eventuale applicazione dell'art. 191
TUEL), con conseguente infondatezza della domanda di pagamento del corrispettivo (in ragione dell'assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale intercorso con la convenuta), nonché
l'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c. (per carenza del requisito della sussidiarietà e per
5 l'insussistenza di un arricchimento in capo al considerato che le opere di realizzazione Pt_1
dell'ecocentro erano state pagate dallo stesso).
Dato atto del raggiungimento di un accordo conciliativo fra la convenuta e il (che ha Parte_3
previsto il pagamento in favore del da parte della convenuta della somma di € Parte_3
32.000,00 a fronte della rinuncia agli atti del giudizio), dichiarato estinto il giudizio con riguardo ai rapporti fra il e la convenuta, il Giudice tratteneva la causa in decisione Parte_3
limitatamente ai rapporti fra la convenuta e il Comune terzo chiamato e assegnava i termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
Con sentenza n. 668/2023 pubblicata il 21.7.2023, il Tribunale di Rovigo, rigettate le domande di pagamento del corrispettivo e accolta parzialmente la domanda di arricchimento senza causa, condannava il al pagamento in favore della convenuta della somma di € Parte_1
13.987,99, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., compensando integralmente le spese di lite fra le parti, sulla base – in sintesi – delle seguenti ragioni: 1) il contratto d'appalto del 12.6.2015 è intercorso esclusivamente fra Controparte_2
(committente) e la convenuta (appaltatore), senza alcun intervento né riferimento al Parte_1
con la conseguenza che non può considerarsi sorto alcun rapporto contrattuale nei
[...]
confronti di quest'ultimo (anche in ragione della forma scritta ab substantiam, nel caso di specie assente rispetto al;
2) la convenzione del 3.6.2015, nella parte in cui prevede che il Pt_1
– anche attraverso la sua controllata ( – assuma le Parte_2 Controparte_2
funzioni di soggetto attuatore dell'intervento non può qualificarsi come delega di funzioni di stazione appaltante, in ragione del divieto posto dall'art. 33 comma 3 D.lgs. 163/2006, non superabile nemmeno dal disposto del comma 3 della medesima disposizione (tenuto conto che il non è stato costituito allo scopo di svolgere attività di stazione appaltante, Parte_2
6 né è iscritto presso l'albo dei soggetti aggregatori che svolgono funzioni di centrali di committenza istituito presso l' ; 3) nel caso di specie, ricorre una delle ipotesi di CP_5
arricchimento indiretto eccezionalmente riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità
(arricchimento in favore della P.A.); 4) in particolare, “L'ecocentro realizzato è entrato a far parte del patrimonio del il quale ha contribuito alla sua realizzazione, appaltata da Pt_1
, con un contributo versato al . Come emerge dalla più volte CP_2 Parte_2
richiamata convenzione tra e del 3.6.2015, la gestione del funzionamento Pt_1 Parte_2
dell'isola ecologica è stata concessa al per dieci anni, decorsi i quali tornerà nella Parte_2
disponibilità del In questo periodo, il si è impegnato ad adibire gli spazi Pt_1 Parte_2
dell'ecocentro in funzione delle sole esigenze del territorio e della popolazione del Parte_1
, che ha dunque tratto dall'opera realizzata una indubbia utilità, nel senso ampio sopra
[...]
chiarito dalla giurisprudenza. Dal doc. 8 prodotto dal emerge che parte di questo Pt_1
corrispettivo, pari ad € 16.000 ivi indicati come pretesi dalla a titolo di residuo ancora CP_1
dovuto a titolo di corrispettivo, è stata trattenuta dal in attesa di chiarimenti, mentre il Pt_1
resto è stato versato (la circostanza non è contestata dal fallimento di ). In questa CP_2
sede, la ha meglio precisato il residuo dovuto a titolo di corrispettivo per l'appalto CP_1
eseguito nella minor somma di € 13.987,99 euro iva inclusa. La domanda siccome precisata in udienza dalla convenuta, che ha chiesto che il fosse condannato a pagarle, a titolo di Pt_1
arricchimento indebito, la somma di € “43.987,99, iva inclusa, corrispondente all'importo di euro 30.000,00 pagato in revocazione al fallimento, oltre alla somma ancora dovuta a saldo a termini di contratto di appalto pubblico per l'Ecocentro di Euro 13.987,99 (iva inclusa)”, non può essere accolta, per le ragioni sopra esposte. La pretesa relativa alla somma che la CP_1
ha volontariamente versato al così definendo stragiudizialmente la lite tra loro Parte_3
7 incorsa non corrisponde né ad un danno come diminuzione patrimoniale subìto dall'impresa esecutrice né ad un arricchimento del che con l'eccezione della somma residua per sua Pt_1
stessa ammissione accantonata (cfr il predetto doc. 8 del , ha corrisposto la somma Pt_1
dovuta in forza degli accordi con il Consorzio committente, ciò configurando l'onerosità che comunque ostacolerebbe il riconoscimento di un arricchimento indiretto rilevante ex art. 2041 cc.” (v. pp. 19-20 della sentenza di primo grado).
***
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello il Parte_1
Col primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che la somma di € 16.000,00 sia stata definitivamente trattenuta dal anziché versata in favore del e – conseguentemente – accertato Pt_1 Parte_2
la sussistenza di un arricchimento mediante risparmio di spesa in capo al che, in realtà, Pt_1
non c'è stato. Più precisamente, l'erroneità della sentenza di primo grado consisterebbe: 1) nel non aver tenuto conto del fatto che, a fronte dell'allegazione del di aver versato tale Pt_1
somma (contenuta a pag. 5 e a pag. 8 della comparsa di costituzione in primo grado), la circostanza non è stata contestata da alcuno;
2) in ogni caso, a prescindere dalla mancata contestazione del versamento, nell'affermare che una trattenuta cautelare equivalga ad un definitivo risparmio di spesa (e quindi ad un definitivo arricchimento); 3) nell'aver ritenuto operante il meccanismo di non contestazione con riguardo ad un'allegazione riferita ad un soggetto (il ) a fronte della mancata contestazione di un soggetto diverso (il Parte_2
). Parte_3
Con i motivi dal secondo al quinto, l'appellante censura la violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c.
e in particolare: con il secondo motivo, lamenta la mancata prova dell'impoverimento in capo
8 alla convenuta (da individuarsi nel solo danno emergente, senza possibilità di quantificazione equitativa); con il terzo motivo, lamenta l'inammissibilità di un arricchimento indiretto (in ragione della non sussumibilità del caso di specie nelle due ipotesi di arricchimento indiretto eccezionalmente ammesse dalla giurisprudenza di legittimità, tenuto conto, da un lato, dell'onerosità dell'arricchimento conseguito e, dall'altro lato, della carenza di fungibilità fra soggetti pubblici in quanto “soggetto che ha ricevuto la prestazione maturando Controparte_2
un credito rispetto al ”, è una società commerciale); con il quarto motivo, Parte_2
lamenta l'insussistenza di un arricchimento in capo al (sul presupposto dell'onerosità Pt_1
del contratto di appalto); infine, con il quinto motivo, lamenta il difetto di sussidiarietà
(considerato che la convenuta aveva già ottenuto nei confronti di in bonis un Controparte_2
decreto ingiuntivo, il cui giudizio di opposizione si era concluso con transazione, e che, successivamente, si era insinuata al passivo del ). Parte_3
Costituendosi, l'appellata ha escluso la fondatezza dei motivi d'appello, concludendo per il rigetto del gravame.
Inoltre, ha proposto appello incidentale sulla base dei seguenti motivi.
Col primo motivo d'appello incidentale, l'appellata ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado per aver il Tribunale ritenuto infondata la domanda di pagamento del corrispettivo formulata anche nei confronti del (quale soggetto delegante, obbligato in via solidale), Pt_1
sul presupposto dell'inammissibilità di una delega di funzioni. Nella prospettiva dell'appellata, il avrebbe agito – su delega – come previsto dagli artt. 201 e 202 Codice dell'ambiente, Parte_2
in tema di gestione integrata dei rifiuti mediante la costituzione di Autorità d'ambito:
[...]
sarebbe stata legittimamente delegata dall'Autorità d'ambito costituita, cioè dal CP_2
, a sua volta legittimamente delegato dai Comuni che ne fanno parte (fra Parte_2
9 cui il . In definitiva, quindi, il sarebbe committente Parte_1 Parte_1
sostanziale e quindi tenuto al pagamento del corrispettivo maturato per l'esecuzione delle opere appaltate.
Col secondo motivo di gravame incidentale, l'appellata ha censurato la parte del provvedimento impugnato relativa alla quantificazione dell'indennizzo da indebito arricchimento sotto due profili: a) quanto all'entità dell'impoverimento della convenuta, per aver ritenuto che la somma corrisposta in favore del in adempimento dell'accordo conciliativo raggiunto in corso Parte_3
di causa non vada computata ai fini dell'impoverimento della convenuta;
b) quanto all'entità dell'arricchimento del ha osservato:
dal emerge che parte di questo corrispettivo, pari ad € 16.000 ivi indicati come pretesi Pt_1
dalla a titolo di residuo ancora dovuto a titolo di corrispettivo, è stata trattenuta dal CP_1
in attesa di chiarimenti, mentre il resto è stato versato”. Il Giudicante perimetra perciò Pt_1
in questo solo importo l'arricchimento del La circostanza, che ut supra dedotto è Pt_1
dirimente ai fini della domanda di arricchimento, nonché ai fini della risposta al primo terzo e quarto motivo di impugnazione, è stata contestata dalla difesa dell'appellata come inveritiera.
Sino ad epoca successiva alla conclusione del giudizio, infatti, il non ha Parte_1
versato alcunché, delle somme ricevute, che peraltro sono oggetto di un finanziamento regionale, ragion per cui il ha, da un lato arricchito il proprio patrimonio con la realizzazione Pt_1
dell'Ecocentro, e dall'altro si è ulteriormente arricchito locupletando le somme che avrebbero dovuto servire per pagarne il prezzo. D'altro canto, è errata la decisione del Giudice laddove non ha rilevato la carenza di tale prova da parte del La decisione andrà quindi riformata Pt_1
dando atto della effettiva entità dell'arricchimento a fronte del mancato versamento di alcuna somma da parte del > (pag. 29 della comparsa di costituzione con appello Parte_1
10 incidentale), deferendo giuramento decisorio nei confronti del Sindaco pro tempore del
[...]
sul seguente capitolo: “Vero che il non ha versato alcuna Parte_1 Parte_1
somma in favore di od in favore di , per la realizzazione Parte_2 CP_2
dell'Ecocentro realizzato da sino alla definizione del giudizio di Controparte_1
primo grado”.
Con note in sostituzione dell'udienza depositate il 23.5.2024, l'appellante ha preso posizione sull'appello incidentale, eccependo: 1) la mancata evocazione del litisconsorte necessario
2) l'inammissibilità del giuramento decisorio in quanto vertente Controparte_6
su circostanze irrilevanti ai fini del decidere;
3) l'inammissibilità dell'appello incidentale per esistenza di giudicato sul punto (formatosi in seguito ad un accordo transattivo raggiunto durante l'opposizione ad un decreto ingiuntivo richiesto dalla convenuta e ottenuto dal Tribunale di
Padova per l'adempimento di obbligazioni connesse al contratto d'appalto nei confronti di
Controparte_2
Con provvedimento del 29.5.2024, l'intestata Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e sostituzione dell'udienza con termine fino al 4.12.2025 per note ex art. 127 ter c.p.c.
***
Primo motivo d'appello incidentale: la domanda di pagamento del corrispettivo formulata nei confronti del quale “committente sostanziale”. Pt_1
Per ragioni di priorità logico-giuridica, occorre – innanzitutto - esaminare il primo motivo dell'appello incidentale, posto che il suo accoglimento comporterebbe l'assorbimento degli altri motivi d'appello (sia principale che incidentale), tutti riferiti all'azione di arricchimento senza causa, fisiologicamente sussidiaria (art. 2042 c.c.).
11 Con riferimento a questo motivo, l'appellante ha sollevato due eccezioni pregiudiziali: 1) il difetto di contraddittorio nei confronti del , litisconsorte necessario;
2) l'esistenza di Parte_3
un giudicato sul rapporto intercorso fra in bonis e l'appellata (in forza di un Controparte_2
accordo conciliativo raggiunto nell'ambito del giudizio di opposizione ad un D.I. richiesto e ottenuto dalla seconda nei confronti della prima).
Entrambi i rilievi pregiudiziali sono infondati e vanno rigettati.
Quanto al primo, la società appellata deduce una presunta responsabilità solidale ex art. 1292 ss c.c. del rispetto all'obbligo di pagamento del corrispettivo per le opere realizzate dalla Pt_1
società (sul presupposto di un'asserita delega), con la conseguenza che il Controparte_2
creditore che agisce per ottenere il pagamento di tale corrispettivo può, di regola e salvo che si verifichino situazioni di interrelazione e inscindibilità dei rapporti (nel caso di specie insussistenti), decidere quale dei debitori solidali evocare in giudizio, senza che si verifichi un litisconsorzio necessario (ma meramente facoltativo), con la consapevolezza che la condanna eventualmente ottenuta nei confronti di uno solo dei due sarà inopponibile all'altro debitore solidale (su questo principio generale, v. Cass. 34899/2022).
Quanto alla seconda osservazione, dalla lettura di ricorso monitorio e conseguente D.I. n.
1127/2016 del Tribunale di Padova (doc. 7 del fascicolo del Fallimento attore in primo grado) emerge che in forza di alcune fatture emesse per l'esecuzione delle opere relative all'ecocentro
(nn. 24 del 16.9.2015, 30 del 30.10.2015 e 40 del 31.12.2015) e detratti gli acconti ricevuti – al momento di deposito del ricorso – l'appellata era creditrice nei confronti di CP_1 CP_2
della somma di € 109.498,90. Conseguentemente, consolidatasi l'ingiunzione (a fronte
[...]
dell'accordo raggiunto nelle more del giudizio di opposizione), il “giudicato” comprende esclusivamente, il fatto che fra questi due soggetti fosse intercorso un rapporto contrattuale e il
12 fatto che – alla data di deposito del ricorso monitorio – residuasse il credito menzionato: proprio in ragione della scindibilità dei rapporti, non è, invece, coperto da giudicato il ruolo assunto (o non assunto) nell'operazione da parte del dovendosi escludere qualunque accertamento Pt_1
incontrovertibile circa la sua responsabilità solidale.
Nel merito il motivo è, tuttavia, infondato.
Nel corso del giudizio di primo grado, l'appellata ha evocato in giudizio il sul Pt_1
presupposto della sua qualifica di delegante e committente sostanziale, come evincibile dalla convenzione intervenuta fra il e il ( ha svolto, Pt_1 Controparte_7 CP_2
funzioni delegate in nome e per conto del soggetto promotore, proprietario, Parte_1
aggiudicatore e parte committente sostanziale dell'opera” v. pag. 7 della comparsa di costituzione in primo grado;
“Invero, come dimostrato, ha agito, in ragione di quanto previsto CP_2
da convenzione, in nome e per conto del nell'esercizio della funzione Parte_1
delegata di stazione appaltante. In qualità di delegata, ha assunto in proprio la CP_2
responsabilità degli atti compiuti nei confronti dei terzi, imputandone però gli effetti al delegante, in nome e per conto del quale ha agito. Si è quindi attuato un trasferimento di funzioni e di potestà pubbliche al delegato concessionario, il quale ha così agito quale “organo indiretto” dell'amministrazione e con la sua azione ha prodotto, nei confronti dei terzi, gli stessi effetti che avrebbe prodotto l'azione diretta dell'Amministrazione, alla quale il delegato si CP_2 CP_2
è sostituito per effetto della convenzione. Ciò permette di affermare che anche i pagamenti effettuati da verso vedono imputato il loro effetto nei CP_2 Controparte_1
confronti del delegante v. pag. 10 della comparsa di costituzione in primo Parte_1
grado).
Il Tribunale ha escluso la configurabilità di una responsabilità contrattuale solidale in capo al
13 sulla base di quattro rationes decidendi: 1) assenza di forma scritta ad Parte_1
substantiam dell'impegno contrattuale eventualmente assunto dal poiché il contratto Pt_1
d'appalto richiamato risulta stipulato esclusivamente fra e l'odierna appellata;
Controparte_2
2) impossibilità di interpretare la convenzione richiamata dall'appellata come espressione di una delega di funzioni in ragione del divieto posto dall'art. 33 co. 3 d.lgs. 163/2006 ratione temporis vigente (“Se la convenzione del 3.6.2015 venisse intesa come una delega di funzioni e attività di stazione appaltante dal (in favore, comunque, del , Parte_1 Parte_2
che rimane soggetto giuridico autonomo e distinto da quello che invece assunse le funzioni di stazione appaltante nel contratto del 12.6.2015, ) essa manifesterebbe profili di CP_2
evidente nullità, per contrarietà ad un divieto esplicito imposto dalla normativa di rango primario” p. 13); 3) irrilevanza dell'art. 33 comma 3 bis del d.lgs. 163/2006, per l'insussistenza di un soggetto aggregatore istituito allo specifico scopo di rivestire la qualifica di delegato di stazione appaltante (“il , come emerge dalla visura prodotta come doc. 3 Parte_2
dal Fallimento attore, non è stato costituito per questo scopo, non annovera nel suo oggetto sociale lo svolgimento di attività di stazione appaltante, né comunque, più genericamente,
l'attività di attuazione di interventi pubblici e affidamento dei relativi lavori nell'interesse dei
Comuni suoi consorziati” pag. 14); 4) insussistenza dell'iscrizione all'albo appositamente costituito presso l' per i soggetti aggregatori (“Inoltre, a norma dell'art. 9 d.l. 66/2014 CP_5
conv. in l. 89/2014 i “soggetti aggregatori” che intendano svolgere funzioni di centrali di committenza a norma dell'art. 33 d.lgs. 163/2006 devono previamente ottenere l'iscrizione presso apposito registro tenuto dall' , e nel caso di specie non risulta neppure dedotto che CP_5
il rispettasse questa prescrizione” pag. 14). Parte_2
Negli atti difensivi del presente grado di giudizio, l'appellata ha dedotto esclusivamente
14 l'applicazione dell'istituto della gestione integrata dei rifiuti mediante la costituzione delle c.d.
Autorità d'ambito di cui agli artt. 201 e 202 del D.lgs. 152/2006, Codice dell'ambiente (v., diffusamente, pp. 22-27 della comparsa di costituzione con appello incidentale, nonché pp. 21-
27 della comparsa conclusionale e pp. 2 e seguenti della comparsa conclusionale di replica). In sintesi, nella prospettiva dell'appellante incidentale, sarebbe stata Controparte_2
legittimamente delegata dall'Autorità d'ambito costituita (il ), a sua volta Parte_2
legittimamente delegata dai Comuni che ne fanno parte, tra cui il da questo Parte_1
meccanismo, deriverebbe la qualificazione del come committente sostanziale e, quindi, Pt_1
la sua responsabilità solidale per l'obbligazione di pagamento del corrispettivo maturato a fronte dell'esecuzione delle opere appaltate.
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
In primo luogo, a prescindere dall'abrogazione della competenza statale con riallocazione su base regionale (come sostenuto dall'appellante incidentale), la disciplina specialistica richiamata non contiene alcun riferimento alla ripartizione degli obblighi civilistici derivanti dall'esecuzione delle opere per la gestione dei rifiuti: al netto delle prevalenti disposizioni programmatiche
(soprattutto l'art. 201), per lo più riferite agli obiettivi da perseguire, alle modalità attraverso cui perseguirli e all'iter di affidamento del servizio, le uniche due disposizioni precettive che si occupano di profili strettamente civilistici attengono al titolo di detenzione degli impianti già esistenti (art. 202 comma 4) e alla disciplina dei rapporti di lavoro antecedenti all'affidamento
(art. 202 comma 6).
In secondo luogo ed in ogni caso, l'appellante incidentale ha omesso del tutto di confrontarsi con le argomentazioni spese dal primo giudicante in punto di difetto di forma scritta ad substantiam
e mancata iscrizione al registro ANAC per i soggetti aggregatori. In particolare, l'assenza di un
15 contratto scritto direttamente riferibile anche al (con conseguente violazione dell'art. 17 Pt_1
RD n. 2440/1923) assume efficacia dirimente ai fini dell'esclusione di una sua responsabilità contrattuale per l'obbligazione di pagamento del corrispettivo.
Terzo motivo d'appello principale: l'arricchimento indiretto.
Col terzo motivo d'appello principale, da esaminarsi con priorità per ragioni logico-giuridiche,
l'appellante principale ha censurato la sentenza di primo grado per aver ritenuto che la fattispecie concreta sia sussumibile all'interno di una delle ipotesi di arricchimento indiretto eccezionalmente ammesse dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 24772/2008): secondo l'appellante, non sussisterebbe né un arricchimento senza causa (essendo pacifico che – quantomeno in parte – l'opera sia stata pagata con fondi del , né un arricchimento Pt_1
Co indiretto della (poiché il soggetto direttamente beneficiario della prestazione, CP_2
e il soggetto indirettamente beneficiario della prestazione, il non sarebbero
[...] Pt_1
entrambi soggetti di diritto pubblico e quindi non sussisterebbe la fungibilità alla base del ragionamento operato dalle Sezioni Unite).
La seconda parte del motivo è infondata, poiché – astrattamente – la fattispecie è riconducibile al caso dell'arricchimento indiretto della P.A., atteso che la forma giuridica formalmente privatistica (società a responsabilità limitata) rivestita dalla non incide sulla sua CP_2
qualificazione sostanziale come soggetto di diritto pubblico ai fini dell'azione di arricchimento indiretto. In questa prospettiva, assume rilevanza dirimente il fatto che il 100% delle quote della sia di titolarità del , soggetto di diritto pubblico (cfr. Controparte_2 Parte_2
visura prodotta come doc. 17 del fascicolo dell'attore in primo grado). Né tale conclusione può essere inficiata dal fatto che sia stata dichiarata fallita: la giurisprudenza che Controparte_2
ammette, in generale, l'applicazione delle regole codicistiche di diritto societario e la
16 sottoposizione al fallimento (oggi liquidazione giudiziale) anche ai soggetti formalmente privati ma sostanzialmente pubblici (come per le società in house) ha l'obiettivo di tutelare il ceto creditorio, che fa affidamento sulla forma giuridica percepibile all'esterno: essendo ormai prevalsa la nozione di pubblica amministrazione “a geometria variabile”, quanto appena osservato non è dirimente allorquando si debba identificare la natura pubblica o privata di un soggetto per verificare la configurabilità di un arricchimento indiretto della P.A. In altre parole, se la ratio sottesa all'ammissibilità dell'arricchimento indiretto della P.A. è la sostanziale fungibilità fra più organi riconducibili alla medesima Amministrazione centrale, è evidente come alla P.A. (intesa in senso lato) vadano assimilati tutti quei soggetti sostanzialmente riconducibili alla stessa: diversamente, non verrebbe soddisfatta la ragione di equità che regge l'intero sistema dell'arricchimento ingiustificato, ancor più indiretto. In definitiva, non rileva che l'arricchito immediato ( sia formalmente diverso dal soggetto che l'appellata assume Controparte_2
arricchito mediato (Comune), in ragione dell'univoca ultima destinazione di questi due arricchimenti (il patrimonio della P.A.).
La prima parte del motivo è invece fondata e sarà esaminata congiuntamente al primo ed al quarto motivo, che ne riproducono in parte le argomentazioni.
Quinto motivo d'appello principale: il difetto di sussidiarietà ex art. 2042 c.c.
Col quinto motivo d'appello principale, anch'esso da esaminarsi prioritariamente, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver ritenuto l'inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento in ragione della sussistenza di azioni tipiche a disposizione dell'appellata creditrice esperibili (ed invero esperite) nei confronti del debitore principale arricchito immediato (la : a) la tutela monitoria, come dimostrato Controparte_2
dall'ottenimento del D.I n. 1127/2016 del Tribunale di Padova (doc. 7 del fascicolo del
17 Fallimento attore in primo grado); b) l'insinuazione al passivo fallimentare, come evincibile dall'istanza di ammissione al passivo del (doc. 9 del fascicolo del Controparte_6
Fallimento attore in primo grado).
Il motivo è fondato, avendo il Tribunale omesso di verificare la sussistenza del requisito di sussidiarietà.
L'azione di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.) è un'azione restitutoria volta al riequilibrio fra due posizioni soggettive, laddove vi siano stati spostamenti patrimoniali non sorretti da un'adeguata causa, nei limiti dell'arricchimento.
È un'azione generale, ma sussidiaria, come dimostrato dalla norma di chiusura di cui all'art. 2042
c.c. (“l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”): la clausola di sussidiarietà, infatti, fu introdotta dal legislatore italiano del 1942 che, nel trasporre nel nostro ordinamento un istituto proveniente dall'ordinamento francese, volle porre una cautela per arginare il rischio di un uso elusivo.
Sulla ratio, nonché sulla modalità di applicazione di tale clausola, si sono fronteggiate due opposte tesi: per l'opinione tradizionale e maggioritaria, la ratio andrebbe rinvenuta nel principio di certezza del diritto e la clausola dovrebbe operare in astratto, con la conseguenza che la semplice esistenza di un'azione alternativa escluderebbe, in radice, la possibilità di agire ex art. 2041 c.c., a prescindere dalla concreta azionabilità del modello alternativo;
secondo un'impostazione minoritaria, invece, la ratio principalmente equitativa dell'azione di ingiustificato arricchimento porterebbe ad escludere il rimedio ex art. 2041 c.c. solo qualora l'azione alternativa sia, in concreto, esperibile.
Sul concetto di azionabilità ed esperibilità della pretesa alternativa incide anche il profilo della
18 solvibilità del soggetto aggredito con tale pretesa. Peraltro, ammesso l'arricchimento mediato, sorge l'ulteriore problema di capire se l'esistenza di altre azioni debba essere indagata con riferimento al solo arricchito mediato o anche (e, anzi, con precedenza logica) nei confronti dell'arricchito immediato.
Di entrambe le questioni si è recentemente occupata la giurisprudenza di legittimità che ha escluso che l'insolvenza che abbia portato al del soggetto aggredibile con l'azione Parte_3
principale (da distinguere rispetto al caso di insolvenza come situazione di inadempimento) possa essere idonea ad escludere l'ostacolo posto dall'art. 2042 c.c. e a legittimare la pretesa ex art. 2041 c.c. anche nei confronti dell'arricchito indiretto: “nel caso di insolvenza, presupposto del fallimento, invece rimane al creditore l'azione verso l'obbligato fallito, azione che può essere esercitata insinuandosi al passivo;
non si può certo dire che l'insolvenza fallimentare priva i creditori di qualunque azione astrattamente, rendendo così ammissibile l'azione di arricchimento ingiustificato verso i terzi” (v., in motivazione, Cass. 1708/2021).
Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base del più recente arresto delle Sezioni Unite della
Cassazione (Cass. Sez. Un. 33954/2023) che, pur adottando un approccio “elastico” secondo cui
è necessario verificare, di volta in volta, quale sia la ragione per la quale l'azione tipica sia stata eventualmente rigettata, ha continuato ad aderire alla tesi maggioritaria della sussidiarietà in astratto (sia pure temperata).
Tanto premesso, nel caso di specie, è pacifico che l'appellata abbia coltivato le azioni giudiziarie direttamente esperibili nei confronti del debitore immediato, sia mediante il procedimento di ingiunzione, sia mediante l'insinuazione al passivo fallimentare.
Tenuto conto dell'orientamento sopra richiamato, ciò è sufficiente a escludere l'esperibilità dell'azione residuale di ingiustificato arricchimento per mancata sussistenza del requisito di cui
19 all'art. 2042 c.c. (cfr. anche Cass., n. 7012/25). Del resto, anche volendo prediligere una verifica della sussidiarietà in astratto, l'appellata non ha neppure allegato ed in ogni caso non ha provato l'impossibilità, in concreto, di vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie in sede fallimentare
(ad esempio, non ha prodotto in giudizio una relazione del Curatore che dia conto dell'insufficienza dell'attivo fallimentare al pagamento dei creditori chirografari).
Primo e quarto motivo d'appello principale: il carattere oneroso dell'arricchimento.
Con il primo e il quarto motivo d'appello principale, oltre che con la parte del terzo motivo d'appello già riportata, che possono essere trattati congiuntamente in quanto riferiti a censure sovrapponibili, l'appellante lamenta l'insussistenza del presupposto dell'arricchimento ingiustificato in capo al in quanto lo stesso avrebbe ricevuto un incremento Pt_1
patrimoniale ma a titolo oneroso e dunque non senza causa.
Se, come detto, la ratio dell'azione in esame risiede nell'esigenza di equità e nel divieto di spostamenti patrimoniali privi di causa, è evidente che un arricchimento conseguito per via onerosa sia giustificato. Non rileva che, in presenza di pluralità di soggetti coinvolti nell'operazione, il pagamento sia avvenuto ad un soggetto diverso da quello che agisce (nel caso di specie, a unica committente dell'appalto ed obbligata nei confronti CP_2 CP_2
dell'odierna appellata), dovendosi verificare unicamente la posizione del soggetto che si deduce si sia arricchito senza giustificato motivo.
Nella specie, il ha sostenuto la spesa che era prevista in capo all'ente per la realizzazione Pt_1
dell'impianto, irrilevante essendo che la provvista fosse formata da un finanziamento regionale all'ente locale.
Il carattere oneroso dell'operazione per il si ricava, quantomeno, da due elementi. Pt_1
In primo luogo, a fronte delle allegazioni del terzo chiamato in primo grado di aver Pt_1
20 versato interamente il corrispettivo in favore dell'appellata (“il , in data 1 Parte_2
febbraio 2016, ha emesso fattura al comune di per il totale complessivo dei lavori (doc. Pt_1
5), come era previsto al punto 3 dell'accordo di programma sottoscritto tra i predetti enti in data
3 giugno 2015 (doc. 6). Sulla base di tale fattura il comune di ha chiesto l'erogazione Pt_1
del contributo regionale, che è stato effettivamente ricevuto e riversato al Parte_2
(doc. 7)”, pag. 6 della comparsa di costituzione in primo grado;
“3.2 Non vi è poi alcun arricchimento in capo al di posto che lo stesso si è dotato di uno strumento Pt_1 Pt_1
per la raccolta dei rifiuti, l'ecocentro appunto, pagando il dovuto in parte con somme proprie (pur derivanti da finanziamento regionale) e in parte con somme del , che annualmente Parte_2
riceve dai cittadini del comune i tributi per il servizio di raccolta. Detto in altri termini il
[...]
ha già pagato”, pag. 8 della comparsa di costituzione in primo grado), l'appellata Parte_1
non ha contestato in fatto tali deduzioni – rendendo operante il meccanismo di cui all'art. 115 comma 2 c.p.c., come osservato dall'appellante principale - e, anzi, le ha fatte proprie, sia pure ai diversi fini del rigetto dell'azione revocatoria:
contributo regionale, che è stato effettivamente ricevuto e riversato”). Il che conferma l'infondatezza della domanda revocatoria>> (pag. 2 della prima memoria istruttoria della convenuta in primo grado).
Risulta, dunque, provato che il abbia sostenuto i costi previsti a suo carico per Pt_1
l'esecuzione delle opere relative all'ecocentro.
Né può essere accolta l'istanza di deferimento del giuramento decisorio formulata dall'appellata nei confronti del Sindaco pro tempore avente ad oggetto il seguente quesito: “Vero che il
[...]
[...] [...]
[...] [
non ha versato alcuna somma in favore di od in favore di CP_9 Parte_2
, per la realizzazione dell'Ecocentro realizzato da sino CP_2 Controparte_1
alla definizione del giudizio di primo grado”, in quanto, al netto di qualunque considerazione circa la erronea formulazione negativa del quesito: a) risultando il pagamento da parte del non contestato ex art. 115 c.p.c., il relativo fatto è uscito già nelle fasi iniziali della causa Pt_1
dal thema probandum; b) “il giuramento decisorio non può essere deferito o riferito nei confronti del soggetto che ricopre una pubblica funzione o un pubblico incarico, in relazione a diritti della pubblica amministrazione da lui organicamente rappresentata, poiché egli non ne ha la libera e autonoma disponibilità” (Cass. 1520/2024); c) difetta la decisorietà del giuramento, in quanto ove il anziché aver già versato l'importo dovuto al vi fosse soltanto ancora Pt_1 Parte_2
tenuto, non per questo verrebbe meno l'onerosità del suo acquisto: come osservato dal Pt_1
con riferimento all'ipotesi, giudicata rilevante dal Tribunale, che una parte della somma dovuta al fosse rimasta accantonata in via cautelare, anche la semplice assunzione di Parte_2
un'obbligazione di pagamento è sufficiente ad integrare il carattere oneroso dello scambio, considerato che, a fronte dell'eventuale inadempimento spontaneo del soggetto che ha assunto l'obbligazione, il creditore può agire giudizialmente per chiederne l'adempimento coattivo.
Rimangono di conseguenza assorbiti gli ulteriori motivi dell'appello principale.
Esito dell'appello e regolamentazione delle spese di lite.
La fondatezza del primo, quarto e quinto motivo d'appello principale, assorbiti gli altri e rigettato l'appello principale, implica l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Ne consegue il rigetto della domanda di pagamento del corrispettivo, per assenza del titolo, e la declaratoria di inammissibilità della domanda di arricchimento ingiustificato, per mancanza del
22 requisito della sussidiarietà.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'appellata, tenuto conto del valore della causa (scaglione compreso tra € 26.001,00 e €
52.000,00), come liquidate in dispositivo per ciascuno dei due gradi di giudizio, secondo gli importi di cui al DM 55/2014 come aggiornato con DM 147/2022, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nella misura minima per la fase di trattazione-istruttoria (in ragione dell'esiguità dell'attività di trattazione e dell'assenza di attività istruttoria, sia in primo che in secondo grado).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 a carico dell'appellante incidentale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto dal e in totale riforma della Parte_1
sentenza n. 668/2023 pubblicata il 21.7.2023 del Tribunale di Rovigo, rigetta la domanda di pagamento del corrispettivo e dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. svolte da;
Controparte_3
2) condanna alla rifusione in Controparte_3
favore del delle spese di lite che liquida, per il primo grado di Parte_1
giudizio in € 6.713,00 per compenso di avvocato, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali, Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge e, per il presente grado di
23 giudizio, in € 8.469,00 per compenso di avvocato, oltre a € 382,00 per spese anticipate, rimborso forfetario 15% per spese generali, Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02
a carico di parte appellante incidentale.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio di data 11 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
RA RU FF GU SA
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