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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3951/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLISTENA Parte_1 C.F._1
GABRIELE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. POLISTENA GABRIELE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ROMAN RO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. ROMAN
RO e (C.F. ) CP_2 P.IVA_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.11.2024 adiva il Tribunale di Bologna Parte_1 chiedendo che: 1) fosse accertata l'illegittimità e/o l'invalidità degli atti impugnati (intimazione di pagamento e avvisi di addebito) e per l'effetto fossero annullati e/o dichiarati nulli, dichiarando inoltre che non era tenuto al pagamento degli importi ivi indicati;
2) in subordine, fossero ridotti gli importi per quanto ritenuto di giustizia. Affermava che: 1) il 5.10.2024 gli era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90 02969528 000, emessa dall' di Reggio Calabria, Controparte_3 relativa – fra l'altro – a due avvisi di addebito: a) quello n. 394 2016 000 32747510 00, asseritamente notificato in data 6.12.2016, relativo a contributi IVS per l'anno 2015, del valore di €. 804,19; b) quello n. 394 2021 000 5468290 00, asseritamente notificato in data 27.12.2021, relativo a contributi IVS per l'anno 2013, del valore di €. 414,01; 2) il primo pagina 1 di 5 avviso era già stato annullato con precedente sentenza passata in giudicato per prescrizione del credito;
2) il secondo non gli era mai stato notificato, cosicché il credito si era prescritto e, in ogni caso, era nulla l'intimazione perché non preceduta dalla notificazione dell'avviso. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle Controparte_4 domande perché infondate in fatto e in diritto. Nessuno si costituiva per l' . CP_2
All'udienza del 18.3.2025 il giudice, rilevato che il ricorso era stato notificato all' CP_2 senza il rispetto del termine di cui all'art. 415 c.p.c., su richiesta dello stesso ricorrente, concedeva ex art. 291 c.p.c. un nuovo termine per la notificazione. In assenza di notifica, fissava udienza di discussione e decisione e all'udienza dell'11.11.25 la causa era decisa all'esito della discussione mediante lettura della sentenza. Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti dell' in ragione CP_2 dell'omessa notificazione del ricorso nei suoi confronti ex art. 291 c.p.c. Poiché le domande del ricorrente sono anzitutto volte a far valere un precedente giudicato sul medesimo credito – per il primo avviso di addebito – e la prescrizione del credito in seguito a omessa notificazione dell'avviso di addebito, e dunque con funzione
“recuperatoria” dell'intimazione opposta – per il secondo avviso di addebito – esse attengono al merito della sussistenza del credito dell'ente impositore, senza che vi sia litisconsorzio necessario dell'Esattore. Nel primo caso l'opponente invoca l'exceptio iudicati, nel secondo la funzione recuperatoria dell'intimazione di pagamento, a seguito dell'omessa notificazione dell'avviso di addebito, e la conseguente prescrizione del credito contributivo dell'ente impositore, relativo all'anno 2015. È consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107
o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (così Cass. civ., SS.UU., n. 7514/22). Né il litisconsorzio si crea per effetto della proposizione di una domanda - quella di nullità dell'intimazione di pagamento perché non preceduta dalla notificazione dell'atto presupposto, l'avviso di addebito, appunto - rispetto alla quale la legittimazione spetta all'esattore. E infatti “L'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, va proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento nei confronti dell'ente impositore, come prevede il comma 5 nel testo modificato dal D L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, integrato dalla relativa legge di conversione. Dando luogo a un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi. L'opposizione per vizi di forma della cartella, invece, va proposta nella forma e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi nei confronti del concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato
pagina 2 di 5 l'esercizio dell'azione esecutiva (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10). La distinzione tra le due azioni non esclude che le stesse possano essere proposte contestualmente ed in tal caso, trattandosi di un unico atto che introduce due diverse azioni, quella relativa al merito andrà notificata all'ente creditore (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5) e quella relativa alla regolarità formale della cartella al concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10). Non si realizza comunque un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario per la riscossione, ma la presenza di entrambi è mera conseguenza della duplicità di azioni. La distinzione tra titolarità del credito e titolarità della procedura di riscossione coattiva non comporta tuttavia che, con l'affidare la riscossione al concessionario, l'ente impositore si spogli del proprio credito, né che la sua posizione resti insensibile alle vicende della riscossione. Poiché la cartella di pagamento costituisce titolo esecutivo, è evidente che il titolare della pretesa ha interesse alla formazione del titolo per un più celere realizzazione del credito. Ciò comporta che nel giudizio D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 l'ente impositore ha interesse a impugnare la sentenza che abbia revocato o annullato la cartella di pagamento, e ciò anche se sia stata contestualmente emessa una pronuncia dichiarativa del credito, venendo in tal modo privato del titolo esecutivo che ne consente la realizzazione coattiva” (Cass. civ., sez. lav., n. 16138/20). Nel caso in esame, dopo una prima notificazione del ricorso all' senza il rispetto CP_2 del termine di cui all'art. 415 c.p.c., il ricorrente non ha più rinnovato la notificazione, nonostante l'ordine del giudice. Dunque ex art. 291, comma 3, c.p.c. “Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo”. La dichiarazione di estinzione deve essere compiuta con sentenza. E infatti: “L'art. 307 c.p.c., u.c., prevede espressamente che l'estinzione è dichiarata dal Giudice istruttore ovvero dal collegio se dinanzi a questo venga eccepita. Tale disposizione, priva al suo interno di una specifica norma di coordinamento con l'istituzione del Giudice unico in Tribunale operata con l'art. 48 ord. giud., comma 1 (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) - sostituito dal D.Lgs 19 febbraio 1998, n. 51 - va integrata con la previsione di cui all'art. 178 c.p.c. che, al comma 2, nella formulazione data dalla L. n. 26 novembre 1990, n. 353, art. 15, limita la reclamabilità al collegio del provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice istruttore alle sole ipotesi in cui questi “non operi in funzione di Giudice unico”. Consegue che, nel caso invece in cui operi in tale veste definendo il procedimento avanti a sé, il Giudice deve pronunciare l'estinzione con sentenza, al pari di quanto avviene nelle materie affidate ai giudizi di competenza collegiale, e la relativa pronuncia è impugnabile con i mezzi ordinari. Né a diverse conclusioni può pervenirsi qualora il Giudice unico erroneamente pronunci l'estinzione con ordinanza anziché con sentenza in quanto in tal caso, trattandosi di provvedimento decisorio, ha pur sempre natura sostanziale di sentenza” (così Cass. civ., III, n. 6023/07 e Cass. civ., I, n. 22917/10 e, in relazione all'ordinanza resa in grado di appello che, avendo valore di sentenza, deve essere oggetto di ricorso per Cassazione, Cass. civ., I, n. 18242/08). Poiché nel caso di specie la dichiarazione di estinzione è compiuta da giudice del lavoro ex art. 307 c.p.c., a causa dell'omessa rinnovazione della citazione nel termine concesso, e pertanto quale giudice monocratico che provvede alla definizione del giudizio su una questione pregiudiziale ex art. 279, comma 2, n. 2 c.p.c., tale dichiarazione deve essere resa con sentenza.
pagina 3 di 5 Deve infine essere rigettata la domanda di nullità dell'intimazione di pagamento per non essere stata preceduta dalla notificazione dell'avviso di addebito. Si tratta infatti di vizio del procedimento esecutivo che integra un'opposizione ex art. 617 c.p.c., consentita ex art. 24, comma 6, D.l.vo n. 46/99 per il quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” ed ex art. 29, comma 2, del medesimo decreto per il quale “alle entrate indicate nel comma 1 (e dunque anche quelle non tributarie) non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Poiché il citato art. 57 del d.p.r. n. 602/73, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni ex art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, né quelle ex art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo, deve ritenersi a contrario che in relazione alla riscossione dei crediti contributivi, e cioè non tributari, le opposizioni ex artt. 615, 617 e 618- bis c.p.c. siano consentite secondo le regole generali (così Cass. civ., sez. lav., n. 21863/04). Se così è, le contestazioni concernenti la regolarità formale dell'avviso di addebito e delle successive intimazioni, devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla loro notificazione ex art. 617, comma 2, c.p.c. E nel caso di specie l'opponente avrebbe dovuto svolgere l'opposizione relativa a tali motivi entro venti giorni dalla notificazione dell'intimazione. E infatti “È naturalmente ben possibile che con un unico atto vengano esperite entrambe le azioni a condizione che l'opposizione agli atti esecutivi risulti proposta nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella (escludendo la stessa possibilità di ricorsi separati un vulnus per l'attività difensiva in ragione del maggior termine di quaranta giorni previsto per opposizione all'esecuzione che risulterebbe sacrificato dalla scelta - non obbligata – dell'opposizione unitaria) … In conseguenza, qualora l'(unico) atto di opposizione risulti essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 ma oltre quello di venti di cui all'art. 617 cod. proc. civ., non possono essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. civ., sez. VI, n. 15116/15). Poiché nel caso di specie l'intimazione è stata notificata il 5.10.2024 e il giudizio è stato introdotto il 14.11.2024, in relazione a tale domanda l'opposizione deve ritenersi tardiva. La decisione in tal senso della controversia consente di ritenere assorbite tutte le altre questioni svolte, compresa quella di cessazione della materia del contendere (rispetto alla quale non v'è peraltro prova dell'avvenuto sgravio dell'avviso). La particolarità delle questioni pregiudiziali costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio;
nulla deve essere statuito su quelle fra l'opponente e l , non costituito. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 3951/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1
pagina 4 di 5 contro l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
e contro l' , in persona del Presidente pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e CP_2 respinta, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti dell' ; CP_2
- rigetta le altre domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 11.11.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3951/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLISTENA Parte_1 C.F._1
GABRIELE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. POLISTENA GABRIELE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ROMAN RO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. ROMAN
RO e (C.F. ) CP_2 P.IVA_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.11.2024 adiva il Tribunale di Bologna Parte_1 chiedendo che: 1) fosse accertata l'illegittimità e/o l'invalidità degli atti impugnati (intimazione di pagamento e avvisi di addebito) e per l'effetto fossero annullati e/o dichiarati nulli, dichiarando inoltre che non era tenuto al pagamento degli importi ivi indicati;
2) in subordine, fossero ridotti gli importi per quanto ritenuto di giustizia. Affermava che: 1) il 5.10.2024 gli era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90 02969528 000, emessa dall' di Reggio Calabria, Controparte_3 relativa – fra l'altro – a due avvisi di addebito: a) quello n. 394 2016 000 32747510 00, asseritamente notificato in data 6.12.2016, relativo a contributi IVS per l'anno 2015, del valore di €. 804,19; b) quello n. 394 2021 000 5468290 00, asseritamente notificato in data 27.12.2021, relativo a contributi IVS per l'anno 2013, del valore di €. 414,01; 2) il primo pagina 1 di 5 avviso era già stato annullato con precedente sentenza passata in giudicato per prescrizione del credito;
2) il secondo non gli era mai stato notificato, cosicché il credito si era prescritto e, in ogni caso, era nulla l'intimazione perché non preceduta dalla notificazione dell'avviso. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle Controparte_4 domande perché infondate in fatto e in diritto. Nessuno si costituiva per l' . CP_2
All'udienza del 18.3.2025 il giudice, rilevato che il ricorso era stato notificato all' CP_2 senza il rispetto del termine di cui all'art. 415 c.p.c., su richiesta dello stesso ricorrente, concedeva ex art. 291 c.p.c. un nuovo termine per la notificazione. In assenza di notifica, fissava udienza di discussione e decisione e all'udienza dell'11.11.25 la causa era decisa all'esito della discussione mediante lettura della sentenza. Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti dell' in ragione CP_2 dell'omessa notificazione del ricorso nei suoi confronti ex art. 291 c.p.c. Poiché le domande del ricorrente sono anzitutto volte a far valere un precedente giudicato sul medesimo credito – per il primo avviso di addebito – e la prescrizione del credito in seguito a omessa notificazione dell'avviso di addebito, e dunque con funzione
“recuperatoria” dell'intimazione opposta – per il secondo avviso di addebito – esse attengono al merito della sussistenza del credito dell'ente impositore, senza che vi sia litisconsorzio necessario dell'Esattore. Nel primo caso l'opponente invoca l'exceptio iudicati, nel secondo la funzione recuperatoria dell'intimazione di pagamento, a seguito dell'omessa notificazione dell'avviso di addebito, e la conseguente prescrizione del credito contributivo dell'ente impositore, relativo all'anno 2015. È consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107
o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (così Cass. civ., SS.UU., n. 7514/22). Né il litisconsorzio si crea per effetto della proposizione di una domanda - quella di nullità dell'intimazione di pagamento perché non preceduta dalla notificazione dell'atto presupposto, l'avviso di addebito, appunto - rispetto alla quale la legittimazione spetta all'esattore. E infatti “L'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, va proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento nei confronti dell'ente impositore, come prevede il comma 5 nel testo modificato dal D L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, integrato dalla relativa legge di conversione. Dando luogo a un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi. L'opposizione per vizi di forma della cartella, invece, va proposta nella forma e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi nei confronti del concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato
pagina 2 di 5 l'esercizio dell'azione esecutiva (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10). La distinzione tra le due azioni non esclude che le stesse possano essere proposte contestualmente ed in tal caso, trattandosi di un unico atto che introduce due diverse azioni, quella relativa al merito andrà notificata all'ente creditore (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5) e quella relativa alla regolarità formale della cartella al concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10). Non si realizza comunque un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario per la riscossione, ma la presenza di entrambi è mera conseguenza della duplicità di azioni. La distinzione tra titolarità del credito e titolarità della procedura di riscossione coattiva non comporta tuttavia che, con l'affidare la riscossione al concessionario, l'ente impositore si spogli del proprio credito, né che la sua posizione resti insensibile alle vicende della riscossione. Poiché la cartella di pagamento costituisce titolo esecutivo, è evidente che il titolare della pretesa ha interesse alla formazione del titolo per un più celere realizzazione del credito. Ciò comporta che nel giudizio D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 l'ente impositore ha interesse a impugnare la sentenza che abbia revocato o annullato la cartella di pagamento, e ciò anche se sia stata contestualmente emessa una pronuncia dichiarativa del credito, venendo in tal modo privato del titolo esecutivo che ne consente la realizzazione coattiva” (Cass. civ., sez. lav., n. 16138/20). Nel caso in esame, dopo una prima notificazione del ricorso all' senza il rispetto CP_2 del termine di cui all'art. 415 c.p.c., il ricorrente non ha più rinnovato la notificazione, nonostante l'ordine del giudice. Dunque ex art. 291, comma 3, c.p.c. “Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo”. La dichiarazione di estinzione deve essere compiuta con sentenza. E infatti: “L'art. 307 c.p.c., u.c., prevede espressamente che l'estinzione è dichiarata dal Giudice istruttore ovvero dal collegio se dinanzi a questo venga eccepita. Tale disposizione, priva al suo interno di una specifica norma di coordinamento con l'istituzione del Giudice unico in Tribunale operata con l'art. 48 ord. giud., comma 1 (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) - sostituito dal D.Lgs 19 febbraio 1998, n. 51 - va integrata con la previsione di cui all'art. 178 c.p.c. che, al comma 2, nella formulazione data dalla L. n. 26 novembre 1990, n. 353, art. 15, limita la reclamabilità al collegio del provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice istruttore alle sole ipotesi in cui questi “non operi in funzione di Giudice unico”. Consegue che, nel caso invece in cui operi in tale veste definendo il procedimento avanti a sé, il Giudice deve pronunciare l'estinzione con sentenza, al pari di quanto avviene nelle materie affidate ai giudizi di competenza collegiale, e la relativa pronuncia è impugnabile con i mezzi ordinari. Né a diverse conclusioni può pervenirsi qualora il Giudice unico erroneamente pronunci l'estinzione con ordinanza anziché con sentenza in quanto in tal caso, trattandosi di provvedimento decisorio, ha pur sempre natura sostanziale di sentenza” (così Cass. civ., III, n. 6023/07 e Cass. civ., I, n. 22917/10 e, in relazione all'ordinanza resa in grado di appello che, avendo valore di sentenza, deve essere oggetto di ricorso per Cassazione, Cass. civ., I, n. 18242/08). Poiché nel caso di specie la dichiarazione di estinzione è compiuta da giudice del lavoro ex art. 307 c.p.c., a causa dell'omessa rinnovazione della citazione nel termine concesso, e pertanto quale giudice monocratico che provvede alla definizione del giudizio su una questione pregiudiziale ex art. 279, comma 2, n. 2 c.p.c., tale dichiarazione deve essere resa con sentenza.
pagina 3 di 5 Deve infine essere rigettata la domanda di nullità dell'intimazione di pagamento per non essere stata preceduta dalla notificazione dell'avviso di addebito. Si tratta infatti di vizio del procedimento esecutivo che integra un'opposizione ex art. 617 c.p.c., consentita ex art. 24, comma 6, D.l.vo n. 46/99 per il quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” ed ex art. 29, comma 2, del medesimo decreto per il quale “alle entrate indicate nel comma 1 (e dunque anche quelle non tributarie) non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Poiché il citato art. 57 del d.p.r. n. 602/73, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni ex art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, né quelle ex art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo, deve ritenersi a contrario che in relazione alla riscossione dei crediti contributivi, e cioè non tributari, le opposizioni ex artt. 615, 617 e 618- bis c.p.c. siano consentite secondo le regole generali (così Cass. civ., sez. lav., n. 21863/04). Se così è, le contestazioni concernenti la regolarità formale dell'avviso di addebito e delle successive intimazioni, devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla loro notificazione ex art. 617, comma 2, c.p.c. E nel caso di specie l'opponente avrebbe dovuto svolgere l'opposizione relativa a tali motivi entro venti giorni dalla notificazione dell'intimazione. E infatti “È naturalmente ben possibile che con un unico atto vengano esperite entrambe le azioni a condizione che l'opposizione agli atti esecutivi risulti proposta nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella (escludendo la stessa possibilità di ricorsi separati un vulnus per l'attività difensiva in ragione del maggior termine di quaranta giorni previsto per opposizione all'esecuzione che risulterebbe sacrificato dalla scelta - non obbligata – dell'opposizione unitaria) … In conseguenza, qualora l'(unico) atto di opposizione risulti essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 ma oltre quello di venti di cui all'art. 617 cod. proc. civ., non possono essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. civ., sez. VI, n. 15116/15). Poiché nel caso di specie l'intimazione è stata notificata il 5.10.2024 e il giudizio è stato introdotto il 14.11.2024, in relazione a tale domanda l'opposizione deve ritenersi tardiva. La decisione in tal senso della controversia consente di ritenere assorbite tutte le altre questioni svolte, compresa quella di cessazione della materia del contendere (rispetto alla quale non v'è peraltro prova dell'avvenuto sgravio dell'avviso). La particolarità delle questioni pregiudiziali costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio;
nulla deve essere statuito su quelle fra l'opponente e l , non costituito. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 3951/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1
pagina 4 di 5 contro l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
e contro l' , in persona del Presidente pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e CP_2 respinta, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti dell' ; CP_2
- rigetta le altre domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 11.11.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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