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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1498/2025 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio datato 25.2.2025 del Tribunale di Catanzaro – Sez. Protezione Internazionale
- nel procedimento avente R.G. 4852/2023, notificato tramite PEC in data 27.2.2025; promossa da
nata a [...], il [...] Parte_1
CF: , elettivamente domiciliato in Crotone (Kr) al Vico C.F._1
Municipio n. 8, presso lo studio dell'avv. Piero Lucà, C.F.: dal C.F._2 quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, il quale difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 cpc, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata così indicati ai sensi e per gli effetti di cui Email_1 all'art. 2 del DPR 11.02.2005, n° 68
RICORRENTE
Contro
, in persona del Controparte_1 CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 170 DPR. 115/2005 - Art. 15 D.L. 150/2011, notificato unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto indicato in premessa, con il quale il Tribunale di
Catanzaro – settore Protezione Internazionale - revocava l'ammissione della stessa al patrocinio a carico dello Stato e rigettava la richiesta di liquidazione, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso avverso provvedimento di rigetto del riconoscimento della Protezione Internazionale della Commissione Territoriale di
Crotone, che aveva a sua volta ritenuto manifestamente infondata la richiesta.
Deduceva, in sintesi, che il giudizio relativo alla dichiarata manifesta infondatezza
(sotto il profilo dell'avere agito con colpa grave) andava fatto ex ante e non all'esito del giudizio di merito, e che pendeva ricorso per cassazione sicché il giudizio era ancora sub iudice
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 22.9.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta la causa era trattenuta in decisione.
***
L'opposizione è fondata.
È fondato il motivo relativo al fatto che il giudizio sulla manifesta infondatezza del ricorso (colpa grave), sulla base della quale l'ammissione è stata revocata, debba essere effettuato in via prognostica ex ante e non a seguito della verifica – nel merito – della fondatezza dell'azione.
Nel caso in esame, nel ricorso erano prospettate ragioni che – per un verso - erano certamente valutabili come palesemente infondate (immigrazione per ragioni economiche), per altro verso necessitavano di una valutazione nel merito, non potendosene ricavare ex ante l'infondatezza (immigrazione per violenza di genere).
Tant'è che, con ordinanza del 25.9.2025, pubblicata l'11.10.2025, il ricorso per
Cassazione proposto dalla ricorrente è stato accolto per mancata approfondita valutazione di tale aspetto.
Non fondato l'ulteriore motivo relativo al fatto che il giudizio fosse sub iudice, atteso che ogni fase ha la sua autonomia, sicché – terminato il giudizio di primo grado - è certamente legittimo e doveroso provvedere sulla richiesta di definitiva ammissione e liquidazione (la sentenza citata fa riferimento a una pronuncia di revoca in corso di causa, poi definita con accoglimento).
Pag. 2 di 4 Consegue l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente liquidazione delle spese per il giudizio presupposto, e per le spese del presente giudizio.
Quanto al primo punto le spese possono essere così liquidate:
- ritenuto che, nel caso in esame, il compenso può essere fissato nell'ambito dello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 (cause di valore indeterminato);
- ritenuto che nella quantificazione dei compensi si applica all'istanza il DM 55/2014, come modificato dal DM 13 agosto 2022 n. 147, in vigore dal 23.10.2022 per tutte le prestazioni professionali “esaurite successivamente” a tale data (secondo quanto recita l'art. 6 del DM richiamato, da intendersi pertanto esaurite con l'udienza di spedizione in riserva collegiale della causa da parte del giudice relatore;
- considerato che occorre tenere presente la particolare natura dei giudizi di protezione internazionale, la semplificazione del rito camerale e la standardizzazione delle questioni trattate “dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, … essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni e la misura dello scostamento” (cfr. Cass. Sez. 3, Or no. n. 89 del 7.01.2021);
- ritenuto pertanto che il compenso possa essere così determinato:
• fase di studio Euro 459,50 (minimo tabellare);
• fase introduttiva Euro 388,00 (minimo tabellare);
• fase istruttoria Euro 420,00 (così quantificata in presenza di effettiva trattazione davanti giudice mediante audizione del ricorrente e/o le altre attività di ricerca della prova che implicano uno specifico impegno del difensore)
• fase decisoria Euro 560 (così forfettizzata anche in ragione dell'assenza di una reale discussione del caso, riferendo il giudice al collegio) tot. 1.827,00
-rilevato che, ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002 “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.” totale = 914,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge e se dovuta, sull'imponibile.
Le spese del giudizio di opposizione si liquidano in dispositivo, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 il Presidente del Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il decreto di revoca, ammette definitivamente la ricorrente al patrocinio a carico dello stato;
liquida per il giudizio presupposto l'importo indicato in motivazione.
Quanto alle spese del presente giudizio, non va emessa nessuna pronuncia essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio, e dovendo il soccombente pagare allo stato che impersona.
Si comunichi.
Catanzaro 11.11.2025
IL Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1498/2025 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio datato 25.2.2025 del Tribunale di Catanzaro – Sez. Protezione Internazionale
- nel procedimento avente R.G. 4852/2023, notificato tramite PEC in data 27.2.2025; promossa da
nata a [...], il [...] Parte_1
CF: , elettivamente domiciliato in Crotone (Kr) al Vico C.F._1
Municipio n. 8, presso lo studio dell'avv. Piero Lucà, C.F.: dal C.F._2 quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, il quale difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 cpc, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata così indicati ai sensi e per gli effetti di cui Email_1 all'art. 2 del DPR 11.02.2005, n° 68
RICORRENTE
Contro
, in persona del Controparte_1 CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 170 DPR. 115/2005 - Art. 15 D.L. 150/2011, notificato unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto indicato in premessa, con il quale il Tribunale di
Catanzaro – settore Protezione Internazionale - revocava l'ammissione della stessa al patrocinio a carico dello Stato e rigettava la richiesta di liquidazione, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso avverso provvedimento di rigetto del riconoscimento della Protezione Internazionale della Commissione Territoriale di
Crotone, che aveva a sua volta ritenuto manifestamente infondata la richiesta.
Deduceva, in sintesi, che il giudizio relativo alla dichiarata manifesta infondatezza
(sotto il profilo dell'avere agito con colpa grave) andava fatto ex ante e non all'esito del giudizio di merito, e che pendeva ricorso per cassazione sicché il giudizio era ancora sub iudice
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 22.9.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta la causa era trattenuta in decisione.
***
L'opposizione è fondata.
È fondato il motivo relativo al fatto che il giudizio sulla manifesta infondatezza del ricorso (colpa grave), sulla base della quale l'ammissione è stata revocata, debba essere effettuato in via prognostica ex ante e non a seguito della verifica – nel merito – della fondatezza dell'azione.
Nel caso in esame, nel ricorso erano prospettate ragioni che – per un verso - erano certamente valutabili come palesemente infondate (immigrazione per ragioni economiche), per altro verso necessitavano di una valutazione nel merito, non potendosene ricavare ex ante l'infondatezza (immigrazione per violenza di genere).
Tant'è che, con ordinanza del 25.9.2025, pubblicata l'11.10.2025, il ricorso per
Cassazione proposto dalla ricorrente è stato accolto per mancata approfondita valutazione di tale aspetto.
Non fondato l'ulteriore motivo relativo al fatto che il giudizio fosse sub iudice, atteso che ogni fase ha la sua autonomia, sicché – terminato il giudizio di primo grado - è certamente legittimo e doveroso provvedere sulla richiesta di definitiva ammissione e liquidazione (la sentenza citata fa riferimento a una pronuncia di revoca in corso di causa, poi definita con accoglimento).
Pag. 2 di 4 Consegue l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente liquidazione delle spese per il giudizio presupposto, e per le spese del presente giudizio.
Quanto al primo punto le spese possono essere così liquidate:
- ritenuto che, nel caso in esame, il compenso può essere fissato nell'ambito dello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 (cause di valore indeterminato);
- ritenuto che nella quantificazione dei compensi si applica all'istanza il DM 55/2014, come modificato dal DM 13 agosto 2022 n. 147, in vigore dal 23.10.2022 per tutte le prestazioni professionali “esaurite successivamente” a tale data (secondo quanto recita l'art. 6 del DM richiamato, da intendersi pertanto esaurite con l'udienza di spedizione in riserva collegiale della causa da parte del giudice relatore;
- considerato che occorre tenere presente la particolare natura dei giudizi di protezione internazionale, la semplificazione del rito camerale e la standardizzazione delle questioni trattate “dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, … essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni e la misura dello scostamento” (cfr. Cass. Sez. 3, Or no. n. 89 del 7.01.2021);
- ritenuto pertanto che il compenso possa essere così determinato:
• fase di studio Euro 459,50 (minimo tabellare);
• fase introduttiva Euro 388,00 (minimo tabellare);
• fase istruttoria Euro 420,00 (così quantificata in presenza di effettiva trattazione davanti giudice mediante audizione del ricorrente e/o le altre attività di ricerca della prova che implicano uno specifico impegno del difensore)
• fase decisoria Euro 560 (così forfettizzata anche in ragione dell'assenza di una reale discussione del caso, riferendo il giudice al collegio) tot. 1.827,00
-rilevato che, ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002 “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.” totale = 914,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge e se dovuta, sull'imponibile.
Le spese del giudizio di opposizione si liquidano in dispositivo, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 il Presidente del Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il decreto di revoca, ammette definitivamente la ricorrente al patrocinio a carico dello stato;
liquida per il giudizio presupposto l'importo indicato in motivazione.
Quanto alle spese del presente giudizio, non va emessa nessuna pronuncia essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio, e dovendo il soccombente pagare allo stato che impersona.
Si comunichi.
Catanzaro 11.11.2025
IL Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
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