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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/11/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6549 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefania Mereu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Susanna Delrio, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 26/05/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cava Manara.
Pag. 1 di 4 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26/05/1996 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Cava Manara, anno 1996, numero 6, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26 maggio 1996, trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Cava Manara (PV) Anno 1996, Numero 6, parte II, Serie A, Ufficio 1, ed ordinare all'ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza.
2) In considerazione di quanto sopra e dell'indipendenza economica di ciascun coniuge, stabilire che nessun contributo di mantenimento dovrà essere versato reciprocamente a favore dell'altro coniuge.
3) Il signor continuerà a versare a titolo di mantenimento in favore Parte_1 della figlia - l'unica non ancora economicamente indipendente - Per_1
l'importo mensile pari ad € 250,00 sulla carta ad ella intestata, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo CNF del 2017 e s.m.i. che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed accettare.
Al fine di consentire eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, entrambi i genitori si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente la documentazione fiscale relativa alle spese deducibili sostenute in favore della figlia , così da consentirne l'utilizzo proporzionale alla quota di spesa Per_1 effettivamente sostenuta.
Pag. 2 di 4 Quanto all'assegno unico, esso sarà percepito dai genitori come per legge.
4) Quanto al regime di affido della minore , ella sarà affidata ad Persona_2 entrambi i genitori e continuerà a risiedere in Carbonara al Ticino (PV) alla Via G. Di Vittorio n. 24 unitamente alla propria madre.
Ella inoltre continuerà a stare con il padre presso il domicilio di quest'ultimo in GO durante le vacanze scolastiche, più precisamente durante le vacanze di Natale e di Pasqua, e durante le vacanze estive da giugno a settembre, oltre agli ulteriori eventuali periodi che le parti concorderanno.
5) Quanto alla definizione dei rapporti patrimoniali ancora in essere, i ricorrenti concordemente stabiliscono quanto segue:
a. entrambi i coniugi trasferiranno alla figlia , ciascuno per il Persona_2 suo, il diritto di proprietà della casa già destinata a casa coniugale, sita in GO (SU) alla Via Cavallera sviluppatesi sui piani terreno e primo, della consistenza catastale di 7,5 (sette virgola cinque) vani, censito nel NCEU del Comune di GO (SU) al foglio 7, mappale 3231, sub. 1, Piano T/1, Cat. A/2, Cl. U, vani 7,5, R.C. € 581,01, in virtù della denuncia di variazione del 26.05.2011 n. 16320.1/2011, protocollo n. CA 0229814, acquistata con rogito del 30.05.2011 a firma del notaio Dott. Per_3
, Rep. n. 42.113, Racc. n. 19.317.
[...]
Più precisamente la signora le trasferirà la piena e Parte_2 perfetta proprietà della sua quota pari al 50% pro indiviso, mentre il signor le trasferirà la nuda proprietà della sua quota pari al Parte_1 restante 50% pro indiviso, mantenendo per sé medesimo il diritto di abitazione unitamente alla figlia.
I coniugi, poiché con gli accordi di cui sopra hanno inteso risolvere definitivamente i rapporti inter partes riconducibili agli obblighi derivanti dal matrimonio e dal regime di comunione legale adottato, richiedono fin da ora l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo n. 74, anche a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, e quindi l'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa;
a tal fine le parti dichiarano che il presente atto costituisce attuazione di provvedimento avente ad oggetto la separazione dei coniugi.
Il costo di suddetto trasferimento sarà posto a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
I coniugi stabiliscono concordemente che il trasferimento di suddetto immobile dovrà avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi.
b. Il signor trasferirà alla signora la piena e Parte_1 Parte_2 perfetta proprietà della propria quota pari al 50% pro indiviso del terreno sito in GO (SU) alla Loc. “Sa Fregata” acquistato con rogito del
Pag. 3 di 4 01.07.2015 a firma del notaio Dott. , Rep. n. Persona_4
28.937, Racc. n. 16.976, come di seguito descritto e censito:
• appezzamento di terreno della superficie catastale di are 5 e centiare 70, ricadente interamente in zona E agricola ai sensi dell'allora vigente piano urbanistico comunale;
distinto nel Catasto dei Terreni del Comune di GO al Foglio 12, particella 19, di are 0,5, centiare 70, R.D. € 0,74, R.A. € 0,35;
• appezzamento di terreno formante un unico corpo della superficie catastale di ettari 1, are 65, e centiare 50, ricadente interamente in zona E agricola ai sensi dell'allora vigente piano urbanistico comunale;
distinto nel Catasto dei Terreni del Comune di GO al Foglio 12, particelle: 761, di ettari 01, are 20, centiare 84, R.D. € 15,60, R.A. € 7,49; 767, di are 27, centiare 34, R.D. € 3,53, R.A. € 1,69; 774, di are 17, centiare 32, R.D. € 0,36, R.A. € 0,09.
I coniugi, poiché con gli accordi di cui sopra hanno inteso risolvere definitivamente i rapporti inter partes riconducibili agli obblighi derivanti dal matrimonio e dal regime di comunione legale adottato, richiedono fin da ora l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo n. 74, anche a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, e quindi l'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa;
a tal fine le parti dichiarano che il presente atto costituisce attuazione di provvedimento avente ad oggetto la separazione dei coniugi.
Il costo di suddetto trasferimento sarà posto a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
6) In ultimo, i ricorrenti dichiarano di rilasciarsi sin da ora e reciprocamente l'autorizzazione al rilascio di ogni documento per sé valido per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6549 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefania Mereu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Susanna Delrio, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 26/05/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cava Manara.
Pag. 1 di 4 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26/05/1996 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Cava Manara, anno 1996, numero 6, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26 maggio 1996, trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Cava Manara (PV) Anno 1996, Numero 6, parte II, Serie A, Ufficio 1, ed ordinare all'ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza.
2) In considerazione di quanto sopra e dell'indipendenza economica di ciascun coniuge, stabilire che nessun contributo di mantenimento dovrà essere versato reciprocamente a favore dell'altro coniuge.
3) Il signor continuerà a versare a titolo di mantenimento in favore Parte_1 della figlia - l'unica non ancora economicamente indipendente - Per_1
l'importo mensile pari ad € 250,00 sulla carta ad ella intestata, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo CNF del 2017 e s.m.i. che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed accettare.
Al fine di consentire eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, entrambi i genitori si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente la documentazione fiscale relativa alle spese deducibili sostenute in favore della figlia , così da consentirne l'utilizzo proporzionale alla quota di spesa Per_1 effettivamente sostenuta.
Pag. 2 di 4 Quanto all'assegno unico, esso sarà percepito dai genitori come per legge.
4) Quanto al regime di affido della minore , ella sarà affidata ad Persona_2 entrambi i genitori e continuerà a risiedere in Carbonara al Ticino (PV) alla Via G. Di Vittorio n. 24 unitamente alla propria madre.
Ella inoltre continuerà a stare con il padre presso il domicilio di quest'ultimo in GO durante le vacanze scolastiche, più precisamente durante le vacanze di Natale e di Pasqua, e durante le vacanze estive da giugno a settembre, oltre agli ulteriori eventuali periodi che le parti concorderanno.
5) Quanto alla definizione dei rapporti patrimoniali ancora in essere, i ricorrenti concordemente stabiliscono quanto segue:
a. entrambi i coniugi trasferiranno alla figlia , ciascuno per il Persona_2 suo, il diritto di proprietà della casa già destinata a casa coniugale, sita in GO (SU) alla Via Cavallera sviluppatesi sui piani terreno e primo, della consistenza catastale di 7,5 (sette virgola cinque) vani, censito nel NCEU del Comune di GO (SU) al foglio 7, mappale 3231, sub. 1, Piano T/1, Cat. A/2, Cl. U, vani 7,5, R.C. € 581,01, in virtù della denuncia di variazione del 26.05.2011 n. 16320.1/2011, protocollo n. CA 0229814, acquistata con rogito del 30.05.2011 a firma del notaio Dott. Per_3
, Rep. n. 42.113, Racc. n. 19.317.
[...]
Più precisamente la signora le trasferirà la piena e Parte_2 perfetta proprietà della sua quota pari al 50% pro indiviso, mentre il signor le trasferirà la nuda proprietà della sua quota pari al Parte_1 restante 50% pro indiviso, mantenendo per sé medesimo il diritto di abitazione unitamente alla figlia.
I coniugi, poiché con gli accordi di cui sopra hanno inteso risolvere definitivamente i rapporti inter partes riconducibili agli obblighi derivanti dal matrimonio e dal regime di comunione legale adottato, richiedono fin da ora l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo n. 74, anche a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, e quindi l'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa;
a tal fine le parti dichiarano che il presente atto costituisce attuazione di provvedimento avente ad oggetto la separazione dei coniugi.
Il costo di suddetto trasferimento sarà posto a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
I coniugi stabiliscono concordemente che il trasferimento di suddetto immobile dovrà avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi.
b. Il signor trasferirà alla signora la piena e Parte_1 Parte_2 perfetta proprietà della propria quota pari al 50% pro indiviso del terreno sito in GO (SU) alla Loc. “Sa Fregata” acquistato con rogito del
Pag. 3 di 4 01.07.2015 a firma del notaio Dott. , Rep. n. Persona_4
28.937, Racc. n. 16.976, come di seguito descritto e censito:
• appezzamento di terreno della superficie catastale di are 5 e centiare 70, ricadente interamente in zona E agricola ai sensi dell'allora vigente piano urbanistico comunale;
distinto nel Catasto dei Terreni del Comune di GO al Foglio 12, particella 19, di are 0,5, centiare 70, R.D. € 0,74, R.A. € 0,35;
• appezzamento di terreno formante un unico corpo della superficie catastale di ettari 1, are 65, e centiare 50, ricadente interamente in zona E agricola ai sensi dell'allora vigente piano urbanistico comunale;
distinto nel Catasto dei Terreni del Comune di GO al Foglio 12, particelle: 761, di ettari 01, are 20, centiare 84, R.D. € 15,60, R.A. € 7,49; 767, di are 27, centiare 34, R.D. € 3,53, R.A. € 1,69; 774, di are 17, centiare 32, R.D. € 0,36, R.A. € 0,09.
I coniugi, poiché con gli accordi di cui sopra hanno inteso risolvere definitivamente i rapporti inter partes riconducibili agli obblighi derivanti dal matrimonio e dal regime di comunione legale adottato, richiedono fin da ora l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo n. 74, anche a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, e quindi l'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa;
a tal fine le parti dichiarano che il presente atto costituisce attuazione di provvedimento avente ad oggetto la separazione dei coniugi.
Il costo di suddetto trasferimento sarà posto a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
6) In ultimo, i ricorrenti dichiarano di rilasciarsi sin da ora e reciprocamente l'autorizzazione al rilascio di ogni documento per sé valido per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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