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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 9394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9394 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. ER UN ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 11546 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nell'udienza del 05.05.2025 e vertente
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato P. P. Cannatelli
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
CP_2
rappresentate e difese dall'avvocato A. M. Romagnino
APPELLATE
OGGETTO: risarcimento danno da sinistro stradale. CONCLUSIONI. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, mediante trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio le odierne appellate Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Roma spiegando, in relazione al sinistro verificatosi il 23.01.2019 in agro del comune di Roma, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria ed avversa
eccezione: i) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della signora cui alla premessa che precede;
ii) per l'effetto condannare, la convenuta, , a risarcire la somma complessiva pari ad € CP_1
15.491,26, a favore dell'attrice, somma, comprensiva del danno biologico, morale, patrimoniale e delle
spese mediche sostenute e documentate, ovvero nell'importo ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi sino al soddisfo;
iii) Il tutto con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio e
spese generali più CPA ed IVA, come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.”
La società si costituiva in giudizio opponendosi all'avversa domanda e chiedendone il CP_1
rigetto.
, ritualmente evocata, non si costituiva e veniva, pertanto, dichiarata contumace. CP_2
Espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa passava in decisione;
con sentenza n. 13591 del
2022 il Giudice di Pace rigettava la domanda e condannava l'attrice a rifondere alla le spese di CP_1
lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello contestandone la motivazione per errata Parte_1
interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già
spiegate in primo grado.
Si sono costituite e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 CP_2
sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite anche del secondo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione. °°°°°
Ritiene il giudicante che l'appello sia infondato e debba essere, di conseguenza, rigettato.
Ed invero, parte appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe interpretato e valutato in modo errato le risultanze processuali;
in particolare, avrebbe pienamente condiviso, senza fornire alcuno spunto sul criterio logico ed interpretativo adottato, le deduzioni riportate nel rapporto redatto dalla Polizia Locale di
Roma Capitale.
Orbene, il Giudice di Pace ha correttamente posto a fondamento della sua decisione dati oggettivi emersi nel corso dell'istruttoria, dando scarsa rilevanza a quanto dichiarato in altro giudizio della teste sig.ra Tes_1
, terza trasportata e cugina della appellante, la cui deposizione è, comunque, inutilizzabile essendo
[...]
incapace a deporre, avendo riportato danni nel sinistro per cui è causa, anche se è ha dichiarato di essere stata risarcita.
Peraltro, trattasi di teste scarsamente attendibile, sia in considerazione del legame dio parentela tra part e teste, sia perché non è plausibile che la teste, dopo aver descritto dettagliatamente il sinistro, non ricordi se all'incrocio con via Duilio vi fosse o meno un semaforo, sia in quanto, se veramente la vettura condotta dalla appellante aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra per immettersi in via Duilio, i danni avrebbero interessato il lato anteriore destro di detta vettura e non, come in realtà accaduto, la parte anteriore destra.
Nella motivazione, invece, della sentenza impugnata viene in primo luogo evidenziato che la sig.ra proveniva da via degli Scipioni e giungeva all'incrocio con via Duilio con il segnale di Stop posto Pt_1
nel suo senso di marcia e, quindi, con l'obbligo per lei di fermarsi al fine di non incorrere nella violazione dell'art. 145, 5° comma, del Codice della Strada, sottolineandosi giustamente che l'incrocio si presentava con visibilità sufficiente, in condizioni di traffico normale e segnaletica verticale ed orizzontale visibile.
Quindi, l'odierna appellante ha posto in essere una condotta di guida in violazione di una specifica norma di legge impegnando l'incrocio senza dare la precedenza alla autovettura condotta dalla sig.ra che CP_2
procedeva regolarmente su via Duilio e causando, con tale condotta, l'urto tra i due veicoli. Il Giudice di prime cure ha, poi, con condivisibile argomentazione, smentito la tesi della sig.ra Pt_1
secondo cui essa avrebbe acquisito una precedenza di fatto avendo già impegnato l'incrocio, valorizzando la circostanza che il suo veicolo aveva subito danni al paraurti anteriore destro ed al gruppo ottico anteriore destro, traendone la logica conseguenza che l'appellante non aveva già impegnato l'incrocio, ma stava soltanto iniziando una manovra di immissione nel crocevia.
Alla luce di tali considerazioni ritiene conclusione il Tribunale che l'appello debba essere rigettato,
dovendosi ascrivere la responsabilità del sinistro esclusivamente alla condotta della sig.ra Pt_1
Le spese di lite del presente di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.
M. n. 147 del 2022.
Infine, alla soccombenza segue la declaratoria ex art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello averso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n.
13591 del 2022, così provvede:
a)- rigetta l'appello;
b)- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida Parte_1
in € 2.530,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
c)- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma
17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
23/06/2025
Il Giudice
ER UN