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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 05/02/2026, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 701/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
IE CO, Relatore
D'URSO MARIA TERESA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2251/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Ricorrente_2 Lazio - Via Marcello Boglione 73-81 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Società_1 Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 901/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36 e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJB060400171_2022 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 441/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle entrate – Direzione regionale Lazio – Ufficio contenzioso e riscossione propone appello avverso la sentenza CGT di Roma n. 901/36/2024, depositata il 22/01/2024 di accoglimento del ricorso presentato dalla Resistente_1 contro l'avviso di accertamento n. CF_1
IVA-ALTRO 2016.
2. L'Ufficio propone il seguente motivo di appello: contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, la clausola del c.d. minimo garantito ricade nell'ambito dell'art. 2, co. 3, lett. a), del d.P.R. 633/72, secondo cui non sono considerate cessioni di beni e, quindi, esulano dall'ambito di applicazione dell'IVA, le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro (Cass.
6.9.96 n. 8142). Infatti, il pagamento anticipato di una parte delle spese di produzione non rientra nell'attività di distribuzione dell'opera e sottende piuttosto una causa di finanziamento dell'attività di produzione e le conferme di questa distinzione si ritrovano appunto nella stessa struttura contrattuale adottata dalle parti. D'altro canto, secondo l'Ufficio, la corresponsione del
“minimo garantito”, non può considerarsi “operazione accessoria” al contratto di distribuzione, costituendo un'obbligazione ulteriore e diversa rispetto a quelle che la società ha assunto proprio in qualità di distributore dell'opera filmica il cui versamento, a titolo di anticipazione della quota parte di spese di produzione di competenza del produttore, è prodromico alla realizzazione del film.
3. La società chiede la conferma della sentenza appellata e, comunque, la preliminare declaratoria di inammissibilità dell'appello nella parte in cui si afferma che la decisione avrebbe affermato che la “cessione al distributore del credito relativo ai futuri incassi non rientra nella previsione di cui all'art. 3, co. 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972”, inferenza, asseritamente, ad uso meramente strumentale dell'Ufficio, non rinvenibile nella sentenza, contraria, comunque, alla specificità dei motivi di appello.
4. In data odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello dell'Agenzia delle entrate è fondato.
5.1. l'avviso di accertamento origina dall'attività istruttoria condotta nei confronti della società Società_1 a seguito della documentazione esibita da quest'ultima in risposta alle richieste formulate dall'Ufficio con l'invito n. I00065/2022, notificato in data 11/11/202, richieste, a loro volta, scaturite dalle criticità riscontrate in relazione al trattamento ai fini IVA del contributo di “minimo garantito”, emerse nel corso dell'attività di verifica compiuta per l'anno di imposta 2017.
In particolare, risulta dagli atti che, a seguito dell'invito n. I00065/2022, la società esibiva i seguenti accordi contrattuali:
1) contratto di distribuzione stipulato in data 22/07/2015 con la società Società_3 Srl, con riferimento al lungometraggio con il titolo “Titolo_1”;
2) contratto di produzione e distribuzione stipulato in data 18/06/2015 con le società Società_4
Srl e Società_5 Srl, con riferimento al lungometraggio con il titolo “Titolo_2
”; 3) contratto di produzione e distribuzione stipulato in data 29/07/2016 con la società Società_6 Srl, con riferimento al lungometraggio con il titolo “Titolo_3”;
4) contratto di produzione e distribuzione stipulato in data 25/11/2015 con la società Società_7
Srl, con riferimento al lungometraggio con il titolo “Titolo_4”.
Questi 4 contratti si riferiscono alla produzione di opere cinematografiche in cui il ruolo della società può essere, a seconda dei casi, quello di coproduttore e/o distributore.
La caratteristica comune a tutti gli accordi è la presenza del cosiddetto “minimo garantito”, che consiste in una anticipazione che la società effettua nei confronti dell'altro contraente a valere sui proventi derivanti dal film una volta distribuito.
I contratti stipulati rientrano in due particolari tipologie: A) “Contratto di produzione e distribuzione”, per quanto concerne i lungometraggi dal titolo “Titolo_2”, “Titolo_3” ed “Titolo_4
”, e B) “Contratto di distribuzione” per il lungometraggio dal titolo “Titolo_1”.
A) Nel primo caso (Contratto di produzione e distribuzione) la società si accorda con uno o più società operanti nel settore cinematografico per produrre in associazione il film indicato nel contratto, partecipando alle spese ed alla ripartizione dei relativi diritti di sfruttamento dell'opera. Negli accordi contrattuali esaminati, in particolare, la società ha il compito di curare gli aspetti connessi allo sfruttamento dei diritti economici ed alla distribuzione del film, mentre l'altro contraente si occupa, in concreto, della produzione esecutiva dell'opera. Negli stessi accordi è previsto un importo massimo preventivato, concernente le spese di produzione del film, che comprende il compenso per il soggetto che cura la fase esecutiva della stessa, in base al quale viene stabilito il contributo di cui ciascuna parte deve farsi carico e le modalità di corresponsione dello stesso. In tale contesto, è previsto che il produttore esecutivo debba rilasciare alla società una fideiussione assicurativa a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi assunti dall'altra parte contraente per un importo equivalente a quanto sarà erogato dalla società. È inoltre presente una specifica sezione relativa alla distribuzione del film, in cui si prevede che la società curerà a nome proprio, ma nell'interesse comune dei contraenti, la distribuzione del film con il pieno controllo della suddetta attività
e il sostenimento delle spese di distribuzione, nonché la gestione di tutti i diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dello stesso. Per tale attività è previsto un compenso (commissioni di distribuzione), determinato in percentuale sui proventi lordi incassati, variabile in virtù dei diversi canali di distribuzione utilizzati. La società, in qualità di distributore, in aggiunta al contributo da versare come coproduttore, deve versare all'altro contraente un importo definito “minimo garantito”, di ammontare determinato in contratto, che, come esplicitamente disciplinato nell'accordo, andrà a coprire la quota di contributo a carico dell'altro coproduttore.
In particolare, è previsto che la società “nella sua qualità di distributore, recupererà prioritariamente il Minimo
Garantito dal 100% dei Ricavi Lordi Definiti”.
È prevista, infine, un'ulteriore sezione relativa ai “Recuperi”, in cui sono stabilite le modalità mediante le quali i soggetti contraenti procederanno a recuperare le somme versate a vario titolo. In tale sezione viene stabilito che la società recupererà le somme versate in qualità di distributore dal 100% dei ricavi lordi, trattenendo le commissioni di distribuzione, le spese di distribuzione e il 100% del minimo garantito.
B) Per quanto concerne il lungometraggio dal titolo “Titolo_1”, la società ha stipulato un “Contratto di
Distribuzione” in base al quale l'opera verrà distribuita in virtù di un mandato esclusivo e irrevocabile, concernente un territorio ben definito. La durata di tale mandato sarà pari al periodo di protezione legale del film in ciascun Paese interessato e il contenuto dello stesso riguarderà tutti i diritti indispensabili alla corretta esecuzione dell'incarico di distribuzione. Anche in questa seconda tipologia contrattuale, come già evidenziato in precedenza nella descrizione del contratto di produzione e distribuzione, è presente una commissione di distribuzione a favore della società, calcolata in percentuale variabile sui proventi lordi incassati, e il sostenimento, da parte della società, sia delle spese di distribuzione che di un importo prestabilito a titolo di “minimo garantito”. È previsto, inoltre, che il produttore rilasci al distributore una garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria a garanzia del puntuale ed esatto adempimento, da parte del primo, degli obblighi assunti con il contratto per un importo equivalente a quanto sarà erogato da Società_1 durante la produzione del Film. Infine, nella sezione “Recuperi” del contratto, è riportata la specifica previsione in base alla quale la società recupererà, dal 100% dei proventi definitivi riferibili a tutti i territori interessati alla distribuzione e a tutti i canali di distribuzione, le somme sostenute per far fronte alle spese di distribuzione dell'opera cinematografica e l'importo versato a titolo di minimo garantito. Nel caso in cui i suddetti importi non fossero recuperati con le modalità previste nel contratto, gli stessi resteranno a carico della società.
Dall'analisi delle due tipologie contrattuali, emerge che le stesse, pur presentando un contenuto in parte diverso per ciò che concerne la presenza o meno di una coproduzione cinematografica e, quindi, l'intervento della società come produttore in associazione con altri soggetti, sono di fatto identici nella sezione che disciplina la distribuzione dei film. Infatti, in entrambi i casi, è assegnato alla società il mandato di distribuire l'opera cinematografica gestendo tutti i diritti necessari alla corretta esecuzione del mandato, con la previsione di una disciplina del rapporto tra le parti perfettamente corrispondente per quanto concerne, in particolare, la remunerazione del distributore pari ad una percentuale variabile sui ricavi, le garanzie che gli vengono prestate dall'altro contraente a copertura delle somme versate come da cash flow allegato al contratto, il pagamento del minimo garantito e la regolamentazione del recupero degli importi versati, in modo particolare dalla società.
Relativamente agli aspetti salienti dei 4 contratti sopra menzionati, gli stessi sono chiaramente evidenziati nelle pagg.
6-8 dell'avviso di accertamento.
5.2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla società contribuente non è meritevole di accoglimento, in quanto dal tenore dell'appello, l'argomentazione dell'Ufficio è da ritenersi rivolta a sviluppare un ragionamento giuridico (già espresso in sede di controdeduzioni innanzi al primo Giudice) inteso ad escludere la riconducibilità, nella specie, della previsione negoziale in questione nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3, co. 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972.
5.3. Passando al merito, come di recente ribadito dalla Cassazione (ord. n. 18433/2024), qualora, come nella specie, il contratto di distribuzione dell'opera cinematografica preveda anche l'obbligo del distributore di corrispondere al produttore una somma determinata a titolo di “minimo garantito” con la cessione al primo, fino alla concorrenza della somma da lui anticipata a tale titolo, dei futuri proventi, tale cessione assolve la funzione di trasferire sul distributore l'alea dell'insuccesso della commercializzazione del film e, nella ipotesi che questa sia fruttuosa, la funzione di adempimento - nell'ambito di un rapporto di finanziamento e, quindi, di mutuo - dell'obbligo di restituzione della somma anticipata dal distributore al produttore a titolo di “minimo garantito”. Pertanto, detta cessione non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 3, secondo comma, del d.P.
R. 26 ottobre 1972 n. 633 (là ove configura come prestazioni di servizi le “cessioni, concessioni e simili relative a diritti d'autore” se effettuate verso corrispettivo), né dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634
(che disciplina il regime impositivo degli atti sottoposti a condizione sospensiva), ma ricade sotto il disposto dell'art. 2, terzo comma, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale dispone che non sono considerate cessioni di beni quelle che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.
5.4. Tanto premesso, per quanto concerne la natura del “minimo garantito”, nel settore cinematografico, è prassi consolidata l'utilizzo della clausola del “minimo garantito”, sia nei casi di contratti che trasferiscono i diritti di sfruttamento sui film sia nei contratti di distribuzione degli stessi. Nella sostanza, detta clausola si concretizza in una anticipazione di denaro versata dal distributore al produttore o coproduttore, da recuperare a valere sulla quota dei proventi derivanti dallo sfruttamento del film, spettanti allo stesso produttore. Il distributore, quindi, comincerà a girare all'altro contraente la relativa quota di proventi solo dopo aver recuperato l'importo corrisposto a titolo di minimo garantito, fattispecie che ricomprende anche l'ipotesi configurata dalla stessa Società_1 laddove si afferma che “siamo difronte al versamento di una parte del corrispettivo (e non delle spese di produzione), che saranno regolati “a saldo” post-botteghino, previa trattenuta del compenso della distribuzione” (pag. 8 delle controdeduzioni in appello e ribadite nel corso dell'udienza). Le parti, quindi, hanno stipulato accordi rientranti nell'ambito di un mandato alla distribuzione del film, con applicazione della clausola del minimo garantito, ove la società ha il compito di distribuire l'opera cinematografica, esercitando tutti i poteri necessari alla corretta esecuzione del mandato stesso, percependo una commissione per l'attività svolta.
In tale contesto, l'importo versato dalla società a titolo di “minimo garantito” assume natura finanziaria, non potendo essere considerato corrispettivo per l'acquisizione (in proprietà o in concessione) di alcun diritto.
5.5. L'operazione posta in essere dalla società Società_1 mediante la corresponsione, nell'anno 2016, del contributo di “minimo garantito” alle parti contraenti nell'ambito degli accordi esaminati, costituisce, dunque, una cessione di denaro a titolo di finanziamento e, pertanto, la stessa rientra nei casi di operazioni “fuori campo IVA” previsti dall'art. 2 del d.P.R. 633/1972; e ciò, indipendentemente dal momento in cui l'anticipazione/finanziamento venga restituita, e dunque (eventualmente) anche dopo l'avvenuta distribuzione dell'opera filmica. Di conseguenza, l'IVA addebitata nelle relative fatture ricevute e registrate dalla società, quantificata in euro 283.055,00 non è detraibile, in virtù di quanto stabilito dall'art. 19, d.P.R. 633/1972.
5.6. L'accoglimento di detto motivo di appello comporta l'assorbimento dei motivi di ricorso già presentati dalla società contribuente e qui riprodotti in forma di controdeduzioni all'appello presentato dall'Ufficio.
6. In considerazione della complessità del contenzioso sotto il profilo giuridico, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'ufficio. spese compensate
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
IE CO, Relatore
D'URSO MARIA TERESA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2251/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Ricorrente_2 Lazio - Via Marcello Boglione 73-81 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Società_1 Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 901/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36 e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJB060400171_2022 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 441/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle entrate – Direzione regionale Lazio – Ufficio contenzioso e riscossione propone appello avverso la sentenza CGT di Roma n. 901/36/2024, depositata il 22/01/2024 di accoglimento del ricorso presentato dalla Resistente_1 contro l'avviso di accertamento n. CF_1
IVA-ALTRO 2016.
2. L'Ufficio propone il seguente motivo di appello: contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, la clausola del c.d. minimo garantito ricade nell'ambito dell'art. 2, co. 3, lett. a), del d.P.R. 633/72, secondo cui non sono considerate cessioni di beni e, quindi, esulano dall'ambito di applicazione dell'IVA, le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro (Cass.
6.9.96 n. 8142). Infatti, il pagamento anticipato di una parte delle spese di produzione non rientra nell'attività di distribuzione dell'opera e sottende piuttosto una causa di finanziamento dell'attività di produzione e le conferme di questa distinzione si ritrovano appunto nella stessa struttura contrattuale adottata dalle parti. D'altro canto, secondo l'Ufficio, la corresponsione del
“minimo garantito”, non può considerarsi “operazione accessoria” al contratto di distribuzione, costituendo un'obbligazione ulteriore e diversa rispetto a quelle che la società ha assunto proprio in qualità di distributore dell'opera filmica il cui versamento, a titolo di anticipazione della quota parte di spese di produzione di competenza del produttore, è prodromico alla realizzazione del film.
3. La società chiede la conferma della sentenza appellata e, comunque, la preliminare declaratoria di inammissibilità dell'appello nella parte in cui si afferma che la decisione avrebbe affermato che la “cessione al distributore del credito relativo ai futuri incassi non rientra nella previsione di cui all'art. 3, co. 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972”, inferenza, asseritamente, ad uso meramente strumentale dell'Ufficio, non rinvenibile nella sentenza, contraria, comunque, alla specificità dei motivi di appello.
4. In data odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello dell'Agenzia delle entrate è fondato.
5.1. l'avviso di accertamento origina dall'attività istruttoria condotta nei confronti della società Società_1 a seguito della documentazione esibita da quest'ultima in risposta alle richieste formulate dall'Ufficio con l'invito n. I00065/2022, notificato in data 11/11/202, richieste, a loro volta, scaturite dalle criticità riscontrate in relazione al trattamento ai fini IVA del contributo di “minimo garantito”, emerse nel corso dell'attività di verifica compiuta per l'anno di imposta 2017.
In particolare, risulta dagli atti che, a seguito dell'invito n. I00065/2022, la società esibiva i seguenti accordi contrattuali:
1) contratto di distribuzione stipulato in data 22/07/2015 con la società Società_3 Srl, con riferimento al lungometraggio con il titolo “Titolo_1”;
2) contratto di produzione e distribuzione stipulato in data 18/06/2015 con le società Società_4
Srl e Società_5 Srl, con riferimento al lungometraggio con il titolo “Titolo_2
”; 3) contratto di produzione e distribuzione stipulato in data 29/07/2016 con la società Società_6 Srl, con riferimento al lungometraggio con il titolo “Titolo_3”;
4) contratto di produzione e distribuzione stipulato in data 25/11/2015 con la società Società_7
Srl, con riferimento al lungometraggio con il titolo “Titolo_4”.
Questi 4 contratti si riferiscono alla produzione di opere cinematografiche in cui il ruolo della società può essere, a seconda dei casi, quello di coproduttore e/o distributore.
La caratteristica comune a tutti gli accordi è la presenza del cosiddetto “minimo garantito”, che consiste in una anticipazione che la società effettua nei confronti dell'altro contraente a valere sui proventi derivanti dal film una volta distribuito.
I contratti stipulati rientrano in due particolari tipologie: A) “Contratto di produzione e distribuzione”, per quanto concerne i lungometraggi dal titolo “Titolo_2”, “Titolo_3” ed “Titolo_4
”, e B) “Contratto di distribuzione” per il lungometraggio dal titolo “Titolo_1”.
A) Nel primo caso (Contratto di produzione e distribuzione) la società si accorda con uno o più società operanti nel settore cinematografico per produrre in associazione il film indicato nel contratto, partecipando alle spese ed alla ripartizione dei relativi diritti di sfruttamento dell'opera. Negli accordi contrattuali esaminati, in particolare, la società ha il compito di curare gli aspetti connessi allo sfruttamento dei diritti economici ed alla distribuzione del film, mentre l'altro contraente si occupa, in concreto, della produzione esecutiva dell'opera. Negli stessi accordi è previsto un importo massimo preventivato, concernente le spese di produzione del film, che comprende il compenso per il soggetto che cura la fase esecutiva della stessa, in base al quale viene stabilito il contributo di cui ciascuna parte deve farsi carico e le modalità di corresponsione dello stesso. In tale contesto, è previsto che il produttore esecutivo debba rilasciare alla società una fideiussione assicurativa a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi assunti dall'altra parte contraente per un importo equivalente a quanto sarà erogato dalla società. È inoltre presente una specifica sezione relativa alla distribuzione del film, in cui si prevede che la società curerà a nome proprio, ma nell'interesse comune dei contraenti, la distribuzione del film con il pieno controllo della suddetta attività
e il sostenimento delle spese di distribuzione, nonché la gestione di tutti i diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dello stesso. Per tale attività è previsto un compenso (commissioni di distribuzione), determinato in percentuale sui proventi lordi incassati, variabile in virtù dei diversi canali di distribuzione utilizzati. La società, in qualità di distributore, in aggiunta al contributo da versare come coproduttore, deve versare all'altro contraente un importo definito “minimo garantito”, di ammontare determinato in contratto, che, come esplicitamente disciplinato nell'accordo, andrà a coprire la quota di contributo a carico dell'altro coproduttore.
In particolare, è previsto che la società “nella sua qualità di distributore, recupererà prioritariamente il Minimo
Garantito dal 100% dei Ricavi Lordi Definiti”.
È prevista, infine, un'ulteriore sezione relativa ai “Recuperi”, in cui sono stabilite le modalità mediante le quali i soggetti contraenti procederanno a recuperare le somme versate a vario titolo. In tale sezione viene stabilito che la società recupererà le somme versate in qualità di distributore dal 100% dei ricavi lordi, trattenendo le commissioni di distribuzione, le spese di distribuzione e il 100% del minimo garantito.
B) Per quanto concerne il lungometraggio dal titolo “Titolo_1”, la società ha stipulato un “Contratto di
Distribuzione” in base al quale l'opera verrà distribuita in virtù di un mandato esclusivo e irrevocabile, concernente un territorio ben definito. La durata di tale mandato sarà pari al periodo di protezione legale del film in ciascun Paese interessato e il contenuto dello stesso riguarderà tutti i diritti indispensabili alla corretta esecuzione dell'incarico di distribuzione. Anche in questa seconda tipologia contrattuale, come già evidenziato in precedenza nella descrizione del contratto di produzione e distribuzione, è presente una commissione di distribuzione a favore della società, calcolata in percentuale variabile sui proventi lordi incassati, e il sostenimento, da parte della società, sia delle spese di distribuzione che di un importo prestabilito a titolo di “minimo garantito”. È previsto, inoltre, che il produttore rilasci al distributore una garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria a garanzia del puntuale ed esatto adempimento, da parte del primo, degli obblighi assunti con il contratto per un importo equivalente a quanto sarà erogato da Società_1 durante la produzione del Film. Infine, nella sezione “Recuperi” del contratto, è riportata la specifica previsione in base alla quale la società recupererà, dal 100% dei proventi definitivi riferibili a tutti i territori interessati alla distribuzione e a tutti i canali di distribuzione, le somme sostenute per far fronte alle spese di distribuzione dell'opera cinematografica e l'importo versato a titolo di minimo garantito. Nel caso in cui i suddetti importi non fossero recuperati con le modalità previste nel contratto, gli stessi resteranno a carico della società.
Dall'analisi delle due tipologie contrattuali, emerge che le stesse, pur presentando un contenuto in parte diverso per ciò che concerne la presenza o meno di una coproduzione cinematografica e, quindi, l'intervento della società come produttore in associazione con altri soggetti, sono di fatto identici nella sezione che disciplina la distribuzione dei film. Infatti, in entrambi i casi, è assegnato alla società il mandato di distribuire l'opera cinematografica gestendo tutti i diritti necessari alla corretta esecuzione del mandato, con la previsione di una disciplina del rapporto tra le parti perfettamente corrispondente per quanto concerne, in particolare, la remunerazione del distributore pari ad una percentuale variabile sui ricavi, le garanzie che gli vengono prestate dall'altro contraente a copertura delle somme versate come da cash flow allegato al contratto, il pagamento del minimo garantito e la regolamentazione del recupero degli importi versati, in modo particolare dalla società.
Relativamente agli aspetti salienti dei 4 contratti sopra menzionati, gli stessi sono chiaramente evidenziati nelle pagg.
6-8 dell'avviso di accertamento.
5.2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla società contribuente non è meritevole di accoglimento, in quanto dal tenore dell'appello, l'argomentazione dell'Ufficio è da ritenersi rivolta a sviluppare un ragionamento giuridico (già espresso in sede di controdeduzioni innanzi al primo Giudice) inteso ad escludere la riconducibilità, nella specie, della previsione negoziale in questione nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3, co. 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972.
5.3. Passando al merito, come di recente ribadito dalla Cassazione (ord. n. 18433/2024), qualora, come nella specie, il contratto di distribuzione dell'opera cinematografica preveda anche l'obbligo del distributore di corrispondere al produttore una somma determinata a titolo di “minimo garantito” con la cessione al primo, fino alla concorrenza della somma da lui anticipata a tale titolo, dei futuri proventi, tale cessione assolve la funzione di trasferire sul distributore l'alea dell'insuccesso della commercializzazione del film e, nella ipotesi che questa sia fruttuosa, la funzione di adempimento - nell'ambito di un rapporto di finanziamento e, quindi, di mutuo - dell'obbligo di restituzione della somma anticipata dal distributore al produttore a titolo di “minimo garantito”. Pertanto, detta cessione non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 3, secondo comma, del d.P.
R. 26 ottobre 1972 n. 633 (là ove configura come prestazioni di servizi le “cessioni, concessioni e simili relative a diritti d'autore” se effettuate verso corrispettivo), né dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634
(che disciplina il regime impositivo degli atti sottoposti a condizione sospensiva), ma ricade sotto il disposto dell'art. 2, terzo comma, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale dispone che non sono considerate cessioni di beni quelle che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.
5.4. Tanto premesso, per quanto concerne la natura del “minimo garantito”, nel settore cinematografico, è prassi consolidata l'utilizzo della clausola del “minimo garantito”, sia nei casi di contratti che trasferiscono i diritti di sfruttamento sui film sia nei contratti di distribuzione degli stessi. Nella sostanza, detta clausola si concretizza in una anticipazione di denaro versata dal distributore al produttore o coproduttore, da recuperare a valere sulla quota dei proventi derivanti dallo sfruttamento del film, spettanti allo stesso produttore. Il distributore, quindi, comincerà a girare all'altro contraente la relativa quota di proventi solo dopo aver recuperato l'importo corrisposto a titolo di minimo garantito, fattispecie che ricomprende anche l'ipotesi configurata dalla stessa Società_1 laddove si afferma che “siamo difronte al versamento di una parte del corrispettivo (e non delle spese di produzione), che saranno regolati “a saldo” post-botteghino, previa trattenuta del compenso della distribuzione” (pag. 8 delle controdeduzioni in appello e ribadite nel corso dell'udienza). Le parti, quindi, hanno stipulato accordi rientranti nell'ambito di un mandato alla distribuzione del film, con applicazione della clausola del minimo garantito, ove la società ha il compito di distribuire l'opera cinematografica, esercitando tutti i poteri necessari alla corretta esecuzione del mandato stesso, percependo una commissione per l'attività svolta.
In tale contesto, l'importo versato dalla società a titolo di “minimo garantito” assume natura finanziaria, non potendo essere considerato corrispettivo per l'acquisizione (in proprietà o in concessione) di alcun diritto.
5.5. L'operazione posta in essere dalla società Società_1 mediante la corresponsione, nell'anno 2016, del contributo di “minimo garantito” alle parti contraenti nell'ambito degli accordi esaminati, costituisce, dunque, una cessione di denaro a titolo di finanziamento e, pertanto, la stessa rientra nei casi di operazioni “fuori campo IVA” previsti dall'art. 2 del d.P.R. 633/1972; e ciò, indipendentemente dal momento in cui l'anticipazione/finanziamento venga restituita, e dunque (eventualmente) anche dopo l'avvenuta distribuzione dell'opera filmica. Di conseguenza, l'IVA addebitata nelle relative fatture ricevute e registrate dalla società, quantificata in euro 283.055,00 non è detraibile, in virtù di quanto stabilito dall'art. 19, d.P.R. 633/1972.
5.6. L'accoglimento di detto motivo di appello comporta l'assorbimento dei motivi di ricorso già presentati dalla società contribuente e qui riprodotti in forma di controdeduzioni all'appello presentato dall'Ufficio.
6. In considerazione della complessità del contenzioso sotto il profilo giuridico, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'ufficio. spese compensate