Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6130
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Sentenza 20 dicembre 2025

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  • Accolto
    Stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge

    Lo stato di separazione è provato dalla documentazione depositata e non vi è stata ripresa della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

  • Accolto
    Contributo mensile per mantenimento figlio

    Si prende atto dell'accordo tra le parti per la conferma del contributo mensile di €400,00, da rivalutare annualmente con decorrenza dalla separazione.

  • Rigettato
    Richiesta di pagamento locazione

    La richiesta è rigettata in quanto l'assegno di mantenimento per il minore è da ritenersi comprensivo del contributo per le esigenze abitative della ricorrente presso cui è collocato il minore.

  • Rigettato
    Richiesta di assegnazione casa coniugale

    La richiesta è rigettata in quanto la ricorrente aveva già lasciato la casa coniugale al momento della negoziazione assistita, preferendo una diversa soluzione abitativa, sicché difettano i presupposti di continuità dell'habitat domestico per il figlio.

  • Altro
    Richiesta assegni familiari

    Si precisa che, salvo diversi accordi tra le parti, come per legge, gli assegni familiari devono essere ripartiti in misura del 50% tra i genitori.

  • Accolto
    Affidamento condiviso

    Viene confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, come già statuito in sede di separazione, con collocamento prevalente presso la madre, non risultando agli atti ragioni di pregiudizio per il figlio minore.

  • Accolto
    Obbligo di mantenimento figlio minore

    Si prende atto dell'accordo tra le parti per la conferma del contributo mensile di €400,00, da rivalutarsi annualmente con decorrenza dalla separazione.

  • Rigettato
    Richiesta di assegnazione casa coniugale

    La richiesta è rigettata in quanto non sussistono i presupposti per procedere all'assegnazione in favore del convenuto, in mancanza di accordo tra le parti e non essendo collocatario della prole minore di età.

  • Altro
    Richiesta di nulla disporre assegni familiari

    Si precisa che, salvo diversi accordi tra le parti, come per legge, gli assegni familiari devono essere ripartiti in misura del 50% tra i genitori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6130
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 6130
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

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