Ordinanza cautelare 24 settembre 2025
Ordinanza cautelare 10 dicembre 2025
Sentenza breve 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 05/03/2026, n. 4154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4154 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04154/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09686/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9686 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Md Jony Mridha, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Pezzilli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dell'Unità 13;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto emesso dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione in data 20 giugno 2025 e notificato il 26 giugno 2025, con il quale è stato revocato il nulla osta e rigettata la domanda di autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 286/98 ss. mm. ii. e del DPR 394/99,
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 15 novembre 2025:
del provvedimento di revoca del nulla osta emesso dalla Prefettura di Roma - Sportello Unico per l’Immigrazione in data 18 settembre 2025,
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 la dott.ssa LV SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto il ricorso introduttivo del giudizio, con cui il ricorrente ha impugnato, previa sospensione in via cautelare, il provvedimento di revoca del nulla osta emesso in data 20 giugno 2025 dalla Prefettura di Roma - Sportello Unico per l’Immigrazione, motivato in ragione della mancata allegazione dell’asseverazione necessaria ai fini della dimostrazione del requisito economico ex. art.24 bis T.U. Immigrazione, richiesta dall’art.22, comma 5-quater, T.U.I., e della mancata presentazione della certificazione di idoneità alloggiativa o la sua richiesta ex art. 22, comma 2, T.U.I.;
Vista la memoria depositata in data 19 settembre 2025, con la quale l’Amministrazione resistente ha comunicato di aver annullato il provvedimento di revoca oggetto del ricorso introduttivo per tener conto della documentazione trasmessa da parte ricorrente, e di aver adottato un nuovo provvedimento di revoca del nulla osta e di rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato, datato 18 settembre 2025 e motivato in ragione della inidoneità dell’asseverazione integrata depositata dal ricorrente e della insufficiente della documentazione relativa all’idoneità alloggiativa, formalizzata sul portale RIA, ma non presentata presso l’Ufficio tecnico del Comune;
Vista l’ordinanza n. 5104 del 24 settembre 2025, con la quale, tenuto conto dell’intervenuta adozione in data 18 settembre 2025 del citato provvedimento di revoca del nulla osta e di rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato, è stata dichiarata l’improcedibilità dell’istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse;
Visto il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 15 novembre 2025, con il quale parte ricorrente ha impugnato detto secondo provvedimento di revoca, chiedendone la sospensione in via interinale, deducendo l’idoneità della documentazione economica depositata e allegando copia del certificato di idoneità alloggiativa presentata al Comune di Ciampino in data 8 settembre 2025;
Vista l’ordinanza n. 6991/2025 del 10 dicembre 2025, con la quale la richiesta di misure cautelari avanzata da parte ricorrente è stata accolta ai fini del riesame dell’istanza da parte dell’Amministrazione resistente, con riferimento all’asseverazione e all’identità del soggetto a beneficio del quale è stato richiesto il certificato di idoneità alloggiativa;
Vista la memoria depositata in data 27 febbraio 2026, con la quale il ricorrente ha comunicato che lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma, alla luce delle integrazioni da ultimo svolte, ha disposto l’annullamento in autotutela del decreto di revoca del 18 settembre 2025 ed il ripristino della pratica di causa (circostanza confermata dalla stessa Amministrazione con memoria depositata lo stesso 27 febbraio 2026) e che, pertanto, è venuto meno l’interesse alla prosecuzione del presente giudizio;
Considerato che alla camera di consiglio del 3 marzo 2026, previo avviso alle parti della possibile sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse e della possibile definizione del giudizio in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto in data 18 settembre 2025 l’Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento che, sulla base di una rinnovata istruttoria e con il corredo di una motivazione più ampia e articolata, conferma la revoca del nulla osta e si sostituisce al provvedimento originariamente gravato;
- anche il ricorso per motivi aggiunti debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, ad esito del riesame di cui all’ordinanza n. 6991/2025, come confermato dallo stesso ricorrente con la memoria depositata in data 27 febbraio 2026, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma ha annullato in autotutela anche il decreto di revoca del 18 settembre 2025, ripristinando la pratica di causa, tale da fare venir meno l’interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio, come dallo stesso dichiarato;
- le spese di lite possano essere compensate, in ragione dell’andamento processuale della vicenda,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
NI DO, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
LV SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV SI | NI DO |
IL SEGRETARIO