Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00867/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01922/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1922 del 2025, proposto da
LF D’Urso, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosaria Anna Borzì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giovanni La Punta, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del Comune di San Giovanni La Punta n. 27058 in data 4 luglio 2025, con cui è stata negata la concessione edilizia in sanatoria richiesta ai sensi della legge n. 326/2003.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa NA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di San Giovanni La Punta n. 27058 in data 4 luglio 2025, con cui è stata negata la concessione edilizia in sanatoria richiesta ai sensi della legge n. 326/2003 per la realizzazione - nell’immobile ubicato nella Via Monaci Mantia 10, censito in catasto al foglio 2, particella 155 - di due tettoie, un gazebo e di una struttura adibita a garage.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) è stata presentata istanza di condono n. 34046 in data 9 dicembre 2004 e con avviso di avvio del procedimento n. 9639 del 29 febbraio 2024 il Comune ha rappresentato che l’area era sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.P.R.S. n. 548/1968 e che difettava il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali; b) il successivo diniego è stato poi adottato sulla base dei rilievi esposti e della considerazione che gli abusi edilizi realizzati in aree d’interesse paesaggistico comportanti nuovi volumi o superfici, come nel caso di specie, risultano insanabili; c) il ricorrente ha conferito incarico per la presentazione di una nuova istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 380/2001; d) si deduce la violazione dell’art. 36 e dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 380/2001 e il vizio di eccesso di potere, in quanto l’Amministrazione ha negato la sanatoria senza accertare la conformità urbanistica ed edilizia delle opere alla data della domanda e alla data di realizzazione dell’intervento secondo il nuovo criterio della doppia conformità asimmetrica; e) le opere, che non determinano un incremento di volume o di superficie utile, rientrano nelle tipologie sanabili di cui all’allegato 1 del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, e, comunque, l’art. 36-bis consente il rilascio del parere paesaggistico anche in presenza di aumenti volumetrici; f) la giurisprudenza amministrativa ha affermato il dovere di riesame dell’istanza alla luce dello jus superveniens ; g) è stato violato il legittimo affidamento dell’interessato e i principi di buona fede e correttezza, tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla presentazione della domanda e della corresponsione dell’oblazione e degli oneri concessori; h) la giurisprudenza ha affermato che occorre procedere ad un necessario bilanciamento tra l’esigenza di ripristino della legalità e la tutela dell’affidamento, anche tenendo conto della possibile applicazione di sanzioni alternative alla demolizione.
Il Comune, non costituito in giudizio, ha depositato documentazione in data 17 ottobre 2025.
Nella pubblica udienza in data odierna la parte ricorrente ha chiesto un rinvio della decisione ai fini del perfezionamento del procedimento ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. n. 380/2001. Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, quanto al nucleo fondamentale della vicenda, rileva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781), ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d , del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 (terzo condono), sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), purché ricorrano “ congiuntamente ” determinate condizioni: - che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta); - che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; - che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria); - che sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
Ciò vale anche in ambito regionale, come ripetutamente chiarito in numerose pronunce del Tribunale e di questa Sezione, alle cui motivazioni si rinvia per esigenze di sintesi: cfr., ad esempio, T.A.R. Sicilia, II Sezione, n. 1538/2025, n. 1537/2025, n. 1536/2025, n. 1422/2025, n. 1421/2025, n. 1420/2025, n. 1384/2025, n. 1383/2025, n. 1382/2025, n. 1381/2025, n. 1301/2025, n. 1299/2025, n. 1298/2025, n. 1297/2025, n. 1296/2025, n. 894/2025, n. 713/2025, n. 711/2025, n. 575/2025, n. 356/2025, n. 341/2025, n. 340/2025, n. 256/2025, n. 137/2025, n. 129/2025, n. 4174/2024, n. 4169/2024, n. 4167/2024, n. 4009/2024, n. 4008/2024, n. 3973/2024, n. 3959/2024, n. 3790/2024, n. 3758/2024, n. 3757/2024, n. 3684/2024, n. 3578/2024, n. 3552/2024, n. 3546/2024, n. 3540/2024, n. 3539/2024, n. 3473/2024, n. 3311/2024, n. 3267/2024, n. 3265/2024, n. 3262/2024, n. 3130/2024, n. 3044/2024, n. 3043/2024, n. 3038/2024, n. 2892/2024, n. 2874/2024, n. 2873/2024, n. 2871/2024, n. 2867/2024, n. 2866/2024, n. 2829/2024, n. 2811/2024, n. 2794/2024, n. 2736/2024, n. 2652/2024, n. 2651/2024, n. 2650/2024, n. 2223/2024, n. 2222/2024, n. 2071/2024, n. 2071/2024, n. 2068/2024, n. 1794/2024, n. 1791/2024, n. 1765/2024, n. 1764/2024, n. 1763/2024, n. 1762/2024, n. 1761/2024, n. 1760/2024, n. 1759/2024, n. 1755/2024, n. 1754/2024, n. 1627/2024, n. 1626/2024, n. 1621/2024, n. 1620/2024, n. 1619/2024, n. 1581/24, n. 1561/2024, n. 1330/2024, n. 1278/2024, n. 1102/2024, n. 1101/2024, n. 1094/2024, n. 1091/2024, n. 1090/2024.
In ordine alle specifiche censure sollevate dall’interessato deve, poi, osservarsi quanto segue: a) il provvedimento da assumere risultava interamente vincolato, venendo in rilievo la creazione di nuovi volumi e superfici paesaggisticamente intesi (circostanza, peraltro, corroborata documentalmente dall’istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003, nella quale l’illecito da sanare viene ricondotto alla “tipologia di abuso 1”); b) invero, per ciò che attiene al profilo paesaggistico, rileva, in particolare, la creazione di ogni tipo di volume, come precisato dalla giurisprudenza: sul punto, cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3289 (“ coerentemente alla natura degli interessi perseguiti e della norma stessa, il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisca a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume ”); Cons. Stato, Sez. II, 24 aprile 2023, n. 4123 (“ non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno ”); Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2022, n. 9950 (“ in area sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di un nuovo volume ulteriore va qualificato come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi ; hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza ”); Cons. Stato, Sez. VI, 21 febbraio 2022, n. 1213 (“ nell’ambito dei territori vincolati a livello paesaggistico è da ritenersi preclusa la sanatoria di qualsivoglia nuovo volume, anche di natura tecnica, o di qualsivoglia superficie ”); c) considerazioni in parte analoghe valgono in relazione alla nozione di superficie, avendo la giurisprudenza condivisibilmente affermato che in ambito paesaggistico la “ superficie utile ” va “ intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l'impatto dell'intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia ” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 4 marzo 2019, n. 358, nonché Cons. Stato, Sez. VI, 21 febbraio 2022, n. 1213, già citata); d) in materia di repressione degli abusi edilizi, quando vengano in rilievo atti vincolati, non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020; Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020; Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019; nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9); e) il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato in relazione alla tipologia 1 dell’abuso edilizio e all’impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi; f) non assume rilevanza nel presente giudizio (e, pertanto, non può giustificare un rinvio della decisione) la presentazione di un’istanza per accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. n. 380/2001 (in data, peraltro, successiva all’adozione del provvedimento in questa sede impugnato e alla definizione del relativo procedimento), il quale disciplina un diverso procedimento e riguarda interventi realizzati “ in parziale difformità dal permesso di costruire ”.
Per quanto precede il ricorso va respinto.
Nessuna statuizione sulle spese processuali deve essere adottata stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL HE, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
NA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA LI | EL HE |
IL SEGRETARIO