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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6130 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14757/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14757/2021
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania Via E. D'Angiò n.2 presso lo studio legale dell'Avv.
ES UZ, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
nato a [...] il [...], c.f. elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Biancavilla in Viale Europa n. 34 presso lo studio legale dell'avv. Grazia Ventura che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 20/11/2021, premettendo di Parte_1 essersi separata dal marito con convenzione di negoziazione assistita depositata il 26/01/2021, autorizzata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania in data 11/02/2021 e depositata il
12/02/2021, ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 18/04/2001, unione dalla quale è nato il figlio a Biancavilla, il CP_1 Per_1
26.04.2008.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, di porre a carico di controparte un assegno di mantenimento per il figlio di euro 400,00 oltre ISTAT e il pagamento del canone di locazione dell'abitazione ove risiede con il figlio pari ad euro 300,00 o, in subordine, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale.
Infine, ha chiesto la liquidazione e assegnazione degli assegni familiari in Parte_1 proprio favore e per il resto la conferma delle statuizioni di cui all'accordo di separazione.
si è costituito in giudizio, aderendo alla richiesta di pronuncia della cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio e ha chiesto di disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento dello stesso presso la madre e con diritto di visita così come regolamentato in sede di separazione personale, ponendo a proprio carico l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio minore con il versamento della somma di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Infine, il convenuto ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale così come concordato in seno alla negoziazione assistita e di nulla disporre in merito all'assegnazione e/o liquidazione degli assegni familiari.
All'udienza presidenziale del 09.03.2022, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
Sostituito il giudice istruttore in data 2/10/2023 per riassegnazione del procedimento, in assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata successivamente posta in decisione con assegnazione di termini per scritti conclusivi a richiesta delle parti, previa trasmissione al Pubblico Ministero, che si è rimesso alle determinazioni del
Tribunale.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
2 Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(convenzione di negoziazione assistita depositata il 26/01/2021, autorizzata dalla Procura
Distrettuale della Repubblica di Catania in data 11/02/2021 e depositata il 12/02/2021) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Con riguardo al figlio minore deve essere confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, come già statuito in sede di separazione, con collocamento prevalente presso la madre.
Giova rammentare che - al fine di garantire ai minori un equilibrato rapporto con i genitori - deve essere consentito ad entrambe le figure genitoriali di svolgere il proprio ruolo nella gestione dei figli, salvo che emergano specifiche ragioni di pregiudizio che ostino all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
In diritto, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “L'affidamento condiviso dei figli minori
a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. n. 27/2017).
Nel caso di specie non risultano agli atti del procedimento ragioni di pregiudizio per il figlio minore tali da giustificare l'affido esclusivo ad uno soltanto dei genitori.
Con riguardo alla regolamentazione degli incontri con il padre , può essere CP_1 confermato quanto già disposto in sede di separazione, secondo cui in mancanza di accordi diversi:
a) il padre vedrà il figlio ogni mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00; b) l'intera giornata il sabato dalle ore 17.00 alle ore 22.00 e la domenica dalle 10.30 alle 22.00 settimane alterne;
c) 10 gg. consecutivi nel periodo estivo luglio o agosto (previo accordo tra i coniugi e sempre compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi); d) 1 settimana consecutiva, ad anni alterni, per le festività di Natale o quella di Capodanno: e) 3 giorni consecutivi, ad anni alterni, per le festività di Pasqua o per quella di Lunedi dell'Angelo.
3 Il predetto regime di incontri deve ritenersi orientativo, può essere derogato in ragione di migliori accordi dei genitori, che tengano conto delle preferenze del minore e deve essere attuato in ogni caso compatibilmente con il gradimento del minore, che ha raggiunto ormai l'età di diciassette anni e potrà decidere liberamente gli incontri con il padre.
In relazione al contributo di mantenimento per il minore a carico del padre, si prende atto che entrambe le parti hanno concordemente richiesto la conferma del contributo mensile, già determinato in sede di negoziazione assistita, nella misura di euro € 400,00, importo da rivalutarsi con decorrenza dalla separazione (attuandosi altrimenti una riduzione del mantenimento in favore del figlio).
Tale importo, condiviso da entrambi i genitori, dovrà essere corrisposto dal alla ricorrente, CP_1 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla richiesta di parte ricorrente di porre a carico del marito il pagamento della locazione per l'abitazione ove risiede col figlio pari ad euro 300,00 deve essere rigettata in quanto l'assegno di mantenimento per il minore è da ritenersi comprensivo del contributo per le esigenze abitative della ricorrente presso cui è collocato il minore.
Per ciò che concerne l'assegnazione della casa familiare, richiesta da entrambe le parti del presente giudizio, non sussistono i presupposti per procedere all'assegnazione della stessa in favore di una delle parti.
Segnatamente, la ricorrente aveva già lasciato la casa coniugale al momento della Pt_1 negoziazione assistita, preferendo una diversa soluzione abitativa, sicché difettano i presupposti di continuità dell'habitat domestico per il figlio, che giustificano un provvedimento di assegnazione.
Con riguardo al convenuto non v'è luogo per procedere alla assegnazione in suo favore, CP_1 in mancanza di accordo tra le parti e non essendo collocatario della prole minore di età, sicché
l'immobile verrà successivamente gestito secondo le ordinarie norme civilistiche che lo regolano.
Infine, riguardo agli assegni familiari (oggi assegno unico), si precisa che, salvo diversi accordi tra le parti, come per legge, devono essere ripartiti in misura del 50% tra i genitori.
Le spese processuali devono essere compensate, stante l'esito complessivo del giudizio e la soccombenza reciproca.
PER QUESTI MOTIVI
4 Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 14757/2021 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Biancavilla al n. 4, CP_1 parte II, serie A, anno 2001;
DISPONE l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre;
DISCIPLINA i tempi di permanenza del minore con il padre come in parte Per_1 CP_1 motiva;
PONE a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1 ogni mese a titolo di mantenimento per il figlio la somma mensile di €400,00, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla separazione, oltre il 50% delle spese straordinarie.
RIGETTA la richiesta delle parti di assegnazione della casa coniugale;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Biancavilla di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE la integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso a Catania, il giorno 19/12/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14757/2021
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania Via E. D'Angiò n.2 presso lo studio legale dell'Avv.
ES UZ, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
nato a [...] il [...], c.f. elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Biancavilla in Viale Europa n. 34 presso lo studio legale dell'avv. Grazia Ventura che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 20/11/2021, premettendo di Parte_1 essersi separata dal marito con convenzione di negoziazione assistita depositata il 26/01/2021, autorizzata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania in data 11/02/2021 e depositata il
12/02/2021, ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 18/04/2001, unione dalla quale è nato il figlio a Biancavilla, il CP_1 Per_1
26.04.2008.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, di porre a carico di controparte un assegno di mantenimento per il figlio di euro 400,00 oltre ISTAT e il pagamento del canone di locazione dell'abitazione ove risiede con il figlio pari ad euro 300,00 o, in subordine, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale.
Infine, ha chiesto la liquidazione e assegnazione degli assegni familiari in Parte_1 proprio favore e per il resto la conferma delle statuizioni di cui all'accordo di separazione.
si è costituito in giudizio, aderendo alla richiesta di pronuncia della cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio e ha chiesto di disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento dello stesso presso la madre e con diritto di visita così come regolamentato in sede di separazione personale, ponendo a proprio carico l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio minore con il versamento della somma di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Infine, il convenuto ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale così come concordato in seno alla negoziazione assistita e di nulla disporre in merito all'assegnazione e/o liquidazione degli assegni familiari.
All'udienza presidenziale del 09.03.2022, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
Sostituito il giudice istruttore in data 2/10/2023 per riassegnazione del procedimento, in assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata successivamente posta in decisione con assegnazione di termini per scritti conclusivi a richiesta delle parti, previa trasmissione al Pubblico Ministero, che si è rimesso alle determinazioni del
Tribunale.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
2 Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(convenzione di negoziazione assistita depositata il 26/01/2021, autorizzata dalla Procura
Distrettuale della Repubblica di Catania in data 11/02/2021 e depositata il 12/02/2021) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Con riguardo al figlio minore deve essere confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, come già statuito in sede di separazione, con collocamento prevalente presso la madre.
Giova rammentare che - al fine di garantire ai minori un equilibrato rapporto con i genitori - deve essere consentito ad entrambe le figure genitoriali di svolgere il proprio ruolo nella gestione dei figli, salvo che emergano specifiche ragioni di pregiudizio che ostino all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
In diritto, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “L'affidamento condiviso dei figli minori
a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. n. 27/2017).
Nel caso di specie non risultano agli atti del procedimento ragioni di pregiudizio per il figlio minore tali da giustificare l'affido esclusivo ad uno soltanto dei genitori.
Con riguardo alla regolamentazione degli incontri con il padre , può essere CP_1 confermato quanto già disposto in sede di separazione, secondo cui in mancanza di accordi diversi:
a) il padre vedrà il figlio ogni mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00; b) l'intera giornata il sabato dalle ore 17.00 alle ore 22.00 e la domenica dalle 10.30 alle 22.00 settimane alterne;
c) 10 gg. consecutivi nel periodo estivo luglio o agosto (previo accordo tra i coniugi e sempre compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi); d) 1 settimana consecutiva, ad anni alterni, per le festività di Natale o quella di Capodanno: e) 3 giorni consecutivi, ad anni alterni, per le festività di Pasqua o per quella di Lunedi dell'Angelo.
3 Il predetto regime di incontri deve ritenersi orientativo, può essere derogato in ragione di migliori accordi dei genitori, che tengano conto delle preferenze del minore e deve essere attuato in ogni caso compatibilmente con il gradimento del minore, che ha raggiunto ormai l'età di diciassette anni e potrà decidere liberamente gli incontri con il padre.
In relazione al contributo di mantenimento per il minore a carico del padre, si prende atto che entrambe le parti hanno concordemente richiesto la conferma del contributo mensile, già determinato in sede di negoziazione assistita, nella misura di euro € 400,00, importo da rivalutarsi con decorrenza dalla separazione (attuandosi altrimenti una riduzione del mantenimento in favore del figlio).
Tale importo, condiviso da entrambi i genitori, dovrà essere corrisposto dal alla ricorrente, CP_1 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla richiesta di parte ricorrente di porre a carico del marito il pagamento della locazione per l'abitazione ove risiede col figlio pari ad euro 300,00 deve essere rigettata in quanto l'assegno di mantenimento per il minore è da ritenersi comprensivo del contributo per le esigenze abitative della ricorrente presso cui è collocato il minore.
Per ciò che concerne l'assegnazione della casa familiare, richiesta da entrambe le parti del presente giudizio, non sussistono i presupposti per procedere all'assegnazione della stessa in favore di una delle parti.
Segnatamente, la ricorrente aveva già lasciato la casa coniugale al momento della Pt_1 negoziazione assistita, preferendo una diversa soluzione abitativa, sicché difettano i presupposti di continuità dell'habitat domestico per il figlio, che giustificano un provvedimento di assegnazione.
Con riguardo al convenuto non v'è luogo per procedere alla assegnazione in suo favore, CP_1 in mancanza di accordo tra le parti e non essendo collocatario della prole minore di età, sicché
l'immobile verrà successivamente gestito secondo le ordinarie norme civilistiche che lo regolano.
Infine, riguardo agli assegni familiari (oggi assegno unico), si precisa che, salvo diversi accordi tra le parti, come per legge, devono essere ripartiti in misura del 50% tra i genitori.
Le spese processuali devono essere compensate, stante l'esito complessivo del giudizio e la soccombenza reciproca.
PER QUESTI MOTIVI
4 Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 14757/2021 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Biancavilla al n. 4, CP_1 parte II, serie A, anno 2001;
DISPONE l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre;
DISCIPLINA i tempi di permanenza del minore con il padre come in parte Per_1 CP_1 motiva;
PONE a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1 ogni mese a titolo di mantenimento per il figlio la somma mensile di €400,00, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla separazione, oltre il 50% delle spese straordinarie.
RIGETTA la richiesta delle parti di assegnazione della casa coniugale;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Biancavilla di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE la integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso a Catania, il giorno 19/12/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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