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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2406/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11678/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale PA
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 0007759768000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22167/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come riportate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 19/05/2025 alla ON PA (di seguito ON), Ricorrente_1 impugnava una cartella di pagamento, alla stessa notificata in data 21/03/2025, con la quale si chiedeva il pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2019.
1.1. La ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e, conseguentemente, la prescrizione del credito.
2. La ON non si costituiva in giudizio.
3. All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
1.1. La ricorrente ha dedotto di non avere mai ricevuto la notificazione del prodromico avviso di accertamento, del quale è venuta a conoscenza solo con la notificazione della cartella di pagamento impugnata.
1.2. La ON, non costituendosi in giudizio, non ha provato di avere regolarmente notificato l'avviso di accertamento di cui v'è menzione nella cartella di pagamento, sicché tale ultimo atto va annullato.
1.3. Inoltre, tenuto conto che dal 31/12/2019 al 19/05/2025 sono decorsi oltre cinque anni, il credito deve ritenersi prescritto in ragione della prescrizione triennale dello stesso, pur considerando la sospensione prevista dalla disciplina conseguente alla pandemia COVID-19.
2. In conclusione, il ricorso va accolto e la ON va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna la ON PA al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 300, oltre alle spese generali, al rimborso del contributo unificato e agli accessori di legge.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11678/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale PA
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 0007759768000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22167/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come riportate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 19/05/2025 alla ON PA (di seguito ON), Ricorrente_1 impugnava una cartella di pagamento, alla stessa notificata in data 21/03/2025, con la quale si chiedeva il pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2019.
1.1. La ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e, conseguentemente, la prescrizione del credito.
2. La ON non si costituiva in giudizio.
3. All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
1.1. La ricorrente ha dedotto di non avere mai ricevuto la notificazione del prodromico avviso di accertamento, del quale è venuta a conoscenza solo con la notificazione della cartella di pagamento impugnata.
1.2. La ON, non costituendosi in giudizio, non ha provato di avere regolarmente notificato l'avviso di accertamento di cui v'è menzione nella cartella di pagamento, sicché tale ultimo atto va annullato.
1.3. Inoltre, tenuto conto che dal 31/12/2019 al 19/05/2025 sono decorsi oltre cinque anni, il credito deve ritenersi prescritto in ragione della prescrizione triennale dello stesso, pur considerando la sospensione prevista dalla disciplina conseguente alla pandemia COVID-19.
2. In conclusione, il ricorso va accolto e la ON va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna la ON PA al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 300, oltre alle spese generali, al rimborso del contributo unificato e agli accessori di legge.