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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/10/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 687/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 687/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. PAVESI BENEDETTA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. ATTORE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. BOIENTI ALESSANDRO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI. PARTE ATTRICE:
A) Affidare congiuntamente ai Sigg.ri e i figli e Parte_1 Controparte_1 Per_1
, disponendo il collocamento degli stessi presso la madre e quindi Per_2 assegnando alla medesima la casa familiare sita in Lodi, Via Antonio Lombardo 7, con tutto quanto l'arreda e la dota, unitamente al box di pertinenza presente nel complesso condominiale B) il padre potrà tenere con sé i figli :
- a settimane alterne, settimana 1: lunedì, venerdì, sabato e domenica con la mamma e martedì, mercoledì e giovedì con il papà (pernotto compreso); settimana 2: lunedì, venerdì, sabato e domenica con il papà e martedì, mercoledì e giovedì con la mamma ( pernotto compreso). Nella giornata di mercoledì, il genitore a cui non spetta la giornata con i minori potrà tenerli in ogni caso con sé dall'uscita dalla scuola sino alle ore 18.30;
- 1 - - tre settimane di vacanza estive, una da scegliersi tra giugno e luglio, e due ad agosto
( anche non consecutive), da concordarsi con la madre entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
- durante le festività natalizie i minori trascorreranno alternativamente con un genitore il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre (comprensivo di pernotto) e con l'altro il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio ( comprensivo di pernotto). La giornata del 24 dicembre sarà trascorsa da minori con il genitore che li tiene dall'1 al 6 gennaio, mentre la giornata di Natale sarà trascorsa dai minori con il genitore che li tiene dal 26 al 31 dicembre;
- le festività pasquali saranno trascorse interamente dai minori ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, in alternanza con il ponte di carnevale e del 25 aprile;
- tutte le altre festività durante l'anno saranno ripartite tra i genitori secondo il regime dell'alternanza. C) disporre che il Sig. provveda al mantenimento ordinario dei figli e CP_1 Per_1
corrispondendo mensilmente alla Sig.ra la somma mensile Per_2 Parte_1 di Euro 200,00 ( Euro 100,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate nel protocollo in uso presso la Corte d'appello di Milano;
D) disporre che l'assegno unico, e/o altro sussidio per i figli, sia di competenza esclusiva della signora Parte_1
E) i genitori daranno il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli;
F) con vittoria di competenze professionali e spese di causa”.
PARTE CONVENUTA:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo di Lodi, contrariis reiectis e previo integrale rigetto delle domande della ricorrente, così giudicare:
A)- affidare congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori e , con Per_1 Per_2 collocamento prevalente degli stessi presso il padre sig. ; Controparte_1
B)- assegnare la casa familiare al signor , immobile già di piena proprietà Controparte_1 dello stesso, che l'abiterà coi figli minori;
disporre che il sig. contribuisca Controparte_1 con la somma di € 200,00 mensili al pagamento del canone di locazione della signora
Parte_1
C)- disporre che la signora possa tenere con sé i figli minori sempre, Parte_2 allorquando i propri turni di lavoro lo consentiranno;
disporre inoltre che la madre abbia la priorità nella scelta della ripartizione (comunque paritaria) delle vacanze estive, nonché delle vacanze invernali e pasquali;
D)- dichiarare l'autosufficienza economica dei genitori e porre a carico degli stessi il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i minori, preventivamente da concordare ed approvare;
E)- disporre che l'assegno unico venga suddiviso al 50% tra i genitori;
F)- dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese del presente giudizio;
G)- in via istruttoria, (…)
- 2 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Con ricorso ex art. 473-bis.47 ss. c.p.c. del 05.04.2024, ha evocato Parte_2 in giudizio per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della Controparte_1 responsabilità genitoriale con riguardo ai loro figli (c.f.: ), Per_1 C.F._3 nata a [...] il [...], e (c.f.: ), nato a [...] il Per_2 C.F._4
07.01.2021. A tal fine, la stessa ha allegato:
- di aver intrapreso una relazione sentimentale con controparte dal 2008 e che dalla stessa sarebbero nati i suddetti minori;
- che il nucleo familiare vivrebbe presso l'immobile di proprietà esclusiva di CP_1 sito in via Antonio Lombardo, n. 7, a Lodi;
- di svolgere l'attività di operatrice sociosanitaria presso la RSA Santa Chiara di Lodi con un contratto a tempo indeterminato e uno stipendio di circa 1.400,00 euro mensili;
- che controparte sarebbe dipendente comunale con contratto a tempo indeterminato;
- di lavorare su turni 06.00-14.00, 14.00-21.30 e 21.30-06.00;
- che nel 2022 avrebbe interrotto la relazione con a causa della scoperta di CP_1 una relazione di questi con un'altra donna. La ricorrente ha dunque chiesto: l'affido congiunto dei minori con collocamento prevalente presso di sé nella casa familiare, diritti di visita del padre articolati nei momenti in cui è lavorativamente impegnata, un mantenimento ordinario di 400,00 euro al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, il percepimento integrale dell'assegno unico e il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Con comparsa del 14.06.2024, si è costituito in giudizio , il quale ha dedotto: Controparte_1
- che gli orari lavorativi di controparte renderebbero inopportuna la collocazione prevalente dei minori presso la stessa, in quanto, sostanzialmente, la cura sarebbe affidata alla di lei madre e al suo nuovo compagno, mentre i propri orari lavorativi permetterebbero una presenza più costante;
- di percepire, a titolo di salario mensile, circa 1.500,00 euro al mese, così come controparte;
- di essere disposto a versare 200,00 euro al mese al fine di contribuire al canone di locazione di controparte, ma non a lasciare la casa di sua esclusiva proprietà.
Ha dunque concluso chiedendo l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso di sé, la conseguente corresponsione in favore della ricorrente di 200,00 euro al mese a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione e la contribuzione al 50% al pagamento delle spese straordinarie.
2. Dopo il deposito delle rispettive memorie, le parti sono comparse all'udienza del 19.07.2024 e a quella del 09.10.2024. Fallito il tentativo del precedente Giudice relatore di conciliare le parti, con ordinanza del 07.11.2024 sono stati assunti i provvedimenti che seguono a' sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., così pronunciandosi:
- 3 - “1) dispone l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
2) dispone l'assegnazione della casa famigliare, sita in Lodi, Via Antonio Lombardo
n.7, alla madre Parte_1
3) assegna a termine di tre mesi dalla comunicazione del presente Controparte_1 provvedimento da parte della cancelleria per il rilascio dell'immobile;
4) dispone che il padre possa tenere con sé i minori secondo il calendario di cui alla parte motiva;
5) dispone che concorra al mantenimento dei minori rimborsando Controparte_1 alla madre il 50% alle spese straordinarie per i figli, come da protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, e che nulla versi a titolo di mantenimento ordinario tenuto conto dell'avvenuta assegnazione della casa famigliare;
6) dispone che l'assegno unico per i minori sia percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
7) invita parte resistente entro il termine di quattro mesi dal deposito del presente provvedimento a depositare documentazione relativa alla nuova sistemazione abitativa (contratto con indicazione del canone di locazione); 3. Comparse nuovamente all'udienza del 14.05.2025, le parti hanno riferito al Giudice di essere riuscite a collaborare e a organizzarsi per la gestione dei minori, ma hanno ribadito i propri contrasti relativamente alle questioni economiche. Il Giudice ha quindi fissato l'udienza ex art. 473-bis.28 c.p.c., poi sostituita con il deposito di note scritte, per il 03.10.2025 e concesso i termini di cui alla medesima disposizione nella loro massima estensione.
*
4. Le domande delle parti convergono sul modello dell'affidamento condiviso. In assenza di motivi che vi ostino e, anzi, in presenza di comuni allegazioni e dichiarazioni in ordine al buon rapporto dei minori con entrambi i genitori, il Tribunale ritiene senza dubbio di poter aderire alla domanda. I figli (20.09.2014) e (07.01.2021) sono quindi affidati a entrambi i Per_1 Per_2 genitori ex art. 337-ter, co. 2, I frase, c.c.
5. Quanto al collocamento, la madre ha chiesto sostanzialmente la conferma dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.; il padre ha insistito per un generico collocamento prevalente presso di sé salva permanenza presso la madre compatibilmente con il lavoro.
In via provvisoria, il giudice delegato ha previsto il seguente schema (v. pag. 4, ordinanza
7.11.2024): a settimane alterne, settimana 1: lunedì, venerdì, sabato e domenica con la mamma e martedì, mercoledì e giovedì con il papà (pernotto compreso); settimana 2: lunedì, venerdì, sabato e domenica con il papà e martedì, mercoledì e giovedì con la mamma (pernotto compreso). Nella giornata di mercoledì, il genitore a cui non spetta la giornata con i minori potrà tenerli in ogni caso con sé dall'uscita dalla scuola sino alle ore 18.30.
- 4 - Sempre in base ai provvedimenti vigenti, quanto alle vacanze, si è statuito che ciascun genitore trascorra con i figli tre settimane di vacanze estive, una da scegliersi tra giugno e luglio, e due ad agosto (anche non consecutive), da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno. Durante le festività natalizie i minori trascorreranno alternativamente con un genitore il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre (comprensivo di pernotto) e con l'altro il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio (comprensivo di pernotto). La giornata del 24 dicembre sarà trascorsa dai minori con il genitore che li tiene dall'1 al 6 gennaio, mentre la giornata di Natale sarà trascorsa dai minori con il genitore che li tiene dal 26 al 31 dicembre. Le festività pasquali saranno trascorse interamente dai minori ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, in alternanza con il ponte di carnevale e del 25 aprile.
Il giudice delegato aveva espressamente fornito indicazioni per le vacanze degli anni 2024 e 2025.
All'udienza del 14.5.2025, i genitori hanno riferito di un sostanziale clima di serenità e di buona gestione secondo l'attuale schema di collocamento, né si sono indicate sopravvenienze che giustifichino una deviazione da questo regime: la madre, anzi, ha dichiarato, nella comparsa conclusionale, di aver ottenuto un mutamento dell'organizzazione lavorativa che le consente di recarsi al lavoro soltanto nei giorni feriali e su turni diurni.
Le considerazioni che precedono, unite al fatto che non vi è stato alcun reclamo dell'ordinanza del 7.11.2024 né richiesta di modifica, inducono alla conferma del regime già disposto ex art. 473-bis.22 c.p.c., sia con riferimento al periodo scolastico ordinario, sia in punto di vacanze, siano esse estive o avvengano nel corso dell'anno didattico. Il Collegio ritiene che lo schema in uso, per i superiori motivi, debba essere conservato e replicato negli anni futuri, secondo – ove necessario – i necessari criteri di alternanza. 6. L'assegnazione della casa familiare, sita in Lodi, via Lombardo, 7, è assegnata alla madre affinché vi abiti con i figli. Sebbene il regime di collocamento sia pressoché paritario, è di tutto interesse, per la prole, mantenere fermo l'attuale organizzazione, riferita come positiva e proficua da entrambi i genitori. Un revirement in proposito, con assegnazione al padre e necessità della madre di trovare un diverso alloggio, costituirebbe sicuramente un pregiudizio per l'interesse dei figli (ancora piccoli) alla conservazione dell'habitat domestico e, soprattutto, del regime ampiamente consolidato. È ovvio che i genitori potranno rinvenire, nel corso del tempo, una soluzione che, tra loro concordata, possa permettere il riallineamento dello stato di fatto al titolo dominicale;
tuttavia, in assenza di una reale collaborazione in proposito, nessuna altra statuizione, se non quella innanzi descritta, consente di realizzare pienamente l'interesse dei minori.
In punto di assegnazione della casa, soltanto all'udienza del 14.5.2025 è emerso come problematico il tema dell'utilizzo di un'autorimessa (di ignota identificazione): la ricorrente ritiene che tale box, siccome pertinenziale, le spetti in quanto tale come conseguenza dell'assegnazione dell'appartamento; il resistente, di contro, ha negato il regime di pertinenzialità e, quindi, ha ritenuto che tale locale sia sottratto al regime di assegnazione.
- 5 - Pt_ Soltanto con il foglio di precisazione delle conclusioni, ha modificato la domanda sub a) nel senso di ricomprendere nel provvedimento di assegnazione il “box di pertinenza presente nel complesso condominiale”.
In proposito, si deve osservare che, secondo l'art. 473-bis.19 c.p.c., le decadenze, nel c.d. processo familiare, operano solo in riferimento a diritti disponibili e, quindi, si possono sempre introdurre domande e mezzi di prova in punto di affidamento e mantenimento, purché con riguardo a figli minori. Sicché, se l'estensione della domanda può ritenersi ammissibile, è pur vero che vi è una tale carenza probatoria per cui al Collegio è precluso poter vagliare la natura pertinenziale (o meno) dell'autorimessa della quale si discorre e della quale neppure è noto il collocamento nella città di Lodi. Infatti, non è stato prodotto alcun singolo documento (neppure alcuna fotografia), né è stata sollecitata alcuna altra prova in ordine alla verifica del rapporto di cui all'art. 817 c.c. tra la res principale (abitazione) e quella che, in tesi, le sarebbe durevolmente asservita
(box). Il resistente, peraltro, ha contestato la sussistenza di tale vincolo, avendo affermato di aver fatto, del box, sempre un uso distinto e autonomo rispetto all'immobile principale. L'assenza di qualsiasi riscontro istruttorio, di qualsiasi natura, impedisce di valutare (v.
Cass. 510/20 tra le tante) il nesso di pertinenzialità tra appartamento e autorimessa, con conseguente impossibilità di provvedere, in questa sede, in merito. 7. Anche per la regolamentazione del mantenimento dei minori questo Collegio ritiene doverosa la conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. Infatti, si ribadisce che, ai fini della regolamentazione del mantenimento dei minori, i parametri per la determinazione del contributo al mantenimento sono dettati dall'art. 337- ter, co. 4, c.c. e fanno riferimento, in primis, alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori in rapporto anche alle esigenze dei figli in relazione all'età degli stessi. Ai sensi degli artt. 337-ter e 156 c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, di vacanza, anche in relazione al tenore di vita complessivamente inteso goduto da figli e moglie/compagna, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva. Nel caso di specie, la ricorrente, oltre all'assegnazione della casa, rivendica un assegno di mantenimento indiretto per i figli pari a 200,00 euro/mese, oltre alla fruizione esclusiva dell'assegno unico e al 50% delle spese straordinarie. Di contro, ha chiesto il CP_1 mantenimento diretto e la ripartizione egualitaria di spese extra ordinem e dell'assegno unico. In proposito, si devono considerare – ai fini della conferma dei provvedimenti provvisori – tre ordini di fattori: (i) l'equipollenza dei tempi di collocamento dei figli presso i genitori;
(ii) Pt_ la condizione abitativa delle parti, poiché fruisce, di fatto, della casa di proprietà di mentre quest'ultimo sopporta un canone locativo di 770,00 euro/mese; (iii) la CP_1
- 6 - condizione economico-reddituale delle parti, pressoché equivalenti (rispetto al 2024, per entrambe le parti sono attestati redditi da lavoro dipendente, ai fini delle dichiarazioni fiscali, pari a 26.000 euro circa). Pt_ Come ha fatto correttamente rilevare la difesa di , il conto corrente di CP_1 presentava, per il 2023, una giacenza media assai elevata – per circa 94.800,00 euro – e non sono stati prodotti gli estratti conto prima del 30.9.2023. Non è quindi infondato ritenere che la condizione patrimoniale del resistente sia senz'altro migliore di quella della ricorrente;
differenza che, tuttavia, appare ampiamente colmata dall'assegnazione della casa familiare, utilità di cui proprietario, rimane privo. CP_1
L'assegno unico e le spese straordinarie sono ripartiti, in ragione dell'equa permanenza della prole e delle omogenee condizioni reddituali, al 50%. 8. Quanto alla richiesta della ricorrente per cui “i genitori daranno il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli”, va osservato che, quanto alla prole, non vi è analogo consenso del padre e, in ogni caso, ogni questione
è rimessa all'eventuale intervento del giudice tutelare. 9. Le spese di lite sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DISPONE l'affidamento condiviso dei minori e ad Persona_3 Per_2 entrambi i genitori;
2) ASSEGNA la casa familiare, sita in Lodi, Via Antonio Lombardo n. 7, alla madre
[...]
con quanto l'arreda e la correda, ferme le precisazioni di cui in Parte_1 motivazione in ordine all'autorimessa, rispetto alla quale la domanda è da intendersi rigettata;
3) DISPONE che i figli siano collocati presso i genitori come segue:
- a settimane alterne, settimana 1: lunedì, venerdì, sabato e domenica con la mamma e martedì, mercoledì e giovedì con il papà (pernotto compreso); settimana
2: lunedì, venerdì, sabato e domenica con il papà e martedì, mercoledì e giovedì con la mamma (pernotto compreso). Nella giornata di mercoledì, il genitore a cui non spetta la giornata con i minori potrà tenerli in ogni caso con sé dall'uscita dalla scuola sino alle ore 18.30;
- tre settimane di vacanze estive per ciascun genitore, una da scegliersi tra giugno e luglio, e due ad agosto (anche non consecutive), da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
- Durante le festività natalizie i minori trascorreranno alternativamente con un genitore il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre (comprensivo di pernotto) e con l'altro il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio (comprensivo di pernotto). La giornata del 24 dicembre sarà trascorsa dai minori con il genitore che li tiene dall'1 al 6
- 7 - gennaio, mentre la giornata di Natale sarà trascorsa dai minori con il genitore che li tiene dal 26 al 31 dicembre.
- Le festività pasquali saranno trascorse interamente dai minori ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, in alternanza con il ponte di carnevale e del 25 aprile
- tutte le altre festività durante l'anno saranno ripartite tra i genitori secondo il regime dell'alternanza;
4) DISPONE il mantenimento diretto ordinario della prole;
5) DISPONE il pagamento delle spese straordinarie al 50% a carico di ogni genitore, come da ultimo definite a giugno 2025 presso gli Uffici giudiziari di Milano;
6) DISPONE che l'assegno unico per i minori sia percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
7) COMPENSA le spese di giudizio.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 8.10.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 687/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. PAVESI BENEDETTA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. ATTORE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. BOIENTI ALESSANDRO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI. PARTE ATTRICE:
A) Affidare congiuntamente ai Sigg.ri e i figli e Parte_1 Controparte_1 Per_1
, disponendo il collocamento degli stessi presso la madre e quindi Per_2 assegnando alla medesima la casa familiare sita in Lodi, Via Antonio Lombardo 7, con tutto quanto l'arreda e la dota, unitamente al box di pertinenza presente nel complesso condominiale B) il padre potrà tenere con sé i figli :
- a settimane alterne, settimana 1: lunedì, venerdì, sabato e domenica con la mamma e martedì, mercoledì e giovedì con il papà (pernotto compreso); settimana 2: lunedì, venerdì, sabato e domenica con il papà e martedì, mercoledì e giovedì con la mamma ( pernotto compreso). Nella giornata di mercoledì, il genitore a cui non spetta la giornata con i minori potrà tenerli in ogni caso con sé dall'uscita dalla scuola sino alle ore 18.30;
- 1 - - tre settimane di vacanza estive, una da scegliersi tra giugno e luglio, e due ad agosto
( anche non consecutive), da concordarsi con la madre entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
- durante le festività natalizie i minori trascorreranno alternativamente con un genitore il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre (comprensivo di pernotto) e con l'altro il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio ( comprensivo di pernotto). La giornata del 24 dicembre sarà trascorsa da minori con il genitore che li tiene dall'1 al 6 gennaio, mentre la giornata di Natale sarà trascorsa dai minori con il genitore che li tiene dal 26 al 31 dicembre;
- le festività pasquali saranno trascorse interamente dai minori ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, in alternanza con il ponte di carnevale e del 25 aprile;
- tutte le altre festività durante l'anno saranno ripartite tra i genitori secondo il regime dell'alternanza. C) disporre che il Sig. provveda al mantenimento ordinario dei figli e CP_1 Per_1
corrispondendo mensilmente alla Sig.ra la somma mensile Per_2 Parte_1 di Euro 200,00 ( Euro 100,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate nel protocollo in uso presso la Corte d'appello di Milano;
D) disporre che l'assegno unico, e/o altro sussidio per i figli, sia di competenza esclusiva della signora Parte_1
E) i genitori daranno il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli;
F) con vittoria di competenze professionali e spese di causa”.
PARTE CONVENUTA:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo di Lodi, contrariis reiectis e previo integrale rigetto delle domande della ricorrente, così giudicare:
A)- affidare congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori e , con Per_1 Per_2 collocamento prevalente degli stessi presso il padre sig. ; Controparte_1
B)- assegnare la casa familiare al signor , immobile già di piena proprietà Controparte_1 dello stesso, che l'abiterà coi figli minori;
disporre che il sig. contribuisca Controparte_1 con la somma di € 200,00 mensili al pagamento del canone di locazione della signora
Parte_1
C)- disporre che la signora possa tenere con sé i figli minori sempre, Parte_2 allorquando i propri turni di lavoro lo consentiranno;
disporre inoltre che la madre abbia la priorità nella scelta della ripartizione (comunque paritaria) delle vacanze estive, nonché delle vacanze invernali e pasquali;
D)- dichiarare l'autosufficienza economica dei genitori e porre a carico degli stessi il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i minori, preventivamente da concordare ed approvare;
E)- disporre che l'assegno unico venga suddiviso al 50% tra i genitori;
F)- dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese del presente giudizio;
G)- in via istruttoria, (…)
- 2 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Con ricorso ex art. 473-bis.47 ss. c.p.c. del 05.04.2024, ha evocato Parte_2 in giudizio per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della Controparte_1 responsabilità genitoriale con riguardo ai loro figli (c.f.: ), Per_1 C.F._3 nata a [...] il [...], e (c.f.: ), nato a [...] il Per_2 C.F._4
07.01.2021. A tal fine, la stessa ha allegato:
- di aver intrapreso una relazione sentimentale con controparte dal 2008 e che dalla stessa sarebbero nati i suddetti minori;
- che il nucleo familiare vivrebbe presso l'immobile di proprietà esclusiva di CP_1 sito in via Antonio Lombardo, n. 7, a Lodi;
- di svolgere l'attività di operatrice sociosanitaria presso la RSA Santa Chiara di Lodi con un contratto a tempo indeterminato e uno stipendio di circa 1.400,00 euro mensili;
- che controparte sarebbe dipendente comunale con contratto a tempo indeterminato;
- di lavorare su turni 06.00-14.00, 14.00-21.30 e 21.30-06.00;
- che nel 2022 avrebbe interrotto la relazione con a causa della scoperta di CP_1 una relazione di questi con un'altra donna. La ricorrente ha dunque chiesto: l'affido congiunto dei minori con collocamento prevalente presso di sé nella casa familiare, diritti di visita del padre articolati nei momenti in cui è lavorativamente impegnata, un mantenimento ordinario di 400,00 euro al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, il percepimento integrale dell'assegno unico e il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Con comparsa del 14.06.2024, si è costituito in giudizio , il quale ha dedotto: Controparte_1
- che gli orari lavorativi di controparte renderebbero inopportuna la collocazione prevalente dei minori presso la stessa, in quanto, sostanzialmente, la cura sarebbe affidata alla di lei madre e al suo nuovo compagno, mentre i propri orari lavorativi permetterebbero una presenza più costante;
- di percepire, a titolo di salario mensile, circa 1.500,00 euro al mese, così come controparte;
- di essere disposto a versare 200,00 euro al mese al fine di contribuire al canone di locazione di controparte, ma non a lasciare la casa di sua esclusiva proprietà.
Ha dunque concluso chiedendo l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso di sé, la conseguente corresponsione in favore della ricorrente di 200,00 euro al mese a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione e la contribuzione al 50% al pagamento delle spese straordinarie.
2. Dopo il deposito delle rispettive memorie, le parti sono comparse all'udienza del 19.07.2024 e a quella del 09.10.2024. Fallito il tentativo del precedente Giudice relatore di conciliare le parti, con ordinanza del 07.11.2024 sono stati assunti i provvedimenti che seguono a' sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., così pronunciandosi:
- 3 - “1) dispone l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
2) dispone l'assegnazione della casa famigliare, sita in Lodi, Via Antonio Lombardo
n.7, alla madre Parte_1
3) assegna a termine di tre mesi dalla comunicazione del presente Controparte_1 provvedimento da parte della cancelleria per il rilascio dell'immobile;
4) dispone che il padre possa tenere con sé i minori secondo il calendario di cui alla parte motiva;
5) dispone che concorra al mantenimento dei minori rimborsando Controparte_1 alla madre il 50% alle spese straordinarie per i figli, come da protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, e che nulla versi a titolo di mantenimento ordinario tenuto conto dell'avvenuta assegnazione della casa famigliare;
6) dispone che l'assegno unico per i minori sia percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
7) invita parte resistente entro il termine di quattro mesi dal deposito del presente provvedimento a depositare documentazione relativa alla nuova sistemazione abitativa (contratto con indicazione del canone di locazione); 3. Comparse nuovamente all'udienza del 14.05.2025, le parti hanno riferito al Giudice di essere riuscite a collaborare e a organizzarsi per la gestione dei minori, ma hanno ribadito i propri contrasti relativamente alle questioni economiche. Il Giudice ha quindi fissato l'udienza ex art. 473-bis.28 c.p.c., poi sostituita con il deposito di note scritte, per il 03.10.2025 e concesso i termini di cui alla medesima disposizione nella loro massima estensione.
*
4. Le domande delle parti convergono sul modello dell'affidamento condiviso. In assenza di motivi che vi ostino e, anzi, in presenza di comuni allegazioni e dichiarazioni in ordine al buon rapporto dei minori con entrambi i genitori, il Tribunale ritiene senza dubbio di poter aderire alla domanda. I figli (20.09.2014) e (07.01.2021) sono quindi affidati a entrambi i Per_1 Per_2 genitori ex art. 337-ter, co. 2, I frase, c.c.
5. Quanto al collocamento, la madre ha chiesto sostanzialmente la conferma dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.; il padre ha insistito per un generico collocamento prevalente presso di sé salva permanenza presso la madre compatibilmente con il lavoro.
In via provvisoria, il giudice delegato ha previsto il seguente schema (v. pag. 4, ordinanza
7.11.2024): a settimane alterne, settimana 1: lunedì, venerdì, sabato e domenica con la mamma e martedì, mercoledì e giovedì con il papà (pernotto compreso); settimana 2: lunedì, venerdì, sabato e domenica con il papà e martedì, mercoledì e giovedì con la mamma (pernotto compreso). Nella giornata di mercoledì, il genitore a cui non spetta la giornata con i minori potrà tenerli in ogni caso con sé dall'uscita dalla scuola sino alle ore 18.30.
- 4 - Sempre in base ai provvedimenti vigenti, quanto alle vacanze, si è statuito che ciascun genitore trascorra con i figli tre settimane di vacanze estive, una da scegliersi tra giugno e luglio, e due ad agosto (anche non consecutive), da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno. Durante le festività natalizie i minori trascorreranno alternativamente con un genitore il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre (comprensivo di pernotto) e con l'altro il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio (comprensivo di pernotto). La giornata del 24 dicembre sarà trascorsa dai minori con il genitore che li tiene dall'1 al 6 gennaio, mentre la giornata di Natale sarà trascorsa dai minori con il genitore che li tiene dal 26 al 31 dicembre. Le festività pasquali saranno trascorse interamente dai minori ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, in alternanza con il ponte di carnevale e del 25 aprile.
Il giudice delegato aveva espressamente fornito indicazioni per le vacanze degli anni 2024 e 2025.
All'udienza del 14.5.2025, i genitori hanno riferito di un sostanziale clima di serenità e di buona gestione secondo l'attuale schema di collocamento, né si sono indicate sopravvenienze che giustifichino una deviazione da questo regime: la madre, anzi, ha dichiarato, nella comparsa conclusionale, di aver ottenuto un mutamento dell'organizzazione lavorativa che le consente di recarsi al lavoro soltanto nei giorni feriali e su turni diurni.
Le considerazioni che precedono, unite al fatto che non vi è stato alcun reclamo dell'ordinanza del 7.11.2024 né richiesta di modifica, inducono alla conferma del regime già disposto ex art. 473-bis.22 c.p.c., sia con riferimento al periodo scolastico ordinario, sia in punto di vacanze, siano esse estive o avvengano nel corso dell'anno didattico. Il Collegio ritiene che lo schema in uso, per i superiori motivi, debba essere conservato e replicato negli anni futuri, secondo – ove necessario – i necessari criteri di alternanza. 6. L'assegnazione della casa familiare, sita in Lodi, via Lombardo, 7, è assegnata alla madre affinché vi abiti con i figli. Sebbene il regime di collocamento sia pressoché paritario, è di tutto interesse, per la prole, mantenere fermo l'attuale organizzazione, riferita come positiva e proficua da entrambi i genitori. Un revirement in proposito, con assegnazione al padre e necessità della madre di trovare un diverso alloggio, costituirebbe sicuramente un pregiudizio per l'interesse dei figli (ancora piccoli) alla conservazione dell'habitat domestico e, soprattutto, del regime ampiamente consolidato. È ovvio che i genitori potranno rinvenire, nel corso del tempo, una soluzione che, tra loro concordata, possa permettere il riallineamento dello stato di fatto al titolo dominicale;
tuttavia, in assenza di una reale collaborazione in proposito, nessuna altra statuizione, se non quella innanzi descritta, consente di realizzare pienamente l'interesse dei minori.
In punto di assegnazione della casa, soltanto all'udienza del 14.5.2025 è emerso come problematico il tema dell'utilizzo di un'autorimessa (di ignota identificazione): la ricorrente ritiene che tale box, siccome pertinenziale, le spetti in quanto tale come conseguenza dell'assegnazione dell'appartamento; il resistente, di contro, ha negato il regime di pertinenzialità e, quindi, ha ritenuto che tale locale sia sottratto al regime di assegnazione.
- 5 - Pt_ Soltanto con il foglio di precisazione delle conclusioni, ha modificato la domanda sub a) nel senso di ricomprendere nel provvedimento di assegnazione il “box di pertinenza presente nel complesso condominiale”.
In proposito, si deve osservare che, secondo l'art. 473-bis.19 c.p.c., le decadenze, nel c.d. processo familiare, operano solo in riferimento a diritti disponibili e, quindi, si possono sempre introdurre domande e mezzi di prova in punto di affidamento e mantenimento, purché con riguardo a figli minori. Sicché, se l'estensione della domanda può ritenersi ammissibile, è pur vero che vi è una tale carenza probatoria per cui al Collegio è precluso poter vagliare la natura pertinenziale (o meno) dell'autorimessa della quale si discorre e della quale neppure è noto il collocamento nella città di Lodi. Infatti, non è stato prodotto alcun singolo documento (neppure alcuna fotografia), né è stata sollecitata alcuna altra prova in ordine alla verifica del rapporto di cui all'art. 817 c.c. tra la res principale (abitazione) e quella che, in tesi, le sarebbe durevolmente asservita
(box). Il resistente, peraltro, ha contestato la sussistenza di tale vincolo, avendo affermato di aver fatto, del box, sempre un uso distinto e autonomo rispetto all'immobile principale. L'assenza di qualsiasi riscontro istruttorio, di qualsiasi natura, impedisce di valutare (v.
Cass. 510/20 tra le tante) il nesso di pertinenzialità tra appartamento e autorimessa, con conseguente impossibilità di provvedere, in questa sede, in merito. 7. Anche per la regolamentazione del mantenimento dei minori questo Collegio ritiene doverosa la conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. Infatti, si ribadisce che, ai fini della regolamentazione del mantenimento dei minori, i parametri per la determinazione del contributo al mantenimento sono dettati dall'art. 337- ter, co. 4, c.c. e fanno riferimento, in primis, alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori in rapporto anche alle esigenze dei figli in relazione all'età degli stessi. Ai sensi degli artt. 337-ter e 156 c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, di vacanza, anche in relazione al tenore di vita complessivamente inteso goduto da figli e moglie/compagna, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva. Nel caso di specie, la ricorrente, oltre all'assegnazione della casa, rivendica un assegno di mantenimento indiretto per i figli pari a 200,00 euro/mese, oltre alla fruizione esclusiva dell'assegno unico e al 50% delle spese straordinarie. Di contro, ha chiesto il CP_1 mantenimento diretto e la ripartizione egualitaria di spese extra ordinem e dell'assegno unico. In proposito, si devono considerare – ai fini della conferma dei provvedimenti provvisori – tre ordini di fattori: (i) l'equipollenza dei tempi di collocamento dei figli presso i genitori;
(ii) Pt_ la condizione abitativa delle parti, poiché fruisce, di fatto, della casa di proprietà di mentre quest'ultimo sopporta un canone locativo di 770,00 euro/mese; (iii) la CP_1
- 6 - condizione economico-reddituale delle parti, pressoché equivalenti (rispetto al 2024, per entrambe le parti sono attestati redditi da lavoro dipendente, ai fini delle dichiarazioni fiscali, pari a 26.000 euro circa). Pt_ Come ha fatto correttamente rilevare la difesa di , il conto corrente di CP_1 presentava, per il 2023, una giacenza media assai elevata – per circa 94.800,00 euro – e non sono stati prodotti gli estratti conto prima del 30.9.2023. Non è quindi infondato ritenere che la condizione patrimoniale del resistente sia senz'altro migliore di quella della ricorrente;
differenza che, tuttavia, appare ampiamente colmata dall'assegnazione della casa familiare, utilità di cui proprietario, rimane privo. CP_1
L'assegno unico e le spese straordinarie sono ripartiti, in ragione dell'equa permanenza della prole e delle omogenee condizioni reddituali, al 50%. 8. Quanto alla richiesta della ricorrente per cui “i genitori daranno il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli”, va osservato che, quanto alla prole, non vi è analogo consenso del padre e, in ogni caso, ogni questione
è rimessa all'eventuale intervento del giudice tutelare. 9. Le spese di lite sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DISPONE l'affidamento condiviso dei minori e ad Persona_3 Per_2 entrambi i genitori;
2) ASSEGNA la casa familiare, sita in Lodi, Via Antonio Lombardo n. 7, alla madre
[...]
con quanto l'arreda e la correda, ferme le precisazioni di cui in Parte_1 motivazione in ordine all'autorimessa, rispetto alla quale la domanda è da intendersi rigettata;
3) DISPONE che i figli siano collocati presso i genitori come segue:
- a settimane alterne, settimana 1: lunedì, venerdì, sabato e domenica con la mamma e martedì, mercoledì e giovedì con il papà (pernotto compreso); settimana
2: lunedì, venerdì, sabato e domenica con il papà e martedì, mercoledì e giovedì con la mamma (pernotto compreso). Nella giornata di mercoledì, il genitore a cui non spetta la giornata con i minori potrà tenerli in ogni caso con sé dall'uscita dalla scuola sino alle ore 18.30;
- tre settimane di vacanze estive per ciascun genitore, una da scegliersi tra giugno e luglio, e due ad agosto (anche non consecutive), da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
- Durante le festività natalizie i minori trascorreranno alternativamente con un genitore il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre (comprensivo di pernotto) e con l'altro il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio (comprensivo di pernotto). La giornata del 24 dicembre sarà trascorsa dai minori con il genitore che li tiene dall'1 al 6
- 7 - gennaio, mentre la giornata di Natale sarà trascorsa dai minori con il genitore che li tiene dal 26 al 31 dicembre.
- Le festività pasquali saranno trascorse interamente dai minori ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, in alternanza con il ponte di carnevale e del 25 aprile
- tutte le altre festività durante l'anno saranno ripartite tra i genitori secondo il regime dell'alternanza;
4) DISPONE il mantenimento diretto ordinario della prole;
5) DISPONE il pagamento delle spese straordinarie al 50% a carico di ogni genitore, come da ultimo definite a giugno 2025 presso gli Uffici giudiziari di Milano;
6) DISPONE che l'assegno unico per i minori sia percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
7) COMPENSA le spese di giudizio.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 8.10.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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