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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/06/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4354/2016 r.g. e vertente tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1 studio degli avv.ti Rosario Cucinotta ed Enzo Costantino che lo rappresentano e difendono per procura in atti, ricorrente
e
c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv. Rosa
Pino che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente
e nei confronti di
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Messina presso la sede dell'avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_3 dall'avv. Michela Foti del ruolo professionale per procura in atti, terzo chiamato in causa oggetto: mansioni superiori – rapporto di lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 9 settembre 2016 adiva questo giudice del lavoro Parte_1
e, premesso di essere dipendente della RFI s.p.a. dal 1 aprile 2001 con qualifica iniziale di “Operatore
Generico - Mozzo”, ex liv. H parametro 100 c.c.n.l. Ferrovie del 16 aprile 2003, ora “Generico” liv. F1
c.c.n.l. del 20 luglio 2012, deduceva di aver espletato in realtà, fin dalla data di assunzione, mansioni superiori di Marinaio a bordo di navi operanti nello Stretto di Messina, inquadrabili nel liv. D “Operatori
Specializzati” (ex liv. F “Operatori Specializzati Navi Traghetto”), venendovi adibito in via continua e prevalente a decorrere dal gennaio 2003, in ragione delle strutturali carenze di organico della datrice di lavoro;
lamentava l'elusione da parte della società della normativa di cui agli artt. 2103 c.c., 21 c.c.n.l.
2003 e 27 c.c.n.l. 2012, che lo aveva assegnato alle dedotte mansioni superiori con provvedimenti formali di imbarco della durata di poco inferiore ai 90 giorni, intervallati da brevi periodi, anche 1 o 2 giorni, di imbarco nel profilo di appartenenza, al solo fine di impedirgli la maturazione del diritto all'inquadramento superiore e alle connesse indennità (tra le altre, indennità di cambio turno, di riposo, di congedo). Chiedeva, pertanto, il riconoscimento dell'anzidetto diritto con decorrenza dal 1 gennaio
2003 e, per l'effetto, la condanna di RFI alla relativa ricostruzione di carriera e alla corresponsione delle maturate differenze retributive e contributive, comprese quelle relative a tredicesima e quattordicesima mensilità e tfr.
Nella resistenza della convenuta, integrato il contraddittorio nei confronti dell' (cfr. Cass. n. CP_2
17320/2020), costituitosi in giudizio, veniva esperito senza esito il tentativo di conciliazione;
quindi, espletata la prova testimoniale, disposta ctu tecnico-contabile e sostituita l'udienza del 24 giugno 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si premettere che, per dato pacifico, il rapporto di lavoro che intercorre tra l'ente Ferrovie dello Stato (nelle diverse denominazioni assunte nel tempo) in qualità di armatore delle navi traghetto nella tratta dello stretto di Messina e il personale da questo dipendente si qualifica quale lavoro nautico, rientrando dunque tale personale nella categoria “gente di mare” di cui agli artt. 114 ss. cod.nav. (v. ex multis Cass. nn. 47/2012, 16928/2011 e 13783/2011).
Tale rapporto si basa in linea generale sul normale scambio tra prestazione e retribuzione, contraddistinguendosi tuttavia dagli altri settori lavorativi in ragione dell'elemento aggiuntivo della sicurezza della nave e della navigazione, che ha costituito la ragione di differenziazione del lavoro nautico rispetto alla generale nozione di lavoro subordinato, con importanti riflessi anche in tema di adibizione del lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori.
A norma dell'art. 334 cod.nav., dichiarato inderogabile dall'art. 374, primo comma, “i componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati. Tuttavia il comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della spedizione, gli arruolati possono essere adibiti a qualsiasi servizio. I componenti dell'equipaggio, che esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati arruolati, hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni”.
La norma si limita, dunque, a riconoscere la spettanza di una maggiorazione retributiva in caso di svolgimento di mansioni superiori e non anche un diritto del lavoratore al riconoscimento della qualifica superiore.
Deve, tuttavia, rilevarsi che l'art. 35 l. n. 300/1970 ha rimesso alla contrattazione collettiva il compito di provvedere ad applicare al personale navigante delle imprese di navigazione i principi della medesima legge, ravvisando così nel contratto collettivo lo strumento più idoneo a rendere effettivi anche nei confronti dei lavoratori nautici i fondamentali principi dello Statuto dei lavoratori e, nel caso di specie, quello della promozione automatica non previsto dal sistema specialistico di riferimento;
in tal senso, l'art. 21, par. 1.3, del c.c.n.l. di categoria del 2003, confermato anche nei successivi rinnovi contrattuali (cfr., per quanto ratione temporis applicabile, art. 26, par.
1.3 c.c.n.l. 2016), analogamente a quanto previsto dall'art. 2103 c.c., dispone che nel caso di assegnazione a mansioni di livello superiore
“i lavoratori hanno diritto al trattamento corrispondente alle mansioni svolte e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo comunque non superiore a tre mesi”.
In tale ipotesi grava sul lavoratore l'onere di provare: - che il datore di lavoro con il conferimento delle mansioni superiori abbia inteso fronteggiare un'esigenza organizzativa (e non meramente contingente), utilizzando in modo duraturo le maggiori capacità del dipendente con qualifica inferiore;
- che in caso di mansioni promiscue, sussista una prevalenza qualitativa e quantitativa di quelle superiori rispetto alle mansioni proprie del livello di inquadramento;
- che l'assegnazione sia stata piena, cioè che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata (v. Cass. n. 18122/2014).
Ciò posto, nel caso di specie dalla documentazione in atti (cfr. libretto della navigazione relativo al periodo 28 marzo 2003 – 2 ottobre 2013) risulta che è stato imbarcato con Parte_1
qualifica di mozzo o di giovanotto di coperta, con periodici sbarchi per trasbordo o cambio qualifica, fino al 26 settembre 2007 e che, per il periodo successivo, egli è stato formalmente adibito alle mansioni di marinaio in forza di molteplici assegnazioni di durata più o meno lunga, sempre di poco inferiore ai
90 giorni, intervallati da brevi periodi di imbarco e sbarco nella qualifica di appartenenza (cfr. a titolo esemplificativo imbarco del 7 aprile 2009 con sbarco il 22 giugno, per complessivi n. 76 giorni e imbarco del 14 ottobre 2011 con sbarco il 2 gennaio 2012, per totali 80 giorni). Nel dettaglio, per l'anzidetto periodo (26 settembre 2007 – 2 ottobre 2013) egli ha rivestito la qualifica di marinaio per n.
1.360 giorni, corrispondenti a quasi il 70% delle 1.976 giornate di imbarco totali, con un residuo di 616 giornate nella qualifica propria di mozzo o in quella di giovanotto di coperta.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ai fini dell'operatività dell'art. 2103 c.c. e, dunque, del riconoscimento del diritto del lavoratore all'automatico inquadramento nella superiore qualifica ricoperta, il periodo minimo di 90 giorni può essere raggiunto anche tramite il cumulo di diversi periodi frazionati.
La S.C. ha precisato che non è a tali fini sufficiente la mera reiterazione delle assegnazioni del lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori, risultando invece necessario, seppur non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro, quantomeno una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi al di fuori di reali esigenze produttive del datore, nonché una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento;
la prova di tali elementi ben può evincersi da circostanze obiettive e, in particolare, oltre alla frequenza e sistematicità delle assegnazioni, dalla rispondenza delle stesse a un'esigenza strutturale del datore di lavoro, tale da rivelare l'utilità per l'organizzazione aziendale della professionalità superiore (v. Cass. nn. 27129/2018 e 9303/2016).
Nella specie il ricorrente ha dedotto che la reiterata adibizione all'espletamento delle mansioni superiori di marinaio sarebbe dipesa dalla necessità della società di colmare alcuni stabili vuoti di organico e che lo svolgimento di tali mansioni sarebbe avvenuto anche nei periodi di formale assegnazione alla qualifica propria di appartenenza. Ha precisato, infatti, di essersi sempre occupato, in via prevalente e continua e in maniera del tutto autonoma, senza sorveglianza ma sotto il diretto ordine del nostromo o del comandante, di manovrare gli argani durante le manovre di arrivo e partenza delle navi dal porto, liberando le cime poco prima dell'attracco e recuperandole e ricollocandole dopo la partenza;
di azionare gli scambi all'interno della nave durante le manovre di imbarco e sbarco dei treni, al fine di smistare i vagoni durante l'entrata nella nave e ricomporli durante l'uscita dei convogli;
di controllare i biglietti o vigilare i passeggeri durante la navigazione, quando non diversamente impiegato al timone.
Tali circostanze sono state contestate dalla società, la quale ha eccepito che l'utilizzazione del ricorrente nel superiore profilo sarebbe dipesa unicamente dalla necessità di sostituire altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro e che le mansioni espletate rientrerebbero comunque nel profilo di mozzo, essendo state svolte sempre sotto la supervisione del superiore gerarchico. Ha prodotto a tal fine copia dei modelli S.A.TUR.NA., dai quali risulta, però, confermata l'adibizione dell' alle mansioni di marinaio nel periodo sopra indicato e per il numero di Parte_1
giorni individuato (cfr. turni che riportano il codice “Profilo funzionale: 116”); nonché copia di alcune relazioni di viaggio per il periodo 21 marzo 2006 – 25 gennaio 2014 relative, tuttavia, a unità (10005
Scilla, 10008 Logudoro, 10006 Nave Villa, 10011 Enotria) diverse rispetto a quelle nelle quali prestava servizio il ricorrente.
Per il resto, tutti i testimoni da questi intimati hanno confermato che egli svolgeva le mansioni di marinaio in maniera autonoma e senza sorveglianza, seguendo le direttive impartitegli direttamente dal nostromo o dal comandante, e che al pari degli altri marinai egli possedeva il relativo cartellino che lo rendeva riconoscibile in tale qualifica da parte di tutto il resto dell'equipaggio.
e , suoi colleghi con profilo rispettivamente di nostromo e Testimone_1 Testimone_2
marinaio, hanno poi precisato che l' veniva adibito alle mansioni superiori per carenza di Parte_1
organico (circostanza confermata anche da , collega a decorrere dal 2000, il quale ha Testimone_3
escluso che egli sostituisse altro dipendente) e che, prima del decorso dei 90 giorni dall'assegnazione della qualifica, la società provvedeva a sbarcarlo e reimbarcarlo nel profilo di appartenenza.
Tutti hanno, inoltre, confermato l'articolazione in turni indicata in ricorso (8 ore e mezza su tre turni rotativi nelle 24 ore, rimodulati ogni 2 mesi e variabili in base alla nave, in ogni caso con 24 ore di riposo per ogni turno notturno e con ripresa dell'attività al turno I).
Nulla è stato, invece, riferito dai testimoni chiamati dalla società, i quali non erano a conoscenza diretta dei fatti di causa, non avendo mai prestato servizio insieme al ricorrente in quanto addetti agli uffici a terra ( comandante) o ad equipaggi diversi ( responsabile Testimone_4 Testimone_5
equipaggi e primo ufficiale di coperta). Testimone_6
Dall'istruttoria compiuta non si rinvengono, dunque, chiari elementi a sostegno dell'eccepita temporaneità ed eccezionalità dell'assegnazione, essendo piuttosto emerso che l' è stato Parte_1
adibito per più di un quinquennio in modo pressoché permanente allo svolgimento di mansioni superiori, in ragione di una stabile scelta organizzativa della datrice di lavoro collegata alla necessità di sopperire alla carenza di personale.
Trattasi di mansioni che rientrano nel profilo professionale di Operatore specializzato, liv. D
c.c.n.l. Mobilità/Area AF del 2012, al quale appartengono “i lavoratori che, sulla base di conoscenza professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative, tecniche ed amministrative, nell'ambito di metodi e procedure predefiniti” nonché i lavoratori che “svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizi di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto” tra i quali il marinaio (rientrano, invece, nel profilo Generici, liv. F, “i lavoratori che svolgono attività manuali e/o generiche, anche di sorveglianza di impianti e/o strutture, per le quali occorrono conoscenze professionali elementari, sulla base di indicazioni ricevute” come il mozzo).
In definitiva, va riconosciuto il diritto del ricorrente al superiore inquadramento nel profilo di
Operaio Specializzato, liv. D (ex Operaio Specializzato Navi Traghetto, liv. F c.c.n.l. di categoria del
16 aprile 2003) a far data dal 26 settembre 2007, data di prima assegnazione alla qualifica superiore.
3.- Va a questo punto delibata l'eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente sollevata dalla società.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 26246/2022, ribadito da ultimo da Cass. n. 18008/2024) “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 (18 luglio 2012), il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
E nel caso di specie, al momento del deposito del ricorso era in servizio alle Parte_1
dipendenze di RFI, con la conseguenza che per tutti i crediti maturati successivamente al 18 luglio 2007
(calcolando a ritroso i cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012) la prescrizione non ha ancora iniziato a decorrere.
Si rileva, poi, che dall'estratto conto previdenziale allegato dall' risulta che l' è CP_2 Parte_1
stato posto in quiescenza a decorrere dall'agosto 2019 ed è titolare di pensione di vecchiaia.
Egli ha, dunque, diritto al riconoscimento del suddetto inquadramento con ogni effetto giuridico ed economico, nonché alla corresponsione delle connesse differenze retributive maturate dal 26 settembre 2007 alla data di proposizione della domanda (9 settembre 2016), per la cui quantificazione
è possibile utilizzare gli analitici conteggi elaborati dalla nominata consulente, dott.ssa , Tes_2
adeguatamente motivati e coerenti con le previsioni del contratto collettivo di riferimento, parzialmente modificati dopo i rilievi di parte resistente (v. prospetti di cui all'allegato D).
La va, dunque, condannata a corrispondergli a tale titolo la somma Controparte_1
lorda di 26.948,76 euro, di cui 1.912,15 quali differenze sul tfr maturato al 9 settembre 2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. 4.- Quanto alle richieste differente contributive, occorre anzitutto rilevare che trova applicazione alla fattispecie il termine breve quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della l. n. 335/1995. A tal fine però è possibile considerare valida anche nei confronti del litisconsorte necessario (cfr. Cass. n.
25928/2023; n. 8956/2020), quale primo atto interruttivo, la notifica del ricorso alla datrice di lavoro, pacificamente avvenuta il 16 febbraio 2017, con la conseguenza che devono ormai dirsi definitivamente prescritti tutti i contributi relativi al periodo antecedente al 16 febbraio 2012.
Ciò non incide, però, sulla diversa domanda di costituzione della rendita di cui all'art. 13 l. n.
1338/1962, specificamente formulata dal ricorrente con le note del 13 gennaio 2025 ma già genericamente avanzata con l'atto introduttivo (nelle conclusioni chiedeva altresì l'adozione di “ogni conseguente provvedimento di ordine giuridico ed economico, retributivo e contributivo”).
La tutela assicurativa del ricorrente resta dunque ferma, trattandosi di un rimedio alla decurtazione pensionistica conseguente all'omesso versamento dei contributi dovuti, che ha natura e carattere risarcitorio del danno consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione (v. Cass. n. 4528/2024). Ragione per la quale la preventiva presentazione della domanda amministrativa non è condizione di proponibilità della domanda giudiziale (v. così Cass. n.
31337/2022).
Invero, la disposizione invocata consente, in caso di inadempimento contributivo da parte del datore di lavoro - quando in conseguenza della prescrizione del “normale” versamento dei contributi previdenziali non possa operare di per sè il principio di automaticità delle prestazioni (che presuppone pur sempre la correlazione tra contributi e prestazioni) - di realizzare il medesimo effetto in favore dell'assicurato (v. Cass. n. 4691/2012).
La norma, infatti, riconosce al datore di lavoro la facoltà di chiedere all' la costituzione di CP_2
una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o alla quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. A tal fine è tenuto ad esibire documenti di data certa, dai quali possano evincersi l' effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. Questi, in caso di inerzia del datore di lavoro, può ad esso sostituirsi, versando egli stesso la necessaria “riserva matematica”, salvo il diritto al risarcimento del danno.
E secondo l'interpretazione offerta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, avallata dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 3678/2009, l'art. 13 cit. attribuisce al lavoratore oltre alla mera facoltà di surroga, di cui si è detto, anche il diritto di agire giudizialmente nei confronti sia dell' che CP_2
dell'impresa per ottenere la costituzione della rendita. Tale diritto può essere esercitato entro il termine ordinario decennale di prescrizione, che decorre dalla perdita totale o parziale del trattamento previdenziale.
E poiché nella specie tale perdita si può ritenere verificata il 16 febbraio 2012, data in cui è cessato l'obbligo contributivo per la ditta (se non ancora dopo, al momento del pensionamento), il diritto dell' non risulta affatto prescritto. Parte_1
Quindi, avendo l'istante fornito la prova del rapporto di lavoro e della retribuzione percepita l' deve provvedere alla costituzione di una rendita vitalizia in suo favore in misura pari alla quota CP_3
di pensione che gli sarebbe spettata in relazione ai contributi dovuti sulle differenze retributive accertate e ormai prescritti;
mentre la società inadempiente dovrà provvedere al versamento della corrispondente riserva matematica.
La va, dunque, condannata a versare in favore dell' i Controparte_1 CP_2
contributi previdenziali dovuti sul maggior imponibile accertato dal 16 febbraio 2012, nonché la somma ulteriore, calcolata dal nominato CTU in 2.082 euro, pari alla riserva matematica con cui l'ente dovrà costituire in favore di la rendita vitalizia di cui al richiamato art. 13 per i contributi Parte_1
omessi e prescritti relativi al periodo pregresso (dal 26 settembre 2007 al 15 febbraio 2012).
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
5.- Attesi l'esito della lite e l'ingiustificato rifiuto opposto dalla resistente alla proposta conciliativa formulata dal giudice (corresponsione al lavoratore della somma netta e onnicomprensiva di 15.000 euro, oltre 2.000 euro quale contributo spese legali), è giusto che RFI risponda per intero delle spese processuali sostenute dal ricorrente e dall' che, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si CP_2
liquidano, tenuto conto della natura, del valore e dell'attività svolta, in 9.257 euro, oltre accessori, in favore del primo, con distrazione ex art. 93 c.p.c., e in 1.310 euro, oltre accessori, in favore del secondo.
Si pongono a definitivo carico della resistente anche le spese di ctu, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara il diritto di all'inquadramento nella superiore qualifica di , Parte_1 Pt_2
liv. di categoria, a decorrere dal 26 settembre 2007; Controparte_4
2) condanna per l'effetto RFI s.p.a.: ad attribuirgli detto inquadramento ad ogni effetto giuridico ed economico e a corrispondergli le connesse differenze retributive, quantificate dal 26 settembre 2007 al 9 settembre 2016 nella somma lorda di 26.948,76 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) condanna altresì detta società a versare all' i contributi dovuti su tale maggior imponibile CP_2
per il periodo 16 febbraio 2012 - 9 settembre 2016, oltre accessori di legge, nonché la somma di 2.082 euro quale riserva matematica necessaria per costituire in favore dell' la rendita vitalizia di Parte_1 cui all'art. 13 l. n. 1338/1962 pari alla quota di pensione che gli sarebbe spettata in relazione ai contributi dovuti sulle differenze retributive accertate per il periodo 26 settembre 2007 - 15 febbraio 2012; per l'effetto ordina all' di provvedere alla costituzione di tale rendita;
CP_2
4) condanna RFI s.p.a. a pagare le spese di ctu e a rimborsare alle altre parti le spese processuali, liquidate quanto all' in 9.257 euro, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore dei Parte_1
procuratori in epigrafe indicati, e quanto all' in 1.310 euro, oltre spese generali e accessori di CP_2
legge.
Messina, 25.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro