Cass. pen., sez. V, sentenza 29/09/2021, n. 2647
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Sentenza 29 settembre 2021

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La sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che la sospensione della prescrizione prevista dalla disciplina emergenziale non operi nella fase intercorrente tra il deposito dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, e l'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/09/2021, n. 2647
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2647
    Data del deposito : 29 settembre 2021

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