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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/10/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1304/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. – P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Tumino
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 del Foro di Ragusa, presso il cui studio in Ragusa, via Ing. Migliorisi, n. 16, è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in atti
APPELLANTE – APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
P.I. ); Controparte_1 P.IVA_4
(C.F. ); Parte_3 C.F._1
pagina 1 di 9 (C.F. ); Parte_4 C.F._2
(C.F. ) e Parte_5 C.F._3
(C.F. ) tutti elettivamente domiciliati in Catania, via Parte_6 C.F._4
Trieste n. 7, presso lo studio dell'avv. Salvatore Traina che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI – APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'1.10.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1233/2024, pubblicata in data 16.07.204, il Tribunale di Ragusa accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , Controparte_1 Parte_3
, , , e per l'effetto revocava Parte_4 Parte_7 Parte_6 il decreto ingiuntivo n. 181/2019 emesso nei loro confronti per € 77.103,40 oltre interessi nell'ambito del procedimento n. 158/2019 R.G. intentato da condannando la Parte_1 parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
In estrema sintesi il primo giudice: premesso che con decreto ingiuntivo n. 181/2019 dell'01/02/2019 il Tribunale di Ragusa aveva ingiunto a , Controparte_1 Controparte_2 Parte_7 Parte_6
e , di pagare, la prima ( nella qualità di Parte_4 Parte_3 Controparte_1 debitrice principale, e gli altri ( Controparte_2 Parte_5 Parte_6
e ) quali fideiussori della predetta, a la Parte_4 Parte_3 Parte_1 complessiva somma € 77.103,40 oltre interessi, derivante dal saldo di un conto anticipi e di un conto corrente ordinario entrambi assistito da fido;
premesso che, con atto di citazione notificato in data 01/04/2019, Giudice Controparte_1
pagina 2 di 9 Part
, e proponevano opposizione avverso Pt_3 Parte_4 Parte_7 Parte_6 il sopra detto decreto ingiuntivo con cui contestavano la violazione del divieto di anatocismo,
l'applicazione di c.m.s. in difetto di causa, la nullità delle fideiussioni omnibus in quanto contrarie alla disciplina antitrust e l'estinzione delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1957; premesso che gli opponenti, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. contestavano la carenza di legittimazione sostanziale e la mancanza di titolarità del credito in capo a non avendo Parte_1 quest'ultima fornito la prova della riconducibilità del credito vantato nell'ambito delle cessioni dalla medesima invocate;
accoglieva l'eccezione di difetto di titolarità del credito perché, a fronte della sequenza delle vicende successorie allegate dall'opposta: da – iniziale creditore di – a in cui Controparte_3 Controparte_1 Controparte_3 si era fusa per incorporazione in data 20.10.2008 ed in cui erano state in seguito Controparte_3 incorporate, con atto del 19.10.2010, altre banche); da ad Aspra Finance s.p.a. ai sensi dell'art. 58 T.u.b. con contratto avente efficacia in Controparte_3 data 1.11.2008; da Aspra Finance s.p.a. ad in cui la prima si era fusa per Controparte_4 incorporazione in data 1.1.2011;
da ad con contratto di cessione Controparte_4 Controparte_5 stipulato ai sensi dell'art. 58 T.u.b. in data 20.11.2014; da a nel contesto di una operazione unitaria di CP_5 Controparte_5 Parte_1 cartolarizzazione in cui era parte anche con un contratto di cessione dei crediti con Controparte_3 efficacia a decorrere dal 14 luglio 2017), riteneva che il passaggio del credito da ad Aspra Finance S.p.A. non risultasse Controparte_3 provato, atteso che: “Dalla data dei documenti in questione, e dal riferimento a due diversi atti di fusione, emerge che Aspra Finance s.p.a. ha acquistato dei crediti pecuniari da in data Controparte_3
01/11/2008, e dunque quando ancora quest'ultima ( non era ancora subentrata nei Controparte_3 crediti per cui è causa (ciò essendo avvenuto in seguito all'atto di fusione per incorporazione del
19/10/2010). E non essendo provato che fra i crediti acquistati da Aspra Finance s.p.a. vi fossero anche quelli per cui è causa, deve ugualmente escludersi che questi ultimi possano essere interessati dalle successive ulteriori fusioni e cessioni, così pervenendo poi all'opposta (v. pp. 7 e 8 della sentenza appellata);
pagina 3 di 9 e riteneva altresì che la dichiarazione in data 13.7.2022 da con cui la stessa Controparte_3
“attestava” che “tra i crediti compresi nella cessione a favore di rientrano Parte_1 anche i crediti vantati nei confronti di derivanti dai rapporti di conto Controparte_6 corrente numeri 10745476 e 10745516”, provenisse da soggetto diverso da quello che risultava avere per ultimo ceduto i crediti per cui è causa all'opposta e, come tale, si appalesava del tutto inconferente;
concludendo quindi nel senso che “la società opposta ( non aveva provato Parte_1
l'inclusione dei crediti per cui è causa fra quelli che la medesima avrebbe acquistato nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pecuniari intervenuta in proprio favore ai sensi dell'art. 58
T.u.b., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
Avverso la detta sentenza la società tramite la propria mandataria Parte_1 Pt_2
proponeva appello.
[...]
Si costituivano in giudizio , , Controparte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale. Parte_7 Parte_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame per il tramite della sua mandataria Parte_1 Pt_2
lamenta un'errata valutazione delle risultanze istruttorie in forza delle quali il primo giudice ha
[...] ritenuto che (originaria creditrice) si sarebbe fusa con la soltanto Controparte_3 CP_3 con atto del 19/10/2010, ossia successivamente alla cessione in blocco, ex art. 58 TUB del 1/11/2008, effettuata da quest'ultima in favore di Aspra Finance Spa, circostanza questa da cui da cui discendeva la impossibilità che il credito per cui è causa fosse stato ceduto con l'operazione ex art. 58 TUB del l'1.11.2008, ossia prima che la cedente lo avesse acquistato.
Secondo l'odierna appellante la decisione del Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che già in data 20/10/2008 era stata realizzata un'operazione di fusione per incorporazione, in virtù della quale aveva incorporato la , per come sarebbe dato evincere dall'avviso di CP_3 Controparte_3 cessione della Parte Seconda, n. 146 del 11/12/2008 ritualmente prodotto nella comparsa di Pt_8 costituzione ex art. 111 c.p.c.
Dalla lettura di detto atto di fusione del 20/10/2008, si evincerebbe, così ragionando, che antecedentemente alla cessione in blocco del 01/11/2008, la aveva già incorporato, fra le CP_3 altre, anche la così succedendo in tutti i rapporti dell'incorporata, compresi quelli Controparte_3 oggetto della presente causa.
pagina 4 di 9 Tale motivo di appello appare fondato e conseguentemente il profilo, di carattere cronologico, assunto dal Tribunale quale ragione che lo ha indotto a ritenere il difetto di prova di una delle vicende successorie del credito per cui è causa (con conseguente irrilevanza, a valle, delle successive cessioni), deve intendersi certamente superato.
Nondimeno, atteso che, come è noto: “Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del “devolutum”, quali risultanti dall'atto di appello” (Cass., sez. III, 22 gennaio 2002, n. 696; Cass., sez. III, 14 marzo 2016, n. 4889 e Cass., sez. I, 27 giugno 2011, n. 14127),
e considerato che il profilo della insussistenza della titolarità del credito è stato senz'altro devoluto a questa Corte con l'appello (in generale e con specifico riferimento all'asserito trasferimento del credito con il contratto dell'1.11.2008 negato dal Tribunale sulla base della erronea motivazione censurata), la condivisibilità del motivo di gravame sopra esposto si rivela inidonea a sorreggere l'accoglimento della domanda, specie perché non fa i conti con l'ulteriore profilo evidenziato dagli appellati con la loro comparsa di costituzione appresso esposto.
Invero, pur avendo l'odierno appellante provato che già in data 20/10/2008 la società Controparte_3 era stata incorporata nella società , da ciò non può, ex se, desumersi l'inclusione del
[...] CP_3 credito oggetto di causa tra quelli ceduti dalla società incorporante ( ) alla società Aspra CP_3
Finance s.p.a.
Rimane, infatti, inadempiuto l'onere probatorio, gravante sulla parte creditrice, relativo al segmento successorio intercorrente tra (della cui titolarità l'odierna appellante fornisce la prova) e CP_3
Aspra Finance s.pa. (della cui titolarità nessuna prova viene fornita).
In altri termini, l'odierna appellante si è limitata a provare che la società è succeduta in Controparte_3 tutti i rapporti ed in tutte le situazioni giuridiche soggettive della società incorporata, Controparte_3
(originaria creditrice), senza preoccuparsi, però, sul successivo segmento attinente all'oggetto di
[...] ciò che la società incorporante ha ceduto alla Aspra Finance s.p.a.
Sotto tale profilo, dalla documentazione allegata in atti – ed a conferma di quanto evidenziato dagli appellati con la loro comparsa di risposta in appello –, emerge come la società Aspra Finance s.p.a. sia succeduta alla società “in tutti i crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi Controparte_3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (…) ed azioni relative, in essere al 31 ottobre 2008, connessi ai rapporti, qualificabili come Sofferenze (ai sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia)”,
pagina 5 di 9 ma non sembra proprio, alla Corte, che tali possano essere qualificati i crediti per cui è causa.
Secondo l'appellante, nelle sue note conclusive:
“La circostanza, poi, allegata da controparte secondo cui la società alla data del Controparte_6
01/11/2008 si trovava in bonis, è del tutto infondata e apertamente smentita dalla documentazione prodotta a supporto del ricorso monitorio, fra cui l'estratto ex art. 50 TUB, attestante l'esistenza di una esposizione debitoria della sui due conti corrente, maturata dall'inizio dei rapporti CP_6 nel 2007 fino al 2017.
Non si comprende, poi, da cosa controparte evinca la situazione di solvibilità della CP_6 atteso che gli estratti conto allegati in atti certificano una esposizione debitoria della società sin dal primo trimestre del 2007 ed, analogamente, la lettera di revoca dei rapporti del 30/03/2010, richiamata da controparte, conferma che la a tale data, portava un saldo Controparte_6 debitorio nei confronti di di € 117.917,12, di cui € 37.957,12 sul c/c n. CP_3
25032001001075476, acceso il 11.01.2007 e di € 80.000,00 sul c/c anticipo fatture
n.250320010010745516, acceso il 11.01.2007.
Contrariamente, quindi, a quanto sostenuto dagli appellati, i crediti vantati da Controparte_3 nei confronti della poi trasfusi in con l'atto di fusione del 20/10/2008, CP_6 CP_3 erano certamente crediti deteriorati, stante le consistenti passività accumulate dalla società nei confronti dell'istituto di credito, e tali crediti sono stati successivamente oggetto della cessione in blocco del 01/11/2008, siccome documentato dall'avviso di cessione della G.U.R.I., Parte Seconda, n.
146 del 11/12/2008 versato in atti”.
Si tratta di considerazioni che si appalesano completamente non condivisibili e comunque irrilevanti.
Invero, premesso che dall'esame degli estratti conto integrali dei due conti correnti in atti risulta che, alla data del 31.10.2008 (a cui fa riferimento la cessione in blocco con efficacia all'1.11.2008), il saldo passivo del conto anticipo fatture era pari ad € 77.541 – e quindi rientrante nel fido concesso di €
80.000 –, mentre il saldo del conto corrente ordinario registrava un extrafido di € 25.628,00, rientrato già alla data del 14.11.2008 all'interno del fido di € 30.000 da cui era assistito il conto in questione, e che nemmeno la stessa appellante, nel momento in cui assume che i crediti in questione dovevano essere definiti come “deteriorati”, arriva a sostenere che gli stessi potessero essere qualificati come
“Sofferenze (ai sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia)” – concetto questo tecnicamente preciso sì come stabilito dall'art 3 delle “Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza” con cui nemmeno si confronta e che è distinto da quello, più Parte_1
pagina 6 di 9 ampio, di credito deteriorato, appare senz'altro dirimente alla Corte la circostanza che, fino alla revoca degli affidamenti ed alla chiusura dei conti intimata il 30.3.2010, i due rapporti di conto corrente proseguivano indisturbati con l'istituto di credito presso cui erano stati accesi, non vedendosi quindi in quale modo possa sostenersi, come invece fa l'appellante, che in data 1.11.2008 i crediti (mai consolidati visto che i contratti erano in corso), sarebbero stati ceduti ad Aspra Finance S.p.A.
Ne consegue che, non potendo essere in alcun modo essere considerati come “Sofferenze (ai sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia)”, i crediti per cui è causa non rientrano tra quelli oggetto della cessione con efficacia 1.11.2008, di talché, per la detta ragione, risultando irrilevanti gli ulteriori passaggi “a valle” del credito, va senz'altro confermata la decisione del primo giudice secondo cui l'appellante non ha fornito la prova di essere la titolare, dal lato attivo, della posizione azionata in giudizio.
Sebbene quanto detto imponga di per sé il rigetto dell'appello, non sembra inutile comunque alla Corte aggiungere come il secondo motivo di gravame (di per sé irrilevante atteso che la mancata dimostrazione, a monte, della cessione del credito ad Aspra Finance S.p.A., travolge tutti gli ulteriori passaggi ai fini della dimostrazione della titolarità dell'ultimo cessionario), si riveli del tutto infondato.
Con quest'ultimo, invero, l'appellante lamenta un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, ritenendo di aver provato l'acquisto del credito per cui è causa, da parte di essa Parte_1
con l'operazione di cessione in blocco del 14.7.2017.
[...]
Il motivo di gravame non è fondato.
Invero, premesso che la sequela delle cessioni del credito è la seguente: da ad Controparte_3
da quest'ultima ad Aspra Finance s.p.a. (con il sopra esaminato contratto con efficacia Controparte_3
1.11.2008), poi fusa per incorporazione in da quest'ultima Controparte_4 ad ed infine da a come Controparte_5 Controparte_5 Parte_1 correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la dichiarazione extragiudiziale resa da CP_3
(del tutto priva di natura confessoria provenendo da soggetto terzo e senza alcuna valenza contra
[...] sé), è completamente irrilevante ai fini di dimostrare che il credito per cui è causa sarebbe stato ceduto da all'appellante. Controparte_5
Né presenta rilevanza alcuna la circostanza secondo cui l'operazione del 14.7.2014 avrebbe coinvolto, unitariamente, anche crediti ceduti da atteso che ciò non esclude che ciascuna delle Controparte_3 cedenti ( ed disponeva, ovviamente, dei propri crediti. Controparte_3 CP_5 CP_5
Quanto poi all'atto di scissione a rogito del Dott. Notaio in Milano, del 23 dicembre Persona_1
pagina 7 di 9 2014, Rep. 31022 Racc.14484 a cui l'appellante parrebbe attribuire l'autorità di colmare l'anzidetto vulnus probatorio, è appena il caso di evidenziare come, quale che sia la valenza del detto atto di scissione, si tratta di documento nuovo non producibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. che la parte appellante avrebbe potuto (e dovuto) produrre nel giudizio di primo grado (a fronte di eccezione sollevata da controparte con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.)
In definitiva, quindi, sotto ogni profilo l'appello principale deve essere rigettato.
Come detto , , Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_7 Pt_6 hanno proposto appello incidentale (non condizionato) con cui lamentano l'illiceità e
[...]
l'illegittimità delle condizioni economiche applicate ai rapporti di c/c intestati alla e la nullità CP_1 parziale della fideiussione omnibus per violazione della disciplina antitrust ed insistono affinché la
Corte decida in ordine alle relative domande.
Ritiene la Corte che le stesse ragioni che depongono per la infondatezza dell'appello principale (ossia il difetto di titolarità attiva del credito in capo all'appellante), costituiscono il motivo della infondatezza dell'appello incidentale, non vedendosi come gli appellanti incidentali possano invocare una pronuncia di merito sul rapporto bancario posto a fondamento del credito e sulla fideiussione posta a base della loro responsabilità in qualità di garanti, nei confronti di soggetto che essi stessi – fondatamente – ritengono estraneo alla vicenda per cui è causa.
Ne consegue che l'appello incidentale va rigettato.
Stante la soccombenza reciproca le spese di questo grado di giudizio vanno compensate tra le parti nella misura dell'intero.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1304/24 R.G., avente ad oggetto l'appello principale proposto da tramite la sua mandataria Parte_1
e l'appello incidentale proposto da Parte_2 CP_1 CP_1 Pt_3
, , , avverso la
[...] Parte_4 Parte_7 Parte_6 sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1233/2024, pubblicata in data 16.07.204: rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
compensa tra le parti le spese di lite di questo grado di giudizio nella misura dell'intero.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale pagina 8 di 9 e per quella incidentale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 22 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
Questa sentenza è stata redatta, sotto le mie cure, dal magistrato ordinario in tirocinio dott. Marco
Mazzullo
Il magistrato affidatario
Dott. A. Caruso
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1304/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. – P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Tumino
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 del Foro di Ragusa, presso il cui studio in Ragusa, via Ing. Migliorisi, n. 16, è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in atti
APPELLANTE – APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
P.I. ); Controparte_1 P.IVA_4
(C.F. ); Parte_3 C.F._1
pagina 1 di 9 (C.F. ); Parte_4 C.F._2
(C.F. ) e Parte_5 C.F._3
(C.F. ) tutti elettivamente domiciliati in Catania, via Parte_6 C.F._4
Trieste n. 7, presso lo studio dell'avv. Salvatore Traina che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI – APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'1.10.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1233/2024, pubblicata in data 16.07.204, il Tribunale di Ragusa accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , Controparte_1 Parte_3
, , , e per l'effetto revocava Parte_4 Parte_7 Parte_6 il decreto ingiuntivo n. 181/2019 emesso nei loro confronti per € 77.103,40 oltre interessi nell'ambito del procedimento n. 158/2019 R.G. intentato da condannando la Parte_1 parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
In estrema sintesi il primo giudice: premesso che con decreto ingiuntivo n. 181/2019 dell'01/02/2019 il Tribunale di Ragusa aveva ingiunto a , Controparte_1 Controparte_2 Parte_7 Parte_6
e , di pagare, la prima ( nella qualità di Parte_4 Parte_3 Controparte_1 debitrice principale, e gli altri ( Controparte_2 Parte_5 Parte_6
e ) quali fideiussori della predetta, a la Parte_4 Parte_3 Parte_1 complessiva somma € 77.103,40 oltre interessi, derivante dal saldo di un conto anticipi e di un conto corrente ordinario entrambi assistito da fido;
premesso che, con atto di citazione notificato in data 01/04/2019, Giudice Controparte_1
pagina 2 di 9 Part
, e proponevano opposizione avverso Pt_3 Parte_4 Parte_7 Parte_6 il sopra detto decreto ingiuntivo con cui contestavano la violazione del divieto di anatocismo,
l'applicazione di c.m.s. in difetto di causa, la nullità delle fideiussioni omnibus in quanto contrarie alla disciplina antitrust e l'estinzione delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1957; premesso che gli opponenti, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. contestavano la carenza di legittimazione sostanziale e la mancanza di titolarità del credito in capo a non avendo Parte_1 quest'ultima fornito la prova della riconducibilità del credito vantato nell'ambito delle cessioni dalla medesima invocate;
accoglieva l'eccezione di difetto di titolarità del credito perché, a fronte della sequenza delle vicende successorie allegate dall'opposta: da – iniziale creditore di – a in cui Controparte_3 Controparte_1 Controparte_3 si era fusa per incorporazione in data 20.10.2008 ed in cui erano state in seguito Controparte_3 incorporate, con atto del 19.10.2010, altre banche); da ad Aspra Finance s.p.a. ai sensi dell'art. 58 T.u.b. con contratto avente efficacia in Controparte_3 data 1.11.2008; da Aspra Finance s.p.a. ad in cui la prima si era fusa per Controparte_4 incorporazione in data 1.1.2011;
da ad con contratto di cessione Controparte_4 Controparte_5 stipulato ai sensi dell'art. 58 T.u.b. in data 20.11.2014; da a nel contesto di una operazione unitaria di CP_5 Controparte_5 Parte_1 cartolarizzazione in cui era parte anche con un contratto di cessione dei crediti con Controparte_3 efficacia a decorrere dal 14 luglio 2017), riteneva che il passaggio del credito da ad Aspra Finance S.p.A. non risultasse Controparte_3 provato, atteso che: “Dalla data dei documenti in questione, e dal riferimento a due diversi atti di fusione, emerge che Aspra Finance s.p.a. ha acquistato dei crediti pecuniari da in data Controparte_3
01/11/2008, e dunque quando ancora quest'ultima ( non era ancora subentrata nei Controparte_3 crediti per cui è causa (ciò essendo avvenuto in seguito all'atto di fusione per incorporazione del
19/10/2010). E non essendo provato che fra i crediti acquistati da Aspra Finance s.p.a. vi fossero anche quelli per cui è causa, deve ugualmente escludersi che questi ultimi possano essere interessati dalle successive ulteriori fusioni e cessioni, così pervenendo poi all'opposta (v. pp. 7 e 8 della sentenza appellata);
pagina 3 di 9 e riteneva altresì che la dichiarazione in data 13.7.2022 da con cui la stessa Controparte_3
“attestava” che “tra i crediti compresi nella cessione a favore di rientrano Parte_1 anche i crediti vantati nei confronti di derivanti dai rapporti di conto Controparte_6 corrente numeri 10745476 e 10745516”, provenisse da soggetto diverso da quello che risultava avere per ultimo ceduto i crediti per cui è causa all'opposta e, come tale, si appalesava del tutto inconferente;
concludendo quindi nel senso che “la società opposta ( non aveva provato Parte_1
l'inclusione dei crediti per cui è causa fra quelli che la medesima avrebbe acquistato nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pecuniari intervenuta in proprio favore ai sensi dell'art. 58
T.u.b., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
Avverso la detta sentenza la società tramite la propria mandataria Parte_1 Pt_2
proponeva appello.
[...]
Si costituivano in giudizio , , Controparte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale. Parte_7 Parte_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame per il tramite della sua mandataria Parte_1 Pt_2
lamenta un'errata valutazione delle risultanze istruttorie in forza delle quali il primo giudice ha
[...] ritenuto che (originaria creditrice) si sarebbe fusa con la soltanto Controparte_3 CP_3 con atto del 19/10/2010, ossia successivamente alla cessione in blocco, ex art. 58 TUB del 1/11/2008, effettuata da quest'ultima in favore di Aspra Finance Spa, circostanza questa da cui da cui discendeva la impossibilità che il credito per cui è causa fosse stato ceduto con l'operazione ex art. 58 TUB del l'1.11.2008, ossia prima che la cedente lo avesse acquistato.
Secondo l'odierna appellante la decisione del Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che già in data 20/10/2008 era stata realizzata un'operazione di fusione per incorporazione, in virtù della quale aveva incorporato la , per come sarebbe dato evincere dall'avviso di CP_3 Controparte_3 cessione della Parte Seconda, n. 146 del 11/12/2008 ritualmente prodotto nella comparsa di Pt_8 costituzione ex art. 111 c.p.c.
Dalla lettura di detto atto di fusione del 20/10/2008, si evincerebbe, così ragionando, che antecedentemente alla cessione in blocco del 01/11/2008, la aveva già incorporato, fra le CP_3 altre, anche la così succedendo in tutti i rapporti dell'incorporata, compresi quelli Controparte_3 oggetto della presente causa.
pagina 4 di 9 Tale motivo di appello appare fondato e conseguentemente il profilo, di carattere cronologico, assunto dal Tribunale quale ragione che lo ha indotto a ritenere il difetto di prova di una delle vicende successorie del credito per cui è causa (con conseguente irrilevanza, a valle, delle successive cessioni), deve intendersi certamente superato.
Nondimeno, atteso che, come è noto: “Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del “devolutum”, quali risultanti dall'atto di appello” (Cass., sez. III, 22 gennaio 2002, n. 696; Cass., sez. III, 14 marzo 2016, n. 4889 e Cass., sez. I, 27 giugno 2011, n. 14127),
e considerato che il profilo della insussistenza della titolarità del credito è stato senz'altro devoluto a questa Corte con l'appello (in generale e con specifico riferimento all'asserito trasferimento del credito con il contratto dell'1.11.2008 negato dal Tribunale sulla base della erronea motivazione censurata), la condivisibilità del motivo di gravame sopra esposto si rivela inidonea a sorreggere l'accoglimento della domanda, specie perché non fa i conti con l'ulteriore profilo evidenziato dagli appellati con la loro comparsa di costituzione appresso esposto.
Invero, pur avendo l'odierno appellante provato che già in data 20/10/2008 la società Controparte_3 era stata incorporata nella società , da ciò non può, ex se, desumersi l'inclusione del
[...] CP_3 credito oggetto di causa tra quelli ceduti dalla società incorporante ( ) alla società Aspra CP_3
Finance s.p.a.
Rimane, infatti, inadempiuto l'onere probatorio, gravante sulla parte creditrice, relativo al segmento successorio intercorrente tra (della cui titolarità l'odierna appellante fornisce la prova) e CP_3
Aspra Finance s.pa. (della cui titolarità nessuna prova viene fornita).
In altri termini, l'odierna appellante si è limitata a provare che la società è succeduta in Controparte_3 tutti i rapporti ed in tutte le situazioni giuridiche soggettive della società incorporata, Controparte_3
(originaria creditrice), senza preoccuparsi, però, sul successivo segmento attinente all'oggetto di
[...] ciò che la società incorporante ha ceduto alla Aspra Finance s.p.a.
Sotto tale profilo, dalla documentazione allegata in atti – ed a conferma di quanto evidenziato dagli appellati con la loro comparsa di risposta in appello –, emerge come la società Aspra Finance s.p.a. sia succeduta alla società “in tutti i crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi Controparte_3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (…) ed azioni relative, in essere al 31 ottobre 2008, connessi ai rapporti, qualificabili come Sofferenze (ai sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia)”,
pagina 5 di 9 ma non sembra proprio, alla Corte, che tali possano essere qualificati i crediti per cui è causa.
Secondo l'appellante, nelle sue note conclusive:
“La circostanza, poi, allegata da controparte secondo cui la società alla data del Controparte_6
01/11/2008 si trovava in bonis, è del tutto infondata e apertamente smentita dalla documentazione prodotta a supporto del ricorso monitorio, fra cui l'estratto ex art. 50 TUB, attestante l'esistenza di una esposizione debitoria della sui due conti corrente, maturata dall'inizio dei rapporti CP_6 nel 2007 fino al 2017.
Non si comprende, poi, da cosa controparte evinca la situazione di solvibilità della CP_6 atteso che gli estratti conto allegati in atti certificano una esposizione debitoria della società sin dal primo trimestre del 2007 ed, analogamente, la lettera di revoca dei rapporti del 30/03/2010, richiamata da controparte, conferma che la a tale data, portava un saldo Controparte_6 debitorio nei confronti di di € 117.917,12, di cui € 37.957,12 sul c/c n. CP_3
25032001001075476, acceso il 11.01.2007 e di € 80.000,00 sul c/c anticipo fatture
n.250320010010745516, acceso il 11.01.2007.
Contrariamente, quindi, a quanto sostenuto dagli appellati, i crediti vantati da Controparte_3 nei confronti della poi trasfusi in con l'atto di fusione del 20/10/2008, CP_6 CP_3 erano certamente crediti deteriorati, stante le consistenti passività accumulate dalla società nei confronti dell'istituto di credito, e tali crediti sono stati successivamente oggetto della cessione in blocco del 01/11/2008, siccome documentato dall'avviso di cessione della G.U.R.I., Parte Seconda, n.
146 del 11/12/2008 versato in atti”.
Si tratta di considerazioni che si appalesano completamente non condivisibili e comunque irrilevanti.
Invero, premesso che dall'esame degli estratti conto integrali dei due conti correnti in atti risulta che, alla data del 31.10.2008 (a cui fa riferimento la cessione in blocco con efficacia all'1.11.2008), il saldo passivo del conto anticipo fatture era pari ad € 77.541 – e quindi rientrante nel fido concesso di €
80.000 –, mentre il saldo del conto corrente ordinario registrava un extrafido di € 25.628,00, rientrato già alla data del 14.11.2008 all'interno del fido di € 30.000 da cui era assistito il conto in questione, e che nemmeno la stessa appellante, nel momento in cui assume che i crediti in questione dovevano essere definiti come “deteriorati”, arriva a sostenere che gli stessi potessero essere qualificati come
“Sofferenze (ai sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia)” – concetto questo tecnicamente preciso sì come stabilito dall'art 3 delle “Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza” con cui nemmeno si confronta e che è distinto da quello, più Parte_1
pagina 6 di 9 ampio, di credito deteriorato, appare senz'altro dirimente alla Corte la circostanza che, fino alla revoca degli affidamenti ed alla chiusura dei conti intimata il 30.3.2010, i due rapporti di conto corrente proseguivano indisturbati con l'istituto di credito presso cui erano stati accesi, non vedendosi quindi in quale modo possa sostenersi, come invece fa l'appellante, che in data 1.11.2008 i crediti (mai consolidati visto che i contratti erano in corso), sarebbero stati ceduti ad Aspra Finance S.p.A.
Ne consegue che, non potendo essere in alcun modo essere considerati come “Sofferenze (ai sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia)”, i crediti per cui è causa non rientrano tra quelli oggetto della cessione con efficacia 1.11.2008, di talché, per la detta ragione, risultando irrilevanti gli ulteriori passaggi “a valle” del credito, va senz'altro confermata la decisione del primo giudice secondo cui l'appellante non ha fornito la prova di essere la titolare, dal lato attivo, della posizione azionata in giudizio.
Sebbene quanto detto imponga di per sé il rigetto dell'appello, non sembra inutile comunque alla Corte aggiungere come il secondo motivo di gravame (di per sé irrilevante atteso che la mancata dimostrazione, a monte, della cessione del credito ad Aspra Finance S.p.A., travolge tutti gli ulteriori passaggi ai fini della dimostrazione della titolarità dell'ultimo cessionario), si riveli del tutto infondato.
Con quest'ultimo, invero, l'appellante lamenta un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, ritenendo di aver provato l'acquisto del credito per cui è causa, da parte di essa Parte_1
con l'operazione di cessione in blocco del 14.7.2017.
[...]
Il motivo di gravame non è fondato.
Invero, premesso che la sequela delle cessioni del credito è la seguente: da ad Controparte_3
da quest'ultima ad Aspra Finance s.p.a. (con il sopra esaminato contratto con efficacia Controparte_3
1.11.2008), poi fusa per incorporazione in da quest'ultima Controparte_4 ad ed infine da a come Controparte_5 Controparte_5 Parte_1 correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la dichiarazione extragiudiziale resa da CP_3
(del tutto priva di natura confessoria provenendo da soggetto terzo e senza alcuna valenza contra
[...] sé), è completamente irrilevante ai fini di dimostrare che il credito per cui è causa sarebbe stato ceduto da all'appellante. Controparte_5
Né presenta rilevanza alcuna la circostanza secondo cui l'operazione del 14.7.2014 avrebbe coinvolto, unitariamente, anche crediti ceduti da atteso che ciò non esclude che ciascuna delle Controparte_3 cedenti ( ed disponeva, ovviamente, dei propri crediti. Controparte_3 CP_5 CP_5
Quanto poi all'atto di scissione a rogito del Dott. Notaio in Milano, del 23 dicembre Persona_1
pagina 7 di 9 2014, Rep. 31022 Racc.14484 a cui l'appellante parrebbe attribuire l'autorità di colmare l'anzidetto vulnus probatorio, è appena il caso di evidenziare come, quale che sia la valenza del detto atto di scissione, si tratta di documento nuovo non producibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. che la parte appellante avrebbe potuto (e dovuto) produrre nel giudizio di primo grado (a fronte di eccezione sollevata da controparte con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.)
In definitiva, quindi, sotto ogni profilo l'appello principale deve essere rigettato.
Come detto , , Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_7 Pt_6 hanno proposto appello incidentale (non condizionato) con cui lamentano l'illiceità e
[...]
l'illegittimità delle condizioni economiche applicate ai rapporti di c/c intestati alla e la nullità CP_1 parziale della fideiussione omnibus per violazione della disciplina antitrust ed insistono affinché la
Corte decida in ordine alle relative domande.
Ritiene la Corte che le stesse ragioni che depongono per la infondatezza dell'appello principale (ossia il difetto di titolarità attiva del credito in capo all'appellante), costituiscono il motivo della infondatezza dell'appello incidentale, non vedendosi come gli appellanti incidentali possano invocare una pronuncia di merito sul rapporto bancario posto a fondamento del credito e sulla fideiussione posta a base della loro responsabilità in qualità di garanti, nei confronti di soggetto che essi stessi – fondatamente – ritengono estraneo alla vicenda per cui è causa.
Ne consegue che l'appello incidentale va rigettato.
Stante la soccombenza reciproca le spese di questo grado di giudizio vanno compensate tra le parti nella misura dell'intero.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1304/24 R.G., avente ad oggetto l'appello principale proposto da tramite la sua mandataria Parte_1
e l'appello incidentale proposto da Parte_2 CP_1 CP_1 Pt_3
, , , avverso la
[...] Parte_4 Parte_7 Parte_6 sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1233/2024, pubblicata in data 16.07.204: rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
compensa tra le parti le spese di lite di questo grado di giudizio nella misura dell'intero.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale pagina 8 di 9 e per quella incidentale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 22 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
Questa sentenza è stata redatta, sotto le mie cure, dal magistrato ordinario in tirocinio dott. Marco
Mazzullo
Il magistrato affidatario
Dott. A. Caruso
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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