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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7742/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 7742/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MUCCINELLI IRENE del Foro di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 01/06/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 5 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli in data 04/12/2008 e in data Per_1 Per_2
16/06/2013; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 24/10/2023 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna n. 2253/2023 pubblicata in data 03/11/2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass.
12254/2020, 6136/2015, 22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005);
visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata Parte_1
a BOLOGNA (BO) il 12/09/1979, e , nato a [...] il [...], Parte_2 celebrato a PIANORO il 12/06/2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
PIANORO al n. 8, parte 2, seria A, anno 2005;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. la ricorrente continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Pianoro (BO) via del Savena n. 6 che le viene assegnata, unitamente ai figli minori. Il signor continuerà a vivere Pt_2 nell'abitazione dal medesimo condotta in locazione e sita in Pianoro (BO) in via Giuseppe
pagina 2 di 5 Negroni n. 7, avendo portato già con sé i propri beni personali;
2. i figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione familiare, che verrà assegnata alla signora Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti Pt_1 nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. In caso di disaccordo sulle questioni di straordinaria amministrazione, i genitori rimetteranno la decisione al Tribunale competente.
Sarà loro onere, quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad assumere decisioni separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà previ accordi con la madre e in ogni caso, stante gli orari attuali lavorativi, col seguente calendario: - tutti i giorni dalle 16:30 prelevandoli da casa della madre e li terra seco fino alle ore 18:30, allorquando rientrando la madre dal lavoro li farà cenare e ne curerà il pernottamento. Questo nei giorni di spettanza della madre e nel caso in cui non vi sia la disponibilità del nonno materno in tale orario. - il padre li terrà con sé per il pernottamento il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo riaccompagnandoli alle rispettive scuole e la domenica dalle ore 18, prelevandoli da casa della madre e tenendoli sino al mattino successivo, allorquando li riaccompagnerà alle rispettive scuole;
- durante le vacanze natalizie: stante gli impegni lavorativi del padre le parti stabiliscono che dal 23 Dicembre al 26 Dicembre i figli minori staranno con la madre, mentre il padre li terrà con sé dal 27 Dicembre al 2 Gennaio e per i successivi giorni rimanenti delle vacanze sino alla riapertura scolastica, i genitori seguiranno il normale calendario di visita, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori. - Durante le vacanze pasquali:
3 giorni consecutivi, alternando il Giorno di Pasqua e del Lunedi dell'Angelo di anno in anno, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi;
- Festività e ponti: seguiranno il calendario ordinario sopra esposto. - compleanno dei minori: i minori trascorreranno tale giornata con entrambi i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi;
-
Vacanza estive: i figli trascorreranno 15 giorni anche consecutivi, il cui periodo va comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. In mancanza di accordo sul periodo scelto e/o di comunicazione del periodo scelto, negli anni pari deciderà il periodo nel quale trascorrerà le ferie coi minori il padre e negli anni dispari la madre;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. Per quanto possibile, pagina 3 di 5 le parti daranno seguito alle richieste dei figli di poter trascorrere determinate festività e/o giornate tutti e quattro insieme;
4. il padre corrisponderà la somma di € 300,00 (euro 150 per ciascun figlio), a mezzo bonifico bancario alla madre entro il giorno 13 di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei figli minori. In tale somma sono ricomprese anche le spese della mensa scolastica, oltre che dell'abbigliamento e quanto previsto che rientri nel mantenimento ordinario dal Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna in materia di Spese straordinarie. Tale somma verrà versata in tale misura, sino all'indipendenza economica dei figli e rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e tiene conto del fatto che l'Assegno Unico (ad oggi ammontante ad euro 306) verrà percepito integralmente dalla signora Pt_1
5. le spese straordinarie relative ai figli minori saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% e daranno diritto al rimborso al genitore che le ha sostenute se previamente concordate e debitamente documentate, come stabilito nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, consegnato alle parti;
6. i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
7. i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che hanno accettato e sottoscritto e si dichiarano indipendenti economicamente con esplicita rinuncia a eventuali richieste alimentari;
8. i ricorrenti esprimono fin da ora esplicito assenso al rilascio dei documenti per i figli minori validi per l'espatrio e a fare quanto necessario dagli Uffici preposti per il primo rilascio e i successivi rinnovi;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di PIANORO di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 7742/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MUCCINELLI IRENE del Foro di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 01/06/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 5 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli in data 04/12/2008 e in data Per_1 Per_2
16/06/2013; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 24/10/2023 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna n. 2253/2023 pubblicata in data 03/11/2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass.
12254/2020, 6136/2015, 22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005);
visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata Parte_1
a BOLOGNA (BO) il 12/09/1979, e , nato a [...] il [...], Parte_2 celebrato a PIANORO il 12/06/2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
PIANORO al n. 8, parte 2, seria A, anno 2005;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. la ricorrente continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Pianoro (BO) via del Savena n. 6 che le viene assegnata, unitamente ai figli minori. Il signor continuerà a vivere Pt_2 nell'abitazione dal medesimo condotta in locazione e sita in Pianoro (BO) in via Giuseppe
pagina 2 di 5 Negroni n. 7, avendo portato già con sé i propri beni personali;
2. i figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione familiare, che verrà assegnata alla signora Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti Pt_1 nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. In caso di disaccordo sulle questioni di straordinaria amministrazione, i genitori rimetteranno la decisione al Tribunale competente.
Sarà loro onere, quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad assumere decisioni separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà previ accordi con la madre e in ogni caso, stante gli orari attuali lavorativi, col seguente calendario: - tutti i giorni dalle 16:30 prelevandoli da casa della madre e li terra seco fino alle ore 18:30, allorquando rientrando la madre dal lavoro li farà cenare e ne curerà il pernottamento. Questo nei giorni di spettanza della madre e nel caso in cui non vi sia la disponibilità del nonno materno in tale orario. - il padre li terrà con sé per il pernottamento il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo riaccompagnandoli alle rispettive scuole e la domenica dalle ore 18, prelevandoli da casa della madre e tenendoli sino al mattino successivo, allorquando li riaccompagnerà alle rispettive scuole;
- durante le vacanze natalizie: stante gli impegni lavorativi del padre le parti stabiliscono che dal 23 Dicembre al 26 Dicembre i figli minori staranno con la madre, mentre il padre li terrà con sé dal 27 Dicembre al 2 Gennaio e per i successivi giorni rimanenti delle vacanze sino alla riapertura scolastica, i genitori seguiranno il normale calendario di visita, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori. - Durante le vacanze pasquali:
3 giorni consecutivi, alternando il Giorno di Pasqua e del Lunedi dell'Angelo di anno in anno, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi;
- Festività e ponti: seguiranno il calendario ordinario sopra esposto. - compleanno dei minori: i minori trascorreranno tale giornata con entrambi i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi;
-
Vacanza estive: i figli trascorreranno 15 giorni anche consecutivi, il cui periodo va comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. In mancanza di accordo sul periodo scelto e/o di comunicazione del periodo scelto, negli anni pari deciderà il periodo nel quale trascorrerà le ferie coi minori il padre e negli anni dispari la madre;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. Per quanto possibile, pagina 3 di 5 le parti daranno seguito alle richieste dei figli di poter trascorrere determinate festività e/o giornate tutti e quattro insieme;
4. il padre corrisponderà la somma di € 300,00 (euro 150 per ciascun figlio), a mezzo bonifico bancario alla madre entro il giorno 13 di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei figli minori. In tale somma sono ricomprese anche le spese della mensa scolastica, oltre che dell'abbigliamento e quanto previsto che rientri nel mantenimento ordinario dal Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna in materia di Spese straordinarie. Tale somma verrà versata in tale misura, sino all'indipendenza economica dei figli e rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e tiene conto del fatto che l'Assegno Unico (ad oggi ammontante ad euro 306) verrà percepito integralmente dalla signora Pt_1
5. le spese straordinarie relative ai figli minori saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% e daranno diritto al rimborso al genitore che le ha sostenute se previamente concordate e debitamente documentate, come stabilito nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, consegnato alle parti;
6. i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
7. i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che hanno accettato e sottoscritto e si dichiarano indipendenti economicamente con esplicita rinuncia a eventuali richieste alimentari;
8. i ricorrenti esprimono fin da ora esplicito assenso al rilascio dei documenti per i figli minori validi per l'espatrio e a fare quanto necessario dagli Uffici preposti per il primo rilascio e i successivi rinnovi;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di PIANORO di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla pagina 4 di 5 pagina 5 di 5