Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17036/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17036/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. RAIMONDI VERONICA) Parte_1 C.F._1
e
RE OY VI ( (avv. TOSI EMILIA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data
31/1/2025 e 3/2/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. vita separata con obbligo di mutuo rispetto, dando atto che, su accordo tra le parti, la signora si è già allontanata dalla casa coniugale ed ha provveduto a fissare nuova Pt_1 residenza, previo confronto col coniuge che ne ha avuto immediata conoscenza, in Orzivecchi (BS), Via A. Monti n.
33, non essendo stato possibile rinvenire immobile nelle immediate vicinanze della residenza dei minori;
2. la signora ha provveduto alla concreta restituzione delle chiavi che consentono l'accesso alla casa coniugale ed alle Pt_1 relative pertinenze, avendo terminato l'asporto dei residui beni personali ancora ivi presenti, beni che i coniugi hanno di concerto individuato e sui quali non sussiste alcun disaccordo;
3. affidamento condiviso dei figli minori Per_ d con collocazione paritaria dei medesimi presso entrambi i genitori. Il regime di affido condiviso Per_1 della prole minore importa, de plano, che le scelte di maggiore importanza riguardanti la crescita psico-fisica, quali,
a titolo meramente esemplificativo, la religione, la scuola, i viaggi all'estero, gli sport pericolosi, preventivi per le spese mediche e le cure invasive di ogni genere, dovranno essere assunte di comune accordo, salvo l'urgenza e /o l'obbligatorietà. La consapevole scelta di optare per l'affido condiviso impone agli odierni ricorrenti, nel pieno rispetto di una effettiva salvaguardia del diritto alla bigenitorialità, di mantenere un atteggiamento e un
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4. Per espresso accordo tra i genitori, i minori, pur in presenza di un collocamento alternato e paritario, manterranno la residenza presso l'attuale casa familiare, in locazione, sita in Flero, che verrà assegnata al padre.
5. il signor LO è stato raggiunto dalla di lui madre per essere coadiuvato, in ragione della instauranda convivenza con la stessa, nella quotidiana gestione dei minori;
tale determinazione ha rappresentato punto fondamentale – al pari del reperimento di unità alloggiativa idonea da parte della signora - per il raggiungimento di un Pt_1 accordo condiviso circa le modalità di collocamento dei minori, non essendo altrimenti ipotizzabile che lo stesso, in ragione della attività lavorativa espletata, potesse far fronte alle esigenze della prole, non essendovi nemmeno risorse economiche sufficienti per confidare in un ausilio esterno. Da ciò discende che i ricorrenti, qualora tale modalità organizzativa dovesse rivelarsi non consona alle esigenze dei figli minori, di concerto valuteranno modalità diverse, rivedendo per intero le condizioni in questa sede concertate, compresa la fissazione della residenza dei figli, ad oggi mantenuta in Flero per permettere ad entrambi i figli minori di concludere il ciclo delle scuole elementari ormai avviato. Analogo approccio verrà mantenuto anche nell'ipotesi in cui il signor LO dovesse trasferirsi in
Comune diverso da quello di Flero.
6. I minori trascorreranno con i genitori i seguenti periodi:
LU MA ME GIO VE SAB DOM
Papà Papà Papà Mamma Mamma Papà Papà
Papà Papà Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma
Papà Papà Papà Mamma Mamma Papà Papà
Papà Papà Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma
• nel corso di ogni singola settimana, pertanto, il lunedì ed il martedì saranno giornate di competenza esclusiva del padre, così come il giovedì ed il venerdì lo saranno della madre;
con cadenza quindicinale i minori verranno presi in carico dalla genitrice dall'uscita della scuola il mercoledì pomeriggio sino al successivo lunedì mattina. I genitori si impegnano a confrontarsi in caso di eventuali imprevisti o malattia propria e/o dei minori al fine di sempre Per_ garantire una corretta gestione di d . Il momento di presa in carico di ciascuno dei genitori, salvo Per_1 diverso accordo intervenuto tra gli stessi, coinciderà con il momento di ingresso e/o di uscita dagli istituti scolastici frequentati, ovvero delle attività ricreative o dei servizi organizzati, a livello comunale o da organizzazioni private,
2 nei periodi estivi di sospensione delle attività scolastiche. Nei periodi non scolastici, in assenza di diverse attività ricreative, le funzioni di presa in carico e riaccompagno, saranno equamente suddivise tra i genitori. - Natale,
Capodanno e Pasqua ad anni alterni;
vacanze natalizie e pasquali, oltre alle festività nazionali, per la metà del relativo periodo, con facoltà di diverso accordo eventualmente intervenuto tra i coniugi;
15 giorni anche non continuativi nel corso della pausa estiva da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
7. il padre sarà onerato del versamento a titolo di concorso nel mantenimento dei minori, della somma di Euro 400,00 (quattrocento/00) mensili indicizzata annualmente secondo i dati ISTAT, con decorrenza dal mese di agosto 2025 e fino al raggiungimento della autosufficienza economica della prole;
tale somma dovrà essere versata alla madre in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese per il tramite di bonifico bancario da effettuarsi sulle note coordinate bancarie della genitrice. Porre, altresì, a carico, nella misura del 50% di ciascun genitore, il pagamento della retta della mensa scolastica, oltre al pagamento delle spese straordinarie, così come individuate da Protocollo in vigore presso l'Intestato Tribunale, che qui di seguito si riporta integralmente: Spese per la salute (da documentare) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario nazionale , ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione (da documentare) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. Spese per la custodia di prole minorenne (da documentare) Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Per espresso accordo intercorso tra i ricorrenti, le spese da affrontarsi per la presenza di baby-sitter o di soggetto capace di accudire i minori in caso di assenza degli stessi e/o del gruppo parentale saranno autonomamente ed integralmente sopportate dal genitore che beneficerà di detto supporto. Spese per il divertimento (da documentare) Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
L'accordo tra i genitori su dette spese integrative al mantenimento potrà avvenire mediante proposta scritta da parte di uno dei genitori, nella quale verranno illustrati sinteticamente il progetto di spesa e l'utilità per la prole;
l'altro genitore avrà 15 giorni di tempo per manifestare il proprio consenso;
in mancanza di riscontro nel predetto termine di 15 giorni, la proposta s'intenderà accettata e la relativa spesa dovrà essere suddivisa tra i coniugi nella proporzione di cui sopra;
7. i coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti (pur essendo la signora in stato di disoccupazione, la stessa percepisce contributo statale) e, pertanto, nulla verrà versato a titolo Pt_1 di contributo al mantenimento, l'uno dall'altro, per lo meno sino al perdurare della attuale situazione economica;
8. attesa la modalità di affido prescelta, i ricorrenti hanno concordato che l'assegno unico andrà a beneficio di
3 entrambi nella misura del 50% con decorrenza dal mese di agosto 2024; 9. i ricorrenti si impegnano a consegnarsi,
a semplice richiesta, i documenti (buste-paga, cedolini, dichiarazioni dei redditi, et similia) che si rendessero necessari per la richiesta di contributi e/o sovvenzioni a favore dei figli da parte di Enti Pubblici e/o Privati e ad utilizzare le rispettive somme ricavate a favore dei medesimi e a continuare a collaborare fattivamente e concretamente, con una equa suddivisione dei compiti anche di natura amministrativa e di relazione con gli istituti scolastici e gli specialisti che si occupano della salute dei minori, impegnandosi al contempo a reciprocamente comunicarsi date e dettagli di incontri con il corpo insegnante e controlli medici di cui necessitano, per potervi entrambi presenziare ove possibile;
10. nel caso in cui uno dei coniugi dovesse effettuare un viaggio che lo tenga fuori casa per più di 8 giorni consecutivi, il medesimo dovrà dare all'altro un preavviso di almeno 1 mese, in modo da consentire l'organizzazione anticipata della gestione dei figli minori;
11. attesa la tenera età della prole e le cittadinanze diverse dei ricorrenti, i coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sè, ma non per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio in paesi extra UE relativi ai figli minori, espatri che verranno di volta in volta concordati;
i genitori, inoltre, si impegnano a non frequentare eventuali nuovi partners in presenza dei figli minori, sino a che la relazione non presenti il carattere della stabilità;
12. atteso il regime patrimoniale della comunione dei beni i coniugi espressamente riconoscono che l'autovettura
Citroen C4 Cactus tg. FN 913 RS intestata alla signora resterà in esclusiva proprietà della stessa;
del pari Pt_1 gli arredi presenti all'interno della casa coniugale, acquistati in costanza di matrimonio da entrambi, resteranno in proprietà esclusiva del signor LO. Il conto corrente comune verrà, ove possibile, estinto con equa ripartizione dell'eventuale residuo;
13. le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/05/2016, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (BS) (atto n. 80, parte I, anno 2016).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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