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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/12/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4547/2024 R.G. sul ricorso depositato il 23/09/2024 proposto da (difesa dall'Avv. Vittorio Milardi) Parte_1 nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo ), viste le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente,
così definitivamente provvedendo :
“ Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. accertare, dichiarare e statuire l'infondatezza, l'illegittimità irregolarità e nullità dell'avviso di addebito n.39420240001154005000 del 24.7.2024, notificato via pec in data 16.8.2024 nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compreso, il verbale di accertamento per obbligazione contributiva N. RC00000/2024-64/68 del 19.2.2024 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria;
2. per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di effetti l'avviso di addebito n.39420240001154005000 del 24.7.2024, notificato via pec in data 16.8.2024 nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compreso, il verbale di accertamento per
1 obbligazione contributiva N. RC00000/2024-64/68 del 19.2.2024 dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Reggio Calabria.
Parte ricorrente deduceva che : CP_
l' mercè all'avviso di addebito n.39420240001154005000 del 24.7.2024, notificato via pec in data 16.8.2024 comunicava alla ricorrente l'iscrizione a ruolo del debito di € 13.039,29;
Che, a fronte di tale avviso di addebito, lo stesso Istituto, genericamente indicando nel dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti una presunta inadempienza di 8051-8055-8092 per i periodi compresi tra il 2/2019 e l'8/2021, evidenziava altresì altrettanto genericamente segnalazione da CP_ altri enti e diffida prot. CMBD1.16/04/2024.32933385 il 26.4.2024. Parte_2
****
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda. Evidenziava in fatto che : CP_1
CP_ la ditta con Cod., Fisc. , identificata con matricola Parte_1 P.IVA_1
n.6706116933 ricorre avverso l'Avviso di addebito nr. 39420240001154005000 del
24.7.2024, conseguente all'esecuzione, da parte dell'Istituto, del verbale di accertamento effettuato dalla DTL di Reggio Calabria n. RC00000/2024-65/68 del 19/02/2024, notificato all'impresa in data 06.03.2024; tale avviso di addebito è conseguente alla inadempienza n. 3049, creatasi in seguito alla notifica della diffida da adempiere fondata sul citato accertamento ispettivo e per i periodi in esso indicati, diffida generata da procedura e notificata il 26/04/2024 con
PEC al protocollo . ; Gli ispettori dell'area metropolitana di CP_1 CodiceFiscale_1
Reggio Calabria hanno effettuato un accertamento ispettivo nei confronti della società con Parte_1 riferimento al periodo dal 14 gennaio 2019 al 25 agosto 2021 ed in relazione alla posizione del lavoratore , che rivestiva la qualifica di riparatore di impianti telefonici. Persona_1
Gli ispettori hanno accertato che sul Libro Unico del Lavoro sono annotate una serie di assenze riportate per aspettativa non retribuita del signor , a partire dal Febbraio 2019; il Per_1 lavoratore, però, aveva dichiarato di non aver mai presentato all'azienda alcun tipo di istanza per aspettativa non retribuita e di aver sempre lavorato per tutti i giorni della settimana, senza assentarsi mai;
né tantomeno, come dichiarato lo stesso amministratore dell'azienda, sono state riscontrate agli atti richieste di aspettative da parte del . ; il Per_1 contratto metalmeccanica - industria impone al lavoratore, per poter fruire dell'aspettativa non retribuita, una richiesta scritta effettuata almeno 30 giorni prima per i congedi durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per quelli con durata superiore.
2 nessuna prassi di richieste verbali ed estemporanee è emersa dagli accertamenti, né sarebbe comunque ammissibile;
l'Ispettorato di Area metropolitana ha inoltre accertato che il datore di lavoro non ha corrisposto gli adeguamenti contrattuali previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria per il periodo da Febbraio 2019 a luglio 2021.
****
Rimessa la causa in decisione, il ricorso non è accolto. CP_ La causa concerne la contestazione ad un avviso di addebito emesso dall' per contribuzione lavoro dipendente .
In esso si legge che fa riferimento alla contribuzione per lavoratori dipendenti periodo 02/2019 –
8/2021 Dm 10 V . CP_
E'specificato il riferimento alla diffida notificata il 26.4.2024. CP_ L' comunque in giudizio ha precisato che riguardava la posizione contributiva del lavorator
. Per_1
MOTIVI FORMALI E DI REGOLARITA' PROCEDURALE
I motivi formali e procedurali sollevati dalla parte ricorrente in relazione alla impossibilità di comprendere le ragioni della pretesa contributiva e la tardività oltre i 90 giorni , sono vizi , in disparte la loro fondatezza , tardivi perché dovevano essere fatti valere nei 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito ai sensi dell'art 617 cpc .
In tema già < va osservato che contrariamente all'assunto della ricorrente secondo cui la proposizione, con unico atto, di opposizione a cartella per crediti contributivi fondata sia su ragioni formali che di merito imponga l'unificazione del termine di 40 gg. previsto dall'art. 24 d.
Igs. n. 46 del 1999, questa Corte di Cassazione ha ritenuto, ormai con orientamento consolidato, che il debitore ben può proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo gli art. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18 novembre 2004 ed in senso conforme Cass. 8 luglio 2008, n. 18691 secondo cui: "Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a 2 R.g. n. 13339/2013 ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999,
l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione"); è naturalmente ben possibile che con un unico atto vengano esperite entrambe le azioni a condizione che l'opposizione agli atti esecutivi risulti proposta nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella, escludendo la stessa possibilità di ricorsi separati un vulnus per l'attività difensiva in ragione del maggior termine di quaranta giorni previsto per opposizione all'esecuzione che risulterebbe sacrificato
3 dalla scelta - non obbligata - dell'opposizione unitaria ( Cass. 24 ottobre 2008, n. 25757; Cass. 28 novembre 2003, n. 18207); in conseguenza, qualora l'unico atto di opposizione risulti essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 ma oltre quello di venti di cui all'art. 617 cod. proc. civ., non possono essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione (Cass. n.
15116 del 2015);;> così Cass n. 184/19.
La tardività pertanto rende i motivi formali inammissibili e non accoglibili.
Quanto poi al motivo del conflitto di giudicati espresso nel ricorso secondo quanto segue <
Premettendo che l'avviso di addebito ha come fondamentale presupposto l'accertamento compiuto dall'Ispettorato del Lavoro che, come tale, costituisce altresì il presupposto affinchè quest'ultimo possa emettere l'ordinanza ingiunzione, e premettendo, altresì, che l'atto di accertamento non è un atto autonomamente impugnabile, la possibilità che, nella comunanza dei fatti, si possa così giungere all'esistenza di giudicati contrastanti, preclude all' di poter CP_1 emettere un valido avviso di addebito fintanto che la questione dei fatti prodromici possa risultare ed essere sub judice. > non si comprende la giustificazione normativa di siffatto argomentare .
Il conflitto di giudicati nasce dalla pendenza e definizione sulla stessa fattispecie di una pluralità di giudizi ma nel caso di specie non è dato rilevare una pendenza di più processi sullo stesso oggetto per cui non ricorre alcun conflitto di giudicati.
MERITO
Passando ad esaminare il merito , parte ricorrente contesta la fondatezza della pretesa azionata con l'avviso di addebito per quanto riportato in ricorso e qui espressamente richiamato.
CP_ Orbene dalla diffida richiamata dall'avviso di addebito si evince che intende recuperare la contribuzione per la posizione del lavoratore identificato con codice fiscale e che appare fare riferimento al sig . Per_1
CP_ Ciò è confermato anche dall' .
Il verbale di accertamento del 19.2.2024 recupera per il detto lavoratore contribuzione in relazione al periodo da febbraio 2019 ad agosto 2021 e gli ispettori motivano le somme dovute dalla società come periodi di aspettativa non retribuita non veritiera, tredicesima e mancati adeguamenti contrattuali . Gli ispettori del lavoro hanno accertato, invece , che il lavoratore non si è assentato e mancava la richiesta per iscritto come doveva essere fatto secondo il contratto collettivo .
Inoltre mancavano gli adeguamenti contrattuali previsti dal NL .
4 Orbene a fronte di ciò parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare - stante il fatto che una situazione di aspettativa è una eccezione alla normalità del rapporto di lavoro subordinato che è costituita dalla presenza in servizio del lavoratore , dalla prestazione delle proprie energie e dall'obbligo retributivo e contributivo a carico del datore - il fatto della assenza dal lavoro per regolare aspettativa non retributiva tale che la esonerasse dalla imposizione contributiva.
Parte ricorrente chiede di provare , a mezzo testimoni, il fatto che avesse concordato con il lavoratore una assenza di almeno cinque giorni mensili in aspettativa non retribuita . Per_1
Tuttavia in violazione della contrattazione collettiva non fornisce alcuna richiesta o accordo scritto con il lavoratore circa l' aspettativa non retributiva . Per_1
Peraltro lo stesso amministratore sig. in sede ispettiva ha dichiarato che nessuna formale CP_2 richiesta del lavoratore vi era stata né ha riferito di accordi di assenza di almeno cinque giorni. CP_ L' deposita pure le dichiarazioni del lavoratore
Gli Ispettori riportano che il lavoratore ha dichiarato di non aver mai richiesto l'aspettativa .
E' allora evidente che non solo deve fare fede fino a prova contraria quanto accertato dagli ispettori ma la non ottemperanza al dettato contrattuale collettivo ( non contestato peraltro dalla società ) - di formalizzazione della richiesta di aspettativa – è già sufficiente ad escludere la rilevanza della prova testimoniale richiesta dalla società che pertanto non è ammessa .
Anche di recente si è affermato che <
6.la sentenza della Corte di Genova è conforme alla giurisprudenza in materia di questa Corte, del resto espressamente richiamata in motivazione, secondo la quale risulta precluso al datore di lavoro di collocare unilateralmente il dipendente in aspettativa non retribuita, essendo ciò in contrasto sia col principio della immodificabilità unilaterale delle condizioni del contratto di lavoro, con sospensione da parte del datore di lavoro dell'obbligazione retributiva, sia con la norma contrattuale collettiva che espressamente prevede che l'aspettativa non retribuita può essere concessa solo su richiesta del lavoratore interessato
(Cass. n. 9346/2011)> cosi Cass 19405/2025
Analogamente per gli adeguamenti contrattuali era la società a dover dimostrare la erogazione delle somme previste dal NL e in conformità ad esso nonché il pagamento delle voci contestate dal verbale ispettivo nonché il puntuale pagamento della giusta contribuzione sull'imponibile accertato
Su tali circostanza invece la società nulla produce né chiede di provare il versamento delle somme contributive .
In ordine infine al quantum della pretesa azionata , contestato dalla società , va rilevato come i motivi di opposizione sono del tutto privi di efficacia al fine di inficiare i conteggi specifici portati CP_ dall' per la genericità .
5 CP_ L ha pure motivato e prodotto le aliquote contributive e lo specifico elenco delle somme accertate mese per mese .
La società nessun conteggio contrario specifico offre al dibattito processuale per evidenziare in CP_ quale parte i calcoli offerti dall' siano erronei e non corrispondenti alla normativa di legge e contrattuale collettiva.
L'assenza di una circostanziata e specifica contestazione contabile rende anche in tale parte la domanda priva di fondamento.
Ne discende , in conclusione , il mancato accoglimento della opposizione .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa( previdenza ) nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali ( le prime due fasi ).
Reggio Calabria 3.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4547/2024 R.G. sul ricorso depositato il 23/09/2024 proposto da (difesa dall'Avv. Vittorio Milardi) Parte_1 nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo ), viste le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente,
così definitivamente provvedendo :
“ Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. accertare, dichiarare e statuire l'infondatezza, l'illegittimità irregolarità e nullità dell'avviso di addebito n.39420240001154005000 del 24.7.2024, notificato via pec in data 16.8.2024 nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compreso, il verbale di accertamento per obbligazione contributiva N. RC00000/2024-64/68 del 19.2.2024 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria;
2. per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di effetti l'avviso di addebito n.39420240001154005000 del 24.7.2024, notificato via pec in data 16.8.2024 nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compreso, il verbale di accertamento per
1 obbligazione contributiva N. RC00000/2024-64/68 del 19.2.2024 dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Reggio Calabria.
Parte ricorrente deduceva che : CP_
l' mercè all'avviso di addebito n.39420240001154005000 del 24.7.2024, notificato via pec in data 16.8.2024 comunicava alla ricorrente l'iscrizione a ruolo del debito di € 13.039,29;
Che, a fronte di tale avviso di addebito, lo stesso Istituto, genericamente indicando nel dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti una presunta inadempienza di 8051-8055-8092 per i periodi compresi tra il 2/2019 e l'8/2021, evidenziava altresì altrettanto genericamente segnalazione da CP_ altri enti e diffida prot. CMBD1.16/04/2024.32933385 il 26.4.2024. Parte_2
****
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda. Evidenziava in fatto che : CP_1
CP_ la ditta con Cod., Fisc. , identificata con matricola Parte_1 P.IVA_1
n.6706116933 ricorre avverso l'Avviso di addebito nr. 39420240001154005000 del
24.7.2024, conseguente all'esecuzione, da parte dell'Istituto, del verbale di accertamento effettuato dalla DTL di Reggio Calabria n. RC00000/2024-65/68 del 19/02/2024, notificato all'impresa in data 06.03.2024; tale avviso di addebito è conseguente alla inadempienza n. 3049, creatasi in seguito alla notifica della diffida da adempiere fondata sul citato accertamento ispettivo e per i periodi in esso indicati, diffida generata da procedura e notificata il 26/04/2024 con
PEC al protocollo . ; Gli ispettori dell'area metropolitana di CP_1 CodiceFiscale_1
Reggio Calabria hanno effettuato un accertamento ispettivo nei confronti della società con Parte_1 riferimento al periodo dal 14 gennaio 2019 al 25 agosto 2021 ed in relazione alla posizione del lavoratore , che rivestiva la qualifica di riparatore di impianti telefonici. Persona_1
Gli ispettori hanno accertato che sul Libro Unico del Lavoro sono annotate una serie di assenze riportate per aspettativa non retribuita del signor , a partire dal Febbraio 2019; il Per_1 lavoratore, però, aveva dichiarato di non aver mai presentato all'azienda alcun tipo di istanza per aspettativa non retribuita e di aver sempre lavorato per tutti i giorni della settimana, senza assentarsi mai;
né tantomeno, come dichiarato lo stesso amministratore dell'azienda, sono state riscontrate agli atti richieste di aspettative da parte del . ; il Per_1 contratto metalmeccanica - industria impone al lavoratore, per poter fruire dell'aspettativa non retribuita, una richiesta scritta effettuata almeno 30 giorni prima per i congedi durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per quelli con durata superiore.
2 nessuna prassi di richieste verbali ed estemporanee è emersa dagli accertamenti, né sarebbe comunque ammissibile;
l'Ispettorato di Area metropolitana ha inoltre accertato che il datore di lavoro non ha corrisposto gli adeguamenti contrattuali previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria per il periodo da Febbraio 2019 a luglio 2021.
****
Rimessa la causa in decisione, il ricorso non è accolto. CP_ La causa concerne la contestazione ad un avviso di addebito emesso dall' per contribuzione lavoro dipendente .
In esso si legge che fa riferimento alla contribuzione per lavoratori dipendenti periodo 02/2019 –
8/2021 Dm 10 V . CP_
E'specificato il riferimento alla diffida notificata il 26.4.2024. CP_ L' comunque in giudizio ha precisato che riguardava la posizione contributiva del lavorator
. Per_1
MOTIVI FORMALI E DI REGOLARITA' PROCEDURALE
I motivi formali e procedurali sollevati dalla parte ricorrente in relazione alla impossibilità di comprendere le ragioni della pretesa contributiva e la tardività oltre i 90 giorni , sono vizi , in disparte la loro fondatezza , tardivi perché dovevano essere fatti valere nei 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito ai sensi dell'art 617 cpc .
In tema già < va osservato che contrariamente all'assunto della ricorrente secondo cui la proposizione, con unico atto, di opposizione a cartella per crediti contributivi fondata sia su ragioni formali che di merito imponga l'unificazione del termine di 40 gg. previsto dall'art. 24 d.
Igs. n. 46 del 1999, questa Corte di Cassazione ha ritenuto, ormai con orientamento consolidato, che il debitore ben può proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo gli art. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18 novembre 2004 ed in senso conforme Cass. 8 luglio 2008, n. 18691 secondo cui: "Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a 2 R.g. n. 13339/2013 ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999,
l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione"); è naturalmente ben possibile che con un unico atto vengano esperite entrambe le azioni a condizione che l'opposizione agli atti esecutivi risulti proposta nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella, escludendo la stessa possibilità di ricorsi separati un vulnus per l'attività difensiva in ragione del maggior termine di quaranta giorni previsto per opposizione all'esecuzione che risulterebbe sacrificato
3 dalla scelta - non obbligata - dell'opposizione unitaria ( Cass. 24 ottobre 2008, n. 25757; Cass. 28 novembre 2003, n. 18207); in conseguenza, qualora l'unico atto di opposizione risulti essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 ma oltre quello di venti di cui all'art. 617 cod. proc. civ., non possono essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione (Cass. n.
15116 del 2015);;> così Cass n. 184/19.
La tardività pertanto rende i motivi formali inammissibili e non accoglibili.
Quanto poi al motivo del conflitto di giudicati espresso nel ricorso secondo quanto segue <
Premettendo che l'avviso di addebito ha come fondamentale presupposto l'accertamento compiuto dall'Ispettorato del Lavoro che, come tale, costituisce altresì il presupposto affinchè quest'ultimo possa emettere l'ordinanza ingiunzione, e premettendo, altresì, che l'atto di accertamento non è un atto autonomamente impugnabile, la possibilità che, nella comunanza dei fatti, si possa così giungere all'esistenza di giudicati contrastanti, preclude all' di poter CP_1 emettere un valido avviso di addebito fintanto che la questione dei fatti prodromici possa risultare ed essere sub judice. > non si comprende la giustificazione normativa di siffatto argomentare .
Il conflitto di giudicati nasce dalla pendenza e definizione sulla stessa fattispecie di una pluralità di giudizi ma nel caso di specie non è dato rilevare una pendenza di più processi sullo stesso oggetto per cui non ricorre alcun conflitto di giudicati.
MERITO
Passando ad esaminare il merito , parte ricorrente contesta la fondatezza della pretesa azionata con l'avviso di addebito per quanto riportato in ricorso e qui espressamente richiamato.
CP_ Orbene dalla diffida richiamata dall'avviso di addebito si evince che intende recuperare la contribuzione per la posizione del lavoratore identificato con codice fiscale e che appare fare riferimento al sig . Per_1
CP_ Ciò è confermato anche dall' .
Il verbale di accertamento del 19.2.2024 recupera per il detto lavoratore contribuzione in relazione al periodo da febbraio 2019 ad agosto 2021 e gli ispettori motivano le somme dovute dalla società come periodi di aspettativa non retribuita non veritiera, tredicesima e mancati adeguamenti contrattuali . Gli ispettori del lavoro hanno accertato, invece , che il lavoratore non si è assentato e mancava la richiesta per iscritto come doveva essere fatto secondo il contratto collettivo .
Inoltre mancavano gli adeguamenti contrattuali previsti dal NL .
4 Orbene a fronte di ciò parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare - stante il fatto che una situazione di aspettativa è una eccezione alla normalità del rapporto di lavoro subordinato che è costituita dalla presenza in servizio del lavoratore , dalla prestazione delle proprie energie e dall'obbligo retributivo e contributivo a carico del datore - il fatto della assenza dal lavoro per regolare aspettativa non retributiva tale che la esonerasse dalla imposizione contributiva.
Parte ricorrente chiede di provare , a mezzo testimoni, il fatto che avesse concordato con il lavoratore una assenza di almeno cinque giorni mensili in aspettativa non retribuita . Per_1
Tuttavia in violazione della contrattazione collettiva non fornisce alcuna richiesta o accordo scritto con il lavoratore circa l' aspettativa non retributiva . Per_1
Peraltro lo stesso amministratore sig. in sede ispettiva ha dichiarato che nessuna formale CP_2 richiesta del lavoratore vi era stata né ha riferito di accordi di assenza di almeno cinque giorni. CP_ L' deposita pure le dichiarazioni del lavoratore
Gli Ispettori riportano che il lavoratore ha dichiarato di non aver mai richiesto l'aspettativa .
E' allora evidente che non solo deve fare fede fino a prova contraria quanto accertato dagli ispettori ma la non ottemperanza al dettato contrattuale collettivo ( non contestato peraltro dalla società ) - di formalizzazione della richiesta di aspettativa – è già sufficiente ad escludere la rilevanza della prova testimoniale richiesta dalla società che pertanto non è ammessa .
Anche di recente si è affermato che <
6.la sentenza della Corte di Genova è conforme alla giurisprudenza in materia di questa Corte, del resto espressamente richiamata in motivazione, secondo la quale risulta precluso al datore di lavoro di collocare unilateralmente il dipendente in aspettativa non retribuita, essendo ciò in contrasto sia col principio della immodificabilità unilaterale delle condizioni del contratto di lavoro, con sospensione da parte del datore di lavoro dell'obbligazione retributiva, sia con la norma contrattuale collettiva che espressamente prevede che l'aspettativa non retribuita può essere concessa solo su richiesta del lavoratore interessato
(Cass. n. 9346/2011)> cosi Cass 19405/2025
Analogamente per gli adeguamenti contrattuali era la società a dover dimostrare la erogazione delle somme previste dal NL e in conformità ad esso nonché il pagamento delle voci contestate dal verbale ispettivo nonché il puntuale pagamento della giusta contribuzione sull'imponibile accertato
Su tali circostanza invece la società nulla produce né chiede di provare il versamento delle somme contributive .
In ordine infine al quantum della pretesa azionata , contestato dalla società , va rilevato come i motivi di opposizione sono del tutto privi di efficacia al fine di inficiare i conteggi specifici portati CP_ dall' per la genericità .
5 CP_ L ha pure motivato e prodotto le aliquote contributive e lo specifico elenco delle somme accertate mese per mese .
La società nessun conteggio contrario specifico offre al dibattito processuale per evidenziare in CP_ quale parte i calcoli offerti dall' siano erronei e non corrispondenti alla normativa di legge e contrattuale collettiva.
L'assenza di una circostanziata e specifica contestazione contabile rende anche in tale parte la domanda priva di fondamento.
Ne discende , in conclusione , il mancato accoglimento della opposizione .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa( previdenza ) nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali ( le prime due fasi ).
Reggio Calabria 3.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
6