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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 3853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3853 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in persona del Giudice dott.ssa Paola Caserta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14115/2019 avente ad oggetto: lesioni personali, vertente
TRA
(C.F. E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi nella qualità di eredi della sig.ra (C.F. C.F._2 Persona_1
) e del Sig. (C.F. ), elettivamente C.F._3 Persona_2 C.F._4 domiciliati in Villaricca (NA) al Corso Europa n. 273, presso lo studio dell'avv. Raffaella Di Donato
(C.F. ), che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
C.F._5 attori nei confronti di
(C.F.: in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Erik Furno (C.F.: e dall'avv. Carmine CodiceFiscale_6
NO (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso la presso la Casa CodiceFiscale_7
Comunale in Villaricca (NA), al c/so Vittorio Emanuele n°. 76 giusta procura alle liti in atti;
convenuto
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. n. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, co. 2, l. cit.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva dinanzi a questo Persona_1
Tribunale il , in persona del Sindaco pro tempore, al fine di sentire accertare e Controparte_1 dichiarare la responsabilità del convenuto e per l'effetto sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
1 A sostegno della domanda, l'attrice deduceva: che il giorno 12 agosto 2015, alle ore 19.30 circa, mentre percorreva a piedi la Via Circumvallazione Esterna – Corso Europa di Villaricca, con direzione Lago Patria, occupando il marciapiede sinistro della carreggiata, all'altezza del negozio
“Ideal carni”, cadeva al suolo a causa di una buca/avvallamento non visibile e non segnalato, ricoperto da cartacce e rifiuti vari presente sul manto stradale;
che, in particolare, tale stato di pericolo non era segnalato da alcun cartello, nè circoscritto da transenne;
che, a seguito della caduta, veniva trasportata dall'ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Giuliano “di Giugliano in Campania, ove le veniva diagnostica la “rottura del femore sinistro”, come da referto di pronto soccorso n. 26249 in atti.
Nelle more del giudizio la sig.ra decedeva e con comparsa di intervento volontario Persona_1 depositata il 17 giugno 2022 si costituivano gli eredi (coniuge) e Persona_2 Parte_2
(figli), i quali si riportavano alle conclusioni dalla stessa formulate. Parte_1
Successivamente in data 31 dicembre 2022 decedeva anche il coniuge il giudizio Persona_2 veniva interrotto e riassunto nei termini da e Parte_2 Parte_1
Soltanto in seguito alla notifica del ricorso in riassunzione si costituiva in giudizio il CP_1
, il quale chiedeva il rigetto della domanda e, in via gradata, l'accertamento del concorso di
[...] colpa dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso.
3. Ciò premesso, mediante le certificazioni versate in atti gli odierni attori hanno positivamente dimostrato di rivestire la qualità di eredi di e di Persona_1 Persona_2
Nel merito, la domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
Giova al riguardo rilevare che l'azione proposta va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c. L'attrice, infatti, ha dedotto a sostegno della propria domanda la responsabilità dell'ente comunale, nella qualità di custode della strada pubblica ove è avvenuto il sinistro.
In materia di responsabilità derivante dalla caduta di un pedone in strada, giova ricordare i seguenti principi recentemente affermati dalla Suprema Corte:
- la responsabilità contemplata dall'art. 2051 c.c. (responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (Cass. Civ., 20 novembre 2009, n.
24529);
- anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (cfr. Cass. Civ., 12 aprile 2013, n.
8935; Cass. Civ., 25 maggio 2010, n. 1210; Cass. Civ., 3 aprile 2009, n. 8157);
2 - l'ente pubblico versa in una situazione di potenziale responsabilità una volta accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia della strada (in questi termini Cass. Civ., n.
24529/2009);
- la prova di tale anomalia incombe sul danneggiato il quale dovrà provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass. Civ., n. 24529/2009);
- la responsabilità dell'ente pubblico custode può essere esclusa solo dal caso fortuito, che dovrà essere provato dal custode e che ricorre ogniqualvolta la situazione di pericolo sia stata causata dallo stesso utente danneggiato o si sia manifestata improvvisamente e imprevedibilmente (ex multis Cass. civ. n.20760 n. 20943/24, Cass. Civ., n. 8935/2013; Cass. Civ., n. 21508/2011; Cass. Civ., n.
12695/2010; Cass. Civ. 24529/2009; Cass. Civ., n. 20419/2009).
Ebbene, dalla espletata istruttoria risulta provato che la sig.ra è caduta il giorno Persona_1
12/08/2015, alle ore 19:30 circa, mentre stava camminando a piedi sul marciapiede in Via
Circumvallazione Esterna – Corso Europa, all'altezza del negozio “Ideal Carni”, in Villaricca e che la caduta è avvenuta perché l'attrice ha perso l'equilibrio a causa di una buca/avvallamento, coperta da cartacce e rifiuti vari e che tale dissesto del manto stradale non era segnalato, né tantomeno interdetto al pubblico transito pedonale ed inoltre era di difficile percezione visiva, sia per la conformazione sia per la imprevedibilità.
I testi escussi, da ritenersi attendibili, per avere reso una dichiarazione sufficientemente circostanziata, logica e coerente, e per avere fornito una plausibile giustificazione della loro presenza sui luoghi di causa, confermavano il verificarsi dell'evento secondo le modalità allegate dall'attrice in citazione.
In particolare, il teste riferiva: “posso dire che la signora è caduta mettendo il Testimone_1 piede su una parte mancante del marciapiede e, quando mi sono avvicinato dopo la caduta, ho visto che questo pezzo mancante era staccato e appoggiato poco lontano… ricordo che proprio dove mancava il pezzo di cordolo del marciapiede vi erano erbacce ed immondizia;
ricordo che non era visibile il distacco del cordolo del marciapiede in quanto nascosto da erba e rifiuti… posso dire che la presenza del dissesto non era segnalata né era impedito il transito nella zona;
”
Anche il secondo teste esponeva: “preciso che ci trovavamo vicino a pochi metri da Testimone_2 dove la signora è caduta e ci siamo subito avvicinati per soccorrerla e abbiamo visto che nel punto in cui è caduta vi era un pezzo di marciapiede mancante e la signora aveva messo il piede proprio nel punto in cui mancava il pezzo. …preciso che la mancanza del pezzo non era segnalata ed era sporco all'interno ma non ricordo cosa ci fosse precisamente. .. è vero non c'era alcuna segnalazione del dissesto”.
3 È inoltre provato dalla documentazione in atti, ed in particolare dal referto di Pronto Soccorso n.
26249, redatto il 12 agosto 2015, alle ore 19.47, che dopo il fatto l'attrice è stata trasportata dall'ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania, ove le veniva diagnosticata “frattura femore prognosi giorni venticinque” .
Le deposizioni testimoniali assunte, precise e dettagliate, la natura delle lesioni riportate, il referto e la cartella clinica dei sanitari della struttura pubblica (P.O. “San Giuliano”), l'ulteriore documentazione medica versata in atti ed il giudizio di compatibilità delle lesioni refertate con la dinamica del sinistro descritta in citazione, espresso dal C.T.U. dott. , non lasciano dubbi che sia stato Persona_3 assolto l'onere probatorio gravante a carico di parte attrice in ordine alla verificazione dell'evento dannoso ed alla ricorrenza del nesso causale tra questo e l'anomalia del manto stradale sul quale stava camminando.
Rileva infatti il CTU che: “Le lesioni riportate dalla sig.ra tenuto conto della Persona_1 dinamica dell'evento traumatico, sono compatibili con la narrazione desunta dalla documentazione agli atti. Pertanto, ritengo che sussista nesso di causalità tra l'incidente di cui è causa e le lesioni.).” (cfr pag 6 della CTU)
Ne consegue che parte attrice ha sufficientemente assolto il proprio onus probandi, dimostrando lo stato dissestato del manto stradale, di essere caduta a causa dell'avvallamento coperto da cartacce e rifiuti, come riferito dai testimoni escussi, e non segnalato nella sua pericolosità dal CP_1
.
[...]
Alcuna prova in ordine alla ricorrenza del caso fortuito è stata, invece, fornita dal CP_1
. Il convenuto non ha provato, né risulta dall'espletamento della prova testimoniale, che la
[...] sig.ra abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo e Persona_1 macroscopicamente colpevole né che l'anomalia della strada si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente.
E' evidente che la sconnessione in esame, per come descritta dalle testimonianze ed emergente dalla documentazione fotografica allegata, è da ritenersi un'anomalia del manto stradale che, nella condizione complessivamente descritta dai testi, rende il pericolo non adeguatamente percepibile, né altrimenti prevedibile pur con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte del pedone utente della strada.
Non è, quindi, configurabile un concorso di colpa del soggetto danneggiato ex art. 1227
c.c. in quanto questi, pur con l'osservanza dell'ordinaria diligenza ed attenzione, non avrebbe potuto evitare il pericolo attesa la natura insidiosa ed impercettibile dello stesso.
4 Alla stregua delle considerazioni che precedono, va affermata, pertanto, la responsabilità del
[...]
ai sensi di cui all'art. 2051 c.c. in relazione alla verificazione del sinistro de quo a seguito CP_1 del quale l'attrice ha riportato le lesioni per cui è causa.
Accertata la sussistenza del diritto degli attori al risarcimento dei danni riportati da , Persona_1 prima di procedere alla quantificazione degli stessi, è opportuno soffermarsi sulle conseguenze derivanti dalla morte della danneggiata verificatasi prima della definizione del procedimento per una causa non ricollegabile alla menomazione conseguita al sinistro oggetto di causa.
Invero, le conseguenze derivanti dalla c.d. premorienza in corso di giudizio vanno distinte a seconda che la morte sia indipendente o dipendente dal danno alla salute riportato dal danneggiato a seguito dell'evento lesivo.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del giudizio per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto
“iure successionis” va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (Cass. Civ., n.
41933 del 2021; Cass. Civ., n. 26851 del 2023).
Sulla scorta di tale precisazione, va liquidato il danno non patrimoniale sofferto da Persona_1 per il quale agiscono iure hereditatis gli odierni attori.
Per la quantificazione del danno, devono essere richiamate le conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, che vengono integralmente condivise da questo giudicante in quanto ritenute precise ed esaurienti: “In relazione alla documentazione esaminata, prodotta ed allegata agli atti, si può concludere che la sig.ra abbia riportato, in seguito all'incidente del Persona_1
12/08/2015, i seguenti postumi permanenti:
1. esiti di frattura scomposta pertrocanterica trattata chirurgicamente con chiodo gamma. Tali postumi, secondo le tabelle infortunistiche più accreditate, configurano un danno biologico permanente, in misura del 8% (otto/percento). Per quanto riguarda l'inabilità temporanea, essa è da risarcire nella seguente misura: ITT 40 giorni, ITP al 50% 50 giorni.”
Ciò posto, facendo applicazione delle tabelle di Milano aggiornate all'anno 2025, il danno biologico permanente stimato al 8% spettante al danneggiato (71 anni al momento del sinistro) deve essere quantificato nella misura di euro € 11.248,66.
Orbene, tenuto conto che al momento del sinistro aveva 71 anni ed ipotizzando Persona_1 un'aspettativa di vita media per le donne di 84 anni come da tabelle Istat Italia relative all'anno del
5 sinistro, dividendo il quantum che precede (€ 11.248,66) per 13 (che è l'importo che si ottiene dalla differenza fra aspettativa di vita media ed anni vissuti dal danneggiato prima della verificazione del sinistro) si ottiene l'importo di € 865,28, che moltiplicato per 6, vale a dire per il numero di anni che il danneggiato ha vissuto dopo l'incidente (da calcolarsi dal 12 agosto 2015 fino al 25 settembre 2021), determina la somma complessiva pari a circa €. 5.191,68.
Nulla va aggiunto a titolo di personalizzazione del danno, posto che secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'aumento previsto dalle tabelle di
Milano va riconosciuto solo in presenza di circostanze che rappresentano una conseguenza anomala, eccezionale o straordinaria delle lesioni riportate dal danneggiato, ciò che non può ritenersi sussistente nel caso di specie (cfr. Cass. Civ., n. 5865 del 4 marzo 2021: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”.
Alla somma liquidata a titolo di danno biologico permanente di €. 5.191,68 va poi aggiunta la somma riconosciuta a titolo di danno biologico temporaneo pari ad € 3.651,70 (€ 2.247,20 per 40 gg di invalidità temporanea totale ed € 1.404,50 per 50 gg invalidità temporanea parziale al 50%), per complessivi € 8.843,38.
Infine, sulla scorta della documentazione in atti, non può considerarsi provato il danno di natura patrimoniale riportato dalla de cuius, non essendovi agli atti spese mediche documentate.
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento degli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., dalla data dell'evento dannoso (12 agosto 2015) sull'importo di € 8.843,38 pari alla somma riconosciuta a titolo risarcitorio devalutata alla data del sinistro quindi, rivalutata anno per anno, ed a partire dal 12 agosto 2015, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle
6 obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano facendo applicazione dei criteri medi di cui al
D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto del decisum (e non del petitum) e dell'attività espletata, con attribuzione all' Avv. Raffaella Di Donato, dichiaratasi antistataria.
Vanno poste altresì a carico del convenuto le spese dell'espletata consulenza Controparte_1 tecnica, liquidate come da decreto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando sulla domanda iscritta al n. 14115/2019
RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda e dichiara la responsabilità del nella causazione del Controparte_1 sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condanna il , in persona del p.t al Controparte_1 CP_2 pagamento, in favore di e nella qualità di eredi della Sig.ra Parte_1 Parte_2
e del Sig. della somma di € 8.843,38 a titolo di risarcimento Persona_1 Persona_2 danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
• condanna il in persona del Sindaco p.t, al pagamento in favore di Controparte_1
e nella qualità di eredi della Sig.ra e del Parte_1 Parte_2 Persona_1
Sig. delle spese processuali che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 Persona_2 per compenso professionale oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Raffaella Di
Donato dichiaratasi antistataria;
• pone definitivamente a carico del convenuto in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore le spese di C.T.U..
Così deciso in Aversa 06.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in persona del Giudice dott.ssa Paola Caserta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14115/2019 avente ad oggetto: lesioni personali, vertente
TRA
(C.F. E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi nella qualità di eredi della sig.ra (C.F. C.F._2 Persona_1
) e del Sig. (C.F. ), elettivamente C.F._3 Persona_2 C.F._4 domiciliati in Villaricca (NA) al Corso Europa n. 273, presso lo studio dell'avv. Raffaella Di Donato
(C.F. ), che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
C.F._5 attori nei confronti di
(C.F.: in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Erik Furno (C.F.: e dall'avv. Carmine CodiceFiscale_6
NO (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso la presso la Casa CodiceFiscale_7
Comunale in Villaricca (NA), al c/so Vittorio Emanuele n°. 76 giusta procura alle liti in atti;
convenuto
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. n. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, co. 2, l. cit.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva dinanzi a questo Persona_1
Tribunale il , in persona del Sindaco pro tempore, al fine di sentire accertare e Controparte_1 dichiarare la responsabilità del convenuto e per l'effetto sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
1 A sostegno della domanda, l'attrice deduceva: che il giorno 12 agosto 2015, alle ore 19.30 circa, mentre percorreva a piedi la Via Circumvallazione Esterna – Corso Europa di Villaricca, con direzione Lago Patria, occupando il marciapiede sinistro della carreggiata, all'altezza del negozio
“Ideal carni”, cadeva al suolo a causa di una buca/avvallamento non visibile e non segnalato, ricoperto da cartacce e rifiuti vari presente sul manto stradale;
che, in particolare, tale stato di pericolo non era segnalato da alcun cartello, nè circoscritto da transenne;
che, a seguito della caduta, veniva trasportata dall'ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Giuliano “di Giugliano in Campania, ove le veniva diagnostica la “rottura del femore sinistro”, come da referto di pronto soccorso n. 26249 in atti.
Nelle more del giudizio la sig.ra decedeva e con comparsa di intervento volontario Persona_1 depositata il 17 giugno 2022 si costituivano gli eredi (coniuge) e Persona_2 Parte_2
(figli), i quali si riportavano alle conclusioni dalla stessa formulate. Parte_1
Successivamente in data 31 dicembre 2022 decedeva anche il coniuge il giudizio Persona_2 veniva interrotto e riassunto nei termini da e Parte_2 Parte_1
Soltanto in seguito alla notifica del ricorso in riassunzione si costituiva in giudizio il CP_1
, il quale chiedeva il rigetto della domanda e, in via gradata, l'accertamento del concorso di
[...] colpa dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso.
3. Ciò premesso, mediante le certificazioni versate in atti gli odierni attori hanno positivamente dimostrato di rivestire la qualità di eredi di e di Persona_1 Persona_2
Nel merito, la domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
Giova al riguardo rilevare che l'azione proposta va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c. L'attrice, infatti, ha dedotto a sostegno della propria domanda la responsabilità dell'ente comunale, nella qualità di custode della strada pubblica ove è avvenuto il sinistro.
In materia di responsabilità derivante dalla caduta di un pedone in strada, giova ricordare i seguenti principi recentemente affermati dalla Suprema Corte:
- la responsabilità contemplata dall'art. 2051 c.c. (responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (Cass. Civ., 20 novembre 2009, n.
24529);
- anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (cfr. Cass. Civ., 12 aprile 2013, n.
8935; Cass. Civ., 25 maggio 2010, n. 1210; Cass. Civ., 3 aprile 2009, n. 8157);
2 - l'ente pubblico versa in una situazione di potenziale responsabilità una volta accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia della strada (in questi termini Cass. Civ., n.
24529/2009);
- la prova di tale anomalia incombe sul danneggiato il quale dovrà provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass. Civ., n. 24529/2009);
- la responsabilità dell'ente pubblico custode può essere esclusa solo dal caso fortuito, che dovrà essere provato dal custode e che ricorre ogniqualvolta la situazione di pericolo sia stata causata dallo stesso utente danneggiato o si sia manifestata improvvisamente e imprevedibilmente (ex multis Cass. civ. n.20760 n. 20943/24, Cass. Civ., n. 8935/2013; Cass. Civ., n. 21508/2011; Cass. Civ., n.
12695/2010; Cass. Civ. 24529/2009; Cass. Civ., n. 20419/2009).
Ebbene, dalla espletata istruttoria risulta provato che la sig.ra è caduta il giorno Persona_1
12/08/2015, alle ore 19:30 circa, mentre stava camminando a piedi sul marciapiede in Via
Circumvallazione Esterna – Corso Europa, all'altezza del negozio “Ideal Carni”, in Villaricca e che la caduta è avvenuta perché l'attrice ha perso l'equilibrio a causa di una buca/avvallamento, coperta da cartacce e rifiuti vari e che tale dissesto del manto stradale non era segnalato, né tantomeno interdetto al pubblico transito pedonale ed inoltre era di difficile percezione visiva, sia per la conformazione sia per la imprevedibilità.
I testi escussi, da ritenersi attendibili, per avere reso una dichiarazione sufficientemente circostanziata, logica e coerente, e per avere fornito una plausibile giustificazione della loro presenza sui luoghi di causa, confermavano il verificarsi dell'evento secondo le modalità allegate dall'attrice in citazione.
In particolare, il teste riferiva: “posso dire che la signora è caduta mettendo il Testimone_1 piede su una parte mancante del marciapiede e, quando mi sono avvicinato dopo la caduta, ho visto che questo pezzo mancante era staccato e appoggiato poco lontano… ricordo che proprio dove mancava il pezzo di cordolo del marciapiede vi erano erbacce ed immondizia;
ricordo che non era visibile il distacco del cordolo del marciapiede in quanto nascosto da erba e rifiuti… posso dire che la presenza del dissesto non era segnalata né era impedito il transito nella zona;
”
Anche il secondo teste esponeva: “preciso che ci trovavamo vicino a pochi metri da Testimone_2 dove la signora è caduta e ci siamo subito avvicinati per soccorrerla e abbiamo visto che nel punto in cui è caduta vi era un pezzo di marciapiede mancante e la signora aveva messo il piede proprio nel punto in cui mancava il pezzo. …preciso che la mancanza del pezzo non era segnalata ed era sporco all'interno ma non ricordo cosa ci fosse precisamente. .. è vero non c'era alcuna segnalazione del dissesto”.
3 È inoltre provato dalla documentazione in atti, ed in particolare dal referto di Pronto Soccorso n.
26249, redatto il 12 agosto 2015, alle ore 19.47, che dopo il fatto l'attrice è stata trasportata dall'ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania, ove le veniva diagnosticata “frattura femore prognosi giorni venticinque” .
Le deposizioni testimoniali assunte, precise e dettagliate, la natura delle lesioni riportate, il referto e la cartella clinica dei sanitari della struttura pubblica (P.O. “San Giuliano”), l'ulteriore documentazione medica versata in atti ed il giudizio di compatibilità delle lesioni refertate con la dinamica del sinistro descritta in citazione, espresso dal C.T.U. dott. , non lasciano dubbi che sia stato Persona_3 assolto l'onere probatorio gravante a carico di parte attrice in ordine alla verificazione dell'evento dannoso ed alla ricorrenza del nesso causale tra questo e l'anomalia del manto stradale sul quale stava camminando.
Rileva infatti il CTU che: “Le lesioni riportate dalla sig.ra tenuto conto della Persona_1 dinamica dell'evento traumatico, sono compatibili con la narrazione desunta dalla documentazione agli atti. Pertanto, ritengo che sussista nesso di causalità tra l'incidente di cui è causa e le lesioni.).” (cfr pag 6 della CTU)
Ne consegue che parte attrice ha sufficientemente assolto il proprio onus probandi, dimostrando lo stato dissestato del manto stradale, di essere caduta a causa dell'avvallamento coperto da cartacce e rifiuti, come riferito dai testimoni escussi, e non segnalato nella sua pericolosità dal CP_1
.
[...]
Alcuna prova in ordine alla ricorrenza del caso fortuito è stata, invece, fornita dal CP_1
. Il convenuto non ha provato, né risulta dall'espletamento della prova testimoniale, che la
[...] sig.ra abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo e Persona_1 macroscopicamente colpevole né che l'anomalia della strada si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente.
E' evidente che la sconnessione in esame, per come descritta dalle testimonianze ed emergente dalla documentazione fotografica allegata, è da ritenersi un'anomalia del manto stradale che, nella condizione complessivamente descritta dai testi, rende il pericolo non adeguatamente percepibile, né altrimenti prevedibile pur con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte del pedone utente della strada.
Non è, quindi, configurabile un concorso di colpa del soggetto danneggiato ex art. 1227
c.c. in quanto questi, pur con l'osservanza dell'ordinaria diligenza ed attenzione, non avrebbe potuto evitare il pericolo attesa la natura insidiosa ed impercettibile dello stesso.
4 Alla stregua delle considerazioni che precedono, va affermata, pertanto, la responsabilità del
[...]
ai sensi di cui all'art. 2051 c.c. in relazione alla verificazione del sinistro de quo a seguito CP_1 del quale l'attrice ha riportato le lesioni per cui è causa.
Accertata la sussistenza del diritto degli attori al risarcimento dei danni riportati da , Persona_1 prima di procedere alla quantificazione degli stessi, è opportuno soffermarsi sulle conseguenze derivanti dalla morte della danneggiata verificatasi prima della definizione del procedimento per una causa non ricollegabile alla menomazione conseguita al sinistro oggetto di causa.
Invero, le conseguenze derivanti dalla c.d. premorienza in corso di giudizio vanno distinte a seconda che la morte sia indipendente o dipendente dal danno alla salute riportato dal danneggiato a seguito dell'evento lesivo.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del giudizio per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto
“iure successionis” va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (Cass. Civ., n.
41933 del 2021; Cass. Civ., n. 26851 del 2023).
Sulla scorta di tale precisazione, va liquidato il danno non patrimoniale sofferto da Persona_1 per il quale agiscono iure hereditatis gli odierni attori.
Per la quantificazione del danno, devono essere richiamate le conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, che vengono integralmente condivise da questo giudicante in quanto ritenute precise ed esaurienti: “In relazione alla documentazione esaminata, prodotta ed allegata agli atti, si può concludere che la sig.ra abbia riportato, in seguito all'incidente del Persona_1
12/08/2015, i seguenti postumi permanenti:
1. esiti di frattura scomposta pertrocanterica trattata chirurgicamente con chiodo gamma. Tali postumi, secondo le tabelle infortunistiche più accreditate, configurano un danno biologico permanente, in misura del 8% (otto/percento). Per quanto riguarda l'inabilità temporanea, essa è da risarcire nella seguente misura: ITT 40 giorni, ITP al 50% 50 giorni.”
Ciò posto, facendo applicazione delle tabelle di Milano aggiornate all'anno 2025, il danno biologico permanente stimato al 8% spettante al danneggiato (71 anni al momento del sinistro) deve essere quantificato nella misura di euro € 11.248,66.
Orbene, tenuto conto che al momento del sinistro aveva 71 anni ed ipotizzando Persona_1 un'aspettativa di vita media per le donne di 84 anni come da tabelle Istat Italia relative all'anno del
5 sinistro, dividendo il quantum che precede (€ 11.248,66) per 13 (che è l'importo che si ottiene dalla differenza fra aspettativa di vita media ed anni vissuti dal danneggiato prima della verificazione del sinistro) si ottiene l'importo di € 865,28, che moltiplicato per 6, vale a dire per il numero di anni che il danneggiato ha vissuto dopo l'incidente (da calcolarsi dal 12 agosto 2015 fino al 25 settembre 2021), determina la somma complessiva pari a circa €. 5.191,68.
Nulla va aggiunto a titolo di personalizzazione del danno, posto che secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'aumento previsto dalle tabelle di
Milano va riconosciuto solo in presenza di circostanze che rappresentano una conseguenza anomala, eccezionale o straordinaria delle lesioni riportate dal danneggiato, ciò che non può ritenersi sussistente nel caso di specie (cfr. Cass. Civ., n. 5865 del 4 marzo 2021: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”.
Alla somma liquidata a titolo di danno biologico permanente di €. 5.191,68 va poi aggiunta la somma riconosciuta a titolo di danno biologico temporaneo pari ad € 3.651,70 (€ 2.247,20 per 40 gg di invalidità temporanea totale ed € 1.404,50 per 50 gg invalidità temporanea parziale al 50%), per complessivi € 8.843,38.
Infine, sulla scorta della documentazione in atti, non può considerarsi provato il danno di natura patrimoniale riportato dalla de cuius, non essendovi agli atti spese mediche documentate.
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento degli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., dalla data dell'evento dannoso (12 agosto 2015) sull'importo di € 8.843,38 pari alla somma riconosciuta a titolo risarcitorio devalutata alla data del sinistro quindi, rivalutata anno per anno, ed a partire dal 12 agosto 2015, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle
6 obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano facendo applicazione dei criteri medi di cui al
D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto del decisum (e non del petitum) e dell'attività espletata, con attribuzione all' Avv. Raffaella Di Donato, dichiaratasi antistataria.
Vanno poste altresì a carico del convenuto le spese dell'espletata consulenza Controparte_1 tecnica, liquidate come da decreto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando sulla domanda iscritta al n. 14115/2019
RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda e dichiara la responsabilità del nella causazione del Controparte_1 sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condanna il , in persona del p.t al Controparte_1 CP_2 pagamento, in favore di e nella qualità di eredi della Sig.ra Parte_1 Parte_2
e del Sig. della somma di € 8.843,38 a titolo di risarcimento Persona_1 Persona_2 danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
• condanna il in persona del Sindaco p.t, al pagamento in favore di Controparte_1
e nella qualità di eredi della Sig.ra e del Parte_1 Parte_2 Persona_1
Sig. delle spese processuali che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 Persona_2 per compenso professionale oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Raffaella Di
Donato dichiaratasi antistataria;
• pone definitivamente a carico del convenuto in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore le spese di C.T.U..
Così deciso in Aversa 06.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
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