Articolo 76 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 75Articolo 77
Versione
15 marzo 1968
Art. 76.
I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1968, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.
Entrata in vigore il 15 marzo 1968