Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 27/11/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 297/25
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti magistrati Marco ER Presidente ND SS Consigliere relatore Cristiano BALDI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 24359 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:
-C.C.N., corrente in omissis, Via omissis,
P. Iva n. omissis, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
-C.A., c.f. omissis, nato il omissis
a omissis ed ivi residente in [...]omissis, legale rappresentante dell’Associazione C.C.N. all’epoca dei fatti.
Non costituiti in giudizio.
Uditi, nella pubblica udienza del 16 ottobre 2025, il Magistrato relatore Cons. ND Olessina, la Procura contabile nella persona del Procuratore Regionale Pres. Fernanda Fraioli, nessuno presente per parte convenuta, come da verbale.
Esaminati gli atti.
Rilevato in
FATTO
1. La Procura contabile ha chiamato in giudizio i convenuti in epigrafe indicati per sentirli condannare al pagamento, a favore della Regione Piemonte, della somma complessiva di euro 28.117,75, a titolo di danno erariale in relazione alla revoca di un contributo pubblico a valere su fondi regionali intervenuta con determinazione dirigenziale n. 164 dell’11 maggio 2018.
La Procura precisa che la vertenza ha tratto origine dalla segnalazione della Direzione Cultura e Commercio Settore Promozione delle attività culturali della Regione Piemonte, che ha comunicato alla Procura contabile un presunto danno erariale da mancata restituzione da parte di alcuni Enti (tra cui l’Associazione qui convenuta) di contributi regionali fatti successivamente oggetto di provvedimento di revoca e di riscossione coattiva tramite la concessionaria, SORIS S.p.A.
Dagli atti si desume che, a seguito di bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 286/A2003A del 5 luglio 2016 ai sensi della L.R. 28 agosto 1978, n. 58 (che consentiva l’assegnazione di contributi a sostegno delle attività e dei beni culturali) perveniva domanda/istanza di contributo prot. n. 10867 in data 9 settembre 2016 proveniente dall’Associazione qui convenuta in giudizio.
Veniva quindi emessa Determinazione Dirigenziale n. 705/A2003A del 27 dicembre 2016 e lettera di comunicazione di assegnazione del contributo (prot. n. 16356/A2003A del 28 dicembre 2016) all’Associazione C.C.N.
di Cuneo pari ad euro 70.000,00 per la realizzazione del Festival
“N.L.T. 2016”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 164/A2003A dell’11 maggio 2018, e nota prot. n. 6186/A2003A del 5 giugno 2018 veniva revocata la concessione del suddetto contributo a causa della mancata puntuale rendicontazione prevista dalla delibera di Giunta Regionale disciplinante appositamente il regime di rendicontazione dei contributi assegnati in materia di Cultura Turismo e Sport nel biennio 2015 e 2016 (la n.115-1872 del 20 luglio del 2015).
Veniva quindi affidato il recupero coatto del contributo all’agente della riscossione con deliberazione della Giunta Regionale n. 15-3468 del 13 giugno 2016 e Determinazione Dirigenziale n. 615 del 29 dicembre 2016.
A seguito di richiesta istruttoria della Procura contabile, veniva comunicata dall’agente di riscossione l’inadempienza dell’Associazione qui convenuta debitrice alle scadenze previste dalla rateazione del debito, rateazione che veniva, pertanto, revocata in data 1 aprile 2019 ed il credito conseguentemente riavviato alla riscossione coattiva, con successivi avvisi di intimazione trasmessi sia alla menzionata Associazione che al legale rappresentante
C.
2. La Procura contabile ha notificato, pertanto, invito a dedurre ai sensi dell’art. 67 c.g.c. al C.C.N., in persona del legale rappresentante pro tempore C.A., in seguito al quale il C. non ha presentato deduzioni, né ha richiesto l’audizione personale ai sensi dell’art. 67, comma 2 del c.g.c.
Al termine dell’attività istruttoria, la Procura contabile, ritenendo sussistenti le motivazioni poste a fondamento dell’invito a dedurre notificato, ha ritenuto di procedere con la citazione in giudizio, contestando, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il dolo inteso come coscienza e volontà della condotta lesiva posta in essere in violazione dei propri doveri d’ufficio, con piena rappresentazione e volontà anche del danno cagionato all’Amministrazione regionale che ha erogato il contributo richiesto dall’Associazione per un importo di euro 70.000,00 materialmente erogato nella misura di euro 28.000,00 pari al 40 % del totale assentito.
La Procura contabile, pertanto, ha configurato in citazione un danno erariale in misura corrispondente alla quota parte del contributo assentito e percepito nella misura del 40%, a cui sono stati aggiunti gli interessi legali, per un totale di euro 28.117,75.
3. Nella pubblica udienza del 16 ottobre 2025, la Procura, a fronte della mancata costituzione in giudizio di parte convenuta, ha chiesto la dichiarazione di contumacia e ha richiamato le argomentazioni e le conclusioni già svolte in citazione.
Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto in
DIRITTO
1. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia, ai sensi dell’art. 93 c.g.c., di parte convenuta, che non risulta costituita, nonostante la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza.
2. Venendo all’esame del merito, si osserva quanto segue.
Gli accertamenti in atti, come riportati in narrativa, confermano lo svolgimento dei fatti così come descritti in citazione e richiamati in narrativa.
Risultano accertati tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale.
2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (cfr., ex plurimis, Cass., SS.UU. nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014, 12086/2016).
2.2. Dalla complessiva lettura della documentazione in atti, poi, in coerenza con la giurisprudenza in materia (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sezione II App., nn. 203/2019 e 518/2019), risulta evidente il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, con conseguente inutilità dell’erogazione pubblica, ed un livello quantomeno di colpa grave nella deviazione dal modello tipico di condotta normativamente previsto.
Infatti, dagli atti versati in giudizio risulta che l’associazione beneficiaria non ha ottemperato puntualmente all’obbligo normativamente previsto della rendicontazione finale delle spese, attraverso la quale avrebbe dovuto documentare la fruizione del contributo per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite dal bando per le quali il contributo era stato erogato.
Tale omissione ha costituito causa di revoca totale dell’agevolazione concessa, determinando un danno all’erario rappresentato dall’importo non restituito.
Appare pacifico, al riguardo, come la condotta tenuta rappresenti un’irregolarità alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di erogazione di fondi comunitari per il finanziamento di iniziative imprenditoriali, secondo cui “il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull’adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, […] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi” e che “il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente” (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening-C-383/06). E, ancora, “costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell’Unione, ovvero una spesa indebita” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre - C465/10).
I principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria appaiono applicabili anche al caso di fondi regionali erogati per incentivare attività private come nel caso di specie.
La giurisprudenza contabile, inoltre, pacificamente sostiene che la mancata puntuale rendicontazione della spesa effettuata con risorse pubbliche comprova la dannosità della condotta dell’agente, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sez. III App., 22 settembre 2020, n. 1529; su caso analogo, di recente, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Piemonte n. 40/2023), in quanto, in difetto dell’ottemperanza all’essenziale obbligo del redde rationem, rimane privo di dimostrazione, da parte convenuta - rimasta peraltro contumace nel presente giudizio -, l’effettivo impiego delle risorse per il conseguimento della finalità pubblica.
2.3. Nel caso di specie, essendo una associazione il soggetto destinatario delle risorse pubbliche, deve essere richiamato il principio consolidato in giurisprudenza, secondo cui, qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la persona giuridica abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati (tra le altre, Cass. n. 296/2013; cfr. anche art. 38 c.c.).
Pertanto, nel caso di specie, alla responsabilità dell’Associazione indicata in epigrafe, percettrice del finanziamento, come tale direttamente soggetta al sopra ricordato obbligo di rendicontazione delle spese effettuate e di restituzione delle somme indebitamente percepite, deve affiancarsi in via solidale, altresì, la responsabilità personale del convenuto C.A.
rappresentante legale della stessa all’epoca dei fatti.
È infatti evidente che l’omessa puntuale e corretta rendicontazione prima, nonché lo sviamento delle somme di spettanza pubblica dalle finalità di interesse generale di destinazione, e l’omessa restituzione delle stesse poi, sono senz’altro direttamente imputabili ad intenzionali e consapevoli scelte e comportamenti del medesimo, il quale ha infatti violato i propri doveri institori e di rappresentanza, con comportamenti contrari alla legge, poiché, in virtù della posizione rivestita nell'ambito della associazione, si è direttamente ingerito nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi da quelle di interesse generale, omettendo del tutto la rendicontazione delle spese rispetto alle somme percepite, e non provvedendo, a tutt’oggi, alla restituzione dell’indebito, nonostante l’intimazione dell’Amministrazione; in ultima analisi, disponendo illegittimamente del pubblico denaro e divenendo, così, egli stesso agente contabile di fatto (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., 6/3/2006 n. 109; Sez. I App., 15/7/2008 n. 324/A; Sez. giur. Veneto, n. 114/2020; Sez. giur. Toscana, n. 112/2021).
Egli deve quindi rispondere, in solido, dell’ammanco pubblico con l’Associazione convenuta.
2.4. Sotto il profilo soggettivo, ritiene il Collegio di ravvisare nella condotta di parte convenuta il requisito soggettivo del dolo, alla luce della consapevole e intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale regolanti l’effettuazione di spese coerenti con la finalità pubblicistica del finanziamento.
3. Sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi per affermare la responsabilità erariale di parte convenuta per i fatti di causa, con conseguente condanna al risarcimento della somma di euro 28.117,75.
Sulla predetta somma è altresì dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di percezione del contributo fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data sino all’effettivo soddisfo.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’Erario dello Stato.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
-dichiara la contumacia di C.C.N. in persona del legale rappresentante pro-tempore e di C.A. legale rappresentante dell’Associazione C.C.N. all’epoca dei fatti;
-accoglie la domanda attorea, e, per l’effetto, condanna C.C.N. e C.A. al pagamento, in favore della Regione Piemonte, dell’importo di euro 28.117,75 (ventottomilacentodiciassette/75), oltre a rivalutazione monetaria dalla data dell’erogazione del contributo de quo sino al deposito della sentenza, e oltre agli interessi legali su tale somma rivalutata dal deposito della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Condanna C.C.N. e C.A.
al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, che si liquidano in euro 680,23 (seicentottanta/23).
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco Pieroni Presidente ND Olessina Consigliere estensore Cristiano Baldi Consigliere Il Giudice estensore Il Presidente ND SS Marco ER
F.to digitalmente F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 27/11/2025 Il Direttore della Segreteria
CA SC
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Presidente Marco ER
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 27/11/2025 Il Direttore della Segreteria
CA SC
F.to digitalmente
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