Art. 2.
Agli effetti della futura applicazione della legge 3 aprile 1913, n. 278 , i benefici di essa devono intendersi concessi a Furci Siculo.
Agli effetti della futura applicazione della legge 3 aprile 1913, n. 278 , i benefici di essa devono intendersi concessi a Furci Siculo.