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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/05/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 583/2021, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MAZZA MANLIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.4.2021 parte ricorrente esponeva che: in data
04.11.2020 … riceveva n. 2 Raccomandate A/R, la n. 68977163750-0 e la n. 68977163751-
3 , da parte dell' di Vibo Valentia in cui Gli si comunicava che , in relazione alle CP_1
prestazioni di indennità di malattia per i periodi dal 11.01.2016 al 20.10.2016 e dal
9.01.2017 al 17.02.2017, le stesse, a seguito di verbale ispettivo con cancellazione parziale
delle giornate, erano state ricalcolate scaturendo due indebiti a suo carico, rispettivamente per €. 1.343,09 ed €. 862,37; Avverso tali provvedimenti, in data 22.12.2020, con il patrocinio del Patronato “ Labor” di San Giovanni in Fiore (CS) il Sig. Parte_1 presentava i ricorsi amministrativi presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia CP_1 del cui esito , allo stato , non e' dato sapere;
a sostegno della domanda deduceva che il disconoscimento delle giornate agricole si basi su un verbale ispettivo non fondato e chiede di accertare l'illegittimità del provvedimento di ripetizione dell'indebito.
1 1. Si costituisce l' , eccependo in via preliminare la decadenza dell'azione, in CP_1
quanto la ricorrente non ha impugnato il primo elenco trimestrale di variazione relativo all'anno 2015, con cui le giornate di lavoro agricolo risultavano cancellate.
2. L'istituto previdenziale evidenzia che tale elenco è stato notificato mediante pubblicazione telematica sul sito dall'1/06/2020 al 15/06/2020., in conformità a CP_1 quanto previsto dall'articolo 38, comma 7, della legge 6 luglio 2011, n. 111. Poiché la ricorrente non ha impugnato tale provvedimento entro i termini di legge, è decaduta dalla possibilità di contestare il disconoscimento delle giornate lavorative.
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 38, comma 7, della legge n. 111/2011 stabilisce che l' procede alla CP_1
notifica delle variazioni dei rapporti di lavoro agricolo mediante pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione, che restano disponibili per 15 giorni sul sito dell' . Il lavoratore può impugnare l'elenco entro 120 giorni dalla CP_1
pubblicazione. Decorso tale termine, il provvedimento diviene definitivo e il lavoratore decade dalla possibilità di contestare il disconoscimento delle giornate.
2. Nel caso in esame, la ricorrente non ha presentato impugnazione nei termini di legge, rendendo definitivo il disconoscimento delle giornate lavorative. Tale circostanza preclude la possibilità di contestare la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.
3. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che, una volta divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative, non è più possibile rimettere in discussione il relativo accertamento (Cass. Sez. Lav., ord. n.
11197/2024).
4. Pertanto, l' ha legittimamente richiesto la restituzione delle somme CP_1
indebitamente percepite a titolo di indennità di malattia, e la ricorrente non può opporsi alla ripetizione dell'indebito.
5. La condotta delle parti e le questioni trattate, verifica l'opportunità di optare per la integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
RIGETTA il ricorso proposto da contro l' ; Parte_2 CP_1
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso, 09/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 583/2021, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MAZZA MANLIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.4.2021 parte ricorrente esponeva che: in data
04.11.2020 … riceveva n. 2 Raccomandate A/R, la n. 68977163750-0 e la n. 68977163751-
3 , da parte dell' di Vibo Valentia in cui Gli si comunicava che , in relazione alle CP_1
prestazioni di indennità di malattia per i periodi dal 11.01.2016 al 20.10.2016 e dal
9.01.2017 al 17.02.2017, le stesse, a seguito di verbale ispettivo con cancellazione parziale
delle giornate, erano state ricalcolate scaturendo due indebiti a suo carico, rispettivamente per €. 1.343,09 ed €. 862,37; Avverso tali provvedimenti, in data 22.12.2020, con il patrocinio del Patronato “ Labor” di San Giovanni in Fiore (CS) il Sig. Parte_1 presentava i ricorsi amministrativi presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia CP_1 del cui esito , allo stato , non e' dato sapere;
a sostegno della domanda deduceva che il disconoscimento delle giornate agricole si basi su un verbale ispettivo non fondato e chiede di accertare l'illegittimità del provvedimento di ripetizione dell'indebito.
1 1. Si costituisce l' , eccependo in via preliminare la decadenza dell'azione, in CP_1
quanto la ricorrente non ha impugnato il primo elenco trimestrale di variazione relativo all'anno 2015, con cui le giornate di lavoro agricolo risultavano cancellate.
2. L'istituto previdenziale evidenzia che tale elenco è stato notificato mediante pubblicazione telematica sul sito dall'1/06/2020 al 15/06/2020., in conformità a CP_1 quanto previsto dall'articolo 38, comma 7, della legge 6 luglio 2011, n. 111. Poiché la ricorrente non ha impugnato tale provvedimento entro i termini di legge, è decaduta dalla possibilità di contestare il disconoscimento delle giornate lavorative.
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 38, comma 7, della legge n. 111/2011 stabilisce che l' procede alla CP_1
notifica delle variazioni dei rapporti di lavoro agricolo mediante pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione, che restano disponibili per 15 giorni sul sito dell' . Il lavoratore può impugnare l'elenco entro 120 giorni dalla CP_1
pubblicazione. Decorso tale termine, il provvedimento diviene definitivo e il lavoratore decade dalla possibilità di contestare il disconoscimento delle giornate.
2. Nel caso in esame, la ricorrente non ha presentato impugnazione nei termini di legge, rendendo definitivo il disconoscimento delle giornate lavorative. Tale circostanza preclude la possibilità di contestare la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.
3. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che, una volta divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative, non è più possibile rimettere in discussione il relativo accertamento (Cass. Sez. Lav., ord. n.
11197/2024).
4. Pertanto, l' ha legittimamente richiesto la restituzione delle somme CP_1
indebitamente percepite a titolo di indennità di malattia, e la ricorrente non può opporsi alla ripetizione dell'indebito.
5. La condotta delle parti e le questioni trattate, verifica l'opportunità di optare per la integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
RIGETTA il ricorso proposto da contro l' ; Parte_2 CP_1
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso, 09/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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