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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15722 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico LE UL ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6899/25 di Ruolo Generale affari contenziosi
TRA
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa degli Avv.ti Marco Valeau e Benedetta Albini
-ricorrente -
E
Controparte_1
-resistente contumace-
Oggetto: risoluzione contratto di comodato gratuito e rilascio immobile
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex. art. 447 bis c.p.c. ha adito il Tribunale convenendo Parte_1 CP_1
, di dichiarare la legittimità del recesso dal contratto di comodato avente ad oggetto il
[...] locale magazzino sito in Roma, Via Campo Ascolano n. 79, censito al NCEU al Fg 1187, P.lla 397, Sub. 502, cat. C/2. Rendita Catastale € 250,22, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1810 c.c e condannare il resistente al rilascio immediato del locale detenuto sine titulo. Premette la ricorrente di essere proprietaria del locale giusto atto di divisione del 25.05.2010 a rogito del Notaio Dott. rep. n. 34.971 raccolta 18.609, trascritto nei registri della Persona_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1 al n. di formalità generale 76119 e particolare 43846 del 22.06.2010. Con scrittura privata del 02.05.2015 concedeva a in comodato d'uso l'anzidetto Controparte_1 locale, con uso congiunto riservato alla proprietaria, per la finalità di ivi riporre temporaneamente beni di proprietà del resistente e con l'obbligazione di restituire il pieno possesso a semplice richiesta della proprietaria (cfr all. n. 3) Con missiva, ricevuta dal ricorrente in data 28.06.2018, la Sig.ra comunicava, con riferimento Pt_1 agli accordi intercorsi, la necessità di entrare nel possesso del locale, richiesta reiterata il 02.05.2015 pagina 1 di 2 Tanto premesso la ricorrente invoca l'art. 1810 c.c. che prevede che se non è stato convenuto un termine nè questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
A norma dell'art. 1810 cc sussistendo nella fattispecie, come documentato dal contratto prodotto, scrittura privata non disconosciuta, un comodato cd “ precario”, il comodatario, rimasto contumace, doveva restituire l'immobile oggetto di causa cosa non appena ricevute le richieste di rilascio . La domanda va, quindi, accolta e le spese seguono l'esisto della lite ex art. 91 c.p.c. liquidate ai sensi del D.m. 55/14 nella misura minima dello scaglione delle cause di valore indeterminato
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede :
- dichiara la cessazione del contratto di comodato oggetto di causa ex art. 1810 c.c. e ordina al resistente di liberare immediatamente , senza dilazione, l'immobile sito in Roma, Via Campo Ascolano n. 79, censito al NCEU al Fg 1187, P.lla 397, Sub. 502;
- condanna il resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese processuali che si liquidano in Euro 3.809,00 , oltre rimborso forf. al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Roma 11 novembre 2025
Il Giudice
LE UL
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico LE UL ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6899/25 di Ruolo Generale affari contenziosi
TRA
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa degli Avv.ti Marco Valeau e Benedetta Albini
-ricorrente -
E
Controparte_1
-resistente contumace-
Oggetto: risoluzione contratto di comodato gratuito e rilascio immobile
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex. art. 447 bis c.p.c. ha adito il Tribunale convenendo Parte_1 CP_1
, di dichiarare la legittimità del recesso dal contratto di comodato avente ad oggetto il
[...] locale magazzino sito in Roma, Via Campo Ascolano n. 79, censito al NCEU al Fg 1187, P.lla 397, Sub. 502, cat. C/2. Rendita Catastale € 250,22, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1810 c.c e condannare il resistente al rilascio immediato del locale detenuto sine titulo. Premette la ricorrente di essere proprietaria del locale giusto atto di divisione del 25.05.2010 a rogito del Notaio Dott. rep. n. 34.971 raccolta 18.609, trascritto nei registri della Persona_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1 al n. di formalità generale 76119 e particolare 43846 del 22.06.2010. Con scrittura privata del 02.05.2015 concedeva a in comodato d'uso l'anzidetto Controparte_1 locale, con uso congiunto riservato alla proprietaria, per la finalità di ivi riporre temporaneamente beni di proprietà del resistente e con l'obbligazione di restituire il pieno possesso a semplice richiesta della proprietaria (cfr all. n. 3) Con missiva, ricevuta dal ricorrente in data 28.06.2018, la Sig.ra comunicava, con riferimento Pt_1 agli accordi intercorsi, la necessità di entrare nel possesso del locale, richiesta reiterata il 02.05.2015 pagina 1 di 2 Tanto premesso la ricorrente invoca l'art. 1810 c.c. che prevede che se non è stato convenuto un termine nè questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
A norma dell'art. 1810 cc sussistendo nella fattispecie, come documentato dal contratto prodotto, scrittura privata non disconosciuta, un comodato cd “ precario”, il comodatario, rimasto contumace, doveva restituire l'immobile oggetto di causa cosa non appena ricevute le richieste di rilascio . La domanda va, quindi, accolta e le spese seguono l'esisto della lite ex art. 91 c.p.c. liquidate ai sensi del D.m. 55/14 nella misura minima dello scaglione delle cause di valore indeterminato
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede :
- dichiara la cessazione del contratto di comodato oggetto di causa ex art. 1810 c.c. e ordina al resistente di liberare immediatamente , senza dilazione, l'immobile sito in Roma, Via Campo Ascolano n. 79, censito al NCEU al Fg 1187, P.lla 397, Sub. 502;
- condanna il resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese processuali che si liquidano in Euro 3.809,00 , oltre rimborso forf. al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Roma 11 novembre 2025
Il Giudice
LE UL
pagina 2 di 2