Articolo 22 della Legge 26 giugno 1990, n. 162
Articolo 21Articolo 23
Versione
11 luglio 1990
Art. 22. 1. L' articolo 79 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 79. - (Pene accessorie). - 1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 71, 71-bis, 73 e 76, il giudice puo' disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.
2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell' articolo 12 del codice penale , di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.
3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative nonche' quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi degli articoli precedenti dispone comunque la confisca delle sostanze".
Note all'art. 22:
- Per il testo degli articoli 71 , 71-bis , 73 e 76 della legge n. 685/1975 si vedano, rispettivamente, gli articoli 14, 15, 17 e 20 della legge qui pubblicata.
- Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 9.
Entrata in vigore il 11 luglio 1990
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