Sentenza breve 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 21/04/2026, n. 7164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7164 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07164/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01592/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1592 del 2026, proposto da
SI.GI. SERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Stefano D’Acunti e Mario Lomuscio che la rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
COMUNE DI FONTE NUOVA, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Fabio Pisani che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti
ASSOCIAZIONE A.I.S.P.A.T.S. - G.G.V., in persona del legale rappresentante p.t. - non costituita in giudizio
per l'annullamento
previa adozione delle opportune misure cautelari:
1) della delibera della Giunta Comunale del Comune di Fonte Nuova n. 78 del 26.11.2025, pubblicata in data 26.11.2025, (e del “ Parere Tecnico ” e del “ Parere Contabile ” ad essa allegati) con la quale, sul presupposto che detto Comune fosse “ proprietario e gestore del parcheggio multipiano comunale sito in Fonte Nuova, P.zza Aldo Moro ”, è stato deliberato, tra l’altro, “ 1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe di sosta per il parcheggio pubblico multipiano comunale sito in Fonte Nuova, P.zza Aldo Moro, per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e velocipedi come di seguito riportate: 0,50 centesimi ora dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al sabato, ad esclusione del giorno della domenica e dei festivi in cui l’ingresso e l’utilizzo è gratuito; 2. Di stabilire che le tariffe entreranno in vigore dalla data di apertura e saranno esposte all’ingresso del parcheggio e presso i dispositivi automatici di pagamento. 3. (…). 4. Di demandare al Comando di polizia Locale, all’Ufficio Tecnico e al Servizio Finanziario l’attuazione della presente deliberazione, compresa l’aggiornamento dei sistemi di pagamento elettronico, la segnaletica interna e la comunicazione informativa ai cittadini ”;
2) dell’“ Ordinanza Polizia Locale ” del Comune di Fonte Nuova n. 219/2025 del 5.12.2025, avente ad oggetto la “ Modifica provvisoria alla viabilità parcheggio multipiano in Piazza A. Moro ”, con la quale in relazione a detto parcheggio è stato, tra l’altro, disposto che “ a far data da martedì 09.12.2025, il parcheggio multipiano sito in Piazza Aldo Moro sarà temporaneamente fruibile gratuitamente con limite di tempo per la sosta” ed ha ordinato “L’istituzione della sosta per un tempo limitato mediante segnalazione, in modo chiaramente visibile, dell’orario in cui la sosta ha avuto inizio ”;
3) dell’“ Ordinanza Polizia Locale ” del Comune di Fonte Nuova n. 220/2025 del 6.12.2025 con la quale si è provveduto ad integrare la precedente Ordinanza n. 219/2025 prevendendo la fruibilità gratuita del parcheggio in questione “ per la sosta con limite di tempo di n. 2 ore ”;
4) della “ Determina Dirigenziale Polizia Locale ” n. 1343 dell’11.12.2025 con la quale: - è stato approvato “ l’allegato schema di convenzione con l’Associazione A.I.S.P.A.T.S. - G.G.V, che composto da complessivi otto (otto) articoli oltre le premesse forma parte integrante e sostanziale del presente atto” [con il quale è stato affidato all’Associazione A.I.S.P.A.T.S. – G.G.V. “il servizio di salvaguardia e custodia del parcheggio multipiano pubblico, ubicato nel territorio del Comune di Fonte Nuova, sito in Piazzale Aldo Moro (…) in modo da consentire: - un servizio di custodia professionale svolto con serietà, cortesia e discrezione da personale qualificato”]; - è stato impegnato “per quanto citato in premessa la somma di € 12.000,00 (…)”; - si è dato atto “che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole (…) ”, e dello schema di convenzione con l’Associazione a detta determina allegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fonte Nuova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. LA IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 cpa;
Considerato che:
- il ricorso è infondato e deve essere respinto;
- parte ricorrente impugna:
1) la delibera della Giunta Comunale del Comune di Fonte Nuova n. 78 del 26.11.2025, pubblicata in data 26.11.2025, (e il “ Parere Tecnico ” e “ Parere Contabile ” ad essa allegati) con la quale, sul presupposto che detto Comune fosse “ proprietario e gestore del parcheggio multipiano comunale sito in Fonte Nuova, P.zza Aldo Moro ”, è stato deliberato, tra l’altro, “ 1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe di sosta per il parcheggio pubblico multipiano comunale sito in Fonte Nuova, P.zza Aldo Moro, per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e velocipedi come di seguito riportate: 0,50 centesimi ora dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al sabato, ad esclusione del giorno della domenica e dei festivi in cui l’ingresso e l’utilizzo è gratuito; 2. Di stabilire che le tariffe entreranno in vigore dalla data di apertura e saranno esposte all’ingresso del parcheggio e presso i dispositivi automatici di pagamento. 3. (…). 4. Di demandare al Comando di polizia Locale, all’Ufficio Tecnico e al Servizio Finanziario l’attuazione della presente deliberazione, compresa l’aggiornamento dei sistemi di pagamento elettronico, la segnaletica interna e la comunicazione informativa ai cittadini ”;
2) l’“ Ordinanza Polizia Locale ” del Comune di Fonte Nuova n. 219/2025 del 5.12.2025, avente ad oggetto la “ Modifica provvisoria alla viabilità parcheggio multipiano in Piazza A. Moro ”, con la quale in relazione a detto parcheggio è stato, tra l’altro, disposto che “ a far data da martedì 09.12.2025, il parcheggio multipiano sito in Piazza Aldo Moro sarà temporaneamente fruibile gratuitamente con limite di tempo per la sosta” ed ha ordinato “L’istituzione della sosta per un tempo limitato mediante segnalazione, in modo chiaramente visibile, dell’orario in cui la sosta ha avuto inizio ”;
3) l’“ Ordinanza Polizia Locale ” del Comune di Fonte Nuova n. 220/2025 del 6.12.2025 con la quale si è provveduto ad integrare la precedente Ordinanza n. 219/2025 prevendendo la fruibilità gratuita del parcheggio in questione “ per la sosta con limite di tempo di n. 2 ore ”;
4) la “ Determina Dirigenziale Polizia Locale ” n. 1343 dell’11.12.2025 con la quale: - è stato approvato “ l’allegato schema di convenzione con l’Associazione A.I.S.P.A.T.S. - G.G.V, che composto da complessivi otto (otto) articoli oltre le premesse forma parte integrante e sostanziale del presente atto” [con il quale è stato affidato all’Associazione A.I.S.P.A.T.S. – G.G.V. “il servizio di salvaguardia e custodia del parcheggio multipiano pubblico, ubicato nel territorio del Comune di Fonte Nuova, sito in Piazzale Aldo Moro (…) in modo da consentire: - un servizio di custodia professionale svolto con serietà, cortesia e discrezione da personale qualificato ”]; - è stato impegnato “ per quanto citato in premessa la somma di € 12.000,00 (… )”; - si è dato atto “ che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole (…) ”, e dello schema di convenzione con l’Associazione a detta determina allegato;
- a fondamento del gravame la parte ricorrente espone, in fatto, che:
a) in data 06/07/23 ha presentato al Comune di Fonte Nuova una proposta di finanza di progetto (project financing) ai sensi dell’art. 193 d. lgs. n. 36/2023 relativa alla progettazione, realizzazione e gestione di un sistema integrato di parcheggi del Comune di Fonte Nuova;
b) con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 29.12.2023 il Comune ha approvato la proposta;
c) con determinazione dirigenziale n. 292/2024 il Comune, in via sperimentale e temporanea, nelle more dell’espletamento delle procedure per l’indizione della gara di appalto per l’affidamento della concessione, ha affidato, in via diretta, alla società la gestione temporanea del parcheggio;
d) con comunicazione del 20/09/24 il Comune, avendo riscontrato un malfunzionamento della pompa jolly a servizio dell’impianto antincendio, ha deciso di chiudere il parcheggio;
e) con delibera della Giunta Comunale n. 78 del 26.11.2025 il Comune, sul presupposto che esso fosse “ proprietario e gestore del parcheggio multipiano comunale sito in Fonte Nuova, P.zza Aldo Moro ”, ha deliberato di approvare nuove “ tariffe di sosta per il parcheggio pubblico multipiano comunale sito in Fonte Nuova, P.zza Aldo Moro ”, diverse rispetto a quelle che avevano formato oggetto della deliberazione n. 292/2024 di affidamento alla Soc. SI.GI. Servizi del servizio di gestione del parcheggio;
- ciò posto, a fondamento del gravame, parte ricorrente ha dedotto:
i) la totale carenza / difetto di presupposti e/o travisamento dei fatti, carenza di potere e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della L. 241/90 e dei principi di proporzionalità, imparzialità ed adeguatezza dell’azione amministrativa in quanto gli atti impugnati sarebbero stati adottati sull’erroneo presupposto che il Comune fosse il gestore e possessore del parcheggio che, invece, era stato affidato alla ricorrente con contratto sospeso per effetto della nota del 20/09/24;
ii) la contraddittorietà ed illogicità manifesta, violazione del principio di coerenza amministrativa, sviamento di potere e difetto di motivazione in quanto, contrariamente a quanto previsto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 29.12.2023, con la quale è stata approvata la proposta di finanza di progetto ed era stata decisa l’esternalizzazione del servizio, il Comune, invece di consentire alla ricorrente, affidataria del servizio di gestione del parcheggio, di proseguire nel servizio stesso una volta sostituita la pompa jolly a servizio dell’impianto antincendio, avrebbe ritenuto unilateralmente di ricondurre in capo a sé stesso la gestione del parcheggio. Per altro, qualora gli atti impugnati dovessero interpretarsi come implicita revoca dell’affidamento in favore della ricorrente, essi avrebbero dovuto indicarne le ragioni;
iii) la violazione del principio di affidamento, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e art. 1 l. n. 241/1990 in quanto la condotta del Comune avrebbe pregiudicato l’incolpevole affidamento della ricorrente;
- i motivi sono inaccoglibili;
- a fondamento del gravame parte ricorrente pone la propria qualifica di attuale affidataria della gestione del parcheggio, per effetto della determinazione dirigenziale n. 292/2024, gestione che sarebbe stata meramente sospesa con la nota del 20/09/24 e mai più riattivata;
- tale impostazione non può essere condivisa;
- la determinazione dirigenziale n. 292/2024 ha affidato, in via diretta, il servizio di gestione del parcheggio alla ricorrente “ in via sperimentale e temporanea, per la durata di sei mesi ” e, quindi, fino all’11/11/24, considerato che il servizio è iniziato l’11/05/24 (pag. 8 dell’atto introduttivo);
- contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, con la nota del 20/09/24 il Comune non ha sospeso l’efficacia dell’affidamento ma si è limitato a chiedere alla società di chiudere il parcheggio senza fare alcun riferimento al venir meno (anche solo temporaneo) dell’efficacia del contratto. Ciò è espressamente desumibile dal testo dell’atto che così recita: “ considerato che in data odierna, durante il servizio di manutenzione e controllo ordinario dell’impianto antincendio, effettuato della Soc. Fireless, si è riscontrato un malfunzionamento della pompa jolly a servizio dell’impianto antincendio all’interno dell’interrato con accesso su Via Alfieri…Per quanto sopra, considerato che è necessario intervenire prontamente con la risoluzione della problematica riscontrata, ai fini della sicurezza pubblica, si chiede alla Società in indirizzo, di provvedere alla chiusura del parcheggio, prevedendo l’affissione di idonea cartellonistica informativa agli ingressi dello stesso, fino a nuova comunicazione di fine lavori ”;
- del resto, che l’efficacia dell’affidamento fosse terminata in data 11/11/24 è stato espressamente ammesso dalla ricorrente la quale, infatti, nella missiva del 05/03/25, presentata dal legale per suo conto, ha affermato che “ il servizio di gestione temporanea del parcheggio in piazza Aldo Moro si è concluso per decorrenza del termine semestrale ” ed ha insistito non già per il ripristino del rapporto ma per l’indizione della gara per l’affidamento della concessione per la gestione del parcheggio, oggetto anche della successiva missiva del 01/04/25;
- solo nella missiva del 24/10/25 il legale della ricorrente ha chiesto il ripristino del servizio oggetto della determina n. 292/2024 il che non è idoneo a fare rivivere un rapporto la cui cessazione era stata espressamente confermata dalla stessa società esponente, pena la violazione del principio di buona fede che ex artt. 1175 e 1375 cc governa la materia contrattuale;
- quanto fin qui evidenziato induce il Collegio a ritenere che parte ricorrente non sia titolare di alcuna posizione giuridicamente tutelabile in ordine all’attuale gestione del parcheggio oggetto di causa con conseguente infondatezza di tutte le censure proposte che su di tale insussistente presupposto si basano;
- ne consegue l’infondatezza del gravame che, pertanto, deve essere respinto;
- la ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare, in favore del Comune di Fonte Nuova, le spese del presente giudizio che si liquidano in euro millecinquecento/00, oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA IL, Presidente, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LA IL |
IL SEGRETARIO